Corte cost. sent. n. 175/06 (autonomie speciali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
-
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
-
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore
uditi l'avv. dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Graziano Campus e Alberto Salvatore Romano per
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso n. 39 del 2005, notificato alla Regione Sardegna in data 17 marzo 2005, e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. da
1.1.— L'Avvocatura premette che il predetto art. 123, ultimo comma, Cost., introdotto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dispone che «in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra
Da ciò consegue che anche le Regioni a statuto speciale – «per le quali non sia intervenuto l'adeguamento dello statuto nel senso dell'ampliamento delle autonomie degli enti locali» – sarebbero tenute ad istituire il predetto Consiglio delle autonomie locali «con fonte statutaria e non con fonte legislativa ordinaria». Da qui la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. da
2.— Si è costituita
2.1.— Innanzitutto, la difesa regionale assume che l'art. 123, ultimo comma, della Costituzione non possa trovare applicazione, in virtù della clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nei confronti delle Regioni a statuto speciale, in quanto a quest'ultime si applica l'art. 116 della Costituzione, «il quale si pone quale norma speciale e derogatoria rispetto al regime statutario delle Regioni ordinarie», disciplinato, appunto, dal predetto art. 123. Del resto, si sottolinea, la stessa legge costituzionale n. 3 del
2.2.— In via subordinata rispetto alle argomentazioni difensive sin qui svolte,
2.3.— In via ulteriormente subordinata, anche a volere ritenere che l'art. 10 si indirizzi pure nei confronti degli enti locali, la difesa regionale assume come lo scopo di tale norma sia quello di accelerare l'applicazione delle forme di maggiore autonomia riconosciute dal nuovo Titolo V, rispetto ai tempi più lunghi previsti per avviare le procedure di modifica degli statuti speciali; tanto più tale legge, si aggiunge, non potrebbe in futuro impedire che l'organismo di consultazione in questione sia direttamente contemplato nello statuto.
2.4.— Altra ragione, prospettata sempre in via gradata, a sostegno della infondatezza del ricorso deriverebbe dalla circostanza che sarebbe «del tutto arbitrario» identificare in modo assoluto il “Consiglio delle autonomie locali” di cui alla legge impugnata con l'organismo previsto dall'art. 123, ultimo comma, della Costituzione, considerato, tra l'altro, che quest'ultima disposizione non è neanche richiamata.
2.5.— Infine,
3.— Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica,
Considerato in diritto
1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. da
Il ricorrente assume che tale disposizione si applicherebbe anche alle Regioni speciali in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in quanto le «forme di maggiore autonomia» − cui questa norma fa riferimento, quale presupposto per la estensione delle disposizioni della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001 alle Regioni speciali «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti» – sarebbero «naturalmente riferite anche agli enti locali». Da ciò deriva che le Regioni a statuto speciale risulterebbero anch'esse tenute ad istituire il Consiglio delle autonomie locali mediante «fonte statutaria» e non attraverso una «fonte legislativa ordinaria», con conseguente illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.
2.— La questione, pure in assenza di una specifica eccezione in tal senso, deve essere dichiarata inammissibile.
3.— È bene premettere che l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 «configura un particolare rapporto tra norme degli statuti speciali e norme del Titolo V della seconda parte della Costituzione» (sentenza n. 314 del 2003), che si risolve in un giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, a favore delle disposizioni costituzionali che garantiscono forme di autonomia «più ampie» rispetto a quelle attribuite dalle disposizioni statutarie.
Dalla formulazione del citato articolo 10 emerge con chiarezza che è insita, nel meccanismo di estensione dallo stesso prefigurato, una valutazione necessariamente comparativa tra i due sistemi (ordinario e speciale) di autonomia regionale.
Ciò implica che nel momento in cui il ricorrente, impugnando una legge di una Regione a statuto speciale, adduce, come nel caso di specie, la violazione di una disposizione contemplata nel Titolo V, ha l'onere di prendere in esame anche i parametri costituzionali ricavabili dal relativo statuto, al fine di valutare se effettivamente le forme di autonomia riconosciute dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 siano più estese rispetto a quelle già risultanti dalle disposizioni statutarie (v., sia pure con riferimento ad una ipotesi speculare rispetto a quella in esame, sentenza n. 303 del 2003, punto 3.1 del Considerato in diritto). In altri termini, perché possa svolgersi un giudizio di preferenza tra diversi sistemi di autonomia occorre che vengano considerati i “due termini” della comparazione, in quanto soltanto all'esito di una disamina complessiva dei sistemi posti a raffronto è possibile ritenere che l'uno garantisca una forma di autonomia eventualmente «più ampia» rispetto all'altro.
4.— Nel caso in esame il ricorrente si è limitato ad affermare che le norme impugnate per il solo fatto di avere istituito il Consiglio delle autonomie locali con legge “ordinaria” violerebbero, per il tramite dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 123, ultimo comma, della Costituzione.
Orbene, deve ritenersi che – a prescindere dalla questione relativa all'applicabilità in questa fattispecie alle Regioni a statuto speciale del citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché dell'art. 123, ultimo comma, Cost., introdotto dall'art. 7 della medesima legge costituzionale n. 3 del 2001 – la genericità delle asserzioni contenute nel ricorso non consente, per le ragioni esposte, a questa Corte di affrontare il merito della questione proposta.
Lo Stato, infatti, ha semplicemente richiamato l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, omettendo di svolgere le necessarie argomentazioni a sostegno della sua applicabilità nel caso di specie, mediante la valutazione dei parametri costituzionali ricavabili dallo statuto speciale della Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, tuttora vigente, che, tra l'altro, attribuisce alla potestà legislativa primaria della Regione la competenza in materia di “ordinamento degli enti locali” (art. 3, lettera b). Il ricorrente «avrebbe dovuto quanto meno spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale (…), le invocate norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale» (cfr. sentenza n. 202 del 2005).
Queste carenze argomentative comportano, pertanto, la inammissibilità delle censure nei termini in cui le stesse sono state formulate.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Maria
Depositata in
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA