Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 "Armonizzazione dei bilanci pubblici" (abrogato dal d.lg. 118/2011)

 
Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
 
Capo I
PRINCIPI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante ‘disposizioni per l'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'articolo 1, comma 4, e successive
Modificazioni’;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quello della commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 16 marzo 2006;
Acquisito il parere definitivo della commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nelle adunanze del 22 giugno e 1° luglio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;
 
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1.
Ambito di applicazione
 
1. L'armonizzazione dei bilanci pubblici ha per oggetto l'omogeneita' dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile delle regioni e degli enti locali, rispetto al bilancio dello Stato e le consequenziali procedure di consolidamento dei conti pubblici anche ai fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica e del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
2. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano le disposizioni concernenti il sistema di codificazione uniforme delle operazioni degli incassi e dei pagamenti degli enti pubblici (SIOPE).
 
Art. 2.
Unita' economica della Repubblica
 
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, la finanza di regioni ed enti locali concorre con la finanza statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali concorrono, ciascuno per quanto di propria specifica competenza, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e ne condividono le relative responsabilita'.
 
Capo II
PRINCIPI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI REGIONALI
 
Art. 3.
Metodo della programmazione economico-finanziaria
 
1. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle regioni si ispirano al metodo della programmazione economico-finanziaria.
2. Al fine di cui al comma 1, ciascuna regione adotta, ogni anno, insieme al bilancio finanziario annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.
3. Le regioni possono adottare, nella propria autonomia ed in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalita' regionale, una legge finanziaria regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
4. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.
5. Il bilancio pluriennale e' elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.
6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.
 
Art. 4.
Rendicontazione
 
1. I risultati della gestione delle entrate e delle spese, classificati in base ai criteri dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, che comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio, secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.
2. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attivita' e le passivita' finanziarie;
b) i beni mobili e immobili;
c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.
3. Al fine di consentire l'armonizzazione dei rendiconti regionali con quello dello Stato, i medesimi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
4. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.
 
Art. 5.
Equilibrio di bilancio
 
1. In ciascun bilancio annuale, il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
3. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dall'ordinamento.
 
Art. 6.
Principi del bilancio
 
1. I bilanci delle regioni si uniformano ai principi dell'annualita', universalita', veridicita' ed integrita' del bilancio, confrontabilita' e trasparenza.
2. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
3. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative.
4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio delle regioni e degli enti ed organismi dipendenti dalla regione.
 
Art. 7.
Omogeneita' della classificazione finanziaria ed economica
delle entrate e delle spese
 
1. Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, nei bilanci regionali, la classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa e' unificata in conformita' ai criteri di contabilita' nazionale adottati in sede comunitaria.
2. Nei bilanci delle regioni le entrate e le spese seguono, comunque, la classificazione prevista dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
 
Art. 8.
Quadro generale riassuntivo
 
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
 
Art. 9.
Assestamento del bilancio
 
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 3, lettera a), ed al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 76 del 2000, nonche' alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli derivanti dall'equilibrio del bilancio.
 
Art. 10.
Variazioni di bilancio
 
1. Le variazioni di bilancio si uniformano ai principi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
 
Art. 11.
Impegni di spesa
 
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
 2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base a legge, contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
 3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale formano impegni sugli stanziamenti dell'esercizio, le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
 4. Al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale e' autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
 a) dai piani finanziari, sia di programmazione, sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;
 b) dai quadri finanziari, sia di programmazione, sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.
 5. L'amministrazione regionale puo' assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
 
  Art. 12.
Trasparenza e cooperazione informativa Stato-regioni in materia di finanza pubblica, contabilita' e bilanci
 
 1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di finanza pubblica, contabilita' e bilancio, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione, secondo i principi della trasparenza e della leale cooperazione.

 
Capo III
PRINCIPI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI
 
 Art. 13.
Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione


 

1. Il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalita' sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
 2. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti.
 3. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo.
 4. Il bilancio di previsione e' composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale ed e' deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.
 5. Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, ove previsto, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

 
 Art. 14.
 Principi del bilancio
 
 1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo nel rispetto dei principi di unita', coerenza, annualita', universalita', integrita', veridicita', attendibilita' e pubblicita'.
 2. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e delle aperture di credito non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza relative alle entrate correnti e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
 
 Art. 15.
 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
 
 1. Ove non sia stato deliberato nei termini il bilancio di previsione, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, ove esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
 2. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
 
Art. 16.
  Caratteristiche e struttura del bilancio 1. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.
 
 2. Le entrate e le spese sono classificate ed indicate secondo quanto previsto dall'articolo 165 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 3. Il bilancio di previsione puo' comprendere un fondo di riserva, il quale e' utilizzato dall'organo esecutivo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti.
 4. E' data facolta' agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni da utilizzare nell'esercizio.
 
 Art. 17.
Relazione previsionale e programmatica
 
 1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e contenuto programmatico e finanziario.
 2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica e' costituito:
 a) dall'illustrazione delle caratteristiche relative alla popolazione, al territorio, all'economia insediata ed ai servizi dell'ente;  
b) dall'indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti;
 c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
 d) per la parte spesa, da una redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalita' che si intendono conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.
 3. Gli atti di previsione e gestione sono coerenti con le finalita' individuate all'interno dei programmi e degli eventuali progetti. 
 
