VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
 
VISTA la L. 1 aprile 1981 n. 121;
VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento all’articolo 159 recante le definizioni concernenti le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale e all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 7 del DPCM 12 settembre 2000, recante “individuazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa” che stabilisce, tra l’altro, che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali collaborino, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, al perseguimento delle condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;
VISTO l’art. 31, comma 7, lett. b) della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Legge Finanziaria 2003);
 
VISTA la legge regionale delle Marche 24 luglio 2002 n. 11, recante “sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità” che ha tra le sue finalità il concorso allo sviluppo della ordinata e civile convivenza nelle città e nel proprio territorio, promovendo e sostenendo, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, l’integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione e degli Enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali;
 
CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 2, comma 1, della predetta legge prevede (lett. b) ) che la Regione promuove intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio; nonché attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dell’efficacia di modelli di intervento innovativi, anche nell’ambito di Protocolli d'intesa con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, in materia di prevenzione della criminalità (lett. e) );
 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno, e per esso l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nello svolgimento del suo ruolo istituzionale, è impegnato a cogliere le nuove istanze di sicurezza provenienti dalle istituzioni regionali e locali, anche attraverso l’adeguamento costante delle strategie, delle metodologie operative, delle soluzioni organizzative e gestionali, e con il consolidamento della cooperazione con tutti gli organismi istituzionali interessati;
 
VERIFICATO il comune interesse a collaborare per il conseguimento degli obbiettivi sopra indicati;
 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, si stipula il presente
 
 
PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI SICUREZZA LOCALE E DI POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA
 
Tra il Ministro dell’Interno e il Presidente della Regione Marche.
 
ART. 1
(Oggetto del Protocollo)
Il presente Protocollo disciplina le azioni coordinate del Ministero dell’Interno e della Regione Marche volte a:
a)  migliorare la conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini, attraverso uno scambio integrato di informazioni che permetta il reperimento, il monitoraggio e l’analisi dei dati, la reciproca informazione e la valutazione congiunta dei programmi e degli interventi da realizzare nell’ambito delle rispettive competenze;
b)  migliorare la collaborazione operativa dei servizi di vigilanza e di controllo sul territorio delle diverse componenti, nell’ottica di realizzare un coordinato sistema di sicurezza, nel quale le azioni di tutela sono assicurate da più soggetti e da più interventi connessi tra loro;
c)  attivare iniziative comuni per sostenere l’aggiornamento professionale integrato delle Forze di Polizia e dei Corpi e Servizi di Polizia Locale;
d) promuovere le forme e gli strumenti di collaborazione istituzionale, per consentire il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni dei vari soggetti pubblici competenti e il raccordo con i soggetti sociali interessati;
e) individuare progetti che possono essere realizzati, anche con il concorso e la compartecipazione degli enti locali interessati, nel settore della sicurezza locale.
 
Art. 2
(Nomina e compiti dei responsabili)
1.  Le parti individueranno, in modo paritetico, entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo, i responsabili per ciascuno dei progetti o programmi previsti dagli artt. 3, 4, e 5 del presente Protocollo, e un responsabile per parte per il Coordinamento generale delle attività concordate e per l’attuazione degli impegni assunti, ai quali ultimi compete:
a)  la promozione di verifiche periodiche volte all’attuazione del Protocollo e alla soluzione degli eventuali problemi emersi;
b)  la riprogrammazione dei tempi di realizzazione delle diverse attività nell’ambito delle scadenze definite per ciascuna area di collaborazione;
c)  la facoltà di proporre al Dipartimento di Pubblica Sicurezza e alla Regione Marche l’adozione delle decisioni necessarie allo sviluppo del presente Protocollo;
d)  la facoltà di proporre alle parti le modifiche o le integrazioni al presente Protocollo che si dovessero rendere necessarie;
 
