Legge  -  22/05/1971 ,  n. 343  -  Gazzetta Uff.  14/06/1971 , n. 148
 
Legge 22 maggio 1971, n. 343 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 148, del 14 giugno). -- Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica;
Promulga la seguente legge:
Art.1
Articolo unico.
É approvato, ai sensi dell'art. 123, comma secondo della Costituzione, lo Statuto della Regione Toscana nel testo allegato alla presente legge.
 
Allegato
 
TITOLO I
LA REGIONE TOSCANA
 
Art.1
La Regione toscana.
La Toscana è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana sorta dalla Resistenza, sulla base e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.
La Regione toscana è l'ente territoriale rappresentativo della collettività regionale.
Essa si colloca nell'ordinamento costituzionale della Repubblica italiana come strumento di decentramento del potere, di rafforzamento della democrazia e di promozione delle autonomie locali.
La Regione garantisce la partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione delle sue finalità.
Art.2
Territorio, capoluogo, stemma.
La Regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena ed ha per capoluogo Firenze.
Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nel capoluogo. Gli uffici regionali possono avere sede anche fuori del capoluogo.
Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone della Regione toscana sono stabilite con legge regionale.
Art.3
Princìpi generali.
La Regione toscana fonda la propria azione sui princìpi di libertà, di giustizia, di eguaglianza indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano l'attuazione.
Opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
Riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità dell'uomo, sostiene il libero svolgimento della vita sociale nella pluralità dei gruppi, delle istituzioni, delle comunità locali e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
Art.4
Finalità principali.
La Regione, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, in particolare:
-- promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro, allo studio e alla cultura e la parità giuridica e sociale della donna, tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà e di organizzazione dei lavoratori ed il loro intervento negli indirizzi dell'economia;
-- garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto tra città e campagna, subordinando a queste necessità gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attività produttive, interviene per difendere il suolo e le foreste, per regolare le acque, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento;
-- assicura l'assistenza sociale e la tutela sanitaria uguale e gratuita, promuove l'istituzione delle unità sanitarie locali, attua le misure necessarie per istituire un sistema di sicurezza sociale articolato democraticamente, riconosce il contributo delle associazioni volontarie;
-- agisce perchè siano assicurati a tutti i cittadini i servizi sociali: la casa, i trasporti, le attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari e della gioventù;
-- concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Toscana, anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse;
-- adotta e promuove le riforme necessarie per il conseguimento di equi rapporti sociali nel settore agricolo e per il suo riassetto produttivo, superando il presente regime fondiario e contrattuale, riconosce nelle proprietà e nelle imprese individuali e associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura toscana, interviene a sostegno della professionalità agricola:
-- agevola e tutela l'artigianato, anche nelle sue forme associate:
-- promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
-- promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori;
-- opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali nell'ambito della Regione, assume iniziative per le zone e le comunità montane e contribuisce al superamento degli squilibri dell'intero territorio nazionale;
-- contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica, della cultura ed all'organizzazione dell'istruzione, anche universitària;
-- assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, anche intervenendo nel controllo dei servizi pubblici relativi;
-- concorre all'attuazione di un sistema tributario informato ai princìpi della capacità contributiva e della progressività;
- favorisce l'espansione delle relazioni economiche e culturali della Toscana con l'estero.
Art.5
Programmazione economica.
La Regione, allo scopo di indirizzare e coordinare la attività economica pubblica e privata a fini sociali, partecipa come soggetto autonomo alla formazione ed alla attuazione del programma economico nazionale; assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività; formula ed attua il programma regionale di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale.
La Regione, allo scopo di garantire il carattere democratico della programmazione nazionale e regionale in tutte le sue fasi, assicura la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della cooperazione e delle organizzazioni di categoria.
La Regione adegua la propria organizzazione alle esigenze della programmazione.
 
TITOLO II
IL CONSIGLIO REGIONALE
CAPO I
L'organizzazione .
 
