Friburgo
Costituzione statale del 7 maggio 1857 ( )
“Nel nome del Signore Onnipotente, il popolo di Friburgo si dà la
seguente Costituzione statale ( )”
SEZIONE PRIMA
Principi e garanzie generali
“Nel nome del Signore Onnipotente, il popolo di Friburgo si dà la
seguente Costituzione statale ( )”
SEZIONE PRIMA
Principi e garanzie generali
Articolo 1 - Forma di Stato
Il cantone Friburgo è uno Stato sovrano ed è membro della confederazione elvetica.
La sovranità appartiene al popolo.
Essa viene esercitata da tutti gli elettori: direttamente nelle assemblee politiche ed elettorali, ed in nome loro dai poteri costituzionali, in conformità alle disposizioni della Costituzione federale e cantonale.
La forma di governo è quella di una repubblica “rappresentativa democratica”.
Articolo 2 - Religioni e libertà di culto
La religione cattolica apostolica romana è la religione della maggioranza del popolo; è garantito il libero esercizio della medesima.
E’ garantito anche il libero esercizio della religione evangelica riformata.
Il rapporto tra Stato e la Chiesa cattolica in relazione a tali questioni, che hanno generato e potrebbero ancora generare conflitti, deve essere regolato definitivamente da un concordato, che va stipulato tra entrambe le autorità.
Per quanto riguarda la “popolazione riformata” del Cantone, agli affari religiosi della medesima sono deputate autorità ecclesiastiche, le cui competenze sono determinate dalla legge.
Articolo 3 - Libertà personale
E’ garantita la libertà personale.
L’arresto di una persona può essere eseguito solo nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.
Articolo 4 - Diritto di domicilio
Il diritto di domicilio è inviolabile.
Nessuno funzionario pubblico o incaricato del pubblico servizio può introdursi nella casa di un cittadino, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
Articolo 5 - Principio del giudice “ordinario”
Nessuno può essere sottratto al proprio giudice “ordinario”.
Per questo motivo non possono essere istituiti altri giudici, diversi da quelli riconosciuti dalla Costituzione.
Articolo 6 - Divieto di misure coercitive ulteriori rispetto all’arresto
E’ vietata ogni restrizione non necessaria al momento dell’arresto e durante la detenzione di una persona ed ogni mezzo coattivo per l’ammissione di colpe.
Articolo 7 - Riserva di legge e garanzie sull’applicazione della pena
Una pena può essere inflitta solo da un’autorità competente e per una causa e nella forma prescritte dalla legge.
Articolo 8 - Divieto di condanna a morte per delitti politici
Non può essere pronunciata una sentenza di condanna a morte per un delitto politico.
Articolo 9 - Principio d’uguaglianza
Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Non esistono privilegi di luogo, di nascita, di persona o di famiglia.
Articolo 10 - Libertà di stampa, diritto di petizione e diritto di associazione
Sono garantiti la libertà di stampa, il diritto di petizione ed il diritto di associazione, nella misura in cui non contrastino con le disposizioni della Costituzione federale.
Articolo 11 - Libertà di stabilire il proprio domicilio e di iniziativa economica privata
Vengono garantiti anche il diritto di stabilire il proprio domicilio, la libertà di commercio e di iniziativa economica privata (libertà di esercizio di attività indipendenti), in conformità alla Costituzione federale e nel rispetto di ulteriori disposizioni legislative.
Articolo 12 - Diritto di proprietà
La proprietà è inviolabile.
A questo principio si può derogare solo per motivi di pubblica utilità e nei casi previsti dalla legge, dietro corresponsione o garanzia di un giusto e completo indennizzo.
Articolo 13 - Divieto di obbligazioni perpetue sulla proprietà immobiliare
Nessun bene immobile può essere gravato da un’obbligazione perpetua ed indissolubile.
