Ginevra
Costituzione del 24 maggio 1847
Art. 1- Sovranità
1. “La Repubblica di Ginevra forma uno dei cantoni sovrani della Confederazione svizzera.
2. La sovranità appartiene al popolo; tutti i poteri politici e tutte le Funzioni pubbliche non sono che una delega di questa autorità suprema.
3. Il popolo si compone dell’insieme dei cittadini.
La forma di governo è una democrazia rappresentativa”.
Art. 2- Uguaglianza davanti alla legge
“1.Tutti i Ginevrini sono eguali innanzi alla legge.
2. Il popolo ginevrino rinuncia ad ogni distinzione di territorio e ad ogni disuguaglianze di diritti che potrebbero sorgere sia dai trattati sia da una differenza di origine tra i cittadini del cantone”.
Art. 2a - Uguaglianza uomo-donna
“1. L’uomo e la donna hanno gli stessi diritti.
2. E’ competenza delle autorità legislativa ed esecutiva prendere le misure volte ad assicurare la realizzazione di questo principio e (è competenza) dell’autorità giurisdizionale verificarne il rispetto”.
Art. 2b – Famiglia
“La famiglia è la cellula fondamentale della società. Il suo ruolo nella comunità deve essere rafforzato”.
Art. 3 - Libertà individuale
“E’ garantita la libertà individuale”.
Art. 4 - Presunzione d’innocenza
“Ogni persona accusata di reato è presunta innocente fintantoché la colpevolezza non sia stabilita secondo i principi stabiliti dalla legge (letterale: fintantoché la colpevolezza non sia legalmente stabilita)”.
Art. 5 - Foro naturale
“Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale”.
Art. 6 - Inviolabilità della proprietà
"1. La proprietà è inviolabile.
2.Tutte le volte che la legge può esigere, nell'interesse dello Stato o di un comune, l'alienazione di un bene immobile, deve essere corrisposto un giusto e previo indennizzo. In tal caso, la pubblica o comunale utilità è dichiarata dal potere legislativo e l'indennità viene fissata dai tribunali".
Art. 7 – Confisca
“Non può essere prevista la confisca generale dei beni; il sequestro dei beni degli accusati e dei condannati in contumacia non può avere luogo”.
Art. 8 -Libertà di stampa
1. “La libertà di stampa è consacrata.
2. La legge reprime l'abuso di questa libertà.
3. Non può essere stabilita forma alcuna di censura preventiva.
4. Nessuna misura fiscale può gravare sulla pubblicazione della stampa”.
Art. 9 - Liberta di stabilimento
“1. Il diritto di libero stabilimento è garantito a tutti i cittadini.
2. E' altresì riconosciuta la libertà d'impresa, salve le limitazioni che la legge può prevedere nell'interesse generale”.
Art. 10 - Libertà di insegnamento
“1.La libertà di insegnamento è garantita a tutti i Ginevrini, salve le disposizioni di legge nell’interesse dell’ordine pubblico o del buon costume.
2. Gli stranieri non possono insegnare se prima non hanno ottenuto un’autorizzazione dal Consiglio di Stato”.
Art. 10a Diritto alla casa
1. "Il diritto alla casa e` garantito.
2. Lo Stato ed i comuni incoraggiano mediante misure appropriate la realizzazione degli alloggi – in locazione o in proprietà - rispondenti ai bisogni della popolazione.
3. A tale scopo, nei limiti fissati dal diritto federale, essi (lo Stato ed i comuni) perseguono una politica sociale degli alloggi, segnatamente per:
a. la lotta contro la speculazione fondiaria;
b. la costruzione e la sovvenzione di alloggi con priorità alle abitazioni a bassa locazione;
c. una politica attiva d'acquisto dei terreni;
d. la concessione di diritti di superficie agli organi che vogliono costruire alloggi sociali e non perseguono fini di lucro;
e. l'incoraggiamento alla ricerca di soluzioni economiche di costruzione;
f. di misure atte ad evitare che le persone rimangano senza alloggio, segnatamente nei casi di evacuazione forzata;
g. una politica attiva di concertazione in caso di conflitti in materia di alloggi".
Art. 11- Diritto di petizione
1. "Il diritto di formulare petizioni al Gran Consiglio e ad altre autorità costitute è garantito.
2. La legge regola l'esercizio di questo diritto".
Art. 12 - Libertà personale
“1. Nessuno può essere privato della sua libertà se non per atto di un organo giurisdizionale competente o in forza di un mandato necessario ad assicurare l'istruttoria di un procedimento penale da parte di un'autorità alla quale il presente titolo (titolo III) conferisce il potere.
2 Il caso di flagranza di reato costituisce un’eccezione (letterale: è riservato)”.
Art. 13 - Inviolabilità del domicilio
“Il domicilio è inviolabile”.
Art. 14 - Mandato di comparizione
"1. Il mandato di comparizione è l'ordine scritto emesso dal magistrato competente per convocare e, in caso di necessità, far condurre innanzi a lui una persona che dev'essere sentita.
2. Il mandato dura fino a che la persona convocata non sia stata sentita.
1. L'ordine indica in quale qualità la persona è convocata e anche le conseguenze della mancata comparizione".
Art. 15 - Mandato di cattura. Definizione e condizioni
"1. Il mandato di cattura è l'atto mediante il quale un magistrato o un funzionario competente ordinano di catturare la persona accusata di un crimine o di un delitto e di farla detenere provvisoriamente in vista di un interrogatorio.
2. Ogni persona arrestata in virtù di un mandato di cattura deve essere interrogata al più presto dall'autorità che ha emesso il mandato.
3. Entro ventiquattro ore dall'esecuzione del mandato egli, se non è rilasciato, deve essere messo a disposizione del giudice istruttore. Questi dispone di ventiquattro ore o più per interrogare e rilasciare (la persona) o emettere un mandato d'arresto".
Art. 16 Autorità competenti per l'emissione (del mandato d'arresto)
"1. Sono competenti ad emettere il mandato d'arresto contro colui che è sospettato di un crimine o di un delitto:
a. Il procuratore generale;
b. Il giudice istruttore;
c. Il consigliere di Stato incaricato del dipartimento di giustizia e polizia;
d. Il capo della polizia e gli ufficiali designati dalla legge;
2. In caso di flagranza di reato, gli altri ufficiali di polizia ed i prefetti possono ugualmente emettere un mandato d'arresto".
Art. 17 - Mandato d'arresto. Definizione e condizioni
“1. Il mandato d’arresto è l’atto con il quale il giudice istruttore ordina l'arresto e la detenzione di una persona accusata di un crimine o di un delitto.
2.Non può emetterlo se non esistono contro l'accusato prove sufficienti e se, inoltre, non ricorre una delle condizioni che seguono:
a. Lo richiede la gravità dell’infrazione;
b. Le circostanze fanno pensare al pericolo di fuga, di collusione, di nuova infrazione;
c. Lo richiede l'interesse dell'istruzione".
Art. 18 - Durata
"La durata del mandato d'arresto è di otto giorni, salvo il prolungamento autorizzato dalla Chambre d'accusation".
Art. 19 - Forme dei mandati
"1. I mandati indicano più chiaramente possibile la persona alla quale si riferiscono ed enunciano il fatto per il quale sono emessi. Sono datati e firmati dall'autorità che li emette.
2. Il mandato deve essere mostrato alla persona arrestata ed una copia deve essergli consegnata immediatamente dopo il suo arresto".
Art. 20 - Ordine d'arresto per attentato all'autorità
"1. Quando:
a. In una seduta pubblica dell'assemblea costituente, del Gran Consiglio, di un consiglio municipale o di una delle loro commissioni;
b. In una seduta del consiglio di Stato o di un consiglio amministrativo;
c. In una udienza innanzi ad una autorità giudiziaria;
d. In un luogo pubblico dove una di queste autorità, un sindaco o un assessore compie un atto del suo ministero;
e. In uno luogo pubblico dove si svolgono le operazioni elettorali, una o più persone estranee a queste autorità si rendono colpevoli di una grave mancanza di rispetto all'autorità pubblica o causano un qualche disordine o tumulto, esse possono essere arrestate sul luogo e condotte in prigione per ventiquattro ore o più.
2. In questi casi sono competenti ad ordinare l'arresto:
a. Il magistrato che presiede l'assemblea costituente, il Gran consiglio, il consiglio municipale, il Consiglio di Stato o il consiglio amministrativo;
b. Il giudice che presiede l'udienza o dirige l'operazione giudiziaria;
c. Il sindaco o il suo vice;
d. Il presidente della commissione del Gran Consiglio o del consiglio comunale, o quello dell'operazione elettorale.
1. L'ordine d'arresto indica più chiaramente possibile la o le persone contro le quali è stato emesso e il motivo che lo giustifica. Esso è datato e firmato da colui che lo emette. Esso sostituisce il mandato".
Art. 21- (Flagranza di reato) Definizione
"1. E' ritenuta flagranza di reato l'infrazione che si commette al momento o che è stata appena commessa.
2.Sono assimilati alla flagranza di reato i casi in cui l'autore o il presunto complice dell'infrazione sono perseguiti dalla voce pubblica o sono trovati, subito dopo l'infrazione, in possesso di armi, di strumenti, di effetti o tutti gli oggetti che fanno presumere che abbiano partecipato alla stessa".
Art. 22 - Potere di fermo
"1. Nei casi di flagranza di reato, gli organi della polizia giudiziaria hanno il potere di fermare i presunti partecipanti. Ogni persona presente ha lo stesso potere.
2. In tal caso, la persona fermata deve essere immediatamente consegnata ad uno dei magistrati o funzionari che hanno la facoltà di emettere un mandato di cattura".
Art. 23 - Diritti dell'indagato
1. "Fin dalla prima comparizione innanzi al giudice istruttore, la persona sottoposta alle indagini deve essere informata dei suoi diritti:
a. Di scegliere il suo o i suoi difensori o di farselo assegnare d'ufficio, di conferire e di corrispondere liberamente con loro, sotto riserva di disposizioni relative all'isolamento, e di non poter essere interrogato, fin dalla prima comparizione, senza la presenza di uno di loro, salvo che sulla sua identità;
b. Di chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
c. Di chiedere in tutti gli stadi della causa la sua messa in libertà provvisoria sotto condizione di ripresentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza, non appena ne sarà fatta richiesta;
d. Di ricorrere alla Chambre d'accusation contro ogni decisione del giudice istruttore".
Art. 24 – Scarcerazione
"Non appena vengano meno i presupposti che hanno determinato l'arresto, l'accusato deve essere rimesso in libertà".
Art. 25 - Prolungamento della detenzione
"La Chambre d'accusation può, su domanda del giudice istruttore, o del procuratore generale, quando il fascicolo è stato già trasmesso al pubblico Ministero, autorizzare il prolungamento della detenzione, quando le circostanze fanno apparire questa misura come indispensabile. L'accusato deve essere preliminarmente sentito.
L'autorizzazione non è valida che per massimo tre mesi; essa può essere rinnovata nelle stesse condizioni".
Art. 26 - Rilascio da parte della Chambre d'accusation
"1. In tutti i casi, la Chambre d'accusation è competente a pronunciarsi sul rilascio.
2. La camera esamina la domanda nella sua udienza utile più vicina e fissa, all'occorrenza, le garanzie a tutela dell'accusato".
Art. 27 - Condizioni del rifiuto
“Il rilascio non può essere rifiutato salvo nei casi in cui:
a. Lo richiede la gravità del reato;
b. Le circostanze fanno pensare che c'è pericolo di fuga, di collusione, di nuovo reato;
c. Nell’interesse dell'istruttoria".
Art. 28 - Condizioni (dell'incarcerazione).
"1.Se lo esigono la gravità della situazione e l'interesse istruttorio, il giudice istruttore può, con ordinanza motivata, comunicando(lo) immediatamente alle parti e per iscritto, ordinare che l'accusato sia messo in prigione per otto giorni o più.
2.La Chambre d'accusation può, su domanda del giudice istruttore, autorizzare che l'incarcerazione sia prolungata.
3. L'autorizzazione è valida per otto o più giorni , essa può essere rinnovata nelle stesse condizioni".
Art. 29 – Conseguenze
"1.L'accusato messo in prigione non può comunicare, salvo conferire con il suo difensore.
2. L'incarcerazione sospende, d'ufficio, l'inchiesta nel contraddittorio e la consultazione del dossier. La legge ne definisce gli effetti e le condizioni
3. L'accusato non assiste al dibattito della Chambre d'accusation, ma è condotto innanzi ad essa quando emette il suo verdetto ed è chiamata a motivare le misure richieste dal pubblico Ministero o dalla difesa, dette misure sono a lui esposte dal presidente della Chambre d’accusation”.
Art. 30 - (Perquisizioni)
"1. Tutte le volte che per assicurare l'istruzione di un procedimento penale, risulti indispensabile una perquisizione domiciliare o locale, il giudice dell'istruzione può effettuare tutte le indagini necessarie alla ricerca della verità.
2.Il giudice istruttore può in casi eccezionali delegare, per iscritto, il potere di eseguire questa misura al capo della polizia o ad un ufficiale di polizia.
3. Il magistrato o il funzionario qualificato per procedere ad una perquisizione domiciliare o ad una perquisizione può farsi accompagnare dagli agenti della polizia”.
Art. 31- Tempi (della perquisizione)
1. “Le perquisizioni domiciliari e locali debbono essere fatte di giorno, e solo eccezionalmente di notte.
2. Tuttavia può essere effettuata di notte:”.
a. In caso di flagranza di delitto, di sinistro, di chiamata proveniente dall'interno (del domicilio) o di richiesta da parte di colui che occupa il domicilio;
b. Qualora si tratti di un luogo che serve ad una attività delittuosa o di un luogo pubblico.
3. Nei casi elencati al secondo comma, la perquisizione domiciliare o locale può essere effettuata da ogni magistrato o funzionare a cui il presente articolo conferisce il potere di emettere il mandato di accompagnamento".
Art. 32 - Forma (della perquisizione)
“Le perquisizioni domiciliari e locali debbono essere effettuate in presenza del domiciliato o di un suo rappresentante; in caso di assenza o di rifiuto di assistenza il magistrato può nominare un rappresentante in sostituzione”.
Art. 33 – Sequestro
“Colui che è autorizzato ad effettuare una perquisizione domiciliare o locale ha il diritto, contestualmente alla perquisizione, di procedere a sequestrare tutto ciò che sia necessario nei casi e secondo le forme previste dalla legge”.
Art. 34 - Ricorso alla Chambre d'accusation
"1. Le parti possono ricorrere alla Chambre d'accusation avverso le decisioni del giudice istruttore;
2. Possono ugualmente ricorrere contro le decisioni del procuratore generale nei casi previsti dalla legge".
Art. 35 - Inosservanza delle formalità prescritte dai mandati
“1. Il funzionario che non osserva le formalità prescritte dai mandati di cattura e d’arresto è passibile di ammenda.
2. Tale inosservanza può dar luogo a ingiunzione innanzi giudice istruttore”.
Art. 36 - Arresto o detenzione illegale
“Colui che esegue un arresto illegale o di un prolungamento illegale della detenzione deve risarcire del danno-interesse la persona arrestata. Il risarcimento è stabilito tenendo conto delle circostanze e del pregiudizio sofferto, ma non può essere inferiore a 150 franchi per giorno di detenzione illegale”.
Art. 37 - Violazione di domicilio
“Colui che si rende colpevole di una violazione di domicilio deve risarcire del danno-interesse la persona il cui domicilio è stato violato. Il danno-interesse è determinato tenendo conto delle circostanze e del pregiudizio sofferto, ma non può essere inferiore a 50 franchi per ciascuna ora che è durata la violazione di domicilio e per ciascun domicilio violato”.
Art. 38 - Punizioni corporali
“Sono vietate le punizioni corporali”.
Art. 39 - Riserva di legge
“La legge disciplina ciò che concerne:
a. Le perquisizioni domiciliari necessarie alla salvaguardia della salute e della salubrità pubblica;
b. Le perquisizioni domiciliari in caso di costruzioni pericolose o nocive per la popolazione;
c. Le misure amministrative relative agli infermi di mente, agli alcolizzati, e ai tossicodipendenti;
d. I controlli d’identità;
e. Le misure penali applicabili ai bambini e agli adolescenti;
f. Le misure d’espulsione e di estradizione”.
Art. 40 – Cittadinanza
“Sono cittadini e cittadine ginevrine:
a. Coloro che sono riconosciuti come tali da precedenti leggi politiche.
b. Coloro che acquistano la nazionalità ginevrina, in conformità del diritto federale e delle disposizioni cantonali in materia”.
Art. 41 - Diritti politici
"I cittadini, senza distinzione di sesso, compiuti i 18 anni, sono titolari dei diritti politici, a meno che non si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 43".
Art. 42 - abrogato
Art. 43 - Privazione (dei diritti politici)
"Non possono esercitare i diritti politici nel cantone:
a. Coloro che sono interdetti per malattia mentale;
b. Coloro che esercitano i diritti politici in un altro cantone;
c. Coloro che sono al servizio di una potenza straniera".
Art. 44 - abrogato
Art. 45 - Servizio militare
“Ogni svizzero abitante nel cantone di Ginevra è tenuto a prestare il servizio militare, salvo i casi di dispensa previsti dalla legge”.
Art. 46 - Consiglio Generale
“Il corpo elettorale, agendo collettivamente, forma il Consiglio Generale; non può deliberare”.
Art. 47 - Competenze (del Consiglio Generale)
“1. Il Consiglio Generale nomina direttamente il potere esecutivo.
2. Vota su tutte le modifiche e le integrazioni alla costituzione, anche sulle revisioni alla costituzione federale”.
Art. 48 - Votazioni ed elezioni
“1. In tutte le votazioni ed elezioni, l’elettore esercita il suo diritto di voto nel comune sul cui registro elettorale egli è iscritto”.
Art. 49 - Assunzione delle funzioni. Elezioni complementari. Votazioni
“1. I deputati del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato, i magistrati del potere giudiziario, i consiglieri municipali ed i magistrati comunali assumono le funzioni dopo aver prestato giuramento. Il giuramento deve aver luogo entro 30 giorni dalle elezioni, salvo i casi di impossibilità giustificata.
