Con l’entrata in vigore dell’attuale Statuto del Cantone Friburgo, del 7 maggio 1857, è stata abrogata la precedente Costituzione, del 4 marzo 1848 (cfr. art. 84).
Lo Statuto è diviso in sette parti.
La parte prima, “Principi e garanzie generali” (artt. 1-21), contiene, oltre a quelle sui principi fondamentali dell’organizzazione del Cantone, le norme sulle libertà fondamentali.
La parte seconda, “Della suddivisione del territorio” (artt. 22-24), è dedicata all’organizzazione del territorio del Cantone, con particolare riferimento alle “circoscrizione e comuni” (art. 23).
Nella parte terza, “Della posizione politica dei cittadini attivi (elettori)” (artt. 25-30), sono contenute non solo le norme relative all’elettorato attivo e passivo, ma anche quelle relative, in particolare, alle “assemblee politiche ed elettorali”- in cui si riuniscono i cittadini per l’elezione dei poteri pubblici - (artt. 27,29 e 30), nonché le norme sugli istituti di democrazia diretta, quali la consultazione (art.28bis) e la richiesta (art. 28ter) popolare.
La parte quarta (artt. 31-65) è dedicata ai “poteri dello Stato”. Questa parte dello Statuto si divide in cinque capi. Il capo primo, “Disposizioni generali”(artt. 31-35) contiene norme relative all’eleggibilità ed alla durata delle cariche pubbliche. Il capo secondo, “Del potere legislativo” (artt. 36-48), è dedicato all’organizzazione, le attribuzione ed il funzionamento del Grande Consiglio. Il capo terzo, “Del potere esecutivo ed amministrativo” (artt. 49-58), oltre all’elezione del Consiglio di Stato – che avviene direttamente da parte del popolo (art. 49), e contemporaneamente all’elezione del Grande Consiglio (art. 50) -, alla sua organizzazione ed attribuzioni, disciplina anche il “rendiconto dell’attività amministrativa” (art. 53), il “rappresentante locale del Consiglio di Stato” (Oberamtmann) (art. 54) ed, infine, la “Procura della Repubblica quale organo del Consiglio di Stato” (art. 55). Il capo quarto, “Del potere giurisdizionale” (artt. 59-65), contiene le norme sull’organizzazione della giustizia nel Cantone, ed, in particolare, della giustizia amministrativa (art. 65).
Gli articoli da 66 a 75 sono stati abrogati tramite consultazione popolare del 30 gennaio 1921 (deliberazione di garanzia del 21 giugno 1991).
La parte quinta, “Dei comuni” (artt. 75bis-77) è dedicata all’autonomia locale, mentre la parte sesta, “Della revisione della Costituzione” (artt. 78-82), al procedimento di revisione dello Statuto.
Infine, la parte settima contiene le “disposizioni finali e transitorie” dello Statuto (artt. 83-86).

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