Deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 1992, n. 1244

Bollettino Ufficiale n. 132 dell'11.12.1992



INDICE

Capo I
Disposizioni preliminari

Art. 1 Consiglieri regionali
Art. 2 Prima seduta del Consiglio - Presidenza provvisoria - Opzioni
Art. 3 Elezione dell'ufficio di presidenza

Capo II
Ufficio di presidenza del Consiglio

Art. 4 Attribuzioni del presidente del Consiglio
Art. 5 Attribuzioni dei vicepresidenti del Consiglio
Art. 6 Attribuzioni dei segretari del Consiglio
Art. 7 Attribuzioni e funzionamento dell'ufficio di presidenza
Art. 8 Dimissioni e scadenza dell'ufficio di presidenza
Art. 9 < > dell'ufficio di presidenza

Capo III
Convalida delle elezioni - Ineleggibilita¡¦ e incompatibilita¡¦

Art. 10 Convalida e decadenza dei consiglieri

Capo IV
Gruppi consiliari

Art. 11 Costituzione dei gruppi consiliari

Capo V
Commissioni consiliari

Art. 12 Istituzione delle commissioni consiliari
Art. 13 Designazione dei componenti delle commissioni
Art. 14 Ufficio di presidenza delle commissioni
Art. 15 Attribuzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni
Art. 16 Calendario dei lavori delle commissioni
Art. 17 Convocazione delle commissioni
Art. 18 Utilizzazione del mezzo informatico e telematico
Art. 19 Sostituzione di commissari
Art. 20 Validita¡¦ delle sedute e delle decisioni delle commissioni
Art. 21 Verbalizzazione e pubblicita¡¦ dei lavori delle commissioni
Art. 22 Assegnazione alle commissioni - Pareri - Esami abbinati
Art. 23 Attivita¡¦ delle commissioni
Art. 24 Pubblicita¡¦ degli ordini del giorno e delle date di convocazione delle commissioni - Convocazione a richiesta della Giunta
Art. 25 Consultazioni e consulenze per le commissioni
Art. 26 Udienze conoscitive delle commissioni
Art. 27 Svolgimento dei lavori delle commissioni
Art. 28 Commissioni d'inchiesta
Art. 29 Commissioni d'indagine e di studio

Capo VI
Organizzazione dei lavori e ordine del giorno delle sedute del Consiglio

Art. 30 Riunioni del Consiglio regionale - Sede
Art. 31 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno del Consiglio
Art. 32 Programmazione trimestrale dei lavori del Consiglio
Art. 33 Calendario e ordine del giorno dei lavori del Consiglio
Art. 34 Convocazioni urgenti del Consiglio
Art. 35 Convocazione del Consiglio in caso di aggiornamento
Art. 36 Discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno
Art. 37 Comunicazioni della Giunta al Consiglio
Art. 38 Sessioni del Consiglio

Capo VII
Sedute del Consiglio

Art. 39 Pubblicita¡¦ delle sedute del Consiglio
Art. 40 Verbalizzazione e pubblicita¡¦ dei lavori del Consiglio
Art. 41 Approvazione del processo verbale
Art. 42 Compiti del presidente in inizio di seduta
Art. 43 Compiti del presidente alla fine della seduta
Art. 44 Obbligo di presenza alle sedute
Art. 45 Tempo riservato alle interrogazioni ed alle interpellanze

Capo VIII
Discussione

Art. 46 Iscrizioni a parlare
Art. 47 Durata degli interventi
Art. 48 Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali
Art. 49 Fatto personale
Art. 50 Divieto di parlare due volte nella stessa discussione

Capo IX
Votazioni

Art. 51 Validita¡¦ delle sedute - Numero legale
Art. 52 Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni
Art. 53 Dichiarazioni di voto
Art. 54 Modi di votazione
Art. 55 Votazione per appello nominale
Art. 56 Votazione a scrutinio segreto
Art. 57 Modalita¡¦ per l'uso del dispositivo elettronico
Art. 58 Elezione del Presidente e della Giunta regionale
Art. 59 Dimissioni e rielezione della Giunta regionale
Art. 60 Elezione dei delegati regionali alla elezione del Presidente della Repubblica
Art. 61 Regolarita¡¦ delle votazioni - Proclamazione del risultato

Capo X
Disciplina dell'aula e delle tribune

Art. 62 Ordine delle sedute - Sanzioni disciplinari
Art. 63 Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
Art. 64 Tumulto in aula
Art. 65 Polizia del Consiglio
Art. 66 Divieto di ingresso nell'aula ad estranei - Comportamento del pubblico

Capo XI
Presentazione. ritiro, pubblicazione e distribuzione dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio

Art. 67 Presentazione di progetti e di proposte - Pubblicazioni
Art. 68 Assegnazione alle commissioni in sede redigente
Art. 69 Progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della legislatura
Art. 70 Dichiarazione d'urgenza
Art. 71 Ritiro di progetti o di proposte

Capo XII
Esame in commissione

Art. 72 Discussione in commissione - Relatori per il Consiglio

Capo XIII
Esame in Consiglio

Art. 73 Discussione generale in Consiglio
Art. 74 Ordini del giorno di non passaggio agli articoli
Art. 75 Discussione sugli articoli e sugli emendamenti - Interventi
Art. 76 Presentazione degli emendamenti
Art. 77 Votazione sugli emendamenti e sugli articoli
Art. 78 Presentazione ed esame di ordini del giorno
Art. 79 Correzioni di forma e coordinamento
Art. 80 Votazione finale
Art. 81 Esame di proposte di provvedimenti amministrativi - Rinvio
Art. 82 Riesame di atti rinviati al Consiglio
Art. 83 Esame di proposte di legge da presentare al Parlamento
Art. 84 Bilancio di previsione e relazione programmatica
Art. 85 Esame dei bilanci - Procedura referente
Art. 86 Sessione unica di bilancio

Capo XIV
Interrogazioni

Art. 87 Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni
Art. 88 Svolgimento delle interrogazioni
Art. 89 Interrogazioni dei soggetti esterni al Consiglio

Capo XV
Interpellanze

Art. 90 Presentazione e pubblicazione delle interpellanze
Art. 91 Svolgimento delle interpellanze
Art. 92 Disposizioni comuni a interpellanze e a interrogazioni

Capo XVI
Mozioni

Art. 93 Presentazione delle mozioni - Data di discussione
Art. 94 Discussione congiunta di piu¡¦ mozioni
Art. 95 Esame delle mozioni
Art. 96 Mozione di sfiducia della Giunta regionale e proposta o richiesta di revoca di singoli componenti

Capo XVII
Risoluzioni

Art. 97 Presentazione di risoluzioni

Capo XVIII
Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

Art. 98 Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

Capo XIX
Petizioni

Art. 99 Petizioni

Capo XX
Giunta per il regolamento consiliare

Art. 100 Giunta per il regolamento consiliare

Capo XXI
Norma transitoria e finale

Art. 101 Disposizioni transitorie




CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali divengono titolari dei doveri, dei diritti e delle prerogative inerenti alla loro funzione per il solo fatto dell'avvenuta elezione e dal momento in cui sono proclamati eletti.

2. Le indennita¡¦ dei consiglieri sono stabilite con legge regionale.

Art. 2

Prima seduta del Consiglio - Presidenza provvisoria - Opzioni

1. All'apertura di ogni legislatura e¡¦ costituito un ufficio di presidenza provvisorio, composto dal consigliere piu¡¦ anziano di eta¡¦ fra i presenti, che funge da presidente, e dai due consiglieri piu¡¦ giovani, che fungono da segretari.

2. Il presidente provvisorio comunica al Consiglio le opzioni che i candidati proclamati eletti in piu¡¦ circoscrizioni abbiano presentato. Invita, altresi¡¦, coloro i quali non abbiano ancora esercitato l'opzione, ad effettuarla seduta stante. Dichiara eletto nella circoscrizione, nella quale abbia riportato la maggior cifra individuale, il candidato proclamato eletto che non abbia esercitato per qualsiasi ragione il diritto di opzione.

3. Il presidente provvisorio, previa sospensione della seduta ed immediata convocazione dell'ufficio di presidenza per i relativi accertamenti, proclama eletti coloro che abbiano diritto a subentrare.

4. I nomi dei candidati proclamati eletti ai sensi del comma 3 sono pubblicati, entro cinque giorni dalla proclamazione, sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

Elezione dell'ufficio di presidenza

1. Svolti gli adempimenti previsti dall'art. 2, il Consiglio procede per appello nominale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, dello statuto, all'elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari che compongono l'ufficio di presidenza del Consiglio.

CAPO II
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 4

Attribuzioni del presidente del Consiglio

1. Il presidente rappresenta il Consiglio e ne e¡¦ l'oratore ufficiale.

2. Spettano al presidente:
a) la convocazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
b) l'iscrizione all'ordine del giorno generale del Consiglio, la trasmissione alle commissioni referenti ed alla Giunta dei progetti di legge, dei progetti di regolamento, delle proposte di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio presentati all'ufficio di presidenza;
c) l'invio al Commissario del Governo, per il visto, delle leggi deliberate dal Consiglio;
d)l'invio alla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale degli atti amministrativi approvati dal Consiglio;
e) la convocazione e la direzione dei lavori dell'ufficio di presidenza;
f) la convocazione e la direzione dei lavori della conferenza dei capigruppo;
g) la tutela delle prerogative dei consiglieri e la garanzia dell'esercizio effettivo delle loro funzioni;
h) il compimento degli adempimenti prescritti dall'art. 28 dello statuto e dalle disposizioni che disciplinano la materia della pubblicazione sul supplemento del bollettino ufficiale relativamente agli atti amministrativi di rilevante importanza, secondo le modalita¡¦ di cui agli artt. 67 e 70;
i) l'esercizio delle attribuzioni conferite allo stesso dal regolamento di contabilita¡¦ del Consiglio.

