Legge organica n. 3 del 18 dicembre 1979


TITOLO PRELIMINARE
Disposizioni generali


Articolo 1 - Costituzione della Comunità Autonoma

Articolo 2 - Ambito territoriale

Articolo 3 - Autogoverno dei Territori Storici

Ciascuno dei Territori Storici che compongono i Paesi baschi potrà, all’interno degli stessi, conservare o, eventualmente, ricostituire e rinnovare la propria organizzazione e le sue istituzioni di autogoverno.

Articolo 4 - Sede

Articolo 5 - Bandiera e insegne

Articolo 6 Tutela linguistica

1. L’euskera, lingua propria dei Paesi Baschi, avrà come il castigliano carattere di lingua officiale in Euskadi, e tutti i suoi abitanti hanno il diritto a conoscere e usare entrambe le lingue.
2. Le istituzioni della Comunità Autonoma, tenendo in considerazione la diversità socio-linguistica dei Paesi Baschi, garantiranno l’uso di entrambe le lingue, sancendo il loro carattere di lingue ufficiali, e adotteranno le misure e disciplineranno gli strumenti necessari per assicurare la loro conoscenza.
3. Nessuno potrà essere discriminato per ragioni linguistiche.
4. La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia è l’organo di consulenza ufficiale per quanto riguarda l’euskera.
5. Essendo l’euskera patrimonio comune anche ad altri territori e comunità, oltre ai vincoli e le relazioni mantenute dalle istituzioni accademiche e culturali, la Comunità Autonoma dei Paesi Baschi potrà richiedere al Governo spagnolo di stipulare e presentare, nei casi in cui è necessaria la sua autorizzazione, a las Cortes Generales, i trattati o le convenzioni che permettano lo stabilirsi di relazioni culturali con gli Stati di cui fanno parte quei territori e quelle comunità, allo scopo di salvaguardare e promuovere l’euskera.

Articolo 7 - Ambito personale

1. Ai fini del presente Statuto godranno della condizione politica di Baschi coloro che abbiano cittadinanza amministrativa, in accordo con le leggi generali dello Stato, in uno dei comuni compresi nel territorio della Comunità Autonoma.
2. I residenti all’estero, così come i loro discendenti, qualora ne facciano richiesta, godranno dei medesimi diritti politici di cui godono i residenti nei Paesi Baschi, se avranno avuto l’ultima cittadinanza amministrativa in Euskadi, sempre che conservino la nazionalità spagnola.

Articolo 8 - Aggregazioni territoriali

Potranno aggergarsi alla Comunità Autonoma dei Paesi Baschi altri Territori o comuni che erano stati ricompresi interamente nel territorio della stessa, a seguito del realizzarsi delle seguenti condizioni:
a) che l’incorporazione sia richiesta dal comune (ayuntamiento) o dalla maggioranza dei comuni interessati, e che sia sentita la Comunità o la provincia a cui appartengono i Territori o i comuni da aggregare;
b) che sulla richiesta concordino gli abitanti di detto comune o territorio mediante referendum espressamente indetto previa autorizzazione, e approvato a maggioranza dei voti validamente espressi;
c) che la richiesta sia approvata dal Parlamento dei Paesi Baschi e, successivamente, da las Cortes Generales dello Stato, con legge organica.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei Baschi

1. I diritti e i doveri fondamentali dei cittadini dei Paesi Baschi sono quelli stabiliti nella Costituzione.
2. I poteri pubblici baschi, nell’ambito delle proprie competenze:
a) garantiranno e vigileranno sull’adeguato esercizio dei diritti e doveri fondamentali dei cittadini;
b) daranno impulso in particolare ad una politica tesa al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
c) adotteranno quelle misure che tendano a promuovere l’incremento dell’occupazione e la stabilità economica;
d) adotteranno misure dirette a promuovere le condizioni ed a rimuovere gli ostacoli affinché la libertà e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi in cui si integra siano effettive e reali;
e) faciliteranno la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale dei Paesi Baschi.

