(GU n. 10 del 14-1-2011  - Suppl. Ordinario n.11  )
          
        
 
 
  La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica   hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
                 (Principi ispiratori della riforma) 
 
  1. Le universita' sono sede primaria di libera ricerca e di  libera
formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti  e  sono  luogo  di
apprendimento ed  elaborazione  critica  delle  conoscenze;  operano,
combinando in modo organico ricerca e  didattica,  per  il  progresso
culturale, civile ed economico della Repubblica. 
  2. In attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  33  e  al
titolo V della parte  II  della  Costituzione,  ciascuna  universita'
opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita'. Sulla
base di  accordi  di  programma  con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato  «Ministero»,
le universita' che hanno conseguito la  stabilita'  e  sostenibilita'
del bilancio, nonche' risultati di elevato livello  nel  campo  della
didattica  e  della  ricerca,  possono  sperimentare  propri  modelli
funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione  e
costituzione  degli  organi  di  governo  e  forme   sostenibili   di
organizzazione della didattica e della ricerca su base  policentrica,
diverse da quelle  indicate  nell'  articolo  2.  Il  Ministero,  con
decreto  di  natura  non  regolamentare,  definisce  i  criteri   per
l'ammissione  alla  sperimentazione  e  le  modalita'   di   verifica
periodica dei risultati conseguiti. 
  3. Il Ministero,  nel  rispetto  delle  competenze  delle  regioni,
provvede  a  valorizzare  il  merito,  a   rimuovere   gli   ostacoli
all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva  realizzazione
del diritto allo  studio.  A  tal  fine,  pone  in  essere  specifici
interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche  se  privi  di
mezzi,  che  intendano  iscriversi  al  sistema  universitario  della
Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo. 
  4. Il Ministero, nel rispetto  della  liberta'  di  insegnamento  e
dell'autonomia  delle  universita',  indica  obiettivi  e   indirizzi
strategici per il sistema e le sue componenti  e,  tramite  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR) per  quanto  di  sua  competenza,  ne  verifica  e  valuta  i
risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e  promozione  del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a  livello
internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse  pubbliche
coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le  attivita'  svolte  da
ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione  nazionale,
nonche' con la valutazione dei risultati conseguiti. 
  5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve  essere  garantita
in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici  per
il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4. 
  6. Sono possibili accordi di programma tra le singole universita' o
aggregazioni delle stesse e il  Ministero  al  fine  di  favorire  la
competitivita'  delle  universita',  migliorandone  la  qualita'  dei
risultati, tenuto conto degli indicatori di  contesto  relativi  alle
condizioni di sviluppo regionale. 
 
          

            TITOLO I 
 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA 
 UNIVERSITARIO 

          
                               Art. 2. 
 
         (Organi e articolazione interna delle universita') 
 
  1. Le universita' statali, nel quadro del complessivo  processo  di
riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare  i
propri statuti in materia di organizzazione e di  organi  di  governo
dell'ateneo,  nel  rispetto  dei  principi  di   autonomia   di   cui
all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi  dell'articolo  6  della
legge 9 maggio 1989, n. 168,  secondo  principi  di  semplificazione,
efficienza, efficacia, trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  e
accessibilita'   delle   informazioni   relative   all'ateneo,    con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione dei seguenti organi: 
      1) rettore; 
      2) senato accademico; 
      3) consiglio di amministrazione; 
      4) collegio dei revisori dei conti; 
      5) nucleo di valutazione; 
      6) direttore generale; 
    b)  attribuzione   al   rettore   della   rappresentanza   legale
dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di  iniziativa  e  di
coordinamento  delle  attivita'  scientifiche  e  didattiche;   della
responsabilita' del perseguimento  delle  finalita'  dell'universita'
secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito;  della  funzione  di
proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di  cui
all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,   n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,
anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico,
nonche' della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale
e triennale e del conto consuntivo; della funzione  di  proposta  del
direttore generale ai sensi della  lettera  n)  del  presente  comma,
nonche' di  iniziativa  dei  procedimenti  disciplinari,  secondo  le
modalita' previste dall'articolo  10;  di  ogni  altra  funzione  non
espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto; 
    c) determinazione delle modalita' di elezione del rettore  tra  i
professori ordinari  in  servizio  presso  le  universita'  italiane.
Qualora risulti eletto un professore appartenente  ad  altro  ateneo,
l'elezione  si  configura  anche   come   chiamata   e   concomitante
trasferimento  nell'organico  dei  professori   della   nuova   sede,
comportando altresi' lo  spostamento  della  quota  di  finanziamento
ordinario relativa alla somma degli oneri  stipendiali  in  godimento
presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che  si
rende in tal modo vacante puo'  essere  coperto  solo  in  attuazione
delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; 
    d) durata della carica di rettore per un  unico  mandato  di  sei
anni, non rinnovabile; 
    e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare
proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di  ricerca  e
di servizi agli studenti,  anche  con  riferimento  al  documento  di
programmazione triennale di ateneo, di  cui  all'articolo  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica  o
soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al  comma
2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo;  ad  approvare,
previo  parere  favorevole  del  consiglio  di   amministrazione,   i
regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti  e  delle
strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di
ricerca, nonche' il codice etico  di  cui  al  comma  4;  a  svolgere
funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e  con  le
strutture di cui  al  comma  2,  lettera  c);  a  proporre  al  corpo
elettorale con maggioranza di almeno due terzi  dei  suoi  componenti
una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi  due
anni dall'inizio del suo mandato; ad  esprimere  parere  obbligatorio
sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo
dell'universita'; 
    f) costituzione del senato accademico su  base  elettiva,  in  un
numero di membri proporzionato  alle  dimensioni  dell'ateneo  e  non
superiore  a  trentacinque  unita',  compresi  il   rettore   e   una
rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per  almeno  due
terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei  quali  direttori  di
dipartimento,  eletti  in  modo  da  rispettare   le   diverse   aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo; 
    g) durata in carica del  senato  accademico  per  un  massimo  di
quattro anni e rinnovabilita' del mandato per una sola volta; 
    h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di
indirizzo   strategico,   di   approvazione   della    programmazione
finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza
sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; della competenza  a
deliberare, previo parere  del  senato  accademico,  l'attivazione  o
soppressione di  corsi  e  sedi;  della  competenza  ad  adottare  il
regolamento di amministrazione e contabilita', nonche',  su  proposta
del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti  di
sua competenza, ad approvare il  bilancio  di  previsione  annuale  e
triennale, il conto  consuntivo  e  il  documento  di  programmazione
triennale di cui alla lettera b) del presente comma;  del  dovere  di
trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze
sia il bilancio di  previsione  annuale  e  triennale  sia  il  conto
consuntivo; della competenza  a  conferire  l'incarico  di  direttore
generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della
competenza disciplinare relativamente  ai  professori  e  ricercatori
universitari,  ai  sensi  dell'articolo  10;  della   competenza   ad
approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24,  comma  2,
lettera d); 
    i) composizione  del  consiglio  di  amministrazione  nel  numero
massimo di undici  componenti,  inclusi  il  rettore,  componente  di
diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti;  designazione
o scelta degli altri componenti,  secondo  modalita'  previste  dallo
statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici,
tra personalita' italiane  o  straniere  in  possesso  di  comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza  professionale
di alto livello con una  necessaria  attenzione  alla  qualificazione
scientifica culturale;  non  appartenenza  ai  ruoli  dell'ateneo,  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre
nel caso in cui il  consiglio  di  amministrazione  sia  composto  da
undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il  consiglio  di
amministrazione sia composto da  un  numero  di  membri  inferiore  a
undici; previsione  che  fra  i  membri  non  appartenenti  al  ruolo
dell'ateneo non  siano  computati  i  rappresentanti  degli  studenti
iscritti  all'ateneo  medesimo;  previsione  che  il  presidente  del
consiglio di amministrazione  sia  il  rettore  o  uno  dei  predetti
consiglieri  esterni  ai  ruoli  dell'ateneo,  eletto  dal  consiglio
stesso; possibilita' di prevedere  il  rinnovo  non  contestuale  dei
diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di  garantire
un rinnovo graduale dell'intero consiglio; 
    l) previsione,  nella  nomina  dei  componenti  il  consiglio  di
amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna  componente,  del
principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini  e  donne
nell'accesso agli uffici pubblici; 
    m) durata in carica  del  consiglio  di  amministrazione  per  un
massimo di  quattro  anni;  durata  quadriennale  del  mandato  fatta
eccezione per quello dei rappresentanti  degli  studenti,  di  durata
biennale; rinnovabilita' del mandato per una sola volta; 
    n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con  la
figura del direttore  generale,  da  scegliere  tra  personalita'  di
elevata  qualificazione   professionale   e   comprovata   esperienza
pluriennale con funzioni  dirigenziali;  conferimento  da  parte  del
consiglio di amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il
parere del senato accademico, dell'incarico  di  direttore  generale,
regolato con contratto di  lavoro  a  tempo  determinato  di  diritto
privato  di  durata  non  superiore  a  quattro   anni   rinnovabile;
determinazione  del  trattamento  economico  spettante  al  direttore
generale in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
seguito  denominato  «Ministro»,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze;  previsione  del  collocamento   in
aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto  in  caso
di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico; 
    o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi
forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva  gestione
e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse  strumentali  e  del
personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in
quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;  partecipazione  del  direttore  generale,  senza
diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; 
    p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero  di
tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo,
con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi  e
contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno  supplente,
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno  effettivo
e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e  funzionari  del
Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata
del  mandato  per  un  massimo  di   quattro   anni;   rinnovabilita'
dell'incarico per una sola volta  e  divieto  di  conferimento  dello
stesso a personale dipendente della medesima universita';  iscrizione
di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili; 
    q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi  della  legge
19 ottobre 1999, n.  370,  con  soggetti  di  elevata  qualificazione
professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e'
reso pubblico nel sito  internet  dell'universita';  il  coordinatore
puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo; 
    r) attribuzione  al  nucleo  di  valutazione  della  funzione  di
verifica della  qualita'  e  dell'efficacia  dell'offerta  didattica,
anche sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle  commissioni
paritetiche docenti-studenti, di cui al  comma  2,  lettera  g),  del
presente articolo, nonche' della funzione di verifica  dell'attivita'
di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del  curriculum
scientifico  o  professionale   dei   titolari   dei   contratti   di
insegnamento di cui all'articolo 23,  comma  1,  e  attribuzione,  in
raccordo  con  l'attivita'  dell'ANVUR,   delle   funzioni   di   cui
all'articolo 14 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
relative  alle  procedure  di  valutazione  delle  strutture  e   del
personale,  al  fine  di  promuovere  nelle  universita',  in   piena
autonomia e con modalita'  organizzative  proprie,  il  merito  e  il
miglioramento della performance organizzativa e individuale; 
    s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio
di amministrazione di  ricoprire  altre  cariche  accademiche,  fatta
eccezione per il rettore limitatamente  al  senato  accademico  e  al
consiglio di amministrazione e,  per  i  direttori  di  dipartimento,
limitatamente allo stesso senato, qualora risultino  eletti  a  farne
parte; di essere componente di altri  organi  dell'universita'  salvo
che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore
o presidente delle scuole di specializzazione o  di  fare  parte  del
consiglio di amministrazione delle  scuole  di  specializzazione;  di
rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato
e di ricoprire la carica di rettore o  far  parte  del  consiglio  di
amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione  o
del collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche;  di  svolgere  funzioni  inerenti
alla  programmazione,  al  finanziamento  e  alla  valutazione  delle
attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza  per  i
componenti del senato accademico e del consiglio  di  amministrazione
che non  partecipino  con  continuita'  alle  sedute  dell'organo  di
appartenenza. 
  2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di  cui  al
comma 1,  le  universita'  statali  modificano,  altresi',  i  propri
statuti in  tema  di  articolazione  interna,  con  l'osservanza  dei
seguenti vincoli e criteri direttivi: 
    a) semplificazione dell'articolazione  interna,  con  contestuale
attribuzione  al  dipartimento  delle   funzioni   finalizzate   allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita'  didattiche  e
formative,  nonche'  delle  attivita'  rivolte  all'esterno  ad  esse
correlate o accessorie; 
    b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che  a  ciascuno
di essi afferisca un numero di professori,  ricercatori  di  ruolo  e
ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque,  ovvero
quaranta nelle universita' con un numero di  professori,  ricercatori
di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti  a
settori scientifico-disciplinari omogenei; 
    c) previsione della facolta' di istituire tra piu'  dipartimenti,
raggruppati  in  relazione  a  criteri  di  affinita'   disciplinare,
strutture  di  raccordo,  comunque  denominate,   con   funzioni   di
coordinamento  e  razionalizzazione   delle   attivita'   didattiche,
compresa la proposta  di  attivazione  o  soppressione  di  corsi  di
studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione  che,  ove  alle
funzioni  didattiche   e   di   ricerca   si   affianchino   funzioni
assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in  materia,  le
strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita'  e  nei
limiti  concertati  con  la   regione   di   ubicazione,   garantendo
l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie
cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; 
    d) previsione della proporzionalita' del numero complessivo delle
strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni  dell'ateneo,  anche
in  relazione  alla  tipologia  scientifico-disciplinare  dell'ateneo
stesso, fermo restando che il numero delle stesse non  puo'  comunque
essere superiore a dodici; 
    e) previsione della  possibilita',  per  le  universita'  con  un
organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo
determinato inferiore a cinquecento unita', di darsi un'articolazione
organizzativa interna  semplificata  alla  quale  vengono  attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c); 
    f) istituzione di un organo deliberante delle  strutture  di  cui
alla  lettera  c),  ove  esistenti,  composto   dai   direttori   dei
dipartimenti in esse  raggruppati,  da  una  rappresentanza  elettiva
degli studenti, nonche', in misura complessivamente non superiore  al
10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi,  da
docenti  scelti,  con  modalita'  definite  dagli  statuti,   tra   i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra  i  coordinatori
di corsi di studio o di dottorato ovvero  tra  i  responsabili  delle
attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove  previste;
attribuzione  delle  funzioni  di  presidente   dell'organo   ad   un
professore ordinario  afferente  alla  struttura  eletto  dall'organo
stesso ovvero nominato secondo modalita' determinate  dallo  statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa  per  una
sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera
non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita'
o rimborsi spese; 
    g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna  delle
strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  di  una   commissione   paritetica
docenti-studenti, competente a  svolgere  attivita'  di  monitoraggio
dell'offerta formativa  e  della  qualita'  della  didattica  nonche'
dell'attivita' di servizio agli studenti da parte  dei  professori  e
dei ricercatori; ad individuare indicatori  per  la  valutazione  dei
risultati delle stesse; a  formulare  pareri  sull'attivazione  e  la
soppressione di corsi di studio. La partecipazione  alla  commissione
paritetica  di  cui  alla  presente  lettera  non  da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
    h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli  studenti  negli
organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche'  alle  lettere
f) e  g)  del  presente  comma,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  1995,  n.  236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta
e non oltre il primo anno fuori corso  ai  corsi  di  laurea,  laurea
magistrale e dottorato di ricerca dell'universita';  durata  biennale
di ogni mandato e rinnovabilita' per una sola volta; 
    i)  introduzione  di  misure  a   tutela   della   rappresentanza
studentesca, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto  della
vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione  dei  compiti
ad essa attribuiti; 
    l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una
maggiore mobilita' dei docenti e degli studenti, programmi  integrati
di  studio,  iniziative  di   cooperazione   interuniversitaria   per
attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione,  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di  selezione
svolti in lingua straniera; 
    m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del
codice etico. 
  3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento  speciale
adottano, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
proprie modalita' di organizzazione, nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione, efficienza,  efficacia,  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa   e   accessibilita'   delle   informazioni   relative
all'ateneo di cui al comma  1  del  presente  articolo,  fatto  salvo
quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio  1989,
n. 168. 
  4. Le universita' che ne fossero prive adottano  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice
etico della comunita' universitaria formata dal personale  docente  e
ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo  e  dagli  studenti
dell'ateneo. Il codice etico determina i  valori  fondamentali  della
comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti   individuali,   nonche'   l'accettazione   di    doveri    e
responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta
le regole di condotta nell'ambito  della  comunita'.  Le  norme  sono
volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche'  a
regolare  i  casi  di  conflitto  di  interessi   o   di   proprieta'
intellettuale.  Sulle  violazioni  del  codice  etico,  qualora   non
ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina,  decide,  su
proposta del rettore, il senato accademico. 
  5. In  prima  applicazione,  lo  statuto  contenente  le  modifiche
statutarie di cui ai commi 1 e 2 e' predisposto  da  apposito  organo
istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra  i  quali  il
rettore  con  funzioni  di  presidente,  due   rappresentanti   degli
studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio  di
amministrazione. La partecipazione  all'organo  di  cui  al  presente
comma non da' luogo  alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,
indennita'  o  rimborsi  spese.  Ad  eccezione  del  rettore  e   dei
rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri
del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo  statuto
contenente le modifiche  statutarie  e'  adottato  con  delibera  del
senato  accademico,  previo  parere  favorevole  del   consiglio   di
amministrazione. 
  6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  1,  il
Ministero assegna all'universita' un termine di tre mesi per adottare
le  modifiche  statutarie;  decorso  inutilmente  tale  termine,   il
Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  una  commissione  composta  da  tre  membri,  compreso  il
presidente, in possesso di adeguata professionalita', con il  compito
di predisporre le necessarie modifiche statutarie. 
  7. Lo statuto, adottato ai sensi dei  commi  5  e  6  del  presente
articolo,  e'  trasmesso  al  Ministero  che  esercita  il  controllo
previsto all'articolo 6 della legge 9  maggio  1989,  n.  168,  entro
centoventi giorni dalla ricezione dello stesso. 
  8. In relazione a quanto previsto dai commi 1  e  2,  entro  trenta
giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti  nella  Gazzetta
Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure  per
la costituzione dei nuovi organi statutari. 
  9. Gli organi collegiali  delle  universita'  decadono  al  momento
della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto.  Gli  organi
il cui mandato scade entro il termine di cui al comma  1  restano  in
carica fino  alla  costituzione  degli  stessi  ai  sensi  del  nuovo
statuto. Il mandato dei rettori in carica  al  momento  dell'adozione
dello statuto di cui ai commi 5 e 6  e'  prorogato  fino  al  termine
dell'anno  accademico  successivo.  Sono  comunque  fatte  salve   le
scadenze dei mandati in corso previste alla  data  dell'elezione  dei
rettori  eletti,  o  in  carica,  se  successive  al  predetto   anno
accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sono  stati  eletti  ovvero   stanno
espletando il primo mandato  e'  prorogato  di  due  anni  e  non  e'
rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo  del
presente comma. 
  10. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  sui  limiti  del
mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m),  sono
considerati anche i periodi gia' espletati nell'ateneo alla  data  di
entrata in vigore dei nuovi statuti. 
  11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai
docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
  12.  Il  rispetto  dei  principi  di   semplificazione,   razionale
dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia  di  cui  al
presente  articolo  rientra  tra  i  criteri  di  valutazione   delle
universita' valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse,  secondo
criteri e parametri definiti con decreto del  Ministro,  su  proposta
dell'ANVUR. 
  13. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  delle  modifiche
statutarie, adottate dall'ateneo  ai  sensi  del  presente  articolo,
perdono  efficacia   nei   confronti   dello   stesso   le   seguenti
disposizioni: 
    a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio
1989, n. 168; 
    b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
 

