Corte dei Conti
Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

 

 

Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel I e nel II semestre 2013 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

 

 

 

 


Relazione approvata dal I collegio
con deliberazione n. 95 del 3 giugno 2014


magistrato relatore: cons. avv. Fabrizio Picotti

 
Sintesi e conclusioni.

La presente relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri è espressione di una funzione ausiliaria che l’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 174/2012 ha intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, al fine di intercettare e di segnalare all’organo politico eventuali situazioni sistemiche o puntuali che potrebbero ripercuotersi negativamente sugli equilibri del bilancio.
La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 39/2012, ha riconosciuto che la nuova funzione si colloca su un piano distinto da quella già spettante a questa Sezione di controllo in base al quarto comma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975, pur rilevando la loro comune preordinazione alla valutazione degli effetti finanziari delle leggi regionali.
Nell’odierna fase di prima applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 174/2012, i contenuti della suddetta funzione ausiliaria si estendono altresì a una più penetrante attenzione verso gli aspetti metodologici concernenti le tecniche di quantificazione degli oneri, anche prescindendo dall’ordine di grandezza e dalla rilevanza delle nuove spese. Ciò pare opportuno poiché il quadro ordinamentale regionale al momento soffre dell’assenza di un adeguato sussidio tecnico finalizzato alla precisa quantificazione di tali oneri.
A questo proposito il contraddittorio intercorso con la Regione ha chiaramente evidenziato come molte delle osservazioni critiche che la Sezione ha svolto in sede istruttoria avrebbero potuto essere prevenute o potrebbero trovare agevole risposta nell’esistenza di un’appropriata scheda/relazione tecnica. La risultanza fondamentale del controllo sulle leggi regionali di spesa del 2013 è invece la totale assenza di un documento (relazione o scheda tecnica) che sia idoneo a dimostrare, a mezzo di una chiara esposizione delle metodologie applicate, la correttezza e l’attendibilità delle quantificazioni dei fattori rilevanti ai fini della copertura, da operarsi in un contesto di doverosa corrispondenza tra l’entità degli oneri e l’entità delle risorse utilizzate.
Un siffatto supporto tecnico risulta vieppiù indispensabile per i casi in cui la copertura sia assicurata da storni di precedenti stanziamenti aventi significato autorizzatorio della spesa; la relazione o scheda tecnica costituisce infatti idonea e necessaria sede in cui specificare l’entità della riduzione e gli effetti prodottisi a carico dell’originario intervento interessato dalla riduzione medesima. Le recenti iniziative al riguardo intraprese dal Consiglio regionale si muovono nella giusta direzione, ma dovrebbero essere portate a compimento in tempi brevi.
A tale fine non può prescindersi da un sistematico coinvolgimento delle strutture regionali di ragioneria, da modularsi in relazione alle caratteristiche e alle fasi dei singoli procedimenti legislativi.
Le norme del comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 196/2009, da adeguarsi opportunamente al ruolo e alla competenza legislativa regionale, e i principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento ai criteri di quantificazione degli oneri offrono un chiaro parametro per la predisposizione di un paradigma tecnico di livello regionale che sia efficacemente in grado di assicurare il perseguimento delle suddette esigenze informative e conseguentemente la tutela dei valori costituzionali in questione.
L’assenza sistematica di un supporto tecnico di quantificazione degli oneri lede quindi l’attendibilità delle risultanze sulle coperture dell’attività legislativa 2013. La valutazione sistematica sulle tipologie di copertura utilizzate nel 2013 depone in ogni caso per un migliore uso dei mezzi di copertura rispetto a quello praticato nell’esercizio precedente, in quanto l’attività legislativa 2013 presenta modalità di attuazione basate per 86,93% su maggiori entrate, per il 9,76% sull’utilizzo dei fondi globali e solo per il 2,38% sulla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, che invece, nel 2012, a dimostrazione di un probabile gap di programmazione, costituiva la principale fonte di copertura.
Il controllo, teso, in un’ottica ausiliaria, a riscontrare nel dettaglio la sintonia delle tecniche utilizzate per la copertura delle leggi con i principi affermati con sempre maggiore frequenza e incisività dalla Corte costituzionale, ha invece evidenziato l’esistenza di forme di copertura non sempre riconducibili alle tipologie previste dall’articolo 17 della legge n. 196/2009 e operate a mezzo di un uso non appropriato del fondo per le spese obbligatorie, che ha a sua volta generato una trasposizione di risorse dalla parte capitale alla parte corrente del bilancio.
Sono stati inoltre riscontrati sporadici casi in cui non sono stati espressamente indicati oneri e coperture. Relativamente al metodo di copertura attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative (cd. storni), sono state registrate situazioni di omessa indicazione della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa su cui si fondavano le nuove coperture, con riferimento a capitoli ove convivevano in modo promiscuo e indistinto i finanziamenti di precedenti leggi regionali, destinati a una pluralità differenziata di obiettivi.
Sono infine presenti casi di assenza di espressa dichiarazione di inesistenza di oneri finanziari derivanti dalla legge.
Si tratta comunque di fenomeni che non paiono in grado di incidere negativamente sugli esiti complessivi della gestione del bilancio, alterandone gli equilibri. Una valutazione generale sugli equilibri di bilancio verrà svolta in occasione della prossima parificazione del rendiconto regionale, ai fini della quale riceveranno un’opportuna considerazione anche le risultanze dell’odierno controllo.
Va infatti evidenziato che la funzione di controllo e di ausilio svolta dalla Corte dei conti non si esaurisce e cristallizza in una pronuncia isolata e a carattere statico, ma si inserisce attivamente, anche attraverso ulteriori momenti di confronto, in una sequenza volta a stimolare nell’Ente una migliore risposta in termini di adeguamento alle istanze poste via via dall’ordinamento. Tale generale considerazione acquista specifica e ulteriore valenza in tema di verifica della copertura delle leggi di spesa sotto un duplice interagente profilo: quello della tutela degli equilibri complessivi di bilancio, tutela rafforzata dai nuovi principi accolti in Costituzione, e quello della connessa elaborazione di strumenti atti a verificare le necessarie coperture non solo in termini finanziari, ma anche in relazione prospettica degli ulteriori parametri previsti. In questo senso va sottolineato come si tratti di un percorso complesso che coinvolge non solo il bilancio dello Stato in senso stretto, ma l’intero sistema delle pubbliche amministrazioni, in un’ottica di coordinamento della finanza pubblica alla luce dei principi europei.
È il caso di sottolineare che l’articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, prevede che la Corte dei conti svolga il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti territoriali e non territoriali ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione e che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione.
In tale logica il contributo reso dalla Sezione si inquadra in una più ampia e articolata disponibilità a favorire un celere iter di necessario e virtuoso aggiornamento di tecniche contabili e finanziarie nel percorso evolutivo dei sistemi contabili e in particolare delle modalità di copertura della legislazione di spesa regionale, anche alla luce dei nuovi principi costituzionali ed europei.
In tale approccio evolutivo la Sezione conferma dunque il proprio apporto referente nei confronti della Regione posto in evidenza anche di recente dalla Corte costituzionale (sentenza n. 39/2014), qualificato dall’appartenenza alla indipendente Istituzione di controllo deputata alla garanzia dei valori di integrità ed equilibrio finanziario.


