CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL II^ SEMESTRE 2013 DALLA REGIONE ABRUZZO E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI.

 

 

 

 


SETTEMBRE 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A cura di:
Consigliere Andrea Baldanza
Referendario Angelo Maria Quaglini

Supporto analisi giuridico-finanziaria
Dott. Fabio De Paulis

 
Considerazioni di carattere generale sulla copertura e sulle tecniche di quantificazioni delle disposizioni legislative approvate nel corso del II^ semestre 2013

Il secondo semestre dell’anno 2013 è stato caratterizzato da un’intensa attività del Consiglio regionale dell’Abruzzo, atteso che sono state approvate 41 leggi laddove, nel primo semestre dello stesso anno, erano stati approvati solo 18 atti normativi. Nel corso del II^ semestre dell’anno 2013 la Corte costituzionale ha depositato 7 sentenze che, a vario titolo, hanno annullato disposizioni contenute in leggi della Regione Abruzzo. Di particolare rilievo, per i fini che ora occupano, appaiono la sentenza 17 ottobre 2013, n. 241 di annullamento degli articoli 7, comma 4, 16, 27 e 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo” nonché la sentenza 25 ottobre 2013, n.250 di annullamento degli artt. 13 e 14 della legge Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 2013, ha cassato lo strumento di copertura individuato dalla Regione Abruzzo nell’apposizione di un vincolo rispetto ad “economie di spesa” derivanti da esercizi precedenti. Siffatta modalità di copertura avrebbe infatti generato un vincolo in contrasto con i generali principi contabili che precludono coperture mediante entrate di scopo. Con la sentenza n. 250 del 2013, la Corte costituzionale ha invece censurato l’impiego, come strumento di copertura per spese non vincolate, di quota parte del "saldo finanziario presunto" (termine impiegato dalla legge di contabilità regionale per indicare l'avanzo di amministrazione presunto) relativo all’esercizio 2012, in assenza di un’approvazione formale del rendiconto.
Tale modalità di copertura delle spese è stata anche espressamente censurata da questa Corte dei conti, delibera 19 dicembre 2013, n. 657, ove si è precisato che, sebbene l'art. 39 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 imponga che “II rendiconto generale [sia] predisposto dalla Giunta, ed approvato dal Consiglio entro il 30 giugno”, la Regione Abruzzo “non ha mai tenuto in debita considerazione tale termine tanto è vero che la tempistica di approvazione dei rendiconti degli ultimi anni è ancora in itinere come risulta dal fatto che [alla data di approvazione della delibera, ossia al 19 dicembre 2013] è stata presentata al Consiglio regionale solo una bozza di consuntivo relativa all’esercizio 2011 (D.G.R. 18 novembre 2013, n. 842/C)”.
La mancata presentazione del rendiconto relativo agli esercizi 2011 e 2012 impedisce di avvalersi dell’interpretazione (peraltro isolata) avanzata dalla Corte dei conti Lombardia, secondo cui potrebbe ammettersi l’impiego dell’avanzo presunto, al fine di garantire gli equilibri finanziari, ove “si tratti di avanzo libero e non vincolato; si tratti di un avanzo effettivo, risultante a seguito di una completa e precisa disamina dell’effettiva sussistenza dei residui attivi; sia stato avviato già il procedimento per l’approvazione del rendiconto e vi sia stata, perlomeno, la delibera con la quale la Giunta ha approvato la proposta di rendiconto da sottoporre al Consiglio, dalla quale risulti l’esistenza dell’avanzo, e l’Organo di revisione si sia espresso in modo positivo sull’esistenza dell’avanzo” (in questi termini Corte dei conti Lombardia, delibera 16 marzo 2011, n.134). La mancata approvazione, da parte della Regione Abruzzo, al 31 dicembre 2013, del rendiconto relativo a due esercizi finanziari (2011 e 2012) impedisce inderogabilmente l’impiego dell’avanzo presunto come strumento di copertura.
Nel corso del II^ semestre 2013 la Regione Abruzzo ha approvato tre disposizioni che hanno determinato variazioni alla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2013 (legge 10 gennaio 2013, n.3). Le variazioni sono spesso avvenute iscrivendo incrementi di entrate posti a copertura di nuove spese. Tali incrementi delle entrate sono stati associati ad aumenti delle risorse extratributarie (€ 930.000,00 come indicato nel Prospetto “A” alla legge 23 del 2013) ovvero da extragettito derivante dalla lotta all’evasione (€ 3.200.000,00 ai sensi del Prospetto “A” della legge 37 del 2013 nonché € 8.000.000 ai sensi del Prospetto “A” della legge n. 59 del 203).
Tali incrementi delle entrate, registrati nel corso dell’esercizio 2013, non appaiono suffragati da adeguati elementi giuridici e/o fattuali. Conseguentemente gli incrementi delle previsioni di entrate, in una congiuntura economica recessiva, appaiono inattendibili e generano dubbi in merito alla capacità di coprire gli stanziamenti disposti nel corso del II^ semestre 2013. A ciò c’è da aggiungere l’assenza di qualsiasi clausola di salvaguardia diretta a condizionare la spesa all’effettiva realizzazione dell’extragettito.
Esame delle singole leggi di spesa e delle tecniche di copertura
Nel corso del secondo semestre sono state approvate le seguenti leggi di spesa:

Legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative.
La legge è stata impugnata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 19 settembre 2013, per motivi non inerenti la copertura delle spese. L’art. 2, comma 2 della disposizione regionale dispone che “Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal conferimento delle nuove funzioni devono trovare copertura finanziaria attraverso economie di bilancio dei Consorzi, ovvero attraverso la gestione diretta delle funzioni medesime”. Tale modalità di copertura delle spese derivanti dalle ulteriori funzioni assegnate ai consorzi di bonifica appare insicura. Si presuppone infatti che attività, quali, ad esempio, “i lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati” (lett. e) del comma1bis introdotto dopo il comma 1 dell’art.11 della legge regionale n. 36 del 1996) possano essere svolte in amministrazione diretta, ossia mediante il personale in servizio, senza alcun onere aggiuntivo ovvero utilizzando le economie di bilancio accumulate. Tali attività appaiono peraltro necessitate in quanto dirette a prevenire situazioni di pericolo per interessi e beni fondamentali della collettività urbana. Lasciare l’effettiva esecuzione delle stesse a meccanismi di recupero delle risorse interne da parte dei consorzi di bonifica corre il rischio di aprire il varco a successive attività di riconoscimenti di debito. Come si vedrà, nel corso dell’esercizio 2013, la Regione Abruzzo è più volte intervenuta a sanare, ex post, squilibri finanziari di enti, stravolgendo l’ordinario ciclo di programmazione e rendicontazione della spesa.

Legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 - Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative.
La manovra di bilancio si è articolata mediante tre disposizioni legislative: le leggi 16 luglio 2013, n.20 e 21 e la legge 9 agosto 2013, n. 23. Conseguentemente l’esame di tali disposizioni avviene congiuntamente.
La manovra approvata dal Consiglio regionale nel luglio del 2013 mediante la legge n. 20 e la coeva legge n. 21 ha determinato, secondo il prospetto di cui all’Allegato C prospetto A della prima delle due leggi citate un incremento della spesa per € 7.996.257,59 coperto principalmente: per € 4.162.919,54 mediante la riduzione del Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate; per € 1.900.000 mediante la riduzione del Fondo per le spese obbligatorie; per € 1.140.000 mediante variazione in aumento delle entrate della voce “Restituzione risorse erogate a valere sul programma di sviluppo rurale 2007-2013”. La prima voce di copertura genera evidenti dubbi di tenuta, considerando che il Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate è destinato a coprire progetti ed iniziative per cui la Regione Abruzzo ha già ottenuto le risorse ma non ha ancora provveduto ad avviare il procedimento di spesa. Non si può procedere ad una riassegnazione del Fondo in permanenza delle finalità originarie che hanno generato le economie vincolate. La riduzione del Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate, infatti, determina una mancanza di copertura differita al momento in cui si dovrà effettivamente sostenere l’onere originario. Sul punto la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 241 del 2013, riferita alla riprogrammazione delle economie vincolate disposta con la legge regionale n. 2 del 2013 (ed intervenuta in una data postuma alla legge in esame) ha affermato che ““il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo” (sentenza n. 192 del 2012). In quella sede è stato precisato che questa regola è “posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive [quali le economie di spesa] dall'aggregato complessivo il quale determina il risultato di amministrazione” rende incerto e mutevole il risultato stesso, con ciò pregiudicando intrinsecamente la stabilità del bilancio. È la riprogrammazione ad essere lesiva del precetto costituzionale invocato. Infatti, l'economia di bilancio relativo ad esercizi precedenti, ed in particolare quella di stanziamento, è intrinsecamente incompatibile con il concetto di riprogrammazione”.
L’impiego delle economie vincolate per coprire altre spese è stato già censurato da questa Sezione regionale, in occasione della delibera 4 ottobre 2013 n.374/2013/RQ sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel I^ semestre 2013 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Il mancato impegno di somme, infatti, produce delle economie di spesa che solo apparentemente influiscono positivamente sul saldo finanziario, generando un avanzo di carattere vincolato. Il miglioramento del risultato deve infatti considerarsi soltanto "fittizio", atteso che le suddette risorse vincolate dovranno essere reiscritte (impegnate) nell'esercizio successivo, determinando così un peggioramento dei saldi del relativo bilancio. La contrarietà di tale impiego alle regole di corretta registrazione contabile delle spese è altresì comprovata da quanto contenuto nel documento elaborato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo - Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio relativo all’evoluzione della spesa regionale nel periodo 2006-2011, ove, con riferimento alle Economie da assegnazioni vincolate si afferma che le stesse “non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli che l'erogante ha indicato” (pag. 14 del documento).
Analogamente, la riduzione del Fondo per le spese obbligatorie risulta introdotta senza alcuna giustificazione che illustri le ragioni di tale decurtazione.
 L’art. 1 della legge n. 20 si caratterizza per lo spostamento di euro 9.000.000,00 all’interno del Fondo per la rassegnazione di risorse perenti, mediante trasferimento di risorse precedentemente imputate ad altre finalità. Tale disposizione ha inteso superare le contestazioni mosse dal Consiglio dei Ministri alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante il “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" ed espresse nell’impugnativa disposta con delibera dell’8 marzo 2013. Il Consiglio dei Ministri ha contestato la gestione dei residui perenti registrati nel bilancio regionale, in quanto quantificati, al 31 dicembre 2011, per il solo Titolo I della spesa, in circa 21 milioni di euro, diversamente da quanto riportato nel bilancio di previsione per il 2013 ove erano complessivamente stanziate nei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti, risorse per 9 milioni di euro. Il Governo, richiamando quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2012, ha osservato che la suddetta quantificazione “non appar[iva] improntata a criteri di prudenza, in quanto, come anche sostenuto dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari al 70% degli stessi”. Sulla scorta di tale prospettazione la legge di bilancio 2013 è stata sospettata di violazione del principio di equilibrio del bilancio di cui all'art. 81, quarto comma Cost.. Con l’art.1 della legge n. 20 del 2013 il contenzioso con il Governo è stato pertanto neutralizzato.
L’art. 4 della legge regionale n.20 del 2013 ha sostituito i commi 1bis ed 1ter dell'articolo 2, della legge regionale n.44 del 2005, ponendo a carico della Regione la copertura delle “minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio” quantificate, per l'anno 2013 in euro 750.000,00. Tale importo è corrisposto con “un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa 06.01.002 - 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali" e/o del capitolo di spesa 06.01.002 - 181510, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex art. 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95". Dagli atti collegati all’approvazione della legge non si evince il criterio utilizzato per quantificare la somma corrisposta dalla Regione in euro 750.000,00.
Particolarmente apprezzabile risulta la sostituzione del finanziamento concesso dallo Stato per € 200.000.000 con un finanziamento di minore importo (€ 174.000.000) con condizioni più favorevoli. Tale sostituzione, sebbene non incida sulla quota annua da restituire allo Stato, pari comunque ad un somma massima di € 13.000.000 implica, nel corso del periodo di ammortamento del finanziamento, un minore peso sul bilancio regionale. Suddetta operazione si è realizzata mediante l’abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo” (Legge Finanziaria Regionale 2011). I commi abrogati destinavano “per un periodo pari a trenta anni, e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, le entrate derivanti dall'Imposta regionale sulla benzina da autotrazione per un importo annuo di € 8.000.000,00 e dalla Tassa automobilistica regionale per un importo annuo di € 5.000.000,00”. Il rimborso del nuovo finanziamento è comunque assicurato dall’art. 16, comma 1 della legge in esame, con cui “al fine di procedere alla restituzione di quanto anticipato dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Pagamenti dei debiti degli enti locali", sono stati finalizzati, a decorrere dall'anno 2014, per un periodo pari a trenta anni e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica di cui all'articolo 1, della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, per un importo fino a € 13.000.000,00”.
Nel settore agricolo la Regione Abruzzo, mediante l’art. 6, comma 2 della legge n. 20 del 2013 ha sostituito l’originario art. 14 della legge n. 2 del 2013 per  ripartire (parte) dei finanziamenti statali (transitati da € 1.739.941,63 ad  € 2.879.941,63) in favore dell’Associazione allevatori abruzzesi (l’originaria assegnazione di € 800.000,00 sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato "Contributi regionali all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame" è stata aumentata ad € 1.290.000,00), nonché, in minima parte (€ 10.000),  sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53", transitato da € 939.941,63 sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53" ad  € 949.941,63. La copertura di tali incrementi è assicurata dal previo accertamento dell’entrata statale.
Gli articoli 12, 13 e 20 della legge regionale n.20 del 2013 hanno vincolato piccole somme, tratte su capitoli esistenti, per finanziare eventi organizzati dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e dalle Federazioni Paralimpiche (€ 20.000) ovvero per contribuire “a progetti innovativi nel campo dello sport selezionati mediante apposite procedure pubbliche” (40% delle somme appostate sul capitolo di spesa 91527), ovvero per contribuire, con € 30.000 alle attività del Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica. Trattasi di finanziamenti incidenti su somme già stanziate e dotate di copertura.
L’art. 19 ha quantificato in € 217.521,84 il compenso e gli oneri dovuti al Commissario Liquidatore dell'E.N.A.I.P. Abruzzo con sede in Pescara, incaricato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 2011, n. 78.
Tale spesa è finanziata destinando quota parte dei rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui alle leggi regionali n.55 del 1998, n. 136 del 1996 e n. 96 del 1997, per una quota massima pari ad € 217.521,84. Sebbene l’incarico al Commissario Liquidatore sia stato affidato nel corso dell’esercizio 2011, individuando il Decreto Ministeriale 28 luglio 1992, n. 570, quale parametro amministrativo per quantificare il compenso, sorprende che solo nel corso dell’esercizio 2013 (ossia a distanza di due esercizi dalla nomina) l’amministrazione regionale abbia proceduto a quantificare l’esborso e ad individuare le relative fonti di copertura. In sostanza, è stata differita ad un esercizio successivo (2013) una spesa obbligatoria che avrebbe dovuto essere coperta nel corso dell’esercizio 2011, ovvero, nel corso dell’esercizio successivo (2012). A copertura di tale importo l’art. 19 comma 5 prevede che lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 42201.1, denominato "Entrate per rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96 e 96/97, destinate al fondo di rotazione per le politiche del lavoro" sia incrementato di € 217.521,84; trattasi di un incremento delle entrate regionali su cui non si ravvisano adeguate stime o criteri di valutazione degli importi.

Legge regionale 16 luglio 2013, n. 21 - Abrogazione della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 51 "Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98" e abrogazione di disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)".
Tale legge è stata approvata su impulso del Commissario ad acta che, in applicazione dell’art. 17, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, è legittimato, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei piani di rientro, a trasmettere al Consiglio regionale i provvedimenti legislativi regionali di ostacolo, affinchè, nei successivi sessanta giorni, siano “apporta[te] le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o [ne sia disposta] la sospensione, o l’abrogazione”. Tale disposizione ha sostanzialmente espulso dal sistema regionale una serie di norme che erano state sospettate di incompatibilità con la condizione di commissariamento nel settore sanitario.
In questa ottica, l’art.2, comma 1 della legge regionale n.21 del 2013 ha abrogato l’art.1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n.1, limitatamente al rifinanziamento della legge regionale del 28 aprile 2000 n. 72 (Rifinanziamento della legge regionale 21 giugno 1996, n. 39 recante “Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo "Doman") determinando la cessazione del contenzioso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso n.61 del 2012) innanzi alla Corte costituzionale. La Presidenza del Consiglio aveva censurato l’attribuzione, ai cittadini residenti in Abruzzo, di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale con assunzione di oneri per prestazioni sanitarie aggiuntive, in violazione degli obiettivi di risanamento imposti dal Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Abruzzo e con gli obblighi di attuazione affidati al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009.
Le ulteriori abrogazioni di disposizioni hanno determinato la cessazione del contenzioso rispetto alle censure avanzate nel già citato ricorso n. 61 del 2012 definito, con riguardo alle  restanti norme impugnate, con la sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 2014, n. 85.

Legge regionale 9 agosto 2013, n.23 - Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative.
L’intero Capo II (articoli da 22 a 31) della legge n.23 del 2013 contiene disposizioni con contenuto finanziario, determinando una manovra pari ad € 1.395.000. Tale importo viene coperto per € 930.000 mediante maggiori entrate e per € 465.000 attraverso riduzioni di spesa.
Con riferimento alle maggiori entrate, € 865.000 derivano da un incremento delle stime degli introiti da violazione alle disposizioni relative ai tributi propri; € 65.000 da maggiori introiti per attività vivaistico - forestali. In entrambi i casi, le coperture fondate sulle maggiori entrate non sono supportate da adeguate stime o criteri di valutazione degli importi, risultando pertanto incerte  anche tenendo conto della mancanza della clausola di salvaguardia che subordini l’impegno delle spese al previo accertamento delle entrate.
Con riferimento alla copertura derivante da minori spese, si segnala che € 315.000 derivano dalla riduzione del Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate. In merito alla inidoneità di tale tecnica di copertura si richiama quanto già precisato per la copertura delle leggi 16 luglio 2013, n.20 e n. 21.
Sebbene non rientranti nella manovra di € 1.395.000, si ritiene necessario sottoporre all’attenzione del Consiglio alcune considerazioni di natura contabile in merito all’art. 25 della legge n. 23 del 2013 che ha disposto, in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, “per l'anno 2013 un contributo straordinario pari a € 490.000,00 da destinare al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione delle attività relative all'anno 2011”, mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento già iscritto sul capitolo di spesa 07.02.009 – 102400 denominato “Contributi regionali all’ Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame”.  Al riguardo, l’utilizzo delle somme si riferisce ad attività relative ad un esercizio pregresso (anno 2011). Sul piano contabile desta perplessità l’attribuzione di un contributo postumo ad attività già rendicontate: in sostanza, o le attività destinatarie rientravano nel piano degli interventi curati per conto della Regione, oppure l’erogazione costituisce un contributo a fondo perduto ad un’associazione privata. L’assegnazione di risorse extra ordinem all’Araa, seppur dirette a sostenere un sistema zootecnico in grave difficoltà, non dovrebbe prescindere da una programmazione oculata degli interventi, considerando altresì che la Regione Abruzzo partecipa con un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell’associazione.

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 - Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 24 - Modifiche all'art. 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 alla legge regionale  21 ottobre 2011, n. 36, alla legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, e alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86.
La legge interviene principalmente sulla legge regionale n. 40 del 2010 recante il Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari, adeguando la disciplina vigente.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 25 - Modifica dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17.
La legge interviene sull’organizzazione degli uffici della Regione Abruzzo istituendo e disciplinando il ruolo degli autisti.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 26 - Valorizzazione del turismo naturista.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 27 -Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e altre disposizioni in materia di ATER.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 28 - Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne- Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi.
La disposizione prevede il finanziamento di enti ed iniziative mediante corrispondente riduzione di stanziamenti. L’art. 3 ha incrementato l’assegnazione alla “Fondazione Michetti" di ulteriori € 30.000 mediante conferma dello stanziamento dell'unità previsionale di base (U.P.B.) 10.01.004 "Interventi a sostegno delle attività culturali e sportive ", capitolo di spesa 61669 "Contributo a favore della Fondazione Michetti" della somma già iscritta nel bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 per complessivi euro 30.000,00 e con l'incremento della dotazione, per competenza e cassa, del capitolo di spesa 10.01.004-61669 "Contributo a favore della Fondazione Michetti" per l'importo complessivo di euro 30.000,00. La copertura di tale spesa è avvenuta mediante la diminuzione di pari importo, per l'esercizio 2013 del capitolo di spesa 10.02.009-62424 "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - L.R. 22.2.2000, n. 15".
L’art. 4 ha concesso un contributo straordinario di € 30.000,00 per  il sostegno e alla diffusione del premio letterario "Città di Penne-Mosca", con contestuale istituzione di un nuovo capitolo di bilancio denominato "Contributo in favore del Comitato organizzatore premio città di Penne". La copertura di tale spesa è stata assicurata mediante una corrispondente diminuzione U.P.B. 10.02.009 - 62424 "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo – Legge regionale 22 febbraio 2000 n. 15 dell’importo di € 30.000,00”. La norma non precisa le modalità di rendicontazione delle somme da parte del Comitato.
L’art. 5 della legge regionale n. 28 del 2013 ha concesso un contributo straordinario di €10.000,00 al Comune di Avezzano per la realizzazione delle celebrazioni per il centenario del terremoto della Marsica mediante l’istituzione di un capitolo denominato "Celebrazioni centenario terremoto della Marsica". La copertura di tale spesa appare tuttavia incerta, atteso che è stato incrementato il capitolo di entrata 03.02.001 - 32102 denominato "Redditi di beni patrimoniali disponibili", per € 10.000,00 senza alcuna circostanza giuridica e/o fattuale che giustificasse detto incremento nel corso dell’esercizio 2013.
Considerazioni analoghe possono estendersi al successivo art. 6 con cui la Regione ha concesso al Teatro Lanciavicchio di Avezzano, per le rappresentazioni svolte nell'ambito delle stagioni teatrali del Teatro dei Marsi, un contributo straordinario di € 70.000,00 per l'anno 2013. La copertura di tale spesa è avvenuta mediante incremento del capitolo di entrata 03.02.001 - 32102 denominato "Redditi di beni patrimoniali disponibili", della somma di € 70.000,00. Il contributo in questione, inoltre, sembra riferirsi anche ad iniziative relative a pregressi esercizi atteso che intende coprire iniziative svolte nell’ambito “delle stagioni teatrali”.

Legge regionale 28 agosto 2013, n. 29 - Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2012, n.26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini), modifiche alla legge regionale 14 settembre 1999, n.77 e modifica alla legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10.
La legge n. 29 è intervenuta sulla legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 di Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini assegnando € 10.000,00 sull’unità previsionale di base (U.P.B.) 01.01.10 "Spese correnti", introducendo il capitolo denominato "Spese per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne". La copertura di tale spesa è stata assicurata intervenendo sul bilancio del Consiglio Regionale, apportando una riduzione di uguale importo sul capitolo di spesa 01.01.10 - 4306 "Funzionamento garante dei detenuti".

Legge regionale 27 settembre 2013, n. 30 - Istituzione della Giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 1 ottobre 2013, n. 31 - Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2013 e n. 20 del 2013.
L’aggiornamento della legge sul procedimento amministrativo non comporta, di per sé, alcuna spesa. Tuttavia l’art. 13 della legge ha espressamente quantificato l’indennizzo per il mero ritardo “in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, [spetta] all'interessato che ne faccia richiesta…una somma di denaro…stabilita in misura fissa di euro 100,00 per ogni dieci giorni di ritardo, fino ad un massimo di euro 1.000,00”. L’onere derivante dall’indennizzo viene stimato per il biennio 2014-2015 nell’importo di € 100.000 annui cui si da copertura con le risorse finanziarie iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 02.01.009 "spese legali e contenzioso" capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi - art. 13 - spesa corrente" del bilancio pluriennale 2013-2015. Sul punto, si sottolinea che non sono resi espliciti i criteri per la stima dell’ammontare complessivo dell’indennizzo, né viene imposto alcun tetto alla spesa sostenibile per tali finalità (ad esempio limitandola allo stanziamento disponibile in bilancio).
Inoltre non viene garantita la copertura di eventuali indennizzi maturati nel periodo 26 ottobre 2013 (data di entrata in vigore della legge) – 31 dicembre 2013.