        
      
          
            TITOLO I 
 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA 
 UNIVERSITARIO 

          
                               Art. 3. 
 
                  (Federazione e fusione di atenei 
 
             e razionalizzazione dell'offerta formativa) 
 
  1. Al fine di migliorare la qualita',  l'efficienza  e  l'efficacia
dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di  razionalizzare
la  distribuzione  delle  sedi   universitarie   e   di   ottimizzare
l'utilizzazione delle strutture  e  delle  risorse,  nell'ambito  dei
principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due
o piu' universita' possono federarsi, anche limitatamente  ad  alcuni
settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi. 
  2. La federazione puo' avere luogo, altresi',  tra  universita'  ed
enti o istituzioni operanti nei settori  della  ricerca  e  dell'alta
formazione, ivi compresi gli istituti tecnici  superiori  di  cui  al
capo II del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  87,  e
all'articolo 2, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  88,  sulla  base  di
progetti  coerenti  ed  omogenei  con   le   caratteristiche   e   le
specificita' dei partecipanti. 
  3. La federazione ovvero la fusione  ha  luogo  sulla  base  di  un
progetto  contenente,  in  forma  analitica,  le   motivazioni,   gli
obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le proposte di
riallocazione dell'organico e delle strutture  in  coerenza  con  gli
obiettivi di cui al comma 1. Nel caso  di  federazione,  il  progetto
deve prevedere le modalita' di governance della  federazione,  l'iter
di approvazione di tali modalita', nonche' le  regole  per  l'accesso
alle strutture di governance,  da  riservare  comunque  a  componenti
delle strutture di governance delle istituzioni che  si  federano.  I
fondi risultanti dai  risparmi  prodotti  dalla  realizzazione  della
federazione  o   fusione   degli   atenei   possono   restare   nella
disponibilita' degli atenei che li hanno prodotti,  purche'  indicati
nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero. 
  4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti  organi
di  ciascuna  delle  istituzioni  interessate,  e'   sottoposto   per
l'approvazione all'esame del Ministero,  che  si  esprime  entro  tre
mesi,  previa  valutazione  dell'ANVUR  e  dei  rispettivi   comitati
regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,  n.
25. 
  5. In attuazione dei procedimenti di federazione o  di  fusione  di
cui al presente articolo, il progetto di  cui  al  comma  3  dispone,
altresi', in merito a eventuali procedure di mobilita' dei professori
e dei ricercatori, nonche' del personale  tecnico-amministrativo.  In
particolare,  per  i  professori   e   i   ricercatori,   l'eventuale
trasferimento avviene previo espletamento di  apposite  procedure  di
mobilita' ad istanza degli interessati. In  caso  di  esito  negativo
delle predette procedure, il Ministro puo'  provvedere,  con  proprio
decreto,  al  trasferimento  del  personale  interessato  disponendo,
altresi', in ordine alla concessione agli  interessati  di  incentivi
finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche  a  seguito
dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta  formativa
e della conseguente disattivazione dei corsi di studio  universitari,
delle facolta'  e  delle  sedi  universitarie  decentrate,  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                               Art. 4. 
 
