Legge  -  23/01/1992 , n. 44  -  Gazzetta Uff.  01/02/1992 , n.26
 
Legge 23 gennaio 1992, n. 44 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 26, 1° febbraio). -- Approvazione, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, dello statuto della Regione Umbria.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art.1
Art. 1.
1. È approvato, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, lo statuto della Regione Umbria, nel testo allegato alla presente legge.
 
Allegato
STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1.
1. L'Umbria è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni, secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione.
2. La Regione dell'Umbria promuove il progresso civile, sociale ed economico della comunità regionale e la sua partecipazione alle scelte politiche nazionali anche al fine del rinnovamento democratico delle strutture dello Stato.
3. La Regione ispira la propria azione agli ideali di pace e di integrazione fra i popoli e, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto fra le diverse culture.
4. La Regione concorre allo sviluppo del processo di unificazione dell'Europa.
Art. 2.
1. La Regione dell'Umbria comprende i territori delle attuali province di Perugia e di Terni ed ha per capoluogo la città di Perugia.
2. La Regione ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, raffiguranti in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio.
3. Il gonfalone regionale viene esposto il 15 maggio di ogni anno in tutte le sedi dell'Amministrazione regionale ed in quelle delle province e dei comuni dell'Umbria.
Art. 3.
1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
 
TITOLO II
PRINCIPI PROGRAMMATICI
CAPO I
Rapporti umano-sociali.
 
Art. 4.
1. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana ed il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili. Informa la propria azione al fine di realizzare la piena parità tra uomini e donne.
Art. 5.
1. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla comunità familiare.
Art. 6.
1. La Regione riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività e ne assume la tutela e la qualità come obiettivi fondamentali della propria politica.
Art. 7.
1. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale fondato sui princìpi dell'uguaglianza e della solidarietà ed ispirato all'esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa.
2. Tutela la salute dei cittadini in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo al momento della prevenzione.
3. La Regione provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni di volontariato e garantendo un adeguato livello di prestazioni.
Art.8
1. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il diritto di accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione ed il conseguimento dei più alti livelli di formazione.
2. A tal fine concorre allo sviluppo dei più ampi ed adeguati servizi di diritto allo studio.
3. La Regione predispone e favorisce servizi ed attività destinati alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale.
Art. 9.
1. La Regione riconosce nel patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura e dell'identità regionale.
Art. 10.
1. La Regione riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana; ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture decentrate ed iniziative idonee e valorizzando l'attività di gruppi ed associazioni.
Art. 11.
1. La Regione riconosce la ricerca scientifica nella sua piena autonomia come fattore essenziale del progresso civile e dello sviluppo economico e promuove forme di collaborazione con le Università e le istituzioni scientifiche e culturali.
Art. 12.
1. La Regione riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione.
2. La Regione considera le associazioni di volontariato come soggetti di partecipazione e di contributo sociale autonomo al perseguimento degli interessi generali e ne agevola la formazione e l'attività.
 
CAPO II
Rapporti politico-comunitari.
 
Art. 13.
1. La Regione riconosce nel diritto dei cittadini a partecipare all'esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di indirizzo politico, un riferimento essenziale della propria azione.
2. La legge stabilisce materie, strumenti e modi di consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, dei sindacati e di ogni altra formazione sociale, degli enti pubblici anche attraverso la creazione di appositi organismi di consultazione permanente.
3. La Regione assicura la più ampia informazione degli utenti sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici anche ai fini del controllo della loro efficienza.
4. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
5. I comuni e le province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.
6. La legge determina forme e modalità di attuazione del referendum consultivo.
Art. 14.
1. La Regione riconosce nel diritto alla informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino.
2. Assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonchè sul funzionamento dei propri organi ed uffici.
3. La legge regola la pubblicità ed il diritto di accesso agli atti della Regione.
Art. 15.
1. La Regione ispira la propria azione al princìpio della collaborazione con i comuni e le province, per concorrere al pieno e coordinato sviluppo del sistema delle autonomie locali. A questo fine organizza la propria iniziativa secondo i princìpi della delega e del decentramento, predisponendo:
a ) forme di confronto e di raccordo con gli enti locali sui rispettivi indirizzi e programmi;
b ) procedure per informare l'attività amministrativa ai criteri della semplicità e della trasparenza.
2. Partecipa con questi princìpi, nelle forme consentite dall'ordinamento statale, a processi di collaborazione e di raccordo con altre regioni, nonchè con analoghe istituzioni di altri Stati.
3. Stabilisce forme di collegamento con gli organi della Comunità Europea, per l'esercizio delle sue funzioni relative all'applicazione dei regolamenti comunitari ed alla attuazione delle direttive. Previa intesa con il Governo e nell'ambito degli atti di indirizzo e di coordinamento statale, svolge attività promozionale all'estero nelle materie di propria competenza.
4. La Regione, in armonia con la Costituzione e per il conseguimento delle finalità generali della programmazione, opera per realizzare forme di collegamento e di cooperazione fra gli organi statali e regionali.
Art. 16.
1. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative proprie e quelle delegate dallo Stato, delegandole ai comuni, alle province o ad altri enti locali; in casi particolari si avvale dei loro uffici.
2. Può affidare ad enti o agenzie da essa istituiti, ad enti pubblici locali o società alle quali partecipa, la gestione di attività, ovvero la esecuzione dei compiti che, per la loro speciale natura e dimensione, non possano essere diversamente delegati.
3. Allorchè per l'attuazione di specifici programmi e progetti sia necessario il coordinamento dell'iniziativa regionale con quella di istituzioni locali, di amministrazioni statali e di altri enti pubblici, la Regione può promuovere con tali amministrazioni accordi di programma, che definiscano il concorso di ciascun soggetto partecipante alla realizzazione dei progetti. A tali accordi possono partecipare anche enti, imprese ed altri soggetti privati.
 
CAPO III
Rapporti economico-sociali.
 