3. Il presidente del Consiglio assegna alle commissioni permanenti competenti per materia o a commissioni speciali i progetti di legge e in genere gli oggetti sui quali le commissioni sono chiamate a pronunciarsi e ne da¡¦ comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. Puo¡¦ inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza. Se la commissione reputa che l'argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al presidente per le decisioni da adottare. Nel caso in cui piu¡¦ commissioni si ritengano competenti, il presidente del Consiglio decide, uditi i presidenti delle commissioni interessate. L'argomento si intende comunque definitivamente assegnato quando ne sia iniziato l'esame in una commissione.

4. Il presidente trasmette immediatamente al dirigente del servizio competente, che e¡¦ tenuto a soddisfarle senza indugio, le richieste presentate dai consiglieri ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello statuto per ottenere informazioni o copia di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato. Copia di ogni richiesta e¡¦ contestualmente inviata al Presidente della Giunta regionale. Il dirigente del servizio, salvo che non vi ostino norme di legge, e¡¦ tenuto a soddisfare la richiesta entro il quinto giorno lavorativo dalla data di ricevimento della stessa. Ove ritenga tale termine non congruo, e¡¦ tenuto a darne immediatamente motivata comunicazione alla presidenza del Consiglio, al Presidente della Giunta ed al consigliere interessato, precisando il termine entro cui la richiesta puo¡¦ essere adempiuta. Il dirigente risponde disciplinarmente del mancato adempimento, nel piu¡¦ breve termine, degli obblighi di cui al presente comma.

5. Il presidente del Consiglio da¡¦ altresi¡¦ ai consiglieri regionali, che ne fanno richiesta, tutte le informazioni sui provvedimenti assunti dall'ufficio di presidenza, entro quindici giorni dalla richiesta ove possibile, o entro i tempi necessari, dandone, pero¡¦, comunicazione al richiedente.

6. Il presidente puo¡¦ delegare, permanentemente o transitoriamente, l'esercizio delle sue attribuzioni ad altri membri dell'ufficio di presidenza dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 5

Attribuzioni dei vicepresidenti del Consiglio

1. In caso di assenza o di impedimento i vicepresidenti sostituiscono a turno il presidente del Consiglio nella direzione delle sedute consiliari, nella direzione delle sedute dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capigruppo, e nelle funzioni di rappresentanza del Consiglio regionale nelle pubbliche cerimonie.

2. I vicepresidenti sostituiscono inoltre a turno il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, per l'esercizio delle altre attribuzioni non delegate ai sensi dell'art. 4, comma 6.

Art. 6

Attribuzioni dei segretari del Consiglio

1. I segretari, a turno, sovraintendono alla redazione del processo verbale, che deve dare atto soltanto delle deliberazioni e degli atti del Consiglio, e alla redazione del resoconto integrale dei lavori del Consiglio.

2. Spetta ai segretari dare lettura delle proposte e dei documenti; procedere agli appelli e tenere nota delle deliberazioni.

3. I segretari coadiuvano il presidente per assicurare la regolarita¡¦ delle operazioni di voto, accertano che i resoconti siano pubblicati e che le correzioni apportate dai consiglieri ai loro interventi siano correzioni di mera forma.

Art. 7

Attribuzioni e funzionamento dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza come organo collegiale:
a) dirige, secondo le leggi regionali, l'attivita¡¦ degli uffici dipendenti dal Consiglio e adotta i provvedimenti relativi al personale;
b) promuove le attivita¡¦ di informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni consiliari;
c) coordina i lavori delle commissioni consiliari ed assicura personale, mezzi, e quant'altro occorre, per il loro funzionamento;
d) provvede alle necessita¡¦ dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 13 dello statuto e delle leggi regionali in materia;
e) provvede a trasmettere ai gruppi consiliari copia dei provvedimenti da esso adottati, nonche¡¦ copia degli atti indicati nell'art. 23, comma 5;
f) riceve le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio e le osservazioni su di esse presentate da enti e organizzazioni;
g) programma, ai sensi degli artt. 32 e 33, i lavori del Consiglio regionale;
h) giudica, a norma delle disposizioni che regolano la pubblicazione del supplemento speciale del bollettino ufficiale di cui all'art. 28 dello statuto, circa la rilevante importanza degli atti amministrativi, secondo le disposizioni della legge regionale sul procedimento di formazione degli atti amministrativi;
i) forma, sentiti i gruppi consiliari, le delegazioni del Consiglio;
l) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o da altre norme.

2. L'ufficio di presidenza, con riferimento agli artt. 5 e 12 dello statuto, progetta, organizza, coordina ed attua le iniziative di comunicazione e di informazione riguardanti l'attivita¡¦ del Consiglio regionale e delle sue articolazioni. L'ufficio di presidenza comunica annualmente al Consiglio regionale le linee di indirizzo relative alle iniziative di informazione e di comunicazione; e riferisce al Consiglio sui risultati delle iniziative stesse.

3. L'ufficio di presidenza, con propria deliberazione, puo¡¦ delegare a componenti dell'ufficio stesso l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui al comma 2.

4. L'ufficio di presidenza delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei presenti.

5. Nel caso in cui su questioni politico-amministrative di rilevante importanza non si raggiunga la maggioranza dei quattro quinti dei presenti, qualsiasi componente dell'ufficio di presidenza ha diritto che l'argomento venga rimesso al Consiglio regionale che su di esso si pronuncia nella prima seduta, esprimendo parere vincolante per l'ufficio di presidenza.

Art. 8

Dimissioni e scadenza dell'ufficio di presidenza

1. Le dimissioni del presidente, o di altri membri dell'ufficio di presidenza, o dell'intero ufficio, vengono sottoposte per la presa d'atto al Consiglio, convocato appositamente se necessario, entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta il Consiglio procede alle votazioni per le surrogazioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla surrogazione o alle nuove elezioni conseguenti alle dimissioni.

2. Nei trenta giorni precedenti la scadenza del periodo di durata in carica stabilito dall'art. 10 dello statuto, il Consiglio regionale procede alla votazione per il rinnovo dell'ufficio di presidenza.

Art. 9

< > dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza in carica alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale continua ad esercitare le funzioni ad esso incombenti fino alla riunione del nuovo Consiglio convocato dal Presidente della Giunta regionale uscente, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, dello statuto.

CAPO III
CONVALIDA DELLE ELEZIONI - INELEGGIBILITA¡¦ E INCOMPATIBILITA¡¦

Art. 10

Convalida e decadenza dei consiglieri

1. All'inizio di ogni legislatura l'ufficio di presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilita¡¦ dei consiglieri eletti e propone al Consiglio, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente.

2. Quando, successivamente alla convalida, un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilita¡¦, l'ufficio di presidenza espone al Consiglio le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.

3. Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilita¡¦ previste dalla legge, il presidente del Consiglio provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'ufficio di presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'ufficio di presidenza presenta le proprie conclusioni al Consiglio che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilita¡¦, chiede al consigliere di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

4. Tutte le deliberazioni prese dal Consiglio ai sensi dei commi precedenti debbono essere immediatamente pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e notificate entro cinque giorni a coloro la cui elezione sia stata annullata o che siano stati dichiarati decaduti.

CAPO IV
GRUPPI CONSILIARI

Art. 11

Costituzione dei gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri devono dichiarare per iscritto al presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire.

2. Di norma, ciascun gruppo consiliare e¡¦ costituito da almeno due consiglieri. Puo¡¦ anche esserlo di uno, se unico eletto di lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale. I consiglieri che non dichiarino la propria adesione a nessuno dei gruppi consiliari costituiti a norma del comma 1 o che revochino la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito a sensi del comma 1, formano un unico gruppo misto.

3. Entro quindici giorni dalla prima seduta del Consiglio ogni gruppo comunica al presidente del Consiglio il nome del proprio capogruppo.

4. Ogni gruppo comunica tempestivamente al presidente del Consiglio l'eventuale mutamento del capogruppo.

5. Ogni consigliere comunica tempestivamente al presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario.

6. Il consigliere unico componente di un gruppo, che venga a trovarsi nella condizione di essere membro della Giunta, fa parte delle commissioni consiliari esclusivamente mediante delega a consigliere di altro gruppo.

CAPO V
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 12

Istituzione delle commissioni consiliari

1. Il Consiglio delibera, all'inizio di ogni legislatura, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, il numero delle commissioni consiliari permanenti, determinando anche la rispettiva competenza per materia e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.

2. Dopo la prima deliberazione, di cui al comma 1, il numero e la competenza delle commissioni consiliari permanenti possono essere variati solo in occasione del rinnovo, o dello scioglimento anticipato delle commissioni, o della proroga di tutte o di alcune di esse.

3. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli, sulla base della deliberazione consiliare che determina il numero dei componenti di ogni commissione, secondo il procedimento di cui all'art. 13.

4. Le commissioni durano in carica trenta mesi, salvo che il Consiglio non ne deliberi lo scioglimento anticipato o non proroghi la durata di tutte o di alcune di esse.

5. Le commissioni presentano al Consiglio le relazioni e le proposte sugli oggetti loro deferiti per lo svolgimento dell'attivita¡¦ referente, nonche¡¦ le relazioni e le proposte che ritengano opportune in merito agli altri compiti loro attribuiti dallo statuto.

Art. 13

Designazione dei componenti delle commissioni

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti per ogni commissione, in numero corrispondente a quello assegnato al gruppo stesso dalla deliberazione consiliare di istituzione, e comunica al presidente del Consiglio i nomi dei designati. Il presidente ne da¡¦ notizia alla Giunta e a tutti i consiglieri.

2. Ogni gruppo procede, con le modalita¡¦ di cui al comma 1, al cambiamento, eventualmente necessario, dei commissari da esso designati.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 7, dello statuto e dall'art. 11, comma 6, del presente regolamento, ogni consigliere e¡¦ tenuto a far parte di almeno una commissione. Puo¡¦ essere esonerato da tale obbligo, su sua richiesta, il presidente del Consiglio. Su loro richiesta, possono essere esonerati dalla partecipazione alle sedute i membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio ed i capigruppo consiliari.