Legge regionale 1 ottobre 2013, n. 32 - Intervento a favore di borse di studio per la formazione medico-specialistica.
L’art. 1 della legge n.32 del 2013 ha assegnato “alle Università degli Studi di Chieti e di L'Aquila [risorse] al fine di finanziare quattro contratti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica da attivare a decorrere dall'anno accademico 2012-2013 e fino all'anno accademico 2016/2017”. Gli oneri finanziari sono stati genericamente quantificati in € 100.000,00 per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, in € 104.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, in € 52.000,00 per l'esercizio finanziario 2017. La copertura dei predetti oneri viene garantita attraverso un indefinito incremento del capitolo di entrata 03.02.002 - 32102.1 denominato "Redditi dei beni patrimoniali disponibili" per € 25.000,00 e da un ulteriore incremento del capitolo di entrata 03.05.002 - 35005.1 denominato "Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientali e valutazione impatto ambientale" per € 75.000,00. Tale tipologia di copertura appare priva dei necessari presupposti giuridici e/o fattuali, non ravvisandosi elementi idonei a giustificare il suddetto incremento delle entrate.

Legge regionale 7 ottobre 2013, n. 33 - Modifica alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013- 2015" ed interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 69.
L’art.1 della legge n. 33 del 2013 ha previsto un incremento pari ad € 8.598,53 della quota di partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A.. Tale spesa è stata coperta mediante riduzione di una somma corrispondente dagli “Oneri connessi all'espletamento delle prove concorsuali e al funzionamento delle commissioni esaminatrici” allocata nel capitolo 11427.

Legge regionale 15 ottobre 2013, n. 34 - Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 15 ottobre 2013, n. 35 - Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale), alla legge regionale n. 5 dell’11 febbraio 1999, alla legge regionale n. 15 del 22 febbraio 2000 e alla legge regionale n. 2 del 10 gennaio 2013 e contributo a favore della "Associazione Onlus Kabawil" di Pescara.
L’art. 5 della legge n. 35 ha stanziato un contributo di € 2.750,00 in favore della "Associazione Onlus Kabawil" di Pescara per il progetto "Madres de Plaza de Mayo, l'Abruzzo Abbraccia Hebe De Bonafini". Tale somma è tratta dal capitolo di spesa n. 61637 - UPB 01.01.007 denominato "Intervento regionale a favore della cooperazione con i P.V.S. LL.RR. 105/1989 e 63/1995".

Legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 - Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 37 - Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1.
La legge regionale n. 37 del 2013 ha apportato variazioni sul versante della entrate per € 3.200.000, stimando in tale somma un extra gettito derivante dalla lotta all’evasione ex art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011. Tale somma appare asimmetrica rispetto alle tendenze congiunturali del Paese considerando che le entrate tributarie nel corso dell’anno 2013, secondo i dati nazionali, sulla “base della competenza giuridica si sono attestate a 423.385 milioni di euro (registrando un decremento dello -0,2%, pari a -903 milioni di euro), con un risultato sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente” (comunicato stampa MEF del 6 marzo 2014, n. 60). Viceversa la Regione Abruzzo, nel corso nell’esercizio 2013 ha ritenuto di iscrivere un incremento delle entrate in virtù di apodittici più favorevoli risultati della lotta all’evasione. Sul versante della spesa tali somme sono state utilizzate per alimentare il Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate (€ 2.000.000,00) e il capitolo  per indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (€ 1.200.000,00).
L’art. 3 della legge ha anche sostituito l'articolo 7, comma 1 ed aggiornato il relativo Allegato “3”, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo. In virtù dell’aggiornamento dell’allegato “3” la riprogrammazione delle economie vincolate ha riguardato € 80.216.890,16. Sulla riprogrammazione delle economie vincolate, ossia sulle risorse appostate come entrata dalla Regione (in termini sia di solo accertamento, sia di accertamento e riscossione) che sebbene abbiano un vincolo di destinazione, non sono state impegnate nell'esercizio di competenza per qualsiasi ragione, si rinvia alle considerazioni esposte con riferimento alla legge n. 20 del 2013.
L’art.1 della legge n. 37 del 2013 ha disposto un finanziamento straordinario per € 2.000.000 complessivi per gli anni 2013 e 2014, da realizzare ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Tale intervento è stato finanziato mediante la finalizzazione di quota parte pari ad € 1.000.000,00 per l'anno 2013 e un ulteriore € 1.000.000,00 per l'anno 2014 delle entrate regionali relative ai canoni ed i proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Si è pertanto stanziato l’importo di € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 03.01.002 - 151576.1, denominato "Intervento regionale a favore del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" prevedendo un corrispondente incrementato di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico".
 Anche in questo caso si ipotizza un incremento delle entrate derivanti dal demanio idrico, senza fornire alcuna indicazione in merito alle ragioni dell’aumento di tali entrate.
L’art. 4 della legge in argomento ha disposto un contributo straordinario, per l’esercizio 2013, di € 400.000,00 per “il risanamento del bilancio dell'Ente Teatro Stabile d'Abruzzo e garantire i compiti istituzionali, anche a seguito delle enormi difficoltà conseguenti il terremoto del 6 aprile 2009”, coperto mediante una corrispondente riduzione del capitolo di spesa 10.02.009 – 62434 denominato  contributo all’Ente teatrale regionale – teatro stabile d’Abruzzo- L.R. 11.9.1996 e L.R. 21.9.1999, n. 85.

Legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 - Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 29 ottobre 2013, n. 39 Rendiconto generale per l'esercizio 2010. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.
Sul punto si rinvia alle specifiche considerazioni assunte da questa Sezione, da ultimo con la delibera 10 luglio 2014 n.116/2014/PAR anche in considerazione della concatenazione fra i documenti contabili previsionali e consuntive.

Legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40 - Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 20 novembre 2013, n. 41 - Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all'art. 1 della L.R. 15.10.2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)".
L’art. 1 della legge regionale n.41 del 2013 ha riconosciuto la “funzione sociale delle Società di mutuo soccorso (SOMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale della società di mutuo soccorso)”, anche in considerazione dei “valori storici e culturali che esse rappresentano nella società abruzzese”. A tal fine sono state previste iniziative a carico della regione Abruzzo con oneri valutati per l'anno 2013 pari ad € 21.000,00, coperti, ai sensi dell’art. 7 “con le risorse assegnate nell'U.P.B. 10.01.004 denominata "Funzionamento Interventi a sostegno delle attività culturali e sportive" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. La copertura di tali oneri è stata assicurata mediante un incremento della somma corrispondente dell’UPB 03.05.002 capitolo di entrata 35020 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti". Anche in questo caso desta perplessità la previsione in aumento di un gettito in entrata senza che siano indicate le circostanze di diritto e di fatto alla base di tale stima, peraltro in virtù di una legge entrata in vigore solamente il 28 novembre 2013.

Legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 - Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2001, n. 40 del 2010 e n. 68 del 2012.
La legge regionale n.42 del 2013 ha disciplinato l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, definendo gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia amministrativa locale dei comuni, delle provincie e delle loro forme associative.
L’art. 31 della legge ha quantificato gli oneri, per l'anno 2013 in € 50.000,00, da coprirsi mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 14.01.002 - 32430 appositamente ridenominato "Interventi in favore della polizia locale – legge regionale 2 agosto 1997, n. 83 e successive integrazioni e modificazioni". Su tale capitolo la Regione procederà, per ogni esercizio, a stanziare le somme ritenute occorrenti.

Legge regionale 25 novembre 2013, n. 43 - Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)".
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 25 novembre 2013, n. 44 - Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 29 novembre 2013, n. 45 - Semplificazione del sistema normativo regionale. Anno 2013. Abrogazione di disposizioni legislative.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 29 novembre 2013, n. 46 - Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 - Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.
La legge prevede solo disposizioni di entrata, disponendo, ai sensi dell’art.29 che “i fondi nazionali di cui all'art. 8, della Legge n.281 del 1991 confluisc[a]no sul capitolo n. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per le esigenze dei servizi veterinari ASL e per i compiti assegnati al servizio veterinario regionale nelle quote spettanti”.

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 48 - Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata. La legge, agli art. 14 e 18, prevede disposizioni che incidono sull’organizzazione sugli adempimenti dell’amministrazione regionale, recando potenziali effetti finanziari in capo a quest’ultima. In particolare l’art. 14 prevede la possibilità, per la regione Abruzzo, di finanziare gli imprenditori agricoli che intendono avviare l’attività di fattoria didattica; l’art. 18 definisce una nuova forma di attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, e ne avvia la fase sperimentale. La legge non prevede nessuna quantificazione degli oneri derivanti dai citati articoli, né appronta alcuna forma di copertura.

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 - Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto".
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 50 - Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall'art. 25 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 77 del 1999.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 51 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 52 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa).
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 53 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 - Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3 dicembre 2013 recante "Modifiche alla legge regionale n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)".
La legge non prevede disposizioni di spesa per l’esercizio 2013, mentre l’art. 5, comma 2 della legge rinvia, per le annualità successive, la copertura degli oneri “nell'ambito dello stanziamento UPB 07 02 003 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato e iscritto secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2002”.