                        (Fondo per il merito) 
 
  1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale,  di  seguito
denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito
fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati,
per gli iscritti al primo anno per la  prima  volta,  mediante  prove
nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante
criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e' destinato a: 
    a) erogare premi di  studio,  estesi  anche  alle  esperienze  di
formazione da realizzare presso universita' e centri  di  ricerca  di
Paesi esteri; 
    b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata  in
relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire
dal  termine  degli  studi,  secondo  tempi  parametrati  al  reddito
percepito. Nei limiti  delle  risorse  disponibili  sul  fondo,  sono
esclusi  dall'obbligo  della  restituzione  gli  studenti  che  hanno
conseguito il titolo di  laurea  ovvero  di  laurea  specialistica  o
magistrale con il massimo dei voti  ed  entro  i  termini  di  durata
normale del corso; 
    c) garantire finanziamenti erogati per le  finalita'  di  cui  al
presente comma. 
  2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le  borse
di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge  2  dicembre
1991, n. 390. 
  3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e  le
modalita' di attuazione del presente articolo ed in particolare: 
    a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri
nazionali standard di valutazione di cui al comma 1; 
    b) i criteri e le modalita'  di  attribuzione  dei  premi  e  dei
buoni, nonche' le modalita' di accesso ai finanziamenti garantiti; 
    c) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in  base
al reddito percepito nell'attivita' lavorativa; 
    d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi  e  dei  buoni  e  i
criteri e le modalita' per la loro eventuale differenziazione; 
    e)  l'ammontare  massimo  garantito  per  ciascuno  studente  per
ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti; 
    f) i requisiti di merito che gli studenti devono  rispettare  nel
corso  degli  studi  per  mantenere  il  diritto  a  premi,  buoni  e
finanziamenti garantiti; 
    g) le modalita' di  utilizzo  di  premi,  buoni  e  finanziamenti
garantiti; 
    h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo
a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento  delle  somme
erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate; 
    i)  i  criteri  e  le  modalita'  di  utilizzo  del  fondo  e  la
ripartizione delle risorse del fondo stesso tra  le  destinazioni  di
cui al comma 1; 
    l) la predisposizione di  idonee  iniziative  di  divulgazione  e
informazione, nonche' di  assistenza  a  studenti  e  universita'  in
merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui  al  presente
articolo; 
    m)  le  modalita'   di   monitoraggio,   con   idonei   strumenti
informatici,  della  concessione  dei  premi,   dei   buoni   e   dei
finanziamenti, del rimborso degli  stessi,  nonche'  dell'esposizione
del fondo; 
    n)  le  modalita'  di   selezione   con   procedura   competitiva
dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori  delle  provviste
finanziarie; 
    o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli  accessi
alle borse di studio, di riservare la quota del  10  per  cento  agli
studenti iscritti nelle universita' della regione  in  cui  risultano
residenti. 
  4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i
collegi universitari legalmente riconosciuti e presso  i  collegi  di
cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
costituisce un titolo valutabile  per  i  candidati,  ai  fini  della
predisposizione delle graduatorie per la concessione  dei  contributi
di cui al comma 3. 
  5. Il coordinamento operativo della  somministrazione  delle  prove
nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di
sicurezza, e' svolto dal Ministero, secondo modalita' individuate con
decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, che  disciplina  altresi'  il
contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle
prove, con l'esenzione per gli studenti privi di  mezzi,  nonche'  le
modalita' di predisposizione e svolgimento delle stesse. 
  6. Gli  oneri  di  gestione  e  le  spese  di  funzionamento  degli
interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse  finanziarie
del fondo stesso. 
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
determina, secondo  criteri  di  mercato,  il  corrispettivo  per  la
garanzia  dello  Stato,  da  imputare  ai  finanziamenti  erogati.  I
corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono
depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale. 
  8. Il fondo, gestito dal Ministero di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, e' alimentato con: 
    a)  versamenti  effettuati  a  titolo  spontaneo  e  solidale  da
privati, societa', enti e fondazioni, anche vincolati,  nel  rispetto
delle finalita' del fondo, a specifici usi; 
    b) trasferimenti pubblici, previsti da  specifiche  disposizioni,
limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a); 
    c) i corrispettivi di cui  al  comma  7,  da  utilizzare  in  via
esclusiva per le finalita' di cui al comma 1, lettera c); 
    d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma  5,  da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 6. 
  9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, promuove, anche con apposite convenzioni,  il  concorso  dei
privati e disciplina con proprio decreto di natura non  regolamentare
le modalita' con cui i soggetti  donatori  possono  partecipare  allo
sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o  maggiori  oneri
per  la  finanza  pubblica,  un  comitato   consultivo   formato   da
rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli  studenti,  questi
ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti  universitari
(CNSU) tra i propri componenti. 
  10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le  parole:  «articolo  59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,»  sono  inserite  le
seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari». 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                               Art. 5. 
 
         (Delega in materia di interventi per la qualita' e 
 
               l'efficienza del sistema universitario) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine  di  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema  universitario
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
    a)  valorizzazione  della  qualita'   e   dell'efficienza   delle
universita' e conseguente introduzione di meccanismi  premiali  nella
distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri  definiti
ex ante, anche mediante previsione di un  sistema  di  accreditamento
periodico delle universita'; valorizzazione dei collegi  universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante  la
previsione  di  una  apposita  disciplina  per  il  riconoscimento  e
l'accreditamento degli stessi anche ai  fini  della  concessione  del
finanziamento statale; valorizzazione della figura  dei  ricercatori;
realizzazione  di  opportunita'  uniformi,  su  tutto  il  territorio
nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi; 
    b) revisione della disciplina  concernente  la  contabilita',  al
fine di  garantirne  coerenza  con  la  programmazione  triennale  di
ateneo,  maggiore  trasparenza  ed  omogeneita',  e   di   consentire
l'individuazione della esatta condizione patrimoniale  dell'ateneo  e
dell'andamento complessivo della gestione; previsione  di  meccanismi
di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei; 
    c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex
post delle politiche di reclutamento  degli  atenei,  sulla  base  di
criteri definiti ex ante; 
    d) revisione, in attuazione del titolo V  della  parte  II  della
Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo
studio, al fine di rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico  e
sociale  che   limitano   l'accesso   all'istruzione   superiore,   e
contestuale definizione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
(LEP) erogate dalle universita' statali. 
  2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad  eccezione  di
quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non
deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Gli
eventuali maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,
lettera  d),  dovranno  essere  quantificati  e  coperti,  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera  a),  del
presente articolo, il Governo si attiene ai principi di  riordino  di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e  dei
corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22  ottobre  2004,  n.  270,  fondato  sull'utilizzazione  di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica  del
possesso  da  parte  degli  atenei  di  idonei  requisiti  didattici,
strutturali, organizzativi, di qualificazione  dei  docenti  e  delle
attivita'     di     ricerca,     nonche'      di      sostenibilita'
economico-finanziaria; 
    b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato  su
criteri  e  indicatori  stabiliti  ex  ante,  da  parte   dell'ANVUR,
dell'efficienza  e  dei  risultati   conseguiti   nell'ambito   della
didattica e della ricerca dalle  singole  universita'  e  dalle  loro
articolazioni interne; 
    c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita'  e
dell'efficacia delle proprie attivita' da  parte  delle  universita',
anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e  dei  contributi
provenienti dalle commissioni  paritetiche  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettera g); 
    d) definizione del sistema  di  valutazione  e  di  assicurazione
della qualita' degli atenei  in  coerenza  con  quanto  concordato  a
livello europeo, in particolare secondo le linee guida  adottate  dai
Ministri  dell'istruzione  superiore  dei  Paesi  aderenti   all'Area
europea dell'istruzione superiore; 
    e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati
al conseguimento dei risultati di cui alla  lettera  b),  nell'ambito
delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario  delle
universita' allo scopo annualmente predeterminate; 
    f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti,
quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale,  di
elevata  qualificazione  culturale,  che  assicurano  agli   studenti
servizi educativi, di orientamento  e  di  integrazione  dell'offerta
formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento
da parte del  Ministero  e  successivo  accreditamento  riservato  ai
collegi legalmente riconosciuti da  almeno  cinque  anni;  rinvio  ad
apposito decreto ministeriale della  disciplina  delle  procedure  di
iscrizione,  delle  modalita'  di  verifica  della  permanenza  delle
condizioni  richieste,  nonche'  delle  modalita'   di   accesso   ai
finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati; 
    g)  revisione  del  trattamento  economico  dei  ricercatori  non
confermati a tempo indeterminato, nel primo anno  di  attivita',  nel
rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22,  primo
periodo. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  lettera  b),  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)    introduzione    di    un    sistema     di     contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio
consolidato di ateneo sulla base di principi contabili  e  schemi  di
bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la  Conferenza  dei
rettori delle universita' italiane (CRUI), garantendo,  al  fine  del
consolidamento e del monitoraggio  dei  conti  delle  amministrazioni
pubbliche, la predisposizione di  un  bilancio  preventivo  e  di  un
rendiconto  in  contabilita'   finanziaria,   in   conformita'   alla
disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196; 
    b) adozione di un piano economico-finanziario triennale  al  fine
di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo; 
    c) previsione che gli effetti delle misure di cui  alla  presente
legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla  lettera
d); comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con
cadenza  annuale,  dei  risultati  della   programmazione   triennale
riferiti al sistema universitario nel  suo  complesso,  ai  fini  del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica; 
    d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare,
entro intervalli di percentuali definiti  dal  Ministero,  e  secondo
criteri  di  piena  sostenibilita'   finanziaria,   i   rapporti   di
consistenza     del     personale     docente,     ricercatore      e
tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori  di
cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.  230,  e
successive  modificazioni;  previsione  che  la   mancata   adozione,
parziale o totale, del predetto  piano  comporti  la  non  erogazione
delle quote  di  finanziamento  ordinario  relative  alle  unita'  di
personale che eccedono i limiti previsti; 
    e) determinazione di un limite massimo all'incidenza  complessiva
delle spese per l'indebitamento e delle spese  per  il  personale  di
ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la  contrattazione
integrativa, sulle  entrate  complessive  dell'ateneo,  al  netto  di
quelle a destinazione vincolata; 
    f) introduzione del costo standard  unitario  di  formazione  per
studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle  diverse
tipologie dei corsi di studio e  ai  differenti  contesti  economici,
territoriali e  infrastrutturali  in  cui  opera  l'universita',  cui
collegare l'attribuzione all'universita'  di  una  percentuale  della
parte di fondo di finanziamento  ordinario  non  assegnata  ai  sensi
dell'articolo  2  del  decreto-legge  10  novembre  2008,   n.   180,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  gennaio  2009,  n.  1;
individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione  del
costo standard unitario di formazione per studente in corso,  sentita
l'ANVUR; 
    g)  previsione  della  declaratoria   di   dissesto   finanziario
nell'ipotesi in cui l'universita' non possa garantire  l'assolvimento
delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai
debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi; 
    h) disciplina delle  conseguenze  del  dissesto  finanziario  con
previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva  diffida
e sollecitazione a predispone,  entro  un  termine  non  superiore  a
centottanta   giorni,   un   piano   di   rientro    da    sottoporre
all'approvazione  del  Ministero,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di  un
quinquennio;  previsione  delle  modalita'  di  controllo   periodico
dell'attuazione del predetto piano; 
    i) previsione, per i casi  di  mancata  predisposizione,  mancata
approvazione ovvero omessa o incompleta  attuazione  del  piano,  del
commissariamento  dell'ateneo  e  disciplina   delle   modalita'   di
assunzione da  parte  del  Governo,  su  proposta  del  Ministro,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  della
delibera di commissaria-mento e di nomina di uno o  piu'  commissari,
ad  esclusione  del  rettore,  con  il  compito  di  provvedere  alla
predisposizione  ovvero   all'attuazione   del   piano   di   rientro
finanziario; 
    l) previsione di un apposito  fondo  di  rotazione,  distinto  ed
aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di  finanziamento
ordinario per le universita', a garanzia del riequilibrio finanziario
degli atenei; 
    m)  previsione  che  gli  eventuali  maggiori   oneri   derivanti
dall'attuazione  della  lettera   l)   del   presente   comma   siano
quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  lettera  c),  il
Governo   si   attiene   al   principio    e    criterio    direttivo
dell'attribuzione di una quota non superiore  al  10  per  cento  del
fondo  di  funzionamento  ordinario   correlata   a   meccanismi   di
valutazione delle politiche di reclutamento degli  atenei,  elaborati
da parte dell'ANVUR e  fondati  su:  la  produzione  scientifica  dei
professori e dei ricercatori successiva alla loro presa  di  servizio
ovvero  al  passaggio  a  diverso  ruolo  o  fascia  nell'ateneo;  la
percentuale di ricercatori a tempo determinato in  servizio  che  non
hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e  di  post-dottorato,
o, nel caso delle facolta' di medicina  e  chirurgia,  di  scuola  di
specializzazione, nella  medesima  universita';  la  percentuale  dei
professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e
ricercatori in  servizio  responsabili  scientifici  di  progetti  di
ricerca    internazionali    e    comunitari;     il     grado     di
internazionalizzazione del corpo docente. 
  6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  lettera  d),  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti  di  merito
ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed  i  servizi,  quali
borse  di  studio,  trasporti,  assistenza  sanitaria,  ristorazione,
accesso  alla  cultura,  alloggi,  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente, per il conseguimento  del  pieno  successo  formativo  degli
studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine
economico,  sociale  e  personale  che  limitano  l'accesso   ed   il
conseguimento dei  piu'  alti  gradi  di  istruzione  superiore  agli
studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi; 
    b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta'  di  scelta  in
relazione alla fruizione dei  servizi  per  il  diritto  allo  studio
universitario; 
    c) definire i criteri per  l'attribuzione  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la
concessione di  prestiti  d'onore  e  di  borse  di  studio,  di  cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 
    d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano, le universita'  e  le  diverse  istituzioni  che
concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare
la gamma dei  servizi  e  degli  interventi  posti  in  essere  dalle
predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria; 
    e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la  sperimentazione  di
nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi; 
    f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli
studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse. 
  7. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati, su proposta del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni
di cui al comma 6, di  concerto  con  il  Ministro  della  gioventu',
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e sono trasmessi alle  Camere  per  l'espressione  del  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche  in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del  parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  del
termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e'
prorogato di sessanta giorni. 
  8. In attuazione di quanto stabilito  dall'articolo  17,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  considerazione  della
complessita' della materia trattata dai decreti legislativi di cui al
comma 1 del presente articolo, nell'impossibilita' di procedere  alla
determinazione degli effetti finanziari dagli  stessi  derivanti,  la
loro quantificazione  e'  effettuata  al  momento  dell'adozione  dei
singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno  schema  di  decreto  legislativo  e'
allegata una relazione tecnica, predisposta  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che da' conto  della
neutralita' finanziaria del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi  o
maggiori oneri da  esso  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. 
  9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei  decreti
legislativi di cui al comma 1, il  Governo  puo'  adottare  eventuali
disposizioni integrative e correttive, con le  medesime  modalita'  e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                               Art. 6. 
 
