Friuli-Venezia Giulia, Legge r. 15.5.2001, n. 15
B.U., 16.5.2001, n. 20
Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 9
(Assemblea delle Autonomie locali)
1. E’ istituita l’Assemblea delle Autonomie locali, di seguito denominata Assemblea, quale organo unitario di rappresentanza del sistema delle Autonomie locali, di raccordo e consultazione permanenti tra Regione e Autonomie locali.
2. L’Assemblea interviene nei processi decisionali della Regione riguardanti:
a) l’ordinamento delle Autonomie locali;
b) il conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi;
c) i disegni di legge finanziaria e di approvazione del bilancio regionale e la proposta di piano regionale di sviluppo.
3. L’Assemblea e’ composta da:
a) i Presidenti delle Province;
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
c) un rappresentante per ogni ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 10, comma 1, designato dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, tra i componenti dei rispettivi Consigli o Giunte comunali.
4. Le funzioni di componente dell’Assemblea non sono delegabili e i componenti decadono dalla carica nell’ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco.
5. L’Assemblea ha sede presso la Direzione regionale per le Autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.
6. Il Presidente della Regione nomina i componenti dell’Assemblea, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, convoca e presiede la riunione di insediamento. Entro quindici giorni
dalla riunione di insediamento l’Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento.
Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 9
(Assemblea delle Autonomie locali)
1. E’ istituita l’Assemblea delle Autonomie locali, di seguito denominata Assemblea, quale organo unitario di rappresentanza del sistema delle Autonomie locali, di raccordo e consultazione permanenti tra Regione e Autonomie locali.
2. L’Assemblea interviene nei processi decisionali della Regione riguardanti:
a) l’ordinamento delle Autonomie locali;
b) il conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi;
c) i disegni di legge finanziaria e di approvazione del bilancio regionale e la proposta di piano regionale di sviluppo.
3. L’Assemblea e’ composta da:
a) i Presidenti delle Province;
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
c) un rappresentante per ogni ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 10, comma 1, designato dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, tra i componenti dei rispettivi Consigli o Giunte comunali.
4. Le funzioni di componente dell’Assemblea non sono delegabili e i componenti decadono dalla carica nell’ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco.
5. L’Assemblea ha sede presso la Direzione regionale per le Autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.
6. Il Presidente della Regione nomina i componenti dell’Assemblea, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, convoca e presiede la riunione di insediamento. Entro quindici giorni
dalla riunione di insediamento l’Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento.