(GU n.219 del 18-9-2010 ) 
Il testo, tratto da normattiva.it, contiene anche le  
((successive modificazioni)) 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,   e   in   particolare    l'articolo    24,    relativo
all'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai  sensi  dell'articolo
114, terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 2010; 
  Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 29 luglio 2010; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione  territoriale  e  del  Ministro  per  le  politiche
europee, di concerto con i Ministri dell'interno e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
  Ritenuto  di  dover  adottare,  nell'ambito  di   quanto   previsto
dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un  primo  decreto
legislativo concernente  esclusivamente  l'assetto  istituzionale  di
Roma Capitale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.   Il   presente   decreto   reca    disposizioni    fondamentali
dell'ordinamento di Roma Capitale ai  sensi  dell'articolo  24  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. 
  2. Le  norme  di  cui  al  presente  decreto  costituiscono  limite
inderogabile per l'autonomia normativa  dell'Ente  e  possono  essere
modificate,  derogate  o  abrogate  dalle  leggi  dello  Stato   solo
espressamente. 
                               Art. 2 
 
 
                 Organi di governo di Roma Capitale 
 
  1. Sono organi di governo di Roma Capitale l'Assemblea  capitolina,
la Giunta capitolina ed il Sindaco. 
                               Art. 3
 
 
                        Assemblea capitolina
 
  1.  L'Assemblea  capitolina e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
  2.  L'Assemblea capitolina e' composta dal Sindaco di Roma Capitale
e da quarantotto Consiglieri.
  3. L'Assemblea capitolina e' presieduta da un Presidente eletto tra
i  Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto.
Al  Presidente  sono  attribuiti i poteri di convocazione e direzione
dei  lavori  e  delle  attivita'  dell'Assemblea  e  gli altri poteri
previsti   dallo   statuto  e  dal  regolamento  dell'Assemblea,  che
disciplinano  altresi'  l'esercizio delle funzioni vicarie. La revoca
dalla  carica  di  Presidente  e'  ammessa  nei  soli  casi  di gravi
violazioni  di legge, dello statuto e del regolamento dell'Assemblea,
che ne disciplina altresi' le relative procedure.
  4.  L'Assemblea  capitolina,  dopo  l'entrata in vigore del decreto
legislativo  di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge
5  maggio  2009, n. 42, disciplina con propri regolamenti l'esercizio
delle  funzioni  di  cui  al  comma  3 dell'articolo 24 della legge 5
maggio  2009,  n.  42,  in  conformita' al principio di funzionalita'
rispetto  alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto
dal comma 4 del citato articolo 24.
  5.  L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  di  attuazione  dei principi e dei
criteri  direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della
((legge  5  maggio 2009, n. 42, approva)) lo statuto di Roma Capitale
che  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale. Lo statuto disciplina, nei
limiti  stabiliti  dalla  legge,  i  municipi di Roma Capitale, quali
circoscrizioni  di decentramento, in numero non superiore a quindici,
favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria.
  6.  Lo  statuto  e' deliberato con il voto favorevole dei due terzi
dei   Consiglieri  assegnati.  Qualora  tale  maggioranza  non  venga
raggiunta,  la  votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi
entro  trenta  giorni  e  lo  statuto e' approvato se ottiene per due
volte,  in  altrettante  sedute  consiliari, il voto favorevole della
maggioranza   assoluta  dei  Consiglieri  assegnati.  Lo  statuto  e'
pubblicato   nelle   forme  e  nei  termini  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  di  legge ed e' inserito nella Raccolta ufficiale degli
statuti  del  Ministero  dell'interno.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
  7. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la
non giustificata assenza dalle sedute dell'Assemblea capitolina.
  8.  Lo  statuto  ed  i  regolamenti  di  cui al comma 4 prevedono e
disciplinano,   nei   limiti   delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 6, forme di monitoraggio e controllo da
affidare  ad  organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla
Giunta  capitolina,  finalizzate  a  garantire,  nell'esercizio delle
funzioni  riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle prestazioni e
delle  funzioni  fondamentali,  il  rispetto  degli  standard e degli
obiettivi  di  servizio  definiti  dai  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo  2  della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' l'efficace
tutela dei diritti dei cittadini.
  9.  Lo statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione,
anche   permanenti,   al   fine   di   promuovere  il  confronto  tra
l'amministrazione di Roma Capitale e i cittadini.
                               Art. 4 
 