TITOLO I
Delle competenze dei Paesi Baschi


Articolo 10 - Competenze esclusive

La Comunità Autonoma dei Paesi Bachi ha competenza esclusiva nelle seguenti materie:
1. Demarcazioni territoriali dei comuni (municipales), nel rispetto delle facoltà spettanti ai Territori Storici, secondo quanto stabilito dall’articolo 37 del presente statuto.
2. Organizzazione, regime e funzionamento delle sue istituzioni di autogoverno nel rispetto delle norme del presente statuto.
3. Legislazione elettorale interna che riguardi il Parlamento Basco, le Giunte Generali e Deputazioni Forali (giurisprudenziali), nei termini previsti nel presente statuto e nel
rispetto delle facoltà spettanti ai Territori Storici, secondo quanto stabilito dall’articolo 37 dello stesso.
4. Regime locale e statuto dei funzionari dei Paesi Baschi e della sua ammininistrazione locale, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 149.1.18 della Costituzione.
5. Conservazione, modifica ed attuazione del diritto civile foral e speciale, scritto o consuetudinario proprio dei Territori Storici che compongono i Paesi Baschi e la fissazione dell’ambito territoriale della sua vigenza.
6. Norme processuali e relative al procedimento amministrativo ed economico-amministrativo derivanti dalle specificità del diritto sostanziale e della organizzazione propria dei Paesi Baschi.
7. Beni di proprietà pubblica e patrimoniali la cui titolarità spetti alla Comunità Autonoma, e servitù pubbliche nelle materie di sua competenza.
8. Monti, risorse e servizi forestali, transito del bestiame e pascoli, nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo 149.1.23 della Costituzione.
9. Agricoltura e allevamento, conformemente all’ordinamento generale dell’economia.
10. Pesca nelle acque interne, pesca di frutti di mare e cultura di specie acquatiche vegetali e animali, caccia e pesca fluviale e lacustre.
11. Impianti idraulici, canali e terreni irrigui, quando le acque scorrano interamente all’interno dei Paesi Baschi, impianti di produzione, distribuzione e trasporto di energia, quando questo trasporto non fuoriesca dal suo territorio e il suo utilizzo non riguardi altre province o Comunità Autonome; acque minerali, termali e sotterranee. Tutto ciò fermo restando quanto previsto nell’articolo 149.1.25 della Costituzione.
12. Assistenza sociale.
13. Fondazioni e associazioni di carattere educativo, culturale, artistico, benefico, assistenziale e simili, che esercitino le proprie funzioni principalmente nei Paesi Baschi.
14. Organizzazione, regime e funzionamento delle istituzioni ed enti di protezione e tutela dei minori, penitenziari di reinserimento sociale, conformemente alla legislazione generale in materia civile, penale e penitenziaria.
15. Ordinamento farmaceutico in conformità a quanto disposto dall’articolo 149.1.16 della Costituzione, e igiene nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 18 del presente statuto.
16. Ricerca scientifica e tecnica in coordinamento con lo Stato.
17. Cultura nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 149.2 della Costituzione.
18. Istituzioni impegnate nella promozione e nell’insegnamento delle Belle Arti. Artigianato.
19. Patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico e scientifico, assumendosi la Comunità Autonoma il compito di dare attuazione alle norme e agli obblighi definiti dallo Stato in ordine alla difesa di detto patrimonio contro l’esportazione e la spoliazione.
20. Archivi, biblioteche e musei che non siano di titolarità statale.
21. Camera agraria, della Proprietà, confraternite di pescatori, camere di commercio, industria e navigazione, ferma restando la competenza dello Stato in materia di commercio con l’estero.
22. Collegi professionali ed esercizio delle professioni “titolate” (con titoli accademici) nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 36 e 139 della Costituzione. Nomina dei notai conformemente alle leggi dello Stato.
23. Cooperative, Mutue non integrate nel sistema della sicurezza sociale e società di mutuo soccorso conformemente alla legislazione generale in materia mercantile.
24. Settore pubblico proprio dei Paesi Baschi per gli aspetti non disciplinati da altre norme di questo statuto.
25. Promozione, sviluppo economico e pianificazione dell’attività economica dei Paesi Baschi conformemente all’ordinamento generale dell’economia
26. Istituzione di credito corporativo, pubblico e territoriale, e casse di risparmio nel quadro dei principi dettati dallo Stato in ordine alla disciplina del credito e delle banche, e della politica monetaria generale.
27. Commercio interno, nel rispetto della politica generale dei prezzi, la libera circolazione di beni nel territorio dello Stato e della legislazione sulla difesa della competenza. Fiere e mercati interni. Denominazione di origine e pubblicità in collaborazione con lo Stato.
28. Difesa del consumatore e dell’utente nei termini stabiliti dal numero precedente.
29. Istituzione e regolazione di Borse di commercio e altri centri di contrattazione di mercanzie e di valori conformemente alla legislazione mercantile.
30. Industria, con esclusione della installazione, ampliamento e trasferimento di industrie soggette a norme speciali per ragioni di sicurezza, interesse militare e sanitario e quelle che indichi la legislazione specifica per queste funzioni, e quelle che richiedano previ accordi relativi al trasferimento di tecnologia straniera. Nella ristrutturazione di settori industriali, spetta ai Paesi Baschi l’attuazione e l’esecuzione dei piani stabiliti dallo Stato.
31. Ordinamento del territorio e del litorale, centri urbani e alloggi.
32. Ferrovie, trasporti terrestri, marittimi, fluviali e via cavo, porti, eliporti, aeroporti e servizio meteorologico dei Paesi Baschi, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 149.1.20 della Costituzione, centri di contrattazione e terminali di carico in materia di trasporti.
33. Opere pubbliche che non abbiano la qualificazione legale di interesse generale o la cui realizzazione non coinvolga altri territori.
34. In materia di strade e strade maestre, oltre alle competenze contemplate nel comma 5, n. 1, dell’articolo 148 della Costituzione, le Deputazioni forali dei Territori Storici conserveranno interamente il regime giuridico e le competenze che detengono o che, nel caso, assumeranno ai sensi dell’articolo 3 di questo statuto.
35. Casinò, giochi e scommesse, ad eccezione de las Apuestas Mutuas Deportivas Beneficas.
36. Turismo e sport, tempo libero e svago.
37. Statistica dei Paesi Baschi per i propri fini e competenze.
38. Spettacoli.
39. Sviluppo comunitario. Condizione femminile. Politica infantile, giovanile e della terza età.