Considerazioni sullo scenario ordinamentale.

Natura e finalità del controllo intestato alla Sezione.
Questa relazione viene resa al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 secondo cui “ogni sei mesi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”. Ai sensi del successivo comma 8, la relazione della Sezione deve essere trasmessa, anche, “alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza”.
Come già evidenziato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 10 del 20 marzo 2013 , “La nuova attribuzione intestata alle Sezioni regionali di controllo rappresenta il tentativo di dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal quarto comma dell’articolo 81 della Costituzione (terzo comma del testo in vigore dall’anno 2014), ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti. Tale principio, direttamente applicabile non solo allo Stato e alle Regioni a statuto ordinario ma anche alle autonomie speciali (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 213/2008 e n. 359/2007), ha assunto maggior pregnanza alla luce del più generale principio dell’equilibrio di bilancio sancito al nuovo primo comma dell’articolo 81 della Costituzione ed esteso alle autonomie territoriali dal richiamo contenuto agli articoli 97 e 119. Tale inquadramento implica la necessità di un maggior concorso degli enti regionali alla salvaguardia della stabilità finanziaria dell’intero settore pubblico e al perseguimento degli obiettivi nazionali condizionati da obblighi comunitari che, per loro natura, eccedono le possibilità di intervento dei singoli livelli territoriali sub-statali”.
L’esistenza di un’adeguata copertura degli oneri finanziari derivanti dalle leggi di spesa costituisce dunque il primo presidio a tutela del successivo equilibrio di una gestione che deve prevenire ogni rischio di futuro scompenso. A tale fine, l’adeguatezza della copertura deve riscontrarsi sia con riferimento ai criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri sia con riferimento all’esistenza delle risorse necessarie per la loro copertura.
Nell’ambito degli strumenti predisposti dal legislatore a garanzia di un’effettiva copertura finanziaria delle leggi di spesa, alla Sezione è pertanto rimessa un’importante attività ausiliaria, che ha per oggetto un’analisi retrospettiva proiettata al futuro e finalizzata a intercettare e a segnalare all’organo politico eventuali situazioni sistemiche o puntuali che potrebbero ripercuotersi negativamente sugli equilibri del bilancio.
Nella regione Friuli Venezia Giulia siffatta nuova attribuzione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti deve essere rapportata a quella già prevista dal quarto comma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, in base al quale, su richiesta del Consiglio regionale, la Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportano spese, riferendone con una o più relazioni al Consiglio stesso.
Al riguardo, la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 39/2014, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia anche con specifico riferimento alla preesistenza della suddetta disposizione di attuazione statutaria, peraltro mai attivata dal Consiglio regionale, ha riconosciuto la collocazione dei due controlli su piani distinti, pur rilevando la loro comune preordinazione alla valutazione degli effetti finanziari delle leggi regionali. Ha infatti precisato che “il controllo introdotto (dal d.l. 174/2012) trova fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa. Questa Corte ha espressamente affermato – anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia speciale – che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo con queste caratteristiche (ex plurimis, sentenze n. 29 del 1995; nonché n. 179 del 2007, n. 267 del 2006), stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse (sentenza n. 60 del 2013). Alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, l’istituto disciplinato dalla norma impugnata risulta funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire … la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell’attivazione di processi di “autocorrezione” nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007), e, dall’altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012). La relazione semestrale ai Consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, ancorché obbligatoriamente prevista, si mantiene pertanto nell’alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli comunque funzionali a prevenire squilibri di bilancio e non può conseguentemente ritenersi lesiva dei parametri invocati, posta la collocazione su piani distinti, seppur concorrenti nella valutazione degli effetti finanziari delle leggi regionali, delle funzioni intestate alla Sezione regionale della Corte dei conti rispettivamente dall’articolo 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1975, da un lato, e dall’impugnato articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame, dall’altro”.
E in effetti, la differenza tra i due istituti si coglie non solo per gli aspetti concernenti l’iniziativa procedurale e la tempistica, ma soprattutto per la diversa estensione del controllo ex articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 174/2012, che ha per oggetto la verifica dell’esistenza di un’idonea copertura della spesa, rispetto a quello previsto dal quarto comma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975, nel quale siffatta verifica costituisce solo l’ineludibile punto di partenza di un controllo preordinato a una verifica di maggiore portata, circa il rapporto delle disposizioni finanziarie in esame con l’intero bilancio o con singoli suoi settori nonché a una valutazione prognostica sui loro effetti nel tempo, specie sotto il profilo della rigidità che provocano al bilancio.
