GU n. 113 del 17-5-2006)

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto l'articolo 12, lettera h), della legge 15 marzo 1997, n.
59;
    Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29;
    Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001,
n. 287;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e
del 12 dicembre 2005;
    Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni,
citta' ed autonomie locali in data 16 marzo 2006;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro per gli affari regionali;

 
                              E m a n a

 
 il seguente regolamento:
  

                             Art. 1.
   Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
    1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito
denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del
Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' organo
periferico del Ministero dell'interno.
    2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi
anche delle Conferenze permanenti, di cui all'articolo 4, assicura:
      a) il coordinamento dell'attivita' amministrativa degli uffici
periferici dello Stato sul territorio;
      b) la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato
con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio.
    3. La Prefettura assicura, altresi', nel rispetto delle funzioni
istituzionali   ad   essa attribuite dalla normativa vigente, la
collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle
altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge
o di regolamento prevedono la possibilita', anche sulla base di
apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.
    4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle
funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attivita' connesse
alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il
sistema   delle autonomie, indicate dall'articolo 10 della legge
5 luglio 2003, n. 131.

 
      
                               Art. 2.
Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale
                             del Governo
    1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza
generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a
tutela dell'ordinamento giuridico:
      a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi
inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio
delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;
      b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini
del coordinamento delle attivita' delle strutture amministrative
dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per
una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed
una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle
esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi
dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del
raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa in periferia;
      c) favorisce   e   promuove, anche secondo i criteri e le
indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri
da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello
Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalita' di
raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali;
      d) promuove   e   coordina   le iniziative nell'ambito delle
amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati,
necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento
amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e
sull'adeguamento   tecnologico   delle dotazioni strumentali degli
uffici.

 
      
                               Art. 3.
                 Convenzioni e conferenze di servizi
    Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni
volte   a regolare, in conformita' agli schemi approvati dalla
Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' di
utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e
regionali, sono promosse e stipulate dal prefetto della provincia
capoluogo della regione interessata.
    2. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza
unitaria del Governo sul territorio per la cura degli interessi degli
uffici    periferici   dello   Stato,   puo',   nel   caso   in   cui
l'amministrazione procedente sia un'amministrazione statale, indire
la Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della
legge   7 agosto   1990, n. 241, e successive modificazioni. La
Conferenza di servizi puo' essere altresi' indetta dal prefetto in
caso di procedimenti amministrativi connessi quando la convocazione
e' richiesta dal presidente della giunta regionale o da uno o piu'
degli enti locali coinvolti.

 
      
                               Art. 4.
                        Conferenze permanenti
    1. Le Conferenze permanenti, previste dall'articolo 11, comma 3,
del   decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e successive
modificazioni, sono organi che coadiuvano il prefetto nell'esercizio
delle   funzioni   di coordinamento delle attivita' degli uffici
periferici dello Stato e di leale collaborazione di detti uffici con
gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
    2. Le Conferenze provinciali permanenti, presiedute dal prefetto,
sono composte dai responsabili di tutte le strutture amministrative
periferiche dello Stato operanti nella provincia, dal presidente
della provincia, dal rappresentante della citta' metropolitana, ove
costituita, dal sindaco del comune capoluogo e dai sindaci dei comuni
eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati,
nonche' da tutti quei soggetti istituzionali di cui e' ritenuta utile
la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere,
o che vi hanno comunque interesse. Per assicurare una adeguata
presenza delle autonomie locali in seno alla Conferenza provinciale
permanente il prefetto puo' promuovere le opportune intese con i
sindaci dei comuni della provincia.
    3. Alle Conferenze regionali permanenti, presiedute dal prefetto
del   capoluogo di regione e composte dai rappresentanti delle
strutture periferiche regionali dello Stato e da tutti quei soggetti
istituzionali di cui e' ritenuta utile la partecipazione ai fini
delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque
interesse, sono invitati il presidente della regione, il presidente
della provincia, il rappresentante della citta' metropolitana, ove
costituita, il sindaco del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni
eventualmente   interessati alle questioni trattate, che possono
parteciparvi personalmente o tramite loro delegati.
    4. Le Conferenze operano articolandosi in sezioni corrispondenti,
in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di
materie:
      a) amministrazioni d'ordine;
      b) sviluppo economico e attivita' produttive;
      c) territorio, ambiente e infrastrutture;
      d) servizi alla persona e alla comunita'.
    Le Conferenze permanenti deliberano in ordine alle modalita' del
proprio funzionamento.
    5. Alle singole sezioni delle Conferenze permanenti partecipano i
responsabili delle strutture e degli uffici di cui ai commi 2 e 3,
competenti per il territorio della provincia, i responsabili delle
competenti aree funzionali delle Prefetture, nonche' i responsabili
delle   strutture   e degli uffici interprovinciali, regionali  o
sovraregionali per gli aspetti di interesse della provincia o della
regione.
    6. Per garantire il raccordo e la reciproca informazione sulle
modalita' di esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici
periferici dello Stato sul territorio e di promozione della leale
collaborazione con la regione e gli enti locali nell'ambito di
ciascuna provincia, il prefetto del capoluogo regionale promuove
riunioni di coordinamento con i titolari delle altre Prefetture
nell'ambito della regione, anche su loro richiesta.

