Riordino della disciplina del reclutamento dei professori
universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge
4 novembre 2005, n. 230








(G.U. n. 101 del 3.5.2006)





 
      Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l'articolo
1,  comma 5,  recante  la  delega  al  Governo  per il riordino della
disciplina del reclutamento dei professori universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
  Sentiti  il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza
dei rettori delle universita' italiane (CRUI);
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione della VII Commissione
della   Camera   dei  deputati  concernente  l'articolo 14,  comma 2,
ritenendo che le quote da riservare a varie categorie di personale ai
sensi  del citato articolo nelle prime quattro tornate dei giudizi di
idoneita'  nazionale  per la fascia dei professori associati, debbano
considerarsi  ricomprese,  e  non  aggiuntive, rispetto alla quota di
incremento   complessivo  del  cento  per  cento  del  fabbisogno  di
personale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:
    a) per   Ministro   o   Ministero,   il   Ministro   o  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;
    c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i
settori scientifico-disciplinari;
    d) per  giudizi  idoneativi,  le  procedure  per il conseguimento
della idoneita' scientifica nazionale;
    e) per  fascia  o  fasce,  le fasce dei professori ordinari e dei
professori   associati   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
    f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
    g) per   CRUI,   la  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane.
      
                               Art. 2.
                               Oggetto
  1.  Il  presente decreto legislativo disciplina le procedure per il
conseguimento  della  idoneita'  scientifica  nazionale  ai  fini del
reclutamento nel ruolo dei professori universitari.
 
      
                               Art. 3.
                   Idoneita' scientifica nazionale
  1.  L'idoneita'  scientifica  nazionale  si  consegue  all'esito di
procedure  bandite  con  decreto  del Ministro, per ciascun settore e
distintamente  per  le fasce dei professori ordinari e dei professori
associati.
  2.  L'idoneita'  scientifica  e' attribuita nei limiti quantitativi
stabiliti  dal  bando  ai candidati che possiedono la piena maturita'
scientifica  per  la  fascia  dei  professori ordinari e la maturita'
scientifica per la fascia dei professori associati.
  3.  Il  possesso  della idoneita' scientifica nazionale costituisce
requisito  necessario  per  la  partecipazione  alle procedure di cui
all'articolo 1,   comma 8,   della   legge  e  non  comporta  diritto
all'accesso al ruolo dei professori universitari.
  4.  Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la
durata   dell'idoneita'  scientifica  e'  di  quattro  anni  dal  suo
conseguimento.
 
      
                               Art. 4.
              Numero massimo di idoneita' scientifiche
  1.  Fermo  restando quanto disposto dagli articoli 5 e 14, comma 1,
il  numero  massimo  di  soggetti  che  in  ciascuna  tornata possono
conseguire  l'idoneita'  scientifica  nazionale per ciascuna fascia e
per  ciascun  settore  e' pari al numero di posti da coprire indicato
dalle  universita',  per  i  quali e' garantita la relativa copertura
finanziaria  come  previsto al comma 2, incrementato di una quota non
superiore al 40 per cento.
  2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le
universita' comunicano al Ministero i posti di professore ordinario e
associato  che  intendono coprire, attivando le procedure d'idoneita'
scientifica  nazionale  e  le successive procedure selettive ai sensi
dell'articolo 13,    nell'ambito   della   programmazione,   di   cui
all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7,  convertito  dalla  legge  31 marzo  2005, n. 43, nel rispetto dei
limiti   di  spesa  di  cui  all'articolo 51,  comma 4,  della  legge
7 dicembre  1997,  n.  449  e  all'articolo 1, comma 105, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
  3.  Con  il  decreto  di  cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro,
sentiti  la  CRUI  e  il  CUN, definisce la quota incrementabile, nei
limiti di cui al comma 1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun
settore,  tenendo  conto della programmazione di cui al comma 2 e del
numero  di  idonei nelle procedure gia' concluse non ancora chiamati,
nel  rispetto  dei  limiti  di spesa di cui all'articolo 51, comma 4,
della citata legge n. 449 del 1997.
  4. Per ciascun settore deve in ogni caso essere bandito ogni cinque
anni  almeno  un  posto  di  idoneo per ciascuna fascia, anche se non
richiesto dalle universita'.
 
