Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

 

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2009

(Repertorio n. 243/CSR). (09A15603)

 

 

(G.U. Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2010)

 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nell'odierna seduta del 3 dicembre 2009: 
 
  VISTI  gli  obblighi  comunitari  della  Repubblica  e  i  relativi
obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  rientro  nell'ambito   dei
parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei
predetti obblighi, stabiliscono  la  necessita'  del  concorso  delle
autonomie  regionali  al  conseguimento  dei  predetti  obiettivi  di
finanza pubblica; 
  VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.  131,  il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  VISTO l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, al fine
del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, che  la  regione,
ove  si  prospetti  sulla  base  del  monitoraggio  trimestrale   una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari ovvero che
qualora i provvedimenti necessari  non  vengano  adottati  scatta  la
procedura del commissario ad acta e qualora anche il  commissario  ad
acta non adotti le misure cui e' tenuto, si applicano comunque  nella
misura  massima  prevista  dalla  vigente   normativa   l'addizionale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e  le  maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  VISTO l'articolo 1, comma 180, della richiamata legge n.  311/2004,
e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone  che  la
regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, 
  anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per  i  servizi
sanitari regionali,  procede  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed
elabora   un   programma   operativo    di    riorganizzazione,    di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
di durata non superiore al triennio; che i Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito
accordo che individui gli interventi necessari per  il  perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal  comma
173; 
  VISTO l'articolo 1, commi 98 e 107, della richiamata legge 311/2004
in materia di contenimento della spesa del personale; 
  VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23  marzo  2005  ,  in  attuazione
dell' articolo 1, commi 173 e 180 della legge 30 dicembre 2004, n. n.
311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
105 del 7 maggio 2005; 
  VISTO l'articolo 8 della richiamata  Intesa  Stato-Regioni  del  23
marzo 2005, con la quale si  e'  convenuto,  in  relazione  a  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, a partire  dall'anno  2005,  con  riferimento  ai  risultati  di
esercizio dell'anno 2004, per le regioni interessate che, ai sensi di
tale  disposizione  stipulano  con  i   Ministri   della   salute   e
dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  gli  affari
regionali, l'apposito accordo che individui gli interventi  necessari
per il perseguimento  dell'equilibrio  economico,  nel  rispetto  dei
livelli essenziali di assistenza e  degli  adempimenti  di  cui  alla
intesa prevista dal comma 173 del medesimo articolo; 
  VISTO l'articolo 8, comma 5 della suddetta intesa che individua  il
valore soglia  strutturale  di  carattere  economico-finanziario  del
disavanzo, nella misura pari o superiore al 7 per cento, in  base  ai
risultati  del   Tavolo   tecnico   degli   adempimenti,   prevedendo
l'obbligatorieta', per le Regioni  nelle  quali  si  verifica,  della
stipula dell'accordo di cui al comma 3 del  medesimo  articolo  8,  e
quindi  l'inclusione  della  stipula  dell'accordo  stesso  fra   gli
adempimenti  oggetto  di  verifica  previsti  dall'articolo  2  della
suddetta intesa; 
  VISTO l'articolo 1, commi 198 e 203, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266 in materia di contenimento della spesa del personale; 
  VISTO l'articolo 1, comma 274 della richiamata legge  n.  266/2005,
che stabilisce che, nell'ambito del settore  sanitario,  al  fine  di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi: 
  a)  gli  obblighi  posti  a  carico  delle  regioni,  nel   settore
sanitario, con l'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,  finalizzati
a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli
essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori  adempimenti  di
carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove
si prospettassero situazioni  di  squilibrio  nelle  singole  aziende
sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro  pena  la
dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali; 
  b)  l'obbligo  di  adottare  i  provvedimenti  necessari   di   cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  VISTO l'articolo 1, comma 275 della  medesima  legge  266/2005,  il
quale  prevede  specifici  adempimenti  in  materia   di   personale,
convenzioni ed esenzioni; 
  VISTO il Patto per la salute, su proposta del Ministro della salute
e  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  condiviso  dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano il 28 settembre 2006, di cui all'Intesa Stato-Regioni  del  5
ottobre 2006; 
  VISTO il decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,   ed   in
particolare l'articolo 4 in materia di  commissari  ad  acta  per  le
regioni  sottoposte  ai  Piani  di  rientro   che   siano   risultate
inadempienti; 
  VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge
31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2008, n.31 , i quali prevedono la modalita'  con  cui  viene
comunque garantito il rispetto  del  limite  di  remunerazione  delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni e che gli accordi con le
strutture erogatrici di prestazioni per conto del Servizio  Sanitario
nazionale, eventualmente sottoscritti per  l'anno  2008  e  seguenti,
sono  adeguati  alla  previsione  normativa  stabilita  dal  medesimo
decreto legge entro trenta giorni dalla data  della  sua  entrata  in
vigore ; 
  VISTO  l'articolo  79  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 3 agosto 2009,
n.102, che prevede: 
  - al comma 1 che, al fine di garantire il rispetto  degli  obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2009-2011  il  finanziamento  del  Servizio   sanitario
nazionale cui concorre  ordinariamente  lo  Stato  e'  confermato  in
102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle  disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni,  e  all'articolo  3,  comma
139, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  ed  e'  determinato  in
103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di  euro
per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro,  per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore  finanziamento  a
carico  dello  Stato  per  l'ospedale   pediatrico   Bambino   Gesu',
preventivamente  accantonati  ed  erogati  direttamente  allo  stesso
Ospedale, secondo le modalita' di cui alla legge 18 maggio  1995,  n.
187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il  Governo  italiano  e  la
Santa Sede, fatto nella Citta' del  Vaticano  il  15  febbraio  1995.
Restano fermi gli adempimenti regionali previsti  dalla  legislazione
vigente, nonche'  quelli  derivanti  dagli  accordi  e  dalle  intese
intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano; 
  - al comma 1-bis, che, per  gli  anni  2010  e  2011  l'accesso  al
finanziamento integrativo a carico dello Stato  derivante  da  quanto
disposto dal comma 1, rispetto al livello di 
  finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula
di una specifica intesa fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n.  131,  da  sottoscrivere  entro  il  15
ottobre  2009,  che,  ad   integrazione   e   modifica   dell'accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del  23  marzo
2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa  al  Patto
per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento  5  ottobre
2006, n. 2648, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  256  del  3   novembre   2006,   contempli   ai   fini
dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della
dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare  tensioni  nei
bilanci  regionali   extrasanitari   e   di   non   dover   ricorrere
necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale: 
  a)  una  riduzione  dello  standard  dei  posti  letto,  diretta  a
promuovere  il  passaggio  dal  ricovero  ospedaliero  ordinario   al
ricovero diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in  regime
ambulatoriale; 
  b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in  connessione  con  i  processi  di  riorganizzazione,  ivi
compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della  rete
ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 
  1)    la definizione di misure di riduzione stabile della  consistenza
organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento
dei fondi  della  contrattazione  integrativa  di  cui  ai  contratti
collettivi nazionali del predetto personale; 
  2)    la fissazione di parametri standard per  l'individuazione  delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza  e  del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque  delle  disponibilita'  dei   fondi   della   contrattazione
integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal
numero 1; 
  c) l'impegno  delle  regioni,  nel  caso  in  cui  si  profili  uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da  parte  dei
cittadini, ivi compresi i cittadini  a  qualsiasi  titolo  esenti  ai
sensi  della  vigente  normativa,  prevedendo   altresi'   forme   di
attivazione automatica in corso d'anno  in  caso  di  superamento  di
soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico  della
spesa; 
  al comma 1-ter, che qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui  al
comma 1-bis entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo
120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione  e  di
applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n.42, in 
  materia  di  federalismo  fiscale;  inoltre  prevede  che  con   la
procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono fissati lo standard di  dotazione  dei  posti  letto
nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il  passaggio
dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal  ricovero
diurno  all'assistenza  in  regime  ambulatoriale  nonche'   per   le
finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo. 
  VISTO l'articolo 79, comma 2, del suddetto decreto-legge 25  giugno
2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, il quale dispone che, al fine di procedere  al  rinnovo  degli
accordi collettivi nazionali con il personale  convenzionato  con  il
Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006- 2007,  il
livello del finanziamento cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  di
cui al comma 1, lettera a), e' incrementato di 184  milioni  di  euro
per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2010,
anche  per  l'attuazione  del  Progetto  Tessera  Sanitaria   e,   in
particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici  e  la
ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis  dell'articolo  50,  della
legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  VISTO l'articolo 61, comma  20,  del  richiamato  decreto-legge  25
giugno 2008 n.112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.133, che dispone, ai fini della copertura degli  oneri
derivanti dall'abolizione della quota di partecipazione al costo  per
le   prestazioni   di   assistenza    specialistica    ambulatoriale,
l'incremento del livello del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale al quale  concorre  ordinariamente  lo  Stato,  di  cui  al
all'articolo 79, comma 1, del medesimo decreto- legge 25 giugno  2008
n.112, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni  2009,  2010  e
2011; 
  VISTO l'articolo 1-ter, comma 17, della legge 3 agosto 2009,  n.102
che prevede, in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione  del
medesimo  articolo  1-ter,  che  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente  lo  Stato
e' incrementato di 67 milioni di  euro  per  l'anno  2009  e  di  200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 
  CONSIDERATO che il Governo  e  le  Regioni  hanno  sottoscritto  un
documento il 1°  ottobre  2008  con  il  quale,  tra  l'altro,  hanno
concordato di definire il nuovo Patto per  la  salute  con  il  quale
stabilire le regole  e  i  fabbisogni  condivisi,  nel  rispetto  dei
vincoli previsti dal Patto Europeo di stabilita' e Crescita; 
  CONSIDERATO che la legge 5  maggio  2009,  n.  42,  in  materia  di
federalismo   fiscale   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione, prevede l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla  data
di entrata in vigore della legge, dei decreti  legislativi  attuativi
della stessa, di cui almeno uno entro dodici mesi; che  prevede,  tra
l'altro, che il Governo nell'ambito del disegno di legge finanziaria,
previo confronto nella sede della Conferenza Unificata, proponga  con
il Patto  di  convergenza,  norme  di  coordinamento  dinamico  della
finanza pubblica per realizzare  l'obiettivo  della  convergenza  dei
costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di  governo,  per  i
quali , in caso di 
  mancato raggiungimento degli obiettivi, si prevede l'attivazione di
un "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza"; 
  VISTO l'articolo 22, commi da 2 a 8, del  decreto  legge  1  luglio
2009, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto  2009,
n.102, che introduce disposizioni in materia  sanitaria  concernenti,
tra l'altro: l'istituzione di un fondo destinato  ad  interventi  nel
settore  sanitario;  la  rideterminazione  del  tetto  per  la  spesa
farmaceutica territoriale; le modalita' e le procedure per assicurare
l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  nonche'   il
risanamento  economico-finanziario   nella   Regione   Calabria;   le
modalita'  di  erogazione  delle  risorse  alla  struttura  sanitaria
indicata dall'articolo 1, comma 164, della legge  30  dicembre  2004,
n.311; 
  VISTA la lettera in data 8 settembre 2009 con la quale il Ministero
dell'economia e delle finanze ha inviato la proposta  di  intesa  sul
Patto per la salute – biennio 2010-2011, che, in pari data, e'  stata
diramata alle Regioni e alle Province autonome; 
  VISTO il documento, sottoscritto fra il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e  delle
Province  autonome  in  data  23  ottobre  2009,  avente  ad  oggetto
"Sanita':  Nuovo  patto  per  la  salute"  avente  quale  riferimento
temporale il periodo 2010-2012; 
  VISTA la lettera in data 20 novembre 2009 con la quale il Ministero
dell'economia e delle finanze ha inviato una nuova proposta di intesa
recante "Nuovo Patto per la salute 2010-2012", che e' stata  diramata
alle Regione e alla Province autonome in pari data; 
  VISTA la lettera in data 25 novembre 2009 con la quale il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ha  trasmesso   un   nuovo   schema
dell'intesa indicata in oggetto, riformulato in esito  alle  riunioni
intercorse nella giornata del 24 novembre 2009; 
  CONSIDERATO che il predetto nuovo schema  e'  stato  diramato  alle
Regioni e Province autonome con nota del 25 novembre 2009; 
  RILEVATO che, il punto iscritto all'ordine del giorno della  seduta
di questa Conferenza del 26 novembre 2009 e' stato rinviato; 
  VISTA la lettera in data 27 novembre 2009  della  Conferenza  delle
Regioni e  Province  autonome  concernente  un  documento  nel  quale
risultano evidenziate le richieste emendative delle Regioni  e  delle
Province autonome medesime in ordine  al  predetto  nuovo  schema  di
intesa; 
  CONSIDERATO che il predetto documento e' stato portato a conoscenza
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota  in  data  27
novembre 2009; 
  VISTA la lettera in data 3 dicembre 2009  con  la  quale  e'  stato
diramato alle Regioni  e  alle  Province  autonome  un  nuovo  schema
dell'intesa in oggetto elaborato a seguito  della  riunione  svoltasi
nella giornata del 2 dicembre 2009; 
  ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta e come risulta dal verbale
della seduta medesima, l'assenso del Governo e dei  Presidenti  delle
Regioni e delle Province autonome sul testo della presente intesa; 
 