Art.6
Entrata in funzione dei Consiglieri.
I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
La convalida della elezione dei Consiglieri viene effettuata con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
Il Regolamento fissa un termine per il completamento delle operazioni.
Art.7
Prima riunione del Consiglio.
Il Consiglio tiene la sua prima seduta su convocazione del Presidente del Consiglio uscente non prima di venti e non oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente il Consiglio può essere convocato da dieci Consiglieri.
Il Consiglio, presieduto provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età, procede immediatamente all'elezione del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza.
Art.8
Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari.
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
All'elezione dei due vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
L'ufficio di presidenza rimane in carica per l'intera legislatura.
L'ufficio di presidenza garantisce il rispetto delle norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Art.9
Autonomia del Consiglio.
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, anche autonomia contabile.
Il Consiglio adotta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, un Regolamento interno nell'ambito delle norme della Costituzione e dello Statuto.
Art.10
Prerogative e diritti dei Consiglieri.
I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
Non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Ogni Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il Regolamento prevede termini tassativi entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere.
Ogni Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e dei relativi atti preparatori.
Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e può prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio.
I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal Regolamento interno.
Art.11
Indennità.
Ai Consiglieri è attribuita con legge regionale, oltre al rimborso delle spese, un'indennità il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel Consiglio e nella Giunta.
Art.12
Gruppi consiliari.
I Consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o più Consiglieri ai quali sono forniti gli strumenti e, sui fondi attribuiti al Consiglio dal bilancio regionale, i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Art.13
Convocazione del Consiglio.
Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di marzo e di ottobre. Si riunisce inoltre per iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di dieci Consiglieri o di tre Presidenti di gruppo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno in conformità al programma dei lavori, fissato ai sensi dell'articolo seguente.
Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione richiestagli.
Art.14
Ordine dei lavori.
Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni il Presidente convoca periodicamente l'ufficio di presidenza integrato dai Presidenti dei gruppi e dai Presidenti delle Commissioni permanenti per sentirne il parere. Della riunione è dato avviso alla Giunta la quale può farvi assistere un suo rappresentante.
Sono fatte salve le ipotesi di urgenza previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Art.15
Validità delle deliberazioni.
Il Consiglio regionale delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri che hanno partecipato al voto.
Sono fatti salvi i casi in cui sono richieste maggioranze diverse dalla Costituzione o dallo Statuto.
Art.16
Modalità delle votazioni.
Il Consiglio e le Commissioni votano a scrutinio palese.
Salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto, il Regolamento può prevedere il voto segreto per le sole questioni che comportino un giudizio su qualità di persone.
Art.17
Pubblicità delle riunioni.
Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.
Il Regolamento stabilisce opportune forme di pubblicità per i lavori delle Commissioni.
Art.18
Commissioni consiliari.
Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti o temporanee su oggetti determinati composte in relazione all'entità numerica dei gruppi secondo le norme del Regolamento.
Ogni Consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni con diritto di parola.
Ogni gruppo non rappresentato in una Commissione ha diritto di far partecipare ai lavori un suo Consigliere con diritto di proposta.
Il Presidente e i componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti l'obbligo di intervenire, con diritto di parola, alle sedute delle Commissioni.
Art.19
Poteri delle Commissioni.
Le Commissioni, per le materie di loro competenza, esercitano le funzioni referenti, seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e l'andamento dell'amministrazione regionale.
Possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e di documenti, convocare il personale dell'amministrazione regionale e degli uffici codipendenti che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto di ufficio.
Per l'esercizio delle loro funzioni possono svolgere indagini conoscitive consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone, nonchè valersi dell'opera di esperti e di istituti.
Art.20
Uffici del Consiglio.
Il Consiglio dispone di propri uffici per garantire ai suoi organi ai gruppi ed ai singoli Consiglieri l'effettivo svolgimento delle loro funzioni.
L'ufficio di presidenza assicura che gli uffici del Consiglio prestino assistenza a tutti i titolari dei poteri di iniziativa.
CAPO II
Le funzioni e il procedimento .
 