 
      
                               Art. 5.
     Organizzazione e funzionamento delle Conferenze permanenti
    1.    Le    Conferenze    permanenti   hanno   sede   presso   la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. L'ufficio di Segreteria
e' composto da personale ivi in servizio.
    2. Le Conferenze permanenti vengono convocate, di norma, ogni
anno   entro trenta giorni dall'inizio dell'anno. Le Conferenze
permanenti vengono, altresi', convocate dal prefetto ogniqualvolta
sia   necessario   in   relazione   all'esercizio   dei   compiti di
coordinamento    dell'attivita'   amministrativa   e   del   concreto
svolgimento dell'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 7. Della
convocazione della Conferenza provinciale e' data comunicazione al
presidente   della   regione. Della convocazione della Conferenza
regionale e' data comunicazione ai prefetti delle altre province
della regione.
    3. Le Conferenze permanenti o le singole sezioni sono convocate
anche su richiesta del presidente della regione, del presidente della
provincia,   ovvero dei sindaci dei comuni interessati, per la
trattazione   di questioni di competenza statale aventi diretta
connessione con le attribuzioni regionali, provinciali, comunali o di
altri enti locali. Le Conferenze permanenti possono essere, altresi',
convocate su richiesta di un terzo dei componenti di diritto.
    4. I verbali delle sedute delle Conferenze permanenti e delle
sezioni sono trasmessi ai componenti delle Conferenze stesse ed al
Ministro dell'interno. Le deliberazioni adottate dalle Conferenze
permanenti sono, altresi', trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e ai Ministeri competenti.

 
      
                               Art. 6.
 Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
    1. Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei
Ministri    indica    ai    Ministri    le    linee    di   indirizzo
politico-amministrativo    da   seguire,   al   fine   di   garantire
l'uniformita' dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi delineati dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della riforma amministrativa
dello Stato, delle autonomie e delle esigenze di buon andamento
dell'attivita' amministrativa.
    2.    I    Ministri,    in   base   alle   linee   di   indirizzo
politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi del comma 1, adottano apposite direttive ai
prefetti sulle modalita' di svolgimento dell'intervento sostitutivo
da porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali
erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave
pregiudizio alla qualita' dei servizi stessi. La qualita' dei servizi
si misura anche tenendo conto dei criteri indicati nelle direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli indicatori
contenuti nelle carte dei servizi, del livello di soddisfacimento del
servizio reso eventualmente segnalato dagli enti locali, e sulla base
degli   interventi   di monitoraggio e delle verifiche ispettive
effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.

 
      
                               Art. 7.
                 Intervento sostitutivo del prefetto
    1. Qualora il prefetto venga a conoscenza di disfunzioni o
anomalie nell'attivita' amministrativa di un ufficio periferico dello
Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualita' dei
servizi resi alla collettivita', provvede ad acquisire ogni elemento
conoscitivo utile al fine di esperire una preventiva attivita' di
mediazione con i soggetti interessati.
    2. Laddove in sede di mediazione non sia stata raggiunta una
intesa con gli uffici coinvolti diretta ad eliminare le disfunzioni o
anomalie indicate al comma 1, il prefetto convoca la Conferenza
permanente per un esame della situazione e per l'individuazione delle
misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio alla qualita' dei
servizi resi alla collettivita' anche ai fini del rispetto della
leale collaborazione con le autonomie territoriali.
    3. Sia in sede di conferenza di cui al comma 2, che con
interventi diretti, il prefetto invita, ove occorra, il responsabile
dell'ufficio amministrativo periferico dello Stato interessato ad
adottare i provvedimenti necessari, assegnando per l'adempimento un
congruo termine.
    4. In caso di inottemperanza, il prefetto, al fine di provvedere
direttamente, richiede l'assenso del Ministro competente, informando
contestualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta
acquisito l'assenso, il prefetto, previa informazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.
    5. Laddove il Ministro competente non abbia manifestato il
proprio   assenso   nei   trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri
puo' deferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la questione al Consiglio dei
Ministri, che, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, puo'
autorizzare l'intervento sostitutivo del prefetto.

 
      
                               Art. 8.
Personale in servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del
                               Governo
    1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali conferiti al
prefetto, e richiamati dagli articoli 1 e 2, si provvede con
funzionari della carriera prefettizia, dirigenti e personale dei
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.
    2. Nelle Prefetture aventi sede nei capoluoghi di regione il
prefetto si avvale, inoltre, del personale dirigenziale previsto
dall'articolo 10, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre
2003, n. 343.
    3. Con successivo decreto ministeriale sono individuati gli
uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale   di   supporto
tecnico-amministrativo, da conferire al personale dirigenziale di cui
al comma 2.

 
      
                               Art. 9.
     Forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali
    1. Il prefetto,  quale titolare dell'Ufficio territoriale del
Governo,   promuove   tutte le possibili forme di collaborazione
interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel
rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
    2. Ai fini di cui al comma 1, il prefetto si avvale anche
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico che, in stretto
raccordo con gli altri analoghi uffici per le relazioni con il
pubblico, garantisce circolarita' e diffusione delle informazioni tra
tutti i soggetti pubblici presenti nella provincia.

 
      
                              Art. 10.
                       Ambito di applicazione
    1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano
nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano.
    2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al
Rappresentante del Governo presso la regione Sardegna, al Commissario
dello Stato presso la regione Sicilia ed alle funzioni di Commissario
di Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia.

 
      
                              Art. 11.
                             Abrogazioni
    1. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
287, e' abrogato.

 
      
                              Art. 12.
                         Disposizioni finali
    1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
                               CIAMPI
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
                                Pisanu, Ministro dell'interno
                                Tremonti, Ministro del-l'economia e
                              delle finanze
                                Baccini, Ministro per la funzione
                              pubblica
                                La Loggia, Ministro per gli affari
                              regionali
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
 Ministeri istituzionali, registro n. 5, f
 

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