Legge n. 348/1971, Approvazione dello Statuto della regione Campania
Legge - 22/05/1971 , n. 348 - Gazzetta Uff. 14/06/1971 , n.148
Legge 22 maggio 1971, n. 348 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 148, del 14 giugno).
Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art.1
Articolo unico.
É approvato, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Campania nel testo allegato alla presente legge.
Allegato
TITOLO I
LA REGIONE
Art.1
Costituzione della Regione.
La Regione Campania, nella Repubblica italiana una ed indivisibile, è ente autonomo secondo i princìpi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.
Art.2
Territorio, gonfalone e stemma.
La Regione comprende il territorio della provincia di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
La città di Napoli è il capoluogo della Regione.
La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.
Art.3
Autonomia, partecipazione e decentramento.
La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.
La Regione esercita la propria autonomia realizzando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla attività politica, economica e sociale della comunità regionale.
La Regione riconosce tale partecipazione come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia.
La Regione promuove le autonomie locali ed informa la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa alle esigenze del più ampio decentramento.
TITOLO II
OBIETTIVI DELLA REGIONE
Art.4
Obiettivi e finalità.
La Regione, nel quadro del precetto costituzionale, che pone il lavoro a fondamento dell'ordinamento repubblicano, assume il diritto al lavoro e la piena occupazione come finalità primarie della propria attività.
La Regione promuove il superamento degli squilibri territoriali e settoriali e riconosce come suoi obiettivi l'equilibrato sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico della Campania, esercitando un ruolo di rinnovamento e di valorizzazione nel Mezzogiorno.
La Regione, valendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli Enti locali:
-- partecipa alla elaborazione, formulazione ed esecuzione del programma economico nazionale, con particolare riferimento alla politica per il Mezzogiorno ed alle politiche settoriali per le materie che ad essa sono attribuite in via primaria o per delega dello Stato;
-- identifica nello sviluppo industriale e nella valorizzazione delle risorse agricole e turistiche le linee primarie per raggiungere un equilibrato sviluppo della Campania;
-- attua una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare le condizioni ambientali e l'organizzazione del territorio capaci di garantire un armonico sviluppo e la piena occupazione;
-- concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, alla istruzione e alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alla educazione ed attività sportive ed all'impiego del tempo libero;
-- adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà e renderla accessibile a tutti;
-- acquisisce alla gestione o al controllo pubblico i servizi regionali di interesse generale;
-- attua le riforme necessarie per conseguire nelle campagne e nelle comunità rurali equi rapporti sociali, parità di redditi ed integrazione con gli altri settori produttivi, più evolute condizioni di vita in un diverso rapporto città-campagna, adeguata valorizzazione della impresa diretto-coltivatrice, della professionalità agricola, delle forme associative; assume, in particolare, iniziative in favore delle zone e delle comunità montane e collinari;
-- assicura in concorso con le altre Regioni la rilevazione, il controllo e la migliore utilizzazione delle risorse idriche, per l'irrigazione e per tutti gli altri usi civili;
-- promuove e favorisce la cooperazione, come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo;
-- tutela, promuove e potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento;
-- coordina le attività commerciali ed agevola la organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la valorizzazione della produzione e la tutela del consumatore;
- realizza autonomi programmi di formazione professionale della manodopera e di perfezionamento e di aggiornamento dei quadri direttivi ed intermedi in rapporto alle esigenze della produzione e della pubblica amministrazione.
Art.5
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico.
La Regione promuove la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, quali beni essenziali della Campania, e concorre a tutelarli.
In particolare:
-- adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, anche attraverso la costituzione di parchi e riserve e la tutela delle caratteristiche ecologiche;
-- attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento sia atmosferico che delle acque.
Art.6
Tutela del patrimonio culturale.
La Regione sollecita e promuove lo sviluppo delle attività culturali, in ogni libera manifestazione e potenzia le attività di ricerca.
Art.7
Tutela della salute.
La Regione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell'infanzia.
Nei limiti della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale articolato in unità sanitarie locali con la partecipazione dei comuni e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla autonoma gestione delle stesse.
Art.8
Emigrazione.
La Regione riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del problema della emigrazione, operando per la cessazione del fenomeno e per il rientro degli emigrati.