Art. 14

Ufficio di presidenza delle commissioni

1. Ogni commissione ha un presidente e due vicepresidenti.

2. Il presidente della commissione viene eletto dal Consiglio, con le modalita¡¦ e le procedure previste dall'art. 10, commi 3 e 4, dello statuto per l'elezione del presidente del Consiglio. L'ufficio di presidente di commissione e¡¦ incompatibile con quello di componente dell'ufficio di presidenza del Consiglio.

3. I vicepresidenti della commissione sono eletti, con unica votazione palese, dalla commissione nel proprio seno, nella sua prima seduta. Ogni commissario puo¡¦ votare per un solo nome.

Art. 15

Attribuzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni

1. Il presidente della commissione, d'intesa con i vicepresidenti, convoca la commissione fissandone l'ordine del giorno e ne presiede le sedute. Stabilisce il calendario delle udienze conoscitive e delle consultazioni decise dalla commissione. In caso di mancata intesa, le decisioni sono rimesse alla commissione.

2. I vicepresidenti coadiuvano il presidente nella direzione della commissione, e lo sostituiscono a turno in caso di assenza o impedimento.

3. Su richiesta della Giunta, per motivi d'urgenza, l'ufficio di presidenza della commissione decide la trattazione in via di precedenza di argomenti da essa proposti e assegnati alla commissione.

Art. 16

Calendario dei lavori delle commissioni

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti delle commissioni, i capigruppo consiliari e la Giunta regionale, stabilisce il calendario dei lavori delle commissioni, coordinandolo con quello del Consiglio.

2. L'ufficio di presidenza del Consiglio, nello stabilire il calendario dei lavori delle commissioni, deve evitare la coincidenza delle sedute delle commissioni con le sedute del Consiglio e deve organizzare, per quanto e¡¦ possibile, il calendario in modo da evitare che l'esame di diversi progetti di legge di particolare rilevanza si sovrapponga in due commissioni.

3. Evita, altresi¡¦, che in piu¡¦ d'una commissione possa svolgersi contemporaneamente l'esame di un progetto di legge o di regolamento secondo il procedimento di cui all'art. 29 dello statuto.

4. Per quanto e¡¦ possibile, le sedute delle commissioni non si svolgono contemporaneamente; comunque, non si possono riunire piu¡¦ di due commissioni per volta.

Art. 17

Convocazione delle commissioni

1. Le commissioni sono convocate su iniziativa dei loro presidenti o su richiesta di almeno tre commissari.

2. Il presidente invia ai commissari gli avvisi di convocazione con tre giorni di anticipo rispetto al giorno stabilito per la riunione; il termine puo¡¦ essere abbreviato in caso d'urgenza. Contestualmente all'invio, l'avviso di convocazione e¡¦ depositato presso le sedi dei gruppi consiliari.

3. La riunione richiesta da almeno tre consiglieri deve avvenire entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta perviene al presidente.

4. Alla fine di ogni seduta il presidente, di norma, comunica la data e l'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 18

Utilizzazione del mezzo informatico e telematico

1. Le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti previsti dal presente regolamento possono essere trasmessi anche per mezzo informatico, telematico o per facsimile. Copia autentica degli atti e¡¦ posta a disposizione dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima della scadenza, secondo le modalita¡¦ stabilite dall'ufficio di presidenza.

2. L'ufficio di presidenza d'intesa con la Giunta regionale e con i gruppi consiliari da¡¦ attuazione a quanto stabilito nel comma 1.

Art. 19

Sostituzione di commissari

1. Il commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione puo¡¦ farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della seduta, o parte di essa, da un consigliere del suo stesso gruppo, previo avviso al presidente della commissione.

Art. 20

Validita¡¦ delle sedute e delle decisioni delle commissioni

1. Per la validita¡¦ delle sedute delle commissioni occorre l'intervento di tanti commissari il cui voto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 12 e 19, rappresenti la meta¡¦ piu¡¦ uno dei componenti il Consiglio regionale.

2. I voti e le deliberazioni delle commissioni sono validi quando siano presi con la presenza di cui al comma 1, ed a maggioranza dei voti rappresentati, ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 19, dai commissari presenti.

3. La verifica del numero legale puo¡¦ essere richiesta, prima di ogni votazione, da ogni commissario. Ove accerti la mancanza del numero legale, il presidente puo¡¦ sospendere la seduta, per non piu¡¦ di un'ora, oppure toglierla.

Art. 21

Verbalizzazione e pubblicita¡¦ dei lavori delle commissioni

1. Delle sedute della commissione e¡¦ redatto, a cura del segretario della commissione, un verbale con le caratteristiche di resoconto sommario.

2. La seduta della commissione comincia di norma con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato e¡¦ sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, ed e¡¦ raccolto in apposito registro.

3. I commissari procedono all'eventuale riscontro ed alla correzione dei sommari dei loro interventi presso la segreteria della commissione.

4. La commissione puo¡¦ disporre la redazione di comunicati, sotto la sovrintendenza del segretario della commissione e previo riscontro immediato del presidente, riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della commissione possono partecipare uno o piu¡¦ addetti dell'ufficio stampa del Consiglio al fine di pubblicizzarne i lavori.

5. Il verbale relativo ai lavori della commissione viene trasmesso dal segretario all'ufficio di presidenza del Consiglio, alla Giunta regionale, ai capigruppo consiliari ed ai singoli consiglieri.

6. La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione, debbano rimanere segreti.

Art. 22

Assegnazione alle commissioni - Pareri - Esami abbinati

1. Il presidente del Consiglio, in conformita¡¦ a quanto disposto all'art. 4, comma 3 , assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, i progetti di legge o di regolamento e gli atti amministrativi. Nel caso che uno stesso oggetto investa materie interessanti piu¡¦ commissioni, esso e¡¦ assegnato in sede referente alla commissione con competenza prevalente e inviato, per il parere, alle altre commissioni.

2. Uno stesso oggetto non puo¡¦ essere assegnato in sede referente a piu¡¦ commissioni.

3. La commissione investita dell'esame in sede referente ha facolta¡¦ di chiedere il parere di altre commissioni sulle questioni riguardanti la loro competenza.

4. I pareri di cui ai commi 1 e 3 dovranno essere espressi entro il termine massimo di quattordici giorni, salvo i casi urgenti nei quali il presidente del Consiglio potra¡¦ stabilire un termine piu¡¦ breve. Decorsi tali termini, la commissione investita in sede referente procede all'esame dell'oggetto.

5. La commissione competente, qualora un progetto di legge comporti nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla commissione <>. Il parere espresso dalla commissione <> e¡¦ allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

6. Qualsiasi questione di competenza sollevata dalle commissioni, e¡¦ decisa dal presidente del Consiglio secondo le procedure dell'art. 4, comma 3.

7. Qualora all'ordine del giorno della commissione vengano a trovarsi iscritti progetti di legge o di regolamento o atti amministrativi che abbiano il medesimo oggetto o vertano su materie strettamente connesse, l'esame dei progetti o degli atti deve essere abbinato. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un atto e¡¦ gia¡¦ stata chiusa la discussione generale. Dopo l'esame preliminare dei progetti o delle proposte abbinati, la commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Art. 23

Attivita¡¦ delle commissioni

1. Nell'esercizio delle attivita¡¦ loro attribuite dallo statuto le commissioni consiliari possono richiedere alla Giunta regionale l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi, nonche¡¦ richiedere l'intervento alle proprie sedute del Presidente o dei membri della Giunta regionale.

2. Le commissioni possono chiedere che il Presidente o i membri della Giunta riferiscano, anche per iscritto, su temi o questioni rientranti nella competenza della commissione.

3. Le commissioni possono inoltre, previa comunicazione alla Giunta regionale:
a) richiedere agli amministratori di enti o di aziende dipendenti dalla Regione l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati dagli stessi enti o aziende;
b) richiedere l'intervento alle proprie sedute dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale;
c) richiedere l'intervento alle proprie sedute degli amministratori e dei dirigenti degli enti o delle aziende dipendenti dalla Regione;
d) richiedere l'intervento alle proprie sedute dei rappresentanti della Regione in enti, societa¡¦, associazioni o consorzi.

4. Le comunicazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 devono contenere l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della seduta alla quale si richiede l'intervento.

5. La Giunta regionale trasmette, entro un mese dalla loro adozione, all'ufficio di presidenza, per l'inoltro alle commissioni consiliari, copia dei provvedimenti da essa adottati, nonche¡¦ copia delle direttive di carattere generale, applicative di leggi o di regolamento o di atti amministrativi, da essa emanate.

6. Le commissioni segnalano gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 5 all'ufficio di presidenza del Consiglio, il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

7. I presidenti delle commissioni concordano con il Presidente o con i membri della Giunta la data di convocazione delle commissioni per le sedute alle quali sia richiesta la loro partecipazione.

8. Le commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio sull'attivita¡¦ di vigilanza. Esse non hanno facolta¡¦ di esercitare alcun sindacato politico, ne¡¦ di emanare direttive, ne¡¦ di procedere ad imputazioni di responsabilita¡¦.

