1. Disegno complessivo dello statuto

Lo statuto basco, approvato con la legge organica n. 3 del 18 dicembre 1979, si suddivide in quattro titoli:
- un titolo preliminare, che contiene le disposizioni costitutive e identificative della Comunità (costituzione della Comunità, ambito territoriale e personale, sede degli organi di governo, bandiera e insegne), la disciplina di un peculiare procedimento di aggregazione territoriale, norme che sanciscono il diritto di autogoverno dei Territori storici e la tutela linguistica dell’euskera, e si conclude con un cenno ai diritti e doveri spettanti ai cittadini baschi;
- il titolo primo, che elenca le competenze legislative ed amministrative della Comunità, insieme a specifiche disposizioni riguardanti l’efficacia delle norme in materie di competenza esclusiva e la potestà conferita alla Comunità di concludere convenzioni e accordi di cooperazione; in particolare, sono oggetto di disciplina anche le competenze della Comunità in materia di amministrazione della giustizia e l’ambito competenziale degli organi giurisdizionali nei Paesi Baschi;
- il titolo secondo, che disciplina l’organizzazione istituzionale della Comunità autonoma, delineando caratteri, organizzazione, funzionamento e attribuzioni dell’assemblea elettiva, del governo e del presidente della Comunità, e recando diverse norme sulla amministrazione della giustizia nei Paesi Baschi, sul controllo dei poteri nei Paesi Baschi e sull’autogoverno dei Territori Storici;
- il titolo terzo detta norme in materia economica e finanziaria, regolando tra l’altro l’autonomia finanziaria della Comunità, il suo patrimonio, le risorse finanziarie, il bilancio; disposizioni specifiche sono infine dedicate al debito pubblico, ed alla disciplina di una particolare procedura di concertazione;
- il titolo quarto stabilisce infine il procedimento di revisione dello statuto.

2. I principi

I principi che caratterizzano la Comunità autonoma basca fanno riferimento - oltre ai diritti e doveri fondamentali stabiliti nella Costituzione - alla libertà ed eguaglianza dell’individuo e dei gruppi in cui si integra (art. 9), ed alla tutela dell’euskera, lingua propria dei Paesi Baschi, che ha come il castigliano carattere di lingua officiale in Euskadi. In particolare, si stabilisce che istituzioni della Comunità autonoma, tenendo in considerazione la diversità socio-linguistica dei Paesi Baschi, garantiranno l’uso di entrambe le lingue, sancendo il loro carattere di lingue ufficiali, e adotteranno le misure e disciplineranno gli strumenti necessari per assicurare la loro conoscenza, e che nessuno potrà essere discriminato per ragioni linguistiche. Essendo l’euskera patrimonio comune anche ad altri territori e comunità, oltre ai vincoli e le relazioni mantenute dalle istituzioni accademiche e culturali, la Comunità Autonoma dei Paesi Baschi potrà inoltre richiedere al Governo spagnolo di stipulare e presentare, nei casi in cui è necessaria la sua autorizzazione, a las Cortes Generales, i trattati o le convenzioni che permettano lo stabilirsi di relazioni culturali con gli Stati di cui fanno parte quei territori e quelle comunità, allo scopo di salvaguardare e promuovere l’euskera (art. 6).

3. I diritti

I diritti che vengono riconosciuti ai cittadini baschi sono essenzialmente quelli politici definiti nello statuto che spettano non solo ai cittadini spagnoli che, in conformità con le leggi generali dello Stato, abbiano cittadinanza amministrativa in uno dei comuni compresi nel territorio della Comunità, ma anche ai cittadini spagnoli residenti all’estero che abbiano avuto l’ultima cittadinanza amministrativa nei Paesi Baschi, sempre che conservino la nazionalità spagnola (art. 7).

4. Fonti e loro rapporti

Lo statuto elenca le materie nelle quali si esercitano i due tipi fondamentali di potestà legislativa della Comunità: quella esclusiva (art. 10), che incontra come unico limite la Costituzione spagnola e lo statuto autonomico di riferimento, e quella di desarrollo (di attuazione) della legislazione statale di base. Formano oggetto di una specifica previsione statutaria le competenze in materia di istruzione (art. 16), in materia di polizia e pubblica sicurezza (art. 17), in materia di sanità e sicurezza sociale (art. 18), in materia di mezzi di comunicazione di massa (art. 19),
In particolare, nell’esercizio delle competenze esclusive dei Paesi Baschi spettano al Parlamento la potestà legislativa e al Governo la potestà regolamentare e la funzione esecutiva; in quelle materie in cui la competenza della Comunità consista nell’attuazione legislativa e nell’esecuzione della legislazione basica dello Stato, compete al Governo la potestà regolamentare così come l’amministrazione e il controllo, mentre nelle materie in cui la Comunità Autonoma detenga solo competenze di esecuzione, spetta Governo l’amministrazione e l’esecuzione e, nei casi previsti, la potestà di emanare regolamenti interni di organizzazione dei servizi corrispondenti (art. 20).

5. Organi principali e loro rapporti: forma di governo

Gli organi di governo dei Paesi Baschi sono il Parlamento, il Governo e il suo Presidente o Ledenkari. In particolare, lo statuto basco prevede anche che i Territori Storici conservino e organizzino le proprie tradizionali istituzioni di autogoverno (art. 24).
L’assemblea elettiva - il Parlamento dei Paesi Baschi - si compone di un numero uguale di rappresentanti di ciascun Territorio storico, eletti a suffragio universale ogni quattro anni. L’elezione avviene in ciascun Territorio Storico (che coincide con la circoscrizione elettorale) secondo criteri di rappresentanza proporzionale. I deputati godono delle principali garanzie connesse all’esercizio del loro mandato, come l’insindacabilità e l’immunità parlamentare (art. 26). Il parlamento elegge tra i suoi membri un presidente, un ufficio di presidenza e una deputazione permanente, adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, opera in assemblea e in commissioni (art. 27). Spettano al parlamento, tra l’altro, l’esercizio della potestà legislativa, l’approvazione del proprio bilancio e l’impulso e controllo dell’attività del Governo basco (art. 25).
Le funzioni esecutive e amministrative dei Paesi Baschi sono svolte dal Governo, composto dal presidente e dai consiglieri (artt. 29 e 30). In particolare, il Presidente nomina e revoca i consiglieri del Governo, dirige la loro attività, detenendo la più alta rappresentanza dei Paesi Baschi e la rappresentanza ordinaria dello Stato nel territorio della Comunità (art. 33).
La forma di governo dei Paesi Baschi può definirsi di tipo parlamentare. Al parlamento, l’organo di diretta rappresentanza popolare, spetta il controllo dell’attività del consiglio di governo (art. 25) e l’elezione tra i suoi membri del Presidente della Governo. Il parlamento è chiamato peraltro a regolare sia le attribuzioni del Governo che la sua organizzazione e lo statuto dei suoi membri (art. 30). Il Governo basco - che è politicamente responsabile collegialmente dei suoi atti, di fronte al Parlamento basco, ferma restando la responsabilità diretta di ciascun membro per la propria rispettiva gestione (art. 32) - cessa a seguito del compimento delle elezioni del Parlamento, nel caso di perdita della fiducia parlamentare o per dimissioni o sfiducia del suo Presidente (art. 31).

6. Rilievo della democrazia diretta

Gli istituti di democrazia diretta previsti dallo statuto basco consistono nell’iniziativa legislativa popolare (art. 27), in un referendum confermativo a conclusione del procedimento di riforma dello statuto (artt. 46 e 47), e in un altro referendum che consente il diretto intervento dei cittadini di comuni e territori coinvolti nel procedimento di aggregazione territoriale disciplinato dall’art. 8.