     (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) 
 
  1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo
pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei  progetti
di ricerca, la quantificazione figurativa delle  attivita'  annue  di
ricerca,  di  studio  e  di  insegnamento,  con  i  connessi  compiti
preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500  ore  annue
per i professori e i ricercatori a tempo pieno e  a  750  ore  per  i
professori e i ricercatori a tempo definito. 
  2. I professori svolgono attivita' di ricerca  e  di  aggiornamento
scientifico e, sulla  base  di  criteri  e  modalita'  stabiliti  con
regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a  compiti
didattici e di servizio agli studenti, inclusi  l'orientamento  e  il
tutorato, nonche' ad attivita' di  verifica  dell'apprendimento,  non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno  di  250  ore  in
regime di tempo definito. 
  3. I ricercatori di  ruolo  svolgono  attivita'  di  ricerca  e  di
aggiornamento scientifico  e,  sulla  base  di  criteri  e  modalita'
stabiliti  con  regolamento  di  ateneo,  sono  tenuti  a   riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa  e  di  servizio  agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad  attivita'
di verifica dell'apprendimento, fino ad un  massimo  di  350  ore  in
regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore  in  regime  di
tempo definito. 
  4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del  ruolo
ad esaurimento e ai tecnici  laureati  di  cui  all'articolo  50  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  che
hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive  modificazioni,  nonche'
ai professori incaricati stabilizzati  sono  affidati,  con  il  loro
consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento  e  trattamento
giuridico ed economico, corsi e  moduli  curriculari  compatibilmente
con  la  programmazione  didattica  definita  dai  competenti  organi
accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad
essi e' attribuito il  titolo  di  professore  aggregato  per  l'anno
accademico in cui essi svolgono tali corsi e  moduli.  Il  titolo  e'
conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario  per  motivi
di studio di cui il ricercatore  usufruisce  nell'anno  successivo  a
quello in cui ha svolto tali corsi e  moduli.  Ciascuna  universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e
modalita'   stabiliti   con   proprio   regolamento,   determina   la
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo  ai  quali,  con  il
loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. 
  5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005,  n.  230,
le parole: «per il periodo di durata degli  stessi  corsi  e  moduli»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico  in  cui  essi
svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e'  conservato  altresi'  nei
periodi di congedo straordinario per  motivi  di  studio  di  cui  il
ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli». 
  6. L'opzione per l'uno o l'altro  regime  di  cui  al  comma  1  e'
esercitata  su  domanda  dell'interessato  all'atto  della  presa  di
servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con
domanda da presentare al rettore almeno sei  mesi  prima  dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far  decorrere  l'opzione  e  comporta
l'obbligo di  mantenere  il  regime  prescelto  per  almeno  un  anno
accademico. 
  7.  Le   modalita'   per   l'autocertificazione   e   la   verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica  e  di  servizio
agli studenti dei professori e  dei  ricercatori  sono  definite  con
regolamento di ateneo, che prevede altresi' la  differenziazione  dei
compiti    didattici    in    relazione     alle     diverse     aree
scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in
relazione all'assunzione da parte del docente di specifici  incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza
esclusiva delle universita' a valutare positivamente o  negativamente
le attivita' dei singoli docenti e  ricercatori,  l'ANVUR  stabilisce
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca
ai fini del comma 8. 
  8. In caso  di  valutazione  negativa  ai  sensi  del  comma  7,  i
professori  e  i  ricercatori  sono  esclusi  dalle  commissioni   di
abilitazione, selezione e  progressione  di  carriera  del  personale
accademico, nonche' dagli  organi  di  valutazione  dei  progetti  di
ricerca. 
  9. La posizione di professore e ricercatore  e'  incompatibile  con
l'esercizio  del  commercio   e   dell'industria   fatta   salva   la
possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o
di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo  in  tale  ambito
responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina
in materia dell'ateneo di  appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri
definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.
L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il
regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13,
14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle  convenzioni  adottate  ai
sensi del comma 13 del presente articolo. 
  10. I professori e i ricercatori a  tempo  pieno,  fatto  salvo  il
rispetto  dei   loro   obblighi   istituzionali,   possono   svolgere
liberamente, anche con retribuzione, attivita' di  valutazione  e  di
referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di
collaborazione   scientifica   e   di   consulenza,   attivita'    di
comunicazione  e  divulgazione  scientifica  e   culturale,   nonche'
attivita' pubblicistiche ed editoriali. I professori e i  ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere,  previa  autorizzazione  del
rettore,  funzioni  didattiche  e   di   ricerca,   nonche'   compiti
istituzionali e gestionali senza  vincolo  di  subordinazione  presso
enti pubblici  e  privati  senza  scopo  di  lucro,  purche'  non  si
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita'  non  rappresenti
detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro
affidate dall'universita' di appartenenza. 
  11. I professori e i ricercatori a  tempo  pieno  possono  svolgere
attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo,  sulla
base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento
di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi',
con l'accordo dell'interessato, le modalita' di  ripartizione  tra  i
due atenei dell'impegno annuo dell'interessato,  dei  relativi  oneri
stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma  7.  Per
un periodo complessivamente non superiore  a  cinque  anni  l'impegno
puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che  provvede
alla  corresponsione  degli   oneri   stipendiali.   In   tal   caso,
l'interessato esercita il diritto  di  elettorato  attivo  e  passivo
presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione  delle  attivita'
di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei,  l'apporto
dell'interessato e' ripartito  in  proporzione  alla  durata  e  alla
quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono  stabiliti  i  criteri  per  l'attivazione
delle convenzioni. 
  12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono  svolgere
attivita'   libero-professionali   e   di   lavoro   autonomo   anche
continuative, purche' non  determinino  situazioni  di  conflitto  di
interesse rispetto  all'ateneo  di  appartenenza.  La  condizione  di
professore a tempo  definito  e'  incompatibile  con  l'esercizio  di
cariche accademiche. Gli statuti di  ateneo  disciplinano  il  regime
della predetta incompatibilita'. Possono altresi' svolgere  attivita'
didattica e di ricerca presso universita' o enti di  ricerca  esteri,
previa autorizzazione del rettore che valuta  la  compatibilita'  con
l'adempimento degli obblighi istituzionali.  In  tal  caso,  ai  fini
della valutazione delle attivita' di ricerca  e  delle  politiche  di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'  considerato
in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'  dell'impegno  reso
nell'ateneo di appartenenza. 
  13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, il Ministero, di  concerto  con  il  Ministero  della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentita la Conferenza  dei  presidi  delle  facolta'  di  medicina  e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale
necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di
cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni  al
quale devono attenersi le universita' e le  regioni  per  regolare  i
rapporti in materia di  attivita'  sanitarie  svolte  per  conto  del
Servizio sanitario nazionale. 
  14. I professori e i  ricercatori  sono  tenuti  a  presentare  una
relazione triennale sul  complesso  delle  attivita'  didattiche,  di
ricerca  e  gestionali   svolte,   unitamente   alla   richiesta   di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli  36  e  38
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,
fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. La valutazione del complessivo  impegno  didattico,  di
ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali
di cui all'articolo 8 e'  di  competenza  delle  singole  universita'
secondo quanto stabilito  nei  regolamenti  di  ateneo.  In  caso  di
valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto  puo'
essere reiterata dopo che sia trascorso almeno  un  anno  accademico.
Nell'ipotesi  di  mancata  attribuzione  dello   scatto,   la   somma
corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialita' dei
professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9. 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                               Art. 7. 
 
  (Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori) 
 
  1. I professori e i ricercatori universitari  possono,  a  domanda,
essere collocati  per  un  periodo  massimo  di  cinque  anni,  anche
consecutivi, in aspettativa  senza  assegni  per  lo  svolgimento  di
attivita' presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo
trattamento economico e previdenziale. 
  2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal
rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  commi  quarto,
quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7  febbraio  1979,  n.
29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in  sede
internazionale, la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'  a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione
di destinazione non disponga altrimenti. 
  3. Al fine  di  incentivare  la  mobilita'  interuniversitaria  del
personale accademico, ai professori e  ai  ricercatori  che  prendono
servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella
della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto  da  un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito  delle
procedure di cui all'articolo 3, in una sede  diversa  da  quella  di
appartenenza,  possono  essere  attribuiti  incentivi  finanziari,  a
carico del fondo di finanziamento ordinario.  L'incentivazione  della
mobilita' universitaria e' altresi' favorita dalla  possibilita'  che
il  trasferimento  di  professori  e   ricercatori   possa   avvenire
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa
qualifica tra due sedi universitarie consenzienti. 
  4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i  ricercatori  di
ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di
ricerca  finanziati   da   soggetti   diversi   dall'universita'   di
appartenenza conservano la titolarita' dei progetti  e  dei  relativi
finanziamenti, ove scientificamente possibile  e  con  l'accordo  del
committente di ricerca. 
  5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita'  per
favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  la
mobilita'  interregionale  dei  professori  universitari  che   hanno
prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse  a  seguito
di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica. 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                               Art. 8. 
 