Articolo 14 - Divieto di Fedecommessi
Non possono essere ristabiliti i fedecommessi di maggiorasco, le sostituzioni fedecommissarie ed i fedecommessi di famiglia.
Articolo 14 bis ( ) - Responsabilità dello Stato e degli organi delle autorità pubbliche e dei funzionari pubblici
Lo Stato e gli altri enti pubblici rispondono dei danni che i propri organi e funzionari, nell’esercizio delle proprie funzioni, arrecano illegalmente a terzi.
Gli organi ed i funzionari rispondono nei confronti della collettività per il danno diretto o indiretto che essi le arrecano a causa della violazione, con dolo o colpa grave, dei loro obblighi di servizio.
La legge stabilisce le norme di attuazione.
Articolo 15 - Oneri, imposte e spesa pubblica
Gli oneri devono essere ripartiti tra i cittadini in modo tale che ognuno vi partecipi in base alle proprie capacità contributive.
L’imposta diretta viene deliberata solo per un anno.
Nella gestione del patrimonio dello Stato deve essere realizzato il massimo risparmio, l’amministrazione deve in particolare prefiggersi di porre in equilibrio, quanto prima, le spese con le entrate.
Articolo 16 - Servizio militare
Ogni cittadino di Friburgo ed ogni cittadino svizzero residente nel Cantone Friburgo è obbligato, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge e nel rispetto delle proprie capacità, a prestare il servizio militare.
Articolo 17 - Educazione ed istruzione pubblica
Lo Stato sovrintende sull’educazione e sull’istruzione pubblica; esse devono essere organizzate e dirette con senso religioso e patriottico.
Al clero viene accordata partecipazione influente.
Articolo 18 - Libertà di insegnamento
Il diritto all’insegnamento è libero, fatte salve le disposizioni legislative in materia.
Articolo 19 - Istruzione primaria (diritto allo studio ed obbligo scolastico)
L’istruzione primaria è gratuita.
I comuni hanno l’obbligo di provvedere alla medesima.
La legge stabilisce i casi e le condizioni in cui lo Stato contribuisce ai relativi oneri.
Ogni cittadino deve garantire che i propri figli o quelli affidatigli ricevano almeno l’insegnamento che la legge prescrive per le scuole primarie pubbliche.
Articolo 20 - Finanziamento pubblico delle Istituzioni scolastiche ed ecclesiastiche
Quanto lo Stato spende, oltre alle fondazioni esistenti, per il culto e l’istruzione pubblica, deve essere ripartito equamente tra le due confessioni in base alla “propria comunità autoctona”.
Articolo 21( ) - Lingue ufficiali
Il francese ed il tedesco sono le lingue ufficiali. L’uso delle stesse viene disciplinato nel rispetto del principio della territorialità.
Lo Stato promuove l’accordo tra le due comunità linguistiche.
SEZIONE SECONDA
Della suddivisione del territorio
Della suddivisione del territorio
Articolo 22 - Organizzazione del territorio di Friburgo
Il territorio del Cantone viene ripartito in:
a. circoscrizioni elettorali;
b. circoscrizioni amministrativi;
c. circoscrizioni giudiziarie.
La legge stabilisce il numero e l’estensione di queste ripartizioni territoriali.
Per necessità possono esserne costituite altre.
Per l’elezione dei deputati del Grande Consiglio, il Cantone Friburgo viene diviso in otto circoscrizioni elettorali ( ):
Le circoscrizioni sono:
1. la circoscrizione Città di Friburgo;
2. la circoscrizione Saane;
3. la circoscrizione Sense;
4. la circoscrizione Greyer;
5. la circoscrizione See;
6. la circoscrizione Glane;
7. la circoscrizione Broye;
8. la circoscrizione Vivisbach ( ).
Le circoscrizioni elettorali hanno la stessa estensione delle circoscrizioni amministrative presenti e lo scrutinio avviene a livello comunale ( ).
Articolo 23 - Circoscrizioni amministrative e Comuni
Le circoscrizioni amministrative si dividono in comuni.