            
                               Art. 5.
        Quote riservate per la fascia dei professori ordinari
  1.  Nei  giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari
il  numero  massimo  di  soggetti  ai  quali  puo'  essere attribuita
l'idoneita'  scientifica  nazionale  e' incrementato nel rispetto dei
limiti  di  spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449
del  1997,  di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento del
numero   risultante   dall'applicazione   delle  norme  di  cui  agli
articoli 4,  comma 1 e 14, comma 1, riservata ai professori associati
che  alla  data  fissata  dal bando abbiano un'anzianita' di servizio
nella  stessa  fascia,  non  inferiore  a  quindici  anni compreso il
servizio  prestato come professore associato non confermato, maturata
nell'insegnamento     di     materie     ricomprese    nel    settore
scientifico-disciplinare  oggetto  del bando di concorso o in settori
affini previamente individuati con decreto del Ministro previo parere
del CUN.
  Qualora  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo  dia  luogo  alla  attribuzione  ai  destinatari della quota
riservata  di  un  numero  frazionario  di idoneita', quest'ultimo e'
arrotondato all'unita' superiore.
 
      
                               Art. 6.
                    Liste di commissari nazionali
  1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui
all'articolo 7,   per  ciascun  settore  e  per  ciascuna  fascia  e'
costituita  ed  e'  rinnovata  ogni  due anni una lista di commissari
nazionali  mediante  elezioni indette con decreto del Ministro. Salvo
quanto  previsto  dal comma 6, in sede di rinnovazione biennale delle
liste  non  sono  immediatamente  rieleggibili i commissari che hanno
fatto parte delle commissioni di valutazione nel biennio precedente.
  2.  Le  elezioni  sono  indette entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione  del bando e terminano entro quindici giorni dalla data
di indizione.
  3.  L'elettorato attivo e' attribuito, per ciascun settore e per la
corrispondente  fascia,  ai  professori  ordinari e straordinari e ai
professori  associati  non  confermati  e  confermati  afferenti allo
stesso   settore,   nonche'   ai   professori  straordinari  a  tempo
determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge in possesso,
alla  data  di  indizione delle elezioni, dell'idoneita' nazionale da
non  oltre  quattro  anni.  L'elettorato  passivo  e'  attribuito per
ciascun  settore  e  per la corrispondente fascia, ai soli professori
ordinari  e  ai  professori  associati  confermati nel rispetto delle
incompatibilita' previste dalla normativa vigente.
  4.  Il  Ministero  definisce  gli  elenchi dell'elettorato attivo e
passivo,  assicurandone  la  pubblicita'  per  via  telematica almeno
quarantacinque   giorni   prima   dell'inizio   delle   elezioni.  Le
opposizioni  agli  elenchi provvisori sono presentate al Ministro non
oltre  il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il
Ministro   decide   nei   successivi   dieci  giorni  ai  fini  della
determinazione degli elenchi definitivi.
  5.  Ogni  elettore esprime due preferenze. Ogni lista e' formata da
quindici  commissari.  Risultano  eletti  e sono inseriti nelle liste
coloro  che hanno ottenuto il maggior numero di voti con un minimo di
quattro.  A  parita'  di  voti  prevale  il piu' anziano in ruolo e a
parita'  di anzianita' di ruolo il piu' anziano di eta'. Nel caso che
non  venga  raggiunto  il numero di commissari nazionali richiesto si
procede entro trenta giorni ad una elezione suppletiva.
  6.  Ove  il  settore  sia costituito da un numero di docenti pari o
inferiore   a   quindici,   la  lista  e'  costituita  da  tutti  gli
appartenenti  al  settore  ed  e' integrata mediante elezione, fino a
concorrenza del numero di quindici, da appartenenti a settori affini,
individuati  con  il  decreto  di  cui  all'articolo 5.  In  sede  di
rinnovazione  biennale  della lista non trova applicazione il divieto
di  immediata  rieleggibilita'  nei  confronti  di  due  terzi  degli
appartenenti al settore, individuati mediante sorteggio.
  7.  Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche
validate,  assicurando  l'accertamento dell'identita' dell'elettore e
la   segretezza  del  voto.  Le  liste  risultanti  dalle  operazioni
elettorali  di  cui ai commi da 1 a 6 sono costituite con decreto del
Ministro  reso  pubblico per via telematica entro quindici giorni dal
termine delle elezioni.
  8.  L'eventuale  sostituzione,  per qualunque causa, dei commissari
inseriti  nelle  liste  e'  effettuata  mediante  sorteggio  tra  gli
appartenenti  alla  fascia  e al settore interessato, che siano nelle
condizioni di cui al secondo periodo del comma 3.
 