Art.21
Funzioni del Consiglio.
Il Consiglio esprime l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione.
Il Consiglio in particolare:
a ) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione;
b ) delibera gli atti d'intervento della Regione nella programmazione nazionale;
c ) determina gli indirizzi della programmazione regionale e delibera il programma regionale di sviluppo economico, il piano urbanistico e gli altri piani regionali;
d ) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti: autorizza lo storno dei fondi da un capitolo ad un altro: autorizza l'esercizio provvisorio;
e ) approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
f ) istituisce i tributi propri della Regione;
g ) delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
h ) delibera, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, i disegni di legge da proporre alle Camere su tutti gli oggetti che coinvolgano interessi della Regione;
i ) elegge, nel suo seno, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;
l ) esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della Regione su tutte le questioni di interesse regionale;
m ) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
n ) provvede alla istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione;
o ) delibera circa gli accordi da prendere con altre Regioni per la cura di interessi interregionali;
p ) esercita tutte le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e quelle conferite alla Regione e non espressamente attribuite ad altri organi dalla Costituzione, dallo Statuto e dalla legge regionale.
Art.22
Divieto di delega e di decretazione d'urgenza.
Non possono essere esercitate dalla Giunta, nè in via di urgenza, nè per delega, le funzioni di competenza del Consiglio.
In casi straordinari di necessità e di urgenza, su richiesta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, o di tre Presidenti di gruppo, il Consiglio è convocato al più presto e comunque non oltre cinque giorni per deliberare sul merito delle proposte avanzate.
Il Regolamento stabilisce modalità particolari per la convocazione del Consiglio e per l'esame delle proposte.
Art.23
Iniziativa.
L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio appartiene a ciascun Consigliere ed alla Giunta. La predisposizione del bilancio e del rendiconto consuntivo è di competenza esclusiva della Giunta.
L'iniziativa appartiene altresì ai soggetti indicati nell'art. 75, nelle forme e con i limiti previsti dallo Statuto.
Art.24
Esame preliminare delle proposte di legge o di regolamento.
Le proposte di legge o di regolamento, redatte in articoli, sono presentate al Presidente del Consiglio il quale, salvo il disposto dell'art. 76, primo comma, ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e le trasmette alle Commissioni competenti in conformità alle esigenze di programmazione dei lavori determinate ai sensi dell'art. 14.
Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte in Commissione e può prevedere procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti dal Consiglio.
L'inosservanza dei termini previsti per l'esame in Commissione comporta l'immediata iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio.
Art.25
Approvazione delle leggi o dei regolamenti.
Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali della legge, l'approva articolo per articolo e, dopo il coordinamento, con votazione finale.
Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali, se non vi è opposizione di alcun Consigliere, può, in considerazione della particolare natura della legge, attribuire alla Commissione l'approvazione dei singoli articoli, riservandosi il voto finale.
Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali del Regolamento attribuisce alla Commissione il compito di approvare i singoli articoli, riservandosi il voto finale sull'intero provvedimento.
Art.26
Controllo sulle leggi.
Le leggi regionali sono comunicate al Commissario del Governo, per l'apposizione del visto, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione.
Nel caso di opposizione da parte del Governo, il Consiglio riesamina la legge nella prima seduta successiva al rinvio. Nel caso di nuova approvazione, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, la legge viene comunicata al Commissario nel termine di cui al comma precedente.
Art.27
Promulgazionze delle leggi.
Le leggi regionali sono promulgate entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ultimo comma della Costituzione.
Nel caso in cui l'impugnazione del Governo venga respinta dalla Corte costituzionale o dal Parlamento, il termine per la promulgazione decorre dalla data della comunicazione o, in mancanza, della pubblicazione della relativa decisione.
Il testo della legge è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta promulga".
Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione toscana".
Art.28
Pubblicazioni delle leggi.
Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi della urgenza prevista dall'art. 127, secondo comma, della Costituzione.
Art.29
Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti.
I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque entro dieci giorni dalla data della promulgazione. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Nel caso in cui il Consiglio ne abbia dichiarato l'urgenza, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono soggette ai termini suindicati.
Il testo del Regolamento è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo del Regolamento segue la formula: "Il presente Regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione toscana".
Art.30
Annullamento o abrogazione di leggi regionali.
Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a referendum , la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del referendum .
Art.31
Riassunzione di precedenti proposte.
Il Consiglio può decidere di riassumere, nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento interno, le proposte presentate nella precedente legislatura.
Il Regolamento deve prevedere modalità per l'esame delle proposte che abbiano esaurito la fase referente nella precedente legislatura.
Per le proposte di iniziativa popolare non è necessaria la ripresentazione nella nuova legislatura.
Art.32
Procedimento degli atti amministrativi.
Il procedimento di formazione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio è disciplinato dalla legge regionale di cui all'art. 60 salve, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal presente Statuto per l'approvazione delle leggi e dei regolamenti e per l'urgenza.
Art.33
Riesame degli atti amministrativi.
Il Consiglio delibera, a maggioranza semplice, sugli atti amministrativi rinviati dall'organo statale di controllo nella prima seduta successiva alla trasmissione della richiesta alla Presidenza.
Art.34
Inchieste.
Il Consiglio può disporre inchieste su materie che interessino la Regione.
L'inchiesta deve essere disposta quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
L'Ufficio di Presidenza istituisce, in tal caso, una Commissione speciale formata nei modi di cui all'art. 18.
Art.35
Richiesta di referendum.
Il Consiglio, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, delibera di richiedere i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere.
La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della presentazione.
 
