1) Considerati i vantaggi per l'Unione europea derivanti da una maggiore partecipazione delle autorità regionali e locali al processo di integrazione europea;

2) poiché nello spirito del principio di sussidiarietà il processo decisionale del livello o autorità regionale e locale può essere uno dei più efficaci nell'incoraggiare il maggiore coinvolgimento dei cittadini;

3) osservato che la crescente tendenza della maggior parte degli Stati mèmbri alla regionalizzazione o alla decentralizzazione, nelle differenti forme esistenti in ciascuno Stato membro, valorizza l'integrazione dei cittadini nell'Unione europea, nel pieno rispetto delle identità culturali nazionali, regionali e locali;

4) considerato il fatto che i livelli o autorità regionali e locali rappresentano anche le diversità delle popolazioni dell'Unione;

5) osservato che la crescente partecipazione delle autorità regionali e locali alla formazione delle decisioni dell'Unione e la circostanza che siano più vicine ai cittadini può incoraggiare un maggiore coinvolgimento dei cittadini nel processo di integrazione europea;

6) considerato che l'art. 5.1 del progetto di Trattato costituzionale prevede che "l'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati mèmbri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza intema";

7) visto l'articolo I-9.3 del progetto di Trattato costituzionale, secondo cui i livelli regionali e locali sono ugualmente presi in considerazione per quanto conceme il principio di sussidiarietà;

8) considerato il contenuto del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del progetto di Trattato costituzionale;

9) considerato il ruolo del Comitato delle Regioni e la sua partecipazione alla vita istituzionale dell'Unione;

10) poiché il coinvolgimento delle autorità regionali e locali nelle fasi dell'attuazione concreta e della gestione degli interventi approvati in sede comunitaria è parimenti importante;
11) considerato che oggi uno degli obiettivi dell'azione comunitaria è la valorizzazione e la conservazione delle diverse culture nazionali, regionali e locali;

12) considerato che nel Libro Bianco sulla Govemance europea si afferma quanto segue: "a livello comunitario, la Commissione, nell'elaborare le sue proposte, deve tener conto delle realtà e delle esperienze regionali e locali. A tale scopo, la Commissione deve organizzare in forma più sistematica un dialogo con le associazioni europee e nazionali delle amministrazioni regionali e locali, rispettando al tempo stesso le disposizioni costituzionali e amministrative di ciascuno Stato membro.";

13) ritenuto che alla luce di queste considerazioni si potrebbe conferire maggiore visibilità all'azione comunitaria in relazione ai diversi contesti di sviluppo regionale e locale;

14) tenuto conto della situazione specifica dei paesi aderenti, dove appropriato, è molto importante per una possibile decentralizzazione futura un adeguato aumento della capacità delle autorità regionali e locali;
tutto ciò ritenuto e considerato, i Ministri ed i Capi Delegazione partecipanti

AUSPICANO

1) che i metodi di lavoro dell'Unione riconoscano il ruolo delle autorità regionali e locali, quando appropriato, nell'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie. In particolare, che la Commissione consulterà gli Stati mèmbri prima di formulare proposte di regolamenti, direttive o decisioni. Tali consultazioni, quando appropriato e in conformità con il quadro normativo e costituzionale di ciascuno Stato Membro, potranno includere consultazioni con le autorità regionali e locali, le associazioni di autorità regionali e locali, sia direttamente, laddove applicabile, o attraverso il governo centrale;

2) che nello spirito di una sempre più concreta attuazione sul territorio del principio di sussidiarietà, vengano potenziati i rapporti oggi esistenti tra le istituzioni europee e quelle regionali e locali;

3) che, in linea con quanto stabilito dal Libro bianco sulla "Govemance europea" della Commissione, le autorità regionali e locali, assieme con le autorità centrali degli Stati mèmbri svolgano un ruolo significative nell'incoraggiare un maggior coinvolgimento dei cittadini nell'applicazione del principio di sussidiarietà;

4) che sarà preso in considerazione l'importante ruolo del Comitato delle Regioni, nella sua qualità di rappresentante istituzionale delle autorità regionali e locali nell'ambito dell'Unione;
5) che dovrebbe esservi un maggior coinvolgimento delle autorità regionali e locali nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea, in conformità con le Costituzioni e legislazioni rilevanti;

6) che la comunicazione tra le Istituzioni dell'Unione europea e i cittadini degli Stati mèmbri, attraverso le autorità regionali e locali, sarà rafforzata al fine di favorire una più equilibrata e costante integrazione delle popolazioni che costituiscono l'Unione;

7) che le autorità regionali e locali potranno assicurare, attraverso una crescente partecipazione dei cittadini degli Stati membri al processo di integrazione europea, la conservazione dei valori comuni nel pieno rispetto delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa;

8) che in questo modo sia possibile contribuire più efficacemente a tutelare e conservare in maniera adeguata il vasto patrimonio di culture e di tradizioni tipiche dei diversi contesti regionali, per un'unificazione europea pienamente Compatibile con tutte le diversità regionali esistenti nell'ambito comunitario, nel pieno rispetto della esistente divisione delle competenze dei diversi organismi a livello dell'UE, nazionale e regionale.

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