      
                               Art. 7.
                     Commissioni di valutazione
  1.  La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun
settore   e'   composta  da  cinque  componenti  sorteggiati  secondo
modalita'   telematiche  dalle  corrispondenti  liste  di  commissari
nazionali di cui all'articolo 6. I componenti delle commissioni della
prima  tornata  di  giudizi sono esclusi dal sorteggio per la seconda
tornata di giudizi del biennio.
  2.  Per  i giudizi idoneativi a professore ordinario la commissione
e' composta da cinque professori ordinari.
  3.  Per  i giudizi idoneativi a professore associato la commissione
e'  composta  da  tre  professori ordinari e due professori associati
confermati.  I  professori  ordinari  sorteggiati quali componenti di
commissione, sia nei giudizi a professore ordinario sia nei giudizi a
professore   associato,   devono  optare  per  l'una  o  per  l'altra
commissione entro 10 giorni dalla comunicazione, operata da parte del
Ministero, dei risultati del sorteggio. Nel caso in cui l'opzione non
sia  esercitata si procede ad un tempestivo sorteggio per individuare
la   commissione   di  cui  il  professore  ordinario  fa  parte  con
conseguente  sostituzione  nella  commissione  da  cui il medesimo e'
estromesso.
  4.   La   partecipazione   alle   commissioni  costituisce  obbligo
d'ufficio,  salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o
le  dimissioni  di  un componente di una commissione giudicatrice per
sopravvenuti  impedimenti  devono  essere  adeguatamente  motivate  e
documentate  e  hanno  effetto  solo dopo l'accettazione da parte del
Ministro.
  5.  In  ogni  caso  in  cui  sia  necessario  sostituire uno o piu'
componenti  delle  commissioni  giudicatrici  si  procede ad un nuovo
tempestivo sorteggio con le modalita' di cui al comma 1.
  6.  Nelle  ipotesi  di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti
delle commissioni gia' compiuti prima della sostituzione.
  7. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
di  nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto
dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  21 giugno  1995,  n.  236,  per la
presentazione  al  Ministro,  da  parte  dei  candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e
comunque  dopo  l'insediamento  della  commissione  non  sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
  8.  Le  modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente
al decreto di nomina della commissione non incidono sulla qualita' di
componente delle commissioni giudicatrici.
 
 
      
                               Art. 8.
                        Sedi delle procedure
  1.  Le  procedure  per  il conseguimento dell'idoneita' scientifica
nazionale  si svolgono presso le universita' individuate, per ciascun
settore  e  ciascuna  fascia,  mediante  sorteggio entro una lista di
universita'  aventi  idonee  strutture  definita  dal  Ministero,  su
proposta della CRUI, per ciascuna area di cui al decreto del Ministro
in data 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, e aggiornata ogni
tre  anni.  L'elenco  delle  sedi  e'  inserito  nel  decreto  di cui
all'articolo 3, comma 1.
  2.  Le  universita'  individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture  e  il  supporto  di  segreteria  per  l'espletamento delle
procedure.   All'attuazione   del   presente   comma le   universita'
provvedono  nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3.  Gli  oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di
valutazione  sono  posti  a  carico  dell'ateneo  ove  si  espleta il
giudizio  idoneativo. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione
del fondo di finanziamento ordinario.
 