                           SANCISCE INTESA 
 
  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano nei termini sotto indicati: 
 
                             Articolo 1 
 
(Determinazione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e dei
                        fabbisogni regionali) 
 
  1. Al fine del rispetto degli obblighi assunti in sede  comunitaria
dall'Italia e per tenere conto delle compatibilita' e dei vincoli  di
finanza pubblica, il livello standard complessivo del finanziamento a
cui concorre ordinariamente lo Stato  e'  definito  come  di  seguito
indicato.  Le  regioni  devono  assicurare   l'equilibrio   economico
finanziario della gestione sanitaria in condizioni di  efficienza  ed
appropriatezza. 
  2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione  al  livello  del
finanziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato stabilito dalla vigente legislazione, pari  a
104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di  euro
per l'anno 2011 -di cui agli  articoli  61  e  79  del  decreto-legge
112/2008 e all'articolo 1-ter della legge  3  agosto  2009,  n.  102,
comprensivi della riattribuzione dell'importo di 800 milioni di  euro
di cui all'articolo 22, comma 2 del DL 78/2009 e dei  50  milioni  da
erogarsi in favore dell'ospedale  pediatrico  Bambino  Gesu'  di  cui
all'articolo 22, comma 6, del citato DL  78/2009  e  non  comprensivo
delle somme destinate al finanziamento della medicina  penitenziaria,
di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244-, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010
e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011. 
  3. Per l'anno 2012  lo  Stato  si  impegna  ad  assicurare  risorse
aggiuntive  tali  da  garantire  un  incremento   del   livello   del
finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%. 
  4. A tali risorse aggiuntive concorrono: 
  a) il  riconoscimento  con  riferimento  alla  competenza  2010  di
incrementi da  rinnovo  contrattuale  pari  a  quelli  derivanti  dal
riconoscimento dell'indennita' di vacanza contrattuale  con  economie
pari a 466 milioni di euro annui; 
  b) il finanziamento a  carico  del  bilancio  dello  Stato  di  584
milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro  per  l'anno
2011; 
  c) le ulteriori misure che lo Stato  si  impegna  ad  adottare  nel
corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle  predette
risorse aggiuntive. 
  5. Lo Stato si impegna inoltre  ad  adottare  nel  corso  del  2010
ulteriori misure  dirette  a  garantire  un  ulteriore  finanziamento
qualora al personale  dipendente  e  convenzionato  del  SSN  vengano
riconosciuti con  riferimento  alla  competenza  2010  incrementi  da
rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal  riconoscimento
dell'indennita' di vacanza contrattuale. 
  6. Si conviene che eventuali risparmi nella gestione  del  servizio
sanitario  nazionale  effettuati  dalle   regioni   rimangono   nella
disponibilita' delle regioni stesse. 
  7. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 662,  non  sono  da  considerarsi  contabilmente
vincolate, bensi' programmabili  al  fine  di  consentire  specifiche
verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito
dei livelli essenziali di assistenza. Per le regioni  interessate  ai
piani di rientro la  fissazione  degli  obiettivi  va  integrata  con
quella dei medesimi piani. 
  8. Per quanto attiene alle esigenze di  adeguamento  strutturale  e
tecnologico   del   Servizio   sanitario   nazionale   si    conviene
sull'opportunita' di ampliare lo  spazio  di  programmabilita'  degli
interventi previsti nel programma straordinario  di  investimenti  di
edilizia sanitaria, elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 279, della legge 244/2007, a 24 miliardi
di euro, destinando tale incremento prioritariamente alle regioni che
hanno esaurito le loro disponibilita' attraverso la sottoscrizione di
accordi. Si conviene inoltre sulla possibilita'  di  utilizzare,  per
gli interventi  di  edilizia  sanitaria,  anche  le  risorse  FAS  di
competenza regionale, fermo restando l'inserimento di tali interventi
nell'ambito dell'ordinaria programmazione concordata con lo Stato. 
  9. Lo  Stato  si  impegna  a  garantire  nel  bilancio  pluriennale
2010-2012  ai  fini  del  finanziamento  dell'edilizia  sanitaria  ex
articolo 20 della legge 67/1988, in aggiunta alle  risorse  stanziate
per il 2009 pari a 1.174 milioni di euro, 4.715 milioni di euro. 
                             Articolo 2 
     (Avvio di un sistema di monitoraggio dei fattori di spesa) 
 
