PARERE AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005
Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata
Roma, 14 ottobre 2004
Le Regioni esprimono un giudizio preoccupato e non favorevole sul disegno di Legge Finanziaria 2005, pur riconoscendo lo sforzo fatto per il fabbisogno sanitario 2005. Vi sono infatti questioni strategiche, come l’inserimento degli investimenti nel patto di stabilità e il blocco dell’utilizzo dei mutui - sempre per gli investimenti - per i soggetti che non fanno parte delle Pubbliche Amministrazioni che debbono essere affrontate e risolte diversamente.
Queste questioni hanno un impatto negativo per tutte le Regioni ed in particolare per le Regioni del Sud in relazione al finanziamento dei Programmi regionali di sviluppo anche co-finanziati dall’Unione Europea.
Le Regioni risultano ulteriormente penalizzate per la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate; e per l’incertezza degli strumenti e l’esiguità delle risorse destinate agli incentivi alle imprese.
Si aggiunga, inoltre, la non chiarezza in relazione all’aumento del 2% previsto dal disegno di legge finanziaria 2005, che per esempio per il Fondo sociale ed il Fondo per l’affitto non è di fatto assicurato.
Per l’insieme di queste ragioni, la manovra per le Regioni non è sostenibile.
Per la sanità rimangono problemi sostanziali irrinunciabili ancora irrisolti, a partire dal pieno finanziamento del fabbisogno 2005, che dovrebbe invece attestarsi intorno ai 90,1 miliardi di Euro e la soluzione del pieno finanziamento dei Lea, degli oneri contrattuali e dei disavanzi pregressi relativi agli IRCSS, alle aziende miste e ai policlinici universitari che per il 2004 vale circa 5,5 miliardi di euro.
Le Regioni sono pronte ad un confronto serrato con il Governo e disponibili a modificare il giudizio complessivo della manovra, a fronte di alcuni cambiamenti fondamentali ed in particolare.
1 Lo stralcio dalla Finanziaria del blocco degli investimenti per una discussione complessiva sulla manovra per lo sviluppo del Sistema Paese, prevista nell’apposito collegato alla Finanziaria, affrontando le questioni poste da tutte le Regioni, ivi compresa l’abrogazione dell’art. 3 della Finanziaria 2004. A questa discussione le Regioni vogliono contribuire in maniera significativa essendo fra gli attori fondamentali dello Sviluppo.
2 Il reperimento delle risorse per il finanziamento dei LEA 2004 e dei disavanzi pregressi IRCSS e aziende miste e il pieno finanziamento per il fabbisogno sanitario 2005.
3 L’adeguato finanziamento del Fondo sociale e del Fondo per l’affitto.
4 L’accoglimento degli emendamenti allegati al presente parere.
5 Per le Regioni a statuto speciale, si sottolinea che a fronte del nuovo impianto previsto nel disegno di legge, che sembra abbandonare il vigente sistema di negoziazione bilaterale in ordine al patto di stabilità, si ritiene necessario proporre gli emendamenti allegati, al fine di ricondurre l’iniziativa legislativa statale entro i corretti ambiti costituzionali.
Le Regioni ripropongono le seguenti questioni, già segnalate in fase di predisposizione del Dpef e che, pur non trattate direttamente nella legge finanziaria, rivestono un’importanza fondamentale per il sistema regionale:
attuazione art. 119 della Cost. per il federalismo fiscale. Le Regioni chiedono che venga urgentemente approvato in sede di Conferenza Unificata l’accordo Stato/Regioni/Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Passi avanti per l’attuazione del 119 sono fondamentali anche perché il decreto 56/2000 si trova di fatto inapplicato alimentando in tal modo gravi criticità in settori fondamentali quali la spesa sanitaria;
condono fiscale (legge finanziaria 2003) . Le Regioni chiedono di definire la parte di gettito derivante dal condono previsto nella finanziaria per il 2003 che attiene alla competenza regionale e attribuirlo alle Regioni in aggiunta alle quote di tributi erariali già previste dal 56/2000 e dai rispettivi Statuti delle Regioni a statuto speciale;
• trasferimenti “Bassanini”. Le Regioni più volte hanno sottolineato come le risorse individuate per l’esercizio delle funzioni trasferite non sono congrue e chiedono, pertanto, il loro adeguamento finanziario;
indebitamento. Le Regioni propongono specifico emendamento per la modifica dell’articolo 3 comma 18 della Legge 350/2004 che impedisce, dal 2005, il ricorso all’indebitamento per finanziare investimenti a sostegno di soggetti esterni alla pubblica amministrazione anche se si tratti di spese già autorizzate con legge e previste nel bilancio pluriennale e /o necessarie come cofinanziamento per ottenere le risorse comunitarie e quelle comprese negli accordi Stato Regioni;
gettito manovre fiscali regionali. Le Regioni ricordano la necessità che lo Stato accrediti il gettito derivante dalle manovre fiscali aggiuntive in materia di Irap e addizionale regionale all’Irpef a partire dal 2002.
Nel merito del disegno di legge finanziaria si avanzano le osservazioni riportate nell’allegato (allegato 1)

