REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-     Franco            BILE         Presidente

-     Giovanni Maria    FLICK          Giudice

-     Francesco         AMIRANTE          "

-     Ugo               DE SIERVO         "

-     Romano            VACCARELLA        "

-     Paolo             MADDALENA         "

-     Alfio             FINOCCHIARO       "

-     Franco            GALLO             "

-     Gaetano           SILVESTRI         "

-     Sabino            CASSESE           "

-     Maria Rita        SAULLE            "

-     Giuseppe          TESAURO           "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 marzo 2005, depositato in cancelleria il 29 marzo 2005 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2005.

    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante.

    Ritenuto che con ricorso notificato il 23 marzo 2005 e depositato il successivo 29 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, dell'art. 25, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2005);

    che la norma impugnata aggiunge un periodo all'art. 22 della legge della Regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 28 – ove vengono indicate le modalità di presentazione delle domande degli aspiranti all'esame di idoneità per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio in ambito regionale – e nell'aggiungere tale periodo stabilisce che al predetto esame possono partecipare «i cittadini residenti nella Regione Basilicata ed in possesso della cittadinanza italiana»;

    che con successivo atto del 10 ottobre 2005, notificato alla Regione il 20 ottobre 2005 e depositato in cancelleria il 2 novembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri – dando notizia dell'intervenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2005, n. 27 – ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

    Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (v., da ultimo, l'ordinanza n. 11 del 2006).



per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara estinto il processo.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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