Art. 17.
1. La Regione riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto fondamentale della persona e promuove la realizzazione di pari opportunità per uomini e donne.
2. Assume, quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico regionale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione.
3. La Regione, nel riconoscere la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica, concorre allo sviluppo della sua funzione sociale; favorisce l'autonomo apporto del più ampio pluralismo imprenditoriale alla qualificazione dello sviluppo regionale. Promuove investimenti pubblici a fini produttivi ed occupazionali; favorisce l'assunzione della gestione di imprese da parte di comunità di lavoratori, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
4. Promuove e sostiene le diverse forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa.
Art. 18.
1. La Regione favorisce l'equilibrato sviluppo dell'intero territorio regionale indirizzando a tal fine le risorse, la diffusione dei servizi e delle strutture civili e culturali, per impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti.
2. Concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunità e ne agevola il rientro.
3. Promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari.
Art. 19.
1. La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come processo democratico per realizzare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo della comunità regionale.
2. Concorre quale soggetto essenziale della programmazione nazionale alla determinazione dei suoi obiettivi, nonchè alla formazione ed attuazione degli strumenti generali e settoriali.
3. Strumenti generali e contestuali della programmazione regionale sono il piano regionale di sviluppo ed il piano urbanistico territoriale.
4. Il piano regionale di sviluppo definisce gli obiettivi dello sviluppo complessivo della società regionale ed indica le azioni necessarie per conseguirlo.
5. Il piano urbanistico territoriale, approvato con legge, individua le risorse presenti nel territorio regionale ed assume come scelta fondamentale la definizione delle compatibilità di ogni intervento umano con la tutela del territorio e dell'ambiente regionale.
6. Per l'attuazione degli indirizzi e delle scelte della programmazione la Regione predispone programmi pluriennali di attività e di spesa per le materie di sua competenza, nonchè per le materie ad essa delegate dallo Stato.
7. La legge detta norme per le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatori, nonchè per la verifica dei loro risultati.
Art. 20.
1. La Regione attraverso il piano regionale di sviluppo e il piano urbanistico territoriale, promuove la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture: provvede alla difesa dell'equilibrio ecologico ed alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali e paesistiche.
2. Assume il carattere policentrico del territorio umbro come fattore determinante per la qualificazione dell'ambiente urbano regionale e dello sviluppo economico e sociale. A questo fine favorisce il recupero e la rivitalizzazione degli insediamenti e dei centri storici.
3. Adotta provvedimenti tesi alla salvaguardia dalle calamità anche attraverso il concorso alla organizzazione di servizi e strutture di protezione civile.
Art. 21.
1. La Regione concorre a promuovere un ordinato ed equilibrato sistema della viabilità e delle comunicazioni, integrato con il sistema nazionale ed a realizzare ogni altra infrastruttura atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità.
2. Organizza il sistema dei trasporti per garantire la più ampia mobilità, individuale e collettiva, all'interno del territorio regionale come area urbana diffusa.
Art. 22.
1. La Regione, nell'ambito delle politiche nazionali e comunitarie e nella rigorosa tutela dell'equilibrio ecologico ed ambientale, promuove ed attua interventi per lo sviluppo dei settori agricolo, agro-alimentare, montano e forestale.
2. La Regione riconosce la proprietà diretto coltivatrice come elemento essenziale per la qualificazione dell'agricoltura regionale; favorisce lo sviluppo dell'impresa agricola singola o associata; adotta programmi di riordino e ricomposizione fondiaria.
3. Promuove gli interventi necessari a conseguire per le popolazioni delle campagne e delle aree montane adeguate condizioni di vita e livelli di reddito. Predispone azioni di tutela e di incremento del patrimonio forestale; favorisce il recupero delle attività agricole dei territori marginali; adotta misure per la bonifica e l'irrigazione.
4. Coordina le proprie risorse per realizzare un efficiente sistema agro-industriale-alimentare, valorizzando la qualità e tipicità dei prodotti agricoli, zootecnici ed alimentari, in collaborazione con enti pubblici, organizzazioni professionali, associazioni di produttori ed organismi cooperativi, predisponendo a questi fini strumenti ed interventi di mercato.
Art. 23.
1. La Regione riconosce il valore e la funzione dell'attività artigiana e ne promuove lo sviluppo imprenditoriale.
2. Tutela e valorizza l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione, anche attraverso l'incontro con le esperienze moderne.
3. Adotta idonee misure per favorire la formazione professionale degli artigiani.
Art. 24.
1. La Regione promuove il turismo come essenziale fattore di sviluppo economico e sociale dell'Umbria.
2. Favorisce il potenziamento dell'impresa e delle attività turistiche e l'ordinata espansione e qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi, al fine della piena fruizione dell'ambiente storico, artistico e naturale dell'Umbria.
3. Adotta misure idonee alla diffusione delle attività agrituristiche.
Art. 25.
1. La Regione, nel rispetto delle esigenze di conservazione, ricostituzione e valorizzazione della flora e della fauna e del riequilibrio dell'ambiente naturale, disciplina la caccia e la pesca.
Art. 26.
1. La Regione concorre a favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini, privilegiando, anche a tal fine, gli interventi di recupero nei centri storici.
 
TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE
CAPO I
Il Consiglio regionale.
SEZIONE I
I Consiglieri regionali.
 
Art. 27.
1. L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali, la durata in carica del Consiglio regionale e le modalità per la convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Art. 28.
1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
2. Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede, entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del suo Regolamento interno, il Consiglio regionale sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 29.
1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
2. Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 30.
1. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri regionali che non partecipino alle sedute del Consiglio regionale sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.
Art. 31.
1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Hanno diritto altresì di ricevere dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato.
2. I Consiglieri regionali hanno inoltre diritto di ricevere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali.
3. I Consiglieri regionali possono richiedere ed ottenere la visione degli atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.
Art. 32.
1. La legge regionale stabilisce l'entità ed i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.
Art. 33.
1. La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale a norma del Regolamento interno ed ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.
Art. 34.
1. Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione.
Art. 35.
1. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione.
2. Per la convalida si procede ai sensi dell'art. 28.
 
