Legge  -  28/07/1971 , n. 519  -  Gazzetta Uff.  03/08/1971 , n.195
 
 
Legge 28 luglio 1971, n. 519 (in Gazz. Uff., 3 agosto, n. 195). -- Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Calabria.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
 
Art.1
Articolo unico.
. - É approvato, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della regione Calabria nel testo allegato alla presente legge.
 
Allegato
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1.
La regione Calabria è autonoma, nell'unità della Repubblica italiana.
Esercita propri poteri e funzioni a norma del presente Statuto, secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione, nel rispetto dei valori della Resistenza e dei valori dell'antifascismo che la ispirano.
Art. 2.
La Regione comprende i territori delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
Il capoluogo è Catanzaro dove hanno sede la Giunta e la Presidenza della Regione.
Il Consiglio ha sede nella città di Reggio Calabria con convocazioni anche nelle altre due città capoluogo di Provincia.
La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.
Art. 3.
La Regione si ispira ai princìpi della democrazia e dell'uguaglianza dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona umana. Favorisce il più ampio decentramento politico e amministrativo, le autonomie locali e in armonia con l'art. 3 della Costituzione, l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'attività politica, sociale ed economica.
Promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni, nel quadro di indirizzi che valgano a riscattare la Calabria dalla sua storica arretratezza.
Assume come suo obiettivo primario la piena occupazione per bloccare l'esodo dei lavoratori, predisponendo idonee iniziative per rendere effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini.
 
TITOLO II
ORGANI DELLA REGIONE
 
Art. 4.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.
 
CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE
 
Art. 5.
I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
La convalida dell'elezione dei consiglieri deve essere effettuata entro tre mesi dalla data della prima riunione del Consiglio con le modalità stabilite dal regolamento interno.
Art. 6.
Il Consiglio regionale tiene di diritto la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta uscente.
Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente il Consiglio può essere convocato da un quinto dei consiglieri assegnati.
Gli avvisi sono fatti pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta.
La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere che, tra i presenti, è stato eletto col maggior numero di voti. I due consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.
Art. 7.
Il Consiglio regionale, prima di ogni altro atto, procede alla costituzione dell'Ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due segretari.
All'elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale, si procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto.
Ciascun consigliere vota per un solo nome.
I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica 30 mesi e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti a scrutinio segreto.
Ciascun consigliere vota due soli nomi.
Art. 8.
I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.
I consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti e di conoscere i relativi atti preparatori, nonchè ogni altro loro atto di ufficio.
I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio. Il regolamento, inoltre, prevede termini perentori per la risposta ad interrogazioni ed interpellanze.
Art. 9.
Ai consiglieri sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.
Art. 10.
Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente.
Esso è in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.
Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di non meno di un quinto dei consiglieri in carica.
In casi di necessità il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno 24 ore.
Art. 11.
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno.
Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle commissioni e dei gruppi consiliari, ha, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio, piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, che esercita sulla base del proprio regolamento interno. Nell'ambito di tale autonomia funzionale, organizzativa e contabile, l'Ufficio di presidenza provvede per la destinazione dei locali e del personale necessario per l'espletamento dell'attività consiliare.
Art. 12.
I consiglieri si costituiscono in gruppi i quali, a norma del regolamento sono composti da uno o più membri.
L'Ufficio di presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi, assicura ai gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali ed attrezzature, ed iscrive contributi, sui fondi del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
Art. 13.
Il Presidente e l'Ufficio di presidenza garantiscono e tutelano le prerogative ed i diritti dei consiglieri; assicurano il rispetto dei diritti delle minoranze; mantengono i rapporti con i capi gruppi consiliari.
Art. 14.
Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle Commissioni consiliari permanenti.
Il Presidente della Giunta, gli assessori e ciascun consigliere possono partecipare con diritto di parola e di proposte, ai lavori delle Commissioni permanenti.
Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di legge, di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonchè, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali.
Le Commissioni possono disporre consultazioni con rappresentanze di enti locali, di sindacati, di associazioni, di gruppi e singoli cittadini.
Le Commissioni deliberano a maggioranza, purchè sia presente almeno la metà dei componenti.
Prima dell'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione dovrà ascoltare i rappresentanti dei firmatari e degli enti locali medesimi, secondo le norme del regolamento.
Le Commissioni presentano sulla materia di loro competenza le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dal Consiglio medesimo siano richieste, procurandosi a tal fine, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dal Presidente della Giunta o dagli assessori competenti, informazioni, notizie e documenti.
Hanno inoltre facoltà di richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli assessori per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie della loro singola competenza; nonchè, previa comunicazione al Presidente della Giunta, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e di enti dipendenti dalla Regione. Le Commissioni, in seduta non pubblica, hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto di ufficio.
Possono altresì chiedere al Presidente della Giunta ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi ed all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dal Consiglio o accettati dalla Giunta.
Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, d'intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche commissioni speciali.
Commissioni speciali possono essere altresì costituite, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sulla attività amministrativa della Regione.
Il regolamento del Consiglio determina le modalità dell'audizione di rappresentanze di enti locali, di sindacati, di gruppi, di associazioni, di singoli cittadini.
Art. 15.
Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali sia prevista una maggioranza speciale.
Art. 16.
Il Consiglio determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ed esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
Il Consiglio:
a ) approva i programmi della Giunta regionale e ne controlla l'attuazione;
b ) formula proposte di legge alle Camere, ed esprime i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
c ) elegge, a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, i tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;
d ) delibera sulla richiesta di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
e ) approva il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, lo storno di fondi da un capitolo all'altro, autorizza l'esercizio provvisorio;
f ) provvede con legge all'accensione di mutui e all'emissione di prestiti;
g ) con legge disciplina i tributi propri della Regione;
h ) delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale;
i ) fissa gli indirizzi e le scelte ed approva i piani di sviluppo economico della Regione e del suo assetto territoriale, il piano urbanistico regionale ed i piani di difesa e di conservazione del suolo;
l ) approva i piani regionali di attuazione, generali e settoriali predisposti dalla Giunta, determinandone il contenuto e la spesa nonchè l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale ed i relativi finanziamenti;
m ) approva i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa nonchè i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;
n ) con legge provvede all'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
o ) con legge provvede all'istituzione, nel territorio regionale, di nuovi Comuni, alla modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli già esistenti; provvede inoltre con legge alla formazione di comprensori e promuove forme associative fra gli enti locali della Regione anche ai fini di un più efficiente decentramento amministrativo;
p ) stabilisce le deleghe da conferire o da revocare alle Provincie e ai Comuni;
q ) con legge provvede all'istituzione, all'ordinamento ed alla soppressione di enti, imprese o aziende della Regione e decide sulla partecipazione ad imprese pubbliche;
r ) formula i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
s ) nomina le Commissioni o i membri di Commissioni nei casi in cui la nomina è demandata genericamente alla Regione;
t ) riesamina le deliberazioni inviate al Consiglio ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;
u ) delibera in generale sopra tutti gli oggetti che sono propri della Regione e che non sono attribuiti alla Giunta o al Presidente.
 
CAPO II
LA GIUNTA REGIONALE
 
Art. 17.
La Giunta è l'organo esecutivo della Regione: essa è composta dal Presidente, che ne assicura l'unità di indirizzo, e da un numero di assessori non inferiore ad otto e non superiore a dodici. La Giunta opera collegialmente e il Presidente ripartisce fra i suoi componenti gli incarichi, raggruppandoli in dipartimenti per settori omogenei.
Il Presidente della Giunta designa l'assessore Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 18.
Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio con votazione palese. La votazione è preceduta:
1) da un dibattito politico;
2) dalla determinazione del numero degli assessori da eleggere, con votazione palese a maggioranza dei consiglieri assegnati;
3) dalla presentazione da parte di uno o più gruppi di proposte politico-programmatiche accompagnate dall'indicazione dei candidati alla Presidenza ed alla Giunta, con la specificazione dei dipartimenti, per settori omogenei, dei quali i membri della Giunta saranno incaricati;
4) dalla votazione palese dei documenti proposti con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti.
Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede all'elezione, per appello nominale, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre per appello nominale, all'elezione dei singoli componenti della Giunta.
Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, la votazione viene rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede - sempre per appello nominale - alle votazioni di cui sopra, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazioni di ballottaggio. Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.
L'elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorchè ciò sia richiesto e approvato, per alzata e seduta, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. La richiesta va approvata prima dell'inizio delle votazioni.
Il Consiglio è convocato entro venti giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.
Art. 19.
La Giunta ed il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca o il voto del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta ed il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 20.
Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione entro trenta giorni dalla presentazione.
La revoca può riguardare anche solo uno o più componenti la Giunta.
Art. 21.
Le dimissioni del Presidente della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio. Le dimissioni dei singoli assessori sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.
Le dimissioni del Presidente della Giunta, della Giunta o di singoli assessori hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
Art. 22.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione.
Il Presidente del Consiglio convoca l'assemblea entro 15 giorni per la elezione del nuovo Presidente.
Art. 23.
In caso di cessazione dalla carica di un assessore, il Presidente della Giunta ne informa subito il Presidente del Consiglio, il quale convoca l'Assemblea per la sostituzione.
In caso di impedimento temporaneo di un assessore, il Presidente incarica altro componente della Giunta di svolgere le funzioni.
Art. 24.
Se la Giunta si riduce almeno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'art. 19.
Art. 25.
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza di voti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
Art. 26.
Le indennità del Presidente della Giunta e degli assessori sono stabilite con legge regionale.
Art. 27.
La Giunta regionale:
a ) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
b ) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
c ) predispone il bilancio preventivo che deve essere presentato al Consiglio almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario ed il conto consuntivo annuale che deve essere sottoposto al Consiglio entro quattro mesi dalla fine del relativo esercizio;
d ) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare;
e ) nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali, amministra il patrimonio della Regione e delibera sui contratti della stessa;
f ) delibera in materia di liti attive e passive e, in conformità del parere della Commissione competente, in materia di rinunce e transazioni;
g ) delibera sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale, dopo averne informato il Consiglio;
h ) predispone e presenta al Consiglio, sulla base degli indirizzi e delle scelte da esso fissati le proposte del programma regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico, dei piani di difesa del suolo e degli altri piani regionali;
i ) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
l ) sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti, imprese ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;
m ) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto.
Art. 28.
Le funzioni di competenza del Consiglio non possono essere esercitate per delega dalla Giunta.
La Giunta, salvo casi di eccezionale gravità, non può esercitare le funzioni del Consiglio, adottando delibere di urgenza.
I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente debbono essere ratificati dal Consiglio, pena la decadenza, entro trenta giorni.
Art. 29.
Il Presidente della Giunta:
a ) rappresenta la Regione;
b ) promulga le leggi e i regolamenti regionali e indìce i referendum previsti dal presente Statuto;
c ) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica ed informando il Consiglio;
d ) convoca e presiede la Giunta regionale, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige e coordina l'attività;
e ) sottoscrive gli atti della Regione;
f ) sovrintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno è preposto;
g ) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
h ) presenta al Consiglio il bilancio ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;
i ) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
 
TITOLO III
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI REGIONALI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE
 
Art. 30.
Le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono essere delegate.
Art. 31.
L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta, a ciascun consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia a non meno di tre Consigli comunali, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli.
Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite da apposita legge regionale.
Art. 32.
Ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione consiliare e poi dal Consiglio, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il progetto di iniziativa popolare o di Consigli comunali o provinciali deve essere portato all'esame del Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura sarà seguita per ogni altro progetto qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
Il regolamento interno disciplina il procedimento redigente assicurando in ogni caso alla Giunta e a ciascun consigliere la facoltà di presentare e discutere emendamenti anche in aula.
Art. 33.
Ogni legge è comunicata entro cinque giorni dall'approvazione dal Presidente del Consiglio regionale al Commissario del Governo per il visto.
Il visto si ha per apposto se entro trenta giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 127 della Costituzione.
Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata, se entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi, davanti alle Camere.
Art. 34.
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente.
Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga".
Nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la formula è così modificata: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga".
Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo precedente nella formula della promulgazione è fatta menzione della seconda delibera del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della Corte costituzionale o delle Camere.
Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria".
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale non oltre dieci giorni dalla sua promulgazione ed entra in vigore al 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, salvi i casi di urgenza, previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.
Art. 35.
La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della Repubblica lo consenta.
In tal caso il consenso è implicito nel visto del Commissario del Governo.
Art. 36.
Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge della Regione in forza di una sentenza della Corte costituzionale o di una deliberazione del Parlamento, ovvero di abrogazione in seguito a referendum , la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento o alla proclamazione dei risultati del referendum .
Art. 37.
Le proposte di legge presentate al Consiglio non decadono con la fine della legislatura.
Il regolamento stabilisce le modalità per il loro esame.
Art. 38.
L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere regionale.
I regolamenti deliberati dal Consiglio regionale vengono promulgati e pubblicati secondo le modalità previste per le leggi regionali in quanto applicabili.
 