9. Per consentire l'esercizio della funzione di cui all'art. 16, comma 5, dello statuto, la Giunta trasmette, entro un mese dalla loro adozione, alla commissione <> copia dei contratti, delle convenzioni e di ogni altra deliberazione che comportino variazione di bilancio o impegno di spesa, nonche¡¦ quelle di liquidazione e quelle di approvazione dei rendiconti economali. La commissione <> puo¡¦ prendere visione della documentazione esistente presso l'assessorato al bilancio e affari generali, o presso eventuali suoi uffici periferici, riferentesi agli atti di cui al presente comma, nonche¡¦ di tutti i libri e le scritture contabili. Puo¡¦ altresi¡¦ chiedere l'esibizione di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la contabilita¡¦ della Regione, degli enti titolari di delega, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonche¡¦ di quelli sui quali essa esercita funzioni di tutela e vigilanza. La commissione segnala eventuali inadempimenti a quanto disposto dal presente comma all'ufficio di presidenza del Consiglio il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Art. 24

Pubblicita¡¦ degli ordini del giorno e delle date di convocazione delle commissioni - Convocazioni a richiesta della Giunta

1. Le date di convocazione e gli ordini del giorno delle commissioni sono portati a conoscenza di tutti i consiglieri e della Giunta secondo le modalita¡¦ di cui all'art. 17, per consentire l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 16, commi 3 e 7 dello statuto.

2. La Giunta regionale, per comunicazioni o relazioni che essa intenda presentare di propria iniziativa, concorda con i presidenti delle commissioni la convocazione delle commissioni.

3. Con le medesime procedure la Giunta puo¡¦ chiedere la convocazione delle commissioni per avvalersi del loro contributo ai fini della preparazione di atti attinenti alla competenza amministrativa propria della Giunta stessa o ad essa delegata. L'eventuale voto delle commissioni ha carattere consultivo.

Art. 25

Consultazioni e consulenze per le commissioni

1. Le commissioni consiliari, in relazione ai singoli progetti di legge o di regolamento o ad atti amministrativi in esame, e comunque ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello statuto, stabiliscono i modi e i tempi della consultazione delle rappresentanze della societa¡¦ civile.

2. L'invito per la consultazione suddetta, unitamente al testo della proposta cui la consultazione si riferisce, deve essere spedito con anticipo sufficiente a consentire agli invitati di esaminare l'argomento, e comunque almeno sette giorni prima di quello in cui la commissione si riunira¡¦ per procedere alla consultazione, salvo casi di particolare urgenza da valutarsi dall'ufficio di presidenza della commissione. Agli intervenuti verra¡¦ inviato successivamente il verbale della riunione della commissione nel corso della quale si e¡¦ proceduto alla consultazione.

3. Le commissioni consiliari, in relazione ai singoli progetti di legge o di regolamento o a provvedimenti amministrativi in esame, possono invitare a partecipare ai loro lavori, col solo diritto di parola, i rappresentanti di enti o di associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

4. Le commissioni consiliari hanno sempre facolta¡¦ di avvalersi del servizio legislativo del Consiglio. Possono inoltre, in relazione a singoli progetti di legge o di regolamento, o a proposte di atti amministrativi di rilevante importanza o giudicati comunque di particolare complessita¡¦ dalla commissione, richiedere di avvalersi del contributo di esperti: su tale richiesta l'ufficio di presidenza del Consiglio si pronuncia unicamente per quanto concerne l'ammontare della spesa ed il relativo impegno.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 devono essere assunte in modo tale da garantire la partecipazione di esperti indicati anche dalle minoranze. Quando le richieste di cui al comma 4 siano sostenute da almeno un terzo dei voti rappresentati in commissione, si considerano vincolanti per la commissione stessa.

Art. 26

Udienze conoscitive delle commissioni

1. Le commissioni consiliari possono procedere a pubbliche udienze conoscitive per leggi e per atti amministrativi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello statuto.

2. Per l'organizzazione e per lo svolgimento delle udienze conoscitive valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 25.

3. Le udienze conoscitive si aprono con una breve illustrazione dell'argomento in esame fatta dal presidente della commissione o da altro consigliere da essa incaricato. Ove l'udienza conoscitiva abbia ad oggetto progetti o proposte specifiche, i proponenti possono illustrare le loro proposte. La Giunta ha facolta¡¦ di esporre, in apertura dell'udienza, dopo le presentazioni di cui sopra, proprie considerazioni. Seguono poi gli interventi degli invitati e le domande loro rivolte, in forma concisa, da parte dei membri della commissione.

4. Gli interventi degli invitati non devono, di norma, superare i quindici minuti ciascuno; gli invitati hanno la facolta¡¦ di consegnare alla commissione interventi e relazioni scritte.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano alle udienze conoscitive, in quanto compatibili, le norme di cui ai capi VIII e X.

Art. 27

Svolgimento dei lavori delle commissioni

1. Per lo svolgimento dei lavori delle commissioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio.

2. In caso di lavori dichiarati segreti ai sensi dell'art. 21, comma 6, il verbale da¡¦ esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nei quarantacinque giorni antecedenti l'elezione del Consiglio regionale, esercitano soltanto le funzioni di contributo e quelle consultive all'attivita¡¦ amministrativa della Giunta regionale, previste dallo statuto e da leggi regionali, nonche¡¦ le funzioni preparatorie e referenti agli atti che, nel suddetto periodo, il Consiglio regionale deve approvare in deroga al principio della cessazione delle sue funzioni.

Art. 28

Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio regionale delibera l'istituzione di commissioni d'inchiesta, determinando l'oggetto e i limiti dell'inchiesta, i poteri della commissione, nonche¡¦ il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.

2. Per la designazione dei componenti della commissione d'inchiesta e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno, si applicano gli artt. 12 e 13.

3. Spettano in ogni caso alla commissione d'inchiesta i poteri di cui all'art. 23. Alla commissione non e¡¦ opponibile, da parte dei collaboratori regionali, il segreto d'ufficio.

4. Nella sua prima riunione la commissione nomina un presidente e due vicepresidenti.

5. Per lo svolgimento dell'attivita¡¦ delle commissioni d'inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente capo.

Art. 29

Commissioni d'indagine e di studio

1. Il Consiglio regionale delibera l'istituzione di speciali commissioni d'indagine e di studio, a' sensi dell'art. 18, comma 2 dello statuto, su materie che comunque interessino la Regione, indicando lo specifico oggetto dello studio e determinando il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.

2. Per la designazione dei componenti della commissione d'indagine e di studio e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno, si applicano gli artt. 12 e 13.

3. Nella sua prima riunione la commissione nomina un presidente e due vicepresidenti.

4. Per lo svolgimento dell'attivita¡¦ delle commissioni di indagine e di studio valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente capo.

CAPO VI
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 30

Riunioni del Consiglio regionale - Sede

1. Il Consiglio regionale si riunisce, di norma, nella propria sede.

2. Su decisione dell'ufficio di presidenza puo¡¦ riunirsi anche fuori della propria sede.

Art. 31

Iscrizione di proposte all'ordine del giorno del Consiglio

1. Le proposte di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno generale del Consiglio sono depositate, insieme con le eventuali relazioni di accompagnamento, presso l'ufficio di presidenza. Le proposte concernenti nomine, elezioni, designazioni possono anche non contenere l'indicazione di candidature. Il presidente provvede all'immediata iscrizione all'ordine del giorno generale previo, ove previsto, esame di ammissibilita¡¦.

2. Appena iscritte all'ordine del giorno generale, le proposte e le eventuali relazioni sono trasmesse alla Giunta e a tutti i consiglieri e sono depositate presso le sedi dei gruppi consiliari.

Art. 32

Programmazione trimestrale dei lavori del Consiglio

1. Ai fini della programmazione dei lavori del Consiglio, il presidente convoca periodicamente l'ufficio di presidenza, i capigruppo consiliari e i presidenti delle commissioni consiliari, con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale o di un assessore da lui delegato.

2. Il Presidente della Giunta, o il suo delegato presenta in tale sede le proposte della Giunta per l'ordine delle priorita¡¦, i tempi di esame e l'indicazione di scadenze o urgenze. Udite anche le proposte dei gruppi consiliari si determina il programma trimestrale e le sue priorita¡¦. Il programma e¡¦ concordato per non oltre tre mesi. In caso di mancato accordo sul programma decide l'ufficio di presidenza del Consiglio.

3. Il programma e¡¦ immediatamente distribuito alle commissioni consiliari, alla Giunta ed ai consiglieri e trasmesso agli organi di informazione.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame di proposte di modifica al programma trimestrale.

5. Gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari, al fine di dare attuazione al programma, organizzano i lavori delle commissioni per il periodo considerato.

Art. 33

Calendario e ordine del giorno dei lavori del Consiglio

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto, il presidente convoca periodicamente l'ufficio di presidenza per deliberare, sentiti i capigruppo ed i rappresentanti della Giunta, il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio sulla base del programma deliberato. Stabilisce altresi¡¦ quali argomenti verranno trattati in via prioritaria.

2. Hanno priorita¡¦ di discussione i provvedimenti legislativi e gli atti amministrativi, fatta salva la possibilita¡¦, in casi di particolare rilevanza, che l'ufficio di presidenza a suo insindacabile giudizio, decida diversamente.

3. Ove uno dei capigruppo o il rappresentante della Giunta dissentano dalla decisione dell'ufficio di presidenza, il calendario dei lavori ha egualmente corso: ma al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta prevista dal calendario e¡¦ iscritta la discussione e la decisione sull'oggetto del dissenso. In tale discussione possono intervenire, per non piu¡¦ di cinque minuti, il dissenziente, il rappresentante della Giunta, un oratore a favore ed uno contro; si procede quindi al voto per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.

Art. 34

Convocazioni urgenti del Consiglio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 dello statuto, in caso di eventi eccezionali, il presidente del Consiglio, di sua iniziativa, o su richiesta dell'ufficio di presidenza, del Presidente della Giunta o di un decimo dei componenti del Consiglio puo¡¦ convocare immediatamente il Consiglio stesso. Di cio¡¦ viene data comunicazione telegrafica ai consiglieri, se possibile, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

2. Il rifiuto della convocazione deve essere motivato.

Art. 35

Convocazione del Consiglio in caso di aggiornamento

1. In caso di aggiornamento dell'attivita¡¦ del Consiglio, il presidente lo convoca a domicilio mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Tale termine puo¡¦ essere ridotto a settantadue ore in caso di urgenza. La lettera di convocazione e¡¦ depositata presso le sedi dei gruppi consiliari, sempre cinque giorni o settantadue ore prima della data dell'adunanza.