2. Le elezioni complementari devono aver luogo nel più breve termine possibile.
3. Le votazioni cantonali e comunali devono aver luogo nel più breve termine possibile, mai più tardi di un anno nei casi che seguono:
a. dopo l’adozione da parte del Gran Consiglio di una legge costituzionale;
b. dopo il rifiuto di una iniziativa senza contro-progetto o l’adozione di un contro-progetto purchè l’iniziativa non sia ritirata;
c. dopo che è scaduto il termine fissato dalla costituzione per la presentazione di una iniziativa;
d. dopo la constatazione da parte del Consiglio di Stato del rigetto di una domanda di referendum”.
Art. 50 - Candidati esclusi. Elezioni tacite
“1. Nelle elezioni a sistema maggioritario, sono esclusi i candidati che non ottengono la maggioranza relativa dei suffragi, purché tale maggioranza non sia inferiore ad un terzo dei voti validi.
2. Se è necessario un secondo turno per completare le elezioni è eletto chi raggiunge la maggioranza relativa.
3. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano. Nell’ipotesi di parità di voti tra candidati aventi la stessa età è la sorte a decidere”.
Art. 51 - Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati
“1. I deputati di Ginevra al Consiglio degli Stati sono eletti dall’assemblea degli elettori che godono nel cantone del diritto di voto in materia cantonale e secondo le modalità previste per l’elezione del Consiglio di Stato.
2. Essi sono nominati per quattro anni e sono immediatamente rieleggibili”.
Art. 52 - Disposizioni legislative d’esecuzione
“Le altre disposizioni riguardanti le elezioni sono determinate dalla legge”.
2. La legge regola l'esercizio di questo diritto".
Art. 53 - Norme generali (sul referendum)
“Le leggi approvate dal Gran Consiglio sono soggette alla sanzione popolare qualora il referendum sia richiesto da 7000 elettori nei quaranta giorni che seguono la pubblicazione di queste leggi”.
Art. 54 – Bilancio
“1. Il referendum non può essere utilizzato per annullare la legge tributaria e (la legge) di bilancio.
2. Non possono essere sottoposte a referendum le disposizioni speciali della suddetta legge che stabiliscono:
a. una nuova tassa o l’aumento di una tassa già esistente;
b. l’emissione di mandati di riscossione o un prestito sotto altra forma.
3.Il Gran Consiglio indica, nella legge di bilancio, gli articoli che devono attendere il termine di quaranta giorni per essere promulgati”.
Art. 55 - Clausola d’urgenza
“1. Il referendum non può ugualmente esercitarsi sulle leggi che hanno un eccezionale carattere d’urgenza.
2. (…)”.
Art. 56 - Referendum finanziario
“1. Sono soggette a referendum obbligatorio o facoltativo tutte le leggi che comportano, per il cantone e per il medesimo oggetto, una spesa superiore ai 125.000 franchi o ad una spesa annuale superiore ai 60.000 franchi.
2. In caso di referendum queste leggi sono sottoposte al voto popolare insieme con la loro copertura finanziaria”.
Art. 57 - Esclusione dell’urgenza
“L’urgenza non può essere addotta dal Gran Consiglio per l’approvazione delle leggi previste nell’articolo precedente, ad eccezione delle leggi relative ad un prestito”.
Art. 58 – Votazione
“1. Qualora siano raccolte 7000 firme come previsto dalla costituzione, il Consiglio di Stato sottopone la legge a votazione popolare.
2. La legge è adottata se è accettata dalla maggioranza assoluta”.
Art. 59 - Disposizioni generali (in materia di referendum municipale)
“1. Le deliberazioni dei consigli municipali sono sottoposte alla sanzione degli elettori del comune qualora il referendum sia richiesto da:
a. il 30% degli elettori nei comuni con 500 elettori;
b. il 20% degli elettori nei comuni dove vi sono da 501 a 5000 elettori, ma almeno da 150 elettori;
c. il 10% degli elettori nei comuni dove vi sono dai 5001 a 30000 elettori, ma almeno da 1000 elettori;
d. 3000 elettori nei comuni con più di 30.000 elettori, ad eccezione della città di Ginevra;
e. 4000 elettori nella città di Ginevra.
2. Il referendum deve essere richiesto nel termine di:
a. ventuno giorni dopo la pubblicazione della deliberazione nei comuni di 1000 elettori o meno;
b. trenta giorni dopo la pubblicazione negli altri comuni, ad eccezione della città di Ginevra;
c. quaranta giorni dopo la pubblicazione per la città di Ginevra”.
Art. 60 – Budget
“1. Il referendum non può esercitarsi contro il budget comunale deliberato dall’assemblea.
2. Possono essere sottoposte a referendum solo le disposizioni relative al budget che introducono una entrata o una nuova spesa o che modificano l’importo di una entrata o di una spesa dell’esercizio precedente”.
Art. 61 - Clausola d’urgenza
“Il referendum no può esercitarsi contro le deliberazioni aventi un carattere d’urgenza eccezionale. La decisione che valuta il carattere d’urgenza è competenza del consiglio municipale, sotto riserva d’approvazione del Consiglio di Stato”.
Art. 62 – Votazione
“1. Nel caso in cui siano raccolte le firme richieste dalla costituzione, il Consiglio di Stato sottopone la deliberazione alla votazione popolare.
2. La deliberazione è adottata qualora sia accettata dalla maggioranza assoluta”.
Art. 63 - Termine referendario
“Il Consiglio di Stato approva le deliberazioni del consiglio municipale dopo il termine referendario; tuttavia, esso annulla immediatamente quelle deliberazioni che sono contrarie alla legge”.
Art. 64 - Principio (dell’iniziativa popolare)
“10.000 elettori dispongono del diritto di presentare una proposta al Gran Consiglio. Una di ritiro totale e senza riserva è obbligatoria”.
Art. 65 - Iniziativa “non formulata”
“L’iniziativa può essere esercitata mediante una proposta generale e suscettibile di formulazione mediante una revisione costituzionale o mediante una legge, questa scelta è effettuata dal Gran Consiglio”.
Art. 65a - Iniziativa costituzionale
“Può essere proposta una revisione totale o parziale della costituzione redatta in articoli”.
Art. 65b - Iniziativa legislativa
“Può essere presentato un progetto di legge redatto in articoli in tutte le materie che sono di competenza dei deputati”.
Art. 67 - Pronuncia del Gran Consiglio
“Il Gran Consiglio si pronuncia sul progetto di legge popolare. Se lo rifiuta può formulare una controproposta sullo stesso oggetto e nella medesima forma”.
Art. 68 - Voto degli elettori
“1. Il progetto di legge popolare rifiutato dal Gran Consiglio è sottoposto a votazione popolare, sempre che non venga ritirato.
2. Il contro-progetto del Gran Consiglio è sottoposto al voto del popolo, sempre che il progetto non venga ritirato. Il popolo si pronuncia indipendentemente su ciascuna delle due questioni, e successivamente indica la sua preferenza in risposta ad un quesito sussidiario.
3. Se il popolo accetta il progetto non formulato (cioè non redatto in articoli) o il contro-progetto (del Gran Consiglio), il Gran Consiglio è tenuto ad adottare un progetto di legge conforme (alla volontà popolare) nel termine di dodici mesi”.
Art. 68a Principi (in materia di iniziativa municipale)
"1. Gli elettori di un comune dispongono del potere di iniziativa in materia comunale sugli oggetti stabiliti dalla legge.
2. L'iniziativa, indirizzata al consiglio municipale, deve richiedere ad esso di deliberare su un oggetto determinato".giurisdizione e la competenza”.
Art. 68b Modalità
“1. L’iniziativa deve essere richiesta da:
a. 30% degli elettori nei comnuni di 500;
b. 20% degli elettori nei comuni dove vi sono dai 501 ai 5000 elettori, ma da almeno 150 elettori;
c. 10% degli elettori nei comuni dove vi sono dai 5001 ai 30.000 elettori, ma da almeno 1000 elettori;
d. 3000 elettori nei comuni con più di 30.000 elettori, ad eccezione della città di Ginevra;
e. 4000 elettori nella città di Ginevra;
2. Essa deve contenere una clausola di ritiro totale e senza riserva”.
Art. 68c - Iniziativa non valida
“1. Il consiglio municipale dichiara nulla l’iniziativa che non rispetti l’unità di forma o di genere.
2. Separa o dichiara parzialmente nulla l’iniziativa che non rispetta l’unità della materia, a seconda che le sue parti differenti siano o meno valide; altrimenti il consiglio dichiara l’iniziativa nulla.
3. Esso dichiara parzialmente nulla l’iniziativa di una parte manifestamente non conforme al diritto si le parti che restano sono valide; altrimenti dichiara l’iniziativa nulla”.
Art. 68d - Presa in considerazione
“Il consiglio municipale si pronuncia sull’iniziativa. Se la rifiuta, può
opporre un controprogetto”.
Art. 68e - Procedura e termini
“La legge disciplina le modalità che concernono la procedura relativa
all’iniziativa municipale in modo da rispettare i termini che seguono:
a. 9 mesi per decidere sull’eventuale invalidazione;
b. 18 mesi per statuire sulla sua presa in considerazione;
c. 24 mesi per la procedura d’esame dell’assemblea se il consiglio municipale ha approvato l’iniziativa o ha deciso di opporre un contro-progetto all’iniziativa.
2. Questi termini sono improrogabili, in caso di ricorso al Tribunale federale, essi sono sospesi in pendenza del giudizio”.
