Legge  -  22/05/1971 , n. 338  -  Gazzetta Uff.  14/06/1971 , n.148
 
Legge 22 maggio 1971, n. 338 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 148, del 14 giugno). -- Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art.1
Articolo unico.
. - É approvato, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, lo statuto della Regione Piemonte nel testo allegato alla presente legge.
 
Allegato
TITOLO I
LA REGIONE
 
Art.1
Costituzione della Regione.
Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana, secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto.
Il territorio della Regione comprende le circoscrizioni delle attuali province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.
La città di Torino è il capoluogo della Regione.
La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.
Art.2
Autonomia e partecipazione.
La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, esercitando la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.
La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
La Regione afferma che il concorso degli enti locali e l'apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e di tutti i cittadini è elemento fondamentale della politica regionale.
La Regione considera con favore il costituirsi di ogni associazione che sia intesa a concorrere con metodo democratico alle attività regionali.
Art.3
Autonomia e decentramento.
La Regione opera per l'effettiva autonomia degli enti locali e per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, informando la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa a fini di ampio decentramento.
Art.4
Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione.
La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.
La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.
La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per:
realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promuovendo altresì l'adeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;
adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;
acquisire alla gestione o al controllo pubblico i servizi di interesse generale;
attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire l'impresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dell'affitto;
agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;
promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
potenziare l'impresa artigiana e favorirne l'ammodernamento;
coordinare le attività commerciali ed agevolare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;
coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, alla abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport.
Art.5
Tutela del patrimonio naturale e culturale.
La Regione, nella politica di programmazione, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale per assicurare, alla collettività e ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.
Essa, nell'ambito delle proprie competenze, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche; istituisce parchi e riserve naturali; tutela il paesaggio.
La Regione difende il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni regionali.
A questi fini coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo di adeguati mezzi educativi e di informazione.
Art.6
Tutela della salute dei cittadini.
La Regione, nell'ambito delle sue competenze, promuove ed attua una azione legislativa e regolamentare intesa a creare ed organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini, e specificatamente:
a ) costituisce organismi sanitari ed altri strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro per tutelare la salute e prevenire le cause che le provocano danno;
b ) favorisce la partecipazione dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla gestione degli organismi e degli strumenti antinfortunistici, di medicina preventiva, di igiene generale, di igiene mentale, nonchè di medicina curativa e riabilitativa.
Art.7
Patrimonio culturale delle comunità locali.
La Regione difende l'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume delle comunità locali e ne favorisce la valorizzazione.
Art.8
L'informazione.
La Regione riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.
La Regione dà relazione periodica della sua attività, organizza conferenze con gli enti locali, cura i contatti con gli organismi di azienda, di scuola, di comunità locali, secondo le norme e le modalità dello Statuto e del Regolamento.
Essa stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla comunità regionale di esprimere le proprie esigenze.
Art.9
La consultazione.
La Regione consulta gli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, elettori della Regione, secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.
La Regione predispone altresì indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e di ricerca.
 
TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI
CAPO I
Organi della regione .
 
Art.10
Organi della Regione.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.
 
CAPO II
Il Consiglio Regionale .
 