TITOLO III
LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE
 
Art.36
Numero dei componenti la Giunta.
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a un decimo e non superiore a un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Art.37
Elezione del Presidente e della Giunta.
Il Consiglio è convocato entro quindici giorni dall'elezione dell'Ufficio di presidenza per eleggere la Giunta e il suo Presidente.
L'elezione è preceduta da un dibattito su documenti politico-programmatici, presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione e comprendenti l'indicazione del candidato alla presidenza e la proposta di composizione della Giunta. All'elezione del Presidente della Giunta fra i candidati proposti si procede con votazione per appello nominale.
Alla prima votazione devono partecipare almeno tre quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione; risulta eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se alla votazione non partecipa il numero di Consiglieri richiesto o se nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, si procede ad una seconda votazione alla quale deve partecipare la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione; risulta eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se anche nella seconda votazione nessun candidato risulta eletto, nella terza vengono posti in votazione di ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto più voti. Risulta eletto il candidato che ottiene più voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.
Nel corso della seduta il Consiglio approva con unico voto per appello nominale la proposta di composizione della Giunta compresa nello stesso documento. La proposta risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti, esclusi gli astenuti ed i voti nulli. In caso di mancata approvazione si intende revocato lo stesso Presidente.
L'elezione del Presidente e della Giunta comporta l'approvazione del documento politico-programmatico con il quale sono stati proposti.
Art.38
Permanenza in carica della Giunta.
La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Solo la mancata approvazione del bilancio e del programma regionale di sviluppo economico comporta le dimissioni della Giunta.
Art.39
Revoca della Giunta e del suo Presidente.
La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione presentata da almeno un quinto dei Consiglieri o da tre Presidenti di gruppo, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri che partecipano al voto.
Allorchè sia presentata una mozione di revoca, il Consiglio è appositamente convocato non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data del deposito presso l'ufficio di presidenza.
Art.40
Dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta.
Le dimissioni della Giunta e quelle del suo Presidente sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
Le dimissioni di componenti la Giunta sono comunicate immediatamenie dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.
Le dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
Art.41
Decadenza della Giunta.
Le dimissioni, la decadenza o la morte del Presidente della Giunta comportano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.
La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei componenti la Giunta alla metà di quello iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intera Giunta.
Art.42
Sostituzione della Giunta.
In caso di revoca, di dimissioni o di decadenza della Giunta, il Consiglio è convocato al più presto e comunque entro trenta giorni per la elezione della Giunta e del suo Presidente.
Fino all'elezione della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.
Art.43
Integrazione della composizione della Giunta.
Salvo il caso previsto dall'art. 41, secondo comma nell'ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di uno o più componenti la Giunta, il Consiglio è convocato entro trenta giorni per l'integrazione della Giunta che avviene con le modalità previste dall'art. 37, quarto comma, su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Art.44
Funzionamento della Giunta.
La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Art.45
Organizzazione interna della Giunta.
Le attività conseguenti alle competenze della Giunta sono svolte collegialmente.
Ciascun componente la Giunta può essere incaricato da quest'ultima di seguire determinate questioni attinenti all'attività regionale, riferendo continuativamente su di esse, facendo proposte di intervento e curando l'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta.
Ai fini di cui sopra i componenti la Giunta dirigono l'attività degli uffici regionali. Al Presidente o ad uno o più componenti la Giunta è altresì affidata da quest'ultima la direzione organizzativa degli uffici regionali.
Oltre allo svolgimento dei compiti suindicati, i componenti la Giunta possono essere delegati a firmare atti che costituiscono mera esecuzione di deliberazioni della Giunta.
Un componente la Giunta è designato da questa a svolgere le funzioni di segretario del collegio.
Art.46
Funzioni della Giunta.
La Giunta è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi regionali.
La Giunta:
a ) provvede, ove occorra, a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
b ) predispone e presenta al Consiglio, sulla base degli indirizzi di cui alla lettera c ) dell'art. 21, gli schemi del programma regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico e degli altri piani regionali;
c ) cura l'attuazione del programma e dei piani della Regione;
d ) delibera lo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio, dandone comunicazione immediata al Consiglio;
e ) amministra il patrimonio e il demanio della Regione;
f ) coordina l'attività degli uffici, degli enti e delle aziende regionali;
g ) delibera i contratti della Regione nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;
h ) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il Consiglio;
i ) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;
l ) delibera sui progetti di lavori uniformandosi ai piani generali concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche;
m ) adotta i provvedimenti relativi al personale;
n ) decide i ricorsi amministrativi.
Art.47
Funzioni del Presidente della Giunta.
Il Presidente della Giunta:
a ) rappresenta la Regione;
b ) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
c ) convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei componenti la Giunta;
d ) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso la Giunta e il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
e ) rappresenta in giudizio la Regione e promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
f ) designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione;
g ) esercita le altre attribuzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
 
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE, FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE
 
Art.48
Programma regionale di sviluppo economico.
La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi ai criteri della partecipazione di cui all'art. 5.
Le linee del programma regionale di sviluppo economico, approvate dal Consiglio, costituiscono l'elemento primario di riferimento per il concorso della Regione alle scelte della programmazione nazionale.
Art.49
Piano pluriennale di spesa della Regione.
La legge regionale stabilisce i criteri e le modalità di elaborazione e di attuazione del piano pluriennale di spesa della Regione che, relativamente al periodo di durata del programma regionale di sviluppo, precisa gli obiettivi e le priorità dell'attività regionale e, in linea di massima, la ripartizione della spesa fra i diversi esercizi cui si riferisce.
Art.50
Approvazione del programma e dei piani.
Il Regolamento del Consiglio stabilisce procedure particolari per l'esame, l'approvazione e la modificazione del programma regionale di sviluppo economico del piano pluriennale di spesa e dei piani di intervento settoriale.
Art.51
Organismi di ricerca per la programmazione.
La Regione può istituire organismi o avvalersi di organismi esistenti per la raccolta dei dati necessari alla elaborazione del programma regionale di sviluppo economico, dei piani di intervento settoriale e allo svolgimento delle attività della Regione, degli enti locali e degli altri enti e associazioni interessate.
Gli studi preparatori per gli atti della programmazione economica, per i provvedimenti su problemi economici e sociali e, in generale, la consulenza e gli studi sugli aspetti economici e sociali dell'attività regionale, sono di norma affidati ad un organismo di ricerca la cui organizzazione ed i cui compiti sono definiti dalla legge regionale. A tali fini la Regione può altresì avvalersi di organismi esistenti ed idonei allo scopo.
Art.52
Ordinamento contabile.
La legge regionale, nei limiti dell'art. 119 della Costituzione, disciplina l'ordinamento contabile della Regione ed in particolare stabilisce le date per la presentazione del bilancio e del conto consuntivo e determina la durata dell'esercizio provvisorio.
La legge regola anche i servizi di tesoreria ed esattoria della Regione.
Art.53
Bilanci regionali.
Al bilancio preventivo è allegata una relazione sulla situazione economica e sociale della Regione ed una sullo stato di attuazione del programma, dei piani settoriali, dei singoli progetti od opere della Regione stessa, con la indicazione dei risultati finanziari ed operativi. Il bilancio della Regione pone in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun piano o progetto della Regione stessa in relazione agli obiettivi e alle previsioni pluriennali di spesa.
Al bilancio preventivo è allegato un bilancio previsionale di cassa.
I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente al bilancio regionale.
Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi al Consiglio anche i bilanci delle società a partecipazione regionale.
Art.54
Commissione di controllo.
Il Consiglio istituisce una Commissione permanente di controllo che vigila sulla gestione del patrimonio e del bilancio, effettua l'esame del conto consuntivo della Regione ed esercita il controllo contabile sugli atti del Consiglio che importino spese sui fondi ad esso attribuiti dal bilancio regionale.
La Commissione riferisce al Consiglio in ordine ai risultati della propria attività e formula proposte per eventuali azioni di responsabilità.
Art.55
Demanio e patrimonio.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art.56
Tributi regionali.
La Regione istituisce e regola con legge i tributi propri ad essa attribuiti a norma dell'art. 119 della Costituzione.
 
