Questo progetto di ricerca ha ricevuto impulso da una convenzione dell’Istituto con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province speciali ed ha per oggetto la ricostruzione sistematica del quadro delle competenze legislative delle regioni.

Nella sua impostazione originaria esso traeva spunto e teneva conto, come ipotesi di lavoro, delle modifiche recate all’assetto istituzionale della Repubblica dalla legge di revisione della costituzione che ebbe iniziativa governativa nel corso del 2014 e che fu approvata definitivamente dal parlamento italiano il 12 aprile 2016. Dopo l’esito negativo del referendum popolare confermativo, tenutosi il 4 dicembre 2016, la ricerca sull’attuale individuazione delle materie di competenza regionale conserva profili di interesse anche a costituzione invariata. Essa, infatti, intende mettere in particolare evidenza quali sono state le modificazioni introdotte nell’ordinamento dalla c.d. legislazione della crisi - o al fine di anticipare a livello di legislazione ordinaria processi di riforma che si sarebbero potuti portare a pieno compimento solo con l’approvazione della riforma costituzionale in itinere - e quali potrebbero essere, adesso, correzioni da apportare, sul piano della legislazione ordinaria, per ripristinare, da un lato, un sistema dei poteri normativi più in sintonia con il riparto delle competenze in vigore e per superare, dall’altro, le eventuali aporie che questo presentava ab origine; rendendo, così, più efficiente il riparto delle competenze legislative e la realizzazione delle politiche sul territorio.

Per queste finalità, risulta particolarmente rilevante l’analisi della giurisprudenza costituzionale, per comprendere se determinati vincoli, emersi in quest’ultima fase, possono essere considerati effettivamente di sistema, oppure se si sia trattato di limitazioni contingenti legate alla situazione di crisi economica o della (possibile) transizione costituzionale. Non meno importante appare, inoltre, l’analisi della legislazione regionale di settore, per individuare le politiche pubbliche effettivamente svolte dalle regioni - sotto il profilo esistenziale - e i diversi modelli organizzativi concretamente adottati, anche a seguito della riforma degli enti di area vasta (città metropolitane e province) di cui alla legge n. 56 del 2014.

Dal punto di vista metodologico, va detto, infine, che per la ricostruzione sistematica del quadro delle competenze legislative (dello stato e) delle regioni siamo partiti dall’art. 117 Cost. nella sua interpretazione vivente. Questa disposizione normativa, tuttavia, da sola non è sufficiente ad individuare l’insieme delle materie legislative, in quanto ulteriori competenze (dello stato) o delle regioni si rinvengono anche in altre disposizioni costituzionali (es. art. 122, I co.). Va tenuto conto, inoltre, dell’elenco delle competenze legislative statali regionalizzabili in maniera differenziata, regione per regione, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della costituzione. Non prendiamo in considerazione, invece, le materie legislative di particolare competenza delle regioni e delle province speciali.

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