Articolo 24 - Capoluogo e sede delle autorità supreme
La città Friburgo è capoluogo del Cantone e sede delle autorità di vertice.
SEZIONE TERZA
Della posizione politica dei cittadini attivi (elettori)
Della posizione politica dei cittadini attivi (elettori)
Articolo 25 ( ) - Cittadini attivi (elettori)
Cittadini attivi, che significa elettori nelle assemblee politiche, sono:
1. tutti i cittadini di Friburgo che
a. hanno compiuto il 18° anno di età ( );
b. hanno il loro domicilio nel Cantone;
c. godono pienamente dei propri diritti civili e politici;
2. tutti i cittadini svizzeri, sia uomini che donne, alle condizioni stabilite dalla legge.
Articolo 26 ( ) - Esclusione dall’elettorato attivo
Non è “cittadino attivo” chi, in applicazione dell’articolo 369 del codice civile, è stato interdetto.
Articolo 27 - Assemblee politiche ed elettorali
I cittadini attivi si riuniscono in assemblee politiche ed in assemblee elettorali.
Articolo 28 - Funzioni e modalità di svolgimento delle assemblee politiche
Le assemblee politiche vengono convocate per la votazione:
1. sull’approvazione della Costituzione del Cantone e sulle modificazioni della stessa, tramite la revisione;
2. su ogni legge o decreto, che vengono sottoposti al popolo a norma dell’art. 28 bis e 28 ter ( );
3. sulle questioni che ad esse vengono poste in applicazione della Costituzione federale.
Queste assemblee si svolgono in conformità alle relative leggi federali e cantonali.
Articolo 28 bis - Consultazioni popolari
Ogni legge o decreto emanato dal Grande Consiglio, che sia di portata generale e che non abbia il carattere d’urgenza, deve essere sottoposto al popolo, su richiesta di 6000 cittadini ( ).
Ogni legge o decreto, che abbia come effetto una uscita netta che superi dell’1% il totale delle spese dell’ultimo bilancio approvato dal Grande Consiglio, devono essere sottoposti alla consultazione popolare ( ).
Ogni legge o decreto, che abbia come effetto una uscita netta che superi dell’1/4% questo totale, devono essere sottoposti, su richiesta di 6000 “cittadini attivi” o di un quarto dei Grandi Consiglieri, al voto popolare ( ).
Come ultimo bilancio dello Stato di riferimento, vale quello che sia stato approvato dal Grande Consiglio prima dell’approvazione del progetto di legge o del decreto da parte del Consiglio di Stato ( ).
Articolo 28 ter ( ) - Richiesta popolare di elaborazione, abrogazione e
modificazione di leggi
6000 cittadini hanno il diritto di chiedere l’elaborazione, l’abrogazione o la modificazione di una legge.
Articolo 28 quater ( ) - Riserva di legge in materia di referendum e
diritto d’iniziativa
La legge stabilisce il modo ed i termini in cui vengono esercitati il diritto d’iniziativa ed il referendum.
Articolo 29 ( ) - Funzioni e modalità di svolgimento delle
assemblee elettorali
Le assemblee elettorali si occupano:
1. dell’elezione dei deputati del Grande Consiglio;
2. dell’elezione dei deputati del Consiglio Nazionale;
3. dell’elezione dei deputati del Consiglio degli Staende.
Questi ultimi vengono eletti con il sistema maggioritario e per la durata di 4 anni, contemporaneamente ai deputati del Consiglio Nazionale. In caso di vacanza, questa deve essere coperta immediatamente; tuttavia l’elezione avviene solo per la durata della carica che il deputato da sostituire aveva ancora da assolvere.
I deputati del Consiglio degli Staende vengono eletti per la prima volta dal popolo nel 1972, e precisamente per la durata della carica che termina con le elezioni del Consiglio Nazionale, nel 1975.