Art.11
Il Consiglio regionale.
Le norme sulla composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite dalla legge dello Stato.
Art.12
I Consiglieri regionali.
I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Essi hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli uffici e dagli enti o aziende da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del loro mandato.
Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite con legge regionale.
Art.13
Prima seduta del Consiglio.
Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata dal Presidente della Giunta uscente con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta da uno dei suoi componenti, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
Art.14
Elezione dell'Ufficio di Presidenza.
Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, due Vice Presidenti e da due a quattro Segretari.
L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.
L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.
All'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
Art.15
Convocazione del Consiglio e ordine del giorno.
La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.
Art.16
Attribuzioni del Consiglio regionale.
Il Consiglio:
a ) esercita le potestà legislativa e regolamentare attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli rispettivamente dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
b ) delibera in merito alle proposte della Regione relative alla programmazione nazionale;
c ) approva il piano di sviluppo regionale presentato dalla Giunta;
d ) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;
e ) approva lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;
f ) approva entro il 31 luglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
g ) delibera in ordine ai tributi regionali;
h ) delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
i ) delibera l'istituzione e la soppressione di enti e di aziende speciali dipendenti dalla Regione;
l ) delibera in ordine alla partecipazione della Regione in società;
m ) approva i piani settoriali concernenti interventi economici e finanziari nelle materie di competenza della Regione, i piani regionali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche determinandone i contenuti, l'organizzazione di servizi pubblici di interesse regionale, deliberando i finanziamenti relativi;
n ) stabilisce con leggi della Regione le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, a norma dell'art. 118 della Costituzione;
o ) provvede alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente e alla Giunta da leggi o provvedimenti;
p ) adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.
Art.17
Altre attribuzioni.
Il Consiglio inoltre:
a ) formula proposte di legge al Parlamento, con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali;
b ) esercita il potere di richiesta del referendum nazionale nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e con le modalità previste dalle leggi dello Stato sul referendum ;
c ) formula pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
d ) elegge nel proprio seno tre delegati della Regione ai quali spetta di partecipare, ai sensi dell'art. 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi;
e ) provvede alla nomina di Commissioni e di membri di Commissioni devoluta per legge dello Stato alla Regione;
f ) può, sentite le popolazioni interessate, istituire con proprie leggi nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Art.18
Commissioni permanenti.
Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica delle forze politiche in esso rappresentate secondo le modalità del Regolamento.
Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari.
Le Commissioni permanenti, per gruppi di materie, sono costituite per l'esame preventivo delle proposte di legge. Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.
Art.19
Commissioni speciali.
Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
a ) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;
b ) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio.
Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni.
Art.20
Poteri di consultazione delle Commissioni.
Le Commissioni permanenti e speciali di indagine, in funzione della materia trattata, si avvalgono, secondo le norme del Regolamento, della consultazione di rappresentanti di enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali per l'esame di singoli argomenti o disegni di legge e ne riferiscono al Consiglio.
Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio.
É esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute della Commissione in cui si procede alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.
Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Art.21
Rapporti fra le Commissioni permanenti e speciali e la Giunta.
Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.
Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori nè abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.
Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere, sentito il Presidente del Consiglio e previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza.
Secondo le norme stabilite dal Regolamento, possono far parte delle Commissioni permanenti o speciali anche componenti della Giunta nella loro veste di Consiglieri, su designazione dei rispettivi Gruppi.
É escluso in ogni caso che i membri della Giunta possano presiedere Commissioni permanenti del Consiglio.
Le Commissioni presentano le loro conclusioni con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.
Art.22
Commissione programmazione e bilancio.
Tra le Commissioni permanenti è istituita la Commissione programmazione e bilancio, la quale:
a ) esamina in sede referente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b ) esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione di cui all'art. 74, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza;
c ) esamina in sede consultiva le proposte di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio, al fine di valutarne la coerenza con il programma pluriennale di attività e di spesa e con il bilancio, eventualmente segnalando esigenze di aggiornamento del programma;
d ) esercita, secondo modalità stabilite dal Regolamento, funzioni di controllo sulla gestione patrimoniale e contabile della Regione.
Art.23
Commissione per il Regolamento del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei Gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica, e in modo da garantire la presenza di tutte le forze politiche del Consiglio.
La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio Regolamento.
Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.
Art.24
Commissione consultiva per le nomine.
Una Commissione di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
Art.25
Sessioni ordinarie del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria in ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, di aprile e di settembre.
I lavori del Consiglio sono organizzati per programmi quadrimestrali, secondo le modalità indicate dal Regolamento.
Art.26
Sessioni straordinarie del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta il Presidente della Giunta o un quarto dei Consiglieri in carica.
La seduta deve avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
Ove questi termini di convocazione, quale ne sia la ragione, vengano disattesi, il Consiglio regionale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti, può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria.
Nel caso questa sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in carica, la convocazione può essere effettuata dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori.
Art.27
Convocazione straordinaria d'urgenza.
In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.
Art.28
Intervento dei Consiglieri per la validità delle deliberazioni.
Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
Art.29
Pubblicità delle riunioni.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.
Art.30
Interrogazioni, interpellanze e mozioni.
L'esercizio del diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione, spettante ad ogni Consigliere in seno al Consiglio, è disciplinato dal Regolamento.
 
