Legge  -  22/05/1971 ,  n. 344  -  Gazzetta Uff.  14/06/1971 , n. 148
 
 
Legge 22 maggio 1971, n. 344 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 148, del 14 giugno).
Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art.1
Articolo unico.
É approvato, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Umbria nel testo allegato alla presente legge.
 
Allegato
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1.
L'Umbria è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana, con poteri propri e funzioni, secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione.
La Regione dell'Umbria concorre a promuovere il progresso civile e sociale della popolazione, la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della Comunità nazionale ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato.
Art. 2.
La Regione dell'Umbria comprende i territori delle attuali province di Perugia e di Terni ed ha per capoluogo la città di Perugia.
La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, stabiliti con legge regionale.
Art. 3.
Sono Organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
 
TITOLO II
PRINCIPI PROGRAMMATICI
CAPO I
Rapporti umano-sociali.
 
Art. 4.
La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini.
Art.5
La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla famiglia.
Art.6
La Regione concorre alla edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sulla esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa.
Promuove servizi di assistenza sociale secondo programmi di intervento approvati con legge regionale.
Tutela la salute dei cittadini in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo al momento della prevenzione.
Istituisce con legge il servizio sanitario regionale e, nell'ambito della programmazione regionale, ne determina la struttura, articolata in unità locali, con la partecipazione dei cittadini e degli enti locali territoriali; fissa le competenze del servizio e detta norme per il suo autonomo funzionamento.
Art.7
La Regione, per rendere effettivo il diritto di accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione, concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto lo limitano e predispone con legge adeguati servizi di assistenza scolastica.
Art.8
La Regione riconosce nel suo patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura regionale.
Art.9
La Regione riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee.
La Regione riconosce il valore sociale delle ricerche archeologiche speleologiche ed ecologiche, anche dilettantistiche, e concorre a regolarne l'esercizio.
La Regione favorisce l'associazionismo giovanile.
 
CAPO II
Rapporti politico-comunitari.
 
Art. 10.
La legge stabilisce materie, strumenti e metodi di consultazione per garantire la partecipazione dei partiti politici, degli enti pubblici, dei sindacati e di ogni altra formazione sociale, all'esercizio della funzione legislativa, regolamentare ed amministrativa di carattere generale della Regione.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.
Art. 11.
La Regione riconosce come presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.
Art. 12.
La Regione considera gli enti locali territoriali come soggetti fondamentali dell'organizzazione locale e promuove il potenziamento effettivo della loro autonomia.
La Regione può istituire circondari, con la partecipazione dei Comuni e delle Province, a norma dell'art. 133 della Costituzione.
Art. 13.
La Regione è anche ente democratico di decentramento statale.
Adegua la propria attività ed organizzazione alle esigenze della autonomia e del decentramento.
La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole agli enti locali; in casi particolari si avvale dei loro uffici.
La Regione può affidare ad enti da essa istituiti, ad enti pubblici locali o a società alle quali partecipa, la gestione di attività ovvero la esecuzione dei compiti che, per la loro speciale natura e dimensione, non possano essere diversamente delegati.
 
CAPO III
Rapporti economico-sociali.
 
