La “legge fondamentale” (Grundgesetz) entra in vigore nella Repubblica Federale di Germania il 23 maggio 1949: il termine utilizzato, Legge fondamentale in luogo di “Costituzione”, serviva a sottolinearne il carattere provvisorio nelle condizioni create dall’occupazione alleata e dalla divisione della Germania. Il termine è, poi, rimasto anche quando il documento costituzionale è stato applicato a tutto il territorio tedesco con la riunificazione, siglata dalla firma del Trattato di unificazione da parte delle due Germanie il 31 agosto 1990.
La forma di governo accolta nella Legge fondamentale è quella parlamentare, razionalizzata grazie ad alcuni meccanismi: il regime di responsabilità che lega direttamente il Cancelliere (capo del governo) al Bundestag (da menzionare la “sfiducia costruttiva” art.63; il Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere solo se elegge a maggioranza dei suoi membri un successore); una seconda Camera federale (il Bundesrat); un Presidente federale che ricopre un ruolo importante nella soluzione delle crisi; un Tribunale costituzionale che decide sui conflitti tra Federazione e Länder, ma anche sui ricorsi di costituzionalità intentati da chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali; il riconoscimento, nella vita politica, del ruolo dei partiti politici, purché il loro ordinamento interno sia conforme ai principi fondamentali della democrazia e i loro fini non comportino una minaccia all’ordine fondamentale, liberale e democratico.
La forma di Stato è quella federale, sancita dall’art. 30 secondo cui l’esercizio delle competenze statali e l’adempimento dei compiti statali spettano ai Länder, a meno che la Legge fondamentale non disponga diversamente. In realtà, questa apertura verso i Länder è subito limitata nell’articolo successivo, il 31, secondo cui, in generale, “il diritto federale prevale su quello dei Länder”. Più specificamente le competenze legislative si dividono tra esclusive (della Federazione) e concorrenti. Nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva della Federazione (elencate nell’art. 73) i Länder possono intervenire “fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzati da una legge federale”. Nell’ambito della legislazione concorrente (le materie sono elencate nell’art. 74) i Länder hanno competenza legislativa “solo quando e nella misura in cui la Federazione non faccia uso del suo diritto di legiferare” (l’art.72 stabilisce i limiti dell’intervento della Federazione). I Länder hanno competenza esclusiva nelle materie non elencate dalla Legge fondamentale: ma si riducono a ben poca cosa. A completamento del sistema federale così delineato è prevista una Camera, il Bundesrat (costituita dai rappresentanti scelti dai Governi dei Länder) che ha un potere di veto assoluto su tutte le leggi “a contenuto federale”, e un potere di veto sospensivo (superabile con la maggioranza qualificata al Bundestag) per le altre leggi.
In base al principio federale, i Länder beneficiano dell’autonomia costituzionale con i limiti dettati dall’art. 28 della Legge fondamentale: i principi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale stabiliti dalla medesima Legge fondamentale. Inoltre nei Länder, e nelle sottoarticolazioni territoriali, il popolo deve avere, sempre a norma dell’art. 28, una rappresentanza che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete, e i comuni devono avere un proprio spazio di autonomia regolativa, circoscritto ovviamente dalle leggi. Nella realtà istituzionale i Länder hanno quasi tutti un parlamento monocamerale, il Landtag, e un governo diretto da un ministro-presidente (Ministerpräsident). Nelle città-stato, come Hamburg, il Governo è chiamato Senato ed è presieduto da un borgomastro. La Baviera ha costituito un regime parlamentare, ma con un sistema di governo di legislatura senza possibilità di revoca dell’esecutivo da parte dell’assemblea. Inoltre, rispetto alla Legge fondamentale, la maggior parte delle costituzioni dei Länder prevedono per il Landtag un diritto all’autoscioglimento.

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