Articolo 11 - Competenze di attuazione (desarrollo) normativa e di esecuzione

1. Rientra nella competenza della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi l’attuazione legislativa e l’esecuzione all’interno del suo territorio della legislazione basica dello Stato nelle seguenti materie:
a) ambiente ed ecologia;
b) espropriazione forzata, contratti e concessioni amministrative nell’ambito delle sue competenze e delle responsabilità dell’Amministrazione dei Paesi Baschi;
c) disciplina del settore peschiero dei Paesi Baschi;
2. Rientra inoltre nella competenza della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi l’attuazione legislativa e l’esecuzione all’interno del suo territorio, della legislazione basica, nei termini da essa individuati, nelle seguenti materie:
a) disciplina del credito, delle banche e delle assicurazioni;
b) attribuzione in via esclusiva al settore pubblico di risorse o servizi essenziali, in particolare in caso di monopolio, e controllo di imprese quando lo esiga l’interesse generale;
c) regime minerario ed energetico. Risorse geotermiche.

Articolo 12 - Competenze di esecuzione

Spetta alla Comunità Autonoma dei Paesi Baschi l’esecuzione della legislazione dello Stato nelle seguenti materie:
1. Legislazione penitenziaria.
2. Legislazione del lavoro, con assunzione delle facoltà e delle competenze che in questo campo spettano attualmente allo Stato rispetto ai rapporti di lavoro; la facoltà di organizzare, dirigere e tutelare, sotto l’alta vigilanza dello Stato, i servizi statali in esecuzione della legislazione in materia di lavoro, assicurando che le condizioni di lavoro si adeguino al livello dello sviluppo e del progresso sociale, promuovendo la qualificazione dei lavoratori e la loro integrale formazione.
3. Nomina dei Registradores de la Propriedad, agenti di cambio e di borsa e piazzisti di commercio, intervento nella fissazione delle corrispondenti circoscrizioni.
4. Proprietà intellettuale e industriale.
5. Pesi e misure. Verificazione di metalli.
6. Fiere internazionali che si svolgono nei Paesi Baschi.
7. Settore pubblico statale nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma, con previsione di forme di partecipazione della stessa all’esercizio di attività statali.
8. Porti e aeroporti con qualificazione di interesse generale, quando lo Stato non si riservi la gestione diretta.
9. Disciplina del trasporto di merci e viaggiatori che abbiano partenza e destinazione all’interno del territorio della Comunità Autonoma, quantunque transitanti su infrastrutture di titolarità statale di cui al numero 21 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione, ferma restando l’esecuzione diretta che si riservi lo Stato.
10. Salvataggio marittimo, scarichi industriali e contaminanti nelle acque territoriali dello Stato corrispondenti al litorale basco.

Articolo 13 - Competenze in materia di amministrazione della giustizia

1. In materia di amministrazione della giustizia, eccettuata la giurisdizione militare, la Comunità Autonoma dei Paesi Baschi eserciterà, nel suo territorio, le facoltà che le leggi organiche su potere giudiziario e sul Consejo General del Poder Judicial riconoscano, riservino o attribuiscano al Governo
2. Spetta interamente allo Stato, conformemente alle Leggi Generali, il diritto di grazia e l’organizzazione e il funzionamento del ministero delle finanze.

Articolo 14 - Ambito di competenza degli organi giurisdizionali nei Paesi Baschi

1. La competenza degli organi giurisdizionali nel Paesi Baschi si estende:
a) in sede civile, tutte le istanze e gradi, inclusi i ricorsi per cassazione e revisione nelle materie del diritto civile foral proprio dei Paesi Baschi;
b) in sede penale e sociale, a tutte le istanze e gradi, ad eccezione dei ricorsi per cassazione e revisione;
c) in sede di contenzioso amministrativo, a tutte le istanze e gradi quando si tratti di atti assunti dall’amministrazione dei Paesi Baschi nelle materie rientranti nella legislazione esclusiva della Comunità Autonoma, e, in prima istanza quando si tratti di atti adottati dall’amministrazione dello Stato;
d) ai conflitti di competenza tra organi giurisdizionali dei Paesi Baschi;
e) ai ricorsi relativi alla qualificazione di documenti secondo il diritto speciale (privativo) basco che devono avere accesso ai Registri della Proprietà.
2. Nelle restanti materie si potranno presentare al Tribunal Supremo i ricorsi che, secondo la legge, siano in corso di esame. Il Tribunal Supremo deciderà inoltre sui conflitti di competenza e di giurisdizione tra gli organi giudiziari dei Paesi Baschi e quelli dello Stato.

Articolo 15 - Competenze ex articolo 54 della Costituzione

Spetta ai Paesi Baschi la creazione e l’organizzazione, mediante legge del suo Consiglio (Parlamento), nel rispetto della Istituzione contemplata nell’articolo 54 della Costituzione, di un organo analogo che coordinandosi con essa eserciti le funzioni a cui fa riferimento il menzionato articolo ed ogni altra funzione che il Consiglio dei Paesi Baschi possa assegnarle.

Articolo 16 - Competenze in materia di istruzione

In applicazione della prima disposizione addizionale della Costituzione rientra nelle competenze della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi l’istruzione in tutta la sua estensione, livelli e gradi, modalità e specificità, nel rispetto dell’articolo 27 della Costituzione e delle relative leggi organiche di attuazione, delle facoltà che attribuisce allo Stato l’articolo 149.1.30 della stessa e dell’alta vigilanza necessaria per garantirne la realizzazione.