 
                     Sindaco e Giunta capitolina 
 
  1. Il Sindaco  e'  il  responsabile  dell'amministrazione  di  Roma
Capitale,  nell'ambito  del  cui  territorio  esercita  le   funzioni
attribuitegli dalle leggi, dallo  statuto  e  dai  regolamenti  quale
rappresentante della comunita' locale e quale ufficiale del Governo. 
  2. Il Sindaco di Roma Capitale puo' essere udito nelle riunioni del
Consiglio dei  Ministri  all'ordine  del  giorno  delle  quali  siano
iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale. 
  3. La Giunta capitolina e' composta dal Sindaco di  Roma  Capitale,
che la presiede, e da un numero  massimo  di  Assessori  pari  ad  un
quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati. 
  4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina, entro il limite  massimo  di
cui al comma 3, i componenti della  Giunta  capitolina,  tra  cui  il
Vicesindaco, e ne da' comunicazione  all'Assemblea  capitolina  nella
prima seduta successiva alla nomina. Il Sindaco puo' revocare  uno  o
piu' Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea. 
  5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di  fuori  dei
componenti dell'Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei
requisiti di  candidabilita',  eleggibilita'  e  compatibilita'  alla
carica di consigliere dell'Assemblea. La nomina ad Assessore comporta
la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere dell'Assemblea
capitolina e  la  sostituzione  con  un  supplente,  individuato  nel
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo  gli  eletti,  il
maggior numero di voti. La supplenza ha  termine  con  la  cessazione
della  sospensione  e  non  comporta  pregiudizio  dei   diritti   di
elettorato passivo del  Consigliere  supplente  nell'ambito  di  Roma
Capitale. 
  6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma Capitale.
Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi  di
governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea  capitolina
e che non ricadano nelle competenze, previste  dalle  leggi  o  dallo
statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. 
  7. Lo statuto, in relazione all'esercizio delle funzioni  conferite
a Roma Capitale con gli appositi decreti  legislativi,  stabilisce  i
criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in
merito all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a
criteri di autonomia,  funzionalita'  ed  economicita'  di  gestione,
secondo i principi di professionalita' e responsabilita'. 
  8. Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta  del
Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. 
  9. Il Sindaco cessa dalla carica in caso  di  approvazione  di  una
mozione di sfiducia votata per  appello  nominale  dalla  maggioranza
assoluta dei componenti l'Assemblea.  La  mozione  di  sfiducia  deve
essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti  dei  Consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e  viene  messa  in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade  e
si  procede  allo   scioglimento   dell'Assemblea   capitolina,   con
contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo  141  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni. 
  10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento  degli  obblighi
di legge o di evitare che l'omessa adozione di atti  fondamentali  di
competenza dell'Assemblea capitolina possa recare  grave  pregiudizio
alla regolarita' ed al buon andamento dell'azione amministrativa,  il
Sindaco puo' richiedere che le  relative  proposte  di  deliberazione
siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea  capitolina  con
procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo  statuto
e dal regolamento dell'Assemblea. 
                               Art. 5
 
 
                     Status degli amministratori
                          di Roma Capitale
 
  1.  Sono  amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori
componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.
  2.  Gli  amministratori  di  Roma  Capitale  che  siano  lavoratori
dipendenti  possono  essere  collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
  3.  Il  Sindaco,  il  Presidente  dell'Assemblea  capitolina  e gli
Assessori   componenti  della  giunta  capitolina  hanno  diritto  di
percepire  una  indennita'  di  funzione, determinata con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sentita  l'Assemblea  capitolina. Tale indennita' e'
dimezzata  per  i  lavoratori  dipendenti  che  non abbiano richiesto
l'aspettativa.
  4.   I  Consiglieri  dell'Assemblea  capitolina  hanno  diritto  di
percepire una indennita' onnicomprensiva di funzione, determinata con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina, in una
quota   parte  dell'indennita'  del  Sindaco,  fissata  dal  medesimo
decreto.  Tale decreto e' adottato successivamente all'adozione delle
misure  di  cui  all'articolo  3,  comma  5. La misura della predetta
indennita'  tiene  conto  della  complessita'  e  specificita'  delle
funzioni  conferite  a  Roma  Capitale, anche in considerazione della
particolare  rilevanza  demografica  dell'Ente, nonche' degli effetti
previdenziali,   assistenziali  ed  assicurativi  nei  confronti  dei
lavoratori   dipendenti   che  siano  collocati  in  aspettativa  non
retribuita  conseguenti  all'assunzione  della  carica di Consigliere
dell'Assemblea capitolina. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti  che  non  abbiano richiesto l'aspettativa. Il regolamento
per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione
di  detrazioni  dell'indennita'  in  caso di non giustificata assenza
dalle sedute della stessa.((In nessun caso gli oneri a carico di Roma
Capitale  per  i  permessi  retribuiti  dei  lavoratori dipendenti da
privati  o  da  enti pubblici economici possono mensilmente superare,
per ciascun consigliere, l'importo pari alla meta' dell'indennita' di
rispettiva spettanza)).
  5.  In  sede  di attuazione dei commi 3 e 4, primo e terzo periodo,
gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti dalla determinazione delle
indennita'   spettanti  agli  amministratori  di  Roma  Capitale  non
dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti
dall'applicazione  del  comma  4,  quarto periodo, e dell'articolo 3,
comma 5.
  6.  Si  applica l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 31 maggio
2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
  7.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)).
                               Art. 6 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 7
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli
organi  di  Roma  Capitale  ed  ai  loro  componenti  si applicano le
disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del
testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
((decreto   legislativo   18   agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni, e da ogni altra disposizione di legge.))
  2.  Nelle  more  dell'approvazione dello statuto di Roma Capitale e
del  regolamento  dell'Assemblea  capitolina  continuano  altresi' ad
applicarsi  le  disposizioni  dello  statuto del comune di Roma e del
regolamento  del Consiglio comunale di Roma in quanto compatibili con
le disposizioni del presente decreto.
  3.  Fino  alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, il numero dei
suoi  membri  resta fissato in sessanta oltre al Sindaco ed il numero
degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite massimo previsto
dall'articolo  47, comma 1, ultima parte, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
  4.  La disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, secondo e terzo
periodo,  si  applica a decorrere dalla prima elezione dell'Assemblea
capitolina  successiva  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
   Il  presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 17 settembre 2010
 
                             NAPOLITANO
 
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
 
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Bossi,  Ministro per le riforme per
                                  il federalismo
 
                                  Calderoli,    Ministro    per    la
                                  semplificazione normativa
 
                                  Fitto,  Ministro per i rapporti con
                                  le   regioni   e  per  la  coesione
                                  territoriale
 
                                  Ronchi,  Ministro  per le politiche
                                  europee
 
                                  Maroni, Ministro dell'interno
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano

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