Corte cost. sent. n. 173/06 (sistema sanitario regionale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
-
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2005.
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il Giudice relatore
uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anita Ciavarra per
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”), per contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione.
La norma impugnata, nel disporre l'attribuzione, a titolo non oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, dei beni immobili sedi dei presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza, eccederebbe l'ambito delle competenze regionali in quanto tali immobili farebbero parte del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, costituita con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4.
La disposizione ablatoria del diritto di proprietà della Fondazione sugli immobili de quibus violerebbe sia l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, per l'illegittima lesione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione, realizzata senza indennizzo e senza le garanzie procedimentali proprie dello strumento espropriativo; sia l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, incidendo nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato; sia il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, contravvenendo al protocollo d'intesa stipulato nel 2003 tra
Ne conseguirebbe – ad avviso dell'Avvocatura – la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, e del connesso affidamento ingenerato nell'Ordine Mauriziano.
2.–
3.– Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria illustrativa, sottolineando innanzitutto che la legge regionale, dichiaratamente volta a disciplinare l'inserimento dell'Ente Ospedaliero “Ordine Mauriziano di Torino” nell'ordinamento giuridico sanitario regionale «ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277», è stata frettolosamente ed inopportunamente emanata nelle more della conversione in legge del suddetto decreto-legge, quando ancora non era dato conoscere se esso sarebbe stato effettivamente convertito in legge e con quali modifiche.
Osserva quindi la parte ricorrente che l'Ente Ordine Mauriziano di Torino non è soltanto un ente ospedaliero – tale qualificato in primis dal comma terzo della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione – in quanto le sue finalità statutarie ricomprendono anche «attività di beneficenza e sostegno, di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Ordine e correlata attività di promozione culturale, attività di culto […] e attività di istruzione».
Di siffatta specificità dell'Ordine sarebbe segno la disposizione transitoria citata, che alla fine del terzo comma prevede che esso funzioni «nei modi stabiliti dalla legge», con ciò marcandone la differenza dagli enti ospedalieri in genere.
A tale disposizione costituzionale – e non certo ai generali limiti dell'attività legislativa regionale – farebbe, appunto, riferimento l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, come sostituito dalla legge di conversione n. 4 del 2005 (successiva alla legge regionale), nel prevedere che
Da tali premesse discende – ad avviso dell'Avvocatura – la sicura illegittimità costituzionale di una disposizione, come quella impugnata, che incide pesantemente sul patrimonio immobiliare dell'Ordine, in un senso del tutto difforme dal disegno sotteso alla normativa statale.
Innanzitutto
Inoltre la previsione di trasferimento a titolo gratuito si porrebbe in contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Sarebbero, infine, lesi sia il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, sia il principio di leale collaborazione, trattandosi di materia non esclusivamente sanitaria ma congiunta ad altre di natura non sanitaria.
4.– Anche
Il medesimo decreto-legge, tuttavia, avrebbe erroneamente omesso di considerare tra i beni inerenti all'attività sanitaria anche i presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza, che viceversa la legge regionale ha preso in considerazione nel disciplinare l'intera organizzazione di «beni, personale e servizi costituenti il complesso funzionale ed indivisibile dell'“Ente Ospedaliero Ordine Mauriziano” inserito nell'ordinamento giuridico sanitario regionale».
Il ricorso del Governo, che pretenderebbe di sottrarre all'ordinamento giuridico sanitario regionale i due presídi ospedalieri di cui si tratta, sarebbe pertanto frutto di una prospettazione incongruente ed irrazionale, che porterebbe a violare «l'unitarietà costituzionalmente stabilita dell'Ente ospedaliero Ordine Mauriziano», in capo al quale – secondo
Non vi sarebbe, dunque, violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto l'Ente ospedaliero Ordine Mauriziano è inserito, con tutte le sue strutture ospedaliere, ivi compresi i presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza, nell'ordinamento giuridico sanitario regionale.
Nemmeno sarebbe violato, di conseguenza, l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, proprio in quanto i suddetti presídi non appartengono alla Fondazione Ordine Mauriziano.
Non sussisterebbe, d'altro canto, alcuna violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione né del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto la legge regionale impugnata ha dato attuazione alle previsioni del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, e della legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4, che hanno evidentemente travolto e superato ogni precedente intesa tra Stato e Regione riguardo alla stipulazione di convenzioni.
La legge regionale, infine, in quanto rispettosa dell'unitarietà dell'ente Ordine Mauriziano, non si porrebbe neanche in contrasto con
Se dunque – conclude
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”), per contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione.
La norma impugnata – che attribuisce, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti i beni mobili ed immobili costituenti i presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza – inciderebbe, in primo luogo, nella materia della disciplina delle persone giuridiche, di pertinenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, disponendo della proprietà di beni attribuiti alla Fondazione Ordine Mauriziano dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4.
Il trasferimento coattivo dei suddetti beni a titolo gratuito si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, e violerebbe inoltre il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, quello della leale collaborazione tra Stato e Regioni, trattandosi di materia non esclusivamente sanitaria ma congiunta ad altre di natura non sanitaria, nonché l'affidamento ingenerato nell'Ordine Mauriziano dall'esistenza di un protocollo d'intesa stipulato nel 2003 con
2.– La questione è fondata.
Va premesso che i beni cui la norma impugnata fa riferimento, già appartenenti all'ente ospedaliero Ordine Mauriziano, sono stati attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 4 del 2005, alla Fondazione Ordine Mauriziano, costituita con l'art. 2, comma 1, dello stesso decreto-legge, con lo scopo, tra l'altro, «di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento finanziario dell'Ente […] anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito» (art. 2, comma 4).
Il citato comma 2 dell'art. 2 dispone, infatti, che sia trasferito alla Fondazione l'intero «patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presídi ospedalieri di cui all'art. 1, comma 1», vale a dire i presídi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), cosicché non può esservi alcun dubbio riguardo all'attribuzione alla Fondazione anche degli immobili sedi dei presídi di Lanzo Torinese e Valenza, di cui la norma regionale si occupa, non consentendo l'inequivoco dato testuale alcuna diversa interpretazione della richiamata disciplina.
Ciò posto, ne discende che la norma regionale impugnata, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all'ordinamento sanitario regionale – qual è
Resta assorbita ogni altra censura.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Maria
Depositata in
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA