Legge  -  31/05/1991 ,  n. 180  -  Gazzetta Uff.  18/06/1991 ,  n. 141
 
Legge 31 maggio 1991, n. 180 (in Gazz. Uff., 18 giugno, n. 141). -- Approvazione di talune modifiche dello statuto della Regione Piemonte.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
 
Art.1
Articolo unico.
1.Sono approvate, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, le modifiche dello statuto della Regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, di cui al testo allegato alla presente legge.
 
Allegato
MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE
 
Art. 1.
1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni, in appresso specificate, dei capi III del titolo II e IV del titolo V nonchè degli articoli 10, 14, 15, 16, 21, 31, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 63, 71, 75, 81 e delle norme transitorie I e II dello statuto della Regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338.
Art. 2.
1. L'art. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 ( Organi della Regione ). -- Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta".
Art. 3.
1. Il primo e secondo comma dell'art. 14 sono sostituiti dai seguenti:
"Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari.
L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze".
Art. 4.
1. All'art. 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Presidente regola l'attività del Consiglio secondo le norme e le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento".
Art. 5.
1. All'art. 16, dopo la lettera m ), è aggiunta la lettera m-bis ) con il testo seguente:
" m-bis ) autorizza la Giunta a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera m ) e siano da stipulare con enti pubblici o privati nazionali o sovraregionali, o con altre regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione".
Art. 6.
1. Il quinto comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:
"I membri della Giunta non possono presiedere Commissioni permanenti del Consiglio".
Art. 7.
1. La denominazione del capo III del titolo II è sostituita dalla seguente:
"La Giunta e il Presidente della Giunta".
2. Nella denominazione dell'art. 31 sono soppresse le parole: "e il suo Presidente".
Art. 8.
1. Il terzo e quarto comma dell'art. 40 sono sostituiti dai seguenti:
"Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni: il provvedimento d'urgenza perde in ogni caso la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.
Il Consiglio, qualora abbia denegato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle dichiarazioni non ratificate o modificate".
Art. 9.
1. Il primo e secondo comma dell'art. 41 sono sostituiti dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, presiede la Giunta, promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione".
Art. 10.
1. L'art. 43 è sostituito dal seguente:
"Art. 43 ( Assegnazione alle Commissioni ). -- Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente ovvero redigente, nei casi e nelle forme previsti dal regolamento".
Art. 11.
1. Il secondo e terzo comma dell'art. 44 sono sostituiti dai seguenti:
"La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.
In caso di urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge".
Art. 12.
1. Il primo comma dell'art. 50 è sostituito dal seguente:
"Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonchè di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione".
Art. 13.
1. Il primo comma dell'art. 51 è sostituito dal seguente:
"I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'art. 50, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni".
Art. 14.
1. Al primo comma dell'art. 52, dopo le parole "sulla ricevibilità ed ammissibilità", è soppressa la parola "formale".
Art. 15.
1. Il primo comma dell'art. 54 è sostituito dal seguente:
"Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali, purchè rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione".
Art. 16.
1. Il quarto comma dell'art. 55 è sostituito dal seguente:
"Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti".
Art. 17.
1. Il primo e secondo comma dell'art. 58 sono sostituiti dal seguente:
"Il giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo è espresso dalla Corte d'appello del capoluogo di Regione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge n. 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili".
2. Il terzo comma dell'art. 58 è sostituito dal seguente:
"La decisione positiva della Corte d'appello è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il referendum entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione".
Art. 18.
1. Il primo comma dell'art. 60 è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale".
2. Il secondo comma dell'art. 60 è soppresso.
Art. 19.
1. Il primo comma dell'art. 63 è sostituito dal seguente:
"I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni".
Art. 20.
1. La denominazione del capo IV del titolo V è sostituita dalla seguente:
"Difensore civico".
2. L'art. 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71 ( Difensore civico ). -- Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti, nonchè i modi di esercizio degli stessi".
Art. 21.
1. Il secondo e terzo comma dell'art. 75 sono soppressi.
Art. 22.
1. All'art. 81 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con legge regionale possono essere istituiti ruoli organici separati per il personale della Giunta e per quello del Consiglio regionale".
Art. 23.
1. Le norme transitorie I e II sono soppresse.

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