Art. 14.
La Regione assume quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico regionale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione.
La Regione adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata; promuove investimenti pubblici a fini produttivi ed occupazionali; favorisce l'assunzione, da parte di enti pubblici o comunità di lavoratori, della gestione di imprese, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
Art. 15.
La Regione adotta iniziative tendenti ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti.
La Regione concorre a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero.
Art. 16.
La Regione assume la programmazione come metodo democratico di una azione volta a realizzare lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, le riforme di struttura ed i fini sociali previsti dalla Costituzione.
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, e con l'autonomo apporto dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, economiche e sociali, concorre alla determinazione degli obiettivi generali del piano economico nazionale, alla sua formazione ed attuazione, e adotta un piano regionale di sviluppo.
Per l'attuazione del piano, la Regione predispone programmi pluriennali di attività e di spese per le materie di sua competenza nonchè per le materie ad essa delegate dallo Stato.
La legge detta norme per la formazione, aggiornamento e attuazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi pluriennali.
La legge assicura l'autonomia della ricerca economico-sociale, promuovendo la creazione di una istituzione regionale per la ricerca, con la collaborazione e partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali della Regione.
Art. 17.
La Regione promuove un equilibrato assetto del territorio diretto a creare un ambiente idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze della persona umana.
Provvede alla difesa del suolo e del paesaggio, alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, dell'ambiente ecologico, e del patrimonio storico, artistico e archivistico.
Adotta con legge, in armonia con il piano regionale di cui all'art. 16, un piano urbanistico territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture sociali.
La legge disciplina gli interventi della Regione per concorrere alla realizzazione del piano.
Art. 18.
É compito della Regione promuovere l'ordinato sviluppo della viabilità e delle comunicazioni e la realizzazione di ogni altra infrastruttura atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale nell'ambito di un equilibrato assetto del territorio.
La Regione organizza un sistema di trasporti secondo le esigenze della comunità per assicurare servizi idonei a garantire la più ampia mobilità individuale e collettiva.
Art. 19.
La Regione promuove adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunità montane, anche per mezzo della riqualificazione professionale.
La Regione considera la proprietà diretto-coltivatrice, singola o associata, come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura umbra, adotta programmi di riforma agraria in applicazione del disposto degli articoli 42, secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione.
La Regione promuove interventi di mercato in collaborazione con gli enti pubblici, le organizzazioni dei lavoratori, dei produttori e della cooperazione ed interviene con adeguate misure per l'incremento delle attività di trasformazione.
Art. 20.
La Regione promuove e sostiene forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
Concorre a favorire la realizzazione di adeguate strutture anche nei settori della distribuzione.
Art. 21.
La Regione riconosce il valore e l'importante funzione dell'attività artigiana, e ne promuove lo sviluppo.
Tutela l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione.
Adotta idonee misure per favorire la formazione professionale degli artigiani.
Art. 22.
La Regione promuove il turismo come godimento umano dell'ambiente storico e naturale umbro, e predispone l'ordinata espansione degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attività alberghiera.
La Regione assicura la conservazione e la ricostituzione della flora e del patrimonio faunistico, anche disciplinando la caccia e la pesca.
Art. 23.
La Regione concorre, con idonei provvedimenti, a favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini.
Promuove, anche a tal fine, la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici.
 
TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE
CAPO I
Il Consiglio regionale .
SEZIONE I
I Consiglieri regionali.
 
Art. 24.
L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali, la durata in carica del Consiglio regionale e le modalità per la convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Art. 25.
I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
Alla convalida dell'elezione dei Consiglieri provvede, entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del suo Regolamento interno, il Consiglio regionale sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 26.
I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 27.
I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
I Consiglieri regionali che, senza giustificato motivo, per più riunioni consecutive tenute in giorni diversi, non partecipino alle sedute del Consiglio regionale, sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.
Art. 28.
I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Hanno diritto, altresì, di ricevere dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato.
I Consiglieri regionali hanno inoltre diritto di ricevere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali.
É facoltà del Presidente della Giunta regionale di qualificare con apposito provvedimento come "riservati" gli atti e le procedure regionali la cui conoscenza avrebbe gravi ripercussioni negative sugli interessi patrimoniali della Regione. I Consiglieri regionali possono comunque richiedere ed ottenere dal Consiglio regionale il consenso per la visione degli atti riservati.
Art. 29.
La legge regionale stabilisce l'entità ed i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.
Art. 30.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale a norma del suo Regolamento interno ed ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.
Art. 31.
Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione.
Art. 32.
In caso di morte, decadenza, dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione.
Per la convalida si procede ai sensi dell'art. 25.
 
SEZIONE II
Il Consiglio regionale.
 
Art. 33.
Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente e con preavviso di almeno sette giorni.
Ove non vi provveda il Presidente della Giunta regionale uscente, la convocazione è fatta dal Consigliere più anziano di età per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti, mentre i due Consiglieri più giovani fungono da Segretari.
Art. 34.
Nella prima seduta, il Consiglio regionale procede alla elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due segretari.
All'elezione si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto, nelle quali ciascun Consigliere vota per un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.
I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Art. 35.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.
Art. 36.
Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente.
Si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre.
Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di non meno di un quinto dei Consiglieri in carica.
Art. 37.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 38.
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.
Le votazioni sono effettuate con voto palese, eccettuati i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno.
Art. 39.
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative attribuite o delegate alla Regione e quelle regolamentari; delibera i provvedimenti amministrativi di carattere generale; adempie alle altre funzioni attribuite alla Regione dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica, che non siano demandate ad altri organi.
Art. 40.
Il Consiglio regionale ha l'autonomia funzionale e contabile interna necessaria al libero esercizio delle sue funzioni, che esercita nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto e sulla base del Regolamento interno.
I Consiglieri si costituiscono in gruppi.
Art. 41.
Il Consiglio regionale designa, con votazione segreta, i delegati della Regione dell'Umbria previsti dall'art. 83 della Costituzione. Ciascun Consigliere esprime un solo nominativo. Sono proclamati eletti i Consiglieri che riportino il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.
Art. 42.
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno.
Art. 43.
Il Consiglio regionale può essere sciolto nei casi previsti dalla Costituzione.
Art. 44.
Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti secondo le norme del Regolamento interno.
Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione riservata al Consiglio regionale.
Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni riferiscono al Consiglio regionale sulla attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende istituiti dalla Regione.
Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.
Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio, e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
Art. 45.
Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.
É istituita in ogni caso una Commissione d'inchiesta allorchè un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.
É fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonchè di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio, salvo che facciano parte delle Commissioni membri che non rivestano la carica di Consiglieri regionali.
 
CAPO II
La Giunta e il suo Presidente.
 
Art.46
La Giunta è composta dal Presidente e da otto membri.
Art. 47.
Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio regionale nel suo seno subito dopo gli adempimenti di cui all'art. 32 nella prima seduta successiva con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Se la seduta non può essere tenuta, o la votazione non risulta valida, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale il Presidente della Giunta è eletto con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
L'elezione avviene a voto palese per appello nominale tra i Consiglieri che siano stati presentati come candidati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, ed è proclamato eletto il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Nel caso di mancata elezione si procede ad altra votazione a distanza di otto giorni con lo stesso sistema di cui al comma precedente; e così successivamente.
Art. 48.
La Giunta è eletta dal Consiglio regionale nel suo seno dopo l'elezione del Presidente della Giunta stessa, con votazione a scrutinio palese per appello nominale, con le modalità di cui all'articolo precedente in quanto applicabili, sulla base di liste contenenti i nomi di otto Consiglieri e la indicazione di chi di essi assumerà la carica di Vice Presidente.
Risultano eletti i Consiglieri compresi nella lista, che abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 49.
La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca, l'accettazione delle dimissioni, o il voto negativo del Consiglio sulla proposta condizionata di cui all'art. 51, la Giunta e il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 50.
Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito alla proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.
Art. 51.
In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta è subordinata alla elezione, entro quindici giorni dell'accettazione delle dimissioni, a nuovo Presidente di un candidato che preventivamente dichiari di collegarsi con la Giunta in carica. La stessa norma si applica nel caso di decadenza o di morte del Presidente.
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
In tale ipotesi il Consiglio non può deliberare alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voti contrari del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente può tuttavia, su delibera della Giunta, subordinare la sua permanenza in carica e quella della Giunta all'accoglimento di sue proposte, con i limiti stabiliti dal Regolamento interno.
Art. 52.
Il Presidente del Consiglio regionale cui sia stato rivolto l'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'art. 126 della Costituzione, deve disporre la convocazione del Consiglio in via straordinaria entro cinque giorni, fissando la seduta tra il decimo e il quindicesimo giorno dall'arrivo dell'invito stesso.
Art. 53.
Nell'ipotesi di decadenza, dimissione o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta.
Se la Giunta si riduce a meno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'art. 48.
Art. 54.
Il Presidente della Giunta:
a ) rappresenta la Regione;
b ) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
c ) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale e il Governo della Repubblica;
d ) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
e ) sottoscrive gli atti della Regione;
f ) sopraintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;
g ) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
h ) presenta al Consiglio gli atti che la Giunta deve o vuole sottoporre all'approvazione o comunque alla discussione del Consiglio; nonchè annualmente una relazione sulla attività dell'amministrazione regionale;
i ) attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta;
l ) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica.
Il Presidente della Giunta è responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.
Art. 55.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
Spetta alla Giunta regionale:
a ) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
b ) predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
c ) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
d ) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione;
e ) nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti della Regione;
f ) l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti consiliari di cui all'art. 39;
g ) deliberare in materia di liti, attive e passive, rinunzie e transazioni;
h ) adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti;
i ) esercitare le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
La Giunta è responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.
Art. 56.
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.
Art. 57.
La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni.
La legge regionale determina le attribuzioni dei componenti la Giunta.
Art. 58.
Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico, comunque dipendente o controllato dalla Regione.
Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Consigliere provinciale e di Consigliere comunale nei Comuni con oltre ventimila abitanti.
 