Art. 36

Discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Per discutere o per deliberare su progetti di legge o atti amministrativi che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta, e¡¦ necessario che gli stessi vengano iscritti con deliberazione del Consiglio a maggioranza dei tre quarti dei presenti, sempre che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione preparatoria e referente della commissione consiliare competente.

2. Per ogni altra materia puo¡¦ essere decisa l'iscrizione con la stessa procedura; la trattazione degli argomenti di cui al presente comma, avviene comunque all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta, a norma dell'art. 33, comma 2.

Art. 37

Comunicazioni della Giunta al Consiglio

1. Di norma le comunicazioni della Giunta sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio e si svolgono con le modalita¡¦ ordinarie. Al di fuori di esse, per fatti di particolare rilevanza e urgenza, il Presidente della Giunta e gli assessori possono fare comunicazioni al Consiglio sulle quali, salvo diverso avviso dell'Assemblea, si apre il dibattito. Tali comunicazioni non possono superare i venti minuti. E' fatta salva la facolta¡¦ di distribuire ai consiglieri testi scritti, che la presidenza puo¡¦ disporre siano pubblicati in allegato ai resoconti consiliari. La discussione puo¡¦ chiudersi con una risoluzione.

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. h) dello statuto, la Giunta informa il Consiglio delle proprie deliberazioni sui ricorsi di legittimita¡¦ costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale trasmettendone copia al presidente del Consiglio regionale.

Art. 38

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio organizza il proprio lavoro per sessioni nel caso discuta di bilancio preventivo, di legge finanziaria e rendiconto consuntivo, nonche¡¦ quei provvedimenti di particolare importanza o complessita¡¦ per i quali il presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, ne stabilisca l'opportunita¡¦.

2. La discussione nelle sessioni e¡¦ organizzata dalla conferenza dei capigruppo, che determina il tempo complessivo da riservare alla Giunta e a ciascun gruppo. Qualora la conferenza non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il presidente del Consiglio sentito l'ufficio di presidenza. Il tempo complessivo disponibile per la discussione, detratto il tempo assegnato alla Giunta, e¡¦ suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i gruppi consiliari, per l'altra in misura ragguagliata alla consistenza dei gruppi stessi, tenendo conto degli eventuali consiglieri dissenzienti dal loro gruppo. Agli interventi che si svolgono nella discussione cosi¡¦ organizzata non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 1.

3. Il presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, determina la durata della sessione e stabilisce il termine entro il quale, in ogni caso, ed a prescindere da eventuali ulteriori richieste di intervento, il dibattito si chiude, per passare alle votazioni relative all'oggetto della sessione.

CAPO VII
SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 39

Pubblicita¡¦ delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Su richiesta di chi presiede il Consiglio o di un rappresentante della Giunta o di un consigliere, il Consiglio puo¡¦ deliberare di riunirsi in seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.

3. La seduta e¡¦ sempre segreta quando la delibera comporti apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone.

Art. 40

Verbalizzazione e pubblicita¡¦ dei lavori del Consiglio

1. Delle sedute del Consiglio sono redatti e pubblicati un processo verbale ed un resoconto integrale.

2. Il resoconto integrale dei lavori del Consiglio, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente nelle sedute consiliari, viene pubblicato nella raccolta degli atti consiliari.

3. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal presidente e da uno dei segretari, e sono raccolti in apposito registro da conservarsi nell'archivio del Consiglio.

4. In caso di seduta segreta, e¡¦ pubblicata la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.

Art. 41

Approvazione del processo verbale

1. Il presidente apre e chiude la seduta.

2. I processi verbali di ogni seduta vengono inviati ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione della seduta successiva. Ove il Consiglio tenga piu¡¦ sedute in giorni consecutivi, ovvero fra una seduta e la convocazione dell'altra non intercorrano almeno sette giorni, i relativi processi verbali vengono inviati cumulativamente insieme all'avviso di convocazione della seduta, o delle sedute successive.

3. I processi verbali si intendono comunicati ai consiglieri con l'invio di cui al comma 2.

4. In apertura di seduta il presidente interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se vi sono osservazioni, il presidente, dopo aver concesso la parola per non piu¡¦ di cinque minuti esclusivamente ai consiglieri che richiedono rettifiche, sottopone ad approvazione, per alzata di mano e senza dichiarazioni di voto, il processo verbale.

Art. 42

Compiti del presidente in inizio di seduta

1. Il presidente del Consiglio, dopo l'approvazione del processo verbale:
a) designa i consiglieri che nel corso della seduta fungeranno da scrutatori;
b) comunica al Consiglio eventuali messaggi e da¡¦ lettura delle comunicazioni ufficiali indirizzati allo stesso;
c) annuncia l'avvenuta risposta della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;
d) comunica la presentazione di progetti di legge e di regolamento;
e) comunica i rinvii delle leggi regionali da parte del Governo, i rinvii e gli annullamenti delle deliberazioni del Consiglio da parte della Commissione di controllo, le decisioni della Corte costituzionale o del Parlamento sulle questioni in cui la Regione sia parte;
f) annuncia le petizioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni pervenute alla presidenza nel periodo intercorso dall'ultima seduta;
g) da¡¦ comunicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sui ricorsi di legittimita¡¦ costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale e del contestuale avvenuto deposito di copia di dette deliberazioni presso le commissioni permanenti e presso i gruppi consiliari.

Art. 43

Compiti del presidente alla fine della seduta

1. Il presidente, prima di procedere alla chiusura della seduta, annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni presentate nel corso della seduta stessa.

Art. 44

Obbligo di presenza alle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono antimeridiane, pomeridiane ed eccezionalmente notturne. E' dovere di ogni consigliere partecipare ai lavori del Consiglio, salvo che non abbia preventivamente dato motivata comunicazione di non poter partecipare.

2. I nomi dei consiglieri che, senza averne dato comunicazione, non partecipano per oltre quattro giornate consecutive alle sedute del Consiglio, sono resi noti dal presidente in Assemblea.

Art. 45

Tempo riservato alle interrogazioni ed alle interpellanze

1. Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze sono dedicati, di norma, i primi trenta minuti di ciascuna seduta.

2. Nel corso di eventuali sedute convocate esclusivamente per lo svolgimento di interrogazioni o interpellanze, non e¡¦ ammessa la discussione di altri argomenti e, in particolare, non sono applicabili gli artt. 36, 37 - comma 1, 41 - commi 2 e ss., 42, 43 e 44.

CAPO VIII
DISCUSSIONE

Art. 46

Iscrizioni a parlare

1. I consiglieri che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi richiedendolo alla presidenza. I consiglieri hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facolta¡¦ del presidente di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi. E' consentito lo scambio di turno fra consiglieri.

2. Se un consigliere chiamato dal presidente non risulta presente, decade dalla facolta¡¦ di parlare.

3. Gli oratori, ottenuta la parola dal presidente, svolgono l'intervento dal proprio banco, in piedi e rivolti al presidente.

Art. 47

Durata degli interventi

1. La durata degli interventi in Consiglio non puo¡¦ eccedere:
a) i trenta minuti per la discussione sulle linee generali di un progetto di legge o di regolamento, o di un provvedimento amministrativo che, a' sensi degli artt. 67 e 70, sia stato pubblicato sul supplemento al bollettino ufficiale;
b) i venti minuti per la discussione sulle comunicazioni della Giunta;
c) i dieci minuti per la discussione generale di mozioni, risoluzioni, ordini del giorno;
d) i cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o emendamento, di provvedimenti amministrativi diversi da quelli previsti nella lettera a), per le dichiarazioni di voto e per tutti gli altri casi.

2. Trascorso il termine, il presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Il presidente, invitato due volte l'oratore, che seguita a discostarsene, ad attenersi alla questione, puo¡¦, a suo insindacabile giudizio, interdirgli la parola.

4. Nessun intervento puo¡¦ essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Art. 48

Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali

1. La questione pregiudiziale, quella cioe¡¦ che un dato argomento non si abbia a discutere e la questione sospensiva, quella cioe¡¦ che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che si entri nella discussione. La questione sospensiva puo¡¦ essere ulteriormente proposta, per una sola volta, anche nel corso della discussione. E' questione sospensiva anche la proposta di riapertura della fase preparatoria e referente di cui all'art. 16, comma 4, dello statuto.

2. Le questioni sono discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; ne¡¦ questa prosegue se il Consiglio non le abbia respinte.

3. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a favore e uno contro.

4. In caso di concorso di piu¡¦ questioni pregiudiziali o di piu¡¦ questioni sospensive ha luogo un'unica discussione, nella quale puo¡¦ prendere la parola un solo consigliere per gruppo, oltre ai proponenti. Per ogni questione sollevata ha diritto di parola un solo proponente. Se la sospensione e¡¦ approvata, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano senza ulteriori dichiarazioni di voto.

6. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore contro ed uno a favore, e per non piu¡¦ di cinque minuti ciascuno. Ove il Consiglio sia chiamato dal presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 49

Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il presidente decide se il fatto sussiste; se il consigliere insiste, decide il Consiglio, per alzata di mano, senza discussione.

3. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facolta¡¦ di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i cinque minuti.

Art. 50

Divieto di parlare due volte nella stessa discussione

1. Ciascun consigliere puo¡¦ parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori, e per la priorita¡¦ delle votazioni; e salvo altresi¡¦ il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive.

2. Quando i lavori del Consiglio sono organizzati per sessioni, i consiglieri possono parlare piu¡¦ di una volta, fermo quanto disposto dall'art. 75.

