Circolare F.L. 5/2006

 

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA - AOSTA

AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA - CAGLIARI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA- AOSTA

 

e, per conoscenza:

 

ALLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ENTI LOCALI - UFFICIO ELETTORALE - PALERMO

AI SIGG. DIRETTORI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI - LORO SEDI

 

OGGETTO: Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. Disciplina delle spese.

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo in occasione delle prossime elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, sono posti direttamente o indirettamente a carico di diverse amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze. Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di garantire, peraltro, il regolare, tempestivo pagamento delle spese, si impartiscono le seguenti istruzioni.

 

SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE

§ 1 - Finanziamento.

Per il finanziamento delle consultazioni in oggetto indicate è stata inoltrata al Ministero dell'economia e delle finanze apposita richiesta di stanziamento di fondi da assegnare sul capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente anno 2006 (competenza), destinata al finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione dello svolgimento delle elezioni quali, ad esempio, il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, la retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, l'allestimento dei seggi, la provvista di eventuali stampati non forniti direttamente dallo Stato, la disciplina della propaganda elettorale, i trasporti, le spese di codesti uffici, ecc.., come meglio di seguito specificato.

Con imputazione al suddetto capitolo, saranno emessi a favore delle SS.LL., ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale il cui ammontare sarà determinato da questo Ufficio non appena il Ministero dell'economia e delle finanze avrà stanziato i fondi.

Con lettere separate saranno comunicate le assegnazioni di fondi per il finanziamento delle spese organizzative entro le quali le SS.LL. avranno cura di disporre che siano contenute le erogazioni, assicurando - nel contempo - il pieno e regolare svolgimento di tutte le operazioni.

Con l'occasione si rammenta che l'articolo 55, comma 8, della legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali debbono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. Il medesimo comma 8 ha previsto, a tale scopo, che in occasione della convocazione dei comizi elettorali, con decreto interministeriale tra il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia, venga fissata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, ivi comprese le somme da rimborsare ai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 136 del 1976 e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.

§ 2 - Spese da sostenere direttamente dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

A carico degli accreditamenti disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo, saranno imputate le spese relative ai seguenti adempimenti:

2a) fornitura della cancelleria occorrente per gli uffici elettorali provinciali, del materiale per la confezione dei pacchi elettorali, ecc.. Relativamente al lavoro di confezione dei pacchi elettorali si ritiene necessario precisare alle SS.LL che l'onere da imputare sul capitolo 1312 riguarda esclusivamente le spese sostenute per il materiale occorrente, in quanto l'attività lavorativa connessa che dovrà essere espletata dal personale di codesti Uffici, sarà retribuita come prestazione straordinaria e, quindi, con fondi assegnati dalla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali. Solamente in casi di eccezionalità sarà possibile affidare il lavoro di confezione dei pacchi a ditte specializzate e sotto il controllo responsabile degli uffici elettorali provinciali. Le spese diverse da quelle relative al materiale in argomento non dovranno, ovviamente, riguardare i compensi al personale e dovranno essere documentate con regolari fatture;

2b) trasporti e facchinaggi per la distribuzione del materiale elettorale, delle schede per la votazione, degli stampati, ecc., ove non risulti possibile avvalersi degli automezzi e del personale in servizio presso il servizio elettorale. Particolare attenzione è da porre sulle fatture relative a trasporti noleggiati, le quali sono da inserire nello stesso rendiconto nel quale saranno contabilizzate le spese per eventuali missioni del personale;

2c) rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni, per la raccolta dei dati statistici sui risultati delle consultazioni nonchè per la vigilanza sugli stabilimenti incaricati della stampa delle schede. Per le relative spese dovranno essere tenute presenti le disposizioni in vigore per le missioni a carico dello Stato. Al riguardo, si fa presente che la legge finanziaria per l'anno 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1 - comma 213) ha disposto la soppressione delle indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale e la soppressione dell'indennità supplementare sul costo del biglietto. Rimangono, quindi, rimborsabili le spese per il viaggio, per l'albergo e per i pasti nei limiti fissati ( giornalieri € 61,10 per il personale prefettizio e per i dirigenti; € 44,26 per il restante personale). Per le esigenze di cui sopra, codesti Uffici già dispongono, in via esclusiva, di apposite autovetture della pubblica sicurezza. Quando particolari ed urgenti necessità lo impongano, le SS.LL. potranno fare uso di mezzi di trasporto noleggiati, sempre nei limiti dei fondi che saranno assegnati e fino all'espletamento dei lavori inerenti alle consultazioni ed in ogni caso, non oltre il decimo giorno successivo alle consultazioni stesse. L'impiego di detti mezzi dovrà essere formalmente autorizzato dalle SS.LL. in sede di incarico. Dovrà essere posta particolare cura affinchè le spese di missione siano contabilizzate nello stesso rendiconto in cui saranno comprese le spese sostenute per l'eventuale mezzo di trasporto noleggiato col quale le missioni sono state espletate;

2d) spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;

2e) spese per conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;

2f) spese per la corrispondenza e per i telegrammi spediti dalle autorità indicate sull'apposita circolare. Le spese in parola verranno rimborsate direttamente dalle Prefetture dietro presentazione di elenchi riepilogativi relativi alle somme addebitate.

In merito alle lettere 2d), 2e), e 2f) si prega di intervenire tempestivamente presso gli Enti in parola affinchè trasmettano la documentazione necessaria per il rimborso prima della chiusura della gestione contabile del capitolo. Oltre tale data non sarà possibile accogliere eventuali richieste di rimborso.

Si precisa che l'imputazione delle spese relative a forniture di beni e servizi sul capitolo suindicato, è legittima soltanto nei casi ed entro i limiti previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2002 emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, che regola per il Ministero dell'interno i servizi da effettuarsi in economia.

Per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni gli Uffici in indirizzo dovranno, comunque, attenersi a quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

In relazione all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 55 della legge 449 del 1997, con il quale viene fissata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, si ravvisa la necessità che anche le spese delle Prefetture vengano contenute nei limiti strettamente necessari e, comunque, entro l'importo assegnato a ciascuna sede.

§ 3 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.

In base alle disposizioni citate al paragrafo 1, i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate per il funzionamento dei propri uffici.

A carico degli accreditamenti che saranno disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo, dovranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte.

3a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori e n. 1 segretario) sono quelli previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

- Seggi ordinari

- Presidenti: €. 150,00

- Scrutatori e Segretari: € 120,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00.

- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni).

- Presidenti: € 90,00

- Scrutatori: € 61,00

Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Per la liquidazione si richiamano in proposito le istruzioni contenute nell'apposita circolare.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213 della citata legge finanziaria 2006.

3b) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

Il periodo elettorale ai fini del lavoro straordinario inizia il giorno 11 febbraio 2006, data di pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi, e termina il 9 maggio 2006, trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, per l'attuazione delle consultazioni, dovranno rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla Prefettura.

L'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni e il termine entro il quale adottare la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonchè per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio.

Si rappresenta che nella determinazione autorizzativa, da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Questo Ministero ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

In merito alla successiva rendicontazione da produrre da parte degli Enti locali per le spese inerenti il lavoro straordinario, si rimanda al paragrafo 5, punto 5a) delle presenti istruzioni.

Deve rammentarsi, peraltro, che con il Decreto legislativo n. 66/2003, integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 213/2004, è stata data piena attuazione, anche nel nostro ordinamento, alla direttiva comunitaria n. 93/104/CE e successive modifiche (vedasi circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 3 marzo 2005 n. 8 disciplinante alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), normative che si applicano nei limiti indicati dallo stesso Decreto legislativo, anche alle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, l'adempimento agli obblighi derivanti dall'attuazione del succitato decreto consente di dare un assetto organico e definitivo in materia di orario di lavoro garantendo, peraltro, un ampio spazio di intervento all'autonomia collettiva per ciò che riguarda la modulazione dei tempi di lavoro (orario normale multiperiodale, gestione degli straordinari, limiti di orario massimo, ecc.) in rapporto alle esigenze produttive e organizzative.

Le spese per il lavoro straordinario e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Relativamente al rimborso dei buoni pasto al personale comunale autorizzato a svolgere lavoro straordinario elettorale si ribadisce quanto comunicato in merito con circolare telegrafica SAF n. 7/2001 del 4 maggio 2001.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si fa presente che l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di omnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio dei sei mesi stabiliti dalla normativa vigente.

Si rammenta che il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, valevole per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, all'articolo 29, ha incrementato il trattamento economico spettante al personale degli enti locali e ha previsto, al terzo comma del medesimo articolo, che l'indennità integrativa speciale, di cui alla tabella A (e non C come erroneamente indicato nel comma in esame) allegata al C.C.N.L. 14 settembre 2000 venga conglobata nella voce stipendio tabellare, cessando così di essere corrisposta come singola voce della retribuzione. Per la determinazione della misura oraria del lavoro straordinario si dovrà, quindi, tener conto dei nuovi importi tabellari indicati nelle tabelle B e C allegate al richiamato C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

Per procedere alla determinazione della misura oraria dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del succitato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'articolo 52, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 14 settembre 2000, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Si fa presente, inoltre, che l'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Si osserva, a tal fine, che i contratti del 10 aprile 1996 e del 23 dicembre 1999 disciplinanti il rapporto di lavoro del citato personale, pur sostituendo l'indennità di funzione ex artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 333 del 1990, con l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato, nulla dispongono in ordine alla possibilità di remunerare il dirigente per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di lavoro, confermando quindi la previgente disciplina.

Tra l'altro, si rileva che l'art. 16 del citato C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario potrà, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lett. e), del più volte citato contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000, procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato relativamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti (data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi - trentesimo giorno successivo alla consultazione stessa) tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata da questo Ministero e non può, pertanto, considerarsi soggetta ai vincoli di assunzione previsti dalla vigente normativa. A tal proposito giova evidenziare che la spesa per detto personale non dovrà neanche essere considerata ai fini del calcolo del "tetto" complessivo della spesa di personale previsto dal comma 198 dell'articolo 1 della legge finanziaria n. 266 del 23 dicembre 2005, che, com'è noto, non può superare per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1% secondo quanto indicato dallo stesso comma 198 (vedasi anche la Circolare n. 9 del 17/02/2006, della Ragioneria Generale dello Stato pubblicata sul sito www.rgs.mef.gov.it).

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 15 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale. In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 citato dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite, con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d), nelle misure:

15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;

20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

Ai sensi del citato articolo 52, comma 2, lettera d) del medesimo contratto, la retribuzione globale di fatto è costituita: dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^ mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo, nonché di quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.

Inoltre, il comma 3, del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16 sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il comma 4 del predetto articolo 16 consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%).

Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

3c) Spese per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)

Il menzionato decreto legislativo n. 267, nel disporre, all'articolo 14 - comma 1, che il Comune gestisce, tra l'altro, i servizi elettorali, al successivo comma 2, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintende agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale; conseguentemente compete al Comune, alla luce delle disposizioni contenute nelle predette norme, l'organizzazione tecnica per lo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Ciò premesso, i Sindaci che decidano di utilizzare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole transitato alle dipendenze dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, potranno avvalersene attenendosi alle disposizioni impartite con circolare n. 19/2000 dell'11 marzo 2000 della Direzione centrale per i servizi elettorali. I compensi da corrispondere al predetto personale saranno liquidati dai Comuni ed il relativo rimborso verrà erogato dallo Stato unitamente a quello delle altre spese che gli enti locali dovranno sostenere per l'organizzazione tecnica delle consultazioni popolari.

3d) Spese relative agli stampati non forniti direttamente dallo Stato.

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo comunque gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto.

3e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere e transenne.

L'articolo 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002, ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap. Tuttavia, l'articolo 5 della citata norma, nel porre il maggior onere a carico della finanza pubblica, non specifica il quantitativo massimo delle cabine da acquistare nè, tantomeno, la durata media di vita di tali beni durevoli. In mancanza di una espressa disposizione normativa, questo Ministero ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Pertanto, al fine di evitare rimborsi per acquisizioni ripetitive ed espletare, nel contempo, un maggiore e accurato controllo delle acquisizioni medesime, dovrà essere predisposta una quantificazione analitica del numero di cabine elettorali necessarie ad ogni Ente locale, calcolato sul numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio (n. 4 cabine a sezione). Sulla scorta di tale quantificazione si dovrà, inoltre, provvedere al riesame dei rendiconti afferenti le consultazioni dal 2002 al 2005 ed alla successiva annotazione del numero di cabine già acquistate e rimborsate ad ogni Comune. Laddove fossero presentate richieste di rimborso per acquisizioni superiori al quantitativo massimo, così calcolato da codesti Uffici, si potrà procedere allo stralcio del rimborso in argomento, previa conferma ministeriale, in considerazione della predetta durata decennale dei beni in parola.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati ovvero con mezzi di proprietà del Comune. Le spese in parola, come già detto, dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

3f) Spese per collegamenti telefonici.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati, nonché quelle per conversazioni telefoniche interurbane intercorse con codesti Uffici, qualora non possano essere finanziate nei modi indicati al successivo paragrafo 12. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

3g) Spese per la propaganda elettorale.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, questo Ministero, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi. E', pertanto, opportuno procedere al riesame dei rendiconti pregressi presentati dai Comuni per l'organizzazione di precedenti consultazioni, nonché accertare l'esattezza della quantificazione del numero delle nuove acquisizioni, in relazione al numero di punti di installazione dei tabelloni medesimi, in base alla legge n. 212 del 4 aprile 1956 e successive modificazioni.

3h) Spese postali

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali eventualmente sostenute prima dell'apertura dell'apposito conto di credito.

3i) Spese per la consegna delle tessere elettorali.

Per l'espletamento di tale servizio si richiamano le istruzioni impartite dalla Direzione centrale per i servizi elettorali con circolare telegrafica n. 44 del 28 marzo 2001.

3l) Ulteriori spese

Possono essere imputate al capitolo suindicato (cap. 1312) le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

§ 4 - Anticipazioni ai Comuni.

Codesti Uffici dovranno corrispondere ai Comuni un acconto, pari al 90 per cento, delle spese che si presume essi debbano anticipare, allorquando verranno accreditate, da questa Direzione, le somme sul capitolo 1312 del corrente esercizio.

§ 5 - Rendiconti dei Comuni.

E' da premettere che per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, le amministrazioni comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

In merito, le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli Enti interessati.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso, espressamente sancito dal decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Pertanto, i Comuni dovranno presentare i rendiconti entro il 9 ottobre 2006.

Le Prefetture non dovranno effettuare i rimborsi dei saldi relativi ai rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione.

Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti, occorrerà far riferimento alla data di consegna ovvero alla data di spedizione, per raccomandata, dell'elaborato.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

5a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della più volte menzionata legge n. 68 del 1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;

5b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione. Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti;

5c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc.. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

5d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

5e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all'uopo diramate;

5f) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti alle SS.LL., saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte di codeste Sedi, le quali avranno cura di accertare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni impartite dallo scrivente, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non devono gravare sul citato capitolo.

Si provvederà quindi ad emanare apposito decreto formale di rimborso, solo quando saranno state escluse le spese non ammissibili precisando, tra l'altro, che il provvedimento stesso è da ritenersi definitivo. Tale decreto dovrà essere trasmesso per raccomandata all'Ente interessato. L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto l'Ente ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sarà infine emesso l'ordinativo a saldo delle spese sostenute dai Comuni, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, o sarà provveduto al recupero della maggior somma eventualmente anticipata.

Tutte le spese dovranno essere rimborsate al lordo.

§ 6 - Rendiconti dei funzionari delegati.

A discarico degli accreditamenti ricevuti sull'apposito capitolo, le SS.LL. avranno cura di far pervenire, ai competenti organi di controllo, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, i relativi rendiconti semestrali.

Si raccomanda vivamente di disporre i pagamenti tempestivamente, in modo da non pregiudicare, per alcun motivo, con ordinativi inestinti, l'osservanza del termine del 31 marzo 2007 entro il quale occorrerà disporre il rimborso a saldo ovvero il versamento della eventuale disponibilità in conto entrate eventuali del Ministero dell'interno. Si ricorda che il citato termine discende direttamente dalla legge e non è prorogabile con alcun provvedimento amministrativo. Sono quindi prive di efficacia le eventuali richieste per dilazionarlo.

Le inosservanze espongono le SS.LL. alla possibilità di applicazione delle penalità previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Alle suddette contabilità saranno allegati i seguenti documenti:

6a) gli ordinativi di pagamento estinti;

6b) i rendiconti documentati dei Comuni, con allegato l'originale del decreto di liquidazione, se ricorrente;

6c) le tabelle per le missioni effettuate, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni (indicanti - ove ne ricorra il caso - anche il numero di targa dell'autovettura di servizio o del mezzo noleggiato), firmate dagli interessati e vistate dalle SS.LL. e dai dirigenti degli uffici elettorali provinciali e di ragioneria. Per il personale con qualifica dirigenziale od equiparata o con qualifica superiore, le tabelle dovranno essere completate con le dichiarazioni rilasciate dagli interessati, attestanti la data e l'ora di partenza e di rientro in sede (comma 2, art. 8 della legge n. 836 del 1973).

Dette tabelle dovranno essere corredate:

- per i dipendenti con qualifica inferiore a quella di dirigente o equiparata, dalle dichiarazioni degli uffici presso i quali si sono svolte le missioni, circa l'ora ed il giorno di inizio dei viaggi di ritorno o con la documentazione sostitutiva indicata nella circolare n. 80 del 24 ottobre 1975 della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, ora Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali;

- dalle copie dei provvedimenti formali di incarico, firmati dalle SS.LL., con l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio della missione ed, eventualmente, con l'autorizzazione all'uso dei mezzi di trasporto noleggiati ovvero dei mezzi propri;

- dalle dichiarazioni di distanza rilasciate dagli uffici competenti per i percorsi effettuati con mezzi gratuiti ove non sia fatto riferimento alla distanza per strada ferrata,

- dalle fatture e/o dalle ricevute fiscali, nel caso in cui il dipendente chieda il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo ed il vitto;

- dai biglietti di viaggio per percorsi effettuati con mezzi di trasporto pubblico;

6d) le fatture originali delle ditte che hanno eseguito le forniture (cancelleria per gli uffici elettorali provinciali, materiale per la confezione dei pacchi elettorali, trasporti, ecc.), regolari ai fini fiscali e vistate:

- per la presa in carico nel registro del materiale di consumo e degli oggetti fragili, per i materiali non soggetti ad inventariazione, o per la regolarità della prestazione, dal funzionario responsabile;

- per la liquidazione, dalle SS.LL. e dai dirigenti gli uffici elettorali provinciali e finanziari;

6e) le copie degli atti contrattuali stipulati dagli uffici in indirizzo per le varie forniture o prestazioni;

6f) gli scontrini di presa in carico (mod. 130 P.G.S.), per il materiale soggetto ad inventario;

6g) le eventuali documentazioni prescritte per la forma dei pagamenti e per l'individuazione delle persone abilitate a riscuotere, per conto di ditte commerciali.

Allo scopo di consentire la consueta classificazione statistica delle spese sostenute e rimborsate, è opportuno che presso gli atti di codesti uffici resti traccia della natura e dell'importo dei singoli oneri anche dopo la presentazione dei rendiconti.

Entro il 10 gennaio 2007, si invitano le SS.LL. a segnalare, via fax (n. 0646549649), a questo Ministero:

- l'importo di tutte le spese per i servizi di pertinenza di codesti Uffici;

- l'importo complessivo dei rendiconti definitivi presentati dai Comuni;

- l'ammontare complessivo di tutti gli impegni assunti a carico dei fondi accreditati sul ripetuto capitolo [totale degli importi di cui alle lettere a) e b)];

- la disponibilità eventualmente esistente.

Contestualmente sarà data assicurazione di aver già acquisito tutti i rendiconti dei Comuni.

§ 7 - Disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

In particolare, l'articolo 13 della menzionata legge prevede che presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di appello di Roma) è costituito un seggio elettorale ogni 5.000 elettori con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei citati seggi, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, "regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", sono equiparati a quelli dei seggi istituiti nel territorio nazionale:

Seggi circoscrizione estero:

(n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori)

- Presidenti € 150,00

- Scrutatori € 124,00

Per ogni spoglio e scrutinio da effettuare contemporaneamente al primo, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00.

Dette spese saranno corrisposte dal Comune di Roma senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi della precitata legge 21 marzo 1990, n. 53. Per la liquidazione si richiamano le istruzioni contenute nell'apposita, consueta, circolare.

L'articolo 12, comma 7, della cennata legge 459 del 2001 prevede l'invio, per via aerea e con valigia diplomatica, delle buste contenenti le schede elettorali votate, da parte degli Uffici consolari all'Ufficio centrale per la circoscrizione estero.

Il menzionato regolamento di attuazione della legge in parola, all'articolo 18, comma 4, stabilisce che i suddetti plichi in arrivo agli scali aeroportuali di Roma sono presi in carico e custoditi dal suddetto Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, che, a tali fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei Comuni.

Al riguardo, si rappresenta che le eventuali spese che dovessero scaturire dalla collaborazione offerta dalle Prefetture e dai Comuni, a seguito delle intese prese con l'Ufficio centrale, saranno poste, a carico del capitolo 1312. Le stesse dovranno essere inserite, da parte dei Comuni interessati, nell'apposito documentato rendiconto, separando queste ultime da quelle sostenute per la normale organizzazione tecnica delle elezioni in argomento.

Ai fini del rimborso delle spese in parola, è necessario che gli Enti locali interessati alleghino, altresì, copia dell'intesa intercorsa con il più volte menzionato Ufficio centrale, dalla quale risultino dettagliatamente le attività e i servizi richiesti dall'Ufficio medesimo.

§ 8- Disciplina dei riparti per il contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche e delle elezioni amministrative della Regione Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia si svolgeranno sia le elezioni politiche, sia le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali e comunali.

Poiché le spese derivanti da adempimenti comuni sono da ripartire tra lo Stato e gli Enti interessati alle elezioni amministrative, la suddivisione delle stesse dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di seguito indicate:

8a) spese postali per la spedizione dei plichi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (per le sole elezioni politiche) e per la spedizione delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal Comune, nonché le spese telegrafiche. Verranno ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della Regione Friuli Venezia Giulia, come espressamente previsto nell'intesa intercorsa tra questo Ministero e la predetta Regione. Per quanto attiene le spese inerenti la spedizione delle cartoline avviso agli elettori all'estero, limitatamente alle sole elezioni amministrative, la Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto ad aprire apposito conto di credito presso la Società poste italiane nonché al successivo pagamento diretto, alla precitata Società, delle spese medesime.

8b) Spese per gli onorari ai componenti di seggio.

Gli onorari da corrispondere ai menzionati componenti sono quelli previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Conseguentemente, tenuto conto degli abbinamenti previsti, gli onorari sono i seguenti.

Seggi ordinari

In caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali o comunali:

Presidenti: € 224,00

Scrutatori e Segretari: € 170,00

In caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali e comunali, ovvero, delle politiche con le elezioni comunali e circoscrizionali:

Presidenti: € 261,00

Scrutatori e Segretari € 195,00

In caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali:

Presidenti € 298,00

Scrutatori e Segretari € 195,00

Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

Presidenti € 90,00

Scrutatori e Segretari € 61,00

La spesa per gli onorari sarà ripartita in proporzione tra lo Stato e gli Enti interessati nel modo seguente:

- in caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali o comunali: due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della Provincia o del Comune;

- in caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali e comunali: due quarti a carico dello Stato, un quarto a carico della Provincia e un quarto a carico del Comune;

- in caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni comunali e circoscrizionali: metà a carico dello Stato e metà a carico del Comune;

- in caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali. comunali e circoscrizionali: due quinti a carico dello Stato, un quinto a carico della Provincia, due quinti a carico del Comune.