Articolo 17 - Competenze in materia di polizia e pubblica sicurezza

1. Mediante il processo di attuazione del regime foral previsto dalla prima disposizione addizionale della Costituzione, spetterà alle istituzioni dei Paesi Baschi, nelle forme previste nel presente statuto, la disciplina dell’attività e del corpo di polizia della Comunità Autonoma per la protezione delle persone e dei beni e il mantenimento dell’ordine pubblico all’interno del territorio autonomo, restando riservati in ogni caso alle forze e ai corpi di sicurezza dello Stato i servizi di polizia di carattere extracomunitario e supracomunitario, come la vigilanza dei porti, aeroporti, coste, e frontiere, dogane, controllo in entrata e in uscita dal territorio nazionale di spagnoli e stranieri, regime generale della condizione dello straniero, estradizione ed espulsione, emigrazione ed immigrazione, passaporti e documento nazionale di identità, armi ed esplosivi, protezione fiscale dello Stato, contrabbando e frode fiscale allo Stato.
2. Il comando supremo della polizia autonoma basca spetta al Governo dei Paesi Baschi, nel rispetto delle competenze che possono avere le Deputazioni forali e le Corporazioni Locali.
3. La polizia giudiziaria e i corpi che svolgano tali funzioni saranno organizzati al servizio e sotto il controllo dell’amministrazione della giustizia nelle forme previste dalle leggi processuali.
4. Del coordinamento tra la polizia autonoma e i corpi e forze di sicurezza dello Stato si occuperà una Giunta di Sicurezza formata in numero uguale da rappresentanti dello Stato e della Comunità Autonoma.
5. Inizialmente, la polizia autonoma dei Paesi Baschi sarà costituita da:
a) il Cuerpo de Miñones della Diputación Foral de Álava, attualmente esistente;
b) i Cuerpos de Miñones y Miquelettes dipendenti dalle Deputazionees de Vizcaya y Guipúzcoa di cui si dispone la ricostituzione.
Successivamente, le Istituzioni dei Paesi Baschi potranno accordarsi per fondere in un solo Corpo le forze summenzionate, o per procedere ad una totale riorganizzazione per realizzare le competenze assunte.
Tutto ciò ferma restando la sussistenza, a fini tradizionali e di rappresentanza, dei Cuerpos de Miñones y Miquelettes.
6. Fermo restando quanto stabilito nei numeri precedenti, i corpi e le forze di sicurezza dello Stato potranno intervenire per il mantenimento dell’ordine pubblico nella Comunità Autonoma nei seguenti casi:
a) a richiesta del Governo dei Paesi Baschi, ponendo fine all’intervento su istanza dello stesso;
b) di propria iniziativa, quando reputi che l’interesse generale dello Stato sia gravemente compromesso, restando necessaria l’approvazione della Giunta di Sicurezza a cui si riferisce il numero quattro del presente articolo. In casi di particolare urgenza e per compiere le funzioni direttamente assegnategli dalla Costituzione, i corpi e le forze di sicurezza dello Stato potranno intervenire sotto la responsabilità esclusiva del Governo che dovrà darne conto a las Cortes Generales. Las Cortes Generales, attraverso i procedimenti costituzionali, potranno esercitare le competenze loro spettanti.
7. In caso di dichiarazione da parte dello stato di allarme, stato di emergenza o assedio, tutte le forze di polizia dei Paesi Baschi saranno soggette agli ordini diretti della autorità civile o militare responsabile conformemente alla legislazione che regola queste materie.

Articolo 18 - Competenze in materia di sanità e sicurezza sociale

1. Spetta ai Paesi Baschi l’attuazione legislativa e l’esecuzione della legislazione basica dello Stato in materia di sanità.
2. In materia di sicurezza sociale spetterà ai Paesi Baschi:
a) l’attuazione legislativa e l’esecuzione della legislazione basica dello Stato, nel rispetto delle norme che regolano il regime economico della stessa.
b) la gestione del regime economico della sicurezza sociale.
3. Spetterà inoltre ai Paesi Baschi l’esecuzione della legislazione dello Stato sui prodotti farmaceutici.
4. La Comunità Autonoma potrà organizzare e amministrare a tali fini, e all’interno del suo territorio, tutti i servizi relativi alle materie sopra indicate e eserciterà la tutela delle istituzioni, enti e fondazioni in materia di sanità e sicurezza sociale, riservandosi allo Stato l’alta vigilanza in ordine alla realizzazione dei compiti e delle competenze previste in questo articolo.
5. I pubblici poteri baschi adegueranno l’esercizio delle competenze che assumano in materia di sanità e di sicurezza sociale a criteri di partecipazione democratica di tutti gli interessati, così come dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni di imprese nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 19 - Competenze in materia di mezzi di comunicazione di massa

1. Spetta ai Paesi Baschi l’attuazione legislativa delle norme di principio dello Stato in materia di mezzi di comunicazione sociale, rispettando in ogni caso quanto prevede l’articolo 20 della Costituzione.
2. L’esecuzione delle materie a cui si riferisce il comma precedente sarà coordinata con quella dello Stato, nel rispetto della disciplina specifica applicabile ai mezzi di titolarità statale.
3. In conformità con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, i Paesi Baschi potranno regolare, creare e mantenere una propria televisione, radio e stampa, e, in generale, tutti i mezzi di comunicazione sociale per la realizzazione dei propri fini.