TITOLO III
POTESTA' DELLA REGIONE
Art.9
Potestà legislativa.
La Regione ha potestà legislativa nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione e di altre leggi costituzionali.
Tale potestà è esercitata in armonia con la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ed i princìpi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato nelle singole materie, nonchè con il rispetto degli obblighi internazionali e dell'interesse nazionale dello Stato e con quello delle altre Regioni.
La Regione può emanare altresì, norme di attuazione di leggi dello Stato se ed in quanto ciò sia espressamente previsto dalle leggi statali medesime.
Art. 10.
Sono inoltre approvati con legge regionale:
-- i bilanci di previsione, i conti consuntivi e lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;
-- i bilanci degli enti, aziende e di altre forme di organizzazione regionali nel rispetto delle leggi dello Stato;
-- l'esercizio provvisorio;
-- l'istituzione e la disciplina di tributi propri;
-- l'assunzione di mutui;
-- l'emissione di prestiti;
-- l'istituzione di nuovi comuni o la modificazione di circoscrizione o di denominazione di quelli esistenti;
-- l'istituzione di enti ed aziende regionali;
-- le procedure di programmazione regionale.
Art.11
Potestà amnministrativa.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa, salvo quelle di interesse esclusivamente locale attribuite alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali.
La Regione esercita altresì funzioni amministrative nelle materie ad essa delegate con legge dello Stato.
Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nelle regioni di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti e la Giunta regionale.
Nei casi previsti dagli ultimi due commi, l'onere delle relative spese sarà a carico dello Stato.
Art.12
Delega agli Enti locali.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni, o ad altri Enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.
Le spese sostenute dai detti Enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.
Art.13
Autonomia finanziaria, demanio e patrimonio.
La Regione ha una sua autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimomo.
Assicura le risorse necessarie alle sue attività istituzionali e programmatiche e fissa con legge le norme relative ai tributi propri, al loro prelievo, agli accertamenti ed alle eventuali esenzioni e riduzioni.
La finanza regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, è coordinata con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Art.14
Risorse finanziarie.
Le risorse finanziarie della Regione sono costituite da:
-- tributi propri;
-- quote del gettito di tributi erariali;
-- fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
-- contributi speciali dello Stato nel quadro della politica per il Mezzogiorno, a norma dell'art. 119 della Costituzione;
-- contributi per provvedere a scopi determinati che lo Stato assegna con delega o in via provvisoria alla Regione;
-- i redditi del suo patrimonio;
-- ogni eventuale altro contributo, provento o entrata.
Art.15
Mutui, obbligazioni e partecipazioni.
La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni al fine di provvedere a spese di investimento, nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali, costituite per il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente Statuto.
Art.16
Bilancio e conto consuntivo.
L'anno finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
La Regione approva con legge entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno di ciascun anno il conto consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Art.17
Esercizio provvisorio.
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
TITOLO IV
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 18.
Sono organi della Regione: il Consiglio, la Giunta ed il suo Presidente.
CAPO I
Consiglio regionale.
Art. 19.
Il Consiglio regionale rappresenta il popolo della Regione.
Il Consiglio regionale esercita i poteri legislativi e regolamentari attribuiti o delegati alla Regione; determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
Art.20
Attribuzioni del Consiglio.