Art. 68f Voto degli elettori
“1. L’iniziativa rifiutata dal consiglio municipale è sottoposta alla votazione popolare, sempre che non sia stata ritirata.
2. Il contro-progetto del consiglio municipale è sottoposto alla votazione popolare, sempre che l’iniziativa non sia stata ritirata. Gli elettori si pronunciano indipendentemente su ciascuna delle due proposte, poi indicano la loro preferenza in relazione ad una proposta sussidiaria.
3. Se gli elettori accettano l’iniziativa o il suo contro-progetto, il consiglio municipale è tenuto ad adottare una deliberazione conforme (alla volontà popolare) nel termine di 12 mesi.
Art. 69 Disposizioni legislative d’esecuzione
“La legge disciplina tutto ciò che concerne l’esecuzione del presente titolo”.
Art. 70 Gran Consiglio
"Il potere legislativo è esercitato da un Gran consiglio di 100 membri eletti dal Consiglio generale a scrutinio di lista, in un solo collegio, secondo il principio della rappresentanza proporzionale, corretto da uno sbarramento del 7 per cento".
Art. 71 Elezioni e durata del mandato
"1. Il Gran Consiglio è rinnovato integralmente ogni quattro anni.
2. I suoi membri sono immediatamente rieleggibili".
Art. 72 Eleggibilità
“Sono eleggibili tutti i cittadini laici che godono dei diritti elettorali”.
Art. 73 abrogato
Art. 74 Incompatibilità
"1. Sono incompatibili con il mandato di deputato le funzioni:
a. di consigliere di stato e di cancelliere dello stato;
b. di collaboratore dell'entourage dei consiglieri di Stato e del cancelliere dello Stato
c. di collaboratore del servizio del Gran Consiglio;
d. di quadro superiore della funzione pubblica
e. di magistrato del potere giudiziario, ad eccezione dei giudici supplenti e dei probiviri.
2.Le persone di cui al primo comma sono nondimeno eleggibili ma devono, dopo le elezioni, scegliere tra i due mandati".
Art. 75 - Convalida delle elezioni
"Il Gran Consiglio decide circa la validità delle elezioni dei suoi membri".
Art. 76 - Disposizioni legislative d'esecuzione (in relazione al Gran Consiglio)
"La legge disciplina ciò che concerne:
a. La compilazione delle lista elettorali;
b. La modalità di sostituzione dei deputati deceduti o dimissionari;
c. Il termine entro cui un deputato eletto deve accettare la sua nomina;
d. Le formalità che devono seguirsi nelle elezioni".
Art. 77 – Grazia
"1. Il potere di concedere la grazia appartiene al Gran Consiglio. Esso può delegare tale potere ad una commissione formata al suo interno.
2.La legge determina l'estensione di questa delega e stabilisce in quale forma si esercita la concessione della grazia.
3.Il Gran Consiglio resta il solo competente sulla pronuncia di una nuova domanda di grazia che concerne la medesima condanna".
Art. 78 – Deliberazioni
“Il Gran Consiglio adotta, emenda o rigetta i progetti che gli vengono sottoposti dai deputati o dal Consiglio di Stato”.
Art. 79 – Amnistia
"Il Gran Consiglio ha il potere di accordare amnistie generali o individuali".
Art. 80 - Entrate e spese
"Il Gran Consiglio stabilisce le imposte, decide le spese, i prestiti e le alienazioni di beni pubblici, approva e respinge i conti dello Stato, i quali sono resi pubblici e debbono necessariamente essere soggetti all'esame di una commissione".
Art. 81 Bilancio
"Nella votazione del bilancio annuale, il Gran Consiglio non può oltrepassare la somma totale delle spese fissate dal Consiglio di Stato senza prevedere contestualmente la copertura finanziaria. Il ricorso all'indebitamento non può essere considerato come una copertura finanziaria".
Art. 82 – Rendiconto
"Il Gran Consiglio riceve annualmente il rendiconto relativo a tutti i rami dell'amministrazione dal Consiglio di Stato. Lo rinvia per l'esame ad una commissione, e delibera in base a quanto da essa trasmesso".
Art. 83 - Trattamento dei funzionari
“Il Gran Consiglio stabilisce con legge i trattamenti dei funzionari pubblici, qualora questi trattamenti non siano stati fissati dalla costituzione”.
Art. 84 - Mandato imperativo
"I deputati non possono essere vincolati da mandato imperativo".
Art. 85 – Luogo
" Il Gran Consiglio si riunisce sul territorio della repubblica".
Art. 85a - Sessioni ordinarie
"1. La prima sessione della legislatura ha luogo nei trenta giorni successivi all'elezione del Gran Consiglio
2. Negli anni successivi, il Gran Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, a gennaio e a settembre".
Art. 86 Sessioni straordinarie
"1. Il Gran Consiglio è convocato in sessione straordinaria dal suo presidente:
a. dopo la consultazione dell’ufficio (v.d. art. 87);
b. su richiesta per iscritto di 30 deputati;
c. su richiesta del Consiglio di Stato.
2. Durante le sessioni straordinarie, il Gran Consiglio può occuparsi soltanto degli oggetti per i quali è stato convocato”.
Art. 87 – Ufficio
“Il Gran Consiglio nomina tra i suoi membri, per un periodo stabilito dalla legge, un presidente, due vicepresidenti ed i segretari, in modo che ciascun gruppo parlamentare sia rappresentato nell’ufficio”.
Art. 88 - Commissione legislativa
“1. Il Gran Consiglio nomina, ogni volta che si rinnova, una commissione legislativa, alla quale possono essere rinviati i progetti di legge richiesti o presentati individualmente dai suoi membri.
2. L'autore di una proposta è sempre ammesso nella commissione legislativa per deliberare sulla sua proposta”.
Art. 89 - Iniziativa dei membri del Gran Consiglio
“I membri del Gran Consiglio esercitano il loro potere di iniziativa presentando:
a. un progetto di legge
b. una risoluzione;
c. una mozione;
d. una interpellanza
e. una questione scritta”.
Art. 90 - Diritti dei consiglieri di Stato
“I consiglieri di Stato assistono alle sedute del Gran Consiglio ed hanno diritto di prendere parte alle discussioni, di presentare progetti di legge ed emendamenti e di formulare ogni tipo di proposta”.
Art. 91 - Ritiro di un progetto
"Quando un progetto è presentato dal Consiglio di Stato di sua propria iniziativa, esso ha la facoltà di ritirarlo fino al momento del voto definitivo".
Art. 92 – Mozione
"Qualora una mozione è stata indirizzata al Consiglio di Stato, quest'ultimo è tenuto a rispondere nel termine di sei mesi, motivando il suo rifiuto se non approva la proposta".
Art. 93 - Progetti preparati senza l’intermediazione del Consiglio di Stato
“Quando il Gran Consiglio fa preparare un progetto di legge da una commissione, senza l’intermediazione del Consiglio di Stato, questo progetto è soggetto alla deliberazione nelle forme ordinarie e se viene approvato dall’assemblea, è trasmesso al Consiglio di Stato per essere promulgato come legge”.
Art. 94 - Nuovo esame su richiesta del Consiglio di Stato
“1. Nel caso previsto dall’articolo precedente, il Consiglio di Stato può, prima di promulgare la legge ripresentarla al Gran Consiglio con le sue osservazioni, entro il termine di sei mesi.
2. Se, prima di avere nuovamente deliberato, il Gran Consiglio adotta il progetto elaborato nella sessione precedente, il Consiglio di Stato promulga la legge votata anteriormente e la rende immediatamente esecutiva”.
Art. 95 - Esclusione della clausola d'urgenza in materia fiscale
"Le leggi che stabiliscono una nuova imposta o l'aumento di una imposta esistente non possono contenere la clausola d'urgenza, ossia non possono essere sottratte al referendum facoltativo".
Art. 96 - Nuove spese
“1. Quando un deputato deposita un progetto di legge che comporta una nuova pesa, tale progetto di legge deve prevedere la copertura finanziaria di questa spesa mediante una entrata corrispondente.
2. Ogni progetto di legge presentato dal Consiglio di Stato che comporta una nuova spesa deve prevedere una entrata corrispondente se questa spesa eccede 60.000 franchi. La medesima disposizione si applica ad un gruppo di spese concernenti lo stesso oggetto di cui il totale eccede 60.000 franchi.
3. Il prestito non può essere considerato come una entrata ai fini del presente articolo”.
Art. 97 - Copertura finanziaria
“1.Il Gran Consiglio non può votare una nuova spesa senza la relativa copertura finanziaria, se questa spesa eccede i 60.000 franchi. La medesima disposizione si applica ad un gruppo di nuove spese concernenti uno stesso oggetto quando il totale è superiore ai 60.000 franchi”.
Art. 98 - Pubblicità delle sessioni
“Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. Tuttavia è possibile che determinate deliberazioni siano prese a porte chiuse”.
Art. 99 - Concordati e trattati
“Il Gran Consiglio accetta o rigetta i concordati ed i trattati nei limiti stabiliti dalla costituzione federale”.
Art. 100 – Regolamento
“Il Gran Consiglio stabilisce con un regolamento le forme delle sue deliberazioni”.
Art. 101 - Norme generali
“Il potere esecutivo e l’amministrazione generale del cantone sono attribuiti al Consiglio di Stato composto da 7 membri”.