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).
La legge contiene una serie di disposizioni in materia di svolgimento di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali e i distributori dei prodotti fitosanitari. (art.4, comma 6), difesa integrata volontaria in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti  alimentari  con  particolare  riferimento  al  Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (art.12), adempimenti di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 relativo alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (art.16), qualificate, dall’art. 42 della legge n.55 del 2013,come “di natura programmatoria nell'ambito delle politiche agricole e non comportano oneri a carico del bilancio regionale”.
Con riferimento all’organizzazione di “giornate di studio, destinate ai componenti degli organi di indirizzo politico, ai dirigenti ed ai funzionari della Regione e degli enti locali, per la diffusione della conoscenza di strumenti e modelli di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale” prevista dall’art. 17 della legge regionale, l’art. 42, comma 2 ha precluso qualsiasi iniziativa per l’esercizio 2013, mentre per gli anni successivi la copertura degli stanziamenti dovrà essere “determinata con legge di bilancio nel capitolo di spesa 14.02.001- 122339 denominato: “Progetto scuola di sussidiarietà””.
Con riferimento all’individuazione dei consorzi di bonifica quali soggetti attuatori degli interventi previsti nell'obiettivo operativo IV.1.1.b recante “Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile” previsto nel Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, l’art. 42, comma 3 delle legge regionale n.55 del 2013 ha qualificato detta disposizioni a carattere programmatorio “nell'ambito delle politiche agricole e senza oneri diretti a carico del bilancio regionale”. I programmi di spesa riguardanti i suddetti interventi dovranno valere sulle risorse relative alla programmazione nazionale per lo sviluppo territoriale iscritte al capitolo di spesa 07.02.14 - 102500 denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: Spese per la realizzazione di interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate".

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 56 - Razionalizzazione delle spese per il personale.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 57- Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" e modifiche all'art. 6 della L.R. 32/1997.
La legge non prevede disposizioni di spesa.

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 58 - Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" e modifiche alle leggi regionali n. 10 del 2004, n. 42 del 2011 e n. 19 del 2013.
La legge non prevede disposizioni di spesa.


Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 59 - Adeguamento legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo".
La legge n. 59 del 2013 ha incorporato gli effetti della più volte citata pronuncia della Corte costituzionale n. 241 del 2013. Al fine di “sanare” le pregresse iscrizioni, si è realizzata una manovra di € 17.917.290, la cui copertura deriva: per € 8.085.000 da incrementi delle entrate extratributarie e per € 9.832.290 da riduzioni di capitoli di spesa. La maggior parte dell’incremento delle entrate è legato alle stime positive sul gettito derivante dalla lotta all’evasione ( 8.000.000); sulla possibilità di utilizzare tale forma di copertura si rinvia a quanto precisato con riferimento alla legge 37/2013.
Tale manovra ha consentito, tra l’altro, di iscrivere € 5.327.490,01 come copertura per la riassegnazione di economie vincolate ed € 2.000.000,00 per transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali ex USL.
Ulteriori risorse sono state destinate, dall’art. 6, ad interventi “a pioggia” diretti a “ripianare le perdite determinatesi nella gestione dell'Ente Fiera di Lanciano (contributo pari a € 150.000,00 al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano) ovvero “rifinanziare le attività dell'Enoteca Regionale” (stanziamento di € 55.000,00), “garantire la continuità delle attività già svolte dalla disciolta ARSSA” mediante istituzione di un capitolo denominato "Programma di attività in continuità ex ARSSA", U.P.B. 07.02.011 con una dotazione finanziaria pari ad € 77.000,00”. Si osservi che la legge n. 59 del 2013 è entrata in vigore il 31 dicembre 2013 prevedendo che nella stessa data (ossia il 31 dicembre 2013) “la Giunta regionale [dovesse] approvare il programma delle attività in continuità ex ARSSA”.
Finanziamenti aggiuntivi sono stati erogati alle “imprese che esercitano attività di prelievo di molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona” (aiuto per € 160.000,00 tratto dalla UPB 07.02.013, capitolo 142330 denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali”) nonché  alla marineria di Pescara (€ 650.000,00).
Per le attività di ricerca è stato invece concesso un contributo ai centri Cotir, Crab e Crivea (€ 800.000,00) imponendo però (il 31 dicembre 2013) “un regime di contabilità separata per lo svolgimento delle attività” finanziate.
Per le attività di liquidazione della società Abruzzo Engineering, è stato concesso un contributo pari a € 500.000,00, mentre per la liquidazione dell'Ente Abruzzo Lavoro, il contributo è stato pari a € 170.000,00. Al Consorzio Industriale L'Aquila è stato invece concesso un contributo di € 191.000,00 per le spese derivate dalle procedure d'espropriazioni già effettuate.
Tali contributi appaiono incompatibili con qualsiasi programmazione, generando una sorta di rimborso a pie di lista rispetto ad attività che avrebbero dovuto trovare aliunde la propria copertura. L’attribuzione di un contributo regionale l’ultimo giorno dell’anno, infatti, finisce per sanare gli squilibri finanziari e non induce nessun beneficiario a procedere ad una rigorosa programmazione delle attività.

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