Spetta in particolare al Consiglio regionale:
1) determinare l'indirizzo politico programmatico della Regione e controllarne l'attuazione;
2) formulare proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella competenza normativa regionale;
3) indirizzare al Parlamento ed al Governo voti e richieste su ogni questione riguardante la Regione;
4) avanzare richieste di sospensione o di revoca di provvedimenti contrari agli interessi della Regione;
5) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
6) deliberare sulle richieste di referendum ;
7) formulare i pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
8) approvare con legge l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione e la soppressione di circoscrizioni e di denominazione di quelli esistenti;
9) formulare proposte e pareri sugli indirizzi generali e settoriali della programmazione economica;
10) deliberare le proposte della Regione ed esprimere ogni parere richiesto alla Regione in materia di programmazione economica nazionale di piani e programmi di interventi straordinari; di interventi e piani settoriali;
11) determinare gli indirizzi generali della pianificazione regionale e approvare il piano regionale di sviluppo, il piano regionale di assetto urbanistico territoriale, i piani comprensoriali, i piani operativi generali di sviluppo sociale ed economico relativi agli interventi di competenza della Regione e a quelli ad essa demandati dallo Stato, nonchè i piani regionali di esecuzione di opere pubbliche e di organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale;
12) deliberare con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali e la fusione e la soppressione di essi e approvare i relativi bilanci;
13) deliberare sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
14) esercitare la vigilanza sugli enti, aziende ed altre forme di organizzazione regionali, sui consorzi e sulle società a partecipazione regionale;
15) approvare con legge l'istituzione e la disciplina di tributi propri;
16) approvare con legge il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno di fondi da un capitolo ad altro del bilancio, i bilanci degli Enti, aziende ed agenzie regionali, l'esercizio provvisorio, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e le procedure della programmazione regionale;
17) stabilire, con legge regionale, le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti locali;
18) approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
19) approvare il proprio regolamento interno;
20) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri eletti;
21) determinare, le indennità spettanti, in relazione alle funzioni esercitate, ai Consiglieri, ai componenti della Giunta e degli altri organi della Regione;
22) provvedere alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente ed alla Giunta da leggi e provvedimenti;
23) esercitare ogni altra funzione derivante dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
Art.21
I Consiglieri regionali.
Il Consiglio è composto da Consiglieri eletti a suffragio universale diretto.
Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali sono stabiliti con leggi della Repubblica.
I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.
Art. 22.
I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.
Art.23
Interrogazioni, interpellanze e mozioni.
I Consiglieri regionali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Ciascun Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli Enti, aziende o agenzie da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.
Art.24
Presidenza provvisoria.
Il Consiglio regionale si riunisce non oltre i venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
La convocazione è effettuata dal Presidente della Giunta uscente con avvisi da inviare almeno cinque giorni prima della seduta.
La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età, le funzioni di Segretario sono assolte dai due Consiglieri più giovani di età.
Art.25
Ufficio di Presidenza.
Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due Vice-presidenti, due Segretari e due Questori i quali costituiscono l'ufficio di presidenza.
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.
Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
É proclamato Presidente il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.
All'elezione dei due Vice-presidenti, dei due Segretari e dei due Questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
L'ufficio di presidenza rimane in carica per la durata stabilita dal regolamento.
L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di ciascun Gruppo consiliare, assume le funzioni di "Giunta delle elezioni" e di "Commissione per il regolamento".
Art.26
Commissioni permanenti.
Il Consiglio regionale si articola in Commissioni permanenti. Il regolamento interno ne stabilisce il numero, la competenza ed il funzionamento.
Il Consiglio, inoltre, con le modalità stabilite dal regolamento, può costituire Commissioni con incarichi speciali e Commissioni di inchiesta su questioni di interesse pubblico rientranti nell'attività della Regione.
É fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti di fornire alle Commissioni, che siano costituite di soli membri del Consiglio, tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
Art.27
Sessione ordinaria.
Il Consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
Art.28
Sessioni straordinarie.
Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta l'Ufficio di presidenza lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri in carica. In tali casi il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
Art.29
Validità delle deliberazioni.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Tranne i casi in cui sia prevista dal presente Statuto o dal regolamento una maggioranza speciale, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Art.30
Autonomia funzionale, organizzativa e contabile.
Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, ha, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, che esercita sulla base del proprio regolamento interno.
CAPO II
La Giunta.
Art.31
Competenze ed attribuzioni della Giunta.
La Giunta è l'organo esecutivo della Regione, pertanto ad essa compete:
-- provvedere alla regolare esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio;
-- attuare le direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio;
-- formulare e promuovere, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, ogni utile iniziativa legislativa, regolamentare, organizzativa, di studio e di ricerca, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto;
-- compiere tutti gli atti e adottare tutti i provvedimenti amministrativi, nelle materie attribuite o delegate alla Regione, che non siano di competenza del Consiglio, nel quadro delle direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio;
-- proporre al Consiglio disegni di legge e di regolamento nelle materie demandate alla competenza consiliare.