CAPO IX
VOTAZIONI

Art. 51

Validita¡¦ delle sedute - Numero legale

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non e¡¦ presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Il presidente non e¡¦ obbligato a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando cio¡¦ sia richiesto da un consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione. Non puo¡¦ essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale.

3. Non si procede alla verifica del numero legale per appello nominale allorche¡¦ il presidente ne ritenga evidente l'esistenza ovvero allorche¡¦ la votazione debba avvenire col sistema elettronico.

4. Per verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale, il presidente dispone l'appello con una sola chiamata. Coloro che hanno richiesto la verifica del numero legale, sono comunque conteggiati presenti.

5. Se il Consiglio non e¡¦ in numero legale, il presidente puo¡¦ rinviare la seduta di trenta minuti oppure toglierla.

Art. 52

Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio regionale e¡¦ approvata a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parita¡¦ di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 53

Dichiarazioni di voto

1. Ogni volta che il Consiglio si accinga ad una votazione, eccettuati i casi in cui per espressa disposizione di regolamento sia prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, i consiglieri hanno sempre facolta¡¦ di parlare per una succinta spiegazione del proprio voto.

2. Se durante o dopo tali dichiarazioni il presidente o i membri della Giunta chiedono di essere sentiti, si riaprono le dichiarazioni di voto.

3. Cominciata la votazione non e¡¦ piu¡¦ concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami alle disposizioni del regolamento relative alle votazioni in corso.

Art. 54

Modi di votazione

1. I voti in Assemblea su leggi o altro provvedimento sono sempre palesi e si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o attraverso un dispositivo elettronico, eccezion fatta per quelli riguardanti le nomine o deliberazioni concernenti persone che sono sempre segreti ed espressi per scheda o attraverso un dispositivo elettronico.

2. Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni dello statuto o della legge e salvo che non sia richiesta la votazione palese attraverso il dispositivo elettronico o per appello nominale. In tal caso il Consiglio decide, senza discussione, per alzata di mano, su quale dei due metodi utilizzare.

3. La richiesta di votazione elettronica o per appello nominale deve essere formulata dopo che il presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.

4. Per ogni votazione con appello i segretari del Consiglio procedono senza indugio ad una doppia chiamata, ed attestano il numero dei votanti.

5. Gli scrutatori collaborano con i segretari per assicurare la regolarita¡¦ delle operazioni di voto, e tengono nota di coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non parteciparvi, pur restando in aula.

Art. 55

Votazione per appello nominale

1. Nelle votazioni per appello nominale il presidente, dopo aver indicato le modalita¡¦ della votazione, incarica uno dei segretari di procedere all'appello.

2. Il consigliere chiamato nell'appello esprime ad alta voce il suo voto.

3. Chiusa la votazione, gli scrutatori consegnano al presidente l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il presidente proclama quindi l'esito della votazione.

Art. 56

Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto puo¡¦ aver luogo per mezzo di schede o con procedimento elettronico.

2. La votazione per mezzo di schede avviene con appello nominale. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.

Art. 57

Modalita¡¦ per l'uso del dispositivo elettronico

1. Il dispositivo elettronico deve consentire l'espressione sia del voto palese, con o senza la registrazione dei nomi, che di quello segreto.

2. Le modalita¡¦ tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dall'ufficio di presidenza.

3. In tutte le votazioni con procedimento elettronico, che avviene senza appello, deve essere consentito un tempo di votazione non inferiore a sessanta secondi.

Art. 58

Elezione del Presidente e della Giunta regionale

1. La seduta del Consiglio per la prima elezione del Presidente della Giunta regionale e¡¦ convocata non prima di dieci giorni dal deposito presso la presidenza del Consiglio di un documento politico-programmatico presentato ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello statuto. Altri documenti politico-programmatici proposti ai sensi dello stesso articolo, possono essere depositati fino a ventiquattro ore prima della seduta.

2. Esaurita la discussione sui documenti stessi, si procede all'elezione per appello nominale del Presidente, intendendosi approvato il documento illustrato dal Presidente eletto.

3. Per l'elezione della Giunta e¡¦ il Presidente eletto che propone la lista dei candidati che viene votata in un'unica soluzione per appello nominale.

Art. 59

Dimissioni e rielezione della Giunta regionale

1. Le dimissioni della Giunta regionale diventano effettive dal momento in cui il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne prenda atto, salvo che esse siano conseguenza della mancata approvazione del bilancio, nel qual caso hanno effetto immediato. Dal momento in cui le dimissioni diventano effettive, decorrono i dieci giorni previsti dall'art. 24, comma 5 dello statuto.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 23, commi 3, 4 e 5, dello statuto, per l'elezione del nuovo Presidente e della Giunta regionale, il documento politico-programmatico necessario ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello statuto, deve essere depositato entro l'inizio della seduta di Consiglio di cui al comma 1.

3. Quando, nei casi previsti dagli artt. 24 e 25 dello statuto, si proceda alla rielezione di uno o piu¡¦ assessori, il Presidente della Giunta avanza la relativa proposta al Consiglio, convocato ai sensi dell'art. 24, comma 5 dello statuto; oppure sottopone all'approvazione dell'Assemblea la decisione di non procedere alla sostituzione, sempre che la Giunta non si riduca a meno di otto assessori.

Art. 60

Elezione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica

1. All'elezione dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, secondo l'art. 83, 2„a comma, della Costituzione, si procede a scrutinio segreto.

2. Ciascun consigliere puo¡¦ votare fino a due nomi.

Art. 61

Regolarita¡¦ delle votazioni - Proclamazione del risultato

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.

2. Qualora, svoltasi una votazione, e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori o i segretari segnalino eventuali irregolarita¡¦, il presidente, valutate le circostanze e senza dar luogo a dibattito, puo¡¦ annullare la votazione e disporne l'immediata ripetizione.

CAPO X
DISCIPLINA DELL'AULA E DELLE TRIBUNE

Art. 62

Ordine delle sedute - Sanzioni disciplinari

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la liberta¡¦ della discussione e l'ordine della seduta, il presidente lo richiama. Il consigliere richiamato che intenda dare spiegazioni sul proprio comportamento puo¡¦ avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del presidente. Lo stesso presidente decide se mantenere il richiamo all'ordine.

2. In caso di particolare gravita¡¦, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta, il presidente puo¡¦ disporre l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

3. Quando un consigliere abbia provocato tumulti o disordini nell'aula, o abbia trasceso a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri consiglieri, il presidente, udito l'ufficio di presidenza, puo¡¦ altresi¡¦ decidere la censura. La censura comporta l'interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni per un periodo da due a cinque settimane.

4. Quando si verifichino in commissione i fatti di cui al comma 3, il presidente della commissione denuncia l'accaduto al presidente del Consiglio, il quale puo¡¦ decidere la censura nonche¡¦ l'interdizione di partecipare ai lavori della commissione per un periodo da due a cinque settimane.

Art. 63

Inottemperanza alle sanzioni disciplinari

1. Se il consigliere escluso dall'aula o interdetto dalla partecipazione alle sedute non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine previsto, il presidente sospende la seduta e da¡¦ ai segretari le istruzioni necessarie perche¡¦ i suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.

Art. 64

Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami all'ordine, il presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua il presidente sospende nuovamente la seduta ovvero la rinvia. In questo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro avviso e con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del presidente.

Art. 65

Polizia del Consiglio

1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in Consiglio spettano al Consiglio stesso, e sono esercitati in suo nome dal presidente, coadiuvato dai segretari.

2. La forza pubblica non puo¡¦ entrare nell'aula del Consiglio se non su invito del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 66

Divieto di ingresso nell'aula ad estranei - Comportamento del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi puo¡¦ introdursi, senza espressa autorizzazione del presidente, nell'aula consiliare.

2. Compete al presidente del Consiglio autorizzare e regolare l'accesso all'aula per l'effettuazione di riprese televisive o di registrazioni radiofoniche, totali o parziali, delle sedute consiliari.

3. Le persone che assistono alle sedute dalle apposite tribune devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

4. I commessi, in seguito ad ordine del presidente, fanno immediatamente uscire chiunque turbi l'ordine. Qualora non sia possibile individuare la persona o le persone da cui e¡¦ cagionato il disordine, il presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna.

5. In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri, il presidente dispone l'immediatata individuazione dell'autore del fatto, ne ordina l'espulsione e denuncia il fatto all'autorita¡¦ giudiziaria.

CAPO XI
PRESENTAZIONE, RITIRO, PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PROGETTTI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO E DELLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 67

Presentazione di progetti e di proposte - Pubblicazioni

1. I progetti di legge o di regolamento, e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza ad essi equiparati dalla legge ai fini della partecipazione popolare, sono trasmessi alla Giunta e immediatamente pubblicati sul supplemento al bollettino ufficiale della Regione, del quale viene curata la diffusione a norma dell'art. 28 dello statuto e della legge regionale sull'ordinamento del bollettino ufficiale.

2. I progetti di legge e di regolamento e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza non possono essere portati in discussione prima che siano trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

3. Durante tale periodo cittadini, enti, organismi ed associazioni possono far pervenire all'ufficio di presidenza del Consiglio osservazioni e proposte.

4. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano solo se ricorrono scadenze inderogabili che il Consiglio e¡¦ tenuto a rispettare.

Art. 68

Assegnazione alle commissioni in sede redigente

1. Il Consiglio, prima di passare all'esame degli articoli, ai sensi dell'art. 29, comma 2 dello statuto, puo¡¦ decidere - previa determinazione dei criteri direttivi - di deferire alla competente commissione l'approvazione articolo per articolo delle leggi e dei regolamenti, riservando a se¡¦ medesimo l'approvazione finale del progetto.