Articolo 20 - Disposizioni generali

1. I Paesi Baschi avranno competenze legislative e di esecuzione nelle stesse materie che lo Stato a loro trasferisca o deleghi con legge organica conformemente alla Costituzione, a richiesta del Parlamento basco.
2. La Comunità Autonoma dei Paesi Baschi potrà dettare la corrispondente legislazione nei termini stabiliti dall’articolo 150.1 della Costituzione, quando las Cortes Generales approveranno le leggi-cornice a cui fa riferimento il citato precetto.
3. I Paesi Baschi daranno esecuzione ai trattati e alle convenzioni rientranti nelle materie attribuite alla loro competenza in questo statuto. Nessun trattato o convenzione potrà coinvolgere le attribuzioni e le competenze dei Paesi Baschi se non mediante il procedimento definito nell’articolo 152.2 della Costituzione, salvo quanto previsto nell’articolo 93 della stessa.
4. Le funzioni di esecuzione che questo statuto attribuisce alla Comunità Autonoma dei Paesi Baschi in quelle materie che non rientrino nella sua competenza esclusiva comprendono la potestà di amministrazione e quella, nel caso, di emanare regolamenti interni di organizzazione dei servizi corrispondenti.
5. Il Governo basco sarà informato in ordine all’elaborazione di trattati e convenzioni, e in ordine ai progetti di legislazione doganale, che riguardino materie di specifico interesse per i Paesi Baschi.
6. Salvo disposizioni espresse contrarie, tutte le competenze menzionate negli articoli precedenti e in altri del presente statuto si intendono riferite all’ambito territoriale dei Paesi Baschi.

Articolo 21 - Efficacia delle norme in materie di competenza esclusiva

Le norme emanate dai Paesi Baschi nelle materie di competenza esclusiva si applicano con preferenza rispetto a qualunque altra e solo in loro difetto si applicherà in via suppletiva il diritto dello Stato.

Articolo 22 - Convenzioni e accordi di cooperazione

La Comunità Autonoma potrà concludere convenzioni con altre Comunità Autonome per la gestione e la prestazione di servizi rientranti nella competenza esclusiva delle stesse. La conclusione delle citate convenzioni, prima della loro entrata in vigore, dovrà essere comunicata alle Cortes Generales. Se le Cortes Generales, o una delle Camere, manifesteranno riserve nel termine di trenta giorni a partire dal ricevimento della comunicazione, la convenzione dovrà seguire il procedimento previsto nel comma terzo di questo articolo. Se trascorso detto termine non saranno state espresse riserve alla convenzione, questa entrerà in vigore.
2. La Comunità Autonoma potrà stipulare convenzioni con altro Territorio Storico forale per la gestione e la prestazione di servizi propri rientranti nelle materie di sua competenza, rimanendo necessaria la sua comunicazione alle Cortes Generales. Trascorsi venti giorni dalla comunicazione, le convenzioni entreranno in vigore.
3. La Comunità Autonoma potrà stabilire inoltre accordi di cooperazione con altre Comunità Autonome previa autorizzazione delle Cortes Generales.

Articolo 23 - Amministrazione statale

1. L’amministrazione civile dello Stato del territorio basco si organizzerà tenendo in considerazione l’ambito geografico della Comunità Autonoma.
2. In conformità all’articolo 154 della Costituzione, un delegato nominato dal Governo la dirigerà e la coordinerà con l’amministrazione propria della Comunità Autonoma.


TITOLO II
Dei poteri dei Paesi Baschi


CAPITOLO PRELIMINARE


Articolo 24 - Organi di governo dei Paesi Baschi e dei Territori Storici

1. I poteri dei Paesi Baschi si eserciteranno attraverso il Parlamento, il Governo e il suo Presidente o Lendakari.
2. I Territori Storici conserveranno e organizzeranno le loro Istituzioni forali in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del presente statuto.

CAPITOLO I
Del Parlamento basco


Articolo 25 – Caratteri

1. Il Parlamento basco esercita la potestà legislativa, approva un suo bilancio e dà impulso e controlla l’attività del Governo basco, tutto ciò ferme restando le competenze delle Istituzioni a cui si riferisce l’articolo 37 del presente statuto.
2. Il Parlamento basco è inviolabile.

Articolo 26 - Composizione, elezione e immunità

1. Il Parlamento basco sarà composto da un numero uguale di rappresentanti di ciascun Territorio Storico eletti a suffragio universale, libero, diretto e segreto.
2. La circoscrizione elettorale è il Territorio Storico.
3. L’elezione avverrà in ciascun Territorio Storico secondo criteri di rappresentanza proporzionale.
4. Il Parlamento basco sarà eletto per un periodo di quattro anni.
5. Una legge elettorale del Parlamento basco regolerà l’elezione dei suoi membri e stabilirà le cause di ineleggibilità e incompatibilità relative agli impieghi o incarichi che si esercitino all’interno del suo ambito territoriale.
6. I membri del Parlamento basco saranno inviolabili per i voti e le opinioni che esprimano nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel corso del loro mandato, per gli atti delittuosi commessi nel territorio della Comunità Autonoma, non potranno essere detenuti o arrestati tranne il caso di flagranza di delitto, spettando la decisione, in ogni caso, sulla loro accusa, detedenzione, sottoposizione a processo penale e giudizio al Tribunal Superior de Justicia del Paìs Vasco. Al di fuori del territorio dei Paesi Baschi, la responsabilità penale sarà fatta valere negli stessi termini dinanzi alla Sala de lo penal del Tribunal Supremo.