SEZIONE II
Il Consiglio regionale.
 
Art. 36.
1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Consigliere anziano e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Ove non vi provveda il Consigliere anziano, la convocazione è fatta da almeno un quinto dei Consiglieri eletti per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
3. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti, mentre i due Consiglieri più giovani fungono da segretari.
Art. 37.
1. Nella prima seduta il Consiglio regionale procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.
2. Alla elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto.
3. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Dopo tale votazione è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche.
4. Per la elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari, ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.
5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica 30 mesi e sono rieleggibili.
Art. 38.
1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, dirige i lavori e provvede all'insediamento delle Commissioni. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute del Consiglio, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni consiliari, secondo le norme del Regolamento interno.
3. L'Ufficio di Presidenza coordina il lavoro delle Commissioni ed assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale ed esercita ogni altro compito attribuito dalla legge e dal Regolamento interno.
4. L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio ed esercita le funzioni inerenti l'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio stesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.
Art. 39.
1. Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre.
2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il suo Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
Art. 40.
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi.
2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio del Consiglio, secondo modalità e criteri stabiliti con legge.
Art. 41.
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 42.
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.
2. Le votazioni sono effettuate con voto palese, eccettuati i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno.
Art. 43.
1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne verifica l'attuazione; esercita le potestà legislative attribuite o demandate alla Regione e quelle regolamentari; controlla l'attività amministrativa della Regione; delibera altresì gli atti amministrativi di indirizzo e di programmazione ed ogni altro atto attribuito con legge regionale; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi statali nonchè a quelle previste da normative comunitarie.
Art. 44.
1. Il Consiglio regionale ha l'autonomia funzionale e contabile interna necessaria al libero esercizio delle sue funzioni, che esercita nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e sulla base del Regolamento interno.
Art. 45.
1. Il Consiglio regionale designa, con votazione segreta, i delegati della Regione dell'Umbria previsti dall'art. 83 della Costituzione. Ciascun Consigliere esprime un solo nominativo. Sono proclamati eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.
Art. 46.
1. Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Art. 47.
1. Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti. Il numero e l'organizzazione delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento interno.
2. Le Commissioni esaminano i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione riservata al Consiglio regionale.
3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni esercitano le funzioni di controllo sull'operato dell'amministrazione regionale. In particolare riferiscono al Consiglio sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sul funzionamento dell'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio, del patrimonio e del personale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti ed aziende istituiti dalla Regione.
4. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei responsabili degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituite dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti e di effettuare verifiche sull'attività degli enti strumentali.
5. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
6. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli uffici regionali competenti, secondo modalità generali stabilite di intesa con la Giunta regionale.
7. Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
8. Per l'adempimento delle proprie funzioni legislative, amministrative e di controllo, le Commissioni promuovono audizioni dei soggetti sociali ed istituzionali.
Art. 48.
1. Il Consiglio regionale può istituire Commissioni speciali per indagini e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.
Art. 49.
1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.
2. é istituita in ogni caso una Commissione di inchiesta allorchè un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.
3. é fatto obbligo a tutti i responsabili degli Uffici della Regione, nonchè di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto di ufficio.
4. Le Commissioni di inchiesta sono formate da Consiglieri regionali.
 
CAPO II
La Giunta ed il suo Presidente.
 