        (Revisione del trattamento economico dei professori e 
 
                    dei ricercatori universitari) 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge il Governo, tenendo conto anche delle  disposizioni  recate  in
materia dal decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  adotta  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per  la  revisione  della  disciplina  del  trattamento
economico dei professori  e  dei  ricercatori  universitari  gia'  in
servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  come  determinato  dagli
articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: 
    a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti
di stipendio in progressione triennale; 
    b) invarianza complessiva della progressione; 
    c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge  10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Governo adotta un regolamento ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  per  la  rimodulazione,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   della
progressione  economica  e  dei  relativi  importi,  anche  su   base
premiale, per i professori e i ricercatori  assunti  ai  sensi  della
presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici: 
    a) abolizione  del  periodo  di  straordinariato  e  di  conferma
rispettivamente per i professori di prima fascia e per  i  professori
di seconda fascia; 
    b) eliminazione delle procedure di ricostruzione  di  carriera  e
conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; 
    c) possibilita',  per  i  professori  e  i  ricercatori  nominati
secondo il regime previgente, di optare  per  il  regime  di  cui  al
presente comma. 
  4. I regolamenti di cui  al  presente  articolo  sono  adottati  su
proposta del Ministro, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                               Art. 9. 
 
                     (Fondo per la premialita') 
 
  1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita' di professori
e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1,  comma
16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono  le  risorse
di cui all'articolo 6,  comma  14,  ultimo  periodo,  della  presente
legge.  Ulteriori  somme  possono  essere   attribuite   a   ciascuna
universita' con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione
dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo  puo'  essere
integrato dai singoli atenei anche con una quota dei  proventi  delle
attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In
tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti,
compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo
che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi  ovvero  di
finanziamenti  privati,  nei  limiti  delle  risorse  del  Fondo  non
derivanti da finanziamenti pubblici. 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                              Art. 10. 
 
                      (Competenza disciplinare) 
 
  1. Presso ogni universita' e' istituito un collegio di  disciplina,
composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo
pieno e da ricercatori a  tempo  indeterminato  in  regime  di  tempo
pieno,  secondo  modalita'  definite  dallo  statuto,  competente   a
svolgere la fase  istruttoria  dei  procedimenti  disciplinari  e  ad
esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera  secondo  il
principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La
partecipazione  al  collegio  di  disciplina  non  da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
  2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per
ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una  sanzione  piu'
grave della censura tra quelle previste dall'articolo  87  del  testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al  regio  decreto
31 agosto 1933, n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento  della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio  di  disciplina,
formulando motivata proposta. 
  3. Il collegio di  disciplina,  uditi  il  rettore  ovvero  un  suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia,
entro trenta  giorni  esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal
rettore  sia  in  relazione  alla  rilevanza  dei  fatti  sul   piano
disciplinare sia in relazione al  tipo  di  sanzione  da  irrogare  e
trasmette gli atti al consiglio di amministrazione  per  l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al  collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente. 
  4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio  di
amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge  la
sanzione   ovvero   dispone   l'archiviazione    del    procedimento,
conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   collegio   di
disciplina. 
  5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al  comma  4
non intervenga nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.  Il  termine
e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano  in  corso  le
operazioni  preordinate  alla  formazione   dello   stesso   che   ne
impediscono  il  regolare  funzionamento.  Il  termine  e'   altresi'
sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il  collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi
istruttori. Il rettore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste
istruttorie avanzate dal collegio. 
  6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18. 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                              Art. 11. 
 
         (Interventi perequativi per le universita' statali) 
 
  1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare  il  processo  di
riequilibrio delle universita' statali e tenuto conto della  primaria
esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di
ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota  pari  almeno
all'1,5 per cento  del  fondo  di  finanziamento  ordinario  e  delle
eventuali  assegnazioni  destinate  al  funzionamento   del   sistema
universitario e' destinata ad essere  ripartita  tra  le  universita'
che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo  di
finanziamento  ordinario  consolidato  del   2010,   presentino   una
situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al
modello per  la  ripartizione  teorica  del  fondo  di  finanziamento
ordinario elaborato  dai  competenti  organismi  di  valutazione  del
sistema  universitario.  L'intervento   perequativo   viene   ridotto
proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento  derivi
dall'applicazione delle misure di valutazione della qualita'  di  cui
all'articolo  5  della  presente   legge   e   all'articolo   2   del
decreto-legge   10   novembre   2008,   n.   180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.  1.  Il  calcolo  degli
squilibri finanziari dei  singoli  atenei  puo'  tenere  conto  delle
specificita'  delle  universita'  sede  di  facolta'  di  medicina  e
chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex  policlinici  a
gestione diretta,  escludendo  ogni  intervento  per  il  ripiano  di
eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma  4,  lettere  g),
h), i), l) e m), della presente legge. 
  2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della
percentuale di cui al comma 1. 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                              Art. 12. 
 
          (Universita' non statali legalmente riconosciute) 
 
  1. Al fine di incentivare  la  correlazione  tra  la  distribuzione
delle risorse statali e il conseguimento di risultati di  particolare
rilievo nel campo della didattica e  della  ricerca,  una  quota  non
superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo  dei  contributi
di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi  alle  universita'
non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli
anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri, determinati  con
decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli  indicatori
definiti ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1. 
  2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente,  con
decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento  e  il  4
per cento dell'ammontare complessivo  dei  contributi  relativi  alle
universita' non statali,  determinata  tenendo  conto  delle  risorse
complessivamente  disponibili  e   dei   risultati   conseguiti   nel
miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse. 
  3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano  alle
universita' telematiche  ad  eccezione  di  quelle,  individuate  con
decreto del  Ministro,  sentita  l'ANVUR  e,  nelle  more  della  sua
costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al
comma 1. 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                              Art. 13. 
 
         (Misure per la qualita' del sistema universitario) 
 
  1. All'articolo 2 del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Ai fini  di  cui  alla  presente  lettera,  sono  presi  in
considerazione i  parametri  relativi  all'incidenza  del  costo  del
personale sulle  risorse  complessivamente  disponibili,  nonche'  il
numero e l'entita' dei progetti di ricerca di  rilievo  nazionale  ed
internazionale assegnati all'ateneo»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   «1-bis.  Gli  incrementi  di  cui  al  comma   1   sono   disposti
annualmente,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo  0,5  per
cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento  ordinario  di  cui
all'articolo 5 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  determinata
tenendo  conto  delle  risorse  complessivamente  disponibili  e  dei
risultati   conseguiti    nel    miglioramento    dell'efficacia    e
dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse». 
 

        
      
          
            TITOLO II 
 NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN 
 MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA 
 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

          
                              Art. 14. 
 
             (Disciplina di riconoscimento dei crediti) 
 
  1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente:  «dodici»  e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il  riconoscimento  deve
essere  effettuato  esclusivamente  sulla   base   delle   competenze
dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente. Le universita' possono riconoscere  quali
crediti formativi, entro il  medesimo  limite,  il  conseguimento  da
parte dello studente di medaglia olimpica o  paralimpica  ovvero  del
titolo di campione mondiale assoluto,  campione  europeo  assoluto  o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico». 
  2. Con decreto del Ministro, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sentiti  i  Ministri
competenti, sono definite  le  modalita'  attuative  e  le  eventuali
deroghe debitamente motivate alle disposizioni di  cui  al  comma  1,
anche con riferimento al limite massimo di crediti  riconoscibili  in
relazione alle attivita' formative svolte nei cicli di studio  presso
gli istituti di formazione della  pubblica  amministrazione,  nonche'
alle altre conoscenze e abilita' maturate in attivita'  formative  di
livello  post-secondario,  alla  cui  progettazione  e  realizzazione
l'universita' abbia concorso. 
  3. Con il medesimo decreto di  cui  al  comma  2  sono  definiti  i
criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente  a
conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici  superiori
di cui al capo II  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86
dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi  dell'articolo  69,  comma  1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti  attuati
con le universita' attraverso le federazioni di  cui  all'articolo  3
della presente legge. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 15. 
 
      (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari) 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge  il  Ministro,  con  proprio  decreto  di  natura  non
regolamentare, sentito il Consiglio  universitario  nazionale  (CUN),
definisce, secondo criteri di affinita',  i  settori  concorsuali  in
relazione ai quali si svolgono  le  procedure  per  il  conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali  sono
raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore  concorsuale
puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che  sono
utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli  18,  22,
23 e 24 della  presente  legge,  nonche'  per  la  definizione  degli
ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi  95  e  seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  2.  Ai  settori  concorsuali  afferiscono,   in   sede   di   prima
applicazione, almeno  cinquanta  professori  di  prima  fascia  e,  a
regime, almeno trenta professori di prima fascia. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le  modalita'  di
revisione  dei   settori   concorsuali   e   dei   relativi   settori
scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 16. 
 
        (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale) 
 
  1. E' istituita l'abilitazione scientifica  nazionale,  di  seguito
denominata «abilitazione». L'abilitazione ha  durata  quadriennale  e
richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima  e
di  seconda  fascia.   L'abilitazione   attesta   la   qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per  l'accesso  alla
prima e alla seconda fascia dei professori. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di  espletamento  delle
procedure  finalizzate   al   conseguimento   dell'abilitazione,   in
conformita' ai criteri di cui al comma 3. 
  3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
    a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato
sulla  valutazione  analitica  dei  titoli  e   delle   pubblicazioni
scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale
alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso  sulla  base
di  criteri  e  parametri  differenziati  per  funzioni  e  per  area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro; 
    b) la  possibilita'  che  il  decreto  di  cui  alla  lettera  a)
prescriva un numero massimo di pubblicazioni  che  ciascun  candidato
puo' presentare ai fini del  conseguimento  dell'abilitazione,  anche
differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni  caso  non
inferiore a dodici; 
    c)  meccanismi  di  verifica  quinquennale   dell'adeguatezza   e
congruita' dei criteri e parametri  di  cui  alla  lettera  a)  e  di
revisione  o  adeguamento   degli   stessi   con   apposito   decreto
ministeriale; 
    d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale  inderogabile,
delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione; 
    e) i termini e le modalita' di espletamento  delle  procedure  di
abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di
modalita', anche informatiche, idonee  a  consentire  la  conclusione
delle stesse entro cinque  mesi  dall'indizione;  la  garanzia  della
pubblicita' degli atti  e  dei  giudizi  espressi  dalle  commissioni
giudicatrici; 
    f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  ed  a  carico  delle
disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di  un'unica  commissione
nazionale di durata biennale per le procedure  di  abilitazione  alle
funzioni di  professore  di  prima  e  di  seconda  fascia,  mediante
sorteggio  di  quattro  commissari  all'interno  di  una   lista   di
professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e  sorteggio
di un commissario all'interno di una  lista,  curata  dall'ANVUR,  di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso  universita'
di un Paese aderente all'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo
sviluppo  economico  (OCSE).  La  partecipazione   alla   commissione
nazionale  di  cui  alla  presente  lettera  non   da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita'; 
    g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia
parte  piu'  di  un  commissario   della   stessa   universita';   la
possibilita' che i commissari  in  servizio  presso  atenei  italiani
siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla  ordinaria  attivita'
didattica, nell'ambito della programmazione didattica e  senza  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione  ai  commissari
in servizio all'estero di un compenso  determinato  con  decreto  non
regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze; 
    h)  l'effettuazione  del  sorteggio  di  cui  alla   lettera   f)
all'interno  di  liste,  una  per  ciascun  settore   concorsuale   e
contenente i nominativi dei  professori  ordinari  appartenenti  allo
stesso che hanno presentato domanda per  esservi  inclusi,  corredata
della documentazione concernente  la  propria  attivita'  scientifica
complessiva,  con  particolare  riferimento  all'ultimo  quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente  valutati
ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di  un  curriculum,
reso pubblico  per  via  telematica,  coerente  con  i  criteri  e  i
parametri di cui alla lettera a) del presente  comma,  riferiti  alla
fascia e al settore di appartenenza; 
    i) il sorteggio  di  cui  alla  lettera  h)  assicura  che  della
commissione faccia parte almeno un commissario  per  ciascun  settore
scientifico-disciplinare,  ricompreso  nel  settore  concorsuale,  al
quale afferiscano almeno trenta professori ordinari;  la  commissione
puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica
dei  candidati  da  parte  di  esperti  revisori  in  possesso  delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i  pareri  sono  pubblici  ed
allegati agli atti della procedura; 
    l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di
piu' di una  commissione  di  abilitazione  e,  per  tre  anni  dalla
conclusione  del  mandato,  di  commissioni   per   il   conferimento
dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale; 
    m)   la   preclusione,   in   caso   di   mancato   conseguimento
dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette  nel  biennio
successivo per  l'attribuzione  della  stessa  o  per  l'attribuzione
dell'abilitazione alla funzione superiore; 
    n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per
l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo  23,
comma 2; 
    o)  lo  svolgimento  delle   procedure   per   il   conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate  di  idonee  strutture  e
l'individuazione delle procedure  per  la  scelta  delle  stesse;  le
universita' prescelte  assicurano  le  strutture  e  il  supporto  di
segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili e sostengono  gli  oneri  relativi  al  funzionamento  di
ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione
del fondo di finanziamento ordinario. 
  4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica  non  costituisce
titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun   diritto   relativamente   al
reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'universita'  al  di
fuori delle procedure previste dall'articolo 18. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 17. 
 