7. Rapporti regione-enti locali

La Comunità autonoma detiene la competenza legislativa esclusiva in materia di regime locale, e con legge del parlamento basco sono regolate - nel rispetto delle facoltà spettanti ai Territori Storici - le demarcazioni territoriali dei comuni (art. 10). In particolare, ciascuno dei Territori Storici che compongono i Paesi baschi potrà, all’interno degli stessi, conservare o, eventualmente, ricostituire e rinnovare la propria organizzazione e le sue istituzioni di autogoverno (art. 3). Inoltre, gli organi forali dei Territori Storici saranno disciplinati secondo il regime giuridico proprio di ciascuno di essi e avranno competenze esclusive all’interno dei rispettivi territori nelle seguenti materie: organizzazione, regime e funzionamento delle proprie istituzioni; elaborazione e approvazione del bilancio; delimitazioni territoriali di ambito supramunicipal che non superino i confini provinciali; regime dei beni provinciali e municipali; regime elettorale municipale; tutte quelle competenze specificate nello statuto o che vengano loro trasferite. Spetterà loro, infine, l’attuazione normativa e l’esecuzione, all’interno del loro territorio, delle materie stabilite dal Parlamento basco (art. 37).
I conflitti che potranno sorgere tra le Istituzioni della Comunità Autonoma e ciascuno dei suoi Territori Storici saranno decisi da una commissione arbitrale, formata da un numero uguale di rappresentanti designati liberamente dal Governo basco e dalla Deputazione forale del Territorio interessato, e presieduta dal Presidente in conformità al procedimento stabilito da una legge del Parlamento basco (art. 39).

8. Finanza e contabilità

La Comunità autonoma basca gode di autonomia finanziaria disponendo di un proprio patrimonio e di proprie finanze (art. 40). In particolare, le principali risorse finanziarie della Comunità sono costituite da: i contributi elargiti dalle Deputazioni forali come espressione della partecipazione dei Territori Storici alle spese del bilancio dei Paesi Baschi; i proventi delle imposte proprie della Comunità Autonoma che stabilisca il Parlamento basco; trasferimenti del Fondo di Compensazione Interterritoriale e altre entrate a carico del bilancio dello Stato; rendimenti derivanti dal patrimonio; il ricavato delle operazioni di credito e delle emissioni di debito (art. 42).
I rapporti di natura tributaria tra lo Stato e i Paesi Baschi saranno regolati secondo il sistema forale tradizionale di concertazione economica o attraverso convenzioni, secondo una procedura concertativa disciplinata dall’art. 41.
La Comunità potrà emettere debito pubblico per finanziare spese per investimenti, e il volume e le caratteristiche delle emissioni saranno stabiliti in conformità con l’ordinamento generale della politica creditizia, e il coordinamento con lo Stato (art. 45).
Il bilancio generale dei Paesi Baschi conterrà le entrate e le spese dell’attività pubblica generale e sarà elaborato dal Governo basco e approvato dal Parlamento basco nel rispetto delle norme da esso stabilite (art. 44).

9. Potere estero, trattati, rapporti con L’Unione Europea

I Paesi Baschi daranno esecuzione ai trattati e alle convenzioni rientranti nelle materie attribuite alla loro competenza dallo statuto. in particolare, nessun trattato o convenzione potrà coinvolgere le attribuzioni e le competenze dei Paesi Baschi se non mediante il procedimento definito nell’articolo 152 della Costituzione. Il Governo basco sarà inoltre informato in ordine all’elaborazione di trattati e convenzioni, e in ordine ai progetti di legislazione doganale, che riguardino materie di specifico interesse per i Paesi Baschi (art. 20).
Non sono invece previsti rapporti diretti dei Paesi Baschi con L’Unione Europea, mentre si stabilisce che la Comunità possa concludere convenzioni con altre Comunità Autonome per la gestione e la prestazione di servizi rientranti nella competenza esclusiva delle stesse, secondo le procedure previste dall’art. 22. La Comunità Autonoma potrà anche stipulare convenzioni con altro Territorio Storico forale per la gestione e la prestazione di servizi propri rientranti nelle materie di sua competenza, rimanendo necessaria la sua comunicazione alle Cortes Generales. Trascorsi venti giorni dalla comunicazione, le convenzioni entreranno in vigore. La Comunità potrà stabilire inoltre accordi di cooperazione con altre Comunità Autonome previa autorizzazione delle Cortes Generales (art. 22).

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