CAPO III
La Giunta e il suo presidente .
 
Art.31
La Giunta e il suo Presidente.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a dodici.
Art.32
Elezione del Presidente e della Giunta.
Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno con votazione per appello nominale.
L'elezione avviene a seguito di presentazione di un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione, con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative, il Presidente e l'intera lista degli Assessori.
Sulle linee politiche ed amministrative proposte si svolge un dibattito, al termine del quale il Consiglio procede con votazioni successive all'elezione del Presidente e quindi della Giunta.
É proclamato eletto Presidente il Consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto, e non oltre quindici giorni.
Se in questa seconda votazione nessuno dei Consiglieri designati alla Presidenza ha riportato la maggioranza assoluta richiesta, si procede ad un'altra votazione, a seguito della quale viene proclamato eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.
Avvenuta l'elezione del Presidente, il Consiglio procede all'elezione della Giunta a maggioranza semplice, con votazione della lista ad esso collegata.
Art.33
Mozione di fiducia.
Il Presidente e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta obbligatoriamente le dimissioni.
Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale col voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta restano in carica solo per gli affari correnti.
La mozione di sfiducia, se presentata da un terzo dei Consiglieri, può contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.
In questo caso, l'approvazione della mozione con la maggioranza sopra richiesta comporta il passaggio immediato alla votazione per l'elezione del nuovo Presidente e quindi della nuova Giunta, secondo la procedura prevista dall'art. 32.
Art.34
Sostituzione del Presidente e della Giunta per invito del Governo.
Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale possono, nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione, essere sostituiti dal Consiglio regionale su invito del Governo formulato dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri e trasmesso, tramite il Commissario del Governo, al Presidente del Consiglio regionale.
La seduta del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito del Governo, ed in essa si procede alla votazione secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione del Presidente e della Giunta.
Art.35
Dimissioni di membri della Giunta.
Le dimissioni o la decadenza del Presidente o della maggioranza degli Assessori comportano le dimissioni dell'intera Giunta.
Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Assessori fino alla metà dei componenti la Giunta, il Presidente della medesima ne propone la sostituzione al Consiglio, che vi provvede per appello nominale con le modalità previste per l'elezione della Giunta.
Le dimissioni da membri della Giunta sono presentate al Presidente della Giunta, il quale le comunica al Presidente del Consiglio regionale.
Prima della presa d'atto da parte del Consiglio, le dimissioni possono sempre essere ritirate.
Qualora il Presidente della Giunta e la Giunta abbiano rassegnato le dimissioni, il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
In caso di vacanza della Giunta, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per la nuova elezione.
Art.36
Funzionamento della Giunta.
La Giunta è convocata dal suo Presidente, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
Il Presidente, con proprio decreto, nomina un Assessore all'ufficio di Vice Presidente della Giunta, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
Il Presidente ha altresì facoltà di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, ne ravvisi l'opportunità. Di entrambe queste determinazioni il Presidente della Giunta dà comunicazione al Consiglio.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Art.37
Firma degli atti della Regione.
Il Presidente delega agli Assessori la firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Il Presidente può delegare la firma di particolari atti, stabiliti nell'apposito Regolamento interno della Giunta, approvato dalla Giunta stessa, anche al Segretario generale o ai funzionari da lui proposti.
Art.38
Rendiconto della Giunta.
Il Presidente e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio, al quale rendono annualmente conto della propria attività in data da stabilirsi nel Regolamento del Consiglio.
Il Presidente e la Giunta possono essere chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Art.39
Competenze e attribuzioni della Giunta.
La Giunta ha l'iniziativa delle funzioni amministrative demandate alla Regione; provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio; amministra il patrimonio della Regione; controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali ed a società a partecipazione regionale.
Essa è tenuta a predisporre il piano di sviluppo regionale ed i piani settoriali da sottoporre all'approvazione del Consiglio e ne cura l'attuazione; predispone inoltre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al Consiglio.
La Giunta, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto o da apposite leggi regionali, delibera sulle seguenti materie:
a ) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
b ) progetti di lavori nei limiti dei piani generali di cui all'art. 16, lettera m ) dello Statuto;
c ) contratti della Regione;
d ) liti attive e passive, rinunce e transazioni.
La Giunta esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
La Giunta può assumere inoltre ogni deliberazione di carattere amministrativo ordinario che le sia stata esplicitamente demandata dal Consiglio.
Art.40
Deliberazioni d'urgenza della Giunta.
La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio.
L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni.
Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Art.41
Competenze e attribuzioni del Presidente della Giunta.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione.
Il Presidente della Giunta promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
Il Presidente della Giunta sopraintende agli uffici e servizi regionali; firma gli atti della Regione; ha la rappresentanza in giudizio della Regione; promuove davanti alle autorità giudiziarie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
 