4. dell’elezione dei Consiglieri di Stato;
5. dell’elezione degli impiegati amministrativi (Oberamtmaenner).
Questi ultimi vengono eletti con il sistema maggioritario e per la durata di cinque anni, dalle assemblee elettorali circoscrizionali; la loro elezione avviene contemporaneamente a quella dei Consiglieri di Stato. La legge disciplina i loro poteri.
Questa disposizione va applicata solo dopo l’entrata in vigore della nuova legge sugli “Oberamtmaenner”, e comunque entro il 1976.
6. dell’elezione dei giudici popolari della confederazione elvetica;
7. dell’elezione dei giurati del Cantone.
Queste diverse elezioni si svolgono in conformità alle relative leggi.
Il voto è segreto.
Articolo 30
Elezione dei membri del Grande Consiglio
Per l’elezione dei deputati del Grande Consiglio gli elettori residenti nella medesima circoscrizione formano un’assemblea elettorale.
(il secondo comma di questo articolo è stato abrogato con consultazione popolare del 16.10.1960; “deliberazione di garanzia” del 23.3.1961.)
SEZIONE QUARTA
Dei poteri dello Stato
CAPO PRIMO
Disposizioni generali
Dei poteri dello Stato
CAPO PRIMO
Disposizioni generali
Articolo 31 – Poteri dello Stato e divisione degli stessi
Esiste:
un potere legislativo;
un potere esecutivo ed amministrativo;
un potere giurisdizionale.
Questi tre poteri sono divisi tra di loro secondo la legge.
Articolo 32 - Eleggibilità a membro dei poteri dello stato e riserva di legge in materia di incompatibilità e cumulo dei funzioni
Ogni elettore, sia cittadino del Cantone che cittadino svizzero, può essere eletto:
a. per una funzione del potere legislativo;
b. per una funzione del potere esecutivo ed amministrativo, quando abbia compiuto il 25° anno di età ( ).
Sono fatte salve le disposizioni di legge sull’incompatibilità ed il cumulo di funzioni.
Articolo 33 ( ) - Cause di ineleggibilità
Ad un’autorità cantonale, con l’esclusione del Grande Consiglio, non possono appartenere contemporaneamente:
a. parenti in linea ascendente e discendente;
b. i coniugi;
c. gli affini di primo grado (suocero o suocera, e genero o nuora);
d. fratelli e fratellastri;
e. parenti ed affini di terzo grado (zio o zia e nipote, consanguinei o affini);
f. cugini e cugine;
g. affini di secondo grado (cognati, cognate, cognato e cognata);
h. uomini, le cui mogli siano sorelle, e donne, i cui mariti siano fratelli;
i. la moglie di un fratello ed il marito di una sorella;
Articolo 34 - Durata delle cariche pubbliche
La durata delle funzioni pubbliche statali è limitata.
Di principio è consentita la rielezione per la stessa funzione, con l’eccezione dei casi fatti salvi dalla Costituzione.
Articolo 35 - Cause particolari di destituzione dalle funzioni pubbliche
Nessun funzionario dei tre poteri può, senza il consenso del Grande Consiglio, accettare un titolo d’onore, un’onorificenza, uno stipendio annuo o un dono da un potere esterno, a pena di decadenza dal suo ufficio.
CAPO SECONDO
Del potere legislativo
Del potere legislativo
Articolo 36 ( ) - Il Grande Consiglio. Funzione legislativa del G.C. e sistema di elezione dei componenti il medesimo
Il potere legislativo spetta ad un Grande Consiglio, che è composto dai deputati eletti nelle assemblee elettorali secondo il sistema proporzionale.
Articolo 37 ( ) - Numero dei Consiglieri
Il Grande Consiglio è composto da 130 deputati, i quali vengono distribuiti tra le circoscrizioni elettorali in base al numero della popolazione.
Articolo 38 - (abrogato tramite consultazione popolare del 30 gennaio 1921, “deliberazione di garanzia” del 25 giugno 1921).
