Legge  -  22/05/1971 , n. 345  -  Gazzetta Uff.  14/06/1971 , n.148
 
Legge 22 maggio 1971, n. 345 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 148, del 14 giugno). -- Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
 
Art.1
Articolo unico.
É approvato, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Marche nel testo allegato alla presente legge.
 
Allegato
TITOLO I
LA REGIONE - PRINCIPI FONDAMENTALI
 
Art. 1.
Le Marche sono costituite in Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana con funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo lo Statuto.
Art. 2.
La Regione comprende i territori delle province di:
-- Ancona;
-- Ascoli Piceno;
-- Macerata;
-- Pesaro e Urbino.
La Regione ha per capoluogo la città di Ancona.
Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
La Regione ha stemma e insegne da approvarsi con legge regionale.
Art. 3.
La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione le autonomie locali; promuove, consultati gli enti locali, la costituzione di comprensori; attua il decentramento amministrativo dei propri servizi; adegua i principi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 4.
La Regione promuove nell'ambito delle sue attribuzioni tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale.
Garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni all'esercizio della potestà legislativa e amministrativa secondo le norme dello Statuto.
Art. 5.
La Regione promuove lo sviluppo della cultura.
Tutela, come beni culturali, il patrimonio storico, artistico e archeologico, i centri storici, la natura e il paesaggio, garantendone il godimento da parte della collettività.
Interviene per rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado, alla scuola per l'infanzia e all'istruzione permanente di ogni cittadino.
Favorisce la creazione di organismi e istituti culturali, ricreativi e sportivi come strumenti di autonoma vita associativa e di formazione dei cittadini e in particolare dei giovani.
Incoraggia la diffusione dello sport dilettantistico anche mediante la creazione di appositi impianti e attrezzature.
Sviluppa le attività turistiche e il turismo sociale.
Art. 6.
La Regione promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro e assicurare la piena occupazione come fattore essenziale dello sviluppo delle Marche e per eliminare l'emigrazione.
Concorre a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Adotta ogni misura idonea a realizzare la piena eguaglianza della donna nella società, nella famiglia e nel lavoro.
Cura l'integrazione nella società e l'inserimento attivo nel lavoro degli invalidi e dei minorati e la difesa dei loro diritti.
Assicura servizi sociali per l'infanzia e gli anziani.
Promuove iniziative per tutelare i diritti dei lavoratori all'estero.
Promuove e attua in concorso con lo Stato e gli enti locali le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali in agricoltura e realizzare parità di condizioni civili, sociali ed economiche tra città e campagna; identifica nella proprietà e nell'impresa individuale e associata dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura marchigiana; le favorisce nella formazione, nell'associazione e nell'attività produttiva, di trasformazione e di mercato, come condizioni di rinascita e di sviluppo dell'intera economia marchigiana.
Orienta le iniziative per indirizzare e coordinare a fini sociali gli investimenti e l'attività economica, sostenendo il ruolo prioritario dell'intervento pubblico; promuove lo sviluppo dell'artigianato, della cooperazione e l'associazionismo dei lavoratori autonomi.
Assicura la prestazione dei servizi sociali necessari allo sviluppo della comunità regionale con particolare riguardo all'abitazione e ai trasporti e promuove la partecipazione degli utenti alla loro gestione.
Art. 7.
La Regione riconosce il diritto alla salute e rimuove gli ostacoli che possono comprometterla; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla salubrità, alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
Adotta misure per la difesa del suolo, per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento.
Promuove la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio eliminando gli squilibri civili, culturali, economici e sociali tra le diverse zone delle Marche e realizzando umani e razionali assetti urbanistici.
Assume nell'ambito della programmazione regionale particolari iniziative in favore delle zone e comunità montane.
Art. 8.
La politica di piano è il metodo permanente per l'azione della Regione.
La Regione partecipa, in modo autonomo, alla programmazione economica, concorrendo alle scelte dello Stato; determina, in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto dei sindacati e delle altre formazioni sociali, gli obiettivi e i criteri dei suoi interventi nel campo economico e sociale per mezzo di programmi globali e settoriali rivolti alla realizzazione dei propri fini .
 
TITOLO II
GLI ORGANI DELLA REGIONE
 
Art. 9.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
 
CAPO I
Il Consiglio regionale .
 