TITOLO III
FUNZIONI LEGISLATIVE DEL CONSIGLIO
 
Art.42
Iniziativa legislativa.
L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.
Art.43
Assegnazione alle Commissioni.
Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente, nelle forme previste dal Regolamento.
Art.44
Modalità di approvazione dei disegni e delle proposte di legge.
Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge.
La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono sempre per appello nominale.
In caso d'urgenza, la Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.
Il Regolamento disciplina modalità e termini di tale procedura.
Art.45
Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali.
Ogni legge, entro i termini prescritti da legge dello Stato, è inviata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto.
Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale e il Commissario non appone il visto questo si ha per apposto.
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può, se il Governo lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
Nel caso di rinvio di una legge da parte del Governo e di nuova approvazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge viene promulgata, salvo che, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito a sensi del comma ultimo dell'art. 127 della Costituzione.
Art.46
Approvazione delle norme di attuazione di leggi dello Stato.
Nel caso in cui, a sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, venga demandato da una legge dello Stato alla Regione il potere di emanare norme per la sua attuazione, la Giunta regionale è tenuta a predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, salvo che la legge non indichi un termine diverso, il relativo progetto di norme d'attuazione e a trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio regionale.
Art.47
Rinvio di provvedimenti amministrativi al riesame del Consiglio regionale.
Il Consiglio, previo parere della Giunta, può riconfermare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i provvedimenti amministrativi rinviati per il riesame a sensi dell'art. 125 della Costituzione.
 
TITOLO IV
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
Istituti della partecipazione popolare .
 
Art.48
Istituti della partecipazione popolare.
Sono istituti della partecipazione:
a ) l'iniziativa popolare;
b ) l'iniziativa degli enti locali;
c ) il referendum consultivo e abrogativo;
d ) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;
e ) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.
La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.
 
CAPO II
L'iniziativaa popolare e l'iniziativa degli enti locali .
 
Art.49
Disciplina dell'iniziativa.
L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato da legge regionale.
Art.50
Esercizio dell'iniziativa popolare.
Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di legge e di provvedimenti amministrativi di interesse generale.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.
I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto che deve essere redatto per articoli ed accompagnato da una relazione scritta.
Art.51
Esercizio dell'iniziativa degli enti locali.
I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere iniziative legislative presentando un progetto di legge accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni.
Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.
Art.52
Procedura di approvazione.
L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta stessa. Nel caso che manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.
La Commissione consiliare, alla quale il progetto di legge d'iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.
Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.
Ove il Consiglio non prenda in esame entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.
Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
 
CAPO III
Il referendum .
 
Art.53
Il referendum.
Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.
La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.
Art.54
Referendum abrogativo.
Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno cinquantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purchè rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Art.55
Limiti del referendum abrogativo.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio e per lo Statuto.
Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.
Non sono ammessi più di due referendum abrogativi per ogni anno.
Art.56
Referendum su regolamenti regionali.
I regolamenti regionali sono sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
Non è proponibile il referendum per il Regolamento del Consiglio, per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, per le norme regolamentari esecutive di leggi regionali.
Art.57
Referendum su provvedimenti amministrativi.
I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo le precedenti norme.
É improponibile il referendum relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli articoli 55 e 56.
Il referendum è altresì improponibile su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.
Art.58
Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum.
L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle proposte di referendum salvo le impugnative previste dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
Ove manchi l'unanimità, decide il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.
La decisione positiva è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indìce con proprio decreto il referendum entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione.
Art.59
Effetti del referendum abrogativo.
L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum .
L'abrogazione viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum .
Il decreto viene pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Art.60
Referendum consultivo.
Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, è deliberato dal Consiglio regionale e indetto dal Presidente della Regione.
Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori, votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni nei quali il referendum è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum , se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum .
Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum .
Art.61
Disciplina del referendum.
La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di referendum previste dallo Statuto.
 