Articolo 39 - Durata della legislatura
La durata di ogni legislatura è fissata in 5 anni, dopo il decorso degli stessi ha luogo una rinnovazione totale del Grande Consiglio.
Articolo 40
(abrogato tramite consultazione popolare del 30 gennaio 1921, “deliberazione di garanzia” del 25 giugno 1921).
Articolo 41 - Elezione del Presidente del G.C.. Incompatibilità
Il Grande Consiglio nomina, tra i suoi membri, un Presidente per la durata di un anno, lo stesso non può essere rieletto per l’anno successivo.
I membri del potere esecutivo non possono essere nominati per questo incarico ( ).
Articolo 42 - Numero minimo delle sessioni ordinarie annuali e convocazione di diritto in via straordinaria
Il Grande Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno in sessioni ordinarie, le cui date vengono fissate con legge o regolamento ( ).
Esso viene convocato in via straordinaria:
a. tutte le volte che il Presidente del Grande Consiglio lo ritiene necessario;
b. su istanza del potere esecutivo;
c. quando lo richiedano 20 membri del Grande Consiglio, con un’istanza motivata, da loro sottoscritta e notificata al Presidente.
Alla convocazione in via straordinaria del Grande Consiglio provvede il suo Presidente, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Articolo 43 - Quorum di validità delle deliberazioni
Il Grande Consiglio non può deliberare se non è presente almeno la maggioranza assoluta di tutti i membri.
Articolo 44 - Pubblicità delle sedute
Le sedute del Grande Consiglio sono pubbliche, tuttavia, in via eccezionale e con apposita deliberazione, esse possono aver luogo a porte chiuse.
Articolo 45 ( ) - I poteri del G.C.
Il Grande Consiglio ha le seguenti attribuzioni:
a. verifica i poteri dei propri membri;
b. emana le leggi; il diritto di iniziativa spetta al popolo, secondo le forme di cui agli articoli 38 ter e quater, ed inoltre al Consiglio di Stato ed a ogni membro del Grande Consiglio;
c. può invitare il Consiglio di Stato a presentare un progetto di legge. Qualora il Consiglio di Stato non adempia a tale richiesta nel termine assegnato, il Grande Consiglio può incaricare una commissione ad elaborare il progetto medesimo;
d. delibera sulle imposte e sulle spese, decreta le uscite ed i prestiti, ed autorizza gli acquisti e le alienazioni dei beni statali, in conformità alle leggi;
e. definisce il preventivo delle entrate e delle uscite dello Stato;
f. definisce il trattamento economico dei funzionari e dipendenti dello Stato, con eccezione di quelli che la legge riserva al potere esecutivo;
g. si fa rilasciare ogni anno un rendiconto sull’amministrazione del Cantone ed esamina ed approva i bilanci dello Stato;
h. provvede a tutte le nomine, che gli vengono attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi;
i. esercita il diritto di perdono e di grazia;
k. diffonde il diritto civile cantonale;
l. decide i conflitti di competenza tra il potere esecutivo ed il potere giurisdizionale;
m. esercita tutti i poteri sovrani che non siano stati attribuiti dalla Costituzione dello Stato ad un’altra autorità.
Articolo 46 - Divieto di mandato imperativo
I membri del Grande Consiglio sono i rappresentanti del Cantone senza vincolo di mandato.
Articolo 47 - Immunità dei membri del G.C.
Nessun membro del Grande Consiglio può essere perseguito per le proprie opinioni espresse nell’Assemblea.
Articolo 48 – Indennità
I membri del Grande Consiglio ricevono un’indennità. La legge stabilisce le eccezioni.
CAPO TERZO
Del potere esecutivo ed amministrativo
Del potere esecutivo ed amministrativo
Articolo 49 ( ) - Funzioni esecutive ed amministrative del Consiglio di Stato e sistema di elezione del medesimo
Il potere esecutivo ed amministrativo spetta ad un Consiglio di Stato, che viene eletto direttamente dalla maggioranza dei votanti dell’assemblea elettorale del Cantone.