La Giunta, inoltre, nei limiti e nei modi stabiliti da legge regionale:
-- amministra il demanio ed il patrimonio;
-- provvede alla esecuzione dei progetti relativi ai piani generali e settoriali deliberati dal Consiglio regionale sempre che figuri in bilancio il relativo stanziamento;
-- sovrintende al funzionamento degli enti, delle aziende e delle altre forme di organizzazioni regionali;
-- predispone e presenta annualmente alla approvazione del Consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione e presenta alla approvazione del Consiglio i bilanci degli enti, aziende regionali ed altre forme di organizzazione regionali;
-- adotta i provvedimenti per l'erogazione delle spese preventivamente deliberate in conformità dei singoli stanziamenti di bilancio e previo parere favorevole della competente Commissione, delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;
-- delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della competente Commissione, in materia di rinuncia e transazione;
-- delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzione innanzi la Corte costituzionale, nonchè sulle rinunzie agli stessi;
-- delibera i contratti della Regione.
La Giunta, infine, provvede e sovrintende alla organizzazione degli Enti regionali e all'inquadramento del personale secondo le direttive deliberate in proposito dal Consiglio.
Art.32
Composizione della Giunta.
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Art.33
Attività e funzionamento della Giunta.
L'attività della Giunta è collegiale.
A ciascun assessore sono assegnate funzioni ordinate organicamente per materie e la sovrintendenza operativa sui corrispondenti rami della Amministrazione.
Su proposta del Presidente, le attribuzioni dei componenti della Giunta sono stabilite con apposita deliberazione adottata nella prima riunione della Giunta dopo la sua costituzione.
Con le stesse modalità la Giunta attribuisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice presidente, al fine di assicurare la sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Le attribuzioni e funzioni anzidette possono essere modificate con analogo atto deliberativo qualora se ne ravvisi la necessità.
Art.34
Elezione del Presidente e della Giunta.
Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Presidente e di quelli alla carica di Assessori.
L'elezione ha luogo sulla base di una o più liste di candidati, presentate da almeno un quinto dei Consiglieri in carica ed a seguito di un dibattito politico-programmatico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla Presidenza di ciascuna lista.
L'elezione avviene a scrutinio palese:
-- con l'intervento di due terzi dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni;
-- con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica ed a maggioranza semplice nella terza votazione.
Art.35
Responsabilità del Presidente e degli Assessori.
Il Presidente e la Giunta rispondono del loro operato davanti al Consiglio riferendo in via ordinaria e sulla globalità delle attività svolte all'atto della presentazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo regionali. Il Presidente e la Giunta sono tenuti inoltre a riferire sul proprio operato politico ogni volta che ne facciano richiesta almeno otto Consiglieri.
La Giunta ed il Presidente rispondono, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, alle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri.
Art.36
Revoca della Giunta.
La proposta di revoca del Presidente e della Giunta è presentata da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata, per appello nominale, dalla metà più uno dei Consiglieri in carica.
La proposta di revoca è posta in discussione non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di presentazione.
Entro 30 giorni dall'approvazione della proposta di revoca il Consiglio deve procedere alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta a norma dell'art. 34 del presente Statuto.
Art.37
Ordinaria amministrazione.
In caso di dimissioni della Giunta e alla scadenza o in caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente e la Giunta restano in carica per la ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art.38
Dimissioni del Presidente e degli Assessori.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più membri della Giunta, il Presidente ne riferisce al Consiglio formulando la proposta di candidature su cui il Consiglio è chiamato a deliberare con voto palese, non oltre il 15° giorno.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente o di più della metà degli Assessori, la Giunta decade. Il Consiglio procede entro trenta giorni alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, secondo le modalità di cui al precedente art. 34.
Art.39
Validità delle deliberazioni.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
CAPO III
Il Presidente della Giunta .
Art. 40.
Il Presidente della Giunta:
-- rappresenta la Regione;
-- promulga le leggi ed i regolamenti regionali:
-- convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;
-- coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo;
-- esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
TITOLO V
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Art.41
Funzione legislativa.
La funzione legislativa regionale è esercitata dal Consiglio regionale e non può essere delegata.
Art.42
Iniziativa legislativa.
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali ed agli elettori secondo le disposizioni del presente Statuto.
L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di Presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.
Art.43
Procedura di approvazione.
Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Art.44
Nuove o maggiori spese o minori entrate.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Ogni legge regionale che importi diminuzione delle entrate, deve indicare una corrispettiva fonte di entrata in modo da non incidere negativamente sulle previsioni di bilancio.
Art.45
Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali.
Ogni legge regionale, entro i termini di legge dalla sua approvazione, è inviata, a cura di Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto.
Se entro trenta giorni dalla data della ricezione il Governo non fa opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale o il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.
Il Presidente della Giunta regionale promulga la legge entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto oppure sono decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga".
Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania".
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
Art.46
Rinvio di legge regionale.
Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 127 della Costituzione il Governo della Repubblica rinvia la legge regionale al Consiglio nel termine fissato per l'apposizione del visto. Il Consiglio può approvarla di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La legge è promulgata, se il Governo della Repubblica, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.
TITOLO VI
LA REGIONE E I CITTADINI
CAPO I
Partecipazione popolare .
Art. 47.
I Partiti politici, gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le altre formazioni ed organizzazioni sociali e tutti i cittadini concorrono alla determinazione della politica regionale.
La Regione rispetta e favorisce l'autonomia delle organizzazioni sociali e le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.
Art.48
L'informazione.
La Regione riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati alla informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale.
Tale informazione è assicurata:
-- dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;
-- dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione di massa ed in particolare di quelli radio-televisivi;
-- dagli incontri diretti degli organi regionali, con i cittadini, con gli Enti locali, con i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e con le altre organizzazioni sociali.
La Regione predispone iniziative e strumenti adeguati per dare concreta attuazione a quanto indicato al precedente comma ed in particolare al punto secondo.
Art. 49.
La Regione consulta gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e le altre organizzazioni sociali ed attua anche forme di intesa e di concerto con gli Enti locali nei casi e con le modalità stabiliti da leggi regionali in materie di competenza degli Enti locali medesimi.
La Regione promuove altresì indagini, inchieste, incontri e conferenze su problemi specifici dei settori di sua competenza.
CAPO II
L'iniziativa popolare.
Art.50
Esercizio dell'iniziativa popolare.
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli sottoscritte da almeno 5.000 elettori della Regione. Con legge regionale vengono fissate le modalità per la raccoltà e l'autenticazione delle firme dei presentatori.
L'iniziativa, di cui al comma precedente, si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di uno o più Consigli comunali con una popolazione di almeno 20.000 elettori.
Art.51
Procedura di approvazione.
La proposta di iniziativa popolare è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa non oltre tre mesi dalla presentazione. Sulla ammissibilità della proposta decide la Commissione consiliare competente o, in difetto, il Consiglio.
Art.52
Partecipazione dei proponenti.
La Regione, nei modi stabiliti con legge regionale, agevola la procedura per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.
Delegazioni di cittadini o dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti sono ascoltate dalla Commissione consiliare.
Art.53
Voti, istanze e richieste.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
Gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le organizzazioni sociali possono rivolgere al Consiglio voti, istanze, richieste di intervento su questioni di interesse collettivo, secondo le modalità previste dal regolamento.
CAPO III
Il referendum.
Art. 54.
La Regione riconosce l'istituto del referendum abrogativo su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi allo scopo di consentire un collegamento organico tra la comunità regionale e gli organi elettivi.
Art.55
Referendum abrogativo.
Possono essere sottoposti a referendum popolare abrogativo, totale o parziale le leggi regionali, i regolamenti ed i provvedimenti ammininistrativi di interesse generale della Regione.
Il referendum abrogativo è improponibile per le norme dello Statuto regionale, per le leggi tributarie o di bilancio e per quelle relative ai mutui e prestiti.
Art.56
Richiesta di referendum abrogativo.
Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano 50.000 elettori della Regione, due Consigli provinciali, uno o più Consigli comunali nelle cui liste elettorali siano iscritti non meno di 50.000 elettori.
Art.57
Partecipazione al referendum abrogativo.
Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Art.58
Modalità, limiti ed effetti del referendum abrogativo.
Le modalità per l'esercizio del potere di richiesta del referendum abrogativo sono fissate con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Art.59
Ammissibilità delle proposte.
Sull'ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio ad unanimità dei componenti. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
Art.60
Referendum consultivo.
