IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'articolo 154 dello stesso testo unico che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Osservatorio sulla finanza e la compatibilità degli enti locali;
Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 154 che prevede che il Ministro dell'interno possa emanare norme di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2004 relativo alla nomina del Presidente dei componenti dell'Osservatorio;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 dicembre 2004;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Sede dell'Osservatorio e copertura degli oneri di funzionamento

1. L'Osservatorio per la finanza locale e la contabilità ha sede in Roma, presso il Ministero dell'interno e si avvale, per il suo regolare funzionamento, delle strutture e dell'organizzazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla quale sono trasmesse tutte le deliberazioni da cui discendono esigenze operative ed oneri finanziari. La Direzione Centrale della Finanza Locale provvede ai locali ed alle attrezzature necessarie, in misura adeguata al proficuo svolgimento dei compiti assegnati all'Osservatorio.

Art. 2.

Composizione e durata

1. L'Osservatorio é composto, oltre al Presidente, da un numero di componenti non superiore a diciotto nominati dal Ministero dell'interno con proprio decreto.
2. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina del Ministro dell'interno.
3. Il componente dell'Osservatorio o delle sezioni che nel corso dell'anno non partecipa senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive, ovvero, in ogni caso, a sei riunioni decade dalla carica ed é sostituito con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza naturale del quinquennio dell'Osservatorio.
4. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio, risultanti da ordinanza del Presidente.
5. L'Osservatorio elegge al proprio interno un Vicepresidente.
6. Per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può procedere con deliberazione all'istituzione di sezioni interne e di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti nonché di esperti designati dal Presidente. Le sezioni ed i gruppi di lavoro sono presieduti da un presidente, eletto dall'Osservatorio.
7. L'Osservatorio ha un comitato di presidenza, costituito con ordinanza del Presidente e composto dallo stesso Presidente, dal Vicepresidente e dai Presidenti delle sezioni e dei gruppi di lavoro.
Il Comitato di presidenza collabora con il Presidente nella programmazione dei lavori, nella stesura definitiva degli atti approvati dall'Osservatorio e nella soluzione di ogni altra questione
generale dell'Osservatorio.

Art. 3.

Funzionamento dell'Osservatorio

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare, con propria ordinanza, componenti dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e ad incontri di lavoro.
2. Ai fini della validità delle riunioni é necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle proprie riunioni, nonché le modalità di elaborazione, di tenuta e di diffusione dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attività. Un funzionario in servizio presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 5 partecipa anche alle sedute dell'Osservatorio con funzioni di verbalizzazione.
3. I componenti dell'Osservatorio ed il personale della segreteria tecnica di cui all'articolo 5, se non autorizzati dal Presidente, sono tenuti a non divulgare, con qualsiasi mezzo, i contenuti delle riunioni e della documentazione sino a quando gli stessi non sono stati approvati dall'Osservatorio.

Art. 4.

Programmazione delle attività

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e per il primo anno nella prima seduta, l'Osservatorio delibera il programma annuale di attività che viene inviato al Ministro dell'interno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette al Ministro dell'interno una relazione sulle attività svolte e sulle proposte nelle materie di propria competenza. Alla fine del quinquennio l'Osservatorio approva e trasmette al Ministro una relazione conclusiva delle attività svolte e delle questioni più rilevanti emerse dai propri lavori.

Art. 5.

Segreteria tecnica ed attrezzature

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico ed organizzativo di una segreteria costituita, nel numero massimo di 10 unità, da personale assegnato dalla Direzione Centrale della finanza locale.
2. Il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni con Università, enti pubblici ed associazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998, per l'effettuazione, presso l'Osservatorio, i tirocini formativi e di orientamento di neo laureati o di studenti universitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 2005
Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 200

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