                           (Equipollenze) 
 
  1. I diplomi delle scuole dirette  a  fini  speciali  istituite  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162, riconosciuti al termine di un corso di  durata  triennale,  e  i
diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990,
n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle  lauree
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
  2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la  qualifica  accademica
di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7,
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 
  3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini  speciali,  istituite  ai
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  162  del
1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge
n. 341 del 1990, di durata inferiore a  tre  anni,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato  regolamento
di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica n. 509 del 1999. 
  4. Con decreto del Ministro, da  emanare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' identificata
l'attuale classe di appartenenza del titolo di  laurea  a  cui  fanno
riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette  a
fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 18. 
 
                      (Chiamata dei professori) 
 
  1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi  della
legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel  rispetto  del  codice
etico, la chiamata dei professori di prima e di  seconda  fascia  nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei  ricercatori,
di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: 
    a) pubblicita' del procedimento di chiamata sul sito  dell'ateneo
e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;  specificazione  del
settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente  tramite
indicazione  di  uno   o   piu'   settori   scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti  e  i
doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; 
    b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso  dell'abilitazione
per  il  settore  concorsuale  e  per   le   funzioni   oggetto   del
procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di
professori di prima e di seconda fascia possono partecipare  altresi'
i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia  gia'  in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche'
gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di  tabelle  di  corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il  CUN.  In
ogni caso, ai procedimenti  per  la  chiamata,  di  cui  al  presente
articolo, non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
parentela o di affinita', fino  al  quarto  grado  compreso,  con  un
professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua
la chiamata ovvero  con  il  rettore,  il  direttore  generale  o  un
componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; 
    c) applicazione dei  criteri  di  cui  alla  lettera  b),  ultimo
periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo
24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo; 
    d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla  lettera  b).  Le
universita' possono stabilire il numero massimo  delle  pubblicazioni
in conformita' a quanto prescritto dal decreto  di  cui  all'articolo
16, comma 3, lettera  b),  e  accertare,  oltre  alla  qualificazione
scientifica  dell'aspirante,   anche   le   competenze   linguistiche
necessarie in relazione al  profilo  plurilingue  dell'ateneo  ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; 
    e)  formulazione  della  proposta  di  chiamata  da   parte   del
dipartimento con  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
professori di prima fascia per la chiamata  di  professori  di  prima
fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata
dei professori di seconda fascia, e  approvazione  della  stessa  con
delibera del consiglio di amministrazione. 
  2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i
procedimenti per la chiamata dei professori di  prima  e  di  seconda
fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati  sulla
base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni  di  cui
all'articolo 5,  comma  4,  lettera  d),  della  presente  legge.  La
programmazione assicura  la  sostenibilita'  nel  tempo  degli  oneri
stipendiali, compresi i maggiori  oneri  derivanti  dall'attribuzione
degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e  dalla  dinamica
di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura
altresi' la copertura finanziaria degli  oneri  derivanti  da  quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5. 
  3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma
1 e dall'attribuzione dei contratti di cui  all'articolo  24  possono
essere a carico totale di  altri  soggetti  pubblici  e  di  soggetti
privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale
per i professori e i ricercatori titolari del  secondo  contratto  di
cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari  a  quella
del contratto per i ricercatori. 
  4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito  della  programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto  dei
posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro  che
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o  non  sono  stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a  corsi  universitari
nell'universita' stessa. 
  5. La partecipazione ai gruppi  e  ai  progetti  di  ricerca  delle
universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e  lo  svolgimento
delle attivita' di  ricerca  presso  le  universita'  sono  riservati
esclusivamente: 
    a) ai professori e ai ricercatori  universitari,  anche  a  tempo
determinato; 
    b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; 
    c) agli studenti dei corsi di dottorato  di  ricerca,  nonche'  a
studenti di corsi di  laurea  magistrale  nell'ambito  di  specifiche
attivita' formative; 
    d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
    e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio  a  tempo
indeterminato presso le universita' purche' in possesso di specifiche
competenze nel campo della ricerca; 
    f) ai dipendenti di  altre  amministrazioni  pubbliche,  di  enti
pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di  studio
o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche'
sulla base di specifiche convenzioni e  senza  oneri  finanziari  per
l'universita'  ad  eccezione  dei   costi   diretti   relativi   allo
svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca  e  degli  eventuali   costi
assicurativi. 
  6.  Alla  partecipazione  ai   progetti   di   ricerca   finanziati
dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere,  internazionali
o sovranazionali, e allo  svolgimento  delle  relative  attivita'  si
applicano le norme previste dai relativi bandi. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 19. 
 
          (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca) 
 
  1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   «2. I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  sono  istituiti,  previo
accreditamento    da    parte    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  su  conforme  parere  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR),   dalle   universita',   dagli   istituti   di    istruzione
universitaria ad ordinamento speciale e  da  qualificate  istituzioni
italiane di formazione e ricerca avanzate.  I  corsi  possono  essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra  universita'  ed
enti di ricerca pubblici e  privati  di  alta  qualificazione,  fermo
restando in tal caso il rilascio del relativo  titolo  accademico  da
parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione  necessaria  ai
fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e  le  condizioni
di eventuale revoca  dell'accreditamento,  nonche'  le  modalita'  di
individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e
ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri
e  i  parametri  sulla  base  dei  quali   i   soggetti   accreditati
disciplinano, con proprio regolamento,  l'istituzione  dei  corsi  di
dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la  durata,  il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le  modalita'  di
conferimento e l'importo delle borse di studio di  cui  al  comma  5,
nonche' le convenzioni di cui al comma 4»; 
    b) al comma 5, lettera c): 
      1)  le  parole:  «comunque  non  inferiore   alla   meta'   dei
dottorandi» sono soppresse; 
      2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite
le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni, da stipulare»; 
    c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
   «6-bis.  E'  consentita  la  frequenza  congiunta  del  corso   di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In  caso
di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato  e'  ridotta
ad un minimo di due anni»; 
    d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   «8-bis. Il titolo di dottore  di  ricerca  e'  abbreviato  con  le
diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."». 
  2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
del presente articolo acquista efficacia a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.  210,  come  sostituito
dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo. 
  3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole:  «e'  collocato  a  domanda»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  compatibilmente  con  le  esigenze
dell'amministrazione,»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto
al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici  dipendenti
che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di  ricerca,  ne'  i
pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per
almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.  I  congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione sono mantenuti». 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 20. 
 
   (Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della  salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, si provvede, a  valere  sulle  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  per  un  periodo
sperimentale di tre anni ad applicare il principio della  tecnica  di
valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo
da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di  tutti  i
progetti di  ricerca,  finanziati  a  carico  delle  risorse  di  cui
all'autorizzazione di  spesa  recata  dall'articolo  12  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a
carico del Fondo per gli investimenti  nella  ricerca  scientifica  e
tecnologica, di  cui  all'articolo  1,  comma  870,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  ferma  restando  la  possibilita'  di  una
disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, di cui all'articolo 5  del  decreto  legislativo  27  luglio
1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814
e  815,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   e   successive
modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Sono altresi' fatti salvi, nel  rispetto,  ove
possibile, del principio della tecnica di  valutazione  tra  pari,  i
vincoli  gia'  previsti  di  destinazione  di  quote   dei   suddetti
stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di  soggetti  o
finalita'. 
  2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «italiana o straniera,» sono  inserite  le  seguenti:
«in maggioranza». 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 21. 
 
           (Comitato nazionale dei garanti per la ricerca) 
 
  1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare  il
buon funzionamento delle procedure di valutazione tra  pari  previste
dall'articolo 20, e' istituito il Comitato nazionale dei garanti  per
la ricerca (CNGR). Il CNGR e' composto da sette studiosi, italiani  o
stranieri,  di  elevata  qualificazione  scientifica  internazionale,
appartenenti a una pluralita'  di  aree  disciplinari,  tra  i  quali
almeno due donne e  due  uomini,  nominati  dal  Ministro,  il  quale
sceglie in un elenco composto da non meno di  dieci  e  non  piu'  di
quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di
selezione, istituito con decreto del Ministro, e' composto da  cinque
membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro,
dal  presidente  del  Consiglio  direttivo   dell'ANVUR,   dal   vice
presidente del Comitato di esperti  per  la  politica  della  ricerca
(CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente
dell'European Science Foundation. 
  2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di  valutazione
dei risultati, tenendo in massima considerazione  le  raccomandazioni
approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu'
di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che  fanno  parte  dei
comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20  e  coordina
le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla commissione di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  26  marzo  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  26  luglio  2004,   nonche'   alla
commissione di garanzia  prevista  per  i  programmi  di  ricerca  di
interesse nazionale. Le predette  commissioni  sono  soppresse  dalla
data in cui sono  nominati  i  componenti  del  CNGR.  Con  specifici
accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi
derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento  delle  procedure
di selezione dei progetti o programmi di  ricerca  attivati  da  enti
pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue  funzioni,  il  CNGR  si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie  del  Ministero
relative alle attivita' contemplate dal presente comma. 
  3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi
alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca  e'
compresa nell'ambito  dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento  dei
progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore
al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i  componenti
del CNGR determina le indennita' spettanti ai suoi componenti. 
  4.  Il  CNGR  definisce  le  proprie  regole  di  organizzazione  e
funzionamento  ed  elegge  al  proprio  interno  il   presidente,   a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti  pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.  I
componenti del CNGR restano in carica per un triennio e  non  possono
essere nuovamente nominati prima che siano  trascorsi  almeno  cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla  carica  al  compimento  del
settantesimo anno di eta'. Se uno dei componenti cessa  dalla  carica
prima della scadenza del proprio mandato,  il  componente  che  viene
nominato in sostituzione resta in carica per la  durata  residua  del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro  nello  stesso
elenco di cui al secondo periodo del comma 1. 
  5.  In  sede  di  prima  applicazione,  mediante  sorteggio,   sono
individuati due componenti del CNGR che durano in carica due  anni  e
tre componenti che durano in carica  tre  anni.  Il  CNGR  predispone
rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione  annuale  in
materia di valutazione della ricerca, che trasmette al  Ministro,  il
quale cura la pubblicazione e la  diffusione  dei  rapporti  e  delle
relazioni del CNGR. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 22. 
 