Articolo 50 ( ) - Composizione del CdS, la sua durata ed incompatibilità con la carica di Consigliere di Stato
Il Consiglio di Stato è composto da 7 membri. La sua durata è fissata in 5 anni.
La rinnovazione totale del Consiglio di Stato avviene contemporaneamente ad ognuna di quelle del Grande Consiglio.
I posti che si rendano vacanti nel frattempo vengono subito coperti, la loro copertura avviene tuttavia solo per il resto della durata della carica.
Un Consigliere di Stato non può contemporaneamente essere membro anche del Grande Consiglio. I membri del Consiglio di Stato partecipano alle discussioni del Grande Consiglio con funzione consultiva.
Non più di due Consiglieri di Stato possono appartenere contemporaneamente all’Assemblea federale ( ).
Articolo 51 - Elezione del Presidente del CdS
Il Presidente del Consiglio di Stato è nominato, per la durata di un anno, dal Grande Consiglio.
Il Presidente uscente non può essere rieletto per l’anno successivo.
Articolo 52 - I poteri del CdS
Il Consiglio di Stato ha le seguenti mansioni ed attribuzioni:
a. è incaricato dell’esecuzione delle leggi e dell’amministrazione del Cantone;
b. dispone della forza armata per la sicurezza dello Stato e per la tutela dell’ordine pubblico;
In questo caso esso però è obbligato a informare immediatamente il Presidente del Grande Consiglio e, seconde le circostanze, a richiederne la convocazione;
c. nomina e revoca tutte le autorità subordinate ed i dipendenti, la cui nomina non sia attribuita ad altra autorità;
d. propone al Grande Consiglio i progetti di legge che ritiene necessari;
e. decide i conflitti di diritto amministrativo, di sua competenza in base alla legge ( );
f. vigila sull’amministrazione dei comuni ( );
g. controlla e dirige le autorità amministrative subordinate;
h. vigila sull’amministrazione della giustizia;
i. garantisce il libero esercizio dei culti;
j. deve annualmente presentare al Grande Consiglio un preventivo sulle entrate e sulle uscite dello Stato;
k. salvaguarda i rapporti del Cantone con le autorità federali e cantonali, nonché quelli con l’estero, nei limiti posti dalla Costituzione federale;
l. autorizza le estradizioni in conformità ai trattati esistenti;
Esso rilascia in ogni caso, quando il Grande Consiglio lo richieda, un parere su una materia ad esso trasferita.
Articolo 53 - Rendiconto dell’attività amministrativa
Il Consiglio di Stato presenta annualmente al grande Consiglio un rendiconto economico dettagliato su ogni parte della sua amministrazione.
Questo rendiconto economico, che deve essere stampato e pubblicato, va presentato entro la sessione invernale ordinaria dell’anno successivo.
Nel frattempo il Consiglio di Stato rilascia al Grande Consiglio, ogni volta che questo lo richieda, un rendiconto economico su un oggetto determinato della sua amministrazione.
Il Presidente del Grande Consiglio ha il diritto di conoscere, in ogni momento, dell’attività del potere amministrativo.
Articolo 54 ( ) - Il rappresentante locale del CdS (Oberamtmann)
Il Consiglio di Stato ha in ogni parte del territorio un impiegato amministrativo (Oberamtmann) come suo rappresentante, il quale viene eletto dal popolo.
Articolo 55 - Procura della repubblica quale organo del CdS
per perseguire crimini ed illeciti e per l’esercizio degli affari fiscali, il Consiglio di Stato dispone, come proprio organo, della Procura della Repubblica.
La sua organizzazione è disciplinata dalla legge.
Articolo 56 - Direzioni (articolazioni) del CdS
Per l’esame provvisorio e la conclusione degli affari, il Consiglio di Stato è suddiviso in direzioni.