  1. Le Regioni convengono sulla  opportunita'  di  confrontarsi,  ai
fini di un'autovalutazione regionale e dell'avvio di  un  sistema  di
monitoraggio dello stato dei propri  servizi  sanitari  regionali  in
seno alla struttura tecnica di monitoraggio di  cui  all'articolo  3,
comma 2, su indicatori di  efficienza  ed  appropriatezza  allocativa
delle  risorse,  come  specificati  nel  comma  2,  rapportati   agli
indicatori  di  cui  all'allegato  3  e   correlati   a   valutazioni
sull'erogazione dei LEA, avvalendosi  anche  dell'AGENAS.  Governo  e
Regioni convengono che settori strategici in cui operare al  fine  di
qualificare  i  servizi  sanitari  regionali  e  garantire   maggiore
soddisfacimento dei bisogni dei  cittadini  ed  al  tempo  stesso  un
maggior controllo della spesa sono: 
  a) riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera; 
  b) assistenza farmaceutica; 
  c) governo del personale; 
  d) qualificazione dell'assistenza specialistica; 
  e) meccanismi di regolazione del mercato e  del  rapporto  pubblico
privato; 
  f) accordi sulla mobilita' interregionale; 
  g) assistenza territoriale e post acuta; 
  h) potenziamento dei  procedimenti  amministrativo  contabili,  ivi
compreso il progetto tessera sanitaria; 
  i) rilancio delle attivita' di prevenzione. 
  2. Costituiscono indicatori  di  efficienza  ed  appropriatezza  le
seguenti grandezze: 
  a) indicatori del rispetto della programmazione nazionale (allegato
1); 
  b) indicatori sui costi medi (allegato 2); 
  c) standard  dei  posti  letto  ospedalieri,  come  definito  dalla
vigente legislazione e dalla presente Intesa; 
  d) standard del tasso di ospedalizzazione; 
  e) standard del costo del personale: si considera anomala una spesa
di personale, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale  (e
quindi inclusiva degli oneri del personale a tempo indeterminato, con
forme di lavoro flessibile e del  personale  interinale),  di  valore
medio pro-capite (calcolato sulle unita' di personale), superiore  al
valore medio delle regioni in equilibrio economico e che garantiscano
l'erogazione dei LEA con  adeguati  standard  di  appropriatezza,  di
efficacia e di efficienza; 
  f) standard della numerosita' del personale: 
  1) con riferimento agli ospedali  pubblici  (aziende  e  presidi  a
gestione diretta), si considera anomala  la  presenza  di  un  numero
medio di unita' di personale per  posto  letto  superiore  al  numero
medio  registrato  dalle  regioni  in  equilibrio  economico  e   che
garantiscano  l'erogazione  dei  LEA   con   adeguati   standard   di
appropriatezza, di efficacia e di efficienza; 
  2) con riferimento alle aziende sanitarie si considera  anomala  la
presenza di un numero medio di unita'  di  personale  per  unita'  di
popolazione assistita superiore al  numero  medio,  corretto  per  il
rapporto tra erogatori pubblici  e  privati  accreditati,  registrato
dalle regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione
dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di  efficacia  e  di
efficienza; 
  g) standard di struttura: si  considera  anomala  la  presenza  sul
territorio di ospedali pubblici  con  numero  medio  di  posti  letto
inferiore al numero medio  registrato  dalle  regioni  in  equilibrio
economico economico e  che  garantiscano  l'erogazione  dei  LEA  con
adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza; 
  h)  standard  di  appropriatezza,  di  efficacia  e  di  efficienza
(Allegato 3). 
  3. Ai fini del calcolo degli indicatori  di  cui  al  comma  2,  si
considerano in  equilibrio  economico  le  regioni  che  garantiscano
l'erogazione dei LEA con  adeguati  standard  di  appropriatezza,  di
efficacia e di efficienza, individuate in base  a  criteri  stabiliti
con intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2006,
n. 131, da stipulare in sede  di  Conferenza  Stato  Regioni  con  il
supporto della struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo
3, comma 2. 
  4. Gli esiti del confronto di cui al  comma  1,  non  costituiscono
vincolo per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e  per  la
valutazione degli  adempimenti  regionali  previsti  dalla  normativa
vigente. Gli stessi  sono  messi  a  disposizione  della  Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo  fiscale  di  cui
all'articolo 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
                             Articolo 3 
                     (Organismi di monitoraggio) 
 
  1. Sono confermate le funzioni, previste dall'ordinamento  vigente,
del Tavolo di verifica degli adempimenti e  del  Comitato  permanente
per  la  verifica  dei  Livelli  essenziali  di  assistenza  di   cui
rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa del 23  marzo  2005,
in materia delle verifiche trimestrali e  annuali  degli  adempimenti
regionali e dell'attuazione dei Piani di rientro. 
  2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2,  comma  1,
all'articolo 4, comma 2, all'articolo 13, comma 4 e all'articolo  14,
comma 2, e' istituita, quale  struttura  tecnica  di  supporto  della
Conferenza  Stato-Regioni,  la  Struttura  tecnica  di   monitoraggio
paritetica, come di seguito composta: 
  a) sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle  finanze,
del Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e
del Dipartimento per gli Affari regionali; 
  b) sei rappresentanti delle regioni di cui  tre  di  competenza  di
tipo economico e tre di competenza sanitaria; 
  c)  un  rappresentante  della  Segreteria  della  Conferenza  delle
Regioni e Province autonome ed  un  rappresentante  della  Segreteria
della Conferenza Stato-Regioni. 
  3. Le  designazione  dei  componenti  della  Struttura  tecnica  di
monitoraggio sono acquisite in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
  4. La  Struttura  tecnica  di  monitoraggio  e'  presieduta  da  un
ulteriore componente, scelto d'intesa fra lo Stato e le Regioni e  si
avvale  per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  del  supporto
dell'AGENAS e dell'AIFA. I tavoli tecnici di cui al presente articolo
si dotano di regolamenti che ne  disciplinano  il  funzionamento  dei
lavori,  sulla  base  di  criteri  di  trasparenza  e  di   simmetria
informativa. L'attivita' ed il  funzionamento  sono  disciplinati  da
regolamenti approvati in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni.  Per  i
tavoli di cui al comma 1 i regolamenti si applicano a decorrere dalle
verifiche degli adempimenti di competenza dell'esercizio 2010;  nelle
more dell'approvazione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi
quelli vigenti. 
                             Articolo 4 
(Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del  Servizio
                        sanitario nazionale) 
 