Le questioni strategiche investite da tali osservazioni sono:
LIQUIDITÀ DI CASSA PER IL SISTEMA SANITARIO: Le anticipazioni sono commisurate al finanziamento del 2004 2% nelle more della deliberazione del CIPE, della proposta di DPCM secondo l’art. 2, comma 4 del d.lgs.56/2000 nonché della stipula dell’intesa fra Stato e Regioni. Poiché tali atti richiedono tempi non brevi il sistema sanitario per gran parte del 2005 avrà gravi carenze di liquidità che, sommandosi a quelle finora subite, allungherà i tempi medi di pagamento ai fornitori (già adesso intorno ad un anno), il contenzioso e gli oneri conseguenti. In sostanza le anticipazioni, pur previste dal ddl finanziaria, commisurate al 95% del finanziamento aggiornato non si concretizzerebbero.
INSUFFICIENZA FABBISOGNO SANITARIO 2005-2007 E ANNI PREGRESSI: Le Regioni hanno quantificato il fabbisogno sanitario per il 2005 in 90,1 miliardi. Da questa stima sono esclusi 5,5 miliardi per il 2004 relativi ai disavanzi pregressi IRCCS, Aziende miste, Policlinici universitari, nonché per la soluzione del pieno finanziamento dei LEA e degli oneri contrattuali.
PATTO DI STABILITA’: sono sottoposte al patto di stabilità anche le spese in conto capitale già limitate dalla norma della scorsa finanziaria in materia di indebitamento. Sono incluse anche i trasferimenti statali e comunitarie che hanno un andamento erratico rendendo estremamente problematico il rispetto dei nuovi vincoli e limiti stabiliti.
PUNTI CRITICI PER IL MEZZOGIORNO Il fondo per le Aree sottoutilizzate è stato praticamente dimezzato. Si è passati da una disponibilità fino ad ora indicata in 11 miliardi e 998 milioni di euro alla cifra di 6 miliardi e 500 milioni. Non viene inoltre rispettato l’impegno assunto in sede comunitaria di aumentare la spesa del 9% in conto capitale. Ulteriore questione concerne gli Incentivi alle Imprese. La cosiddetta razionalizzazione, infatti, trasformando gli incentivi in crediti agevolati, si traduce sostanzialmente in un taglio di risorse per le imprese che operano nel mezzogiorno. Inoltre bisogna sottolineare che la previsione di tale cambiamento ha congelato gli incentivi alle imprese creando una situazione di incertezza per le medesime che già adesso non investono nel Sud con danno allo sviluppo e all’occupazione. L’imposizione per il prossimo triennio di un tetto di spesa al 2% imposto alle Regioni e agli enti locali crea non pochi problemi ed ostacoli alla attuazione di programmi di intervento già avviati, quali ad esempio quelli cofinanziati dai fondi strutturali i cui procedimenti ed impegni giuridicamente vincolati dovranno essere completati ed assunti entro il 2006, pena la perdita di risorse per il Paese. Tale problema sarà maggiormente avvertito a livello degli enti territoriali del Mezzogiorno, data la mole di risorse finanziarie che sono chiamati a gestire nell’ambito del QCS 2000-2006.
Con riferimento alle osservazioni effettuate vengono quindi proposti gli emendamenti riportati negli allegati (allegato 2, allegato 3 e allegato 4) in merito sia alle suddette questioni strategiche sia ad altre questioni rilevanti per gli equilibri di finanza regionale.
Le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome hanno proposto emendamenti, tenuto conto delle specificità dei loro Statuti (allegato 5)

ALLEGATI

ALLEGATO 1

OSSERVAZIONI DDL AC. 5310 BIS – STRALCIO -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Articolo 6 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)
Viene presentato un emendamento per l’abrogazione dell’articolo e per prorogare il regime attuale del patto di stabilità. Inoltre vengono chieste specifiche deroghe al Patto per gli enti territoriali coinvolti da calamità naturali
Per la terza volta dall’istituzione del Patto di Stabilità Interno vengono modificate le regole dello stesso sottoponendo ai vincoli e limiti anche le spese in conto capitale (già limitate dalla norma della scorsa finanziaria), nonché i trasferimenti statali e comunitari. Inoltre la norma non è chiara sul significato di alcuni aspetti e pone, fra l’altro, i seguenti interrogativi:
• sono compresi gli interessi e la quota capitale rimborso mutui?
• cosa si intende per trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell’articolo 2 ?


Articolo 8 (Disposizioni in materia di finanza regionale)

• E’ stato accolto con modifiche l’articolo proposto per la fiscalizzazione e la compensazione tassa automobilistica /accisa benzina riconfermando l’importo di 342,583 milioni, in misura quindi inferiore alla ricognizione interregionale per il 2003 che indica perdite di entrata pari a 477,7 milioni di euro.
Prevedendo difficoltà applicative del DLGS 56/2000 anche per il 2005 viene presentato un emendamento per prorogare i trasferimenti Bassanini, e le altre risorse confluite nel DLGS 56/2000 con il ddl finanziaria 2005 ( fondo asili nido, recupero perdite di entrata accisa benzina), nonché il fondo di garanzia ex art. 13 del D. Lgsvo 56/2000
• Viene preso positivamente atto dello sblocco dell’autonomia fiscale accogliendo specifica proposta delle Regioni.
• Non risulta, inoltre, venga data copertura finanziaria, nonostante vi sia l’obbligo in capo allo Stato, agli oneri rivenienti dall’applicazione dell’art. 48, comma 9, della legge 449/97 in materia di assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani.
• In relazione al condono fiscale di cui alla legge finanziaria 2003 le Regioni chiedono di partecipare al gettito per le quote di tributi di loro spettanza. Con l’occasione le Reigoni chiedono anche il riconoscimento delle entrate relative alle sanzioni in materia di IRAP conseguenti all’attività di accertamento dell’imposta svolta dalle agenzie territoriali delle entrate in regime di convenzione con le medesime. Propongono contestualmente che tali entrate siano direttamente loro trasferite al netto dei rimborsi di imposta effettuati dalle agenzie delle entrate.
Articolo 10 (Rinegoziazione mutui)

Viene presentato un emendamento per chiedere l’esclusione delle Regioni che, comunque, manifestano ampia disponibilità a collaborare in via amministrativa e concordata per il raggiungimento dei risultati previsti dalla norma.

Articolo 12 (Superamento della Tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie)

• Occorre valutare attentamente i problemi che potrebbero sorgere dalla sperimentazione e i criteri di individuazione della Regione. In merito all’individuazione della Regione su cui verrà attivata la sperimentazione, occorre considerare che fanno parte del gruppo di lavoro per l’iniziativa SIOPE (Sistema informativo Operazioni Enti Pubblici) Lombardia, Veneto e Campania.
• In ogni caso deve essere mantenuto il sistema di anticipazioni in materia di spesa sanitaria.
Articolo 22 (Interventi nel settore sanitario)

Viene presentato un emendamento per risolvere le gravi criticità nella liquidità di cassa derivanti dalla norma e segnalate.

Come questione strategica si segnala che le Regioni hanno quantificato il fabbisogno sanitario per il 2005 in 90,1 miliardi. Da questa stima sono esclusi 5,5 miliardi per il 2004 inerenti: la soluzione del pieno finanziamento dei LEA, degli oneri contrattuali e dei disavanzi pregressi relativi agli IRCCS, alle Aziende miste ed ai Policlinici universitari.

• Si ripropone il problema del finanziamento degli IRCCS,dei Policlinici Universitari e Aziende Miste e la gestione con lo Stato;
• La lett.d) del comma 8 afferma che nelle more della delibera CIPE e della proposta di DPCM del d.lgs.56/200 le anticipazioni sono commisurate al 95% del finanziamento 2004 2%. Le difficoltà di applicazione del d.lgs.56/2000 vanificherebbero la possibilità di anticipazione del 95% del nuovo finanziamento.
• Occorre stabilire tempi brevi per gli adempimenti

Articolo 36 comma 32 (Regimi speciali e disposizioni varie)

• Si chiedono i dati regionalizzati dell’impatto della norma e le modalità di copertura, a favore delle Regioni, dei minori gettiti
Altre questioni

- Interventi di sostegno al settore della bieticoltura: si riporta apposito emendamento nell’allegato 2.
- Diritto allo studio universitario: L’impegno dello Stato alla copertura dei Livelli Essenziali delle Prestazioni in materia di diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; la garanzia dell’erogazione di tali prestazioni a tutti gli idonei.
Tenendo conto che attualmente solo il 70% degli idonei è beneficiario di borse di studio, si rende necessario l’intervento finanziario da parte dello Stato finalizzato a garantire la copertura di tali prestazioni per il rimanente 30%.
- sostegno e sviluppo delle attivita’ sportive e per la lotta al doping: Occorrono adeguate risorse per il potenziamento dell’impiantistica sportiva nonché per la promozione di un’efficace campagna che contrasti lo sviluppo della cultura del doping e al sostegno delle organizzazione di promozione sportiva rivolto in particolare al mondo giovanile e alla popolazione scolastica.
Tale sostegno con modesti investimenti garantirebbe altresì una moltiplicazione di iniziative e attività che darebbe un notevole impulso ad una positiva cultura dello sport.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI PER D.D.L. LEGGE FINANZIARIA 2005
1. Emendamento all’art. 6 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali) del ddl legge finanziaria 2005 A.C. 5310 bis.
L’art.6 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali) è abrogato e sostituito dal seguente:
Art.6 “Per le regioni a statuto ordinario restano confermate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui al comma 50 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Per l’esercizio 2006 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione Economico – Finanziaria.
A decorrere dall’anno 2005 non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le Regioni a statuto ordinario, di cui alle disposizioni recate dall’art.1 della legge 405/2001, le somme erogate alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo dei contratti del personale.
Sono autorizzate deroghe all’applicazione del Patto di stabilità interno per le Regioni e gli enti locali a fronte di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza

Motivazioni
Le Regioni ritengono che in questo periodo di incertezza per il rilancio dello sviluppo economico è necessario continuare ad escludere le spese in capitale dai limiti del patto. Concordano nel proseguire il loro apporto al raggiungimento degli obiettivi di stabilità e crescita attraverso il mantenimento delle attuali regole del patto di stabilità interno anche per il 2005 e 2006. Poiché dal 2005 le somme per il rinnovo del contratto dei trasporti transiteranno dai bilanci regionali si rende necessario la loro esclusione dal calcolo del tetto di spesa definito dal patto di stabilità in quanto tali somme sono dovute per legge.Inoltre sono autorizzate deroghe per enti territoriali investiti da calamità naturali.
2. Indebitamento

“All’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n.350, nel comma 21 bis, introdotto con la Legge 30 luglio 2004, n. 191 che ha convertito in legge con modifiche il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004 – 2006 e 2005 – 2007;
d) Cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e Cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.”
Motivazioni
La norma si rende necessaria in quanto, la modifica all’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n.350 comma 21 bis, introdotta con la Legge 30 luglio 2004, n. 191 che ha convertito in legge con modifiche il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, pur contribuendo parzialmente alla salvaguardia degli equilibri di finanza regionale fino a tutto il 2004, non consente dal 2005 il finanziamento mediante indebitamento delle spese di investimento a sostegno di soggetto esterni alla pubblica amministrazione anche se già autorizzate con legge gli scorsi anni e previste nel bilancio pluriennale e/o necessarie ad assicurare il cofinanziamento delle risorse comunitarie e degli accordi Stato Regioni. Questo emendamento proposto permette di portare a compimento gli interventi cofinanziati e gli obblighi assunti.
3. IVA Trasporti
Testo articolo
Al comma 25 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole “Fino al 31 dicembre 2003” sono soppresse.
Al comma 25 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo “E’ autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001 – 2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.” è sostituito dal seguente: “E’ autorizzata la spesa di 282 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 per ristorare gli oneri dei predetti enti”.
Motivazioni
Il decreto del Ministero dell’Interno 22 dicembre 2000 inerente le “Procedure e modalità per l’attribuzione di contributi erariali a favore delle Regioni ed enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell’art.9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n.472” prevede un rimborso alle Regioni da parte dello Stato per i maggiori oneri sostenuti per l’applicazione dell’IVA sui contratti di servizio. Il comma 25 dell’articolo 3 della Legge 350/2003 prevede il rimborso alle Regioni, a carico dei bilanci dello Stato 2004-2005-2006, dell’IVA al lordo delle quote IVA spettanti alle Regioni in base al DLGS 56/200 e relative, rispettivamente, agli anni 2001-2002-2003. Per rendere permanente tale riconoscimento al lordo viene presentato questo emendamento. Infatti non è corretto negare tale riconoscimento dal momento che la compartecipazione IVA ex DLGS 56/2000 è stata rideterminata ogni anno in modo da sostituire esattamente i trasferimenti soppressi.Altrimenti la detrazione operata sui contributi per i trasporti determina per le Regioni una perdita netta di risorse. L’emendamento mira a ripristinare la misura dei contributi nell’importo complessivo spettante.
4. Abrogazione commi da 38 a 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (canoni demanio idrico)
“Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”
Motivazioni
L’abrogazione di tale norma è motivata dalla considerazione che la materia è di competenza regionale già attribuita con il d.lgs 112/98 e che i canoni sono introitati dalle Regioni; tale devoluzione si può già fare con legge regionale. Si ricorda tra l’altro che fin dal 2001 alcune regioni già riconoscono alle province una quota dei canoni riscossi per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni.
5. Recupero delle minori entrate per il periodo 1998-2002

“Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l’anno 2005. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,e le province autonome di Trento e Bolzano.”
Motivazioni:
L’importo della compensazione statale per le minori entrate tassa automobilistica – accisa è rimasto fisso dal 1998 al 2002, determinato sulla base delle perdite registrate nel primo anno di entrata in vigore della legge 449/97. Si è, quindi, creato uno squilibrio fra compensazione e effettivo ammontare delle perdite delle Regioni. L’articolo è finalizzato a compensare la ulteriore perdita residua realizzata dalle Regioni e non compensata dal trasferimento statale.
6. Emendamento all’art.10 (Rinegoziazione mutui) del ddl legge finanziaria 2005 A.C. 5310 bis.
All’articolo 10, comma 1 sono soppresse le parole “le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Motivazioni
Le Regioni comunque manifestano ampia disponibilità a collaborare in via amministrativa e concordata per la rinegoziazione dei mutui con oneri a carico dello Stato fermo restando che l’eventuale vantaggio in termini di riduzione degli oneri di ammortamento è a favore del bilancio dello Stato e che gli eventuali oneri e commissioni delle operazioni devono parimenti gravare sul bilancio dello Stato.
7. Modifiche all’art. 8 del DDL Finanziaria 2005 e differimento di termini previsti dal DLGS 56/2000
1. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: A) dopo le parole aggiungere le parole . Dopo la parola aggiungere la parola . Dopo le parole aggiungere le parole .
b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;
c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.»;
d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2005».
2. Nell’articolo 8 del d.d.l. A.C. 5310 bis sono introdotte le seguenti modifiche:
al comma 1, prima della parola sono inserite le seguenti parole <,a decorrere dall’anno 2006,>. Nell’articolo 8, comma 1, le parole , sono sostituite con le parole . Nel comma 2, le parole sono sostituite con le parole . Nel comma 2, dopo la parola sono inserite le parole .
Motivazioni.
Tenuto conto delle difficoltà applicative del dlgs. 56/2000 l’emendamento prevede una ulteriore proroga, per tutto il 2005, delle risorse statali da trasferire alle Regioni per la gestione degli interventi agevolativi loro conferiti in ottemperanza alle disposizioni previste dalla riforma Bassanini.
Inoltre viene effettuato il differimento al 2006 dell’integrazione nei trasferimenti soppressi ex. Dlgs. 56/2000 del fondo asili nido e del fondo a recupero perdita di entrate regionali per accisa benzina/tassa automobilistica, che quindi anche per il 2005 si chiede vengano erogati a titolo di trasferimento.
8. Norma interpretativa in materia di manovre tributarie regionali
L'art. 3, comma 1, punto a) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l’art. 2, comma 21 della Legge 24 dicembre 2003, n° 350 che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota e dell'imposta regionale sulle attività produttive si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo (provvedimento amministrativo) e non per quelli approvati dalle Regioni con proprio provvedimento legislativo.
MOTIVAZIONI
L'art. 3, comma 1, punto a) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha disposto la sospensione degli aumenti deliberati successivamente al 29 settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, dell'aliquota delle addizionali regionali e comunali e dell'irap, fino a che non si raggiungesse un accordo in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.
L'art. 2, comma 21 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) stabilisce la durata della sospensione degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni eventualmente deliberati sino al 31 dicembre 2004.
Il comma 22, delll'art. 2, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) dispone invece che nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in maniera non confome ai poteri ad esse attribuite in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.
Dal combinato disposto degli articoli sopra riporati è chiara la volontà del legislatore di indicare solamente i provvedimenti amministrativi, deliberazioni regionali e comunali, quali atti per i quali la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote è operante.
I provvedimenti legislativi, che possono essere approvati solo dalle regioni, sono invece esclusi da tale limitazione e questo è anche coerente con la volontà dello stesso legislatore di imporre alle regioni l’obbligo di coprire il disavanzo sanitario con i propri tributi come previsto dall’art. 4 del D.L. 15 aprile 2002, n° 63 convertito nella Legge 15 giugno 2002 , n° 112 dall’articolo 51 del D.L. del 30 settembre 2003 n° 269 convertito in Legge 24 novembre 2003 n° 326.
L’esigenza di ribadire i concetti sopra espressi attraverso una norma interpretativa nasce dall’esigenza di evitare nel futuro l’instaurasi di un eventuale contenzioso tributario in materia di Irpef e Irap tra amministrazioni regionali e contribuenti.
11. Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Nell’articolo 8 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7bis
L’art. 90, comma 4, legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito dal seguente:
“4. Le Regioni e le Province Autonome stabiliscono, con apposito regolamento da emanare entro XXX giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative dell’imposta.”
L’art. 91, comma 1, L. 342/2000 è sostituito dal seguente:
“1. Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di cui all’art. 90 è l’esercente dell’aeromobile.”
Dopo I’art. 91 della L. 342/2000 è inserito il seguente:
“Art. 91/bis (Versamento dell’imposta)
Il versamento dell’imposta va effettuato all’atto del pagamento dei diritti di approdo e di decollo alle società di gestione degli aeroporti o ai fiduciari di cui all’art. 7 del D.P.R. 20 novembre 1982, n. 1085.
Le società di gestione e i fiduciari di cui al comma 1 provvederanno al successivo riversamento alle regioni o Province Autonome di competenza nei termini stabiliti dal regolamento previsto all’art. 90, comma 4.”
Motivazioni
L’emendamento mira a mettere leRegioni in condizioni di poter attuare la normativa statale adottando il relativo regolamento ed introduce disposizioni in materia di riscossione rivolte a ridurre i costi di gestione del tributo.
12. INTERVENTI DI SOSTEGNO AL SETTORE DELLA BIETICOLTURA
All’articolo 13 del DDL Finanziaria 2005, aggiungere il seguente comma 5:
“è ripristinato il fondo per gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in conformità alle autorizzazioni già concesse dall’UE, con un budget di 10 milioni di Euro, prelevando dal Fondo delle entrate dal Ministero.
MOTIVAZIONI:
La bieticoltura è a rischio estinzione sull’intero territorio nazionale e soprattutto nel centro-sud a causa di tre fattori:
1) i bieticoltori hanno già conferito il prodotto sul prezzo fissato contenente gli aiuti di cui sopra;
2) la riforma dell’O.C.M. zucchero in discussione a Bruxelles;
3) la riforma della PAC con la scelta di disaccoppiamento totale;
4) ingresso di nuovi partner nell’UE che immetterebbero forti quantitativi del prodotto.
La salvaguardia della bieticoltura è indispensabile perché è uno degli elementi portanti nell’attuazione delle rotazioni colturali”.


EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI PER DDL LEGGE FINANZIARIA 2005 NEL SETTORE SANITA’
Emendamenti all’art. 22 (Interventi nel settore sanitario) del ddl legge finanziaria 2005
COMMA 1
Si propone la soppressione del seguente periodo:”…al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88250 di euro per l’anno 2005, 90014 milioni di euro per l’anno 2007 e 91813 milioni di euro per l’anno 2007” e sostituzione con:” ferma restando la quantizzazione delle entrate proprie nella misura determinata dall’Accordo dell’8 agosto, tra Governo Regioni e Province Autonome, è determinato in 90.106 milioni di € per l’anno 2005”.
COMMA 2
Si propone la sostituzione alla terz’ultima riga del periodo “al Direttore dell’Agenzia” con le parole “all’Agenzia”.
COMMA 3
Si propone l’abrogazione della lettera d)
lettera e:
- dopo le parole “equilibrio economico-finanziario” sostituire le parole “delle proprie” con le parole “del sistema sanitario regionale nel suo complesso ivi comprese le”
- dopo “ aziende ospedaliere universitarie” sopprimere le seguenti parole” ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”
- sopprimere “nonché l’ipotesi di decadenza del direttore generale” e sostituire con:” prevedere la regolamentazione da parte delle Regioni della decadenza dei direttori generali”
- Inserire alla fine del comma 3 il seguente periodo: “Inoltre l’Intesa di cui sopra dovrà prevedere per l’anno 2004 il pieno finanziamento dei LEA e degli oneri contrattuali”.
- è abrogata la lettera d) del comma 4 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002 n. 289
COMMA 4
Sopprimere le parole “entro il 30 aprile” e sostituire con “ entro il 31 luglio “
Sopprimere le parole “30 giorni” e sostituire con “ 60 giorni”
COMMA 5
Se ne propone l’abrogazione
COMMA 6
Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo “ Per poter svolgere le attività di supporto tecnico innanzi specificate l’Agenzia per i servizi sanitari regionali può procedere, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, alla copertura dei posti vacanti nell’organico del personale in deroga al limite di spesa previsto dall’art. 7 “
COMMA 7
Se ne propone l’abrogazione
COMMA 8
comma 8, lett.a) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “La delibera CIPE dovrà essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall’intesa Stato-Regioni e Province Autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Decorsi ulteriori 30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà con un DPCM. ”
comma 8, lett.c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Il procedimento di verifica dei predetti adempimenti deve essere compiuto entro il 30 luglio 2005 e la conseguente erogazione della residua quota di finanziamento alle Regioni deve essere effettuata entro il 30 settembre 2005. Qualora si verificassero ritardi nell’accredito delle somme, gli eventuali oneri che le Regioni dovessero sopportare anche per operazioni di finanziamento a breve termine al fine di assicurare l’ordinato finanziamento del servizio sanitario, sono posti a carico dello Stato.”
comma 8, lett.d) sopprimere le parole “e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, nonché della stipula dell’Intesa di cui al comma 3, ”
Motivazioni
L’emendamento mira ad assicurare l’ordinato finanziamento del sistema sanitario, attenuando le forti criticità venutesi a creare con le norme in vigore a causa della minore liquidità resa disponibile al sistema, generando altresì contenziosi ed oneri aggiuntivi. Resta comunque assicurato il meccanismo di verifica degli adempimenti regionali concordati e le eventuali sanzioni.
In particolare si chiede l’abrogazione di parte della lett.d) svincolando l’erogazione di materia di sanità dagli altri adempimenti riguardanti il d.lgs.56/2000 le cui difficoltà di applicazione vanificherebbero la possibilità di anticipazione del 95% del nuovo finanziamento.
comma 8, lett.e) se ne propone l’abrogazione
ULTERIORI EMENDAMENTI
A) COPERTURA DEI DISAVANZI PREGRESSI DEGLI IRCCS, AZIENDE MISTE E POLICLINICI UNIVERSITARI: “prevedere la copertura dei disavanzi pregressi degli IRCCS, Aziende Miste e Policlinici universitari per circa 1.500 milioni di euro”
B)COPERTURA DISAVANZI 2001 (Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Sardegna): “ limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie ai fini dell’accesso ai finanziamenti integrativi del FSN a carico dello Stato, per l’anno 2001, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorchè gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità”
Motivazione:
E’ necessario introdurre una norma che possa sbloccare le risorse aggiuntive per quelle Regioni che nel 2001 ancora non hanno avuto quanto dovuto (Campania, Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna).
In sostanza dovrebbero essere considerate idonee le misure delle Regioni che danno luogo alla copertura dei disavanzi anche su base pluriennale.
Del resto, visto il contesto, non è sicuramente possibile per le Regioni con grossi disavanzi coprire gli stessi con le risorse di un solo bilancio, tanto più a fronte del blocco di strumenti di imposizione fiscale come Irpef e Irap.
C) INVESTIMENTI
Si richiede in via pregiudiziale lo stanziamento delle somme a copertura dei programmi di investimento ex art. 20 legge n.67/88. Inoltre si richiedono 3 miliardi di euro nel triennio 2005-2007 da utilizzare in via prioritaria per il rinnovamento tecnologico.
D) TERME
“ il comma 4 dell’articolo 4 della legge 323 del 2000 è abrogato”
Motivazione:
L’emendamento tende ad uniformare le modalità utilizzate per la stipula degli accordi sulle tariffe termali con le procedure utilizzate per le altre aziende accreditate. Infatti solo per le terme è previsto che l’accordo raggiunto tra Regioni e Federterme sia sancito con una intesa in Conferenza Stato regioni.
E) PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI
“E’ abrogato l’articolo 14 della legge 30 Aprile 1962 n. 283 e conseguentemente risultano abrogati gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
Il libretto di idoneità sanitaria non è più rilasciato dalle Aziende Sanitarie Locali e non costituisce titolo obbligatorio all’esercizio delle attività di produzione, preparazione, deposito, somministrazione, distribuzione e vendita degli alimenti. Gli operatori addetti alla produzione preparazione somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata formazione ed essere aggiornati periodicamente secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 Maggio 1997, n. 155.
I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato Regioni entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge saranno disciplinati l’onere della formazione, i contenuti della formazione, la periodicità”
Motivazione:
Molte Regioni hanno già disciplinato con propria legge o con atti formali la materia abolendo i libretti sanitari (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Umbria, Piemonte, Trentino alto Adige). La Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza n. 162 del 2004 rigettando i ricorsi presentati dal Ministero contro le Leggi Delle Regioni Toscana, Lombardia, Emila Romagna e Lazio. Ritenendo importante abolire tale prassi in quanto facente parte delle pratiche provatamente inefficaci, si propone l’emendamento che mira a sancire a livello dello Stato quanto già attuato a livello di alcune Regioni. Inoltre, l’emendamento affronta anche il problema della formazione per gli alimentaristi e rimanda alla stipula di un accordo. Si rileva, altresì, che l’attuazione a livello nazionale di tale emendamento, avrebbe come conseguenza una riduzione di costi per le Regioni (i costi dell'idoneità sanitaria, nel 1989, erano di circa 3000 miliardi di lire) e permetterebbe di liberare risorse umane che, fermo restando le attuali restrizioni sull'assunzione del personale, potrebbero essere utilizzate all'interno delle aziende.
F) CONTRATTI SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Al primo capoverso del comma 2 dell’articolo 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole “ e stipulano contratti con quelle private e con professionisti accreditati” aggiungere il seguente periodo“nei limiti delle risorse finanziarie che le regioni possono definire per la stipula dei contratti utili a garantire un sistema di integrazione delle strutture private con il servizio pubblico”.
G) PIANO DI INVESTIMENTI IMMOBILIARE DELL’INAIL
All’articolo 35 comma 18 del DDL Finanziaria 2005 dopo le seguenti parole “ approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” aggiungere” e con il Ministro della salute e con il Ministro dell’Istruzione,dell’Università e della ricerca” .
Alla terzultima riga sostituire la parola “sentito” con “ con”.
H) RIDEFINIZIONE SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
“Le Regioni possono ridefinire, anche con provvedimento amministrativo, il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni , previsto dalle normative nazionali vigenti, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e tenuto conto degli obiettivi di programmazione regionale.”
I)PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE
• L’alinea del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituita dalla seguente: “Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi stipulati ai sensi dell’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono definire la loro durata anche differenziata per le parti normative e le parti economiche e tenere conto dei seguenti principi”.
• Il comma 8 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal presente comma:“ Le Regioni, ai sensi del comma 27 dell’articolo 54 della legge n. 289/2002 definiscono le fattispecie per l’eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 271/2000”.
L) PRODOTTI MONOUSO
“Con decreto del Ministro della salute d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze da adottare, sentito l’Istituto superiore di Sanità, entro 180 dall’entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri e le modalità per la rigenerazione dei prodotti dichiarati monouso, di cui al DLgs n. 46 del 1997”.