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE
 
Art. 39.
La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.
La Regione considera i partiti politici strumenti fondamentali per concorrere con metodo democratico a determinare la politica regionale; considera essenziale alla definizione degli indirizzi generali e alle scelte programmatiche il concorso degli enti locali, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre categorie produttive, delle organizzazioni studentesche, delle rappresentanze delle comunità degli emigrati all'estero o in altre regioni del paese nonchè di ogni altra significativa organizzazione sociale, culturale e professionale.
Art. 40.
La Regione, ai fini di cui all'articolo precedente, consulta sulle principali questioni, anche a loro richiesta, i Comuni, le Provincie, gli enti comprensoriali, le organizzazioni regionali confederali dei lavoratori e delle altre categorie produttive, le rappresentanze di emigrati e delle loro famiglie e altre organizzazioni e formazioni sociali, culturali e professionali.
Promuove indagini conoscitive ed incontri su particolari problemi, sollecitando la diretta partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 41.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
Art. 42.
La Regione riconosce il diritto delle organizzazioni sociali e dei cittadini all'informazione sull'attività regionale e predispone gli strumenti per il suo esercizio.
Assicura la disponibilità dei dati raccolti dai propri uffici o dagli enti e aziende dipendenti, nel rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e con il limite della riservatezza necessaria per il buon funzionamento dell'amministrazione.
Art. 43.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali a norma dell'art. 31 del presente Statuto.
Art. 44.
É indetto referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando ne facciano richiesta un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione.
Non è ammesso referendum per l'abrogazione:
di leggi di bilancio;
di leggi tributarie;
di leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.
La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Non può essere presentata domanda di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.
Art. 45.
I soggetti di cui all'art. 44 del presente Statuto possono richiedere referendum abrogativo dei regolamenti ad eccezione di quelli riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 46.
Il Consiglio regionale può indire referendum consultivo delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti.
L'istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, sentiti i consigli comunali e previa consultazione mediante referendum delle popolazioni interessate.
Art. 47.
La legge regionale disciplina le modalità dell'esercizio del potere di richiesta di referendum nonchè le ulteriori modalità di attuazione di referendum.
 
TITOLO V
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
 
Art. 48.
La Regione riconosce nella partecipazione degli enti locali alla sua attività, anche legislativa e politico-amministrativa, un momento essenziale dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo.
Favorisce il potenziamento effettivo dell'autonomia dei Comuni e delle Provincie e ne coordina l'azione con gli obiettivi della programmazione.
Art. 49.
I Comuni e le Provincie possono rivolgere interrogazioni alla Regione.
Il regolamento ne disciplina le modalità.
Art. 50.
La Regione, al fine di realizzare un'organizzazione più adeguata in funzione della programmazione economica favorisce e promuove, sentiti i Consigli comunali e provinciali interessati, la formazione di comprensori, con la diretta partecipazione degli stessi Comuni interessati.
La formazione e la competenza dei comprensori sono stabilite con legge regionale.
Art. 51.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni, singoli o associati, e ad altri enti locali.
La delega di funzioni amministrative nonchè la sua eventuale revoca, sono disposte con legge regionale.
Gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e finanziari ed alla revoca.
Art. 52.
Le spese sostenute dalle Provincie, dai Comuni o da altri enti locali, per le funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti previsti dalla legge di delega.
Art. 53.
L'utilizzazione degli uffici degli enti locali avviene in base ad accordi fra la Regione e gli enti interessati.
Art. 54.
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dalla Regione nei modi fissati con legge regionale in armonia con i principi della Costituzione.
L'organo regionale di controllo svolge le sue funzioni in conformità dell'art. 130 della Costituzione, rispettivamente nel capoluogo della Regione per atti delle Provincie e degli enti a carattere regionale e provinciale e nel capoluogo di ogni singola Provincia per gli atti dei Comuni e degli altri enti locali.
La legge regionale potrà prevedere un ulteriore decentramento dell'organo regionale di controllo.
 
TITOLO VI
LA REGIONE E LA PROGRAMMAZIONE
Art. 55.
La Regione assume la programmazione come metodo e strumento volti a realizzare le riforme economiche e sociali e le finalità indicate dalla Costituzione e dal presente Statuto.
La Regione, soggetto autonomo della programmazione, in collaborazione con gli enti locali e con la partecipazione dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, economiche e sociali, concorre con proprie iniziative alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale di cui rivendica le finalità meridionalistiche; formula programmi di sviluppo economico globali relativi al suo territorio.
Esercita la funzione di coordinamento sugli enti locali e in concorso con gli organi dello Stato e nell'ambito delle proprie competenze sugli enti economici pubblici.
Art. 56.
In relazione alle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in concorso con lo Stato:
a ) promuove ed attua una politica agraria indirizzata alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice singola o associata in modo da consentire - con l'attuazione di piani di zone e comprensoriali, di orientamento produttivo, di trasformazione fondiaria e di valorizzazione del prodotto, di bonifica, di irrigazione e di cooperazione - il raggiungimento di equi rapporti sociali nelle campagne, anche rimuovendo gli ostacoli derivanti dall'attuale regime contrattuale ed assicurando livelli di reddito tali da garantire un'esistenza libera e dignitosa;
b ) promuove ed attua piani per un equilibrato processo di industrializzazione rivolto ad assicurare la piena utilizzazione delle risorse umane e materiali della Regione; a tal fine rivendica l'intervento delle industrie a partecipazione statale e favorisce con adeguate misure l'insediamento industriale con particolare riferimento alla piccola e media industria;
c ) riconosce nel turismo una componente importante dello sviluppo economico e sociale e attua piani per il suo incremento, con particolare riguardo al turismo di massa;
d ) opera perchè sia assicurata la funzione sociale della proprietà privata e sia realizzato il trasferimento alla gestione pubblica dei servizi e delle attività economiche di preminente interesse generale;
e ) promuove la cooperazione nella produzione e nei servizi;
f ) promuove lo sviluppo dell'artigianato e a tal fine:
adotta iniziative per stimolarne l'attività;
incentiva la formazione di nuove imprese;
promuove forme associative al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
favorisce con apposite norme l'artigianato tradizionale;
g ) persegue un razionale assetto del territorio che preveda lo sviluppo ordinato degli insediamenti umani, garantendo la difesa e la conservazione del suolo, la regimazione delle acque e la loro utilizzazione per fini industriali, agricoli e potabili, la tutela dei valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico; opera per tutelare altresì la naturale purezza dell'aria e delle acque;
h ) promuove iniziative ed adotta programmi per realizzare il diritto del cittadino all'abitazione e per assicurare anche alle campagne tutti i servizi sociali;
i ) promuove il riordino giuridico e la valorizzazione economica dei demani e dei patrimoni comunali, favorendo l'affrancazione degli usi civici;
l ) opera per il superamento degli squilibri nell'ambito della Regione assumendo specifiche iniziative in favore delle zone montane e di quelle particolarmente depresse;
m ) promuove l'ordinato sviluppo della viabilità e delle comunicazioni ed organizza il sistema dei trasporti, secondo le esigenze della collettività, in funzione dello sviluppo economico e sociale della comunità regionale;
n ) concorre all'attuazione di programmi di sviluppo della scuola e dell'istruzione in generale, e assicura, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio, mediante la rimozione delle cause che ne limitano e ne impediscano l'effettivo esercizio; favorisce pure l'assetto e lo sviluppo dell'Università, strumento indispensabile del progresso culturale, sociale ed economico;
o ) promuove ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale dei cittadini nel campo scientifico, umanistico, dello spettacolo, della musica e dell'arte; attua piani di sviluppo e di valorizzazione delle biblioteche, dei musei e di ogni altra attività formativa:
p ) attua piani per la formazione professionale dei giovani e la riqualificazione degli adulti ai fini di un loro migliore inserimento nelle attività produttive;
q ) riconosce nell'attività sportiva, nella pratica dilettantistica e nell'impiego del tempo libero momenti importanti nella formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce con idonee iniziative dirette a realizzare impianti e attrezzature;
r ) nel rispetto delle proprie tradizioni, promuove la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico delle popolazioni di origine albanese e greca; favorisce l'insegnamento delle due lingue nei luoghi ove esse sono parlate;
s ) promuove l'adozione di piani intesi a realizzare un sistema di sicurezza sociale al fine di conseguire una efficiente organizzazione per la tutela della salute del cittadino;
t ) promuove ed adotta particolari programmi per la cura, l'assistenza e l'educazione dell'infanzia, specie nelle campagne e nelle zone di più accentuata emigrazione;
u ) opera per rimuovere tutte le cause di carattere sociale, economico e culturale che impediscono il pieno inserimento della donna nelle attività produttive;
v ) promuove iniziative idonee a realizzare un collegamento con le comunità degli emigrati calabresi all'estero, anche al fine di favorire l'esercizio dei loro diritti civili e politici;
z ) assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, anche in ordine all'organizzazione dei servizi pubblici relativi.
Art. 57.
La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati, attribuisce ai comprensori previsti nell'art. 50 del presente Statuto funzioni e compiti di elaborazione e attuazione di programmi di sviluppo economico e sociale.
La legge regionale definisce le competenze dei comprensori in relazione alla programmazione regionale.
Art. 58.
La Regione indìce una conferenza annuale dei sindaci e dei presidenti delle Amministrazioni provinciali per dibattere sullo stato della Regione in rapporto ai problemi dello sviluppo economico, sociale e civile.
Art. 59.
Per gli studi preparatori e per le ricerche su problemi che interessano la programmazione regionale, la Regione può avvalersi di un organismo regionale, disciplinato nella formazione, organizzazione e compiti da legge regionale, ed eventualmente della collaborazione di esperti.
 
