Legge  -  09/11/1990 , n. 336  -  Gazzetta Uff.  21/11/1990 , n.272
 
Legge 9 novembre 1990, n. 336 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 272, del 21 novembre). - Approvazione, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, dello statuto della Regione Emilia-Romagna.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art.1
Articolo unico.
1. É approvato, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, lo statuto della Regione Emilia-Romagna, nel testo allegato alla presente legge.
 
 
Allegato
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
 
Art. 1.
1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità regionale concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
2. La Regione comprende i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
3. La Regione ha per capoluogo la città di Bologna. Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
4. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.
Art. 2.
1. La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.
2. Promuove le riforme necessarie per la piena attuazione dei princì pi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità regionale, operando per:
a ) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
b ) garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
c ) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
d ) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;
e ) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti;
f ) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.
Art. 3.
1. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla formazione ed attuazione dei programmi statali; provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, alla formazione del programma di sviluppo regionale ed alla definizione e attuazione di specifici piani di intervento, assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione e delle altre organizzazioni sociali ed economiche.
Art. 4.
1. La Regione pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione il principio della collaborazione con le Province e i Comuni al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie. A questo scopo, nell rispetto della autonomia comunale e provinciale, predispone:
a ) forme di raccordo con gli enti locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi;
b ) supporti informativi, tecnici ed organizzativi necessari per l'assolvimento dei compiti affidati agli enti locali, singoli o associati;
c ) mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di governo su tutte le materie e le attività di comune interesse.
2. La Regione, ispirandosi ai princìpi e alle finalità indicati, partecipa, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, a forme di collaborazione e di raccordo con altre Regioni nonchè con analoghe istituzioni di altri Stati.
3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi della Comunità economica europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione dei regolamenti comunitari e all'attuazione delle direttive.
4. La Regione, previa intesa col Governo e nell'ambito degli atti di indirizzo e coordinamento statali, svolge attività promozionali all'estero nelle materie di propria competenza.
5. La Regione, in armonia con la Costituzione, collabora con lo Stato, per realizzare forme di cooperazione e collegamento fra organi statali e regionali.
Art. 5.
1. La Regione riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche, legislative e amministrative e ne promuove l'esercizio con legge, in conformità ai princìpi del presente Statuto.
2. Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità regionale.
 
TITOLO II
ORGANI DELLA REGIONE
 
Art.6
1. Sono organi fondamentali della Regione Emilia-Romagna il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
 
SEZIONE I
Il Consiglio.
 