TITOLO V
L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
 
Art.57
Organizzazione delle funzioni regionali.
La Regione riconosce nei Comuni e nelle Province i soggetti fondamentali dell'organizzazione amministrativa locale.
Esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali, inclusi quelli di cui all'art. 68 dello Statuto, o valendosi dei loro uffici.
Istituisce con legge regionale propri uffici per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo della programmazione.
Per le attività rivolte allo sviluppo economico sociale e culturale o per l'erogazione di servizi di livello regionale, che per loro speciale natura e dimensione non possono essere delegate agli enti di cui al primo comma, la Regione, sentiti tali enti e le organizzazioni sociali interessate, può promuovere la costituzione di enti o aziende a carattere consortile fra gli enti locali, istituire enti o aziende regionali; promuovere la costituzione di società di diritto privato nelle quali sia assicurata la prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali o assumervi partecipazioni.
Art.58
Enti dipendenti dalla Regione.
Gli enti e le aziende regionali sono istituiti con legge regionale che ne determina i fini, le attribuzioni, l'organizzazione, le caratteristiche del rapporto di dipendenza in modo che la loro attività sia conforme alle direttive della Regione. Gli organi amministrativi degli enti e delle aziende sono nominati, in modo da rappresentarvi la minoranza, dal Consiglio che potrà scioglierli in caso di inosservanza di direttive di particolare rilievo.
Il Consiglio impartisce direttive generali sull'attività complessiva, approva gli atti principali, verifica i risultati della gestione.
La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio del rispetto delle direttive da questo impartite.
Art.59
Società a partecipazione regionale.
Spetta al Consiglio deliberare sulla costituzione delle società di cui all'art. 57 o sull'assunzione di partecipazioni e nominare i rappresentanti della Regione in dette società, in modo da rappresentare le minoranze.
La Giunta indirizza l'attività dei rappresentanti nel quadro delle direttive generali stabilite dal Consiglio.
Art.60
Procedimento amministrativo.
Salva la prescrizione dell'art. 32, la legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, stabilisce le particolari forme di pubblicità che possano renderne effettiva la conoscenza da parte del più largo numero di cittadini, prevede che ciascun cittadino possa ottenere copia degli atti amministrativi e che i diretti interessati, ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi, possano avere copia anche degli atti del procedimento.
La legge regionale regola inoltre i ricorsi amministrativi e detta norme sul valore da attribuire al silenzio mantenuto dall'amministrazione su ricorsi o istanze.
Art.61
Difensore civico.
Con legge regionale è istituito l'ufficio del difensore civico che cura, a richiesta di singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale.
La legge regola le modalità di nomina e i modi di esercizio dei compiti del difensore civico.
Art.62
Il personale regionale.
Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti è assegnato ad un ruolo organico unico approvato con legge regionale.
I provvedimenti relativi al personale addetto agli uffici del Consiglio sono presi su richiesta dell'ufficio di presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo. I provvedimenti relativi al personale addetto alle aziende autonome ed agli enti dipendenti sono presi d'intesa con i loro organi amministrativi.
Il personale trasferito alla Regione dallo Stato o da altri enti pubblici conserva i diritti economici acquisiti.
La legge regionale determina lo stato giuridico ed economico del personale, stabilisce procedimenti che garantiscano a tutti i cittadini condizioni di eguaglianza nell'assunzione agli uffici regionali e assicura l'esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti della Regione.
La legge regionale può prevedere che, per compiti speciali richiedenti particolari competenze professionali ed organizzative, siano conferiti incarichi per periodi determinati a condizioni stabilite contrattualmente.
Il personale regionale non può valersi del segreto d'ufficio nei confronti dei Consiglieri regionali.
 