Art. 10.
Il Consiglio regionale, eletto secondo le leggi dello Stato, tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.
La Presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere eletto col maggior numero di voti; i due Consiglieri più giovani svolgono funzioni di segretari.
Art. 11.
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio, maggio e ottobre.
Si riunisce inoltre per iniziativa del Presidente ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei Consiglieri in carica.
Art. 12.
Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l'ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari.
L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
Alla seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.
Per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari ciascun Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il Presidente e l'ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.
Art. 13.
Il Presidente dirige secondo il regolamento i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento; tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
Art. 14.
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento interno.
Il Consiglio stabilisce i criteri per l'amministrazione del proprio bilancio da parte dell'ufficio di presidenza ed elegge fra i Consiglieri tre revisori dei conti secondo il Regolamento.
Art. 15.
Il Consiglio adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Regolamento contiene, in ogni caso, norme concernenti le attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, la convalida dei Consiglieri eletti in armonia con le leggi dello Stato, la Convocazione del Consiglio in via ordinaria e nei casi d'urgenza, la composizione, il funzionamento e il finanziamento dei gruppi consiliari, la composizione e il funzionamento delle Commissioni e degli altri organi interni, il mantenimento dell'ordine delle sedute, le modalità per la disciplina delle discussioni, le votazioni e il processo verbale.
Il Regolamento determina le forme delle audizioni, da parte delle Commissioni consiliari, degli enti locali, organizzazioni sindacali dei lavoratori, rappresentanze di categoria, associazioni e altri gruppi.
Le forme di documentazione e pubblicità delle indagini conoscitive sono definite dal Regolamento interno.
Il Consiglio disciplina con apposito regolamento l'organizzazione dei propri uffici amministrativi.
Art. 16.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Il Regolamento può prevedere, in casi particolari, eccezioni al principio della pubblicità.
Art. 17.
Il Consiglio delibera a votazione palese con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei votanti, salvo che non siano stabilite, anche da disposizioni regolamentari, altre maggioranze.
Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto.
Nel caso di votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.
Il Regolamento interno contiene norme per l'accertamento del numero legale.
Art. 18.
Ogni componente del Consiglio rappresenta l'intera Regione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.
I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 19.
I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa delle leggi e di ogni altra deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.
La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria.
Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti o aziende da essa dipendenti notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato nei limiti che il Regolamento pone a tutela delle persone e dell'interesse degli enti.
Art. 20.
I Comuni, le Province e gli altri enti locali possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessano. Le interrogazioni sono depositate alla Presidenza del Consiglio regionale che le trasmette alla Giunta. La Giunta risponde nelle forme previste dal Regolamento.
Art. 21.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i componenti della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico e amministrativo, adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Il Consiglio:
1) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico, adottando i relativi provvedimenti di sua competenza;
2) formula voti, proposte di legge al Parlamento, pareri su disegni e proposte di legge parlamentari e i pareri previsti dagli articoii 132 e 133 della Costituzione;
3) designa tre Consiglieri che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione;
4) delibera sulla richiesta di referendum legislativo e costituzionale a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
5) approva il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui e alla emissione di prestiti;
6) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione;
7) formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
8) approva lo schema di sviluppo economico regionale;
9) partecipa, attraverso le Commissioni, nei modi stabiliti dalla legge regionale sulle procedure della programmazione, all'elaborazione del piano regionale di sviluppo economico e lo approva;
10) approva i piani settoriali e di assetto territoriale;
11) approva i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonchè i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione e i relativi finanziamenti;
12) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
13) istituisce, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni, modifica le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuove la costituzione dei comprensori secondo le indicazioni del piano di assetto territoriale;
14) delibera le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni e agli enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;
15) istituisce, disciplina e sopprime enti e aziende dipendenti dalla Regione e delibera sulla partecipazione ad aziende consortili e a società finanziarie;
16) formula pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
17) nomina Commissioni e componenti di Commissione nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
18) riesamina le deliberazioni per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali a norma dell'art. 125 della Costituzione;
19) delibera su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisce l'approvazione del Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.
Art. 22.
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i disegni di legge e di tutti i provvedimenti attribuiti alla sua competenza.
Possono istituirsi Commissioni speciali per fini d'indagine, inchiesta e studio.
Il Regolamento disciplina la composizione delle Commissioni e le modalità di esercizio delle funzioni.
Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, la gestione del bilancio e del patrimonio regionale, l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, il funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone periodicamente al Consiglio. La Commissione con competenza su materia finanziaria esprime, in particolare, pareri motivati sui progetti di legge o provvedimenti amministrativi che comportano spesa.
Il Presidente e i componenti della Giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle Commissioni.
Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente, dei componenti della Giunta e, previa comunicazione alla Giunta, dei capi servizio, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale convocato ha l'obbligo di presentarsi. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
Le Commissioni nell'esercizio delle loro funzioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti e, ove lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti d'intesa con l'ufficio di presidenza.
Le Commissioni, oltre i casi previsti dallo Statuto, svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti necessari e utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alle consultazioni degli enti locali, sindacati, altre organizzazioni sociali e singoli cittadini.
Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che interessano la Regione. É istituita una Commissione consiliare d'inchiesta quando un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza. Il Regolamento disciplina la composizione della Commissione d'inchiesta.
É fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, enti e aziende da essa dipendenti di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati, documenti e informazioni richiesti.
Alle Commissioni consiliari riunite in seduta segreta e senza intervento di estranei non può essere opposto il segreto d'ufficio.
L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.
 