Questa organizzazione è disciplinata dalle leggi.
Articolo 57 - (abrogato tramite consultazione popolare del 2 marzo 1980, “deliberazione di garanzia del 4 marzo 1981”)
Articolo 58 ( ) - Revoca e destituzione dei funzionari e dipendenti pubblici
La revoca o la destituzione di funzionari o impiegati pubblici del potere esecutivo ed amministrativo può avvenire solo dopo la loro audizione e con una deliberazione motivata da parte dell’autorità che li ha nominati.
CAPO QUARTO
Del potere giurisdizionale
Del potere giurisdizionale
Articolo 59 ( ) - Riserva di giurisdizione
La giurisdizione è esercitata dalle autorità giudiziarie riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi.
Articolo 60 ( ) - Il tribunale cantonale, a) la composizione
E’ istituito un Tribunale cantonale, composto da 7 membri e 14 sostituti. Essi vengono nominati dal Grande Consiglio per la durata di 5 anni, nel rispetto delle disposizioni sul limite di età.
Articolo 61 - b) la lingua
La maggioranza dei membri, quanto dei sostituti, del Tribunale cantonale deve essere di lingua francese e tedesca.
Articolo 62 - c) il Presidente
Il Presidente del Tribunale cantonale è nominato dal Grande Consiglio per la durata di 1 anno.
Lo stesso Presidente non può essere rieletto per l’anno successivo.
Articolo 63 - (abrogato tramite consultazione popolare del 30 gennaio 1921, “deliberazione di garanzia” del 25 giugno 1921)
Articolo 64 - Vigilanza del Tribunale cantonale sulle autorità giurisdizionali subordinate e resoconto sull’attività giurisdizionale ( al G.C.)
Il Tribunale cantonale vigila, nel rispetto dell’indipendenza delle sentenze, sulle autorità giudiziarie subordinate ed impartisce loro direttive.
Esso trasmette al Grande Consiglio annualmente un rendiconto generale e dettagliato su tutti i rami della giurisdizione. Questo rapporto deve essere presentato entro la sessione invernale ordinaria dell’anno successivo.
Articolo 64 bis ( ) - Riserva di legge speciale sull’organizzazione, numero e competenze delle autorità giurisdizionali
Tutto quello che attiene all’organizzazione dei giudici, al loro numero ed alle loro competenze, viene disciplinato da una legge speciale.
Articolo 65 ( ) - Tribunale amministrativo. Sistema di nomina dei giudici amministrativi e la loro durata. Vigilanza da parte del G.C. e riserva di legge sull’organizzazione del tribunale medesimo
Un tribunale amministrativo decide in ultima istanza “cantonale” su tutte le controversie di diritto amministrativo, che la legge non attribuisca ad altre autorità.
I giudici del tribunale amministrativo vengono nominati , per la durata di 5 anni, secondo le disposizioni relative alla nomina dei giudici del Tribunale cantonale.
Il tribunale amministrativo è sottoposto alla vigilanza del Grande Consiglio.
Articoli da 66 a 75 - (abrogati tramite consultazione popolare del 30 gennaio 1921, deliberazione di garanzia del 21 giugno 1991)
SEZIONE QUINTA
Dei comuni
Dei comuni
Articolo 75 bis ( ) - Comuni ed autonomia degli stessi
I comuni sono autonomi, in base alla Costituzione ed alla legge.
Articolo 76 ( ) - Riserva di legge sull’istituzione ed amministrazione dei Comuni
La legge tutta la materia relativa all’istituzione ed all’amministrazione dei comuni.
Articolo 77 ( ) - Vigilanza dello Stato su Comuni
I comuni sono sottoposti alla vigilanza dello Stato ( ).
SEZIONE SESTA
Della revisione della Costituzione
Della revisione della Costituzione
Articolo 78 ( ) - Della revisione costituzionale in generale
La Costituzione può essere revisionata, totalmente o in parte, in ogni momento.