Art. 102 - Modalità d’elezione e durata del mandato
“1. Il Consiglio di Stato è eletto dal Consiglio generale in un solo collegio, secondo i principi del sistema maggioritario.
2. Il Consiglio di Stato viene eletto ogni quattro anni.
3. I consiglieri di Stato sono immediatamente rieleggibili”.
Art. 103 – abrogato
Art. 104 - Eleggibilità (al Consiglio di Stato)
“Sono eleggibili al Consiglio di Stato gli elettori laici che abbiano compiuto 27 anni”.
Art. 105 - Incompatibilità di carattere familiare
"Non possono sedere insieme nel Consiglio di Stato i coniugi, i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle, fratelli e sorelle, così come gli affini di primo grado".
Art. 106 - Altre incompatibilità
“1. La carica di consigliere di Stato è incompatibile:
a. Con tutte le altre funzioni pubbliche salariate;
b. Con ogni impiego remunerato o con l'esercizio di un'attività lucrativa;
2. L'impresa di cui il consigliere di Stato è proprietario, o in quella in cui egli esercita, sia direttamente, sia per interposta persona, un'influenza preponderante, non può essere in rapporti d'affari, diretti o indiretti, con lo Stato.
3. I consiglieri di Stato possono però appartenere, nella veste di delegati dai pubblici poteri, ai consigli delle istituzioni (institutions) di diritto pubblico, (ai consigli)delle società o delle fondazioni ai quali la Confederazione, lo Stato o i comuni sono interessati ai sensi dell'articolo 762 del codice delle obbligazioni.
4. Essi possono ugualmente essere consigliere nazionale o consigliere degli Stati. Tuttavia, solo due di questi possono essere consigliere nazionale o consigliere degli Stati.
5. Se il numero fissato al comma 4 è superato e nessuno rinuncia volontariamente all'uno o all'altro mandato, la priorità appartiene, al tempo di un'elezione del Consiglio di Stato, ai più anziani consiglieri di Stato, e al tempo di una elezione dell'Assemblea federale, ai consiglieri nazionali o ai consiglieri degli Stati uscenti, poi ai più anziani consiglieri di Stato. A uguale anzianità, a colui che è in carica da più tempo.
6. I consiglieri di Stato debbono, nei sei mesi che seguono la proclamazione della loro elezione, rinunciare a tutte le attività incompatibili secondo le prescrizioni del presente articolo.
7. I funzionari cantonali o municipali eletti consiglieri di Stato debbono essere ammessi al beneficio di un congedo durante la durata del loro mandato".
Art. 107- Decorazioni e pensioni straniere
"Nessun consigliere di Stato può portare decorazioni, né ricevere pensioni, conferite da una potenza straniera, quand'anche li abbia accettati prima della sua nomina".
Art. 108 – abrogato
Art. 109 - Accettazione e sostituzione
"1. I consiglieri di Stato nominati dal Consiglio generale debbono far conoscere se accettano le funzioni che sono state loro assegnate, negli otto giorni che seguono la loro elezione se sono presenti nel cantone, e nel termine di un mese se sono assenti.
2. Nei casi di non accettazione, di decesso o di dimissione, si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Stato. Il nuovo consigliere eletto lo è per il tempo durante il quale il consigliere che sostituisce debba ancora esercitare le sue funzioni.
3. Se non si verifica che una sola vacanza nei tre mesi che precedono il rinnovo del Consiglio di Stato, il seggio non è assegnato".
Art. 110 – Giuramento
“1. Nei giorni che seguono la convalida delle elezioni del Consiglio di Stato i suo membri prestano giuramento innanzi al Gran Consiglio riunito nel tempio di Saint Pierre.
2. La formula del giuramento è la seguente:
Giuro o prometto solennemente:
- d'essere fedele alla Repubblica e al cantone di Ginevra, d'osservare e di far osservare religiosamente la costituzione e le leggi, senza dimenticare mai che le mie funzioni non sono che una delega della suprema autorità del popolo;
- di mantenere l'indipendenza e l'onore della repubblica, come la sicurezza e la libertà di tutti i cittadini;
- di partecipare alle sessioni del Consiglio e di dare imparzialmente il mio parere e senza nessuna discriminazione di persone;
- d'osservare tutti i doveri che ci impone il nostro legame alla Confederazione svizzera e di mantenere, con tutta la mia forza, l'onore, l'indipendenza e la prosperità”.
Art. 111 - Assunzione delle funzioni
“1. Il Consiglio di Stato entra nel pieno delle sue funzioni subito dopo l’avere prestato giuramento.
2. I consiglieri di Stato eletti in virtù dell'articolo 109, 2°comma, assumono le loro funzioni subito dopo aver prestato giuramento innanzi al Gran Consiglio".
Art. 112 – Proclamazione
"Entrando in carica, il Consiglio di Stato indirizza una proclamazione ai cittadini".
Art. 113 – Trattamento
"1. Le funzioni dei membri del Consiglio di Stato sono retribuite.
2. Il trattamento dei consiglieri di Stato è fissato dalla legge".
Art. 114 – Ufficio
“1. Il Consiglio di Stato elegge ogni anno tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.
2. Il presidente è rieleggibile ad intervallo di un anno”.
Art. 115 - Potere provvisorio
"Il presidente, o in sua assenza, il vice-presidente, ha il potere provvisorio, di sottoporre al Consiglio di Stato nel più breve termine dell'incarico ".
Art. 116 - Promulgazione ed esecuzione delle leggi
“Il Consiglio di Stato promulga le leggi; deve provvedere alla loro esecuzione ed emana, a tale fine, i regolamenti e le ordinanze necessari”.
Art. 117 - Bilancio e rendiconto
“1. Il Consiglio di Stato presenta, ogni anno, al Gran Consiglio il bilancio delle entrate e delle uscite.
2. Redige, ogni anno, il rendiconto, conformemente agli artt. 80 e 82”.
Art. 118 - Amministrazione. Cancelliere di Stato
"1. L'amministrazione dello Stato è divisa in dipartimenti, diretti ciascuno da un consigliere di Stato responsabile.
2. La cancelleria di Stato è affidata ad un cancelliere non appartenente al Consiglio di Stato e da questo nominato. Esso svolge funzioni consultive nelle sessioni del Consiglio di Stato".
Art. 119 – Organizzazione
"Il Consiglio di Stato stabilisce le attribuzioni e l'organizzazione degli uffici e di ciascun dipartimento; determina la nomina e le funzioni degli impiegati (…)".
Art. 120 – Funzionari
"1. Il Consiglio di Stato nomina e revoca i funzionari e gli impiegati
qualora la loro elezione non sia riservata ad altri corpi dalla costituzione o dalla legge".
Art. 121 - Cumulo di trattamenti
“Nessuno, salvo nei casi previsti dalla legge, può ricevere dei trattamenti dallo Stato”.
Art. 122 - Autorità inferiori e prerogative
"1. Il Consiglio di Stato sorveglia e dirige le autorità inferiori.
2. Esso disciplina le prerogative nei casi non previsti dalla legge".
Art. 123- Commissioni temporanee
"Il Consiglio di Stato può servirsi solamente dell'ausilio di commissioni nominate temporaneamente".
Art. 124 - Sorveglianza dei tribunali
"1. Nel rispetto delle norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dei tribunali e nel rispetto delle riserve di competenze disciplinari del consiglio superiore della magistratura, il Consiglio di Stato vigila affinché i tribunali adempiano con esattezza alle loro funzioni".
Art. 125 - Regolamento di polizia
“1. Il Consiglio di Stato emana i regolamenti di polizia nei limiti fissati dalla legge.
2. Ne ordina e sorveglia l’esecuzione”.
Art. 126 - Forze armate
“1. Il Consiglio di Stato dispone delle forze armate per mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. A questi fini può servirsi solamente dei corpi previsti dalla legge”.
Art. 127 - Servizio attivo straordinario
“Quando il Consiglio di Stato chiede un servizio attivo straordinario per più di quattro giorni di un corpo di truppe superiori a 300 uomini, esso è tenuto a rendere conto al Gran Consiglio nel termine di otto giorni, a partire da quello in cui ha richiesto le truppe”.
Art. 128 - Relazioni estere
“1. Il Consiglio di Stato è incaricato di curare le relazioni con l’estero nei limiti della costituzione federale.
2. Nei casi in cui il Gran Consiglio è chiamato a decidere sulle relazioni con l’estero e sulle questioni federali, è necessario il preavviso al Consiglio di Stato”.
Art. 129 – Responsabilità
“1. Il Consiglio di Stato è responsabile dei suoi atti.
2. La legge disciplina ciò che concerne questa responsabilità”.
Art. 130 – Separazione
“Il potere giudiziario è separato dal potere legislativo e dal potere esecutivo”.
Art. 131 - Tribunali permanenti
“1. La legge prevede dei tribunali permanenti per giudicare le cause civili e penali; essa disciplina la nomina, l’organizzazione, la Art. 68 a
2. E’ istituito un tribunale amministrativo per decidere sui ricorsi amministrativi nei casi previsti dalla legge.
3. E’ istituito un tribunale per decidere sui conflitti di competenza (di giurisdizione) tra la giurisdizione amministrativa, da una parte, e la giurisdizione civile o penale, dall’altra.