  1. In relazione alla necessita' di garantire il coordinamento della
funzione di governo della spesa, per il periodo  2010-2012,  ai  fini
dell'accesso al  finanziamento  integrativo  del  Servizio  sanitario
nazionale, costituiscono adempimento regionale i seguenti: 
  a) gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente; 
  b)  gli  adempimenti  derivanti  dagli  Accordi  e   dalle   Intese
intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ivi compresi quelli rilevanti ai  fini  della  garanzia
dell'equilibrio    economico-finanziario     e     della     verifica
dell'erogazione  dei  Livelli  essenziali  di   assistenza   indicati
annualmente dal Comitato permanente per la verifica  dei  LEA  e  dal
Tavolo di verifica degli adempimenti,  di  cui  rispettivamente  agli
articolo 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 (d'ora in
poi rispettivamente Comitato LEA e Tavolo di verifica); 
  c) le regioni e le province autonome si  impegnano  ad  inviare  al
Comitato LEA entro il  31  dicembre  2009,  e  comunque  con  cadenza
annuale, un provvedimento  ricognitivo,  sottoscritto  dal  dirigente
responsabile del procedimento, relativo alle  prestazioni  aggiuntive
rispetto a quelle previste dall'ordinamento  vigente  in  materia  di
livelli essenziali aggiuntivi  con  la  indicazione  della  specifica
fonte  di  finanziamento,  non  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale, corredata da relazione tecnica analitica sulla  congruita'
del finanziamento predisposto; 
  d)  le  regioni  e  le  province  autonome  assolvono  agli   altri
adempimenti previsti dalla presente Intesa. 
  2. La Struttura tecnica di monitoraggio provvede  all'aggiornamento
degli strumenti di valutazione e  monitoraggio,  da  sottoporre  alla
approvazione della Conferenza Stato Regioni, al fine  di  snellire  e
semplificare gli attuali adempimenti ed individuare un  apposito  set
di indicatori  per  aree  prioritarie  di  particolare  rilevanza  in
materia di attuazione dei LEA, tenendo conto  degli  indicatori  gia'
resi disponibili dal Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali  e  delle  esperienze  gia'  operative  in  diverse
realta'  regionali,  anche  promuovendo   le   eventuali   necessarie
modifiche normative. 
                             Articolo 5 
(Rimodulazione tariffaria e partecipazione al costo delle prestazioni
                             sanitarie) 
 
  1. Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  1,  comma  174,
della  legge  311/2004,  in  materia  di  copertura   del   disavanzo
sanitario, al fine dell'efficientamento del sistema  sanitario  e  al
fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali  extrasanitari
e di non dover ricorrere necessariamente 
  all'attivazione della leva  fiscale  regionale,  le  Regioni  e  le
Province autonome, nel caso in cui si profili, sulla  base  dei  dati
relativi al Il trimestre proiettati su base annua tenendo  conto  dei
trend stagionali, uno squilibrio di bilancio  del  settore  sanitario
pari o superiore al 5%,  ovvero  di  livello  inferiore  qualora  gli
automatismi fiscali o altre risorse di  bilancio  della  regione  non
garantiscano  con  la  quota  libera  la  copertura   integrale   del
disavanzo, fermo  restando  l'obbligo  di  copertura  previsto  dalla
vigente normativa, si  impegnano  ad  attivare,  per  un  importo  di
manovra pari ad almeno il 20 per cento dello squilibrio stimato: 
  a)  ulteriori  misure  in   materia   di   regressione   tariffaria
(abbattimento  per  le  attivita'   di   riabilitazione   ospedaliera
effettuate  dalle  strutture  private  accreditate  della  soglia  di
degenza da 60 a 45 giorni al fine dell'applicazione  della  riduzione
tariffaria giornaliera del 40%,  innalzamento  della  percentuale  di
regressione tariffaria giornaliera dal 30% al 40% per le attivita' di
lungodegenza di durata superiore ai 60 giorni); 
  b) misure per garantire  l'equilibrio  economico-finanziario  della
specifica gestione dell'attivita'  libero-professionale  intramuraria
anche  attraverso  l'eventuale   incremento   delle   tariffe   delle
prestazioni rese; 
  c) misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. 
  2. Le misure di cui al presente articolo sono oggetto  di  verifica
da parte del Tavolo di verifica degli  adempimenti  regionali  e  gli
esiti sono comunicati alla Struttura di monitoraggio. 
                             Articolo 6 
(Razionalizzazione    della    rete    ospedaliera    e    incremento
      dell'appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri) 
 
  1. Le Regioni e le  Province  autonome  si  impegnano  ad  adottare
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  servizio   sanitario
regionale,  non  superiore  a  4  posti  letto  per  mille  abitanti,
comprensivi  di  0,7  posti  letto  per   mille   abitanti   per   la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente
le  dotazioni  organiche  dei  presidi  ospedalieri  pubblici.   Tale
riduzione e' finalizzata  a  promuovere  il  passaggio  dal  ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza  in
regime  ambulatoriale  e  a  favorire  l'assistenza  residenziale   e
domiciliare. A tale adempimento le regioni  sottoposte  ai  piani  di
rientro provvedono entro il 31 dicembre 2010 e le altre regioni entro
il 30 giugno 2011. 
  2. Rispetto a tali standard e' compatibile una variazione, che  non
puo' superare il 5% in aumento fino alla definizione di  una  diversa
misura  da  parte  della  Conferenza  Stato-Regioni  sulla  base   di
un'apposita  valutazione  effettuata  dalla  Struttura   tecnica   di
monitoraggio con il supporto dell'Agenas, in relazione  a  condizioni
demografiche     relative     al     peso      della      popolazione
ultrasettantacinquenne.  I   provvedimenti   da   adottare   per   il
raggiungimento di tale obiettivo devono 
  prevedere il  raggiungimento  dello  standard  entro  l'anno  2011,
precisando gli  obiettivi  intermedi  per  l'anno  2010,  oggetto  di
verifica. Restano ferme eventuali minori dotazioni programmate  nelle
Regioni impegnate nei piani di rientro. 
  3. Nei medesimi standard non e' compresa la quota  di  posti  letto
dedicati in via prevalente o esclusiva ai pazienti provenienti  dalle
altre  regioni,  registrata  nell'anno  2008,   fino   alla   stipula
dell'accordo di cui al comma 4. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  19,  entro  il  30
giugno 2010 in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni  e'  definito  un
Accordo per la fissazione dei principi di  programmazione  dei  posti
letto dedicati in via prevalente o esclusiva ai pazienti  provenienti
dalle altre regioni. 
  5.  In  vista  dell'adozione   del   provvedimento   di   revisione
straordinaria del DPCM  di  definizione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, secondo quanto previsto dal punto 2.4 del  Patto  per  la
salute del 28 settembre 2006, si conviene che la lista dei 43 DRG  ad
alto rischio di inappropriatezza, di cui all'allegato 2C del DPCM  29
novembre  2001,  venga  integrata  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome in base alla lista contenuta negli elenchi A  e  B  allegati
alla presente intesa. Le Regioni e le  province  autonome  assicurano
l'erogazione delle  prestazioni  gia'  rese  in  regime  di  ricovero
ordinario,  in  regime  di   ricovero   diurno   ovvero   in   regime
ambulatoriale. Nel  caso  di  ricorso  al  regime  ambulatoriale,  le
Regioni e le province autonome provvedono a definire per  le  singole
prestazioni o per  pacchetti  di  prestazioni,  in  via  provvisoria,
adeguati importi tariffari e adeguate forme  di  partecipazione  alla
spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del
Servizio sanitario  nazionale  rispetto  alla  erogazione  in  regime
ospedaliero. 
                             Articolo 7 
                  (Accreditamento e remunerazione) 
 