Articolo 27 - Organi e funzioni

1. Il Parlamento eleggerà tra i suoi membri un Presidente, un Ufficio di Presidenza e una Deputazione Permanente; opererà in assemblea e in commissioni.
Il Parlamento stabilirà un suo regolamento interno, che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. I periodi ordinari di sessione dureranno come minimo otto mesi all’anno.
3. La Camera potrà riunirsi in sessione straordinaria su richiesta del Governo, della Deputazione Permanente o di un terzo dei suoi membri. Le sessioni straordinarie dovranno essere convocate con l’ordine del giorno determinato e saranno chiuse una volta che questo sia stato esaurito.
4. L’iniziativa legislativa spetta ai membri del Parlamento, al Governo e alle Istituzioni rappresentative a cui fa riferimento l’articolo 37 di questo statuto, conformemente a quanto stabilito dalla legge. I membri del Parlamento potranno, tanto in assemblea quanto in commissione formulare istanze, interrogazioni, interpellanze e mozioni nei termini che stabilisca il regolamento. L’iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge, che devono essere esaminate dal Parlamento basco, sarà regolata con legge, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge organica contemplata nell’articolo 83 della Costituzione.
5 Le leggi del Parlamento saranno promulgate dal Presidente del Governo basco, il quale ne ordinerà la pubblicazione nel Boletín Oficial del País Vasco nel termine di quindici giorni dalla loro approvazione e nel Boletín Oficial del Estado.
Ai fini della loro vigenza avrà valore la data di pubblicazione nel Boletín Oficial del País Vasco.

Articolo 28 - Attribuzioni ulteriori

Spetta inoltre al Parlamento basco:
a) designare i Senadores che devono rappresentare i Paesi Baschi, secondo quanto previsto nell’articolo 69.5 della Costituzione, attraverso il procedimento che sarà determinato da una legge dello stesso Parlamento basco in modo da assicurare l’adeguata rappresentanza proporzionale;
b) richiedere al Governo dello Stato l’adozione di un progetto di legge o rimettere alla Presidenza del Congreso una proposta di legge, designando i membri del Parlamento basco incaricati di difenderla dinanzi a detta Camera;
c) presentare il ricorso di incostituzionalità.

CAPITOLO II
Del Governo basco e del Presidente o Lendakari


Articolo 2 – Caratteri

Il Governo basco è l’organo collegiale che esercita le funzioni esecutive e amministrative dei Paesi Baschi.

Articolo 30 - Attribuzioni e organizzazione

Le attribuzioni del Governo e la sua organizzazione, basata su Presidente e Consiglieri, e lo statuto dei suoi membri saranno regolati dal Parlamento.

Articolo 31 - Cessazione delle funzioni

1. Il Governo basco cessa a seguito del compimento delle elezioni del Parlamento, nel caso di perdita della fiducia parlamentare o per dimissioni o sfiducia del suo Presidente.
2. Il Governo cessante continuerà a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Governo.

Articolo 32 - Responsabilità e immunità

1. Il Governo è politicamente responsabile collegialmente dei suoi atti, di fronte al Parlamento basco, ferma restando la responsabilità diretta di ciascun membro per la propria rispettiva gestione.
2. Il Presidente del Governo e i suoi membri, durante il loro mandato e per gli atti delittuosi commessi nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma, non potranno essere detenuti o arrestati tranne il caso di flagranza di delitto, spettando la decisione, in ogni caso, sulla loro accusa, detenzione, sottoposizione a processo penale e giudizio al Tribunal Superior de Justicia del Paìs Vasco. Al di fuori del territorio dei Paesi Baschi, la responsabilità penale sarà fatta valere negli stessi termini dinanzi alla Sala de lo penal del Tribunal Supremo.

Articolo 33 - Presidente del Governo

1. Il Presidente del Governo sarà designato tra i suoi membri dal Parlamento basco e nominato dal Re.
2. Il Presidente nomina e revoca i Consiglieri del Governo, dirige la loro attività, detenendo la più alta rappresentanza dei Paesi Baschi e la rappresentanza ordinaria dello Stato in questo territorio.
3. Il Parlamento basco disciplinerà per legge la forma di elezione del Presidente e le sue attribuzioni, così come i rapporti del Governo col Parlamento.

CAPITOLO III
Della amministrazione della giustizia nei Paesi Baschi.


Articolo 34 - Organizzazione giudiziaria

1. L’organizzazione dell’amministrazione della giustizia nei Paesi Baschi, che culminerà in un Tribunale Superiore con competenza su tutto il territorio della Comunità Autonoma e dinanzi al quale si concluderanno le successive istanze processuali, sarà strutturato conformemente a quanto stabilito nella legge organica del potere giudiziario.
La Comunità Autonoma nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 152 della Costituzione, parteciperà all’organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie di ambito inferiore alla provincia e alla designazione dei loro capoluoghi fissando, in ogni caso, la loro delimitazione.
2. Il Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Paìs Vasco sarà nominato dal Re.
3. Nella Comunità Autonoma si renderà possibile l’esercizio dell’azione popolare e la partecipazione all’amministrazione della giustizia mediante l’istituzione del Jurado, nella forma e conformemente a quelli operanti nei processi penali che stabilisca la legge processuale.