Art. 7.
1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione.
2. Esercita le potestà legislative e regolamentari, e adotta i provvedimenti generali di attuazione delle leggi statali e gli altri atti di interesse generale ad esso attribuiti dalla Costituzione e dal presente Statuto.
3. Esercita il controllo sull'attività amministrativa della Giunta.
4. Spetta in ogni caso al Consiglio:
a ) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
b ) formulare le proposte ed i pareri della Regione agli organi dello Stato, per l'elaborazione di programmi e piani nazionali o comunque di competenza dello Stato;
c ) approvare gli atti generali regionali di programmazione e di pianificazione economica e territoriale ed i relativi atti settoriali di attuazione;
d ) esprimere i pareri previsti dall'art. 133 della Costituzione;
e ) deliberare gli atti ed i provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità economica europea;
f ) deliberare le intese e le gestioni interregionali, la costituzione di consorzi e la partecipazione a società interregionali;
g ) deliberare le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente al Consiglio regionale dalla Costituzione, dallo Statuto, dalla legge o da ogni altra fonte; oppure, quando sono attribuite genericamente alla Regione, nei casi in cui vi è l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza o gli eletti hanno meri compiti di rappresentanza istituzionale, che non impegna l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
5. Le funzioni legislative e regolamentari non sono delegabili.
6. Il Consiglio esercita i poteri di inchiesta tramite apposite commissioni.
Art. 8.
1. Il Consiglio tiene la prima seduta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato.
Art. 9.
1. I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
4. Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
5. Le indennità dei consiglieri sono stabilite con legge regionale in relazione alla carica, alle funzioni e alle attività svolte.
Art. 10.
1. Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di presidenza.
2. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari e dura in carica per il tempo corrispondente alla metà della legislatura.
3. Alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari, si procede con tre votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Per la elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari, ciascun consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
Art. 11.
1. Il Presidente è oratore ufficiale del Consiglio e ne dirige i lavori secondo il regolamento.
2. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
Art. 12.
1. L'Ufficio di presidenza promuove le attività di informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni consiliari.
2. L'Ufficio di presidenza dispone di servizi generali per le attività del Consiglio; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra nell'ambito del bilancio della Regione i fondi relativi al bilancio autonomo del Consiglio.
Art. 13.
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. L'Ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i gruppi consiliari e, in conformità alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi ed assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.
Art. 14.
1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio qualora lo richiedano o il Presidente della Giunta ovvero un decimo dei consiglieri. I richiedenti ne informano i componenti del Consiglio.
3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, il Consiglio si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.
Art. 15.
1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
2. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno e le eventuali modifiche.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 16.
1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti in numero non superiore a cinque. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.
2. I gruppi designano i componenti le commissioni, in relazione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo.
3. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle commissioni permanenti.
4. Le commissioni, fermo restando quanto previsto nel secondo comma dell'art. 29, hanno la funzione preparatoria e referente delle leggi e dei regolamenti nonchè dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.
5. Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni vigilano, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti; in particolare, la commissione bilancio e affari generali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale.
6. I Presidenti delle commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio. L'ufficio di Presidente di commissione è incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di presidenza del Consiglio.
7. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.
8. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
9. Si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.
10. Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.
Art. 17.
1. Le commissioni possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.
2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le commissioni indicono udienze conoscitive.
Art. 18.
1. Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo istituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento, svolgono le inchieste di cui al sesto comma dell'art. 7, sulle materie di competenza regionale.
2. Il Consiglio, inoltre, può istituire commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la Regione.
 
SEZIONE II
La Giunta e il suo Presidente .
 