Entrambe le disposizioni sono comunque preordinate all’esercizio di un’importante funzione ausiliaria della Sezione del controllo a beneficio del Consiglio regionale in relazione a una tematica (copertura delle leggi di spesa) che i recenti arresti giurisprudenziali hanno stabilmente ancorato alla tutela degli equilibri di bilancio, in ossequio alla previsione di cui all’articolo 81, quarto comma (terzo comma nella formulazione oggi vigente) della Costituzione.
La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto, già in epoca precedente alla novella introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2014, dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, una vera e propria complementarietà dei due principi, laddove ha riconosciuto alla corretta copertura della spesa e alla tutela degli equilibri di bilancio il valore di principi costituzionali consacrati nell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione . I prodromi di un siffatto ordine di idee, di cui sono stati dalla dottrina sottolineati gli effetti anticipatori della suddetta novella, si rinvengono infatti in alcuni, decisivi, capi della sentenza n. 70/2012, nei quali si afferma che i principi del pareggio di bilancio e del suo equilibrio tendenziale, espressamente riferiti al previgente articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si realizzano solo a condizione che le risorse disponibili siano effettive e congruenti. Questa condizione deve sussistere sia con riferimento al momento “statico” fissato dal bilancio di previsione, ove deve configurarsi una parificazione degli stanziamenti previsionali di entrata e di spesa, sia con riferimento alla fase “dinamica” della gestione del bilancio, nella quale non possono essere utilizzate risorse superiori rispetto a quelle esistenti in bilancio. In quest’ottica, a tutela degli equilibri presenti e futuri del bilancio, è quindi indispensabile che le leggi di spesa, e, alla luce della suddetta sentenza, anche la stessa legge di bilancio , indichino, con le dovute modalità, i mezzi con cui fronteggiare le spese previste, affinché siano salvaguardate l’effettività e la congruenza delle coperture.
In relazione al tema della necessaria effettiva esistenza delle risorse per la copertura, va segnalata la significativa diversità della formulazione letterale del quarto comma dell’art. 81 della Costituzione precedentemente vigente, secondo il quale “ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”, rispetto a quella del terzo comma novellato, che è entrato in vigore con il 2014, secondo cui “ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”. La sostituzione delle parole “spese” con “oneri” e “deve indicare” con “provvede” valorizza ulteriormente il principio della doverosa ed effettiva copertura finanziaria: il legislatore deve “provvedere” alla copertura non solo con riferimento a nuove spese, ma anche con riferimento alle minori entrate, che costituiscono anch’esse un onere finanziario, di cui tener conto ai fini della salvaguardia del principio dell’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, costituzionalizzato nei termini indicati dal primo comma dell’articolo 81.
Dalla fondamentale preordinazione di un’adeguata copertura delle leggi di spesa alla tutela del principio costituzionale dell’equilibrio del bilancio consegue l’appartenenza dell’odierna relazione al plesso delle attività previste dall’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012 e finalizzate a costituire un sistema di controlli teso a coordinare la finanza pubblica tra i livelli di governo statale e regionale nonché a garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 174/2012).
Come affermato dalla deliberazione di questa Sezione n. 65 del 10 aprile 2014 (Integrazione del programma di controllo della Sezione per l’anno 2014 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014), questo insieme di controlli non può essere inteso atomisticamente, bensì come un complesso sistemico, che mira all’obiettivo fondamentale della tutela dei valori espressi dagli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Carta costituzionale, in funzione del migliore perseguimento delle suddette finalità previste dal primo comma dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012.
Per tale motivo, nelle more del giudizio costituzionale definito con la citata sentenza n. 39/2014, il primo referto di questa Sezione sulla copertura delle leggi di spesa del 2012 fu inserito nella relazione allegata alla parificazione del rendiconto di quell’esercizio , che, nell’organizzazione dei controlli sulla Regione finora perseguita, costituisce il terminale di tutte le attività di controllo svolte dalla Sezione a carico dell’esercizio di cui viene parificato il rendiconto, inteso come documento espressivo dei risultati della gestione e della dimostrazione dell’avvenuto rispetto dei suddetti principi costituzionali.
Le risultanze di quel primo approfondimento furono sostanzialmente negative: innanzi tutto si giunse alla conclusione che la Regione non si era ancora dotata di strumenti atti a illustrare le tecniche di quantificazione degli oneri sottesi a ogni nuova disposizione. In secondo luogo, emerse che lo strumento di copertura maggiormente utilizzato fosse il ricorso allo spostamento delle disponibilità finanziarie da un obiettivo a un altro, in assenza di un’esaustiva rappresentazione delle dinamiche contabili a esso sottese: mancava infatti qualsivoglia indicazione degli interventi, già programmati, oggetto di riduzione.

