(G.U. 25 settembre 2002, n. 225, Serie Generale)
 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 2, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;Sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori;
Visto l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, con il quale è stata espressa l'intesa all'adozione del presente decreto;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;
Decreta:
 
Art. 1
1. Sono approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana sono individuate attraverso intese tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali definiscono criteri e standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.
3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
Allegato
(art. 1, comma 1)

Conferenza Stato-regioni
Seduta del 14 febbraio 2002
 
Oggetto: Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo", che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante "Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota prot. n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 


Art. 1
I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.
Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:
a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale;
b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali.
Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:
1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali.
In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.
2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.
4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali.
Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.
6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.
Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio.
In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici:
devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;
devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;
devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).
d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.
f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.
Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.
g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.
h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro.
Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale.
Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale.
Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale.
Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative.
Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.
m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.
Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.
n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale.


Art. 2
I principi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:
a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;
b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;
d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;
e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;
f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.
 
                                            Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino

 

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