TITOLO VII
PATRIMONIO, DEMANIO E FINANZE
Art. 60.
La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio in conformità alle norme costituzionali.
Di tutti i beni della Regione è redatto inventario.
Art. 61.
Le entrate della Regione sono costituite:
a ) dai redditi del suo patrimonio;
b ) dai tributi propri;
c ) dalle quote del gettito di tributi erariali;
d ) dalle quote del fondo nazionale destinato ai finanziamenti dei programmi regionali;
e ) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'art. 119 della Costituzione;
f ) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.
Art. 62.
L'ordinamento contabile della Regione è disciplinato con legge regionale.
La durata dell'esercizio finanziario della Regione coincide con l'anno solare.
Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.
Entro il 30 novembre il Consiglio approva, con legge, a maggioranza dei consiglieri assegnati, il bilancio preventivo.
L'esercizio provvisorio può essere autorizzato dal Consiglio regionale con legge per un periodo non superiore a tre mesi.
Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:
a ) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti e a partecipazione regionale;
b ) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
c ) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.
Art. 63.
Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
Il Consiglio regionale approva il conto consuntivo entro il 30 giugno successivo.
Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.
La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.
Art. 64.
I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.
Art. 65.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
TITOLO VIII
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art.66
L'attività amministrativa della Regione è informata ai princìpi dell'autonomia e della democrazia, al più ampio snellimento ed alla pubblicità delle procedure.
La Regione assume, altresì, il decentramento come carattere essenziale della propria organizzazione amministrativa.
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.
La legge regionale disciplina termini e modi della pubblicazione degli atti e del rilascio di copie.
Art. 67.
La struttura degli uffici è articolata in funzione dei princìpi posti dall'articolo precedente, nonchè dei compiti prevalentemente direzionali, programmatori e di coordinamento spettanti alla Regione e della più ampia delega agli enti locali.
Art. 68.
La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale.
La legge regionale che regola tale materia garantisce i diritti fondamentali del personale, nonchè le posizioni giuridiche ed economiche da esso acquisite.
Il personale della Regione, salvo i casi previsti dalla legge, è assunto mediante pubblico concorso secondo le norme in materia vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento statale sul pubblico impiego.
Con delibera del Consiglio possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi della Regione o per lo svolgimento di compiti particolari.
 
TITOLO IX
ENTI, AZIENDE, SOCIETA' REGIONALI
Art.69
Per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o a servizi di interesse della Regione o comune ad altre regioni che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere esercitate direttamente o delegate agli enti locali interessati, la Regione può con legge:
a ) istituire enti ed aziende regionali;
b ) promuovere l'istituzione di enti od aziende a carattere consorziale fra enti locali;
c ) stabilire di partecipare a società finanziarie regionali con altri enti pubblici, o promuoverne la costituzione.
In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a quest'ultima deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni.
La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati.
Art.70
La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti ed aziende di cui alle lettere a ) e b ) dell'articolo precedente, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
A tal fine spetta al Consiglio regionale:
a ) la nomina degli amministratori degli enti od aziende interamente dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali che nelle società a partecipazione regionale;
b ) l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonchè di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
Nella nomina degli amministratori e dei rappresentanti di cui alla precedente lettera a ) è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
Il personale degli enti e aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad agni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio regionale prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
Con il bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti, i quali vengono ratificati, dopo opportuno esame, nei termini e nelle forme previste da legge regionale.
I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al conto consuntivo della Regione stessa.
 
TITOLO X
REVISIONE DELLO STATUTO
Art.71
Le leggi di revisione dello Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 123 della Costituzione.
L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
 

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