La Costituzione (28 giugno 1959) si compone di un preambolo e di tre parti:
1. parte, sui fondamenti del Land (tre articoli: articolazione territoriale, simboli, espressione della volontà popolare, principio della separazione dei poteri);
2. parte, sui diritti fondamentali e sull’organizzazione della vita comune (quattro capitoli);
3. parte sugli organi e le funzioni del Land (sette capitoli).
L’articolo 4 stabilisce in modo specifico che i diritti fondamentali e i diritti civili contenuti nella Legge Fondamentale sono parte integrante della Costituzione “e diritto immediatamente vigente”. Infatti la Costituzione prende in considerazione espressamente solo i rapporti etico-sociali (matrimonio e famiglia, scuola, cultura, religione e ambiente) e i rapporti economici (lavoro, cogestione, divieto di cartello). La Costituzione può essere modificata solo con legge approvata dal Landtag a maggioranza qualificata. In assenza di maggioranza qualificata, il Landtag e il Governo possono richiedere l’approvazione delle modifiche con referendum (che ha esito positivo se vota a favore la maggioranza degli aventi diritto al voto).
La forma di governo non si discosta molto dal modello federale per quanto riguarda la formazione del governo e i rapporti tra questo e il parlamento (Landtag): il Ministerpräsident viene eletto dal parlamento e viene riprodotto anche il meccanismo della sfiducia costruttiva. A differenza del modello federale è previsto, invece, un diritto di autoscioglimento del Landtag, ma c’è anche la possibilità che esso venga sciolto dal Governo, in relazione all’utilizzo degli istituti di democrazia diretta: infatti il governo può sottoporre a referendum un disegno di legge presentato al Landtag e da questi non adottato; se la legge viene adottata con referendum, il governo può sciogliere il Landtag, e viceversa, se la legge viene rigettata con referendum, allora il governo dovrà dimettersi.
Il testo costituzionale ha previsto anche l’istituzione, da parte del Landtag, di una commissione centrale (Hauptausschuss), i cui membri godono delle stesse prerogative dei deputati, e il cui compito è quello di tutelare i diritti della rappresentanza popolare di fronte al governo quando il Landtag non è riunito. Il suo ruolo è centrale, di approvazione, nel caso delle ordinanze con forza di legge (che non possono essere in contrasto con la costituzione) che il governo decide di adottare in casi eccezionali, qualora il Landtag non possa riunirsi (art.60-peraltro le ordinanze devono essere successivamente approvate dal Landtag altrimenti decadono). Sotto il profilo della partecipazione politica è importante il divieto di partecipazione ad elezioni e votazioni di associazioni o persone che vogliano sopprimere o restringere le libertà civili o utilizzare la forza contro il popolo, il Land o la costituzione (questa disposizione è riproduttiva di un analogo divieto presente nella Legge Fondamentale, ma riferito unicamente ai partiti-art.21, 2°co.).
In ordine alla funzione normativa, il Governo può emanare decreti legislativi sulla base di una delega parlamentare, può presentare disegni di legge e dispone anche della facoltà di porre un veto sospensivo alle leggi decise dal Landtag, veto che quest’ultimo può comunque decidere di superare (la costituzione non stabilisce delle condizioni di maggioranza particolare per il superamento ).
Per quanto riguarda gli istituti di democrazia diretta, al diritto di petizione (affermato con rinvio al corrispondente articolo della Legge Fondamentale-art.17) si affianca l’iniziativa popolare collegata al referendum: il progetto di iniziativa popolare (non ammissibile su materie finanziarie, fiscali e sulle retribuzioni) sottoscritto da almeno un quinto degli aventi diritto al voto viene sottoposto al Landtag dal Governo; se il Landtag non adotta il progetto di legge entro dieci settimane si indice un referendum. Il referendum può essere anche indetto dal Governo, come illustrato in precedenza.
La giustizia costituzionale è assicurata da un Tribunale costituzionale composto in parte da membri eletti dal Landtag e in parte da componenti del Tribunale amministrativo e della Corte di appello del Land. Non è previsto l’accesso diretto.
Come ulteriore strumento di garanzia per i cittadini è prevista l’istituzione di un “incaricato del Land per la protezione dei dati sensibili” eletto dal Landtag su proposta del Governo, che è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni e sottoposto solo alla legge(art.77a).
E’ sancita l’autonomia amministrativa dei comuni e associazioni di comuni, che sottostanno comunque al controllo di legittimità del Land che può riservarsi anche una potestà di indirizzo e di controllo nell’ambito delle funzioni che obbligatoriamente devono essere svolte dai Comuni.
La rappresentanza esterna del Land è affidata al Governo, che può delegarla al Ministerpräsident, mentre i Trattati internazionali richiedono sempre l’approvazione del Landtag.

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