Art. 50.
1. La Giunta è composta dal Presidente e da otto membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.
Art. 51.
1. Il Consiglio regionale elegge il Presidente della Giunta nella prima seduta successiva agli adempimenti di cui all'art. 37, con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.
2. Se la seduta non può essere tenuta o la votazione non risulta valida, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
3. L'elezione avviene a voto palese per appello nominale, a seguito della discussione di documenti politico-programmatici presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione ed illustrati dai candidati alla Presidenza, nominativamente indicati in ciascun documento.
4. é proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
5. Nel caso di mancata elezione si procede ad altra votazione a distanza di otto giorni con lo stesso sistema di cui al comma precedente e così successivamente.
Art. 52.
1. Subito dopo l'elezione del Presidente il Consiglio regionale elegge la Giunta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
2. L'elezione della Giunta avviene su lista presentata dal Presidente eletto, contenente i nomi di otto Consiglieri, proposti per la carica di assessore, con l'indicazione di chi di essi assumerà la carica di Vice Presidente.
3. All'elezione si procede con unica votazione, a voto palese per appello nominale.
4. Qualora la lista non sia approvata, l'elezione del Presidente si intende revocata.
Art. 53.
1. La Giunta ed il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
2. La Giunta ed il suo Presidente, dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione di una mozione di sfiducia, l'accettazione delle dimissioni, o il voto negativo del Consiglio sulla proposta condizionata di cui all'art. 55, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione.
Art. 54.
1. Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e può contenere l'indicazione di nuovi indirizzi politico-programmatici. La mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione, deve essere posta in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.
Art. 55.
1. In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta è subordinata alla elezione, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni, a nuovo Presidente di un candidato che dichiari preventivamente di confermare gli indirizzi politico-programmatici e la composizione della Giunta in carica. La stessa norma si applica nel caso di decadenza o di morte del Presidente.
2. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. Il Consiglio non può deliberare alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
3. Le dimissioni del Presidente e della Giunta, salvo la mancata approvazione del bilancio, non sono obbligatorie per voti contrari del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente può tuttavia, su delibera della Giunta, subordinare la sua permanenza in carica e quella della Giunta all'accoglimento di sue proposte, ove dichiari che esse sono essenziali all'attuazione del programma.
Art. 56.
1. Il Presidente del Consiglio regionale, cui sia stato rivolto l'invito previsto dal primo comma dell'art. 126 della Costituzione, dispone la convocazione del Consiglio in via straordinaria entro cinque giorni, fissando la seduta tra il decimo e il quindicesimo giorno dall'arrivo dell'invito stesso.
2. Ove non vi provveda il Presidente, la convocazione è disposta da almeno un quinto dei Consiglieri eletti.
Art. 57.
1. Nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta o assumendole egli stesso.
2. Se la Giunta si riduce a meno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'art. 52.
Art. 58.
1. Il Presidente della Giunta:
a ) rappresenta la Regione;
b ) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
c ) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica;
d ) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
e ) sovraintende agli uffici e servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta;
f ) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
g ) presenta al Consiglio gli atti da sottoporre alla sua approvazione, nonchè annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale e sullo stato di attuazione degli atti di programmazione;
h ) attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta;
i ) indìce i referendum regionali;
l ) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta è responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.
Art. 59.
1. La Giunta regionale è responsabile dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione e ne risponde al Consiglio.
2. La Giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative che non rientrino espressamente nella competenza degli altri organi della Regione. In particolare spetta alla Giunta regionale:
a ) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
b ) predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
c ) proporre al Consiglio regionale gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;
d ) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione;
e ) amministrare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale il demanio ed il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti;
f ) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni.
3. La Giunta regionale esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalla legge.
Art. 60.
1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti.
2. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. La Giunta adotta un regolamento per l'esercizio della propria attività.
Art. 61.
1. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni.
2. La legge regionale determina le attribuzioni dei componenti la Giunta, definendo anche opportune forme di coordinamento.
Art. 62.
1. Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico comunque dipendente o controllato dalla Regione.
2. Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Consigliere provinciale e di Consigliere comunale nei comuni con oltre 20.000 abitanti.
 