 Art. 18.
Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale

 
 1. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche:
 a) e' redatto in termini di competenza, secondo i principi del bilancio annuale, escluso quello dell'annualita';
 b) ha durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
 c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa;
 d) le previsioni del primo anno coincidono con quelle del bilancio annuale.
 2. Il bilancio pluriennale, tenendo conto delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede:
 a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento, indicando per queste ultime la capacita' di ricorso alla fonti di finanziamento;
 b) per la parte spesa, redatta per programmi, servizi ed interventi, indica, per ciascuno degli anni considerati, le spese correnti consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonche' le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

 Art. 19.
 Variazioni al bilancio di previsione

 1. Le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicita' ed attendibilita' del sistema di bilancio.
 2. I provvedimenti di variazione di bilancio e dei suoi allegati possono essere adottati secondo i seguenti principi:
 a) le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
 b) le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, nei limiti e nelle modalita' di legge;
 c) entro l'esercizio in corso l'organo consiliare procede alla ratifica delle variazioni deliberate in via d'urgenza dall'organo esecutivo. Adotta, altresi' i provvedimenti di sanatoria dei rapporti sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate;
 d) non sono consentiti finanziamenti di altre voci del bilancio con fondi previsti per i servizi per conto di terzi e spostamenti di somme tra residui e competenza;
 e) rispetto del principio dell'equilibrio della situazione corrente di cui all'articolo 14, comma 2.
 3. Al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, entro il 30 novembre di ciascun anno e' deliberata la variazione di assestamento generale per la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.
 
 Art. 20.
 Entrate e spese
 
1. Le entrate sono acquisite attraverso le seguenti fasi: accertamento, riscossione e versamento.
 2. Mediante l'accertamento viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
 3. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
 4. La spesa e' effettuata attraverso le seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
 5. L'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria.
 6. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
 a) per gli oneri del personale dipendente, esclusi i compensi accessori;
 b) per tutti gli oneri finanziari dei mutui, dei prestiti e delle aperture di credito;
 c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
 7. Per le procedure in via di espletamento possono essere prenotati impegni i quali decadono e costituiscono economia se entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi. Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia' adottati.
 8. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
 9. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove siano finanziate con l'assunzione di mutui o altri prestiti a specifica destinazione, con l'avanzo di amministrazione, con l'emissione di prestiti obbligazionari, con aperture di credito e con entrate proprie. L'impegno di tali spese opera nei limiti delle relative entrate accertate.
 10. Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
 11. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
 12. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
 
 Art. 21.
 Risultati di amministrazione

 1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
 2. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
 3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto, e' applicato al bilancio di previsione in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
  
 Art. 22.
 Principi per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

 1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente stanziamento del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Dell'impegno viene data comunicazione al terzo interessato.
 2. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
 3. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dei principi per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'ente.
 
  Art. 23.
 Equilibri di bilancio
 

 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
 

Art. 24.
Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio

 

1. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando anche atto del permanere degli equilibri generali finanziari di bilancio. In caso di accertati squilibri, sono adottati, contestualmente alla verifica, i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi.
 
 Art. 25.
 Programmazione degli investimenti
 
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti, compresi quelli finanziari, nonche' del permanere degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale.
  
 Art. 26.
 Principi per il ricorso all'indebitamento
 
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso all'indebitamento per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge.
 2. Le entrate di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata.
 3. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
 a) avvenuta deliberazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
 b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
 
 Art. 27
Principi per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione
 
 2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo.
 3. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione, adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale idoneo per le proprie esigenze.
 4. Al rendiconto e' allegata una relazione finalizzata a fornire informazioni integrative, esplicative e complementari nel rispetto del principio della trasparenza.
 
 Art. 28.
 Conto del bilancio
 
 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
 2. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
 3. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresi' allegate al certificato del rendiconto.
 
  Art. 29.
 Conto economico

 1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita' dell'ente secondo principi di competenza economica.
 2. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati secondo le vigenti leggi.
 
  Art. 30.
 Conto del patrimonio
 
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
 2. I criteri di iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi vigenti:
 a) le immobilizzazioni immateriali e materiali e i beni mobili sono iscritti al costo;
 b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale;
 c) i censi, livelli ed enfiteusi sono iscritti in base alla capitalizzazione delle rendite al tasso legale;
 d) gli altri elementi dell'attivo e del passivo sono iscritti secondo le norme del codice civile.
 3. I crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati nel conto del patrimonio in apposita voce sino al compimento dei termini di prescrizione.
 
  Art. 31.
 Comunicazione alla Corte dei conti - Sezione enti locali

1. Gli enti locali inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo tempi, modalita' e protocollo da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Corte dei conti.
 
  Art. 32.
  Modelli contabili
 
1. Ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica i modelli approvati ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai seguenti principi fondamentali:
 a) per il bilancio di previsione: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione e ad evidenziare i risultati differenziali per dimostrare l'esistenza degli equilibri;
 b) per il bilancio pluriennale: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione;
 c) per la relazione previsionale e programmatica: garantire la rappresentazione degli elementi strutturali dell'ente locale, dimostrare l'attendibilita' e la veridicita' delle previsioni di entrata ed evidenziare nell'ambito di ciascuna attivita' programmata le risorse necessarie per l'attuazione;
 d) per il conto del bilancio: garantire le informazioni relative alle entrate accertate e riscosse ed alle spese impegnate e pagate e la redazione di appositi quadri riepilogativi che evidenzino i risultati della gestione di competenza e quella di amministrazione;
 e) per il conto del patrimonio: garantire la rappresentazione patrimoniale dell'ente locale;
 f) per il conto economico e prospetto di conciliazione: garantire la rappresentazione del risultato economico della gestione di competenza;
 g) per il conto del tesoriere: garantire le informazioni atte a dimostrare, per la gestione residui e per quella di competenza, le somme riscosse e quelle pagate;
 h) per il conto degli agenti contabili: garantire la dimostrazione dei movimenti di denaro e dei beni.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato Roma, addi' 12 aprile 2006
 
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

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