Aspetti fondamentali della disciplina statale sulla copertura finanziaria delle leggi.
La legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in espressa attuazione dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione, dedica alla copertura finanziaria delle leggi il titolo V, composto dagli articoli 17, 18 e 19.
Si tratta di una dettagliata disciplina che prefigura i doverosi contenuti delle disposizioni legislative con cui si provvede alla copertura, specificando le tassative modalità attraverso le quali ciò può avvenire e prevedendo una serie di strumenti, preventivi e successivi, atti ad assicurare l’effettività della copertura.
L’articolo 17 prevede in particolare che “ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa” e che “la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa…;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale”.
Con riferimento alle risorse utilizzabili per la copertura delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, la legge distingue dunque tra quelle già presenti nel bilancio (modalità di cui alle lettere a) e b) e quelle nuove e sopravvenute (modalità di cui alla lettera c), in relazione alle quali l’articolo 17, comma 1 bis, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lett. b) della legge 7 aprile 2011, n.39, stabilisce che “Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica”.
Il successivo articolo 18 disciplina specificamente la modalità di copertura di cui alla precedente lettera a) dell’articolo 17 (a mezzo fondi speciali - fondi “globali” nel lessico dell’ordinamento regionale), che costituisce l’esempio maggiormente sintomatico di un funzionale rapporto tra la fase programmatica e la fase attuativa del procedimento legislativo . Stabilisce in particolare che “La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero”. Stabilisce inoltre (e tra l’altro) che “Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio”.
Di grande rilevanza per il livello regionale sono le disposizioni del secondo comma dell’articolo 19, rubricato ”Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico” secondo cui “Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17”. 
Come anticipato, la legge integra la disciplina relativa alle modalità della copertura con la previsione di specifici istituti tesi a garantire, in via preventiva e in via successiva, un’effettiva tutela dei valori sottesi alla disciplina medesima.
In quest’ottica si possono infatti intendere la previsione della clausola di salvaguardia di cui al primo comma dell’articolo 17 e del correlato monitoraggio da parte del MEF finalizzato alla sua eventuale attivazione, i poteri di verifica sull’idoneità della copertura che competono alle Commissioni parlamentari ai sensi del quinto comma dell’articolo 17, il controllo rimesso alla Ragioneria generale dello Stato circa il rispetto dei limiti di spesa autorizzati (art. 17, comma 10), le iniziative rimesse al MEF a tutela dell’articolo 81 quarto comma della Costituzione allorché si riscontri che l’attuazione della legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (articolo 17, comma 13) e soprattutto la relazione tecnica di cui al terzo comma, che costituisce, assieme alla clausola di salvaguardia, il cardine degli strumenti di tutela preventiva approntati dal legislatore statale.
La clausola di salvaguardia è prevista e disciplinata dal combinato disposto dei commi 1 e 12 dell’articolo 17 e deve essere presente in tutti i casi in cui la nuova o maggiore spesa si configuri non come limite massimo di una spesa autorizzata, ma solo come una mera previsione, che, come tale, necessita di un meccanismo di compensazione dell’eventuale eccedenza. In questi casi, la clausola di salvaguardia è finalizzata a consentire la futura compensazione degli effetti che eccedono le previsioni e a garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura. Essa deve essere effettiva e automatica e “deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria”.
La relazione tecnica è invece disciplinata, per quanto maggiormente interessa in questa sede, dai commi 3, 4 e 7 dell’articolo 17.
Più precisamente, il terzo comma prevede che gli atti legislativi che comportano conseguenze finanziarie “devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti”. Stabilisce inoltre (ultimo periodo del comma 3) che “Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti”.
Per i casi in cui la legge affermi la neutralità finanziaria di determinate clausole, la relazione tecnica deve riportare “i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime (comma 7)”. La legge prefigura infatti (comma 3) una stretta interrelazione tra il contenuto della relazione tecnica e gli effetti prodotti dalla nuova e maggiore spesa sui saldi di finanza pubblica, prevedendo che a essa sia “allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni”. Al riguardo, il quarto comma dell’articolo 17 specifica inoltre che “Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria”.
Il comma 7 prevede infine che la relazione tecnica presenti degli specifici contenuti (proiezioni finanziarie, dimensioni e caratteristiche soggettive del fenomeno, dati unitari, ecc.) allorché le disposizioni legislative attengano a materie (pensionistica e pubblico impiego) nelle quali le previsioni sulle dinamiche della spesa si presentino, per qualità e per quantità, particolarmente complesse.

I principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale.
Il quadro normativo di riferimento sopra descritto è integrato da numerosi principi affermati dalla Corte costituzionale, specie in epoca recente.
A questo proposito va innanzi tutto considerato che la Consulta (sentenza n. 26/2013) ha precisato che l’articolo 81, quarto comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte. A esso deve pertanto riconoscersi un carattere immediatamente precettivo e vincolante per la potestà legislativa delle Regioni. La Corte ha conseguentemente affermato che, in ragione della crescente complessità della finanza pubblica, le disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge n. 196/2009 costituiscono una mera puntualizzazione tecnica del principio costituzionale della copertura delle leggi che istituiscono nuovi o maggiori oneri. Il Giudice delle leggi ha quindi precisato che la forza espansiva dell’articolo 81, comma 4, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di invalidare tutti gli enunciati normativi incoerenti con i principi della sana gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 4/2014) e che ciò vale anche per i legislatori regionali, in quanto le disposizioni dell’articolo 17 della legge n. 196/2009 in materia di copertura delle leggi di spesa, anche in virtù dell’esplicito richiamo contenuto nell’articolo 19, trovano applicazione anche per le leggi regionali (sentenza n. 26/2013), ivi comprese quelle ad autonomia differenziata (sentenze n. 213/2008 e n. 359/2007).
Sul punto, la citata deliberazione di indirizzo e orientamento n. 10/2013 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha a sua volta precisato che “l’espresso rinvio (contenuto nel secondo comma dell’art. 19 della legge n. 196/2009) alle tecniche di copertura finanziaria previste dall’art. 17 per le leggi statali implica che le Regioni sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi ed alle regole tecniche previsti dall’ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato dalla pluridecennale attuazione del principio di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost.”. Si tratta in sostanza di principi che individuano i valori fondamentali cui deve attenersi l’attuazione dell’articolo 81, quarto comma, Cost., disciplinata dall’articolo 17 della legge n. 196/2009, secondo cui ogni legge, anche regionale, che comporti nuovi o maggiori oneri, deve indicare espressamente la spesa autorizzata, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto.
I principi a tal fine rilevanti si possono suddividere tra quelli che concernono più immediatamente le modalità di copertura e i mezzi all’uopo utilizzabili e quelli che riguardano più direttamente i criteri di quantificazione degli oneri.
Senza alcuna pretesa di esaustività, tra i primi si possono citare quelli che si soffermano sugli aspetti temporali della copertura, specificando che la copertura deve essere in linea di principio contestuale e non può dunque essere affidata per relationem ad altra fonte giuridica, sia pure legislativa (sentenza n. 51/2013); che la copertura delle leggi di spesa non può essere demandata – per specifiche azioni attinenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio – agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo a quello indefettibilmente previsto dall’articolo 81, comma 4, Cost. (sentenza n. 192/2012); che l’obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate e uscite nel lungo periodo, considerando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 237/2013). In ossequio al principio di autosufficienza delle leggi di spesa, la Corte costituzionale ha anche precisato che la copertura di spese mediante crediti futuri è da ritenere tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo (sentenza n. 213/2008).
In alcuni casi la valorizzazione dell’elemento temporale è stata riferita alla morfologia della spesa, affermando ad esempio che solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita l’individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell’approvazione del bilancio regionale annuale (sentenza n. 26/2013) e che per le leggi istitutive di spese pluriennali è richiesta, al pari di ogni altra legge che produce nuovi o maggiori oneri, la esplicita indicazione non solo dei mezzi di copertura e della specifica clausola di salvaguardia, ma anche dell’onere per l’esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi successivi (sentenza n. 26/2013).
