LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 26-01-2007  REGIONE MOLISE
 
Istituzione della Commissione per l’Autoriforma del Molise.
BUR n. 4 del 1 febbraio 2007
 
 
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge
 
 
Articolo 1
Istituzione e compiti della Commissione
 
1. E’ istituita presso il Consiglio regionale una Commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto regionale, denominata: "Commissione per l’Autoriforma del Molise", nello spirito delle scelte effettuate durante i lavori svolti nella precedente legislatura.
2. La Commissione ha il compito di:
a) elaborare la proposta di revisione dello Statuto regionale alla luce delle  riforme di cui alla Legge Costituzionale 24 novembre 1999, n. 1, e alla  Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché delle innovazioni già  introdotte dalla legislazione statale in materia di decentramento   istituzionale ed amministrativo e in materia di riforme della pubblica  amministrazione e del pubblico impiego;
b) elaborare la proposta di revisione del regolamento interno di  funzionamento del Consiglio regionale;
c) elaborare la proposta di legge elettorale regionale.
3. La Commissione dura in carica dalla data di entrata in vigore della  presente legge fino al 31 dicembre 2007.
4. La Commissione, nel suo periodo di attività, si pronuncia in sede  consultiva sui provvedimenti legislativi di rilevante contenuto  istituzionale, riguardanti il riordino della Regione e delle Autonomie  locali.
 
 
ARTICOLO 2
Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
 
1. La Commissione è composta da 16 consiglieri regionali, di cui  pariteticamente otto indicati dai gruppi politici di maggioranza e otto  indicati dai gruppi politici di minoranza.
2. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente  ed il Segretario.
3. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario costituiscono l’Ufficio  di Presidenza della Commissione.
4. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Commissione sono  rinnovati a metà mandato, al fine di consentire in ciascuna delle predette  cariche l’alternanza tra rappresentanti dei gruppi politici di maggioranza e  rappresentanti dei gruppi politici di minoranza.
5. La Commissione ha facoltà di:
a) avvalersi della consulenza di esperti qualificati;
b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ad  analoghi organismi di altri Consiglieri regionali;
c) indire seminari e convegni;
d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie  sociali ed economiche, con l’Università e con qualunque forma di  organizzazione dei cittadini;
e) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile  all’assolvimento dei suoi compiti.
6. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali,  strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonché  personale di segreteria per l’Ufficio di Presidenza della Commissione nel  numero massimo di tre unità, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8  della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.
7. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il  regolamento interno del Consiglio disciplinano l’organizzazione ed il  funzionamento della Commissione.
 
 
ARTICOLO 3
Principi
 
1. Nella formulazione delle sue proposte normative di riforma, la Commissione  osserverà i seguenti principi:
a) unità dello Stato nazionale in armonia con l’adesione dell’Italia  all’Unione Europea;
b) federalismo solidale;
c) valorizzazione dell’identità della Regione Molise sotto il profilo  istituzionale, socio-culturale comunitario, democratico, solidaristico,  produttivo e del lavoro;
d) sussidiarietà;
e) rafforzamento dell’autonomia regionale, escludendo ogni forma di  separatismo;
f) pieno riconoscimento, garanzia e partecipazione delle comunità locali,  decentramento effettivo delle funzioni e delle risorse, anche in coerente  attuazione della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34;
g) partecipazione delle formazioni sociali e delle autonomie funzionali alla  vita della Regione e del sistema delle Autonomie territoriali.
 
 
ARTICOLO 4
Disposizioni procedurali
 
1. La Commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al  Consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.
2. La Commissione trasmette al Presidente del Consiglio regionale le proposte di cui all’articolo 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al Presidente del Consiglio emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi 60 giorni.
4. Terminato l’esame degli emendamenti da parte della Commissione, le proposte sotto iscritte all’ordine del giorno dell’Assemblea.
 
 
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
 
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per il corrente anno in euro 120.000,00 (CENTOVENTIMILA/00) si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione del bilancio per l’anno 2007.
2. In deroga alla vigente normativa in materia di contabilità, l’Ufficio di Presidenza della Commissione ha autonomia di spesa nel limite dello stanziamento, con impegno alla rendicontazione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Anche per gli esercizi successivi l’onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.
 
 
ARTICOLO 6
Entrata in vigore
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 
 
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
 
Data a Campobasso, addì 26 gennaio 2007
 

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