      
                               Art. 9.
               Lavori delle commissioni di valutazione
  1.  Le  commissioni giudicatrici, insediatesi presso le universita'
in  cui  si  espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e
predeterminano i criteri di massima e le procedure per la valutazione
comparativa dei candidati anche, ove possibile, facendo riferimento a
parametri  riconosciuti  in  ambito nazionale ed internazionale. Tali
determinazioni  sono  comunicate  senza  indugio  al responsabile del
procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, il quale ne assicura la
pubblicita' almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione.
  2.  Espletate  le  procedure  di  cui  al  comma 1,  le commissioni
giudicatrici  accedono  per  via telematica alla lista delle domande,
all'elenco delle produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa
documentazione,   inerenti   il   concorso,   presentate   ai   sensi
dell'articolo  12,  comma 3.  Per  garantire la riservatezza dei dati
presentati   l'accesso   avviene   tramite   password  consegnata  al
presidente della commissione dal responsabile del procedimento.
  3.  Per  valutare  la  produzione  scientifica,  gli  altri  titoli
scientifici  e  il  curriculum  complessivo  del  candidato anche con
riferimento  all'attivita'  didattica  e  alle  eventuali  esperienze
professionali e organizzative, la commissione tiene in considerazione
i seguenti criteri:
    a) originalita'  e  innovativita'  della  produzione scientifica,
comprendente  le  pubblicazioni,  i brevetti e i progetti innovativi,
nonche' rigore metodologico;
    b) apporto  individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione in quanto individuabile;
    c) la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
    d) congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le discipline
ricomprese  nel  settore  per il quale e' bandita la procedura ovvero
con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
    e) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
    f) continuita'  temporale  della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore;
    g) entita'  e  caratteristiche  degli  impegni didattici assolti,
documentati dagli enti interessati;
    h) entita'  e  caratteristiche  delle  attivita'  svolte in campo
clinico-assistenziale  e  in  ogni  altro  ambito  professionale e di
lavoro   in   cui   le   connesse   esperienze   e  competenze  siano
esplicitamente  richieste o comunque integrino il profilo complessivo
del candidato.
  4.  Il giudizio della commissione sulla produzione scientifica, sui
titoli  e  sul  merito  complessivo  del candidato viene espresso con
specifico riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 3.
  5.  Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei
titoli, nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati
i  candidati sostengono una prova didattica e discutono la produzione
scientifica presentata. Il bando puo' prevedere che le relative prove
siano  sostenute  nella  lingua  straniera  oggetto della valutazione
comparativa.  Nei  giudizi  per  la  fascia di professore ordinario i
candidati discutono la produzione scientifica presentata e quelli che
non  rivestono  la qualifica di professore associato sostengono anche
una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.
  6. La prova didattica e la discussione sulla produzione scientifica
sono pubbliche.
  7.  Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 6
mesi   dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di  nomina.  Per
comprovati  ed eccezionali motivi, il Ministro puo' concedere per una
sola  volta  una  proroga  del termine non superiore, comunque, a due
mesi.  Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini su
indicati,  il  Ministro  sostituisce  l'intera  commissione, ovvero i
commissari  ai  quali  sia imputabile il ritardo, con le modalita' di
cui  all'articolo 8,  assegnando  un nuovo termine per la conclusione
dei  lavori  non  superiore  a  sei  mesi.  Salva  la responsabilita'
disciplinare,  i  commissari  ai  quali  e' imputabile il ritardo non
possono far parte delle commissioni giudicatrici per i successivi due
giudizi idoneativi.
  8.  Le  commissioni  possono  avvalersi  di strumenti telematici di
lavoro  collegiale.  Le  commissioni redigono i verbali delle singole
riunioni,  di  cui  sono  parte  integrante  e  necessaria  i giudizi
individuali  e  collegiali  espressi su ciascun candidato, nonche' la
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  9.  Al  termine  dei  lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa,  con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti,
indica  i  candidati  ritenuti  meritevoli dell'idoneita' scientifica
nazionale nei limiti numerici fissati dal bando.
 
      
                              Art. 10.
                Controllo di legittimita' degli atti
  1.  Gli  atti  redatti  dalle  commissioni,  di cui all'articolo 9,
comma 9, sono consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori
al  responsabile  del  procedimento che provvede a trasmetterli entro
quindici  giorni  al  CUN  per  il  parere  di  legittimita', dandone
comunicazione al Ministero.
  2. Ove il CUN non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento
degli atti si prescinde dal parere.
  3.  Nel  caso  in  cui emergano rilievi di legittimita' il Ministro
riconvoca  la  commissione  per  un  riesame degli atti, da svolgersi
entro sessanta giorni.
  4.  Dopo  il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere
del  CUN  che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorso
inutilmente il quale si prescinde dal parere.
  5. Gli atti sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici
anche per via telematica.
 
      
                              Art. 11.
           Limite di ammissibilita' ai giudizi idoneativi
  1.  Coloro  che  partecipano  a  tre  procedure  idoneative  e  non
conseguono l'idoneita' non sono ammessi alla prima tornata successiva
per  lo  stesso  settore  o per i settori affini individuati ai sensi
dell'articolo 5.
 
      
                              Art. 12.
              Bandi di indizione dei giudizi idoneativi
  1.  Il  decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e' pubblicato entro
il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile
anche  per  via  telematica.  Il  decreto stabilisce le modalita' e i
tempi,  non  inferiori  a  trenta  giorni  e comunque non superiori a
cinquanta,  per  la  presentazione  delle  domande  e  della relativa
documentazione, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia
di documentazione amministrativa.
  2.  La  partecipazione  ai  giudizi  idoneativi  e'  libera,  senza
limitazione  in  relazione  alla  cittadinanza  e al titolo di studio
posseduti  dai  candidati.  Ai  professori  ordinari  e ai possessori
dell'idoneita'  scientifica  per  le fasce dei professori ordinari e'
preclusa la partecipazione ai giudizi idoneativi per il conseguimento
dell'idoneita'  scientifica  per  la  fascia dei professori associati
nello stesso settore o in settori affini.
  3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli,
la  produzione scientifica e l'elenco completo delle pubblicazioni si
effettua  per  via  telematica  presso il Ministero con una procedura
validata.   Le   pubblicazioni   di  cui  al  precedente  elenco  non
disponibili in via telematica, sono trasmesse dai candidati, entro 15
giorni   dall'espletamento   di  quanto  stabilito  ai  commi 1  e  2
dell'articolo 9,  al  responsabile  del  procedimento e ai componenti
della commissione giudicatrice.
  4. Per ciascuna procedura idoneativa l'universita' nomina, ai sensi
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento
che  ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa
vigente,  ivi  comprese  le  forme  di pubblicita' e le comunicazioni
previste dal presente decreto legislativo.
 
      
                              Art. 13.
        Procedure per la chiamata dei professori universitari
  1.  Le universita' disciplinano con propri regolamenti, adottati ai
sensi  dell'articolo 6,  commi 9  e 10, della legge 9 maggio 1989, n.
168,  le procedure selettive per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge,
riservate  ai  possessori  dell'idoneita'  nazionale,  assicurando la
valutazione  comparativa  dei  candidati e la pubblicita' degli atti,
nonche'  le  procedure  per  i  trasferimenti e per le chiamate degli
idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.
 
      
                              Art. 14.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Nelle  prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia
dei  professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di
idoneita'  per  la  fascia  dei  professori  associati,  la  quota di
incremento  di  cui  all'articolo 4,  comma 1,  e'  pari al cento per
cento.
  2.  Nelle  prime  quattro  tornate  dei giudizi di idoneita' per la
fascia dei professori associati:
    a) il  quindici  per  cento  della  quota di incremento di cui al
comma 1  e'  riservata  ai  professori  incaricati stabilizzati, agli
assistenti   del   ruolo   ad  esaurimento,  nonche'  ai  ricercatori
confermati  che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno tre
anni  di  insegnamento  nei  corsi  di  studio  universitari ai sensi
dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
    b) una ulteriore quota dell'uno per cento e' riservata ai tecnici
laureati  gia'  ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di
idoneita' per l'accesso al ruolo dei professori associati, bandita ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.
  3.  Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia
luogo  alla  attribuzione  ai destinatari della quota riservata di un
numero   frazionario   di   idoneita',  quest'ultimo  e'  arrotondato
all'unita' superiore.
  4.  L'articolo  2,  comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, si
applica  alle  procedure  di  valutazione  comparativa  per  posti di
ricercatore  universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonche'
a  quelle  per  posti  di  professore  ordinario  e associato bandite
secondo  la  normativa previgente alla legge 4 novembre 2005, n. 230,
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge, dall'attuazione
delle  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  non  devono
derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
      