CAPO IV
Altri istituti della partecipazione popolare.
 
Art.62
Interrogazioni.
Gli enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria possono rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
Gli organi regionali competenti sono tenuti a dare risposta scritta.
Art.63
Petizioni al Consiglio regionale.
I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti legislativi e amministrativi o per esporre necessità di comune interesse. L'ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle petizioni.
Le ulteriori modalità relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.
Art.64
Consultazione popolare.
La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.
La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.
 
CAPO V
Pubblicità degli atti amministrativi .
 
Art.65
Pubblicità degli atti amministrativi.
Le deliberazioni degli organi della Regione, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Qualsiasi cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell'onere relativo.
Il Segretario generale della Regione è responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale .
 
TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
CAPO I
Deleghe .
 
Art.66
Decentramento dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali.
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative per le materie attribuite alla sua competenza delegandole alle Provincie, ai Comuni e agli altri enti locali, oppure valendosi dei loro uffici.
Art.67
Delega agli enti locali.
La Regione delega normalmente l'esercizio delle funzioni amministrative per singole materie e senza limiti di scadenza. La delega può essere conferita anche per oggetti definiti e per tempi determinati.
La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione è conferita alle Province, ai Comuni o agli altri enti locali mediante legge regionale.
La legge regionale deve stabilire le attribuzioni di competenza e le direttive per l'esercizio della delega nonchè regolare i rapporti finanziari conseguenti.
Gli enti locali devono essere preventivamente sentiti sui criteri informatori della legge.
La Giunta regionale cura l'attuazione della legge di delega e concerta con gli enti delegati le misure necessarie.
La delega può essere revocata con legge proposta dalla Giunta regionale sentiti gli enti o l'ente interessato.
Art.68
Amministrazione tramite uffici degli enti locali.
La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento annuale a tal fine previsto, ha facoltà di avvalersi degli Uffici delle Province, dei Comuni o di altri enti locali, per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi deliberati dal Consiglio regionale o di provvedimenti per l'attuazione di leggi regionali e quando non sia stato altrimenti disposto.
Le modalità di utilizzazione degli uffici di enti locali sono stabilite di intesa con le amministrazioni interessate.
 
CAPO II
Controlli .
 
Art.69
Controllo sugli enti locali.
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge dello Stato, esercita, in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge dello Stato può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
 
CAPO III
Circondari.
 
Art.70
Circondari.
La Regione può provvedere, con propria legge alla istituzione di circondari, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati.
I circondari devono possibilmente coincidere con aree o sub-aree ecologiche.
I circondari sono sedi di delega amministrativa e di decentramento regionale.
 
CAPO IV
Comprensori .
 
Art.71
Comprensori.
La Regione, sentiti gli enti locali interessati, può istituire comprensori con legge regionale.
 
CAPO V
Enti, aziende e societa' regionali .
 
Art.72
Enti, aziende e società regionali.
Allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale, oppure di garantire il raggiungimento di obiettivi previsti dal piano di sviluppo, la Regione, quando la delega agli enti locali non possa essere utilmente esercitata, può con propria legge costituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione ed amministrazione di società per azioni.
Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti ed aziende.
La legge regionale stabilisce le modalità ed i tipi dei controlli e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende e assicura la rappresentanza delle minoranze consiliari.
Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione delle leggi istitutive.
Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa.
Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili con le leggi dello Stato, alle società a partecipazione regionale.
 
TITOLO VI
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE
CAPO I
Programmazione economica .
 