2. Chi presenta un progetto di legge o di regolamento puo¡¦ contestualmente richiederne l'approvazione con la procedura in sede redigente di cui al comma 1. L'assegnazione del progetto alle commissioni e¡¦ effettuata secondo le norme di cui all'art. 22. La commissione competente per materia esprime un parere sulla richiesta devoluzione in sede redigente. Il parere e¡¦ tempestivamente comunicato al presidente del Consiglio, unitamente all'eventuale testo dell'ordine del giorno contenente i criteri direttivi per la formulazione degli articoli, in caso sia positivo. Per la discussione nelle commissioni in sede redigente si applicano le norme del presente regolamento che disciplinano la procedura delle commissioni in sede referente. Per l'approvazione del progetto in Consiglio si applicano le norme di cui al comma 1.

3. La commissione competente - quando operi ai sensi dell'art. 29, comma 2, dello statuto - se introduce disposizioni che comportino l'istituzione di nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla commissione <> che esclusivamente sulla normativa finanziaria esprime un parere vincolante.

4. Il Consiglio, previa determinazione dei criteri direttivi mediante l'approvazione di apposito ordine del giorno, puo¡¦ demandare la redazione, da parte della Giunta regionale, di testi unici. I progetti conseguentemente proposti dalla Giunta regionale sono assegnati in sede redigente dal presidente del Consiglio, che ne da¡¦ annuncio all'Assemblea nella prima seduta successiva.

Art. 69

Progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della legislatura

1. All'inizio di ogni legislatura il presidente del Consiglio dispone che siano iscritti all'ordine del giorno generale ed inviati all'esame delle competenti commissioni consiliari i progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della precedente legislatura.

Art. 70

Dichiarazione d'urgenza

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge o di regolamento, o della proposta di un atto amministrativo di rilevante importanza ad esso equiparato dalla legge ai fini della consultazione e partecipazione popolare, puo¡¦ essere chiesto al Consiglio che ne dichiari l'urgenza. L'urgenza non puo¡¦ essere richiesta per il progetto di legge di bilancio.

2. La richiesta di cui al comma 1 e¡¦ iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, dopo che sia stato distribuito il testo della proposta cui la richiesta si riferisce.

3. Qualora venga accolta la richiesta di dichiarazione d'urgenza, non si applica la norma di cui all'art. 67, comma 2.

4. L'urgenza puo¡¦ essere dichiarata dalla Giunta, in deroga alle procedure di cui ai commi 1 e 2, per provvedimenti derivanti da scadenze previste da leggi nazionali.

5. I progetti di legge o di regolamento o le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza, per i quali sia intervenuta dichiarazione d'urgenza a' sensi dei commi precedenti, sono trasmessi alla Giunta e immediatamente pubblicati sul supplemento al bollettino ufficiale della Regione: di tale supplemento viene effettuata, a cura dell'ufficio di presidenza, la diffusione, unicamente a fini di informazione e di documentazione, ai soggetti di cui alla legge regionale sull'ordinamento del bollettino ufficiale.

6. Gli atti amministrativi di rilevante importanza adottati dalla Giunta regionale in base all'art. 19, comma 2, lettera i), dello statuto, sono pubblicati a' sensi e con le modalita¡¦ del comma 5.

Art. 71

Ritiro di progetti o di proposte

1. Chi ha proposto un progetto di legge o di regolamento o di un atto amministrativo puo¡¦ ritirare il progetto o la proposta, fino a che su di essi non si sia pronunciata la competente commissione consiliare.

2. L'avvenuto ritiro viene comunicato nei modi di cui all'art. 31, comma 2.

CAPO XII
ESAME IN COMMISSIONE

Art. 72

Discussione in commissione - Relatori per il Consiglio

1. Nelle funzioni previste dall'art. 16, comma 4, dello statuto, la commissione non puo¡¦ prendere in carico alcun oggetto che non sia stato regolarmente iscritto all'ordine del giorno generale del Consiglio a norma dell'art. 31 ed assegnato a sensi dell'art. 22.

2. La discussione e¡¦ introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.

3. Per la discussione di ogni singolo oggetto davanti al Consiglio, ciascuna commissione nomina un relatore. In tale caso i gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza.

4. Per i provvedimenti amministrativi la commissione puo¡¦ rinunciare a presentare relazioni al Consiglio.

CAPO XIII
ESAME IN CONSIGLIO

Art. 73

Discussione generale in Consiglio

1. Il testo elaborato dalla commissione in sede referente, la relazione di maggioranza e le eventuali relazioni di minoranza devono essere distribuiti ai consiglieri e depositati presso i gruppi consiliari almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori del Consiglio.

2. I relatori hanno facolta¡¦ di riassumere le relazioni distribuite. In tal caso, la eventuale pubblicazione del testo integrale avviene con le modalita¡¦ dell'art. 37, comma 1. Il Consiglio puo¡¦, per urgenza, autorizzare col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti la relazione orale del relatore di maggioranza che e¡¦ sempre ammessa allorche¡¦ si tratti di provvedimenti amministrativi.

3. L'esame in Consiglio dei progetti di legge o di regolamento comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

4. La discussione sulle linee generali inizia con l'illustrazione delle relazioni di maggioranza e di minoranza; segue il dibattito, che si conclude con la replica dei relatori e della Giunta. In caso di assenza o di impedimento del relatore, l'ufficio di presidenza della commissione referente designa un relatore sostituto.

Art. 74

Ordini del giorno di non passaggio agli articoli

1. Gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli di un progetto possono essere presentati prima che sia conclusa la discussione generale e vengono posti in votazione al termine della stessa. Su ogni ordine del giorno possono aversi solamente le dichiarazioni di voto.

Art. 75

Discussione sugli articoli e sugli emendamenti - Interventi

1. Terminata la discussione sulle linee generali e respinti gli eventuali ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, si procede all'esame congiunto di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.

2. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti, nell'ordine stabilito dall'art. 77, comma 3. Nel caso che il numero di emendamenti proposti a ciascun articolo superi il numero di tre, ciascun consigliere, anche se presentatore di emendamenti, puo¡¦ intervenire una sola volta per un tempo non superiore ai venti minuti.

3. Conclusa la discussione di cui al comma 1, si procede alla discussione congiunta degli eventuali subemendamenti, nel rispetto dei tempi indicati al comma 2. Ciascun consigliere puo¡¦ svolgere una unica dichiarazione di voto rispettivamente sul complesso dei subemendamenti, degli emendamenti e sull'articolo.

4. La Giunta ed i relatori possono esprimere i loro pareri sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

5. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre le ragioni del ritiro per un tempo non eccedente i tre minuti. Un emendamento ritirato dal proponente puo¡¦ essere fatto proprio da altri.

6. Nelle sedute di Consiglio organizzate a norma dell'art. 38, le disposizioni previste nei commi precedenti sono derogabili, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.

Art. 76

Presentazione degli emendamenti

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Se sono respinti in commissione, possono essere ripresentati in Consiglio.

2. Nuovi emendamenti o nuovi articoli aggiuntivi possono essere presentati anche direttamente nel corso della seduta, ma comunque non dopo la chiusura della discussione sulle linee generali: la commissione referente si riunisce per esaminarli salvo diverso avviso dell'Assemblea. L'invio degli emendamenti in commissione puo¡¦ riaprire la fase referente sull'intero testo. Emendamenti ad emendamenti o a nuovi articoli, possono essere presentati fino a che non sia iniziata la votazione dell'emendamento o del nuovo articolo cui si riferiscono.

3. Gli emendamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere distribuiti in principio di seduta o comunque prima di essere discussi.

4. Il presidente ha la facolta¡¦ di negare l'accettazione di emendamenti presentati dallo stesso consigliere aventi tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione. La stessa facolta¡¦ spetta al presidente per i subemendamenti.

5. Il presidente ha facolta¡¦ di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti, subemendamenti e di articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero siano preclusi da precedenti votazioni, e puo¡¦ rifiutarsi di metterli in votazione. Se il consigliere presentatore insiste e il presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 77

Votazione sugli emendamenti e sugli articoli

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

2. Quando e¡¦ presentato un solo emendamento, e questo e¡¦ soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati piu¡¦ emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che piu¡¦ si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga piu¡¦ disposizioni o si riferisca a piu¡¦ argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in piu¡¦ parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo, puo¡¦ essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge, dopo la votazione degli emendamenti, consiste di un solo articolo, non si procede alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.

Art. 78

Presentazione ed esame di ordini del giorno

1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati per iscritto e svolti, a norma dell'art. 47, comma 1, lett. c), ordini del giorno che servano di indicazione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli gia¡¦ approvati o alla legge nel suo complesso, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, puo¡¦ dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste ed il presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro per non piu¡¦ di cinque minuti.

Art. 79

Correzioni di forma e coordinamento

1. Prima che il progetto di legge o di regolamento sia votato nel suo complesso, i relatori o un segretario del Consiglio o la Giunta possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma e sugli interventi di coordinamento che appaiono necessari e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali il Consiglio delibera. Ove tali correzioni od interventi di coordinamento si presentino complessi e di notevole portata il presidente puo¡¦ rinviare la votazione sul testo nel suo complesso.

2. Il Consiglio puo¡¦, se occorre, autorizzare il presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 80

Votazione finale

1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo a scrutinio palese, attraverso l'uso del dispositivo elettronico ovvero in caso di suo mancato funzionamento per appello nominale.

2. In sede di riesame di una legge rinviata dal Governo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione la votazione finale ha luogo per appello nominale.

Art. 81

Esame di proposte di provvedimenti amministrativi - Rinvio

1. Per l'esame e l'approvazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio valgono, in quanto applicabili, le norme del presente capo.

Art. 82

Riesame di atti rinviati al Consiglio

1. Per l'esame delle leggi, dei regolamenti o delle altre deliberazioni rinviate dal Governo o dalla Commissione di controllo al Consiglio regionale, ai sensi degli artt. 127 e 125 della Costituzione, il Consiglio puo¡¦ decidere di limitare la discussione e la votazione agli articoli o alle parti oggetto di osservazioni o per i quali la commissione referente abbia proposto modifiche o siano stati presentati emendamenti in Consiglio. E' comunque necessaria l'approvazione finale.