Art. 3
(Sistemi informativi)
1.  Le parti, ai sensi dell’art. 1, lett.a) del presente protocollo,  convengono sull’utilità di avviare, entro il  31 gennaio 2004, la sperimentazione di un sistema di rilevazione dei fenomeni di criminalità che si verificano nelle Marche e delle situazioni relative al disagio e degrado urbano e territoriale esistente; 
2.  Per la realizzazione di tale sistema, che dovrà consentire una rappresentazione anche su cartografia digitalizzata dei fenomeni, le parti contraenti costituiranno, presso la sede della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, un “Sistema Informativo Comune" (S.I.C.), in cui far confluire le informazioni sintetiche e analitiche, rese anonime, sulla delittuosità delle province marchigiane in possesso del CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quelle dei fenomeni relativi agli episodi di inciviltà e degrado urbano rilevati dalle Polizie locali e da altri soggetti pubblici.
3. Nelle more della messa a regime del sistema di cui sopra, la Regione Marche potrà continuare a disporre dei dati statistici cartacei, sulla base delle intese già intercorse tra le parti.
4. Per le modalità di costituzione e di funzionamento del “Sistema Informativo Comune” si rinvia ad una specifica intesa tra le parti, per la predisposizione della quale - entro un mese dalla stipula del presente Protocollo - dovrà essere costituito un gruppo di studio congiunto, nell’ambito del quale saranno altresì individuati i responsabili di progetto. La scelta dei contenuti informativi da privilegiare e il programma di attività del Sistema Informativo Comune saranno definiti semestralmente dai responsabili di progetto d'intesa con i rappresentanti delle Forze di polizia e della Regione che interverranno sulla base dei consolidati comparti di specialità ed in ragione della specifica competenza nelle materie oggetto di studio ed analisi.
5. Il Sistema Informativo Comune avrà sede in uno o più locali appositamente attrezzati dell’Ufficio Territoriale del Governo di Ancona e sarà dotato di risorse hardware e software commisurate alle effettive esigenze rilevate, messe a disposizione dalla Regione Marche. Ciascuna Amministrazione si farà inoltre carico delle spese relative al personale tecnico-operativo di competenza assegnato al Sistema Informativo Comune sulla base delle intese di cui al comma 4 del presente articolo.
 
Art. 4
(Sale Operative delle Forze di Polizia e dei Corpi di Polizia locale)
1.  Le azioni coordinate di cui all’art. 1, lett. b) del presente Protocollo consistono nella realizzazione delle condizioni tecnologiche per migliorare la collaborazione tra le Sale operative delle Forze di Polizia e quelle dei Corpi e Servizi di Polizia locale, rendendone integrabile l’operatività, al fine di rafforzare i servizi di vigilanza e controllo sul territorio delle diverse componenti, assicurando ai cittadini l’intervento tempestivo degli operatori specializzati in relazione alle specifiche competenze.
2.  Il programma di integrazione si svilupperà in due fasi. La prima fase dovrà prevedere la creazione di sistemi o l'adozione di meccanismi che consentano la comunicazione mediata tra le Sale Operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri  e dei Corpi e Servizi di Polizia locale operanti nella Regione. La seconda fase dovrà prevedere l’adozione di sistemi di comunicazione tra le suddette Sale Operative, ricorrendo anche a sistemi di interconnessione più avanzati rispetto a quelli della prima fase. La Regione, inoltre, procederà alla realizzazione di sistemi di collegamento per consentire le comunicazioni tra le Sedi delle polizie locali e tra queste e la struttura regionale competente in materia di polizia locale.
3.  I responsabili di progetto, d’intesa con le rispettive Amministrazioni, definiranno semestralmente il programma di attività finalizzato alla realizzazione delle due fasi sopra descritte. Nell’intento di rendere sempre più compatibili le funzionalità delle Sale operative, in occasione dei suddetti aggiornamenti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza renderà disponibili alla Regione Marche le specifiche dei diversi sistemi di comunicazione.
4. Le prime installazioni tecnologiche saranno perfezionate, d’intesa tra le parti, presso i Comuni capoluogo (ad iniziare da Ancona) e presso quattro Comuni “pilota”, sedi di mirate sperimentazioni, che saranno individuati concordemente tra le parti anche sulla base delle indicazioni che perverranno dalle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza della Regione.
5.  I risultati delle sperimentazioni saranno valutati dalle parti entro i primi sei mesi del 2005 e, se ritenuti positivi, potranno essere estesi ad altre realtà del territorio regionale.
 