CAPO II
La Giunta e il Presidente .
 
SEZIONE I
La Giunta.
 
Art. 23.
Il Consiglio regionale, dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, nella seconda seduta vota su una o più mozioni, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri, contenenti gli indirizzi programmatici della Giunta regionale e l'indicazione dei nomi del Presidente, del vice Presidente e degli Assessori.
Per l'approvazione della mozione è necessaria al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti assegnati ai Consiglio; in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.
Il voto ha luogo per appello nominale.
Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti Presidente, vice Presidente e Assessori i Consiglieri designati a queste cariche nella mozione approvata.
Art. 24.
La Giunta regionale è composta dal Presidente e da non più di otto Assessori compreso il vice Presidente.
Art. 25.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
La Giunta:
1) delibera la presentazione al Consiglio regionale di proposte di legge, di Regolamento e di atti amministrativi di competenza del Consiglio;
2) provvede, ove occorra, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
3) predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e gli altri documenti allegati da sottoporre al Consiglio;
4) predispone lo schema di sviluppo economico regionale, il piano economico globale, i piani settoriali e i piani di assetto territoriale e ne cura l'attuazione;
5) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
6) amministra il patrimonio della Regione e, nei limiti stabiliti dalla legge regionale, ne delibera i contratti;
7) delibera in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni; quando le rinunce o le transazioni superano il valore stabilito dalla legge regionale delibera su conforme parere della Commissione consiliare competente;
8) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, purchè risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
9) sovraintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale a norma dell'art. 52 dello Statuto;
10) esercita le altre attribuzioni demandate dalla Costituzione e dallo Statuto e, in generale, ogni altra attività della Regione non di competenza del Consiglio.
Art. 26.
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.
Le riunioni della Giunta non sono pubbiche salvo deliberazione della Giunta stessa.
Art. 27.
La Giunta, su proposta del Presidente, può conferire ai suoi componenti o a gruppi di essi per settori omogenei gli incarichi relativi ai compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività regionali che fanno capo alla Giunta stessa.
Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti o da gruppi di essi.
Art. 28.
La Giunta non può porre la questione di fiducia su disegni di legge o provvedimenti amministrativi, ma può riservarsi la valutazione delle conseguenze del voto.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
Art. 29.
La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo dimissioni o revoca ai sensi dell'art 30 dello Statuto o il verificarsi di una delle cause di decadenza previste nei commi seguenti.
La cessazione dalla carica del Presidente della Giunta comporta la decadenza dell'intera Giunta.
La Giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della metà dei componenti.
Il Consiglio regionale è convocato, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica della Giunta, per l'elezione della nuova Giunta, secondo le modalità previste dall'art. 23 dello Statuto.
La Giunta dimissionaria o revocata a norma dell'art. 30 dello Statuto o comunque decaduta resta in carica fino all'elezione della nuova Giunta per provvedere agli affari di ordinaria amministrazione.
In caso di dimissioni o cessazione di componenti della Giunta, salvo il caso previsto dal terzo comma, il Consiglio regionale è convocato entro quindici giorni per la loro sostituzione su proposta della Giunta.
Art. 30.
La Giunta può essere revocata dalle funzioni con mozione sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non dopo venti dalla presentazione.
 
SEZIONE II
Il Presidente della Giunta.
 
Art. 31.
Il Presidente della Giunta regionale:
1) rappresenta la Regione;
2) promulga le leggi e i regolamenti;
3) indice i referendum previsti dallo Statuto;
4) esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione;
5) convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
6) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della Giunta e ne è responsabile;
7) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;
8) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione.
Il vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente, in caso di assenza o impedimento, e ne dà comunicazione al Consiglio.
 