Altri principi sono dettati in relazione alla natura giuridica delle risorse utilizzate per la copertura, di cui ne viene sottolineata l’inidoneità. E’ questa la casistica in relazione alla quale la Consulta ha esteso le censure di incostituzionalità anche alle leggi di bilancio di alcune Regioni. Al riguardo, i principi affermati traggono origine da quello generale desumibile dalla sentenza n. 266/2013, secondo cui l’allocazione nella parte spesa di bilancio deve avvenire secondo i canoni della sana gestione finanziaria, nel rispetto dei precetti discendenti dall’articolo 81, quarto comma, Cost., attraverso le forme di copertura consentite dall’ordinamento. Sempre in linea generale può essere ricordato che il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell’articolo 81, comma 4, Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo (sentenza n. 241/2013) e che l’articolo 24, comma 1, della legge n. 196/2009, con disposizione ricognitiva di una regola dell’ordinamento contabile, stabilisce che il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità e universalità, costituiscono profili attuativi dell’articolo 81 Cost. (sentenza n. 192/2012). In quest’ottica è stata specificata l’inidoneità dell’avanzo libero presunto a costituire adeguata fonte di copertura: la copertura finanziaria di alcune voci di spesa del bilancio di previsione non può infatti essere assicurata attraverso l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente soltanto presunto, in quanto entità economica di incerta realizzazione e, per ciò stesso, produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell’ente pubblico (sentenza n. 192/2012). Analogamente, è stato affermato che l’avanzo di amministrazione presunto costituisce entità giuridicamente e contabilmente inesistente in forza del principio per cui nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate a un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente (sentenza n. 250/2013). Più datati sono i principi secondo i quali non costituiscono idoneo mezzo di copertura né le partite di giro (sentenza n. 16/1961) né i residui passivi (sentenza n. 31/1961) né le risorse di enti terzi (sentenza n. 314/2003). E’ stato anche statuito che la copertura è aleatoria, se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate genera un costo (sentenza n. 237/2013).
Particolarmente rilevanti sono i principi riferibili alle modalità di copertura che prevedono il ricorso alle risorse già iscritte in bilancio di cui all’articolo 17, primo comma, lett. b) della legge n. 196/2009. Al riguardo la Corte costituzionale ha innanzi tutto chiarito che la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (sentenza n. 115/2012). Ha inoltre specificato che l’indicazione della copertura finanziaria è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo storno di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli (sentenza n. 272/2011).
Altrettanto rilevanti sono i principi dettati in ordine all’assenza di oneri aggiuntivi. Sul tema è stato affermato il principio generale secondo cui la mancanza o l’esistenza di un onere si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenza n. 115/2012). Ne consegue che l’auto-declaratoria di assenza di oneri finanziari non consente ex se di ritenere assolto l’obbligo di copertura, in quanto non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta copertura, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere (sentenza n. 18/2013). Inoltre, se dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dev’essere specificato, a mezzo della clausola di invarianza, che alla loro attuazione si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (sentenza n. 237/2013).
Tra gli enunciati della Consulta che riguardano più direttamente i criteri di quantificazione degli oneri si possono ricordare quelli secondo i quali la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (sentenza n. 26/2013); la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenza n. 237/2013); la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare (sentenza n. 192/2012); tutte le leggi di spesa debbono rispettare i requisiti essenziali, ossia l’indicazione della misura e la copertura dell’impegno finanziario richiesto affinché le disposizioni possano trovare attuazione (sentenza n. 212/2013). Nella stessa logica argomentativa è stato anche affermato che la norma dell’articolo 19 della legge n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all’articolo 81, comma 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell’onere, per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita (sentenza n. 181/2013) e che le leggi istitutive di nuove spese debbono prevedere una quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle leggi stesse e non limitarsi a fare riferimento al capitolo di bilancio richiamato dalla norma, con ciò ponendosi in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 181/2013).