8c) Tutte le altre spese, derivanti da adempimenti comuni, saranno ripartite secondo i criteri di seguito indicati;

1) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali o comunali:

la spesa sarà ripartita, due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della Provincia o del Comune;

2) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali e comunali:

la spesa sarà ripartita in ragione di due quarti a carico dello Stato, un quarto a carico della Provincia e un quarto a carico del Comune;

3) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni comunali e circoscrizionali:

la spesa sarà ripartita in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico del Comune;

4) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali:

la spesa sarà ripartita in ragione di due quinti a carico dello Stato; un quinto a carico della Provincia; due quinti a carico del Comune.

Resta inteso che i sopra citati criteri di riparto riguardano le spese sostenute dai Comuni per il primo turno di votazione (9 e 10 aprile), mentre per quanto attiene l'eventuale ballottaggio sarà cura della Regione Friuli Venezia Giulia fornire specifiche istruzioni.

ALTRE SPESE

§ 9 - Spese per il servizio tecnico ispettivo elettorale ordinario.

Le spese per il disimpegno del servizio tecnico ispettivo elettorale ordinario, ai sensi della legge 4 gennaio 1951, n. 14, dovranno essere imputate a carico dei fondi che saranno accreditati sul capitolo 1183 amministrato dalla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali. Pertanto, le richieste medesime dovranno essere rivolte alla suddetta Direzione centrale che gestisce il citato capitolo.

§ 10 - Spese per il materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese per le esigenze degli Uffici provinciali elettorali.

Per le spese relative a noleggio, acquisto e manutenzione di fotoriproduttori, telefax, computers, stampanti ecc., codesti Uffici dovranno rivolgere le proprie richieste direttamente alla Direzione centrale dei servizi elettorali di questo Dipartimento, che gestisce il capitolo 1310.

§ 11 - Spese postali e telegrafiche.

Al riguardo, la Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero ha impartito alle dipendenti filiali le consuete istruzioni, con circolare FL n.4/06 del 24 febbraio 2006.

§ 12 - Spese per le conversazioni telefoniche.

Per le maggiori spese, alle quali dovrà farsi fronte dalle SS.LL. per le conversazioni telefoniche, in dipendenza delle consultazioni, dovranno essere segnalati al Dipartimento della pubblica sicurezza di questo Ministero i relativi fabbisogni, da contenersi nei limiti strettamente indispensabili, in relazione alle effettive necessità del servizio. Si rappresenta comunque sin d'ora l'opportunità che da parte delle SS.LL. siano presi tempestivi accordi con la società telefonica all'uopo interessata per far addebitare a codesti Uffici anche le spese per le conversazioni telefoniche interurbane richieste dai Comuni a seguito delle istruzioni per la raccolta dei dati. Ciò in quanto, le spese stesse, dovendo essere assunte dallo Stato, darebbero luogo a difficoltà in sede di documentazione per il rimborso ai Comuni.

§ 13 - Spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale degli uffici periferici.

Per quanto riguarda la retribuzione delle prestazioni straordinarie che saranno rese dal personale per le esigenze elettorali, codesti Uffici dovranno fare riferimento alla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

§ 14 - Spese per i servizi di ordine pubblico, e per l'attivazione di linee telefoniche e per ponti radio.

Le spese per i servizi di ordine pubblico, il trasporto della forza pubblica, l'accompagnamento e la scorta del materiale elettorale, la vigilanza da parte delle forze di P.S. all'esterno degli stabilimenti incaricati della stampa delle schede, le missioni agli agenti incaricati della conduzione degli automezzi del servizio elettorale, le spese per l'attivazione di linee telefoniche provvisorie e per ponti radio, nonché le spese per generi di casermaggio, fanno carico al Dipartimento della pubblica sicurezza, al quale, pertanto, dovranno essere dirette le relative richieste di fondi.

Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

 

Roma lì, 3 marzo 2006

 

IL DIRETTORE CENTRALE

(Bruschi)

 

 

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