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E REFERENDUM
 
Art. 32.
La Regione riconosce nei partiti politici, nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni e formazioni sociali e di tutti i cittadini marchigiani il fondamento della partecipazione popolare per la determinazione della politica regionale.
La Regione nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti:
1) consulta Comuni e Province sulle principali questioni;
2) comunica preventivamente i progetti di legge e gli atti amministrativi di interesse generale agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi e ad altre formazioni sociali perchè siano espressi pareri e proposte;
3) attua forme d'intesa con gli enti locali sulle questioni che concernono materie di loro competenza e riguardano gli interessi delle rispettive comunità;
4) consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni della cooperazione e altre formazioni economiche e sociali;
5) promuove indagini e conferenze su specifici problemi;
6) consente a tutti i cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni della società marchigiana e ai sindacati dei lavoratori la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i soli limiti imposti dalla legge per il rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e la tutela dell'interesse generale della Regione;
7) favorisce la diffusione dell'informazione mediante l'impiego di strumenti di comunicazione di massa e di quelli pubblici sotto controllo democratico, sull'attività politica, legislativa e amministrativa regionale.
Art. 33.
I cittadini, gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nell'ambito della Regione possono inviare petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
Il Regolamento del Consiglio prevede le modalità per il loro esame.
Art. 34.
La Regione riconosce nel referendum uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità della organizzazione regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio indìce referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, quando lo richiedono ventimila elettori oppure due Consigli provinciali oppure venti Consigli comunali oppure cinque Consigli comunali che rappresentano almeno un settimo della popolazione regionale.
L'approvazione della proposta produce l'abrogazione delle norme oggetto di referendum .
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
Non sono ammessi più di due referendum abrogativi per ogni anno.
Art. 35.
Il referendum è improponibile per le norme dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio.
Art. 36.
L'abrogazione di norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative non può essere deliberata a mezzo di referendum se la proposta non concerne anche le norme legislative.
I regolamenti interni del Consiglio sono comunque esclusi dal referendum .
Art. 37.
Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto atti di interesse generale della Regione.
É in ogni caso escluso il referendum su atti interni o su atti meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.
Art. 38.
Il Consiglio regionale può indire referendum consultivi fra le popolazioni interessate a determinati provvedimenti.
Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono, in ogni caso, sottoposte a referendum consultivo fra le popolazioni interessate.
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZE
 
Art. 39.
La legge regionale disciplina le procedure e gli organi della programmazione regionale, informandosi a princìpi e metodi atti ad assicurare il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre formazioni sociali.
Il processo di formazione, attuazione e verifica dei piani di sviluppo è articolato su base comprensoriale.
Art. 40.
La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione. I bilanci degli enti o aziende comunque dipendenti dalla Regione sono presentati in allegato al bilancio regionale.
Con il bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi a tali enti e aziende.
Il sistema di classificazione delle entrate e delle spese è coordinato con le norme della legge dello Stato.
Il progetto di bilancio viene pubblicato ed opportunamente divulgato.
La Giunta regionale presenta con il progetto di bilancio;
1) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti o a partecipazione regionale;
2) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni delegate;
3) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale;
4) una relazione che mette in evidenza i costi e i risultati finanziari previsti per ciascun settore di intervento, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.
I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono esaminati e ratificati dal Consiglio a seguito dell'approvazione del bilancio della Regione nelle forme previste dalla legge regionale.
Lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio è approvato con legge regionale.
L'esercizio provvisorio può essere concesso con legge per un periodo non superiore a tre mesi.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione, con tutti gli allegati, è presentato entro il quindici ottobre ed è approvato entro il quindici dicembre.
Art. 41.
Il conto consuntivo è presentato entro il trenta aprile dell'anno successivo ed è approvato entro il trentuno luglio.
I conti consuntivi degli enti e aziende comunque dipendenti dalla Regione sono compresi in allegato nel conto consuntivo della Regione redatto secondo i criteri previsti dalla legge regionale.
La Giunta regionale presenta con il conto una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti riguardanti servizi e opere della Regione con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari e operativi.
La stessa relazione indica le spese erogate dagli enti o aziende dipendenti o a partecipazione regionale, nonchè le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o per le quali la Regione si avvale dei loro uffici.
La Giunta regionale, al termine di ogni trimestre, trasmette alla competente Commissione consiliare il consuntivo di cassa.
Art. 42.
I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale e sono approvati con legge.
I relativi stanziamenti sono riportati anno per anno nella legge di bilancio.
Art. 43.
La Regione ha demanio e patrimonio propri.
Nell'ambito dell'autonomia finanziaria istituisce con legge i tributi propri, ne disciplina le procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni secondo le leggi dello Stato.
 