  1. Si conviene, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza
pubblica, di stipulare un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge n. 131 del 2003 in sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata
a promuovere una revisione normativa in materia di  accreditamento  e
di remunerazione delle prestazioni sanitarie, anche al fine di tenere
conto   della   particolare   funzione   degli   ospedali   religiosi
classificati. 
  2. Si conviene sulla necessita' di prorogare al 31 dicembre 2010 il
termine entro il quale concludere il  processo  per  l'accreditamento
definitivo delle strutture private operanti per  conto  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  3.  Nelle  more  della  revisione  normativa,  per  assicurare  che
l'integrazione  tra  erogatori  pubblici  ed  erogatori  privati  sia
ancorata alla prioritaria esigenza di garantire qualita' nei processi
di diagnosi, cura e  riabilitazione,  con  intesa  Stato-Regioni,  ai
sensi dell'art. 8, comma 6,  della  legge  5  giugno  2006,  n.  131,
vengono definiti gli indirizzi per l'applicazione di principi e norme
fondamentali 
  previste  dalla  vigente  legislazione  nazionale  e  regionale  in
materia di relazioni con le istituzioni sanitarie private,  favorendo
strategie  di   coinvolgimento   delle   medesime   negli   obiettivi
programmatici, nella partecipazione alle  politiche  di  qualita'  ed
appropriatezza, e nel controllo della spesa. 
                             Articolo 8 
           (Assistenza farmaceutica e dispositivi medici) 
 
  1. Governo e Regioni si impegnano a costituire un  apposito  tavolo
composto  da  tre  rappresentanti   regionali,   tre   rappresentanti
ministeriali, un rappresentante  dell'AIFA  ed  uno  dell'AGENAS  che
formuli una organica  proposta,  entro  30  giorni,  sulla  base  dei
seguenti principi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica: 
  a) definire modalita' e strumenti per  il  governo  dell'assistenza
farmaceutica ospedaliera; 
  b) garantire da parte  dell'AIFA  la  messa  a  disposizione  delle
Regioni di  dati  analitici  sui  consumi  farmaceutici  al  fine  di
consentire alle Regioni un reale monitoraggio della spesa; 
  c) revisione dell'attuale disciplina del  ricorso  ai  farmaci  off
label; 
  d)  monitoraggio  della  spesa  farmaceutica,  anche  al  fine   di
formulare proposte per assicurare il rispetto dei tetti programmati. 
  2. Si conviene di unificare le competenze attualmente attribuite  a
soggetti diversi in materia  di  prontuario  dei  dispositivi  medici
(Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  AIFA,
AGENAS, ISS) valorizzando  in  particolare  la  funzione  di  agenzia
dell'AIFA. E' altresi' costituito a livello nazionale apposito tavolo
di lavoro con la partecipazione  delle  Regioni,  del  Ministero  del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  e  delle  Agenzie
nazionali (AIFA, AGENAS e ISS) con il compito di: 
  a) definire procedure di condivisione delle esperienze in atto; 
  b) individuare i livelli appropriati di valutazione dell'immissione
sul mercato e di monitoraggio dei prezzi di  acquisto  almeno  per  i
dispositivi e le tecnologie di maggior impatto; 
  c) proporre un'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5
giugno 2006, n. 131, da approvarsi,  in  sede  di  Conferenza  Stato-
Regioni, entro il 31 dicembre 2010. 
                             Articolo 9 
(Razionalizzazione dell'assistenza ai pazienti anziani e  agli  altri
                    soggetti non autosufficienti) 
 
  1. Al fine di promuovere  una  piu'  adeguata  distribuzione  delle
prestazioni  assistenziali  domiciliari  e  residenziali  rivolte  ai
pazienti anziani non autosufficienti, si conviene che: 
  a) anche al fine di agevolare  i  processi  di  deospedalizzazione,
nelle singole regioni e province autonome la dotazione di posti letto
di residenzialita' e delle strutture di semiresidenzialita' e 
  l'organizzazione dell'assistenza domiciliare per i pazienti anziani
e  gli  altri  soggetti  non  autosufficienti  sono  oggetto  di  uno
specifico atto di programmazione integrata, in coerenza con le  linee
prestazionali previste nel vigente DPCM di fissazione dei LEA; 
  b) l'ammissione alle  varie  forme  di  assistenza  residenziale  e
domiciliare e' subordinata  alla  effettuazione  di  una  valutazione
multidimensionale  effettuata  con  gli  strumenti  valutativi   gia'
concordati dalle Regioni con il Ministero, del lavoro, della salute e
delle politiche sociali  .  La  metodologia  adottata  dalle  singole
Regioni e' comunicata al Comitato  permanente  per  la  verifica  dei
Livelli Essenziali di Assistenza di cui  all'articolo  9  dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che ne  verifica  la  corrispondenza
con gli strumenti valutativi sopra richiamati; 
  c) con le modalita' concordate in sede di Cabina di regia del  NSIS
sono definitivamente attivati  i  flussi  informativi  relativi  alle
prestazioni di assistenza domiciliare e  di  assistenza  residenziale
afferenti al NSIS. La valorizzazione delle prestazioni registrate  in
detti flussi informativi deve coincidere con i valori  riportati  nel
modello LA relativi all'assistenza residenziale e domiciliare. 
                             Articolo 10 
                  (Monitoraggio e verifica dei LEA) 
 
  1. Si conviene, coerentemente con  quanto  stabilito  con  l'Intesa
Stato-Regioni del 23  marzo  2005,  nell'ambito  di  quanto  disposto
dall'art.  4,  comma  2,  del  presente  patto,  di   aggiornare   il
provvedimento relativo al  sistema  di  indicatori  di  garanzia  dei
Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo  9  del  decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. 
  2. Si conviene di utilizzare, nella  fase  transitoria,  l'apposito
set di indicatori,  gia'  approvato  per  l'anno  2007  dal  Comitato
permanente per la verifica dei Livelli Essenziali  di  Assistenza  di
cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005,  che,
annualmente aggiornato dallo stesso  Comitato,  incorpora  l'apparato
valutativo utilizzato  per  la  verifica  degli  aspetti  di  propria
competenza nell'ambito della verifica annuale degli adempimenti. 
  3. Si conviene di monitorare l'andamento dei Livelli Essenziali  di
Assistenza in  relazione  alla  definizione  dei  costi  standard  in
attuazione del federalismo fiscale. 
                             Articolo 11 
     (Qualita' dei dati contabili, di struttura e di attivita') 
 
  1. In funzione della necessita' di garantire nel settore  sanitario
il  coordinamento  della  funzione  di  governo  della  spesa  e   il
miglioramento della qualita' dei relativi dati contabili e gestionali
e   delle   procedure   sottostanti   alla    loro    produzione    e
rappresentazione, anche in relazione all'attuazione del 
  federalismo fiscale, le Regioni e le Province autonome si impegnano
a   garantire   l'accertamento   della   qualita'   delle   procedure
amministrativo-contabili sottostanti alla corretta  contabilizzazione
dei fatti aziendali, nonche' la qualita' dei dati  contabili.  A  tal
fine: 
  a) le regioni effettuano una valutazione straordinaria dello  stato
delle   procedure   amministrativo   contabili,    con    conseguente
certificazione della qualita' dei dati contabili delle aziende e  del
consolidato regionale relativi  all'anno  2008:  a  tale  adempimento
provvedono le regioni sottoposte ai Piani  di  rientro  entro  il  31
ottobre 2010 e le altre regioni entro il 30 giugno 2011; 
  b)  le  regioni  sottoposte  ai  piani  di  rientro  dai  disavanzi
sanitari, per tutta la durata dei piani  intensificano  le  verifiche
periodiche delle procedure amministrativo contabili,  ai  fini  della
certificazione annuale dei  bilanci  delle  aziende  e  del  bilancio
sanitario consolidato regionale; 
  c) le regioni, per l'implementazione e  la  messa  a  regime  delle
conseguenti  attivita'   regionali,   ivi   comprese   le   attivita'
eventualmente necessarie  per  pervenire  alla  certificabilita'  dei
bilanci, possono fare ricorso alle risorse  di  cui  all'articolo  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  d) le regioni si impegnano ad avviare le procedure  per  perseguire
la certificabilita' dei bilanci. 
  2. L'accertamento di cui al comma 1 e'  effettuato  sulla  base  di
criteri e modalita' per la certificazione dei bilanci  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli  IRCCS  pubblici,
anche  trasformati  in  fondazioni,  degli  IZS   e   delle   aziende
ospedaliere universitarie, ivi compresi i  policlinici  universitari,
fissati con decreto del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi  entro
il 31 marzo 2010, in attuazione  dell'articolo  1,  comma  291  della
legge 23 dicembre 2005 n. 266, concernente i criteri e  le  modalita'
di certificazione dei bilanci delle  predette  aziende  del  servizio
sanitario nazionale. 
  3. Le regioni si impegnano a potenziare le rilevazioni  concernenti
le strutture  eroganti  le  prestazioni  di  assistenza  territoriale
ambulatoriale     e     domiciliare,     assistenza      territoriale
semiresidenziale, assistenza territoriale residenziale e le  relative
prestazioni erogate. 
  4.  Quanto  previsto  dai  commi  1  e  2  del  presente   articolo
costituisce adempimento delle regioni ai sensi dell'articolo 4. 
                             Articolo 12 
            (Personale del servizio sanitario regionale) 
 