4. In nessun caso possono essere istituti tribunali temporanei eccezionali”.
Art. 132 - Potere giudiziario
“1. I magistrati, ad eccezione dei probiviri, sono eletti dal Consiglio generale, in un solo collegio secondo i principi del sistema maggioritario.
2. L’elezione ha luogo ogni sei anni.
3. I magistrati sono immediatamente rieleggibili.
4.La legge regola tutto ciò che concerne l’esecuzione del presente articolo, così che, anche in deroga al principio costituzionale, il modo di provvedere alle funzioni che si rendono vacanti nell'intervallo delle elezioni generali”.
Art. 133 – Incompatibilità
"Le funzioni di giudice, di procuratore generale, di procuratore e di sostituto sono incompatibili con ogni funzione amministrativa salariata".
Art. 134 - Pubblicità delle udienze
"1. Le udienze dei tribunali sono pubbliche.
2. Tuttavia la legge può prevedere restrizioni a questa libertà:
a. In materia civile;
b. In materia penale;
Quando sono coinvolti minori di 18 anni,
Per le udienze innanzi alla Chambre d'accusation,
In caso di porte chiuse.
3. La legge può limitare e anche escludere la pubblicità delle udienze dei tribunali dei minori".
Art 135 - Consiglio superiore della magistratura
“1. Senza pregiudicare le norme di diritto comune, dell’art. 124 della costituzione e delle regole relative all’organizzazione interna e al funzionamento dei tribunali, i magistrati sono soggetti al controllo di un consiglio superiore della magistratura, la cui composizione e le cui competenze disciplinari sono determinate dalla legge”.
Art. 136 - Pubblico ministero
“1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un procuratore generale, da due procuratori e dai loro sostituti.
2. La legge disciplina l’organizzazione del pubblico Ministero”.
Art. 137 – Jury
"1. L'istituzione del jury in materia penale è garantita dalla presenta costituzione, salvo ciò che riguarda i tribunali incaricati di conoscere i reati commessi dei minori.
2. I giurati sono scelti tra i cittadini svizzeri, senza distinzione di sesso, maggiori di 25 anni e minori di 60.
3. Le attribuzioni del jury possono essere ampliate dalla legge".
Art. 138 – abrogato
Art. 139 - Competenze (del Tribunale dei probiviri)
“La giurisdizione dei probiviri (giurisdizione del lavoro) è competente nei modo e nelle condizioni previste dalla legge a giudicare:
a. sui ricorsi degli impiegati e salariati;
b. su tutte le cause che la legge o il regolamento attribuisce a questa giurisdizione”.
Art. - 140 Elezione
“1. La legge fissa il numero dei gruppi professionali rappresentati nella giurisdizione dei probiviri così come il numero di giudici probiviri che provengono da ogni gruppo professionale.
2. I probiviri sono scelti ogni cinque anni dal Gran Consiglio per una durata di 6 anni, in uguale numero di probiviri impiegati e di probiviri salariati per ogni gruppo professionale. Essi sono immediatamente rieleggibili.
3. Per essere eletto, un giudice probiviro deve ottenere i due terzi dei voti espressi. In caso di mancata elezione, per ricoprire i posti vacanti gli impiegati e salariati di ogni gruppo professionale procedono a nuove elezioni, ed eleggono separatamente i loro probiviri, l'elezione avviene a scrutinio di lista a maggioranza relativa.
4. L'esito delle elezioni è scontato se non ci sono più candidati che posti da ricoprire.
5.Sono elettori attivi e passivi gli impiegati e salariati di nazionalità svizzera, che hanno compiuto 18 anni, che esercitano da almeno un anno la loro attività professionale nel cantone. Sono ugualmente eleggibili gli impiegati ed i salariati stranieri che esercitano da almeno dieci anni la loro attività professionale, di cui l'ultimo anno nel cantone, in svizzera.
6. La legge disciplina le modalità dell'elezione così come le condizioni da soddisfare per essere eletto come giudice impiegato o salariato. Essa determina anche l'organizzazione della giurisdizione dei probiviri (giurisdizione del lavoro)".
Art. 141a 143 abrogati
Art. 144 - Confini territoriali
"I confini territoriali di un comune possono essere modificati solo dalla legge".
Art. 145 – Elettori
"Non si può essere elettore in più di un comune o in più di un distretto (arrondissement)".
Art. 146 – Amministrazione
"1. Nei comuni con più di 3000 abitanti oltre che la città di Ginevra, l'amministrazione comunale è affidata ad un consiglio amministrativo di tre membri eletti dall'assemblea degli elettori del comune.
2.Negli altri comuni, l'amministrazione comunale è affidata ad un sindaco e a due collaboratori.
1. Le attribuzioni dell'amministrazione comunale sono determinate dalla legge".
Art. 147 - Consigli municipali
"1. I consigli municipali sono integralmente rinnovati ogni 4 anni.
2. I consiglieri municipali uscenti sono immediatamente rieleggibili".
Art. 148 – Elezione
"I membri dei consigli municipali sono eletti, in ogni comune, a scrutinio di lista da un collegio composto da tutti gli elettori del Comune:
a. per i comuni con più di 800 abitanti, secondo il principio della rappresentanza proporzionale, con uno sbarramento del 7 per cento;
b. per i comuni con più di 800 abitanti, si applica il sistema maggioritario".
Art. 149 – Composizione
"1. La legge determina il numero dei membri dei consigli comunali.
2. I consiglieri municipali devono essere scelti tra gli elettori del comune.
3. Essi sono considerati dimissionari dal momento in cui cessano di essere elettori nel comune dove sono stati eletti".
Art. 150 - Pubblicità delle sedute
"Le sedute dei consigli municipali sono pubbliche; tuttavia i consigli deliberano a porte chiuse qualora lo ritengano opportuno".
Art. 151 - Diritti dei magistrati municipali
"I consiglieri amministrativi, i sindaci e gli aggiunti che non fanno parte del consiglio municipale hanno potere consultivo nel consiglio e hanno il potere d'iniziativa, ma non possono votare".
Art. 152 - Consiglieri amministrativi, sindaci e aggiunti
"I consiglieri amministrativi, i sindaci e gli aggiunti sono eletti per 4 anni, con sistema maggioritario, dall'insieme degli elettori del comune".
Art. 153 - Disposizioni legislative d'esecuzione
"La legge determina, sotto riserva delle disposizioni quanto segue:
a. Le norme relative all'elezione, all'eleggibilità e al giuramento dei consiglieri amministrativi, dei sindaci, dei collaboratori e dei consiglieri comunali;
b. In quali casi e da quali autorità i consiglieri amministrativi, i sindaci ed i collaboratori possono essere revocati;
c. In quali casi e da quali autorità i consiglieri comunali possono essere sospesi".
Art. 154 - Consiglio municipale (di Ginevra)
"Il consiglio municipale di Ginevra è composto da 80 membri".
Art. 155 - Consiglio amministrativo
"1. L'amministrazione della città di Ginevra è affidata ad un consiglio amministrativo composto da 5 membri, nominato dal corpo elettorale della città di Ginevra, riunito in un solo collegio. Questo consiglio amministrativo ripartisce le sue funzioni tra i suoi membri.
2. Le disposizioni del capitolo I, concernente l'eleggibilità, l'elezione, la durata delle funzioni e la revoca dei magistrati municipali degli altri comuni sono applicabili ai membri del consiglio amministrativo della città.
3. I consiglieri amministrativi hanno funzione consultiva nel consiglio municipale ed hanno diritto di iniziativa ma non possono votare.
4. La carica di consigliere amministrativo è incompatibile:
a. con ogni altra funzione pubblica salariata;
b. con ogni impiego remunerato o con l'esercizio di un'attività lucrativa.
5. L'imprese di cui il consigliere amministrativo è proprietario, o nella quale esercita un incarico rilevante, non può essere in relazione d'affari diretti o indiretti, con la città di Ginevra e le istituzioni da essa dipendenti.
6. I consiglieri amministrativi possono però appartenere, a titolo di delegati di poteri pubblici, ai consigli di istituzioni di diritto pubblico, di società o di fondazioni alle quali la Confederazione, lo Stato o i comuni sono interessati, ai sensi dell'art.762 del codice delle obbligazioni.
7. Essi possono essere ugualmente deputati al Gran Consiglio o consiglieri nazionali o agli Stati. Tuttavia, al massimo solo due di loro possono essere deputati al Gran Consiglio, uno consigliere nazionale, ed uno al consiglio degli Stati, il cumulo degli incarichi è proibito.
8. Se il numero fissato nel settimo comma è superato e in assenza di volontaria rinuncia all'uno o all'altro mandato, ha la precedenza, in caso di elezione al consiglio amministrativo, ai consiglieri amministrativi più anziani, ed in caso di elezione al Gran Consiglio o all'Assemblea federale, ai deputati al Gran Consiglio o ai consiglieri nazionali o agli uscenti consiglieri degli Stati, ed infine ai più anziani consiglieri amministrativi. A pari anzianità ha la precedenza il più anziano di età.
9. I consiglieri amministrativi debbono, nei sei mesi che seguono la proclamazione della loro elezione, rinunciare ad ogni attività incompatibile con le prescrizioni del presente articolo".
Art. 156 – Competenze
"Le competenze del consiglio municipale e del consiglio amministrativo della città sono determinate dalla legge".
Art. 157 – Spese
"1. Le spese effettuate per i lavori eseguiti nel territorio della città sono sostenute dalla città stessa.
