Legge - 27/06/1985 , n. 317 - Gazzetta Uff.  01/07/1985 , n. 15
 
 
Legge 27 giugno 1985, n. 317 (in Gazz. Uff., 1° luglio, n. 153). -- Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello statuto della regione Toscana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art.1
Articolo unico.
Sono approvate, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione e nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 8, comma quarto, e 36 dello statuto della regione Toscana, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 343.
 
All.1
Allegato unico.
 
Allegato
 
1. Il quarto comma dell'art. 8 dello statuto è modificato come segue:
"L'ufficio di presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.
Al rinnovo dell'ufficio di presidenza il consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del consiglio regionale.
Il consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'art. 7".
Il nuovo art. 8 dello statuto risulta il seguente:
Ufficio di presidenza. -- "L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari.
Il presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione.
All'elezione dei due vice presidenti e dei due segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
L'ufficio di presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.
Al rinnovo dell'ufficio di presidenza il consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del consiglio regionale.
Il consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'art. 7.
L'ufficio di presidenza garantisce il rispetto delle norme del regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo statuto e dal regolamento".
2. L'art. 36 dello statuto è modificato come segue:
Numero dei componenti la giunta. -- "La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici".
 
 

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