  1. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo  1,  comma  565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Stato e Regioni concordano  che
i relativi vincoli per il contenimento della spesa sono prorogati per
il periodo 2010-2012. Le Regioni e le Province autonome si impegnano,
in connessione con  i  processi  di  riorganizzazione,  ivi  compresi
quelli  di  razionalizzazione  e  di   efficientamento   della   rete
ospedaliera, all'ulteriore  contenimento  della  spesa  di  personale
degli enti 
  del Servizio sanitario nazionale, compreso  quello  operante  nelle
aziende ospedaliero universitaria a carico anche  parziale  del  SSN,
anche attraverso: 
  a) la definizione di misure di riduzione stabile della  consistenza
organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento
dei fondi  della  contrattazione  integrativa  di  cui  ai  contratti
collettivi nazionali del predetto personale; 
  b) la fissazione di parametri standard per  l'individuazione  delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza  e  del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per  il  finanziamento  della
contrattazione integrativa  cosi'  come  rideterminati  ai  sensi  di
quanto previsto alla  lettera  a).  Il  Comitato  permanente  per  la
verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui  all'articolo  9
dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005  provvede  alla  verifica
della  coerenza  dei  parametri  adottati  dalle  singole  Regioni  e
Province autonome  con  uno  standard  di  riferimento  adottato  dal
medesimo Comitato entro il 28 febbraio 2010. 
  2. I protocolli di intesa Universita-Regione recanti disposizioni o
indirizzi contrastanti con le indicazioni e i  parametri  di  cui  al
comma 1 sono da adeguarsi. In caso di mancato  adeguamento  eventuali
costi eccedenti detti parametri non possono essere posti a carico del
Servizio  Sanitario  Nazionale,  bensi',  per  quanto  di  rispettiva
competenza, a carico del bilancio regionale e dell'Universita'. 
  3.  Agli  adempimenti  recati  dal  presente  articolo  le  regioni
sottoposte ai piani di rientro provvedono entro il 30 giugno 2010, le
altre regioni entro il 31 dicembre 2010 
  4. Ai fini della verifica degli  adempimenti  recati  dal  presente
articolo,  la  regione  e'  valutata  adempiente  se   e'   accertato
l'effettivo conseguimento  degli  obiettivi.  In  caso  contrario  e'
valutata adempiente solo ove abbia comunque  assicurato  l'equilibrio
economico. 
                             Articolo 13 
          (Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario) 
 