É ammesso il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni.
Possono costituire altresì oggetto di referendum consultivo questioni di particolare interesse, sia generale che locale.
Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
Le modalità per il ricorso al referendum consultivo, per il suo espletamento e per applicarne l'esito sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
TITOLO VII
REGIONI ED ENTI LOCALI
Art.61
Enti locali e partecipazione.
La Regione assicura la partecipazione dei Comuni, delle Provincie e degli altri Enti locali alla programmazione economica e di assetto del territorio.
Nell'ambito delle rispettive autonomie, la Regione promuove nuove forme associative degli Enti locali.
La Regione promuove il riordinamento degli Enti locali, nel rispetto delle loro autonomie, anche attraverso nuove forme associative e di decentramento.
Art.62
Legge di delega e di revoca.
La delega di funzioni amministrative di cui all'art. 12 del presente Statuto è regolata con legge regionale.
Art.63
Controllo sugli Enti locali.
Il controllo sugli atti di tutti gli Enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i princìpi autonomistici della Costituzione.
Il controllo riguarda la legittimità degli atti, e, nei casi determinati dalla legge, secondo le norme regionali di attuazione della stessa, il merito.
Il controllo di merito si esprime mediante richiesta motivata agli Enti di riesaminare le loro deliberazioni.
Art.64
Interrogazioni e richieste degli Enti locali.
I Comuni, le Provincie e gli altri Enti locali hanno il diritto di rivolgere al Consiglio ed alla Giunta interrogazioni e richieste di informazioni. Il Consiglio e la Giunta sono tenuti a rispondere nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
Il diritto di iniziativa e quello di richiesta del referendum si esercitano in conformità di quanto previsto nel precedente art. 56.
TITOLO VIII
PROGRAMMAZIONE
Art. 65.
La Regione adotta la programmazione come metodo fondamentale nella sua attività legislativa, amministrativa e di controllo, nel quadro della programmazione nazionale.
La Regione partecipa con propria iniziativa alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione economica nazionale e predispone programmi di sviluppo economico globale relativi al suo territorio.
La Regione nelle materie di sua competenza, comprese quelle ad essa demandate dalla Costituzione, opera in base a programmi annuali e pluriennali.
Art.66
Strumenti, procedure ed organi della programmazione.
La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, uniformandosi a principi e metodi che assicurino, anche su base comprensoriale, il concorso degli Enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e di categoria e delle altre formazioni sociali, sia nella fase dell'indagine conoscitiva preliminare, sia nella formulazione delle ipotesi di sviluppo.
Art.67
Istituto regionale di studi.
La Regione può istituire un istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione.
Le strutture, l'organizzazione ed i compiti sono regolati con leggi regionali, in modo da assicurare alla Regione, agli Enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, alle organizzazioni regionali giuridicamente riconosciute, alle organizzazioni di categoria, alle Associazioni cooperativistiche, alle istituzioni culturali e alle altre formazioni sociali, la informazione, i dati e gli apporti specializzati necessari per la elaborazione e per la verifica dei piani di sviluppo globali e settoriali.
TITOLO IX
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art.68
Uffici regionali.
La costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, nonchè le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti, sono determinati con legge regionale approvata dalla metà più uno dei Consiglieri in carica.
Un ruolo organico distinto è riservato al personale del Consiglio.
Il personale della Regione, salvo i casi previsti dalla legge, è assunto mediante concorso, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge.
Possono essere conferiti, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, incarichi speciali a persone esperte e particolarmente qualificate.
La Regione garantisce al proprio personale l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali.
Art.69
Enti ed aziende regionali.
La Regione può con legge istituire enti od aziende regionali per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali.
Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti ed aziende anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
Le delibere degli organi amministrativi degli enti, aziende ed altre forme di organizzazione dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.
Nella nomina degli amministratori degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.
Il Consiglio approva i bilanci di previsione degli enti, aziende ed altre forme di organizzazione dipendenti dalla Regione nei termini e nella forma previsti dalla legge regionale e ratifica i conti consuntivi.
TITOLO X
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 70.
La revisione dello Statuto è deliberata con legge regionale col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
La legge di revisione è inviata alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge di approvazione.
L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.