Art. 5
(Aggiornamento professionale del personale)
1.  Le parti concordano, in attuazione dell’art. 1, lett. c) del protocollo,  sull’opportunità di sviluppare iniziative in tema di aggiornamento professionale integrato del personale delle Forze di polizia, dei Corpi e Servizi di Polizia locale e di altri operatori della sicurezza, in grado di migliorare il livello di professionalità, nonché di integrazione fra gli operatori, nel quadro delle iniziative in tema di “sicurezza diffusa” previste, peraltro, anche dai “Protocolli di sicurezza urbana” stipulati in sede locale.
Si citano, a titolo di esempio, la polizia di prossimità, la gestione e il controllo del territorio, l’integrazione delle Sale operative, l’utilizzo della videosorveglianza, le nuove fenomenologie criminali e, più in generale, i crimini che destano maggiore allarme sociale nella società marchigiana.
2. I progetti operativi di cui al punto precedente, unitamente alla programmazione annuale dell’attività di aggiornamento, nonché i contenuti e le modalità di realizzazione dei singoli percorsi formativi, verranno definiti dai responsabili di progetto affiancati da un Comitato di Studio e di Sperimentazione, da istituire entro il 30 novembre 2003, composto dai responsabili di progetto e da due membri ciascuno, prescelti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Regione Marche, con la possibilità di prevedere la stipula di una specifica Convenzione, entro il 29 febbraio 2004, tra la Direzione Centrale per gli Istituti d’Istruzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Scuola regionale di Formazione del Personale Regionale.
 
Art. 6
 (Settori di intervento)
1. Altri ambiti di intervento potranno essere concordemente individuati dalle parti (con particolare riferimento ai settori della sicurezza stradale, della sicurezza sul lavoro, della sicurezza ambientale e della sicurezza alimentare) per l’attivazione dei quali verranno, d’intesa, definite le opportune modalità operative.

2. Le parti, infine, ritengono opportuna la promozione di una iniziativa congiunta rivolta in particolare agli Enti locali ed alle categorie economiche e produttive al fine di promuovere e coordinare le progettualità per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
Art.7
(Rapporti con la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Ancona)
1. All’attuazione dei programmi previsti agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Protocollo parteciperà il Prefetto del capoluogo della Regione Marche per il necessario raccordo ed ogni utile contributo.
2. I Prefetti delle altre Province della Regione saranno chiamati a contribuire per le rispettive competenze territoriali.
Art. 8
(Finanziamenti europei)
Le parti si impegnano ad individuare, nel contesto dei programmi comunitari riferiti alla Regione e agli Enti locali delle Marche, procedure e progetti comuni nel settore della sicurezza, ricercando, ove possibile, ipotesi di collaborazione ed eventuale cofinanziamento.
  
Art. 9
(Impegni di approfondimento)
1. La Regione, inoltre, si adopererà affinché la programmazione urbanistica a livello locale contempli, anche ai sensi di quanto disposto dalla legge finanziaria 2003, tra le opere di urbanizzazione secondaria, la previsione di presidi delle Forze di polizia, oltre a interventi per garantire un adeguato numero di alloggi per il personale ivi assegnato.
 
Art. 10
(Monitoraggio dei Protocolli e dei Contratti per la Sicurezza)
1.   Le parti concordano sulla opportunità di svolgere, d’intesa con le Associazioni delle Autonomie Locali marchigiane, un’azione di monitoraggio dei Protocolli e dei Contratti per la sicurezza promossi, in ambito regionale, dai Comuni e dalle Province delle Marche, con l’obiettivo di assicurare, nel rispetto dell’autonome determinazioni dei soggetti promotori, un quadro di riferimento unitario, anche al fine di una azione coordinata e programmata sui temi delle politiche integrate di sicurezza, di tutti gli attori pubblici in esse impegnati.
 
Art. 11
(Incontri periodici)
Le parti convengono di tenere incontri periodici, convocati di comune intesa, per assicurare la reciproca consultazione e il rafforzamento della collaborazione sulle politiche per la sicurezza.
 
Art. 12
(Disposizioni finali)
1.  Il presente Protocollo ha la durata di trenta mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2.  Le parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza del presente Protocollo per discutere l’eventuale rinnovo.
3. Le parti potranno concordemente decidere di modificare in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti del presente Protocollo.
4. Per ogni aspetto relativo all’interpretazione e all’esecuzione del presente Protocollo i rapporti saranno tenuti tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - e la Regione Marche – Gabinetto del Presidente.
Roma, 14 ottobre 2003
 
Il Ministro dell’Interno             Il Presidente della Regione Marche
   Giuseppe Pisanu                             Vito D’Ambrosio
 

Menu

Contenuti