  1. Per le regioni  che  risultano  in  disequilibrio  economico  si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. All'esito della verifica degli  adempimenti  regionali  relativa
all'anno precedente ai sensi e per  gli  effetti  dell'  articolo  1,
comma 174, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  nel  caso  di
disavanzo sanitario non coperto in tutto o  in  parte,  alla  regione
interessata si applicano, oltre le vigenti  disposizioni  riguardanti
l'innalzamento automatico delle aliquote IRAP e addizionale regionale
IRPEF nella misura massima prevista dalla  legislazione  vigente,  il
blocco automatico del turn-over del personale  del  SSR  sino  al  31
dicembre del secondo anno successivo e il divieto di effettuare 
  spese non obbligatorie per il medesimo periodo. Gli atti emanati  e
i contratti stipulati in violazione del blocco  automatico  del  turn
over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie  sono  nulli.
In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione  interessata
e'  tenuta  ad   inviare   una   certificazione,   sottoscritta   dal
rappresentante legale  dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio
finanziario,  attestante  il  rispetto  dei  predetti   vincoli;   le
modalita'  di  verifica  del  presente  adempimento   sono   definite
nell'ambito del regolamento di cui all'articolo  3,  comma  4,  della
presente Intesa. 
  3. E' definito quale standard dimensionale del disavanzo  sanitario
strutturale, rispetto al  finanziamento  ordinario  e  alle  maggiori
entrate proprie sanitarie, il livello del 5%, ancorche' coperto dalla
regione, ovvero il livello inferiore al 5%  qualora  gli  automatismi
fiscali o altre risorse di bilancio della  regione  non  garantiscano
con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di
raggiungimento o  superamento  di  detto  standard  dimensionale,  la
regione  interessata  e'  altresi'  tenuta  a  presentare  entro   il
successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non  superiore  al
triennio, elaborato con l'ausilio dell'AIFA e  dell'AGENAS  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre  2004,  per  le
parti non in contrasto con la presente Intesa, che  contenga  sia  le
misure di riequilibrio del profilo erogativo dei  livelli  essenziali
di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal  vigente
Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli  essenziali
di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio  di  bilancio
sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso. 
  4. Il piano di rientro, approvato dalla Regione, e' valutato  dalla
Struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo  3,  comma  2,
della presente Intesa e dalla Conferenza  Stato-Regioni  nel  termine
perentorio, rispettivamente, di 30 e di 45  giorni  dall'approvazione
della regione. La Conferenza Stato Regioni, nell'esprimere il parere,
tiene conto del parere della Struttura, ove espresso. 
  5.  Il  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della salute,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i  termini
di cui al comma 4, accerta l'adeguatezza del piano  presentato  anche
in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica  e  Conferenza.
In caso di riscontro positivo, il piano e'  approvato  dal  Consiglio
dei ministri ed  e'  immediatamente  efficace  ed  esecutivo  per  la
regione. In caso di riscontro negativo, ovvero  in  caso  di  mancata
presentazione del piano, il Consiglio  dei  ministri,  in  attuazione
dell'articolo 120 della  Costituzione,  nomina  il  presidente  della
regione commissario ad acta per la predisposizione entro i successivi
trenta giorni del piano di  rientro  e  per  la  sua  attuazione  per
l'intera  durata  del  piano  stesso.  A  seguito  della  nomina  del
presidente quale commissario ad acta: 
  a) oltre all'applicazione delle misure  previste  dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dalla
presente Intesa, in  via  automatica  sono  sospesi  i  trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio e, sempre  in  via  automatica,
decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari  degli  enti
del servizio sanitario regionale, nonche' 
  dell'assessorato  regionale  competente.  Con  DPCM,   sentita   la
Conferenza Stato-Regioni, sono individuati i trasferimenti erariali a
carattere obbligatorio; 
  b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della  delibera
di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a  quanto
previsto dal comma 6, nelle misure fisse di  0,15  punti  percentuali
l'aliquota dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  di
0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche rispetto al livello delle aliquote  vigenti,  secondo
le modalita' previste dall'articolo 1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  6. Per la  regione  sottoposta  a  piano  di  rientro  resta  fermo
l'obbligo del mantenimento, per  l'intera  durata  del  piano,  delle
aliquote  IRAP  e  addizionale  regionale  all'IRPEF   ove   scattate
automaticamente ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge  n.  311
del 2004. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la
regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i  provvedimenti,   anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del piano di rientro. Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo , della  legge
23 dicembre 2006, n. 296 in merito  alla  possibilita',  qualora  sia
verificato che  il  rispetto  degli  obiettivi  intermedi  sia  stato
conseguito con risultati  quantitativamente  migliori,  di  riduzione
delle  aliquote  fiscali  nell'esercizio  successivo  per  la   quota
corrispondente al  miglior  risultato  ottenuto;  analoga  misura  di
attenuazione si puo' applicare anche al blocco del  turn  over  e  al
divieto di  effettuare  spese  non  obbligatorie  in  presenza  delle
medesime condizioni di attuazione del piano. 
  7. La verifica dell'attuazione del piano  di  rientro  avviene  con
periodicita' trimestrale ed annuale, ferma restando  la  possibilita'
di procedere a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano  stesso  o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria   e
comunque tutti i provvedimenti  di  impatto  sul  servizio  sanitario
regionale indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma  informatica  del  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali, il cui accesso e'  consentito
a tutti i componenti  degli  organismi  di  cui  all'articolo  3.  Il
Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
Piano di rientro. 
  8. L'approvazione del piano da parte del Consiglio dei  ministri  e
la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al  maggior
finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e
di quelli interessati dal  piano  stesso.  L'erogazione  del  maggior
finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali  ulteriori
risorse  finanziate  dallo  Stato  non  erogate  in  conseguenza   di
inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40%  a  seguito
dell'approvazione del piano di rientro da  parte  del  Consiglio  dei
ministri. Le restanti somme sono erogate  a  seguito  della  verifica
positiva  dell'attuazione  del  Piano,  con  la  procedura   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189.
In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le  disposizioni
di cui 
  all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato  decreto  legge  7  ottobre
2008, n. 154 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  9. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al precedente comma  7
emerga  l'inadempienza  della  regione,  su  proposta  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali e sentito il  Ministro  per  i
rapporti con le  regioni,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentite  la
Struttura tecnica di monitoraggio e la Conferenza Stato-Regioni,  che
esprimono  il   proprio   parere   entro   il   termine   perentorio,
rispettivamente, di 10  e  20  giorni  dalla  richiesta,  diffida  la
regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi' tutti gli
atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali  idonei  a
garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In  caso
di perdurante  inadempienza,  accertata  da  Tavolo  e  Comitato,  il
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali e sentito il Ministro per i rapporti  con  le
regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il
presidente della regione  quale  commissario  ad  acta  per  l'intera
durata del Piano di rientro. Il commissario adotta  tutte  le  misure
indicate nel  piano,  nonche'  gli  ulteriori  atti  e  provvedimenti
normativi,  amministrativi,  organizzativi  e  gestionali   da   esso
implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla
completa attuazione del Piano di  rientro.  Il  commissario  verifica
altresi' la piena ed esatta attuazione del Piano a tutti i livelli di
governo  del   sistema   sanitario   regionale.   A   seguito   della
deliberazione di nomina del commissario: 
  a) oltre all'applicazione delle misure  previste  dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  come  integrato  ai
sensi della  presente  Intesa,  in  via  automatica  sono  sospesi  i
trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio da individuarsi a
seguito del DPCM di cui al comma 5, lettera a)- e decadono, sempre in
via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli
enti  del  servizio  sanitario  regionale,  nonche'  dell'assessorato
regionale competente; 
  b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della  delibera
di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a  quanto
previsto dal comma 6, nelle misure fisse di  0,15  punti  percentuali
l'aliquota dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  di
0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche rispetto al livello delle aliquote  vigenti,  secondo
le modalita' previste dall'articolo 1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  10. Qualora il presidente della regione,  nominato  commissario  ad
acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 5 o
9, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano
o  agli  obblighi,  anche  temporali,  derivanti  dal  piano  stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento il  Consiglio  dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione,  adotta
tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del  piano  di
rientro e della sua attuazione. Nei casi di  riscontrata  difficolta'
in sede di verifica e monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il  Consiglio  dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad 
  acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  in
materia di gestione sanitaria per  l'adozione  e  l'attuazione  degli
atti indicati nel piano e non realizzati. 
  11. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4,  comma  2,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge    ottobre
2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla  legge  29  novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, in  materia
di  soggetti  attuatori  e  di  oneri  e   risorse   della   gestione
commissariale. Restano altresi' salve le disposizioni in  materia  di
commissariamenti  sanitari  che  non  siano  in  contrasto   con   le
disposizioni del presente articolo. 
  12. L'accertato verificarsi,  in  sede  di  verifica  annuale,  del
mancato raggiungimento degli obiettivi  del  piano,  con  conseguente
determinazione   di   un   disavanzo   sanitario,   comporta,   oltre
all'applicazione delle misure previste dal comma 6 e  ferme  restando
le misure eventualmente scattate ai sensi del comma  9,  l'incremento
nelle  misure  fisse  di   0,15   punti   percentuali   dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  di  0,30  punti
percentuali dell'addizionale all'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche rispetto  al  livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le
procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della  legge  n.
311 del 2004. 
  13. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, ultimo periodo, e da 9  a
12 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato
le procedure per il piano di rientro. 
  14. Per le regioni gia' sottoposte  ai  piani  di  rientro  e  gia'
commissariate alla data di entrata in vigore  legge  attuativa  della
presente Intesa restano fermi l'assetto della gestione  commissariale
previgente  per  la  prosecuzione  del  piano  di  rientro,   secondo
programmi  operativi,   coerenti   con   gli   obiettivi   finanziari
programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonche' le relative
azioni  di  supporto  contabile  e  gestionale.  E'  fatta  salva  la
possibilita' della regione di presentare un nuovo piano di rientro ai
sensi della  disciplina  recata  dal  presente  articolo.  A  seguito
dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo
i tempi e le procedure, definite nel medesimo piano, per il passaggio
dalla gestione straordinaria commissariale  alla  gestione  ordinaria
regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui ai  commi
2 e da 6 a 12. 
  15. Lo Stato si impegna ad adottare misure  legislative  dirette  a
prevedere quanto segue: 
  a) al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani
di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1,
comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  nella  loro
unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei
debiti accertati in attuazione dei medesimi Piani, per un periodo  di
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  attuativa
della presente Intesa non  possono  essere  intraprese  o  proseguite
azioni esecutive nei  confronti  delle  aziende  sanitarie  locali  e
ospedaliere delle regioni medesime  e  i  pignoramenti  eventualmente
eseguiti non vincolano gli enti debitori  ed  i  tesorieri,  i  quali
possono disporre delle somme per  le  finalita'  istituzionali  degli
enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto  periodo  di
dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui  all'articolo
1284 del codice civile, fatti salvi gli  accordi  tra  le  parti  che
prevedano tassi di interesse inferiori; 
  b) le Regioni interessate dai piani di  rientro,  d'intesa  con  il
Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di  finanza
pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse FAS relative ai
programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE
n. 1/2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto  dei
singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE; 
  c) limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle  regioni  per
le quali si e' verificato il mancato raggiungimento  degli  obiettivi
programmati  di  risanamento  e  riequilibrio   economico-finanziario
contenuti nello specifico Piano di rientro dei disavanzi sanitari, di
cui all'accordo sottoscritto ai sensi  dell'articolo  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive  modificazioni,  e'
consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante
risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure  di
copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il
31 dicembre 2009; 
  d) con riferimento ai risultati dell'esercizio 2009  si  applicano,
secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni  di  cui  al  comma  12  in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 1,  comma  796,  lettera  b),
sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                             Articolo 14 
(Piani di rientro per le regioni inadempienti rispetto ad adempimenti
           diversi dall'obbligo di equilibrio di bilancio) 
 