Art.19
1. La Giunta, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Consiglio, esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione.
2. Compete in particolare alla Giunta:
a ) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;
b ) predisporre, avvalendosi eventualmente del contributo delle competenti commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione e curarne l'attuazione;
c ) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui alla lettera c ) del quarto comma dell'art. 7, compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;
d ) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed adottare i provvedimenti relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale alle dipendenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;
e ) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e modi stabiliti dalla legge;
f ) deliberare sullo storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
g ) deliberare in materia di liti attive e passive;
h ) deliberare, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;
i ) deliberare, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, trasmettendoli immediatamente per la ratifica. La mancata ratifica, entro il termine di sessanta giorni dalla deliberazione adottata, comporta la decadenza della deliberazione stessa, fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio, dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
l ) adottare ogni altro provvedimento per il quale la legge o altri atti di carattere normativo stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.
4. La Giunta ha potere di iniziativa per leggi e regolamenti nonchè, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, dei provvedimenti di competenza del Consiglio.
Art. 20.
1. La Giunta è composta dal Presidente e da assessori in un numero non inferiore a otto e non superiore a dodici, di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente.
2. La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale, salvo quelle di ordinaria amministrazione delegate ai singoli componenti.
3. Il Vice Presidente, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegate dalla Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.
7. Al Presidente e ai componenti della Giunta è corrisposto un assegno mensile integrativo fissato con legge regionale.
Art. 21.
1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione.
2. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.
3. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno; ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
4. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, secondo i princìpi della Costituzione e dello Statuto.
5. Indice i referendum regionali.
6. Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
Art. 22.
1. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta in seguito alla discussione di documenti politicoprogrammatici presentati da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ed illustrati dai candidati alla Presidenza, di cui ciascun documento contiene l'indicazione.
2. L'elezione del Presidente ha luogo per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. É proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti.
3. L'elezione degli altri componenti della Giunta è immediatamente successiva a quella del Presidente ed avviene su lista da questi presentata, comprendente, oltre ai nominativi dei candidati, anche la determinazione dei rispettivi incarichi.
4. La lista è votata per appello nominale con unica votazione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo due votazioni la lista non ha riportato tale maggioranza, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti espressi esclusi gli astenuti.
5. Se la lista non è approvata, la elezione del Presidente si intende revocata.
Art. 23.
1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta, salvo la mancata approvazione del bilancio, non comporta obbligo di dimissioni.
2. Le proposte della Giunta non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i princìpi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.
3. Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica, oltrechè nei casi previsti dalla legge, in seguito alla approvazione, per appello nominale e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, di una mozione di sfiducia. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve essere accompagnata da un documento politico-programmatico e dall'indicazione del candidato alla presidenza della Giunta; essa va posta in discussione non prima di sette e non oltre quindici giorni dalla presentazione.
4. Se la mozione è approvata, si procede immediatamente dopo, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 22, alla elezione del Presidente e, quindi, degli altri componenti la Giunta.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, può revocare la nomina di singoli componenti la Giunta. La proposta o la richiesta di revoca è approvata con le modalità di cui al terzo comma. Se la revoca è approvata, il Presidente della Giunta propone immediatamente al Consiglio il nominativo del candidato.
Art. 24.
1. Le dimissioni del Presidente, della Giunta o dei singoli assessori sono indirizzate al Consiglio. Esse, salvo che siano conseguenza della mancata approvazione del bilancio, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e preso atto.
2. Le dimissioni ed ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta determinano di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.
3. In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio, o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato per l'elezione del successore e della nuova Giunta.
4. Il Consiglio procede altresì alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca a meno della metà dei propri componenti.
5. Il Consiglio è convocato entro dieci giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.
Art. 25.
1. In caso di dimissioni o di ogni altra causa di cessazione dalla carica di un componente della Giunta, il Presidente, in attesa della nuova elezione da parte del Consiglio, ne assume le funzioni o incarica altro componente. Analogamente il Presidente provvede in caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta.
Art. 26.
1. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o la presa d'atto da parte del Consiglio delle dimissioni del Presidente o della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
 
TITOLO III
ATTIVITA' LEGISLATIVA
 
Art. 27.
1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun consigliere regionale, alla Giunta, ai Consigli provinciali e comunali ed agli elettori della Regione, secondo le disposizioni del presente Statuto.
2. L'iniziativa dei regolamenti appartiene ai consiglieri regionali ed alla Giunta.
3. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.
Art. 28.
1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli.
2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale .
3. Il regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.
Art. 29.
1. Ogni progetto di legge o di regolamento è votato dal consiglio articolo per articolo e approvato nella sua interezza con votazione finale.
2. Il Consiglio, considerata la particolare natura del provvedimento e previa determinazione dei criteri direttivi, può demandare alla commissione, salvo che si oppongano non meno di tre consiglieri, la votazione articolo per articolo delle leggi e dei regolamenti regionali. Spetta comunque al Consiglio la loro approvazione con votazione finale.
3. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in commissione, non meno di tre consiglieri e la Giunta hanno comunque la facoltà di richiamare il progetto alla procedura ordinaria di esame e di approvazione prevista dal primo comma.
Art. 30.
1. Il Presidente del Consiglio invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso, ai fini del controllo di cui all'art. 127 della Costituzione.
2. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto, o dalla scadenza del termine per l'opposizione da parte del Governo, od anche dalla scadenza del termine per il ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale o alle Camere, oppure dalla comunicazione della reiezione del ricorso del Governo.
3. Il testo della legge è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".
Art. 31.
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e l'entrata in vigore di una legge può essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.
Art. 32.
1. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'avvenuto controllo e sono pubblicati nei modi e nei tempi previsti per le leggi regionali.
 