2. Esse sono approvate dal consiglio municipale della città se la legge cantonale non dispone altrimenti".
Art. 158 - Servizi industriali
"1 I servizi industriali di Ginevra, istituti (établissement) di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica, autonomi nei limiti indicati dalle presenti disposizioni costituzionali e nei limiti stabili dalla legge che ne determina gli statuti, hanno lo scopo di fornire al cantone di Ginevra l'acqua, il gas, l'elettricità e l'energia termica. Possono inoltre sviluppare delle attività nei settori collegati a quelli sopra menzionati, (possono) esercitare le loro attività fuori del cantone ed erogare prestazioni e servizi nel campo delle telecomunicazioni.
2. La loro sede è Ginevra.
3. Essi sono sotto la sorveglianza del Consiglio di Stato".
Art. 158a - Capitale di dotazione
"1. Un capitale di dotazione è destinato ai Sevizi Industriali. La legge ne determina l'ammontare.
2. Il capitale di dotazione produce annualmente un interesse al tasso fissato dalla legge.
3. Lo Stato di Ginevra partecipa alla costituzione del capitale di dotazione nella misura del 55 per cento, la città di Ginevra nella misura del 30 per cento e gli altri comuni ginevrini in quella del 15 per cento, ripartito fra essi in proporzione del numero di abitanti.
4. L'ammontare delle partecipazione di questi altri comuni è stabilito dal Consiglio di Stato.
5. In caso di incremento del capitale di dotazione, si procede ad una nuova ripartizione secondo gli stessi principi. Tuttavia, per quanto concerne il 15% attribuito agli altri comuni ginevrini, le partecipazioni non possono essere ridotte".
Art. 158b - Proprietà. Responsabilità
"1. I servizi industriali sono proprietari di beni e titolari di diritti necessari a raggiungere il loro scopo e rispondono personalmente ed esclusivamente dei loro debiti ed impegni.
2. In caso di cessazione di questa attività a causa del fallimento dei servizi industriali, il prodotto della liquidazione ritorna allo Stato, alla città di Ginevra e agli altri comuni ginevrini in proporzione della loro partecipazione al capitale di dotazione".
Art. 158c - Utilizzazione dei beni demaniali e canoni
"1. I servizi industriali possono utilizzare i beni demaniali ginevrini per l'installazione delle loro linee di trasporto e di distribuzione in cambio di canoni annuali.
2. La legge precisa le condizioni di questa utilizzazione così come le modalità di calcolo dei canoni".
Art. 159 – Organizzazione
"L'organizzazione dei Sevizi Industriali è regolata dalla legge".
Art. 160a - Organizzazione e sviluppo (dei trasporti pubblici)
"1. Lo Stato, nei limiti stabiliti dal diritto federale, adotta le misure necessarie all'organizzazione e allo sviluppo della rete delle linee dei trasporti pubblici.
2. Nello scopo di creare le condizioni di base favorevoli allo sviluppo delle vie economiche e sociali di Ginevra e della regione, lo Stato favorisce l'utilizzo dei trasporti pubblici nel rispetto dell'ambiente in una prospettiva di complementarità tra i diversi mezzi di trasporto.
3. Un ente di diritto pubblico è incaricato della gestione dei trasporti pubblici. Questo ente è sottoposto alla vigilanza del Consiglio di Stato.
4. I rapporti tra lo Stato e l'ente sono regolati da un contratto di diritto pubblico che, nei limiti stabiliti dalla legge, determina in particolare le prestazioni dell'ente, le condizioni di sfruttamento delle risorse ed i contributi finanziari dello Stato secondo un piano pluriennale.
5. Le prestazioni sono sottoposte all'approvazione del Gran Consiglio. Non può essere richiesto referendum per l'abrogazione della legge, che stabilisce i contributi a carico del bilancio statale per la durata del contratto.
6. La legge disciplina tutto ciò che concerne l'esecuzione del presente titolo".
Art. 160b - Principi. Mezzi. Partecipazione (tutela dell'ambiente)
"1. Lo Stato vigila per mantenere l'equilibrio tra le esigenze della vita economico e sociale e la conservazione della natura in modo da assicurare un ambiente sano ed una buona qualità della vita.
2. Protegge in particolare la fauna, la flora, i boschi e i paesaggi. Combatte l'inquinamento che aggredisce l'uomo ed il suo ambiente, l'aria, l'acqua, ed il suolo.
3. Favorisce un uso razionale ed economico delle risorse.
4. Si dota dei mezzi per una politica preventiva e concertata; controlla in particolare l'evoluzione della situazione ambientale.
5. Soprassiede in particolare:
a. alla coordinazione delle attività dei servizi preposti alla protezione dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo per impedirne l'inquinamento, (alla coordinazione) della lotta contro il rumore e, lo sperpero dell'energia e delle risorse;
b. alla valutazione della conformità dei progetti di costruzione e di installazione con le esigenze di protezione dell'ambiente, della gestione razionale del territorio e del risparmio energetico.
6. Può ascoltare i gruppi e le associazioni interessate e, all'occorrenza, collabora con esse (per dare attuazione) alle misure decise".
Art. 160c - Principi (in materia di energia)
"1. La politica cantonale in materia d'approvvigionamento, di trasformazione, di distribuzione e d'utilizzazione dell'energia, è basata, nei limiti del diritto federale, sulla conservazione dell'energia, sullo sviluppo prioritario delle risorse d'energia rinnovabile e sul rispetto dell'ambiente.
2. Tale politica è realizzata dalle autorità cantonali e comunali, dall'amministrazione e dagli enti pubblici nel quadro delle loro attribuzioni.
3. La conservazione dell'energia è ottenuta particolarmente:
a. Nel settore immobiliare:
1. mediante la previsione di norme di consumo d'energia specifiche, per esempio, consumo d'energia per metri cubi riscaldati e per anno,
2. mediante esigenze ed incentivi che garantiscano dei bassi consumi specifici;
3. mediante esigenze ed incentivi che favoriscano l'isolamento termico e l'ottimizzazione degli impianti di riscaldamento, di preparazione d'acqua calda per gli edifici nuovi o soggetti ad una ristrutturazione rilevante,
4. mediante una adeguata ripartizione delle spese di consumo del calore, specialmente attraverso una ripartizione individuale degli impianti di riscaldamento di tutti gli edifici ed attraverso la ripartizione individuale degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda per gli edifici nuovi o oggetto di rilevante ristrutturazione,
5. mediante l'assoggettamento della climatizzazione ad un regime di autorizzazione eccezionale o di proibizione,
6. mediante delle esigenze in merito alla razionalità dell'utilizzo dell'energia primaria, in particolare attraverso la sottomissione del riscaldamento elettrico mediante resistenza ad un regime di autorizzazione eccezionale o proibizione,
7. mediante l'incoraggiamento di ricerche e di esperienze nel dominio dell'economa di energie negli edifici;
b. Nel settore dei trasporti, favorendo gli spostamenti nei mezzi pubblici, in bicicletta e a piedi, soprattutto sul piano degli investimenti e delle infrastrutture;
b. Nel settore industriale:
1. mediante la collaborazione tra autorità pubbliche, servizi pubblici ed industrie in vista di una utilizzazione ottimale dell’energia primaria specialmente attraverso gli impianti per la produzione calore-forza ed il recupero del calore,
2. mediante il recupero ed il riciclaggio delle materie e dei rifiuti allorché ne risulti un’economia di energia apprezzabile,
3. mediante l’incoraggiamento del miglioramento della durabilità degli oggetti manifatturieri;
d. Nel settore dell'approvvigionamento e trasformazione dell'energia:
1. mediante l'obbligo di riscatto a condizioni adeguate della corrente prodotte dalle centrali del settore agricolo, immobiliare, industriale,
2. mediante l'introduzione di tariffe decrescenti che non sono giustificate dai principi della politica cantonale in materia di energia, e mediante una tariffazione conforme a questi ultimi.
Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili è ottenuto soprattutto:
a. mediante la promozione di installazioni che utilizzano queste energie e di misure che permettono la loro utilizzazione, immediata o futura, nell'architettura o nello sviluppo del territorio;
b. mediante la promozione del calore dell'ambiente specialmente attraverso l'integrazione ottimale delle sorgenti di calore dell'ambiente del lago, dei corsi d'acqua, della falda freatica e dei rigetti di calore, nell'approvvigionamento energetico;
c. mediante la presa in considerazione delle sorgenti energie rinnovabili nel riscaldamento a distanza specialmente per quel concerne la sua temperatura ed il dimensionamento della rete;
d. mediante l'incentivazione di ricerche ed esperienze nel campo delle energie rinnovabili.
5. Le autorità cantonali si oppongono con tutti mezzi giuridici e politici a loro disposizione all'installazione di centrali nucleari, di depositi di scorie altamente o mediante radioattive e di officine di rigenerazione sul territorio del cantone e nelle sue vicinanze. Per gli impianti non rispondenti a queste condizioni di localizzazione il preavviso del cantone è deliberato dal Gran Consiglio sotto forma di legge.
6. Gli investimenti energetici delle collettività pubbliche rientrano negli obiettivi del presente articolo. Gli enti (établissement) pubblici debbono tenere conto di questi obiettivi nell'utilizzazione dei loro diritti sociali.