  1. Per le regioni che risultano  inadempienti  per  motivi  diversi
dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si  applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un Accordo, con
il relativo piano di  rientro,  approvato  dalla  Regione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per
le parti non in contrasto  con  la  presente  legge.  Ai  fini  della
sottoscrizione del citato Accordo il piano  di  rientro  e'  valutato
dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3 e dalla
Conferenza Stato-Regioni nel termine perentorio rispettivamente di 15
e  di  30   giorni   dall'invio.   La   Conferenza   Stato   Regioni,
nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della struttura, ove
reso. Alla sottoscrizione del citato Accordo si da' luogo  anche  nel
caso sia decorso inutilmente il predetto termine di 30 giorni. 
  3.  La  sottoscrizione  dell'Accordo  e  la   relativa   attuazione
costituiscono presupposto  per  l'accesso  al  maggior  finanziamento
dell'esercizio in cui si e' verificata  l'inadempienza  e  di  quelli
interessati  dal  Piano  di   rientro.   L'erogazione   del   maggior
finanziamento avviene per una quota  pari  all'80%  a  seguito  della
sottoscrizione dell'Accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito
della verifica positiva dell'attuazione del Piano, con  la  procedura
di cui all'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni di 
  cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto legge  154/2008
e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del citato decreto legge 185/2008. 
  4. Gli interventi individuati dal  Piano  sono  vincolanti  per  la
regione  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i   provvedimenti,   anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del Piano di rientro. 
  5. La verifica dell'attuazione del piano  di  rientro  avviene  con
periodicita' semestrale ed annuale, ferma restando la possibilita' di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria   e
comunque tutti i provvedimenti  di  impatto  sul  servizio  sanitario
regionale indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma  informatica  del  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali, il cui accesso e'  consentito
a tutti i componenti  degli  organismi  di  cui  all'articolo  3.  Il
Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
Piano di rientro. 
  6. Si conviene che le regioni che  avrebbero  dovuto  sottoscrivere
entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell'articolo 1,  comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni,
con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione  del  maggior
finanziamento,  possono  formalmente  chiedere  di  sottoscrivere  il
medesimo Accordo corredando la richiesta  di  un  adeguato  piano  di
rientro, entro il termine del 30 aprile  2010.  In  caso  di  mancata
sottoscrizione dell'Accordo entro i successivi 90 giorni, la quota di
maggior  finanziamento  si  intende  definitivamente  sottratta  alla
competenza della regione interessata. 
                             Articolo 15 
                 (Piano nazionale della prevenzione) 
 
  1. In  attuazione  dell'Intesa  Stato-Regioni  del  20  marzo  2008
relativa  al  Piano  nazionale  della  prevenzione,  si  conviene  di
pervenire entro il 30 giugno 2010 all'approvazione,  mediante  Intesa
sottoscritta ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della  legge  5  giugno
2003, n. 131, del Piano Nazionale per la  prevenzione  per  gli  anni
2010- 2012, coerentemente  con  gli  interventi  previsti  dal  Piano
vigente. 
  2. Le Regioni e le Province autonome convengono di  confermare  per
gli anni 2010- 2012, per  la  completa  attuazione  del  Piano,  come
previsto dall'articolo 4 dell'Intesa del 23 marzo 2005, di  destinare
200 milioni di euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la
realizzazione degli 
  obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo  1,
comma  34  della  legge  27  dicembre  1996,   n.662   e   successive
integrazioni. 
                             Articolo 16 
(Completamento attuazione Intesa Stato Regioni del 5 ottobre 2006 sul
                        Patto per la salute) 
 
  1. Al fine di dare attuazione al punto 4.2 del Patto per la  salute
,  si  conviene  di  stipulare  entro  il  30  giugno  2010  l'Intesa
Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5  giugno
2003,  n.131  sugli   indirizzi   per   realizzare   la   continuita'
assistenziale dall'ospedale al domicilio del cittadino-paziente. 
  2. Al fine di dare attuazione al punto 4.6 del Patto per la  salute
si  conviene  di  stipulare  entro  il  30   giugno   2010   l'Intesa
Stato-Regioni  finalizzata  a  4  promuovere  adeguati  processi   di
qualificazione  della  rete  per  l'assistenza  ospedaliera  con   la
definizione di indirizzi e linee di razionalizzazione della  funzione
ospedaliera, su proposta del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  sulla  base  di   una   documento   tecnico   redatto
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali entro  il  31
marzo 2010. 
  3. Al fine di dare attuazione al punto 4.9 del Patto per la  salute
si  conviene  di  stipulare  entro  il  30   giugno   2010   l'Intesa
Stato-Regioni sugli indirizzi per l'applicazione dei principi e norme
fondamentali  desumibili  dalla  vigente  legislazione  nazionale  in
materia di relazioni con le istituzioni sanitarie private,  favorendo
strategie di coinvolgimento negli obiettivi  programmatici  pubblici,
di partecipazione alle politiche di qualita'  ed  appropriatezza,  di
controllo dei volumi e della spesa. 
  4. Al fine di dare attuazione al punto 4.10 del Patto per la salute
si  conviene  di  stipulare  entro  il  30   giugno   2010   l'Intesa
Stato-Regioni  sul  Programma  nazionale  per  la  promozione   della
qualita' e della clinical governance nel Servizio Sanitario. 
                             Articolo 17 
                (Nuovo Sistema informativo sanitario) 
 
  1. Con la presente Intesa si conviene  di  stipulare  entro  il  30
giugno 2010 l'Accordo quadro Stato-Regioni tra i Ministri del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dell'economia  e  delle
finanze,   per   le   riforme   e   l'innovazione   della    pubblica
amministrazione e le Regioni e le Province autonome, di riadeguamento
della composizione e delle modalita' di funzionamento della Cabina di
Regia del Nuovo Sistema  Informativo  Sanitario,  e  si  dispone  una
proroga dei compiti e della composizione della Cabina  di  regia  del
NSIS fino a entrata in vigore del citato nuovo Accordo. 
                             Articolo 18 
       (Livello delle anticipazioni del finanziamento del SSN) 
 
  1. Sono confermate per il periodo 2010-2012 le disposizioni di  cui
all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre  2006,
n. 296 in materia di livello delle erogazioni del  finanziamento  del
servizio sanitario a cui concorre lo Stato, di erogazione della quota
premiale e di eventuali  recuperi,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 77-quater del decreto-legge 112/2008. 
  2. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio  il
livello delle erogazioni, ivi comprese  eventuali  anticipazioni,  e'
fissato nella misura del 98%; tale livello puo' essere  ulteriormente
elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica. 
  3. La quota di finanziamento condizionata  alla  verifica  positiva
degli adempimenti regionali  (quota  premiale)  e'  confermata  nella
misura del 3 per cento delle somme dovute a titolo  di  finanziamento
della quota indistinta  del  fabbisogno  sanitario,  al  netto  delle
entrate proprie e,  per  la  regione  Sicilia,  della  partecipazione
regionale al finanziamento. Per le regioni che  risultano  adempienti
nell'ultimo triennio la quota premiale e'  determinata  nella  misura
del 2 per cento. 
  4. Nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle  norme  vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione  delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, il livello provvisorio delle erogazioni
del finanziamento effettuato in via anticipata  e'  pari  al  livello
delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva,  a  seguito
del raggiungimento dell'Intesa, relative al secondo anno precedente a
quello di riferimento. 
                             Articolo 19 
                     (Mobilita' interregionale) 
 
  1.  Per  il  conseguimento  del  livello  di  appropriatezza  nella
erogazione  e  nella  organizzazione  dei   servizi   di   assistenza
ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano  entro  tre  mesi
dalla  approvazione  della  presente  Intesa  adeguati  strumenti  di
governo della domanda tramite  accordi  tra  Regioni  confinanti  per
disciplinare la mobilita' sanitaria al fine di: 
  a) evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze  tariffarie  e
da  differenti   gradi   di   applicazione   delle   indicazioni   di
appropriatezza definite a livello nazionale; 
  b) favorire collaborazioni  interregionali  per  attivita'  la  cui
scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito
territoriale regionale; 
  c)  facilitare  percorsi  di   qualificazione   ed   appropriatezza
dell'attivita' per le Regioni interessate dai piani di rientro; 
  d) individuare meccanismi di controllo dell'insorgere di  eventuali
comportamenti opportunistici di soggetti del  sistema  attraverso  la
definizione di tetti di attivita'  condivisi  funzionali  al  governo
complessivo della domanda. 
                             Articolo 20 
(Recepimento della presente intesa e  impegno  a  disporre  modifiche
                             normative) 
 
  1. Il Governo, le Regioni e le Province autonome  si  impegnano  ad
adottare ogni necessario provvedimento normativo e amministrativo  in
attuazione della presente Intesa anche a modifica  o  integrazione  o
abrogazione di norme. 
  2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e  Bolzano  che  provvedono  alle
finalita' della presente  Intesa  ai  sensi  dei  rispettivi  Statuti
speciali e delle relative norme di attuazione. 
  Roma, 3 dicembre 2009 
 
                                                 Il presidente: FITTO 
 
Il segretario: SINISCALCHI 
 

Allegato 1 
Allegato 2 
Allegato 3 
Allegato A  (cfr. Articolo 6, comma 5) 
Allegato B  (cfr. Articolo 6, comma 5) 

 

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