TITOLO IV
INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
 
Art. 33.
1. L'iniziativa popolare delle leggi regionali si esercita, secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, che stabilisce pure le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno cinquemila elettori della Regione.
2. L'iniziativa legislativa viene, inoltre, esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti.
3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio, nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio.
4. I promotori dell'iniziativa popolare ed i soggetti di cui al secondo comma possono farsi assistere, e richiedere dati e informazioni, dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti.
Art. 34.
1. Ai soggetti di cui all'art. 33 spetta altresì, nei modi e nei limiti previsti da legge regionale, la proposta per l'istituzione delle commissioni consiliari di cui all'art. 18.
Art. 35.
1. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da parte dei soggetti di cui all'art. 33, senza che il Consiglio si sia pronunciato, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.
Art. 36.
1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori della Regione, o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione o almeno due Consigli provinciali della Regione.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per il regolamento del Consiglio, per le leggi tributarie e di bilancio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione.
5. La legge regionale regola il giudizio sulla ammissibilità del referendum abrogativo in armonia con le leggi della Repubblica, assicurando che esso sia espresso da un organo autonomo e indipendente.
Art. 37.
1. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, di cui al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione.
2. Il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, l'indizione di referendum consultivi per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti, che, se hanno natura legislativa, debbono concernere esclusivamente materie di cui all'art. 117 della Costituzione. Il referendum può riguardare anche provvedimenti di competenza di altri organi fondamentali della Regione qualora questi ultimi lo propongano. Il referendum deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori e l'ambito territoriale nel quale viene indetto.
Art. 38.
1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti, su materia di competenza regionale.
2. Le Province, i Comuni ed altri enti locali, nonchè enti, organizzazioni e associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta.
Art. 39.
1. Leggi regionali definiscono le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente titolo.
 
TITOLO V
RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI
 
Art.40
1. La Regione, nell'esercitare le proprie competenze in conformità ai princìpi di cui agli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto, riconosce nelle Province e nei Comuni un momento essenziale dell'autogoverno delle popolazioni dell'Emilia-Romagna; promuove, con proposte di legge al Parlamento della Repubblica ed altre opportune iniziative l'adeguamento del sistema provinciale e comunale all'esigenza di autonomia degli enti locali.
2. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con modalità fissate dalle leggi regionali, istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni e procedere a loro fusioni.
3. La Regione, nel perseguire gli obiettivi della programmazione ed il più funzionale esercizio dell'azione amministrativa, collabora con le Comunità montane e promuove forme di associazione e di cooperazione fra gli enti locali.
Art. 41.
1. La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole normalmente a Province, a Comuni e ad altri enti locali secondo criteri di efficienza e di integrazione per settori organici con le materie di competenza proprie degli enti locali.
2. La legge regionale di delegazione determina gli indirizzi, i criteri generali e di coordinamento e regola i rapporti finanziari inerenti all'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 42.
1. I controlli degli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, di cui all'art. 130 della Costituzione, sono esercitati dall'organo di controllo e dalle sue sezioni autonome, secondo le modalità fissate con legge regionale.
 
TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
 
Art. 43.
1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai princì pi della democrazia, dell'imparzialità e del decentramento, nonchè alla semplificazione delle procedure.
2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di funzionalità e di responsabilizzazione, garantendo il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi.
3. L'attività regionale è soggetta al controllo di gestione; la legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
Art. 44.
1. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici, nei modi stabiliti dalla legge regionale.
2. I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.
3. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi di cui sono destinatari.
4. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Art. 45.
1. A garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini, la legge regionale istituisce il Difensore civico e ne determina compiti e modalità di intervento.
Art. 46.
1. Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge.
2. La legge regionale determina i princìpi in ordine all'organizzazione e alla competenza degli uffici regionali, alla disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, garantendo ad esso l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
3. I dipendenti della Regione, salva l'uniformità di stato giuridico e trattamento economico, sono inquadrati in due ruoli organici, approvati con legge, riservati, rispettivamente, ai dipendenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
4. Possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di compiti attinenti al Gabinetto e alle segreterie particolari degli organi della Regione e delle articolazioni del Consiglio, nonchè, per ragioni particolari e in casi limitati, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali dei servizi e uffici regionali.
5. Possono essere altresì conferiti incarichi a tempo determinato, per compiti speciali, a esperti e specialisti aventi particolare e riconosciuta competenza e qualificazione. La nomina è deliberata dal Consiglio regionale, che determina l'onorario da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro, all'impegno richiesto e, quando la natura dell'incarico lo consente, ai risultati conseguiti.
6. Ai dirigenti dell'amministrazione regionale può essere delegata l'emanazione di provvedimenti amministrativi, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi regionali.
Art. 47.
1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, può, con legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a società, associazioni o consorzi di enti pubblici.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i princìpi fondamentali della loro attività e organizzazione, ne regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati.
3. Il Consiglio, in conformità all'art. 7, quarto comma, lettera g ), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipa. La legge regionale determina altresì i casi in cui deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare, nonchè modalità e procedimenti volti a garantire la competenza e la professionalità dei candidati alle nomine.
4. Spetta al Consiglio regionale l'elezione dei presidenti degli organismi la cui nomina è attribuita alla Regione.
5. La legge istitutiva deve prevedere modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.
 
TITOLO VII
FINANZA, BILANCIO E DEMANIO
 
Art. 48.
1. La Regione ha autonomia finanziaria, demanio e patrimonio propri, secondo le norme della Costituzione.
2. Istituisce e disciplina con legge i tributi propri nell'ambito delle leggi della Repubblica.
Art. 49.
1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione.
2. Il bilancio della Regione, cui vanno allegati i bilanci degli enti e delle aziende regionali, è accompagnato da una relazione previsionale con particolare riferimento al bilancio pluriennale ed alle esigenze della programmazione economica.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
4. La legge di approvazione del bilancio si adegua all'ordinamento statale in ordine alla determinazione di nuove entrate e di nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
5. Il progetto di bilancio è presentato dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre. Gli enti e le aziende regionali sono tenuti a presentare il loro bilancio preventivo prima della presentazione del progetto di bilancio della Regione.
Art. 50.
1. Il rendiconto consuntivo è presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, ed è approvato prima del bilancio preventivo.
2. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari e di gestione.
Art. 51.
1. Con legge regionale sono emanate le norme relative alla contabilità generale, all'amministrazione del demanio e del patrimonio della Regione.
 
TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO
 
Art. 52.
1. Le norme di revisione del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale e trasmesse a uno dei rami del Parlamento per l'approvazione secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 123 della Costituzione.
2. Nessuna revisione dello Statuto può essere deliberata se non siano trascorsi almeno due anni dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica. Le iniziative respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate se non sia trascorso un anno dalla reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
Norme transitorie e finali
I. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio provvede ad adeguare il proprio regolamento interno.
II. L'Ufficio di presidenza costituito alla data di approvazione del presente Statuto resta in carica fino alla scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 10, dopo di che viene rinnovato anche nella sua composizione. Restano parimenti in carica le commissioni costituite alla data di approvazione del presente Statuto, che si rinnovano nel numero, nei modi e nelle forme da esso previste in base a disposizioni transitorie del regolamento interno.
III. Entro un anno il Consiglio provvede alla revisione della vigente legislazione al fine di una migliore ridefinizione del riparto di attribuzioni tra gli organi regionali, secondo le norme poste dagli articoli 7 e 19 del presente Statuto.
IV. Nella prima seduta di Giunta successiva all'entrata in vigore del presente Statuto, la stessa procede alla nomina del Vice Presidente secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 20.
V. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio approva una legge volta ad adeguare la disciplina del referendum ai criteri di cui al Titolo IV.
VI. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio approva le leggi che disciplinano il procedimento di formazione degli atti amministrativi e il contraddittorio ai sensi dell'art. 43.
VII. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del suo testo integrale e della legge di approvazione del Parlamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

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