            
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              - Il  comma 5, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005,
          n.  230  (Nuove  disposizioni  concernenti i professori e i
          ricercatori   universitari  e  delega  al  Governo  per  il
          riordino  del  reclutamento  dei  professori  universitari)
          prevede:
              «5.   Allo   scopo   di  procedere  al  riordino  della
          disciplina   concernente  il  reclutamento  dei  professori
          universitari   garantendo   una   selezione  adeguata  alla
          qualita' delle funzioni da svolgere, il Governo e' delegato
          ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  nel  rispetto dell'autonomia delle
          istituzioni  universitarie,  uno o piu' decreti legislativi
          attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della  ricerca  bandisce,  con proprio decreto, per settori
          scientifico-disciplinari,    procedure    finalizzate    al
          conseguimento  della idoneita' scientifica nazionale, entro
          il  30 giugno  di  ciascun anno, distintamente per le fasce
          dei   professori   ordinari  e  dei  professori  associati,
          stabilendo in particolare:
                  1)  le  modalita' per definire il numero massimo di
          soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica per
          ciascuna   fascia   e  per  settori  disciplinari  pari  al
          fabbisogno, indicato dalle universita', incrementato di una
          quota  non  superiore al 40 per cento, per cui e' garantita
          la  relativa  copertura  finanziaria  e  fermo restando che
          l'idoneita'  non comporta diritto all'accesso alla docenza,
          nonche'   le   procedure   e  i  termini  per  l'indizione,
          l'espletamento  e la conclusione dei giudizi idoneativi, da
          svolgere  presso le universita', assicurando la pubblicita'
          degli  atti  e  dei  giudizi  formulati  dalle  commissioni
          giudicatrici;   per   ciascun   settore  disciplinare  deve
          comunque  essere  bandito  almeno  un  posto  di idoneo per
          quinquennio per ciascuna fascia;
                  2)  l'eleggibilita',  ogni  due  anni,  da parte di
          ciascun  settore  scientifico-disciplinare, di una lista di
          commissari nazionali, con opportune regole di non immediata
          rieleggibilita';
                  3)  la  formazione  della  commissione  di ciascuna
          valutazione   comparativa   mediante  sorteggio  di  cinque
          commissari  nazionali.  Tutti gli oneri relativi a ciascuna
          commissione  di valutazione sono posti a carico dell'ateneo
          ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);
                  4)   la   durata   dell'idoneita'  scientifica  non
          superiore  a quattro anni, e il limite di ammissibilita' ai
          giudizi   per   coloro   che,   avendovi  partecipato,  non
          conseguono l'idoneita';
                b) sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
          riservare,  nei  giudizi  di  idoneita'  per  la fascia dei
          professori  ordinari,  una  quota  pari  al  25  per  cento
          aggiuntiva  rispetto al contingente di cui alla lettera a),
          numero  1),  ai  professori  associati con un'anzianita' di
          servizio   non  inferiore  a  quindici  anni,  compreso  il
          servizio prestato come professore associato non confermato,
          maturata   nell'insegnamento   di  materie  ricomprese  nel
          settore   scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando  di
          concorso  o  in  settori  affini,  con  una priorita' per i
          settori  scientifico-disciplinari  che  non abbiano bandito
          concorsi negli ultimi cinque anni;
                c) nelle   prime   quattro  tornate  dei  giudizi  di
          idoneita'   per  la  fascia  dei  professori  associati  e'
          riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al
          contingente   di   cui   alla  lettera a),  numero  1),  ai
          professori  incaricati  stabilizzati,  agli  assistenti del
          ruolo  ad  esaurimento  e  ai  ricercatori  confermati  che
          abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di
          studio  universitari.  Una ulteriore quota dell'1 per cento
          e'  riservata  ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva
          alla  terza  tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso
          al  ruolo  dei  professori  associati  bandita ai sensi del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
                d)   nelle  prime  quattro  tornate  dei  giudizi  di
          idoneita'  per  la  fascia  dei professori associati di cui
          alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo
          di  soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica
          rispetto  al  fabbisogno indicato dalle universita' e' pari
          al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
                e) nelle  prime  due tornate dei giudizi di idoneita'
          per   la   fascia  dei  professori  ordinari  di  cui  alla
          lettera a),  numero  1), l'incremento del numero massimo di
          soggetti  che  possono  conseguire  l'idoneita' scientifica
          rispetto  al  fabbisogno indicato dalle universita' e' pari
          al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,   n.   382   recante   «Riordinamento  della  docenza
          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
          sperimentazione  organizzativa  e  didattica» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
              - La  legge 3 luglio 1998, n. 210 recante «Norme per il
          reclutamento  dei ricercatori e dei professori universitari
          di  ruolo»  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
          1998, n. 155.
          Note all'art. 1:
              - Per  il titolo della legge 4 novembre 2005, n. 230 si
          veda la nota alle premesse.
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382  si veda la nota alle
          premesse.
 