TITOLO V
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
 
Art. 44.
L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, compete:
-- alla Giunta regionale;
-- a ciascun Consigliere regionale;
-- ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
-- ai singoli Consigli provinciali;
-- agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila;
-- alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi con proposta sottoscritta da almeno cinquemila elettori.
La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
Il regolamento del Consiglio regionale prevede i modi e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare al fine di garantirne la sollecita definizione.
Art. 45.
L'iniziativa dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.
Art. 46.
I disegni di legge e le proposte di regolamento o di provvedimento amministrativo sono esaminati da una Commissione permanente o speciale del Consiglio che a questo scopo svolge le indagini conoscitive ed esprime il parere se risultano coerenti con il piano approvato.
Nel corso delle indagini, oltre alla consultazione dei soggetti indicati nello Statuto, la Commissione può sentire singoli cittadini e può far partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, i dirigenti dei vari servizi regionali ed esperti estranei al Consiglio.
I pareri, le osservazioni e le proposte di coloro che sono stati ascoltati sono sottoposti al Consiglio regionale insieme al parere, alle osservazioni e alle proposte delle Commissioni consiliari.
Ogni Commissione consiliare può chiamare la Giunta a riferire sulla sua attività. La Giunta deve presentarsi, eventualmente delegando un suo componente, entro quindici giorni dall'invito.
Il disegno di legge dopo l'esame della Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio. Il Presidente lo sottopone all'assemblea che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il Regolamento disciplina la procedura per la discussione d'urgenza dei disegni di legge e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.
Art. 47.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata dal Presidente della Giunta, entro cinque giorni dall'approvazione, al Commissario del Governo per il visto.
La scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 127 della Costituzione, ove il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, equivale all'apposizione del visto.
In caso di rinvio, ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei componenti, si procede alla promulgazione se entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui al quarto comma dell'art. 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito.
Art. 48.
La legge è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale".
Nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo precedente, nella formula di promulgazione è fatta menzione della scadenza del termine o della seconda approvazione del Consiglio ed eventualmente della pronuncia della Corte costituzionale o della deliberazione delle Camere.
Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche".
Art. 49.
La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale avviene anche prima del termine di cui al precedente articolo quando il Governo della Repubblica lo consenta.
Art. 50.
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il caso di urgenza dichiarata a norma dell'articolo precedente; in tal caso il Consiglio stabilisce il momento di entrata in vigore della legge e comunque non prima del giorno successivo alla pubblicazione.
Art. 51.
I Regolamenti regionali e quelli contenenti le norme di attuazione di leggi della Repubblica, previsti dal secondo comma dell'art. 117 della Costituzione e da singole leggi statali, sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio regionale e pubblicati nei modi previsti per le leggi dallo Statuto.
Entrano in vigore in ogni caso nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
 