ALLEGATO 4
VALUTAZIONI ED EMENDAMENTI DELLE REGIONI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI
SUL DDL FINANZIARIA 2005
1. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome richiama quanto già affermato nel documento approvato nel luglio 2004 sul Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2008 (DPEF) in relazione al settore delle “ Politiche Sociali e del Welfare”.
 Irrinunciabilità delle garanzie relative alla stabilità del Fondo per le Politiche Sociali che quantomeno deve essere mantenuto nella medesima entità del 2004;
 Definizione precisa e conseguente finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) attraverso specifiche risorse finanziarie;
 Previsione di specifiche misure finanziarie per risolvere il problema della non autosufficienza con l’introduzione di un apposito Fondo;
 Possibilità per le Regioni di prevedere, nell’ambito della loro autonomia fiscale, forme di finanziamento obbligatorie per i costi del Welfare.
2. In particolare in merito al DDL Finanziaria 2005, si sottolinea quanto segue:
- l’urgenza della definizione dei LIVEAS e del Fondo per la non autosufficienza, nonché la ripresa del confronto con il Governo sui temi indicati e comunque sull’insieme delle politiche sociali;
- l’irrinunciabilità per il 2005 di un FNPS non inferiore all’assegnazione 2004 incrementato del 2%
- l’indispensabilità della mancanza di finalizzazioni all’interno del Fondo nel rispetto del nuovo ordinamento costituzionale;
- la coerenza tra le iniziative statali e i poteri riconosciuti dalla Costituzione alle Regioni in materia di servizi sociali. In particolare, qualora il Governo assuma iniziative nella materia sociale, si chiede che le stesse non gravino sul Fondo e siano preventivamente oggetto di confronto con le Regioni.
3. Riguardo la disponibilità del FNPS 2005, dall’analisi della legge Finanziaria e tabelle 2004 e del DDL Finanziaria e tabelle 2005, si desume quanto segue:
Poste a bilancio Anno 2004 Anno 2005
FNPS 1.215.333.000,00 1.276.640.000,00
Agevolazioni H, assegno nucleo e maternità (allegato 1 Finanziaria 2004) 243.000.000,00 ----
Art.21, comma 6, legge 24 novembre 2003, n. 326 232.000.000,00 ----
Art.3, comma 101, legge finanziaria 2004; (ricerca scientifica e scuole paritarie) - 35.000.000,00 - 55.000.000,00
Fondo Asili Nido art. 70 L.448/2001 150.000.000,00 ----
€1.805.333.000,00 €1.221.640.000,00
Le Regioni sottolineano, che dal DDL Finanziaria 2005, non si individuano i finanziamenti sopra indicati alla seconda e terza riga; si chiedono pertanto chiarimenti, in quanto ciò non corrisponderebbe al criterio indicato nella nota di aggiornamento al DPEF 2005/2008, presentata unitamente al DDL della legge finanziaria 2005, che recita testualmente:”l’applicazione dell’incremento del 2 per cento sul livello di spesa 2004”.
4. In base a quanto sopra riportato si propongono i seguenti emendamenti al testo dl DDL Finanziaria 2005:
articolo 8, comma 2 , soppressione e sostituzione con il seguente comma :
” I finanziamenti di cui al Fondo ex all’art.70 legge 28 dicembre 2001 n. 448, soppresso, vanno ad incrementare il FNPS e confluiscono nello stesso senza vincolo di destinazione”
articolo 20, diversa titolazione della rubrica e inserimento dopo il comma 3 del comma 3 bis e 3 ter:
(Trasferimenti all’INPS e invalidità civile)
3 bis ) “Il personale già dipendente dell’Amministrazione dello Stato, trasferito alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni previste al secondo comma dell’articolo 130, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in oggi operante presso l’INPS, Enti locali e Aziende Sanitarie Locali, a seguito di accordi con le regioni medesime in base al comma 7, articolo 80, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è regolarizzato, ai sensi di legge, negli organici di tali Enti, con trasferimento da parte delle Regioni, delle risorse finanziarie ricevute dallo Stato per la gestione di detto personale”;
3 ter ) “ Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore dalla presente legge, vengono determinati in via definitiva, i finanziamenti statali alle Regioni per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 130 del Dlgs 31 marzio 1998 n. 112”.
dopo l’articolo 20 inserire il seguente articolo 20 bis :
(Fondo Nazionale per le Politiche Sociali)
”Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali”di cui all’art. 59, comma 44, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni è trasferito alle Regioni senza vincolo di destinazione; a tal fine, sono soppresse, alla seconda parte del comma 2, dell’art. 46 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da:” e destinando” fino a “alla natalità”.