 
                  Note all'art. 4:
              - L'art.    1-ter,    lettera e),   del   decreto-legge
          31 gennaio   2005,   n.   7   (Disposizioni   urgenti   per
          l'universita'  e  la  ricerca,  per  i  beni e le attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
          urgenti.),  convertito  dalla  legge  31 marzo  2005, n. 43
          recita:
              «Art.   1-ter   (Programmazione   e  valutazione  delle
          universita).  1. A decorrere dall'anno 2006 le universita',
          anche  al  fine  di  perseguire  obiettivi  di  efficacia e
          qualita'  dei  servizi  offerti, entro il 30 giugno di ogni
          anno,  adottano  programmi  triennali coerenti con le linee
          generali  di  indirizzo  definite  con decreto del Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, sentiti
          la  Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane, il
          Consiglio  universitario nazionale e il Consiglio nazionale
          degli  studenti  universitari,  tenuto altresi' conto delle
          risorse  acquisibili  autonomamente.  I  predetti programmi
          delle universita' individuano in particolare:
                a)-d)  (omissis);
                e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
          tempo  sia  determinato  che indeterminato, ivi compreso il
          ricorso alla mobilita'.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 51 della
          legge    7 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
                «4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di
          ruolo  delle universita' statali non possono eccedere il 90
          per  cento  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per il
          finanziamento  ordinario.  Nel  caso dell'Universita' degli
          studi  di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
          il  funzionamento  erogati  ai  sensi della legge 14 agosto
          1982,  n.  590.  Le universita' nelle quali la spesa per il
          personale  di  ruolo  abbia  ecceduto nel 1997 e negli anni
          successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
          di  personale  di  ruolo  il  cui costo non superi, su base
          annua,  il  35  per  cento delle risorse finanziarie che si
          rendano  disponibili  per le cessazioni dal ruolo dell'anno
          di  riferimento.  Tale  disposizione  non  si  applica alle
          assunzioni  derivanti  dall'espletamento  di  concorsi gia'
          banditi  alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
          sino  a  che  la  spesa per il personale di ruolo ecceda il
          limite previsto dal presente comma».
              - Il  comma 105,  dell'art.  1  della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
          recita:
                «105.  A  decorrere  dall'anno  2005,  le universita'
          adottano  programmi  triennali  del fabbisogno di personale
          docente,  ricercatore  e  tecnico-amministrativo,  a  tempo
          determinato  e  indeterminato, tenuto conto delle risorse a
          tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
          valutati  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  ai  fini  della  coerenza  con  le  risorse
          stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,  fermo
          restando  il  limite  del  90  per  cento  ai  sensi  della
          normativa vigente».
 
 
      
                  Nota all'art. 5:
              Per  il testo dell'art. 51, comma 4, della legge n. 449
          del 1997, si veda la nota all'art. 4.
 
           
                  Note all'art. 7:
              - L'art.  9  del  decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120
          (Disposizioni    urgenti   per   il   funzionamento   delle
          universita),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge
          21 giugno 1995, n. 236 prevede:
              «Art.  9.1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o
          piu' componenti della commissione esaminatrice da parte dei
          candidati  a concorsi universitari deve essere proposta nel
          termine  perentorio  di  trenta  giorni dalla pubblicazione
          della  composizione  della  commissione.  Se  la  causa  di
          ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di
          insediamento  della  commissione,  il termine decorre dalla
          sua insorgenza.
              2.  Il  rigetto  dell'istanza  di  ricusazione non puo'
          essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
              3.  Per  le  procedure  concorsuali  in  atto,  ove  la
          commissione  esaminatrice  sia  gia'  stata  costituita, il
          termine  di  trenta giorni decorre dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.».
 
                  Nota all'art. 12:
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi» e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 
 
                
                Note all'art. 13:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 6, commi 9 e 10 della
          legge  9 maggio  1989,  n.  168  (Istituzione del Ministero
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica):
              «9.   Gli  statuti  e  i  regolamenti  di  ateneo  sono
          deliberati   dagli  organi  competenti  dell'universita'  a
          maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
          Ministro  che,  entro  il  termine  perentorio  di sessanta
          giorni,  esercita  il controllo di legittimita' e di merito
          nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
          di rilievi essi sono emanati dal rettore.
              10.  Il  Ministro  puo' per una sola volta, con proprio
          decreto,    rinviare    gli   statuti   e   i   regolamenti
          all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
          riesaminare    nel    merito.    Gli    organi   competenti
          dell'universita'  possono  non  conformarsi  ai  rilievi di
          legittimita'  con  deliberazione adottata dalla maggioranza
          dei  tre  quinti  dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
          merito   con   deliberazione   adottata  dalla  maggioranza
          assoluta.  In  tal  caso  il Ministro puo' ricorrere contro
          l'atto  emanato  dal  rettore,  in  sede  di  giurisdizione
          amministrativa  per  i soli vizi di legittimita'. Quando la
          maggioranza  qualificata  non sia stata raggiunta, le norme
          contestate non possono essere emanate.».
              - Per  il  titolo della legge 3 luglio 1998, n. 210, si
          veda la nota alle premesse.
 