TITOLO VI
L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
 
Art. 52.
L'organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano sotto la direzione della Giunta e del suo Presidente.
La legge regionale può prevedere che il servizio cui è affidata la preparazione dello schema di sviluppo economico regionale promuova il coordinamento degli altri servizi anche a mezzo di riunioni periodiche dei loro dirigenti.
Le materie attribuite alla competenza di ciascun servizio sono determinate dalla Giunta regionale in relazione agli obiettivi previsti nel programma economico della Regione.
La Regione può istituire, con legge, enti e aziende regionali per lo svolgimento di attività e servizi che, per la loro particolare natura o dimensione, non possono essere delegati agli enti locali. Può, inoltre, partecipare ad enti e aziende interregionali.
La Regione può promuovere società finanziarie o parteciparvi. La legge regionale disciplina le modalità di partecipazione.
La Giunta sovraintende alla gestione degli enti, delle aziende e delle partecipazioni secondo le direttive del Consiglio.
Il Consiglio provvede alla nomina degli amministratori assicurando la rappresentanza delle minoranze.
Art. 53.
I dirigenti dei servizi della Regione, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta, provvedono alla organizzazione e al funzionamento interno dei servizi e ne sono responsabili.
Per la direzione dei principali servizi e delle aziende regionali sono conferiti incarichi a tempo determinato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta esclusiva della Giunta stessa, approvata dal Consiglio con voto palese in seduta segreta, anche tra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale. L'incarico è revocabile con il medesimo procedimento.
La durata dell'ufficio non può superare la legislatura.
Per compiti specifici e in particolare per quelli di studio e di attuazione della programmazione può essere addetto ai servizi personale esperto nelle varie discipline, incaricato e revocabile con le modalità di cui ai commi precedenti.
Art. 54.
La legge regionale determina lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo unico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.
Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge dello Stato, per la qualifica determinata in rapporto alla preparazione tecnico-professionale.
Art. 55.
La Giunta regionale, con deliberazione motivata, sentite le competenti Commissioni consiliari, può conferire incarichi ad istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione.
Le Commissioni consiliari possono chiedere di essere informate dalla Giunta o dagli incaricati delle indagini sullo stato e i risultati delle indagini stesse.
Art. 56.
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale.
Art. 57.
Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione non sostituisce la notificazione ai diretti interessati.
La legge regionale può stabilire in casi determinati particolari forme di pubblicità che, in aggiunta alla pubblicazione per estratto e alla notificazione di cui al precedente comma, rendono effettiva la conoscenza degli atti da parte dei cittadini.
I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti amministrativi regionali con efficacia esterna. Ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi i cittadini hanno anche diritto di ottenere copie autentiche di tutti gli atti del procedimento amministrativo.
Art. 58.
Gli organi e gli uffici della Regione debbono provvedere entro novanta giorni sulle istanze e sui ricorsi. Il termine decorre dalla data di deposito dell'istanza o del ricorso.
Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, gli interessati possono intimare all'organo o ufficio inadempiente diffida a provvedere secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
Se l'organo o l'ufficio non risponde alla diffida entro trenta giorni il silenzio è parificato ad ogni effetto ad un provvedimento di rigetto della istanza o del ricorso.
Art. 59.
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.
La delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali è conferita, previa loro consultazione, con legge regionale per materie definite e a favore, di norma, di tutti gli enti della medesima specie operanti nella Regione, e comunque a pluralità omogenee di tali enti.
Con la legge di delega si adottano le misure necessarie a favore degli enti deleganti mediante stanziamenti per la copertura delle spese o anche a mezzo di trasferimenti del personale regionale.
La legge di delega può prevedere che si costituiscano Consorzi su base comprensoriale tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.
Il Presidente della Giunta regionale emana le direttive generali cui si devono attenere gli enti delegati. Le direttive sono proposte dalla Giunta e approvate dalla Commissione consiliare competente nell'ambito degli indirizzi contenuti nelle leggi di delega. La Giunta vigila sull'esercizio delle funzioni che hanno formato oggetto di delega. Gli eventuali provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge di delega per i casi di accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sono deliberati dal Consiglio.
La delega può essere revocata nelle medesime forme con cui è stata conferita.
La legge regionale regola, d'intesa con gli enti locali interessati, l'esercizio di funzioni amministrative attuate da parte della Regione avvalendosi dei loro uffici.
Art. 60.
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato in conformità alla Costituzione e alle leggi dello Stato.
Nei casi determinati nei quali, ai sensi dell'art. 125 della Costituzione, è ammesso dalla legge dello Stato il controllo di merito, il riesame dell'atto amministrativo viene effettuato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta motivata dell'organo dello Stato che lo ha promosso.
Art. 61.
La Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti - compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate - delle province, dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'art. 130, primo comma, della Costituzione.
Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento delle funzioni proprie e delegate dalla Regione è esercitato mediante richiesta motivata di riesame ai sensi dell'art. 130, secondo comma, della Costituzione.
I controlli sono esercitati da un organo della Regione in forma decentrata mediante sezioni autonome, secondo le modalità fissate dal Consiglio.
I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.
 
TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 62.
La revisione dello Statuto è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri nei modi previsti per la formazione delle leggi regionali e secondo il procedimento prescritto dal secondo comma dell'art. 123 della Costituzione.
Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto può essere ammessa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.
Un'iniziativa di revisione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non è trascorso un anno dalla reiezione.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, adottata con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.
Art. 63.
La legge regionale determina, con decorrenza dalla data di elezione del primo Consiglio, per i componenti del Consiglio regionale e della Giunta, le indennità per la carica e per le funzioni e i criteri del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.
La stessa legge determina l'assegno da corrispondere al Presidente e ai componenti della Giunta, al Presidente e agli altri componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
 
All.1
 
Allegato unico.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali previste dai numeri sei e sette dell'art. 25, la Giunta delibera per contratti, rinunce e transazioni fino al limite del valore di lire cento milioni. Oltre tale limite la Giunta delibera su conforme parere della Commissione consiliare competente.

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