TITOLO IV
PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
 
Art. 63.
1. L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione, di cui all'art. 43, appartiene alla Giunta ed a ciascun membro del Consiglio. Appartiene altresì, secondo le modalità stabilite con legge regionale, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali dei comuni che singolarmente o unitamente ad altri raggiungano una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti o ad almeno cinque comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica.
2. I Consigli comunali o provinciali debbono deliberare la proposta a maggioranza di due terzi dei componenti.
3. I cittadini della Regione e le loro associazioni ed organizzazioni esercitano l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti regionali e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione, di cui all'art. 43, mediante la proposta, da parte di almeno 3.000 elettori, di un progetto redatto secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
Art. 64.
1. Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.
2. Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.
Art. 65.
1. Ogni disegno di legge è presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette per l'esame alle Commissioni competenti, costituite nelle forme e nei modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge è approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Si può dar luogo ad un'unica votazione sul complesso della legge, nel testo approvato dalla Commissione competente, ove ciò sia richiesto dal relatore e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale.
2. Il Regolamento interno stabilisce i procedimenti abbreviati per disegni di legge per i quali sia dichiarata l'urgenza.
Art. 66.
1. Il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla approvazione, invia la legge regionale al Commissario del Governo che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
2. Il visto si ha per apposto se, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della legge regionale al Commissario, il Governo della Repubblica non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
3. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità avanti la Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere.
Art. 67.
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo è preceduto e seguito dalle formule di rito.
Art. 68.
1. Nel caso in cui una legge regionale venga, anche parzialmente, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a referendum , il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del referendum .
Art. 69.
1. La legge regionale subito dopo la promulgazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, salvo che non sia fissata nella legge stessa una data successiva.
2. La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta.
Art. 70.
1. Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione sono approvate con legge regionale.
2. I regolamenti regionali, di cui al comma secondo dell'art. 121 della Costituzione, sono deliberati dal Consiglio regionale e sono promulgati dal Presidente dalla Giunta e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Salvo quanto disposto dal presente articolo, il procedimento di formazione dei regolamenti è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
 
TITOLO V
IL REFERENDUM
 
Art. 71.
1. La Regione riconosce nel referendum il carattere di fondamentale istituto di democrazia e ne favorisce lo svolgimento.
2. Possono essere indetti nel territorio della Regione secondo le modalità e forme stabilite dalla legge, referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 43; possono essere altresì indetti referendum consultivi al fine di conoscere gli orientamenti della comunità regionale o di comunità locali su specifici temi che comunque interessino l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.
Art. 72.
1. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto amministrativo di cui all'art. 43, quando lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi il diritto di elettorato attivo per il Consiglio regionale umbro, o quando lo richiedano un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.
2. Non può, mediante referendum , essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie e di bilancio.
3. Non può, mediante referendum , essere decisa l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
4. é in ogni caso escluso il referendum abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari.
5. Il referendum non può essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei due mesi successivi l'elezione del Consiglio regionale stesso.
6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.
7. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. L'approvazione della proposta produce il venir meno della norma o dell'atto oggetto di referendum , a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
9. Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non può essere sottoposto nuovamente a referendum prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del referendum precedente.
10. Le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi non possono essere indette più di una volta all'anno.
11. La legge regionale determina le ulteriori modalità di attuazione del referendum , disciplinando anche, in forme che garantiscano l'imparzialità, il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum .
Art. 73.
1. L'istituzione di nuovi comuni, anche in relazione a processi di unione e di fusione, nonchè i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, previa consultazione mediante referendum , delle popolazioni interessate.
2. Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.
 
TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE
CAPO I
Deleghe e controlli.
 