                        (Assegni di ricerca) 
 
  1. Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca  e
sperimentazione,  l'Agenzia  nazionale  per  le   nuove   tecnologie,
l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e  l'Agenzia
spaziale italiana (ASI), nonche' le istituzioni  il  cui  diploma  di
perfezionamento scientifico e'  stato  riconosciuto  equipollente  al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,
nell'ambito  delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,   possono
conferire assegni per lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca.  I
bandi, resi pubblici anche per via telematica sui  siti  dell'ateneo,
ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione  europea,  contengono
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti  e  i
doveri  relativi  alla  posizione  e  sul  trattamento  economico   e
previdenziale spettante. 
  2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di
curriculum  scientifico  professionale  idoneo  allo  svolgimento  di
attivita' di ricerca, con  esclusione  del  personale  di  ruolo  dei
soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che
il dottorato di ricerca o titolo  equivalente  conseguito  all'estero
ovvero, per i settori interessati, il titolo di  specializzazione  di
area  medica  corredato  di  una  adeguata  produzione   scientifica,
costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione  al  bando;  in
assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono  titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni. 
  3. Gli assegni possono avere una durata  compresa  tra  uno  e  tre
anni, sono rinnovabili  e  non  cumulabili  con  borse  di  studio  a
qualsiasi titolo  conferite,  ad  eccezione  di  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero,  l'attivita'  di  ricerca   dei   titolari.   La   durata
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del  presente  articolo,
compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore  a
quattro anni, ad esclusione del periodo in  cui  l'assegno  e'  stato
fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso. La  titolarita'  dell'assegno
non e' compatibile con la partecipazione a corsi  di  laurea,  laurea
specialistica  o  magistrale,  dottorato  di  ricerca  con  borsa   o
specializzazione medica,  in  Italia  o  all'estero,  e  comporta  il
collocamento in  aspettativa  senza  assegni  per  il  dipendente  in
servizio presso amministrazioni pubbliche. 
  4. I soggetti di cui  al  comma  1  disciplinano  le  modalita'  di
conferimento degli assegni con apposito  regolamento,  prevedendo  la
possibilita' di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure: 
    a)  pubblicazione  di  un  unico   bando   relativo   alle   aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire  assegni
per attivita' di ricerca, seguito  dalla  presentazione  direttamente
dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli  e  delle
pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione,  che  puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di
esperti revisori  di  elevata  qualificazione  italiani  o  stranieri
esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base  dei  punteggi
attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; 
    b) pubblicazione di  bandi  relativi  a  specifici  programmi  di
ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo  procedure  stabilite
dal soggetto che intende conferire assegni per attivita' di ricerca. 
  5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio  regolamento,  possono
riservare una quota di assegni  di  ricerca  a  studiosi  italiani  o
stranieri che hanno conseguito il  dottorato  di  ricerca,  o  titolo
equivalente,  all'estero  ovvero  a  studiosi  stranieri  che   hanno
conseguito il dottorato di ricerca in Italia. 
  6. A decorrere dall'anno 2011, agli  assegni  di  cui  al  presente
articolo si applicano, in materia fiscale,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 della legge  13  agosto  1984,  n.  476,  nonche',  in
materia previdenziale, quelle di  cui  all'articolo  2,  commi  26  e
seguenti,  della  legge  8  agosto  1995,  n.   335,   e   successive
modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per  maternita',
le disposizioni di cui al decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia  di  congedo  per
malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296,  e  successive  modificazioni.   Nel   periodo   di   astensione
obbligatoria per maternita', l'indennita'  corrisposta  dall'INPS  ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e'  integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo  dell'assegno
di ricerca. 
  7.  L'importo  degli  assegni  di  cui  al  presente  articolo   e'
determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni  medesimi,
sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. 
  8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine  all'accesso  ai
ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 
  9. La durata complessiva dei rapporti  instaurati  con  i  titolari
degli assegni di cui al presente articolo  e  dei  contratti  di  cui
all'articolo 24, intercorsi anche con atenei  diversi,  statali,  non
statali o telematici, nonche' con gli enti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, con il medesimo soggetto, non puo'  in  ogni  caso
superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della  durata
dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa
per maternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 23. 
 
              (Contratti per attivita' di insegnamento) 
 
  1. Le universita', anche sulla base di specifiche  convenzioni  con
gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui  all'articolo  8
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti  della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attivita' di
insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti  di
alta  qualificazione  in  possesso  di  un  significativo  curriculum
scientifico  o  professionale,  che   siano   dipendenti   da   altre
amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione,  ovvero
lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non  inferiore  a
40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati  dal  rettore,
su proposta dei competenti organi accademici. I  contratti  a  titolo
gratuito possono essere  stipulati  esclusivamente  con  soggetti  in
possesso di  un  reddito  da  lavoro  autonomo  o  dipendente,  fermi
restando i requisiti richiesti. I contratti  a  titolo  gratuito,  ad
eccezione di quelli stipulati nell'ambito  di  convenzioni  con  enti
pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per  cento
dell'organico dei professori  e  ricercatori  di  ruolo  in  servizio
presso l'ateneo. 
  2. Fermo restando l'affidamento a  titolo  oneroso  o  gratuito  di
incarichi  di  insegnamento  al  personale  docente   e   ricercatore
universitario, le universita' possono, altresi', stipulare  contratti
a  titolo  oneroso,  nell'ambito  delle  proprie  disponibilita'   di
bilancio, per fare fronte a  specifiche  esigenze  didattiche,  anche
integrative,  con  soggetti  in  possesso   di   adeguati   requisiti
scientifici e professionali. Il possesso del  titolo  di  dottore  di
ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero  di
titoli  equivalenti   conseguiti   all'estero,   costituisce   titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione  dei  predetti  contratti.  I
contratti  sono   attribuiti   previo   espletamento   di   procedure
disciplinate con regolamenti  di  ateneo,  nel  rispetto  del  codice
etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati  e  la
pubblicita'  degli  atti.  Il  trattamento  economico  spettante   ai
titolari dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Al fine di  favorire  l'internazionalizzazione,  le  universita'
possono attribuire, nell'  ambito  delle  proprie  disponibilita'  di
bilancio o utilizzando fondi donati ad  hoc  da  privati,  imprese  o
fondazioni,  insegnamenti  a  contratto   a   docenti,   studiosi   o
professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico  e'
stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un  adeguato
confronto  con  incarichi  simili  attribuiti  da  altre  universita'
europee. La proposta  dell'incarico  e'  formulata  al  consiglio  di
amministrazione dal rettore, previo parere del  senato  accademico  e
pubblicizzazione del  curriculum  del  candidato  nel  sito  internet
dell'universita'. 
  4. La stipulazione di contratti per attivita'  di  insegnamento  ai
sensi del presente  articolo  non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine
all'accesso ai ruoli universitari. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 24. 
 
                  (Ricercatori a tempo determinato) 
 
  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,  al
fine di svolgere attivita' di ricerca,  di  didattica,  di  didattica
integrativa e di  servizio  agli  studenti,  le  universita'  possono
stipulare contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato.  Il
contratto stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica,  di  didattica
integrativa e di servizio agli studenti nonche'  delle  attivita'  di
ricerca. 
  2. I  destinatari  sono  scelti  mediante  procedure  pubbliche  di
selezione disciplinate dalle universita'  con  regolamento  ai  sensi
della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  nel  rispetto  dei  principi
enunciati  dalla  Carta  europea  dei  ricercatori,   di   cui   alla
raccomandazione della Commissione  delle  Comunita'  europee  n.  251
dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: 
    a) pubblicita' dei bandi sul sito dell'aieneo  e  su  quelli  del
Ministero  e  dell'Unione   europea;   specificazione   del   settore
concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente   tramite
indicazione  di  uno   o   piu'   settori   scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti  e  i
doveri  e  sul  relativo  trattamento  economico   e   previdenziale;
previsione di modalita' di trasmissione telematica delle  candidature
nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; 
    b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore
di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i  settori  interessati,
del  diploma  di  specializzazione  medica,  nonche'   di   eventuali
ulteriori  requisiti  definiti  nel  regolamento   di   ateneo,   con
esclusione dei soggetti  gia'  assunti  a  tempo  indeterminato  come
professori  universitari  di  prima  o  di  seconda  fascia  o   come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio; 
    c) valutazione preliminare dei candidati, con  motivato  giudizio
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione  scientifica,
ivi compresa la tesi  di  dottorato,  secondo  criteri  e  parametri,
riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con  decreto
del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito  della  valutazione
preliminare,   ammissione   dei   candidati   comparativamente   piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita', alla  discussione
pubblica  con  la  commissione  dei   titoli   e   della   produzione
scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione  qualora
il loro numero sia  pari  o  inferiore  a  sei;  attribuzione  di  un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni  presentate  dai
candidati  ammessi  alla  discussione,  a   seguito   della   stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a
dodici, delle pubblicazioni che ciascun  candidato  puo'  presentare.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una  prova  orale
volta ad accertare l'adeguata conoscenza  di  una  lingua  straniera;
l'ateneo puo' specificare nel bando la lingua  straniera  di  cui  e'
richiesta  la  conoscenza  in  relazione   al   profilo   plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei  corsi  di
studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente  alla
discussione  dei   titoli   e   delle   pubblicazioni.   Nelle   more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si  applicano  i
parametri e criteri di  cui  al  decreto  del  Ministro  adottato  in
attuazione dell'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  10  novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  gennaio
2009, n. 1; 
    d)  formulazione  della  proposta  di  chiamata  da   parte   del
dipartimento con  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
professori di prima e di seconda fascia e approvazione  della  stessa
con delibera del consiglio di amministrazione. 
  3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
    a) contratti di durata triennale prorogabili per soli  due  anni,
per una sola  volta,  previa  positiva  valutazione  delle  attivita'
didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base  di  modalita',
criteri e parametri definiti con decreto  del  Ministro;  i  predetti
contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche  in
sedi diverse; 
    b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla  lettera  a),  ovvero,  per
almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e
successive  modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato   ai   sensi
dell'articolo 4 della legge 30  novembre  1989,  n.  398,  ovvero  di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
  4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere  il
regime di tempo pieno o di tempo definito.  I  contratti  di  cui  al
comma 3, lettera b), sono  stipulati  esclusivamente  con  regime  di
tempo pieno. L'impegno annuo complessivo  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a  200  ore
per il regime di tempo definito. 
  5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel
terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b),  l'universita'
valuta  il  titolare  del  contratto  stesso,  che  abbia  conseguito
l'abilitazione scientifica di cui  all'articolo  16,  ai  fini  della
chiamata nel ruolo di professore associato,  ai  sensi  dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e'  inquadrato
nel ruolo dei professori  associati.  La  valutazione  si  svolge  in
conformita'  agli  standard  qualitativi   riconosciuti   a   livello
internazionale  individuati  con  apposito  regolamento   di   ateneo
nell'ambito  dei  criteri  fissati  con  decreto  del  Ministro.   La
programmazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  2,   assicura   la
disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito  positivo
della procedura di valutazione. Alla procedura  e'  data  pubblicita'
sul sito dell'ateneo. 
  6. Nell'ambito delle risorse  disponibili  per  la  programmazione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla  data
di entrata in vigore della presente legge e fino al 31  dicembre  del
sesto anno successivo, la procedura di cui al  comma  5  puo'  essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda
fascia  di  professori  di  seconda  fascia  e  ricercatori  a  tempo
indeterminato in  servizio  nell'universita'  medesima,  che  abbiano
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16.  A  tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle  risorse
equivalenti a quelle necessarie per coprire i  posti  disponibili  di
professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'universita'  puo'
utilizzare le  risorse  corrispondenti  fino  alla  meta'  dei  posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. 
  7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9. 
  8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei  contratti
di cui al comma 3,  lettera  a),  e'  pari  al  trattamento  iniziale
spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di  impegno.
Per i titolari dei contratti di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  il
trattamento  annuo  lordo  onnicomprensivo  e'  pari  al  trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a  tempo  pieno  elevato
fino a un massimo del 30 per cento. 
  9. I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del  contratto
di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo  preferenziale
nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 25. 
 