TITOLO VI
GLI ENTI LOCALI
 
Art.63
La Regione e le autonomie locali.
La Regione adegua i principi e i metodi della propria attività alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Favorisce il potenziamento effettivo dell'autonomia dei Comuni e delle Province e la loro aggregazione in strutture comprensoriali.
Art.64
Delega di funzioni regionali.
Un'apposita legge regionale, emanata previa consultazione degli enti destinatari della delega, stabilisce norme generali sulle modalità e i limiti dell'esercizio del potere di delega di funzioni regionali.
Gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e finanziari. La delega è conferita con legge regionale che provvede in ordine ai mezzi necessari agli enti delegati per far fronte ai relativi oneri aggiuntivi.
A tal fine il personale regionale potrà essere comandato presso gli enti locali delegati, con il loro consenso, restando a carico della Regione ogni onere relativo.
Art.65
Direttive in ordine alle attività delegate.
Gli indirizzi relativi alle attività delegate sono contenuti nella legge di delega.
Direttive ulteriori di carattere generale possono essere impartite successivamente dal Consiglio.
Art.66
Revoca della delega e sostituzione.
La delega è revocata con legge regionale, sentiti gli enti delegati, in caso di gravi e reiterate violazioni di direttive regionali.
Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti a funzioni delegate, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente può sostituirsi ad esso.
É esclusa ogni possibilità di avocazione.
Art.67
Utilizzazione degli uffici degli enti locali.
L'utilizzazione degli uffici degli enti locali avviene in base ad accordi fra la Regione e gli enti interessati.
Art.68
Enti comprensoriali.
Al fine di realizzare un'organica programmazione economica e sociale, un ulteriore decentramento e una organizzazione fondata su ambiti territoriali adeguati la Regione promuove e favorisce la costituzione di enti comprensoriali anche prevedendo interventi finanziari e delegando ad essi l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o Province o, comunque, essere loro emanazione diretta.
La Regione opera affinchè l'organizzazione periferica dello Stato sia adeguata all'articolazione territoriale indicata dagli enti locali e dalla Regione stessa.
Art.69
Circoscrizioni comunali.
La Regione, sentite le popolazioni interessate mediante referendum , può con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, procedere alla fusione di Comuni esistenti e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum di cui al comma precedente.
Art.70
Controllo sugli enti locali.
Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato in armonia con i princìpi contenuti nell'art. 130 della Costituzione. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione.
Sezioni decentrate sono istituite nei capoluoghi di Provincia ed altre potranno essere istituite con leggi regionali in sedi diverse. La competenza dell'organo regionale e delle sue sezioni decentrate è stabilita con legge regionale. L'attività delle sezioni decentrate è coordinata dall'organo regionale.
La legge regionale determina le modalità del controllo e i rapporti dell'organo di controllo con il Consiglio e la Giunta.
 