Art. 74.
1. La delega di funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, nonchè l'eventuale revoca, sono disposte con legge regionale e sono dirette, di norma, a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.
2. Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.
3. La delega è, di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate.
4. La delega di funzioni può anche essere conferita in relazione a progetti definiti e per tempi determinati.
5. Le leggi regionali di delega di funzioni amministrative agli enti locali ne determinano il contenuto e i conseguenti rapporti finanziari, ne fissano la durata eventuale e regolano l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza della Regione, nonchè i casi di esercizio del potere sostitutivo e le ipotesi di revoca.
6. La Regione può avvalersi degli uffici degli enti locali anche sulla base di apposite convenzioni, osservando, in quanto applicabili, i princìpi di cui ai precedenti commi.
Art. 75.
1. Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, a norma dell'art. 130 della Costituzione.
2. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali subprovinciali si svolge in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.
3. La legge regionale può disporre che il controllo avvenga in forma ulteriormente decentrata.
Art. 76.
1. Con legge regionale è istituito l'Ufficio del difensore civico con il compito di contribuire ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Regione a tutela degli interessi dei cittadini. Il difensore civico riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo svolgimento della propria attività.
2. La legge regionale determina i limiti e le modalità di svolgimento dei compiti del difensore civico e le modalità della sua nomina.
 
CAPO II
Finanze, demanio e patrimonio.
 
Art. 77.
1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
2. La Regione istituisce con legge i tributi propri. Regola le relative procedure amministrative di ricorso e le sanzioni nei limiti delle leggi della Repubblica.
Art. 78.
1. La Regione disciplina con legge il proprio servizio di tesoreria e di esattoria.
Art. 79.
1. L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 15 settembre e deve essere approvato dal Consiglio con legge regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti istituiti dalla Regione.
3. Il Consiglio regionale può deliberare con legge l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai tre mesi.
4. Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale non oltre il 30 aprile. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti ed approvato dal Consiglio.
Art. 80.
1. Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge nel proprio seno ed al di fuori dei membri della Giunta regionale, tre revisori dei conti.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun Consigliere vota per un solo nome.
3. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.
4. I revisori dei conti durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere rieletti sino al termine della legislatura.
Art. 81.
1. Le deliberazioni per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dell'esercizio provvisorio, dello storno dei fondi e dei mutui, sono adottate con legge regionale.
 
CAPO III
Personale.
 
Art. 82.
1. Gli uffici della Regione sono istituiti in base alla legge regionale.
2. Agli impieghi regionali si accede per pubblico concorso salvo i casi previsti dalla legge.
3. é ammesso per questioni specifiche e per periodi determinati il conferimento di incarichi a persone di comprovata capacità e professionalità.
Art. 83.
1. La legge regionale determina l'organico del personale regionale, anche in rapporto alle forme di autonomia organizzatoria del Consiglio regionale, regola lo stato giuridico, il trattamento economico e le responsabilità dei dipendenti, nonchè i loro doveri nei confronti dell'Amministrazione e dei cittadini; stabilisce i criteri per la determinazione dei livelli funzionali e dei profili professionali; garantisce strumenti e modalità per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della Regione e degli enti dipendenti.
2. Con legge regionale possono essere previsti rapporti di lavoro a tempo parziale.
3. L'organizzazione, l'orario di lavoro ed i criteri di mobilità sono determinati in base ad accordi con le organizzazioni sindacali.
Art. 84.
1. La Regione disciplina con legge diritti, doveri, responsabilità e compiti dei dirigenti regionali.
2. La legge regionale stabilisce le azioni e i momenti del procedimento amministrativo di peculiare responsabilità dei dirigenti, nonchè gli atti di natura tecnica o vincolata che possono essere da questi sottoscritti non essendo riservati agli organi della Regione.
3. é compito del dirigente valutare la legittimità e la congruità degli atti di sua competenza.
4. La legge regionale può prevedere l'affidamento temporaneo di funzioni di coordinamento e di direzione di progetti di particolare complessità tecnica o di servizi e strutture pubbliche, mediante contratto di diritto privato, a persone estranee all'amministrazione regionale dotate di specifica professionalità ed esperienza.
Art. 85.
1. Il procedimento amministrativo è disciplinato con legge regionale, che prevede l'individuazione del responsabile del procedimento, il diritto al contraddittorio di soggetti interessati, le modalità di consultazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti, favorendo la più ampia informazione.
2. Le leggi regionali favoriscono la semplificazione, lo snellimento e la concentrazione dei procedimenti amministrativi.
 
TITOLO VII
REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO
 
Art.86
1. Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
2. Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
 

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