      
 
                  Note all'art. 14:
              - L'art.  12  della  legge  19 novembre  1990,  n.  341
          (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) prevede:
              «Art. 12. - 1. I professori di ruolo, a integrazione di
          quanto  previsto  dagli  articoli 1, 9 e 10 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          successive  modificazioni,  e  dall'art.  4 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   10 marzo  1982,  n.  162,
          adempiono   ai  compiti  didattici  nei  corsi  di  diploma
          universitario  e  nei  corsi  di  cui  all'art. 6, comma 1,
          lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori,
          a  integrazione  di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e
          32  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n.  382  adempiono  ai  compiti didattici in tutti i
          corsi  di  studio previsti dalla presente legge, secondo le
          modalita'  di  cui  ai  commi 3,  4,  5, 6 e 7 del presente
          articolo.
              2.  E'  altresi' compito istituzionale dei professori e
          dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale
          dello  studente  secondo  quanto  previsto  dal  sistema di
          tutorato di cui all'art. 13.
              3.  Ferma  restando per i professori la responsabilita'
          didattica  di  un  corso  relativo  ad  un insegnamento, le
          strutture    didattiche    secondo    le   esigenze   della
          programmazione  didattica, attribuiscono ai professori e ai
          ricercatori,  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con
          il  consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza
          di  ulteriori  corsi  o  moduli  che,  comunque,  non danno
          diritto  ad  alcuna  riserva  di  posti  nei  concorsi.  La
          programmazione  deve  in  ogni  caso  assicurare  la  piena
          utilizzazione  nelle  strutture didattiche dei professori e
          dei  ricercatori  e  l'assolvimento  degli impegni previsti
          dalle rispettive norme di stato giuridico.
              4.   I  ricercatori  possono  essere  componenti  delle
          commissioni  di  esame  di  profitto  nei  corsi di diploma
          universitario,  di  laurea e di specializzazione e relatori
          di tesi di laurea.
              5.
              6.  Gli  insegnamenti  nei corsi di laurea e di diploma
          sono  di  norma  sdoppiati  ogni  qualvolta il numero degli
          esami  sostenuti  nell'anno precedente, moltiplicato per il
          rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti
          dell'anno   precedente,   supera   250.   Gli  insegnamenti
          sdoppiati  possono  essere  coperti  dai  professori  e dai
          ricercatori per supplenza o per affidamento.
              7.  La  supplenza o l'affidamento di un corso o modulo,
          che  rientrino  nei  limiti dell'impegno orario complessivo
          previsto  per  i  professori  e  per  i  ricercatori  dalle
          rispettive  norme,  sono  conferiti  a  titolo gratuito. Le
          supplenze  e gli affidamenti che superino i predetti limiti
          possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico
          degli  ordinari  stanziamenti dello stato di previsione del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto
          dal  quinto  comma dell'art.  9  del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
              8.  L'istituto  del  contratto previsto dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
          162,  si  estende  ai corsi di diploma universitario. Per i
          professori  a contratto sono rispettate le incompatibilita'
          di  cui  all'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   11 luglio   1980,   n.   382,   e   successive
          modificazioni.».
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, si veda la nota alle
          premesse.
              - Il comma 4, dell'art. 2, della legge 16 gennaio 2006,
          n.  18  (Riordino  del  Consiglio  universitario nazionale)
          prevede:
                «4. Il  CUN  esprime  il parere di legittimita' sugli
          atti  delle  commissioni  nelle  procedure  preordinate  al
          reclutamento  dei  professori  ordinari  e  associati e dei
          ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo. Il parere
          e'  reso  entro  novanta  giorni dalla richiesta. Una volta
          espresso  il  parere o, comunque, decorso il termine di cui
          al secondo periodo, l'universita' approva o non approva gli
          atti, motivando l'eventuale difformita' dal parere stesso.
              - Per  il titolo della legge 4 novembre 2005, n. 230 si
          veda la nota alle premesse.

 

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