I Cantoni svizzeri, come è noto, godono di autonomia statutaria nel senso che è loro riconosciuto il potere di darsi un proprio statuto (anzi una propria Costituzione) senza che sia prevista, nella fase d'approvazione, nessuna forma d'intervento da parte della Federazione.
La Costituzione del cantone di Ginevra, datata 24 maggio 1847, si compone di 13 titoli e 182 articoli. Nel Titolo primo, contenente un solo articolo, vi è un riferimento alla sovranità del cantone ed una attribuzione della stessa al popolo: tutti i poteri politici e tutte le funzioni pubbliche non sono che una delega di questa autorità suprema. Viene immediatamente sottolineata l'opzione per una democrazia rappresentativa, sebbene, come sarà in seguito rilevato, venga dato ampio spazio agli istituti di democrazia diretta. Il Titolo secondo, intitolato Dichiarazione dei diritti individuali, oltre a consacrare il principio di uguaglianza nonché quello di libertà individuale esalta il ruolo della famiglia e protegge il diritto di proprietà, la libertà della stampa, la libertà d'iniziativa economica, il diritto di petizione, il diritto di libertà dell'insegnamento, ma anche il diritto alla casa. Il Titolo terzo contiene una serie di disposizioni concernenti la libertà personale; in maniera molto dettagliata vengono disciplinate le restrizioni a tale libertà, quasi come si trattasse di un vero e proprio codice penale. Il Titolo quarto detta principi in materia di nazionalità e di acquisto nonché di perdita dei diritti politici. I principi dello Stato Sociale sono ripresi nell'ultima parte della costituzione (Titolo undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo), laddove è esplicitamente garantito il diritto all'istruzione, all'assistenza pubblica e all'assistenza sanitaria.
Il Titolo quinto si riferisce al Consiglio generale: si tratta di una assemblea eletta direttamente dal popolo che, a sua volta, provvede alla elezione tanto del potere esecutivo (il Consiglio di Stato) quanto di quello legislativo (il Gran Consiglio).
Una numerosa serie di disposizioni (quelle contenute nel Titolo sesto) disciplina gli istituti di democrazia diretta cantonali e comunali. In primo luogo è individuabile un nucleo di articoli relativi al referendum cantonale e a quello municipale; viene poi regolata l'iniziativa cantonale legislativa e costituzionale.
Il Gran Consiglio, che come già rilevato costituisce l'assemblea legislativa ed è il risultato di una elezione di secondo grado (si segnala in merito l'adozione di un sistema proporzionale corretto da uno sbarramento del 7 per cento), trova puntuale disciplina nel Titolo settimo. Numerosi sono gli articoli relativi al funzionamento dell'organo (ad esempio quelli riguardanti le sessioni ordinarie e straordinarie, le commissioni legislative ecc.). Lo statuto prevede poi una serie d’incompatibilità con il mandato di deputato.
Il Cantone ha un potere impositivo; il Gran Consiglio, infatti, oltre a decidere le spese, i prestiti e le alienazioni di beni pubblici, stabilisce le imposte. Esso vota annualmente il bilancio e non può oltrepassare la somma totale delle spese fissate dal Consiglio di Stato senza prevedere contestualmente la copertura finanziaria. Il ricorso all'indebitamento non può essere considerato come una copertura finanziaria
Il Titolo ottavo contiene, poi, disposizioni che afferiscono alla composizione ed elezione del potere esecutivo, come pure quelle relative alla sua organizzazione e alle sue attribuzioni. Il Consiglio di Stato è diviso in dipartimenti, diretti ciascuno da un consigliere di Stato responsabile. La cancelleria di Stato è affidata ad un membro del Consiglio direttamente da questo eletto. Al potere esecutivo anzitutto compete la presentazione annuale del bilancio e del rendiconto del Cantone. Esso ha poi il comando delle forze armate (da tale disposizione può dunque evincersi una competenza cantonale in materia di difesa) ed è inoltre incaricato di curare le relazioni estere.
Il Cantone ha anche, come è noto, competenze giurisdizionali; all'organizzazione degli organi giudiziari cantonali è infatti dedicato il titolo nono. Sono al riguardo istituiti tribunali civili, penali ed amministrativi. I magistrati vengono eletti dal Consiglio generale, in un solo collegio secondo i principi del sistema maggioritario. E', inoltre, prevista una particolare giurisdizione del lavoro (la c.d. Juridiction du travail), i cui giudici sono però scelti dal Gran Consiglio.
La Costituzione provvede poi a disciplinare in maniera dettagliata anche gli organi del comune ed una trattazione a parte viene riservata alla città di Ginevra. E' riscontrabile l'esistenza di un consiglio municipale, eletto dagli elettori di ciascun comune con un sistema proporzionale o maggioritario a seconda che il numero degli abitanti del comune stesso sia superiore o inferiore a 800. L'amministrazione comunale, nei comuni con più di 3000 abitanti è affidata ad un consiglio amministrativo di tre membri eletti, con sistema maggioritario, dagli elettori del comune, mentre in tutte le altre ipotesi, essa è attribuita ad un sindaco e a due collaboratori. I consiglieri amministrativi, i sindaci e gli aggiunti che non fanno parte del consiglio municipale hanno potere consultivo e potere d'iniziativa nello stesso, ma non possono votare. Le competenze degli enti comunali non vengono definite dallo statuto con chiarezza; soltanto in alcune ipotesi è dato riscontrare dei riferimenti al riguardo (così in materia di diritto all'educazione primaria). Una maggiore precisione è possibile rilevare, invece, per quanto concerne la città di Ginevra; tutto il Titolo decimo è dedicato ai suoi servizi industriali.
Una particolare attenzione è posta dalla Costituzione al tema dei trasporti pubblici (Titolo decimo b), alla protezione dell'ambiente (Titolo decimo c) e all'approvvigionamento, trasformazione, distribuzione dell'energia.

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