La disciplina regionale sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa.
La legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale, articola il novero delle leggi regionali di spesa distinguendo tra la legge finanziaria (articolo 9), le altre leggi di spesa (articolo 10) e le leggi di spesa pluriennale (articolo 11).
Ai fini che in questa sede interessano, si ricorda che con la legge finanziaria il legislatore regionale, nel definire il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, può anche disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali idonee a produrre riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili, sia pur limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendone escluse quelle che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina normativa organica.
Alla legge finanziaria regionale sono inoltre e tra l’altro rimessi il rifinanziamento o il definanziamento degli interventi al fine di garantire la loro migliore attuazione, la modulazione delle quote delle spese pluriennali e gli accantonamenti ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si prevede il perfezionamento dopo l’approvazione del bilancio.
Il principio generale afferente la copertura finanziaria delle leggi regionali si rinviene all’articolo 10 (Altre leggi di spesa), secondo il quale le leggi che autorizzano spese debbono indicare l’ammontare complessivo e la quota a carico di ciascun esercizio, compatibilmente con il quadro di riferimento stabilito dal bilancio pluriennale.
Il successivo articolo 11 (Leggi di spesa pluriennale) distingue, ai fini della copertura, le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale nei seguenti termini:
a) leggi che autorizzano spese per attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente, le quali determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa;
b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, le quali debbono indicare l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio;
c) leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali che stabiliscono il numero delle annualità e l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.
Non sono presenti a livello legislativo disposizioni tese a garantire in via preventiva e in via successiva l’effettività della copertura , né ulteriori distinzioni della morfologia delle spese che possano risultare utili per una più precisa definizione delle modalità di copertura .
Deve infine essere ricordato l’articolo 17 della stessa legge regionale che stabilisce che in apposita unità di bilancio siano individuate le risorse destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (fondi globali).
A livello regolamentare l’attenzione per le problematiche ora in esame, anziché acuirsi in relazione all’importanza del fenomeno testimoniata dall’intensificarsi degli interventi della Corte costituzionale, è invece scemata.
Il procedimento legislativo della Regione Friuli Venezia Giulia è disciplinato al titolo IV del regolamento interno del Consiglio regionale approvato il 6 ottobre 2005, modificato e integrato il 25 ottobre 2007 e il 3 marzo 2010 e, da ultimo, il 24 settembre 2013 e il 29 ottobre 2013. Nell’ambito di quest’ultima modifica, è stato abrogato l’articolo 87 che, riecheggiando in parte la citata disciplina statale, prevedeva che tutti i progetti di legge presentati dalla Giunta comportanti oneri finanziari fossero corredati di una scheda di analisi economico-finanziaria, nella quale fossero analiticamente esposti gli effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa. La scheda avrebbe dovuto contenere :
a) lo stato di attuazione della spesa concernente le leggi che il progetto di legge propone di rifinanziare, modificare o sostituire;
b) gli elementi e i criteri adottati per la quantificazione degli oneri;
c) per le disposizioni legislative in materia di personale, i dati sui numeri dei destinatari.
Qualora i progetti di legge fossero stati di iniziativa consiliare o popolare, la Giunta avrebbe potuto chiedere la sospensione dell’esame da parte della Commissione competente per la valutazione degli effetti economico finanziari.
A compensare, ma solo in parte, il vuoto regolamentare determinatosi con l’abrogazione del precitato articolo 87, è stato inserito il comma 3 bis dell’articolo 92 del regolamento, che prevede la possibilità di richiesta da parte della Commissione al Presidente della Regione o all’Assessore competente, per i progetti di legge presentati che comportino oneri finanziari, “di fornire una scheda di analisi economico-finanziaria, nella quale sono analiticamente esposti gli effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa”.
E’ appena il caso di osservare che mentre la norma abrogata prevedeva la scheda tecnica per tutti i progetti di legge di provenienza giuntale comportanti oneri finanziari e comunque riservava all’Amministrazione regionale un fondamentale ruolo tecnico in tema di copertura, la nuova disposizione depotenzia la funzione dell’Amministrazione e circoscrive le possibili iniziative a tutela dei valori costituzionali di cui sopra si è detto a una facoltà (di richiedere l’elaborazione della scheda tecnica) della Commissione, peraltro condizionata al fatto che sia almeno un quarto dei suoi componenti a condividere l’esigenza della richiesta.
L’articolo 172 del regolamento infine disciplina, secondo le norme già citate di cui al decreto legislativo n. 125/2003, la possibilità, da parte della Giunta regionale o di qualsiasi consigliere, di proporre al Consiglio regionale di richiedere alla Corte dei conti di esprimere la valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportano spese: la suddetta proposta deve individuare, a pena di inammissibilità, le disposizioni di legge regionale in vigore che comportano spese per le quali si chiede la valutazione degli effetti finanziari. Quest’ultima disposizione, come già ricordato, non ha finora mai ricevuto applicazione.