Articolo 35 - Personale giudiziario

1. La nomina dei magistrati, giudici e segretari si effettuerà nella forma prevista nelle leggi organiche sul potere giudiziario e sul Consejo General del Poder Judicial, costituendo un titolo di preferenza la conoscenza del diritto foral basco e di quello euskero, senza che possa stabilirsi eccezione alcuna per ragioni di origine o di cittadinanza.
2. Su richiesta della Comunità Autonoma l’organo competente dovrà indire i concorsi ed esami per coprire i posti vacanti di magistrati, giudici e segretari dei Paesi Baschi, conformemente a quanto stabilito dalla legge organica del potere giudiziario. I posti che rimarranno vacanti in tali concorsi ed esami saranno coperti dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, applicando le norme della legge organica del potere giudiziario che disciplinano tale evenienza.
3. Spetterà alla Comunità Autonoma, all’interno del suo territorio, fornire il personale da destinare al servizio dell’amministrazione della giustizia e i mezzi materiali ed economici necessari per il suo funzionamento, negli stessi termini in cui si riservi tale facoltà al Governo da parte della legge organica del potere giudiziario, dando valore primariamente, nei sistemi di reclutamento del personale, alla conoscenza del dirittoforal basco e dei quello euskero.
4. La Comunità Autonoma e il Ministero della Giustizia collaboreranno ai fini dell’ordinata gestione della competenza assunta dai Paesi Baschi.

Articolo 36 - Polizia giudiziaria

La Polizia autonoma basca, in quanto agisca come polizia giudiziaria, sarà al servizio e alle dipendenze dell’Amministrazione della giustizia, secondo quanto stabiliscano le leggi processuali.

CAPITOLO IV
Delle Istituzioni dei Territori Storici


Articolo 37 - Organizzazione e attribuzioni dei Territori Storici

1. Gli organi forali dei Territori Storici saranno disciplinati secondo il regime giuridico proprio di ciascuno di essi.
2. Quanto stabilito nel presente statuto non ammetterà alterazioni della natura del regime forale specifico o delle competenze dei regimi specifici di ciascun Territorio Storico.
3. In ogni caso avranno competenze esclusive all’interno dei rispettivi territori nelle seguenti materie:
a) organizzazione, regime e funzionamento delle proprie istituzioni;
b) elaborazione e approvazione del bilancio;
c) delimitazioni territoriali di ambito supramunicipal che non superino i confini provinciali;
d) regime dei beni provinciali e municipali, sia di dominio pubblico che patrimoniali o di quelli propri e comunali;
e) regime elettorale municipale;
f) tutte quelle competenze specificate nel presente statuto o che vengano loro trasferite.
4. Spetterà loro, inoltre, l’attuazione normativa e l’esecuzione, all’interno del loro territorio, delle materie stabilite dal Parlamento basco.
5. Per l’elezione degli organi rappresentativi dei Territori Storici si applicheranno criteri di suffragio universale, libero, diretto, segreto e di rappresentanza proporzionale, con circoscrizioni elettorali che consentano una rappresentanza adeguata di tutte le zone di ciascun territorio.

CAPITOLO V
Del controllo dei poteri dei Paesi Baschi


Articolo 38 - Controllo sugli atti

1. Le leggi del Parlamento basco saranno soggette soltanto al controllo di costituzionalità da parte del Tribunal Constitucional.
2. Nei casi previsti dall’articolo 150.1 della Costituzione ci si atterrà a quanto lo stesso dispone.
3. Gli atti, gli accordi e le norme regolamentari emanati dagli organi esecutivi e amministrativi dei Paesi Baschi saranno impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione contenzioso-amministrativa.

Articolo 39 - Conflitti tra Istituzioni dei Paesi Baschi e Territori Storici

I conflitti che potranno sorgere tra le Istituzioni della Comunità Autonoma e ciascuno dei suoi Territori Storici saranno decisi da una commissione arbitrale, formata da un numero uguale di rappresentanti designati liberamente dal Governo basco e dalla Deputazione forale del Territorio interessato, e presieduta dal Presidente in conformità al procedimento stabilito da una legge del Parlamento basco.

TITOLO III
Finanze e patrimonio


Articolo 40 - Autonomia finanziaria

Ai fini di un adeguato esercizio e finanziamento delle sue competenze, i Paesi Baschi disporranno di proprie finanze autonome.

Articolo 41 – Concertazione

1. I rapporti di natura tributaria tra lo Stato e i Paesi Baschi saranno regolati secondo il sistema forale tradizionale di concertazione economica o attraverso convenzioni.
2. I contenuti della disciplina della concertazione rispetterà e si conformerà ai seguenti principi di base:
a) le Istituzioni competenti dei Territori Storici potranno mantenere, stabilire e regolare, all’interno del proprio territorio, il regime tributario, nel rispetto della struttura impositiva generale dello Stato, delle norme dettate in sede di Concierto (atto di concerto) per il coordinamento, l’armonizzazione fiscale e la collaborazione con lo Stato, e delle norme dettate dal Parlamento basco per le medesime finalità all’interno della Comunità Autonoma. Il Concierto sarà approvato con legge;
b) l’esazione, gestione, liquidazione, riscossione e controllo di tutte le imposte, ad eccezione di quelle rientranti nella Renta de Aduanas e di quelle attualmente riscosse attraverso i Monopoli Fiscali, sarà effettuato, all’interno di ciascun Territorio Storico, dalle rispettive Deputazioni forali, ferma restando a collaborazione con lo Stato e la sua alta vigilanza;
c) le Istituzioni competenti dei Territori storici stipuleranno gli accordi necessari allo scopo di applicare nei loro rispettivi territori le norme fiscali di carattere eccezionale e congiunturale che lo Stato decida di applicare al territorio comune, di durata pari al periodo di vigenza delle norme citate;
d) il contributo dei Paesi Baschi allo Stato consisterà in una quota globale, costituito dalle quote corrispondenti per ciascuno dei suoi Territori, come contribuzione a tutti i compiti dello Stato che non assuma la Comunità Autonoma:
e) per l’individuazione delle quote corrispondenti a ciascun Territorio Storico che compongono la quota globale prima indicato, si costituirà una Commissione Mista costituita, da una parte, da un numero uguale di rappresentanti dell’Amministrazione dello Stato. La quota così stabilito sarà approvato con legge, con la periodicità stabilita nel Concierto, ferma restando la sua attuazione annuale con il procedimento che ugualmente si stabilirà nel Concierto;
f) il regime di concertazione si applicherà conformemente al principio di solidarietà di cui agli articoli 138 e 156 della Costituzione.