Il procedimento di revisione viene avviato:
a. quando il Grande Consiglio lo stabilisca con decreto;
b. quando almeno 6000 elettori lo richiedano secondo le prescrizioni di legge.
Articolo 79 ( ) - Della revisione parziale
La revisione parziale consiste o nell’introduzione di una nuova disposizione o nella modificazione o abrogazione di disposizioni esistenti.
L’iniziativa popolare, che miri ad una revisione parziale, può avere sia la forma di una proposta comune che quella di un progetto dettagliato.
Se la revisione richiede più disposizioni, che riguardino diversi settori, per ciascuna di tali disposizioni deve esservi un’iniziativa particolare.
Articolo 80 ( ) - Della revisione totale
Se viene richiesta la revisione totale, il principio che sottende la revisione deve essere sottoposto al popolo, il quale decide anche se la revisione totale debba aver luogo per mezzo di un apposito Consiglio costituzionale o per mezzo del Grande Consiglio.
Il Consiglio costituzionale viene eletto come il Grande Consiglio, per la durata di 5 anni.
Se il progetto di una Costituzione revisionata viene respinto dalla maggioranza degli elettori partecipanti alla consultazione, lo stesso Consiglio costituzionale elaborerà un secondo progetto. In questo caso le competenze del Consiglio costituzionale verranno prorogate di due anni.
Se viene respinto anche il secondo progetto, deve essere eletto un nuovo Consiglio costituzionale.
Articolo 81 ( ) - Dell’iniziativa del Grande Consiglio
Se una revisione parziale viene decisa dal Grande Consiglio, gli articoli da revisionare vengono sottoposti ad una duplice deliberazione, a distanza almeno di due mesi.
Il progetto approvato dal Grande Consiglio, relativo agli articoli revisionati, viene sottoposto alla consultazione popolare.
Se la maggioranza degli elettori partecipanti alla consultazione si esprime a favore dell’approvazione, gli articoli revisionati vengono promulgati e formano complemento della Costituzione.
Articolo 82 ( ) - Dell’iniziativa popolare
L’iniziativa popolare relativa alla revisione totale della Costituzione viene sottoposta al Grande Consiglio e forma oggetto di due deliberazioni, a distanza di almeno due mesi.
Se il Grande Consiglio si esprime a favore della richiesta, presentata nella forma di una proposta comune, esso predispone le nuove disposizioni e le sottopone, a norma dell’art. 81, alla consultazione popolare.
SEZIONE SETTIMA
Disposizioni finali e transitorie
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 83 - Approvazione popolare della presente Costituzione
La presente Costituzione viene sottoposta al popolo per l’approvazione.
Se essa viene approvata dalla maggioranza degli elettori partecipanti alla consultazione, è promulgata ed entra in vigore.
Nel caso in cui essa venga respinta, essa è sottoposta ad una nuova deliberazione e, quindi, ad una nuova consultazione popolare.
Articolo 84 ( ) - Abrogazione della Costituzione del 4 marzo 1848
Con l’entrata in vigore della nuova Costituzione, quella del 4 marzo 1848 è abrogata, fatte salve però le disposizioni contenute nell’articolo 38.
Articolo 85 - Nomina ed insediamento immediati dei poteri costituzionali
In seguito all’approvazione della Costituzione da parte del popolo, si deve provvedere immediatamente all’elezione ed all’insediamento dei poteri costituzionali.
Provvisoriamente le autorità presenti proseguono a svolgere le proprie funzioni, fino alla loro sostituzione.
Articolo 86 - “Ultrattività” provvisoria delle leggi sull’organizzazione dei
poteri costituzionali
Le leggi attuali relative all’organizzazione dei poteri costituzionali rimangono in vigore fin quando esse possono essere poste in armonia con la Costituzione.
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I titoli degli articoli sono inseriti dal traduttore