TITOLO VII
PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA E REFERENDUM
 
Art.71
Partecipazione.
La Regione riconosce i partiti politici come strumenti fondamentali per la determinazione della politica regionale ed individua come centri essenziali di partecipazione dei cittadini gli enti territoriali, i sindacati, il movimento cooperativo e tutte le altre formazioni sociali.
Art.72
Dovere di informazione.
La Regione riconosce il diritto delle formazioni sociali e dei cittadini all'informazione sull'attività regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.
La legge regionale stabilisce le forme opportune perchè, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa, sia soddisfatto il diritto del cittadino all'informazione.
La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale, garantisce la disponibilità dei dati raccolti dagli uffici propri e da quelli degli enti ed aziende da essa dipendenti. La legge impone limiti al solo fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione regionale.
Art.73
Enti locali e partecipazione.
La Regione consulta i Comuni, le Province e gli enti comprensoriali sulle principali questioni di rilievo generale e sui problemi di loro specifico interesse.
La Regione consulta periodicamente i Comuni, le Province, gli enti comprensoriali e gli enti locali delegati a norma dell'art. 57 sui problemi che attengono alla attività della Regione.
I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni al Consigl:o regionale. L'Ufficio di presidenza provvede alla risposta entro i termini previsti dal Regolamento, acquisiti i pareri della Giunta e della competente commissione consiliare.
Art.74
Petizione.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per richiederne l'intervento o per sollecitare la adozione di provvedimenti d'interesse generale.
Art.75
Iniziativa popolare.
L'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e, con i limiti stabiliti dalla legge regionale, degli atti amministrativi spetta a tremila elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio di valle o comunità montana e a ciascuno degli enti di cui all'art. 68.
Art.76
Procedimento per le proposte di iniziativa popolare.
Il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente la proposta alla Commissione competente, corredata dal parere della Giunta regionale relativo particolarmente alla compatibilità della proposta con il piano pluriennale di spesa della Regione e con il bilancio annuale alla idoneità delle fonti di copertura indicate.
La Commissione è tenuta, ove ne sia fatta richiesta, ad ammettere alla discussione sul progetto una delegazione di presentatori.
In ogni caso il Consiglio delibera sulla proposta entro sei mesi dalla presentazione. Qualora, entro tale termine, sulla proposta non sia stato adottato alcun provvedimento, essa è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.
Le modalità del procedimento sono stabilite dal Regolamento del Consiglio.
Art.77
Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali.
É indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo richiedono trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo della popolazione della Regione.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di approvazione della proposta, le norme sottoposte a referendum perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.
Le ulteriori modalità di attuazione del referendum sono stabilite dalla legge regionale.
Art.78
Referendum su provvedimenti amministrativi.
Possono essere sottoposti a referendum , nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale, i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.
Art.79
Limiti di referendum.
Non possono essere abrogati mediante referendum il programma regionale di sviluppo economico e le leggi e i regolamenti riguardanti il bilancio e i tributi.
I regolamenti meramente esecutivi di norme legislative non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
Art.80
Modalità del referendum.
La legge regionale stabilisce il periodo dell'anno in cui devono essere depositate le richieste di referendum e il giorno in cui si procede alla votazione.
L'atto per il quale sia stato indetto un referendum che non abbia riportato la necessaria maggioranza non può essere nuovamente sottoposto a referendum nel corso della stessa legislatura.
Art.81
Agevolazioni per l'iniziativa e il referendum.
La legge regionale dispone particolari agevolazioni per la raccolta e l'autenticazione delle firme necessarie per le proposte di iniziativa popolare e di referendum .
Art.82
Giudizio sull'ammissibilità dell'iniziativa e del referendum.
Il giudizio sull'ammissibilità dell'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 75 e sull'ammissibilità del referendum ai sensi degli articoli 77, 78, 79, 80 è rimesso al Consiglio.
L'iniziativa e il referendum sono ammessi se il Consiglio entro trenta giorni non ne dichiara l'inammissibilità mediante mozione motivata approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
 
TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO
 
Art.83
Modifica e abrogazione dello Statuto.
La modifica e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Per l'iniziativa e il procedimento di modifica e di abrogazione si applicano le disposizioni dettate dallo Statuto per le leggi regionali.
La delibera di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla delibera di approvazione di un nuovo Statuto.
 
NORME
NORME TRANSITORIE
 
Art.1
I
Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dalla lettera g ) dell'art. 46 dello Statuto, il Consiglio regionale delibera:
a ) sull'acquisto di immobili, azioni o obbligazioni industriali nonchè sulle locazioni e sulle conduzioni ultraquinquennali o che abbiano un valore complessivo superiore a cento milioni di lire;
b ) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni od obbligazioni industriali, nonchè sulla istituzione di servitù passive;
c ) sugli altri contratti che superino annualmente l'importo di cinquanta milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, ovvero che superino, per lo stesso oggetto, i trecento milioni allorquando riguardino opere pubbliche.
Art.2
II
Il comando del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e dagli enti pubblici, è richiesto dalla Giunta alle amministrazioni interessate sulla base delle necessità e dei criteri di selezione approvati dal Consiglio.
Art.3
III
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 70, il controllo è esercitato dal Comitato regionale, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, sia direttamente che attraverso le proprie sezioni in conformità ai criteri di decentramento che saranno indicati dal Consiglio.
 

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