Art.73
Regione e programmazione nazionale.
La Regione, soggetto di programmazione, concorre alla formazione ed attuazione del piano nazionale, secondo procedure fissate con legge dello Stato, e con la propria autonoma attività di programmazione.
La Regione, nella politica di piano, opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese, con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno.
Il concorso della Regione avviene assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, nonchè delle organizzazioni economico-sociali.
Art.74
Programmazione regionale.
La Regione, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale, provvede all'adozione del piano di sviluppo regionale.
Per l'attuazione del piano, la Regione adotta un programma pluriennale di attività e di spesa, articolato in programmi di settore per le materie di sua competenza nonchè per le materie ad essa delegate dallo Stato.
Il bilancio preventivo annuale, le leggi e gli atti della Regione che importano investimenti devono essere coerenti con le linee fondamentali del programma pluriennale.
La Giunta presenta ogni anno, unitamente al bilancio preventivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale ed eventuali proposte di aggiornamento.
Art.75
Formazione ed attuazione del piano.
Le norme per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del piano di sviluppo regionale e dei programmi di settore sono fissate con legge regionale, assicurando il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali.
Il piano di sviluppo regionale si articola nei piani comprensoriali, e, per quanto riguarda l'agricoltura, in piani zonali, alla cui formazione ed attuazione partecipano gli enti locali nell'ambito delle competenze proprie e di quelle delegate dalla Regione, secondo i modi stabiliti da legge regionale. Ai piani comprensoriali ed ai piani zonali di sviluppo agricolo è assicurato l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali, anche attraverso forme permanenti di partecipazione e di consultazione.
Gli organi comprensoriali responsabili redigono ogni anno un bilancio consolidato degli enti locali che fanno parte del comprensorio, allo scopo di rilevare gli investimenti di competenza degli enti stessi, previsti nel comprensorio.
La legge regionale che determina le norme per la formazione del piano stabilisce le procedure relative alla acquisizione dei dati occorrenti alla programmazione economica, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.
 
CAPO II
Finanza e bilancio della regione .
 
Art.76
Entrate, demanio e patrimonio.
Le norme relative alle entrate, al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione sono stabilite con legge della Regione in conformità alle leggi dello Stato.
Art.77
Esercizio finanziario.
L'esercizio finanziario per la Regione incomincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 agosto ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
Art.78
Disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Regione.
La Giunta predispone il disegno di legge di approvazione del bilancio preventivo e quello del conto consuntivo in armonia con le norme stabilite con legge dello Stato e li consegna, nei termini di scadenza previsti dallo Statuto, alla Presidenza del Consiglio regionale.
Art.79
Esercizio provvisorio.
L'esercizio provvisorio può essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.
Art.80
Limiti in materia di spesa e di bilancio.
Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte.
 
TITOLO VII
STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
 
Art.81
Ruolo organico del personale regionale.
Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale, sugli uffici del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione e di disciplina del personale stesso, sono adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge dello Stato e secondo le norme dello Statuto.
La segreteria generale della Regione assicura i rapporti fra tutti i servizi regionali, articolati, secondo i principi dello Statuto e tenendo conto dei criteri di autonomia funzionale e contabile degli uffici del Consiglio previsti dall'art. 23, in modo da conseguire la efficienza funzionale e la rispondenza dei servizi ai fabbisogni e alle esigenze della comunità regionale.
Le proposte di revisione del ruolo organico sono presentate dalla Giunta.
Il personale di ruolo è assunto mediante concorso pubblico.
Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati.
Le modalità ed i limiti di tali incarichi sono regolati con legge regionale.
 
TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO
 
Art.82
Revisione dello Statuto.
La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dell'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.
 
NORME TRANSITORIE
 
Art.1
I. - Iniziativa popolare.
Sino all'emanazione delle norme di cui all'art. 49 si applicano i princìpi generali desumibili dallo Statuto e dall'ordinamento giuridico dello Stato.
Art.2
II. - Personale della Regione.
Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato saranno adottate con legge regionale.
Al personale comandato alla Regione nella fase di primo impianto non si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art. 81 dello Statuto.
 

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