Legge  -  23/10/1985 , n. 583  -  Gazzetta Uff.  30/10/1985 , n.256
 
LEGGE 23 ottobre 1985, n. 583 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 256). - Modifiche allo statuto della regione Lombardia.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Promulga la seguente legge:
 
Art.1
Articolo unico.
Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 della Costituzione, le modifiche agli articoli 59, 63 e 65 dello statuto della regione Lombardia, nel testo deliberato dal consiglio regionale, in conformità a quanto disposto dall'art. 74 dello statuto medesimo, ed allegato alla presente legge.
 
All.1
Allegato 1
Testo della legge n. 215 della regione Lombardia approvata dal
consiglio regionale il 10 marzo 1983.
 
Modifica all'art. 63 dello statuto della regione Lombardia.
Articolo unico. - Il primo comma dell'art. 63 è soppresso e così modificato:
"Art. 63. - E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano novantamila elettori, oppure tre consigli provinciali, oppure cinquanta consigli comunali, oppure cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione lombarda".
 
All.2
Allegato 2
Testo della legge n. 216 della regione Lombardia approvata dal
consiglio regionale il 10 marzo 1983.
Modifica agli articoli 59 e 65 dello statuto della regione Lombardia.
 
Il primo comma dell'art. 59 è soppresso e così modificato:
"Art. 59. - Qualora sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro quattro mesi dall'assegnazione della proposta alle commissioni, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del consiglio regionale e su di essa il consiglio delibera nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento".
Il primo comma dell'art. 65 è soppresso e così modificato:
"Art. 65. - Il consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su provvedimenti interessanti popolazioni determinate, o su questioni di interesse regionale interessanti l'intero corpo elettorale regionale".
 

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