TITOLO IV
PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE
 
Art. 59.
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più purchè con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali mediante la proposta, da parte di almeno 3.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.
Con leggi regionali sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto d'iniziativa da parte dei cittadini, dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali.
Art. 60.
Qualora sulle proposte d'iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.
Le proposte d'iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.
Art. 61.
Ogni disegno di legge è presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette per l'esame alle Commissioni competenti, costituite nelle forme e nei modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge è approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.
Il Regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge per i quali è dichiarata l'urgenza.
Art. 62.
Il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla approvazione, invia la legge regionale al Commissario del Governo che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il visto si ha per apposto se, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della legge regionale al Commissario, il Governo della Repubblica non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità avanti la Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere.
Art. 63.
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo è preceduto e seguito dalle formule di rito.
Art. 64.
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissata nella legge stessa una data successiva al quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
Art. 65.
La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta.
Art. 66.
Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione sono approvate con legge regionale.
I Regolamenti regionali, di cui al comma secondo dell'art. 121 della Costituzione, sono deliberati dal Consiglio regionale e sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Salvo quanto disposto dal presente articolo, il procedimento di formazione dei regolamenti è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 67.
Il Presidente della Giunta regionale indìce referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un Regolamento regionale, quando lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi il diritto di elettorato attivo per il Consiglio regionale umbro, o quando lo richiedano un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.
Non può, mediante referendum , essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie e di bilancio. Non è ammesso altresì referendum abrogativo delle leggi regionali sull'urbanistica approvate con maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio regionale.
Non può, mediante referendum , essere decisa l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
Il referendum non può essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio regionale stesso.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
L'approvazione della proposta produce il venir meno della norma oggetto di referendum , a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le ulteriori modalità attuative del referendum sono stabilite da apposita legge regionale.
Art. 68.
L'istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo attraverso legge regionale, previa consultazione, mediante referendum , delle popolazioni interessate.
Art. 69.
L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di carattere generale di rilevante importanza, di cui all'art. 39, appartiene ai soggetti indicati nell'art. 59, che la esercitano con le modalità ivi previste.
Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni dell'art. 67.
É in ogni caso escluso il referendum abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari.
Art. 70.
I referendum di cui agli articoli 67 e 69 non possono essere indetti prima che sia trascorso un anno dall'espletamento di un qualsiasi altro referendum di cui agli stessi articoli.
 
TITOLO V
AMMINISTRAZIONE
CAPO I
Deleghe e controlli.
 
Art. 71.
La delega di funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, nonchè la eventuale sua revoca, sono disposte con legge regionale e sono dirette, di norma, a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.
Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.
La delega è, di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate.
Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano la durata eventuale e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio, della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.
La Regione per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali osserva, in quanto applicabili, i princìpi di cui ai precedenti commi.
Art. 72.
Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, a norma dell'art. 130 della Costituzione.
Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali subprovinciali si svolge in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.
La legge regionale disporrà che il controllo avvenga in forma ulteriormente decentrata.
 
CAPO II
Finanze, demanio e patrimonio.
 
Art. 73.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi della Repubblica.
Art. 74.
La Regione disciplina con legge il proprio esercizio di tesoreria e di esattoria avvalendosi di istituti bancari operanti nella Regione.
Art. 75.
L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 15 settembre e deve essere approvato dal Consiglio con legge regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti istituiti dalla Regione.
Il Consiglio regionale può deliberare con legge l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai tre mesi.
Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale non oltre il 30 aprile. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti ed approvato dal Consiglio.
Art. 76.
Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge, nel proprio seno e al di fuori dei membri della Giunta regionale, tre revisori dei conti.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun Consigliere vota per un solo nome.
Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.
I revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere rieletti alla scadenza.
Art. 77.
Le deliberazioni per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dell'esercizio provvisorio, dello storno dei fondi e dei mutui, sono adottate con legge regionale.
 
CAPO III
Personale.
 
Art. 78.
La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonchè le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.
L'ordinamento del personale regionale è regolato dai seguenti princìpi:
a ) dall'accesso nell'Amministrazione mediante pubblico concorso;
b ) da qualifiche funzionali alle quali si accede mediante pubblico concorso;
c ) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;
d ) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianità di servizio e al merito, valutato con criteri obbiettivi per qualità ed efficienza;
e ) dalla precisa determinazione, nel quadro della unità organizzativa, delle competenze e delle responsabilità proprie di ciascuna qualifica.
É ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacità.
La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
 
TITOLO VI
REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO
 
Art. 79.
Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.
L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

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