ALLEGATO 5
EMENDAMENTI SPECIFICI PROPOSTI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME
QUESTIONI RIGUARDANTI LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME
A fronte del nuovo impianto previsto nel disegno di Legge, che abbandona il vigente sistema di negoziazione bilaterale in ordine al patto di stabilità, si ritiene necessario proporre gli emendamenti allegati, al fine di ricondurre l’iniziativa legislativa statale entro i corretti ambiti costituzionali.
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6 (Patto di stabilità per gli enti territoriali)
1. Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole: ", e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;
2. nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano," sono soppresse;
3. nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6 le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano," sono soppresse;
4. nel comma 5 dell'articolo 6 le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano," sono soppresse;
5. nel comma 13 dell'articolo 6 le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano," sono soppresse;
6. Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
"ART. 6 BIS
(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, per il rispettivo territorio, ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito delle competenze attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione secondo i criteri, le modalità e le procedure definiti con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Fino alla data di entrata in vigore delle predette norme di attuazione statutarie, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa proposta da presentare da parte di ciascuna di esse entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei saldi di bilancio rilevanti per il conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica.
2. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a mantenere il saldo di bilancio concordato con riferimento al precedente esercizio finanziario, corretto del tasso programmato di inflazione.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo per gli enti locali e per gli enti ed organismi strumentali dei rispettivi territori, nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione".
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10 (Rinegoziazione di mutui)
Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole: “, le province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11 (Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari)
Nel comma 1 dell'articolo 11 le parole: “, delle province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22 (Interventi nel settore sanitario)
Dopo il comma 8 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
"8 bis Ai sensi dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 38 (Copertura ed entrate in vigore)
Dopo il comma 2 dell'articolo 38 sono è inserito il seguente:
"2 bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite."






ALLEGATO 3

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