7. La legge regola tutto ciò che riguarda l'attuazione del presente articolo.
Art. 161 - Principi generali (in materia di istruzione pubblica)
“1. La legge regola l’organizzazione degli istituti d’istruzione pubblica che sono i tutto o in parte a carico dello Stato.
2. Questi istituti formano un insieme che comprende:
a. L’insegnamento primario;
b. L’insegnamento secondario;
c. L’insegnamento superiore ed universitario”.
Art. 162 - Istruzione primaria
“Ciascun comune deve essere provvisto di istituti per l’istruzione primaria e sovvenzionare, concorrentemente con lo Stato, le spese per la loro creazione e per il loro mantenimento.
2. (…)”.
Art. 163 - Insegnamento della religione
“L’insegnamento della religione è distinto dalle altre parti dell’istruzione, al fine di permettere di essere ammessi ad ogni livello nei diversi istituti d’istruzione pubblica del cantone”.
Art. 164 - Libertà di culto
"1. La libertà dei culti è garantita.
2. Lo Stato ed i comuni non sovvenzionano nessun culto.
3. Nessuno può essere tenuto a contribuire attraverso le tasse alle spese di un culto".
Art. 165 - Organizzazione delle Chiese
“1.I culti si esercitano e le Chiese si organizzano in virtù della libertà di riunione e del diritto di associazione. I loro fedeli sono tenuti al rispetto delle leggi generali ed anche dei regolamenti di polizia.
2. Le Chiese possono, in conformità delle prescrizioni contenute nel codice delle obbligazioni, acquistare la personalità giuridica e tutte le conseguenze giuridiche che da essa derivano. Esse possono costituirsi in fondazioni”.
Art. 166 - Edifici religiosi
“1. I templi, le chiese, le parrocchie o i presbiteri che sono proprietà comunale conservano la loro destinazione religiosa. Essi rimangono destinati gratuitamente, come nel passato, al culto che si esercitava prima del 1 gennaio 1909.
2. Salva la riserva dell’approvazione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di trasferire la proprietà di questi edifici ai rappresentanti dei culti che li occupano, in cambio dell’impegno a provvedere al loro mantenimento. Questa cessione è gratuita e esente dai diritti di mutazione.
3. Nei casi in cui i comuni trasferiscano la proprietà degli edifici citati, si stabilisce che essi debbano conservare la loro destinazione religiosa e che (il trasferimento) non può essere disposto a titolo oneroso”.
Art. 167 - Tempio di Saint-Pierre
“Il tempio di Saint-Pierre è destinato al culto protestante: Lo Stato continua a disporne per le cerimonie nazionali, anche se la proprietà è stata trasferita in virtù dell’articolo 166 della presente costituzione”.
Art. 168 - Principi e autorità responsabili (Titolo XIII Assistenza Pubblica).
"1 L'assistenza pubblica è finalizzata all'aiuto delle persone che sono in difficoltà sociali o prive dei mezzi necessari a soddisfare i loro bisogni vitali e personali indispensabili.
2 Essa è sussidiaria alle prestazioni sociali federali, cantonali o comunali e a quelle dell'assistenza sociale.
3. L'assistenza pubblica si trova sotto la direzione generale e sotto la sorveglianza del Consiglio di Stato, in particolare sotto il controllo del dipartimento che le conferisce l'incarico".
Art. 169 - Organismi (dell'Assistenza pubblica)
"Gli organismi incaricati dell'assistenza pubblica sono:
a. L'hospice general, istituzione ginevrina d'azione sociale;
b. Gli altri organismi pubblici o privati ai quali la legge attribuisce i compiti considerati".
Art. 170 - Hospice general
"1. L'hospice general è gestito da una commissione amministrativa.
2. Mantiene i beni che gli appartengono e che costituiscono il suo patrimonio; essi cioè non possono essere sottratti alla loro destinazione e debbono restare separati da quelli dello Stato.
3. I redditi prodotti da questi beni così come quelli delle altre risorse che gli appartengono sono destinati all'assistenza e agli aiuti sociali".
Art. 170a - Copertura del deficit
"Il deficit degli organismi incaricati dell'assistenza pubblica è coperto da un credito previsto ogni anno nel bilancio dello Stato".
Art. 170b - Disposizioni legislative d’esecuzione
“La legge disciplina tutto ciò che concerne l’applicazione del presente titolo”.
Art. 171 - Principi ed autorità responsabili (dell'assistenza sanitaria)
"1. Le cure mediche sono erogate da strutture mediche pubbliche e da persone autorizzate a praticare una professione medica e ausiliaria.
2. L'attività di ciascun settore medico e le modalità della loro collaborazione sono definite dalla legge.
3. Le strutture mediche pubbliche sono soggette alla direzione generale e alla sorveglianza del Consiglio di Stato e più in particolare sotto il controllo dei dipartimenti ai esso conferisce l'incarico.
Art. 172 – Istituzione
"Gli enti medici pubblici sono determinati dalla legge".
Art. 173 – Amministrazione
"1. Ciascun ente medico pubblico è amministrato da una commissione; questa nomina e revoca gli impiegati dell'ente, salvo la riserva dell'approvazione del Consiglio di Stato, qualora sia prevista dalla legge.
2. Ciascun ente conserva i beni che gli appartengono; tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione e debbono restare separati da quelli dello Stato.
3. Il deficit di gestione degli enti medici pubblici è coperto da una sovvenzione contenuta ogni anno nel bilancio dello Stato".
Art. 174 - Disposizioni legislative d’esecuzione
“La legge disciplina tutto ciò che concerne l’applicazione del presente titolo”.
Art. 175 - Fondazioni di diritto pubblico
“Ogni fondazione di diritto pubblico deve essere prevista dalla legge”.
Art. 176 – Congregazioni
“1. Ogni corporazione, sia congregazione, non può essere prevista dal cantone, senza l’autorizzazione del Gran Consiglio, che delibera dopo aver sentito il preavviso del Consiglio di Stato.
2. Questa autorizzazione è sempre revocabile”.
Art. 177 - Banca cantonale di Ginevra
"1. La Banca cantonale di Ginevra, nata dalla fusione tra la Cassa di risparmio della Repubblica e cantone di Ginevra, fondata nel 1816, e la Banca ipotecaria del cantone di Ginevra, fondata nel 1847, è una società anonima di diritto pubblico.
2. La Banca cantonale di Ginevra ha come scopo principale quello di contribuire allo sviluppo economico del cantone e della regione.
3. Il cantone ed i comuni detengono la maggior parte dei voti legati al capitale sociale della banca.
4. La legge e gli statuti regolano l'organizzazione e le attività della banca".
Art. 178 - Decorazioni e titoli stranieri
“1. Ciascun membro del Gran Consiglio, ciascun funzionario o impiegato salariato dello Stato non può accettare un titolo, una decorazione, degli emolumenti o una pensione da un governo straniero, senza autorizzazione.
2. Questa autorizzazione è data dal Gran Consiglio per i suoi membri e dal Consiglio di Stato per gli impiegati ed i funzionari pubblici”.
Art. 179 – Procedura
"1. Ogni progetto di revisione della costituzione è deliberata e votata secondo le forme prescritte dalle leggi ordinarie.
2. Esso è poi sottoposto alla sanzione del Consiglio generale.
3. La maggioranza assoluta dei votanti decide sull'approvazione o sul rifiuto del progetto".
Art. 180 - abrogato
Art. 181 - Clausole abrogatorie
“Sono abrogate le leggi costituzionali:
a. Sulla libertà individuale e sull’inviolabilità di domicilio, del 21 marzo 1849;
b. Per la creazione di un hospice general, del 26 agosto 1868;
c. Sul referendum facoltativo, del 26 aprile 1879;
d. Che istituiva il consiglio dei probiviri, del 4 ottobre 1882;
e. Che introduceva il referendum facoltativo municipale, del 12 gennaio 1895;
f. Che modificava l’organizzazione dell’assistenza pubblica, del 29 ottobre 1898;
g. Sull’incompatibilità, del 31 marzo 1901;
h. Che abrogava e sostituiva la legge costituzionale del 6 giugno 1891 sul diritto d’iniziativa, del 17 giugno 1905;
i. Che sopprimeva il budget dei culti, del 15 giugno 1907;
j. Che decretava l’incompatibilità delle funzioni di consigliere di Stato e di magistrato dell’ordine giudiziario (ad eccezione dei giudici della Corte di cassazione, dei giudici supplenti, dei giudici assessori e dei giudici del consiglio dei probiviri) con il mandato di deputato al Gran Consiglio ed abrogante l’art. 69 della costituzione del 24 maggio 1847, del 13 marzo 1926;
k. Che abrogava la legge costituzionale sul referendum obbligatorio in materia finanziaria del 9 marzo 1927 e la sostituiva con altre disposizioni, del 21 febbraio 1931;
l. Che abrogava la legge costituzionale del 13 settembre 1919 per l’elezione popolare dei deputati al Consiglio di Stato e la sostituiva con nuove disposizioni, del 9 maggio 1931.
Art. 182 - Disposizioni transitorie
“L’abrogazione dell’articolo 156, secondo comma, entra in vigore nel momento in cui viene adottata la legge in applicazione dell’articolo 125 primo comma, per regolare i rapporti tra lo Stato e la città di Ginevra concernenti la delegazione a quest’ultima di poteri di polizia limitati”.