Art. 83

Esame di proposte di legge da presentare al Parlamento

1. Le norme di cui agli articoli precedenti valgono anche, in quanto applicabili, per l'esame delle proposte di legge da presentare al Parlamento.

Art. 84

Bilancio di previsione e relazione programmatica

1. Contestualmente all'esame del progetto di legge del bilancio preventivo della Regione e della legge finanziaria e¡¦ esaminata la relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 49 dello statuto.

Art. 85

Esame dei bilanci - Procedura referente

1. I progetti di legge concernenti il bilancio di previsione, la legge finanziaria ed il rendiconto consuntivo, come pure i progetti di legge aventi per oggetto variazioni di bilancio, sono assegnati, in sede referente, alla commissione <>, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza. Queste ultime li iscrivono immediatamente all'ordine del giorno dei propri lavori e comunque esprimono il loro parere entro i termini di cui al comma 2. Nello stesso modo si procede per i bilanci di previsione e per i rendiconti consuntivi, e per i documenti rispettivamente connessi, degli enti e delle aziende regionali.

2. Entro i ventuno giorni successivi alla assegnazione, ciascuna commissione in sessione unica di bilancio conclude l'esame delle parti dei bilanci di previsione, della legge finanziaria o dei rendiconti consuntivi di propria competenza, con l'approvazione di una relazione da inviare alla commissione <>. Nello stesso termine sono trasmesse le eventuali relazioni di minoranza.

3. Scaduto il termine previsto dal comma 2, la commissione <> esamina in sessione unica di bilancio le relazioni delle commissioni, i progetti di legge e approva la relazione generale entro ventuno giorni dallo stesso termine. Alla relazione generale sono allegate le relazioni di minoranza e le relazioni delle altre commissioni competenti per materia.

Art. 86

Sessione unica di bilancio

1. Terminato l'iter di commissione, il progetto di legge e la relazione sul bilancio nonche¡¦ la legge finanziaria sono iscritti congiuntamente all'ordine del giorno del Consiglio, convocato in sessione esclusiva di bilancio. In tale sessione non sono iscrivibili altri oggetti all'ordine del giorno.

CAPO XIV
INTERROGAZIONI

Art. 87

Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al presidente del Consiglio, consiste in una domanda concernente le competenze della Regione, rivolta alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni sull'attivita¡¦ dell'amministrazione regionale.

2. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono state annunciate.

3. Nel presentare un'interrogazione il consigliere dichiara se intende ricevere risposta orale; in tal caso il presidente, di intesa con l'interrogante, puo¡¦ disporre che la Giunta risponda all'interno della commissione competente per materia. La commissione, esaurito lo svolgimento dell'interrogazione, comunica la risposta al presidente del Consiglio che ne da¡¦ notizia all'Assemblea e ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari unitamente alla replica dell'interrogante. Nel caso che siano trascorse tre settimane senza che sia stata data risposta scritta o in commissione, l'interrogazione e¡¦ senz'altro iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 88

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte della Giunta alle interrogazioni, di durata non eccedente i dieci minuti, possono dar luogo a replica, non eccedente i cinque minuti, da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

2. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata sottoscritta da piu¡¦ consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che il diritto competa al primo firmatario.

Art. 89

Interrogazioni dei soggetti esterni al Consiglio

1. Per le interrogazioni dei soggetti esterni, espressamente rivolte al Consiglio a norma dell'art. 38 dello statuto, il presidente del Consiglio affida la redazione della risposta alla commissione consiliare competente per materia, indicando il termine entro il quale la risposta stessa deve essere sottoposta al Consiglio.

2. Il presidente del Consiglio comunica agli interroganti le determinazioni assunte.

CAPO XV
INTERPELLANZE

Art. 90

Presentazione e pubblicazione delle interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al presidente del Consiglio, consiste in una domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

2. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono state annunciate.

Art. 91

Svolgimento delle interpellanze

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di illustrarla, per non piu¡¦ di tre minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, non eccedenti i dieci minuti, di esporre, per non piu¡¦ di cinque minuti, le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.

2. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da piu¡¦ consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.

Art. 92

Disposizioni comuni a interpellanze e a interrogazioni

1. Trascorse quattro settimane dal loro annuncio in aula, le interpellanze e le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno del Consiglio. Parimenti sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio le interrogazioni che entro tre settimane dal loro annuncio in aula non abbiano ricevuto risposta scritta o in commissione.

2. Nel giorno fissato per lo svolgimento delle interpellanze o delle interrogazioni, la Giunta regionale puo¡¦ dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. In tal caso, contestualmente, la Giunta comunica il termine entro il quale provvedera¡¦ a rispondere. Su tale dichiarazione l'interrogante o l'interpellante puo¡¦ intervenire per due minuti.

3. Qualora vi sia un elevato numero di interpellanze o di interrogazioni che non abbiano ancora ricevuto risposta, la presidenza del Consiglio puo¡¦ decidere quali di loro abbiano priorita¡¦ nella risposta, tenendo conto dell'ordine di presentazione, di una opportuna ripartizione fra i consiglieri interroganti e favorendo il raggruppamento delle risposte per materia.

4. L'interrogante e l'interpellante possono sempre ritirare l'interrogazione o l'interpellanza fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere. Se l'interrogazione o l'interpellanza sono state sottoscritte da piu¡¦ presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori.

5. L'assenza dell'interrogante o dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del presidente dell'Assemblea, di decadenza dell'interrogazione o dell'interpellanza.

6. Entro due settimane dal loro annuncio in aula, la Giunta comunica a quali interrogazioni o interpellanze non intende rispondere ritenendone il contenuto estraneo ai propri compiti d'istituto. Il presidente del Consiglio ne da¡¦ notizia all'Assemblea ed all'interrogante o interpellante a termini dell'art. 42 - comma 1 - lettera b).

7. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, qualora si accumuli un numero rilevante di interrogazioni e di interpellanze, il presidente del Consiglio puo¡¦ convocare sedute di Consiglio esclusivamente ad esse dedicate.

CAPO XVI
MOZIONI

Art. 93

Presentazione delle mozioni - Data di discussione

1. Ciascun consigliere puo¡¦ presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, il Consiglio, sentiti la Giunta ed un oratore a favore ed uno contro, fissa la data della discussione.

Art. 94

Discussione congiunta di piu¡¦ mozioni

1. Il presidente puo¡¦ disporre che piu¡¦ mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formino oggetto di una discussione unica.

2. In questo caso, qualora una mozione venga ritirata, uno dei firmatari ha diritto di illustrarne le ragioni in apertura del dibattito.

Art. 95

Esame delle mozioni

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme dei capi VIII e XIII.

Art. 96

Mozione di sfiducia alla Giunta regionale e proposta o richiesta di revoca di singoli componenti

1. La mozione di sfiducia all'intera Giunta, di cui all'art. 23, comma 3 dello statuto, e la proposta o richiesta di revoca di singoli componenti della Giunta, di cui al comma 5 dello stesso articolo, non possono formare oggetto di un'unica discussione, ne¡¦ fra di esse ne¡¦ con altri documenti relativi a fatti o ad argomenti connessi.

CAPO XVII
RISOLUZIONI

Art. 97

Presentazione di risoluzioni

1. La Giunta e ciascun consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti.

2. Per la loro trattazione valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.

3. Le risoluzioni possono essere presentate anche in occasione di dibattiti in Consiglio su comunicazioni della Giunta e sono votate al termine della discussione.

CAPO XVIII
DISPOSIZIONI COMUNI A INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 98

Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

1. Il presidente puo¡¦ disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

2. Qualora su una o piu¡¦ mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni si proceda ad un'unica discussione, le interpellanze o interrogazioni s'intendono assorbite dal dibattito sulle mozioni o risoluzioni.

CAPO XIX
PETIZIONI

Art. 99

Petizioni

1. L'ufficio di presidenza, previo esame della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 dello statuto, trasmette alla commissione competente per materia le petizioni pervenute a norma dello stesso art. 38, e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i consiglieri.

2. L'esame in commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione al Consiglio, ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della commissione stessa riguardante analogo oggetto.

3. Il presidente del Consiglio da¡¦ comunicazione agli interessati dell'esito della petizione.

CAPO XX
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO CONSILIARE

Art. 100

Giunta per il regolamento consiliare

1. E' istituita, con le modalita¡¦ di cui ai commi successivi, la Giunta per il regolamento consiliare. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del regolamento e il parere su questioni di interpretazioni del regolamento ad essa sottoposte dal presidente del Consiglio.

2. La Giunta per il regolamento consiliare e¡¦ composta dal presidente del Consiglio, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle minoranze, eletti dal Consiglio regionale con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.

3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilita¡¦ sopravvenuti per uno o piu¡¦ componenti, il Consiglio regionale provvede a rieleggere l'intera Giunta per il regolamento consiliare con votazione da tenersi nella prima seduta consiliare successiva ed utilizzabile.

4. Le modifiche al regolamento sono approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Nel corso delle sedute del Consiglio, allor quando insorgano questioni controverse d'interpretazione del regolamento spetta al presidente del Consiglio la decisione finale.

6. La Giunta per il regolamento consiliare e¡¦ costituita all'inizio di ogni legislatura, rimane in carica quanto l'ufficio di presidenza del Consiglio ed e¡¦ rinnovata col rinnovo dell'ufficio di presidenza stesso.

CAPO XXI
NORMA TRANSITORIA E FINALE

Art. 101

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi della seconda norma transitoria dello statuto, sono immediatamente operanti le norme di modo e di forma contenute nel capo V del presente regolamento.

2. E' fatta salva a tutti gli effetti, sino al termine della legislatura in corso, l'esistenza dei gruppi consiliari costituitisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e operanti secondo le norme regolamentari preesistenti.


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