Articolo 42 - Risorse finanziarie

Le entrate delle Finanze Generali dei Paesi Baschi saranno costituite da:
a) i contributi elargiti dalle Deputazioni forali come espressione della partecipazione dei Territori Storici alle spese del bilancio dei Paesi Baschi. Una legge del Parlamento basco stabilirà i criteri di distribuzione equitativa e il procedimento attraverso il quale si renderanno effettive le contribuzioni di ciascun Territorio Storico;
b) i proventi delle imposte proprie della Comunità Autonoma che stabilisca il Parlamento basco, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 157 della Costituzione e dalla legge organica su finanziamento delle Comunità Autonome;
c) trasferimenti del Fondo di Compensazione Interterritoriale e altre entrate a carico del bilancio dello Stato;
d) rendimenti derivanti dal patrimonio ed entrate derivanti da rapporti di diritto privato;
e) il ricavato delle operazioni di credito e delle emissioni di debito;
f) qualunque altra entrata che possa essere prevista in virtù di quanto stabilito dalla Costituzione e dal presente statuto.

Articolo 43 – Patrimonio

1. Formano parte del patrimonio della Comunità Autonoma basca i diritti e i beni dello Stato e degli altri organismi pubblici riguardanti servizi e competenze assunte da detta Comunità.
2. Il Parlamento basco deciderà riguardo agli organi dei Paesi Baschi, a chi sarà trasferita la proprietà o l’uso di detti beni e diritti.
3. Una legge del Parlamento basco regolerà l’amministrazione, la difesa e la conservazione del patrimonio dei Paesi Baschi.

Articolo 44 – Bilancio

Il bilancio generale dei Paesi Baschi conterrà le entrate e le spese dell’attività pubblica generale e sarà elaborato dal Governo basco e approvato dal Parlamento basco nel rispetto delle norme da esso stabilite.

Articolo 45 - Debito pubblico

1. La Comunità Autonoma dei Paesi Baschi potrà emettere debito pubblico per finanziare spese per investimenti.
2. Il volume e le caratteristiche delle emissioni saranno stabiliti in conformità con l’ordinamento generale della politica creditizia, e il coordinamento con lo Stato.
3) I titoli emessi saranno considerati fondi pubblici a tutti gli effetti.

TITOLO IV
Della riforma dello statuto


Articolo 46 – Procedimento

1. La riforma dello Statuto seguirà il seguente procedimento:
a) l’iniziativa spetterà al Parlamento basco, su proposta di un quinto dei suoi componenti, al Governo basco o a las Cortes Generales dello Stato spagnolo;
b) la proposta dovrà essere approvata dal Parlamento basco a maggioranza assoluta;
c) sarà richiesta, in ogni caso, l’approvazione da parte de las Cortes Generales dello Stato mediante legge organica;
d) sarà infine richiesta l’approvazione definitiva da parte degli elettori mediante referendum.
2. Il Governo basco potrà essere delegato espressamente dallo Stato a convocare i referendum di cui al presente articolo.

Articolo 47 - Modifica dell’organizzazione di governo

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo precedente, quando la riforma avrà ad oggetto una modifica organizzativa dei poteri dei Paesi Baschi e non riguarderà le relazioni della Comunità Autonoma con lo Stato o i regimi forali specifici dei Territori Storici, si potrà procedere nel modo seguente:
a) elaborazione del progetto di riforma da parte del Parlamento basco;
b) consultazione de las Cortes Generales e de las Juntas Generales;
c) se nel termine di trenta giorni a partire dalla richiesta di parere nessuno degli organi consultati si dichiarerà coinvolto dalla riforma, sarà convocato un referendum debitamente autorizzato sul testo proposto;
d) sarà richiesta infine l’approvazione da parte de las Cortes Generales mediante legge organica;
e) se entro il termine previsto alla lettera c) uno degli organi consultati si dichiarasse coinvolto dalla riforma, questa dovrà seguire il procedimento previsto nell’articolo 46, dandosi per espletati gli adempimenti previsti nei punti a) e b) del numero uno del citato articolo.
2. Nel caso in cui si verificasse l’ipotesi prevista nella quarta disposizione transitoria della Costituzione, il Congreso e il Senado, in seduta comune e conformemente al procedimento regolamentare che essi determinino di comune accordo, stabiliranno a maggioranza assoluta quali requisiti tra quelli previsti dall’articolo 46 si applicheranno alla riforma dello statuto, includendosi in ogni caso l’approvazione dell’organo forale competente, l’approvazione mediante legge organica da parte de las Cortes Generales, e i referendum dell’insieme dei territori coinvolti.
3. Il secondo periodo della lettera b) del numero 6 dell’articolo 17 dello statuto potrà essere soppresso a maggioranza dei tre quinti del Congreso e del Senado, e con l’approvazione del Parlamento basco con successivo referendum debitamente autorizzato, convocato a tale scopo.

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