      (Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori) 
 
  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,
non  si  applica  a  professori   e   ricercatori   universitari.   I
provvedimenti adottati dalle  universita'  ai  sensi  della  predetta
norma decadono alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
ad eccezione di quelli che hanno gia'  iniziato  a  produrre  i  loro
effetti. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 26. 
 
                 (Disciplina dei lettori di scambio) 
 
  1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che  prevedono
l'utilizzo reciproco di lettori, le universita' possono  conferire  a
studiosi  stranieri  in  possesso   di   qualificata   e   comprovata
professionalita' incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento  di
attivita' finalizzate alla diffusione della lingua  e  della  cultura
del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. 
  2. Gli incarichi di cui al  comma  1  sono  conferiti  con  decreto
rettorale, previa delibera degli organi  accademici  competenti.  Con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definite  le
modalita' per  il  conferimento  degli  incarichi,  ivi  compreso  il
trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1. 
  3. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004,  n.  63,  si
interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia  delle  Comunita'  europee  26  giugno  2001,  nella  causa
C-212/99,  ai  collaboratori  esperti  linguistici,   assunti   dalle
universita' interessate quali lettori di  madrelingua  straniera,  il
trattamento  economico  corrispondente  a  quello   del   ricercatore
confermato a tempo  definito,  in  misura  proporzionata  all'impegno
orario effettivamente assolto, deve  essere  attribuito  con  effetto
dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera
a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della  Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, sino alla data  di  instaurazione  del  nuovo
rapporto   quali   collaboratori   esperti   linguistici,   a   norma
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da
quest'ultima data, a tutela dei  diritti  maturati  nel  rapporto  di
lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno  diritto
a conservare, quale trattamento  retributivo  individuale,  l'importo
corrispondente alla differenza tra  l'ultima  retribuzione  percepita
come lettori di madrelingua straniera, computata  secondo  i  criteri
dettati dal citato decreto-legge  n.  2  del  2004,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 63  del  2004,  e,  ove  inferiore,  la
retribuzione complessiva loro spettante secondo le  previsioni  della
contrattazione collettiva di  comparto  e  decentrata  applicabile  a
norma del decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.  236.  Sono  estinti  i
giudizi in materia, in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 27. 
 
                      (Anagrafe degli studenti) 
 
  1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9  maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 28. 
 
            (Istituzione di un Fondo per la formazione e 
 
              l'aggiornamento della dirigenza presso il 
 
            Ministero dell'istruzione, dell'universita' e 
 
                           della ricerca) 
 
  1. Al fine di contribuire alla formazione e  all'aggiornamento  dei
funzionari pubblici, con particolare attenzione  al  personale  degli
enti  locali  in   vista   delle   nuove   responsabilita'   connesse
all'applicazione del federalismo  fiscale,  e'  istituito  presso  il
Ministero  il  Fondo  per  la  formazione  e  l'aggiornamento   della
dirigenza. A valere  su  detto  Fondo,  il  Ministro  puo'  concedere
contributi per il finanziamento di iniziative di  studio,  ricerca  e
formazione sviluppate da universita' pubbliche in collaborazione  con
le regioni e gli enti locali. 
  2. Possono accedere alle risorse del Fondo  universita'  pubbliche,
private,  fondazioni  tra   universita'   ed   enti   locali,   anche
appositamente   costituite,   nell'ambito   delle   risorse    umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per  le
finalita' di cui al presente articolo, in numero massimo di  due  sul
territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni
dell'obiettivo  1  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
Consiglio, del 21 giugno 1999. 
  3. Con decreto del Ministero, da emanare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di attuazione delle presenti disposizioni  e
sono altresi' individuati i soggetti destinatari. 
  4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno
2017. 
  5. All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 

        
      
          
            TITOLO III 
 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 ACCADEMICO E RIORDINO DELLA 
 DISCIPLINA CONCERNENTE 
 IL RECLUTAMENTO 

          
                              Art. 29. 
 
                    (Norme transitorie e finali) 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2  del  presente
articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  per  la  copertura  dei  posti  di  professore  ordinario   e
associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le  universita'
possono avviare esclusivamente le  procedure  previste  dal  presente
titolo. 
  2.  Le  universita'  continuano  ad  avvalersi  delle  disposizioni
vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  in
materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti
di cui all'articolo 18, comma 1. 
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Si procede  altresi'
direttamente  al  sorteggio  nell'ipotesi  in  cui  il   numero   dei
professori ordinari appartenenti al settore scientifico  disciplinare
oggetto del bando e' inferiore a quattro». 
  4.  Coloro  che  hanno  conseguito  l'idoneita'  per  i  ruoli   di
professore associato e ordinario possono comunque essere  destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3  luglio  1998,  n.  210,  fino  al
termine  del  periodo  di  durata  dell'idoneita'   stessa   previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre  2005,  n.  230.  In
tale ipotesi e nel  caso  di  idoneita'  conseguita  all'esito  delle
procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi  dell'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e  successive
modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del  decreto-legge  3
giugno 2008, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto  2008,  n.   129,   nei   novanta   giorni   successivi   alla
deliberazione, da parte dell'universita' che ha indetto il bando,  di
voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di  nomina  e
la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali  quest'ultimo
puo'  essere  chiamato  da  altre  universita',  ferma  restando  per
l'universita' che ha indetto il bando la possibilita' di ripetere  la
chiamata. 
  5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), possono
essere stipulati, con le modalita' previste  dal  medesimo  articolo,
anche con  coloro  che  hanno  usufruito  per  almeno  tre  anni  dei
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della  citata
legge n. 230 del 2005. 
  6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con  il
Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero  dei
posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e  alla
loro distribuzione su base regionale anche al fine  di  riequilibrare
l'offerta formativa in relazione al fabbisogno  di  personale  medico
del bacino territoriale di riferimento. 
  7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,  e
successive  modificazioni,  al  primo  periodo,   dopo   la   parola:
«universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e  dopo  le
parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le seguenti:  «,  ovvero
di studiosi che siano risultati vincitori  nell'ambito  di  specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema  universitario
e della ricerca e il Consiglio  universitario  nazionale,  finanziati
dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca»; il secondo periodo e' soppresso; al quarto periodo,
le parole: «A tal fine»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «A  tali
fini». 
  8. Ai fini dei procedimenti  di  chiamata  dei  professori  di  cui
all'articolo 18 della presente legge l'idoneita' conseguita ai  sensi
della legge 3 luglio 1998, n.  210,  e'  equiparata  all'abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonche' all'articolo 1,
comma  6,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e   successive
modificazioni. 
  9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilita' per il
2011 per il fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita',
e' riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per  l'anno
2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di  seconda
fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24,  comma  6,
della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse  e'  disposto
con decreto del  Ministro,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo   parere   conforme   delle
Commissioni parlamentari competenti. 
  10. La disciplina dei trasferimenti di  cui  all'articolo  3  della
legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori
a tempo indeterminato. 
  11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge sono abrogati: 
    a) l'articolo 14, quinto comma, della legge  18  marzo  1958,  n.
311; 
    b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; 
    c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14,  della  legge  4  novembre
2005, n. 230; 
    d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti  di
cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge,  e'  abrogato  il
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164. 
  13.  Fino  all'anno  2015  la  laurea  magistrale  o   equivalente,
unitamente ad un curriculum  scientifico  professionale  idoneo  allo
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca,  e'  titolo  valido  per  la
partecipazione alle procedure  pubbliche  di  selezione  relative  ai
contratti di cui all'articolo 24. 
  14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5,  comma
1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3,  lettera
b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
vigenti in materia. 
  15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  dopo  le  parole:  «compiti  ispettivi»  sono
aggiunte le seguenti: «e a  quella  effettuata  dalle  universita'  e
dagli  enti  di  ricerca  con  risorse  derivanti  da   finanziamenti
dell'Unione europea ovvero di soggetti privati». 
  16. All'articolo 2, comma 140,  lettera  b),  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, dopo le parole:  «e  le  relative  indennita'»
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che,  ferma
restando l'applicazione delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
collocamento a riposo,  la  carica  di  presidente  o  di  componente
dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino  al  compimento  del
settantesimo anno di eta'». 
  17. Nella prima tornata delle  procedure  di  abilitazione  di  cui
all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo  utile
a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di
cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in  relazione  a  uno
specifico   settore   concorsuale,    la    commissione    nazionale,
relativamente a tale settore,  e'  integralmente  composta  ai  sensi
della lettera h) del medesimo comma 3. 
  18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ciascuna universita' destina tale somma per una quota  non
inferiore al 50 per cento all'assunzione di  ricercatori  e  per  una
quota non superiore al 20  per  cento  all'assunzione  di  professori
ordinari». 
  19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14,  e
8  della  presente  legge,   e   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011  e  di  50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto  del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  sono  indicati  criteri  e   modalita'   per
l'attuazione del presente comma  con  riferimento  alla  ripartizione
delle risorse  tra  gli  atenei  e  alla  selezione  dei  destinatari
dell'intervento secondo criteri di merito accademico  e  scientifico.
Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e
quanto a 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno  2012,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai
fini del bilancio  triennale  2010-2012,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  20. Agli studiosi  impegnati  all'estero  che  abbiano  svolto  per
chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del  programma
di rientro dei cervelli un periodo di  ricerca  e  di  docenza  nelle
universita' italiane, il servizio prestato e' riconosciuto per i  due
terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e  con  onere  a
carico del richiedente, ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a  decorrere
dall'anno  2011,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 19 ottobre 1999, n. 370. 
  21. Con decreto del Ministro, da emanare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previo  parere
del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione  artistica  e
musicale (CNAM), sono disciplinate  le  modalita'  organizzative  per
consentire agli studenti  la  contemporanea  iscrizione  a  corsi  di
studio universitari e a corsi  di  studi  presso  i  conservatori  di
musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia  nazionale  di
danza. 
  22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3,
lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro  per
l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per  il  medesimo  anno
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo  22,
comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2011,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
medesima legge n. 370 del 1999. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.  Dall'attuazione  delle  rimanenti
disposizioni  della  presente  legge  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Senato della Repubblica (atto n. 1905): 
    Presentato dal Ministro dell'Istruzione,  universita'  e  ricerca
(Gelmini) il 25 novembre 2009. 
    Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione) in sede referente,  il
2 dicembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 11ª, 14ª
e Questioni regionali. 
    Esaminato dalla commissione il 9 dicembre 2009; 4,  10,  16,  17,
18, 23, 24 e 25 febbraio 2010; 2, 3, 16, 17 e 30 marzo 2010; 14,  20,
21, 27 e 28 aprile 2010; 4, 5, 11, 12, 18 e 19 maggio 2010. 
    Relazione scritta annunciata il 1° giugno 2010 (atto n. 1905-A  )
relatore sen. Valditara. 
    Esaminato in aula il 20, 22, 27, 28 luglio 2010 e approvato il 29
luglio 2010. 
Camera dei deputati (atto n. 3687): 
    Assegnato alla VII commissione (Cultura) ) in sede referente il 3
agosto 2010 con pareri delle commissioni I, II, III, V,  VI,  X,  XI,
XII, XIV e Questioni regionali. 
    Esaminato dalla VII commissione il 15,  21,  22  e  30  settembre
2010; 5, 6 e 7 ottobre 2010; 19 novembre 2010. 
Senato della Repubblica (atto n.1905-B): 
    Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione) in sede  referente, il
1° dicembre 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 12ª e 14ª. 
    Esaminato dalla 7ª Commissione il 14, 15 e 16 dicembre 2010. 
    Esaminato in aula il 20, 21, 22 dicembre 2010 e approvato  il  23
dicembre 2010. 

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