LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna del 18 febbraio 2004, n. 3/V, con il quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo, nel periodo 21-29 febbraio 2004, di alcune specie di volatili, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 aprile 2004, depositato in cancelleria il 27 aprile 2004 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 2004.
Visti l'atto di costituzione della Regione Sardegna, nonché l'atto di intervento fuori termine dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus e la Lega Anti Vivisezione – LAV;
udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Graziano Campus per la Regione Sardegna.


 
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 17 aprile 2004 e depositato il 27 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna, in relazione al decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, emesso il 18 febbraio 2004, con il quale si è provveduto a modificare il calendario venatorio in assenza dei presupposti indicati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla normativa comunitaria, così violando la competenza statale, ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Il ricorrente osserva che con il citato provvedimento, l'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221), ha autorizzato il prelievo in deroga, nel periodo 21-29 febbraio 2004, di varie specie di uccelli al fine di proteggere le colture e le produzioni agricole.
A parere dell'Avvocatura il decreto impugnato, oltre ad essere viziato da carenza di potere, in quanto adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge statale e dalla normativa comunitaria in materia di esercizio del potere di deroga, violerebbe l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che fissa al 31 gennaio il termine per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.
Infine, secondo la difesa erariale, il decreto regionale sarebbe stato adottato senza acquisire, preventivamente, il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), in violazione dell'art. 9 della direttiva CE/79/409 e, in particolare, dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221, che ha recepito la predetta direttiva.
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
Preliminarmente, la Regione rileva che il Governo individua quale vizio dell'atto impugnato il mancato rispetto dei presupposti fissati dalla normativa nazionale e comunitaria per la sua adozione e, quindi, al più, il ricorrente avrebbe potuto impugnare il decreto regionale dinanzi ad un giudice amministrativo o, in alternativa, procedere al suo annullamento secondo quanto disposto dall'art. 19-bis, comma 4, della legge n. 157 del 1992.
Sempre per quanto attiene al profilo di ammissibilità, la Regione osserva che nel ricorso non è stato indicato un «congruo parametro costituzionale la cui violazione […] avrebbe determinato una lesione delle attribuzioni dello Stato», avendo l'Avvocatura invocato la lesione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, senza tenere conto dei parametri statutari della Regione Sardegna.
Nel merito, la Regione rileva che l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 conferisce alle regioni il potere di disporre i prelievi in deroga, e che, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2004, detto potere è attribuito all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Riguardo, poi, alla mancata acquisizione del parere dell'INFS, la Regione osserva che la stessa legge n. 157 del 1992 prevede che tale parere può essere richiesto anche agli istituti riconosciuti a livello regionale, così come è avvenuto nel caso di specie.
Infine, il richiamo operato dal ricorrente all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 sarebbe inconferente, in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in applicazione dell'art. 19-bis della medesima legge, che disciplina i prelievi in deroga.
3. – Hanno presentato atto di intervento fuori termine l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus e la Lega Anti Vivisezione – LAV.


 
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna, in ordine al decreto emesso il 18 febbraio 2004 dall'Assessore della difesa dell'ambiente, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
A parere del Governo, il provvedimento impugnato, nel modificare il calendario venatorio, non avrebbe rispettato i limiti fissati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla normativa comunitaria, e sarebbe stato emesso in assenza del preventivo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) previsto dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992.
2. – Per quanto riguarda l'intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus e della Lega Anti Vivisezione – LAV, ne va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità.
In proposito, si osserva che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla tardività dell'intervento, questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti non possono intervenire soggetti diversi da quelli di norma legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, «salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo» (v. sentenza n. 89 del 2006); ipotesi che non ricorre nella fattispecie.
3. – L'eccezione di inammissibilità sollevata nei confronti del ricorso del Governo dalla Regione Sardegna, relativa all'erronea indicazione del parametro costituzionale evocato, è fondata.
Come osserva la resistente, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri si limita ad indicare, quale disposizione costituzionale che sarebbe stata violata, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Nell'atto introduttivo non viene in alcun modo preso in considerazione lo statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
In proposito si osserva che questa Corte ha più volte affermato che i ricorsi che facciano valere nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome esclusivamente le norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, senza motivare le ragioni per le quali esse si dovrebbero applicare anche al caso di specie, devono essere dichiarati inammissibili (ex plurimis: sentenza n. 175 del 2006).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
 

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