 
Contenuti ed esiti dell’analisi svolta sulla copertura degli oneri finanziari delle leggi regionali del 2013.

Oggetto del controllo.
L’odierna relazione si inserisce nel sopra descritto contesto ordinamentale e, in sintonia con quanto desumibile dalla sopravvenuta sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, mira a valorizzare, rispetto all’ipotesi di una sua inclusione negli atti di parificazione del rendiconto, il principio della tempestività del referto insito nella previsione della semestralità dello stesso, presentando peraltro, in sede di prima applicazione, un contenuto che si riferisce all’intero esercizio 2013. L’autonoma sede dell’odierno referto non compromette però la propedeuticità dei suoi esiti alle valutazioni complessive sugli equilibri del bilancio e sulla gestione che competono a questa Sezione in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto.
Da quanto finora esposto si deve quindi dedurre per un verso la strategicità ai fini degli equilibri del bilancio regionale di un’adeguata tutela dei valori coinvolti nella doverosa copertura di tutti gli oneri finanziari e per altro verso l’importanza delle nuove funzioni attribuite a questa Sezione di controllo , che costituisce un infungibile ausilio esterno a disposizione del Consiglio regionale sugli argomenti di cui ora si tratta.
Ciò premesso, si osserva che nel 2013 sono state adottate ventiquattro leggi regionali, di cui una avente a oggetto l’adempimento degli obblighi della Regione derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (legge europea 2012) e quattro riguardanti la programmazione e la rendicontazione finanziaria (assestamento del bilancio 2013, approvazione del rendiconto 2012, legge finanziaria e legge di bilancio 2014).
Le leggi regionali di settore che presentano effetti finanziari sono tredici: di queste una ha tuttavia effetti finanziari solo a decorrere dal 2014.
In questa sede vengono analizzate non solo le leggi regionali approvate nel corso del 2013, ma anche quelle leggi (legge finanziaria e di bilancio 2013) che, pur approvate nel 2012, afferiscono all’esercizio finanziario 2013. Coerentemente non sono state esaminate le leggi regionali n. 23 e n. 24, adottate nel 2013 ma relative all’esercizio 2014 (legge finanziaria e bilancio di previsione 2014), che, in virtù del nesso teleologico esistente con la parificazione del rendiconto, costituiranno oggetto del referto relativo alla legislazione del primo semestre 2014.

 

Esiti del controllo. Considerazioni sistematiche relative alle modalità di copertura.
Nell’ambito della produzione legislativa testé ricordata, la Sezione ha svolto un approfondimento diretto a cogliere, anche alla luce dell’esito della disamina sul precedente esercizio, gli aspetti metodologici, i contenuti contabili e la conformità alle precitate disposizioni legislative e regolamentari regionali della copertura finanziaria assicurata alle leggi emanate nel 2013. Qui di seguito si espongono le risultanze del controllo che attengono agli aspetti sistematici relativi alle modalità di copertura.
Dall’esame dei lavori preparatori delle leggi interessate dalla presente indagine, è innanzi tutto emerso che neppure nel corso del 2013 la Regione si è dotata di strumenti atti ad analizzare e illustrare le tecniche di quantificazione degli oneri sottesi a ogni nuova disposizione (elaborazione di una scheda tecnica di quantificazione degli oneri). Tutti i disegni di legge presentati con riferimento alle norme adottate nel 2013 difettano infatti della relazione/scheda tecnica, espressamente prevista dal regolamento del Consiglio regionale almeno fino all’abrogazione dell’articolo 87 avvenuta con le modifiche introdotte il 29 ottobre 2013, la cui esistenza sarebbe risultata tanto più importante e indispensabile in un periodo come l’attuale di progressivo assottigliamento delle risorse a disposizione e conseguentemente di maggior pericolo per la tenuta degli equilibri di bilancio. Rispetto a nuovi o maggiori oneri recati dalla legislazione di spesa risulta infatti imprescindibile l’esigenza della dimostrazione dei reali riflessi finanziari delle norme, con un’adeguata esplicitazione dei criteri seguiti per la quantificazione degli stessi al fine di definirne la copertura. L’assenza della scheda tecnica genera, di regola, la mancanza dei presupposti per ogni valutazione sull’attendibilità dell’avvenuta quantificazione degli oneri derivanti dalla legge.
La gravità di questa situazione pare attenuarsi solo nei casi in cui l’entità dei trasferimenti finanziari che la Regione è tenuta a eseguire a favore di determinati soggetti è fissata dalla legge regionale in misura non discrezionale e sulla base di risorse a essa trasferite con destinazione predefinita.
L’Amministrazione aveva peraltro segnalato, fra le misure consequenziali adottate in esito alle osservazioni DAS sul rendiconto 2011 , di aver predisposto in via sperimentale una “scheda tecnica norme” per il disegno di legge finanziaria 2013.
Le risultanze della prima applicazione avevano tuttavia evidenziato la necessità di rideterminare i contenuti della scheda e di rivedere le procedure. Nell’ambito del contraddittorio intercorso con la Regione ai fini dell’odierna relazione, è stato precisato che “è stata avviata a gennaio di quest’anno la redazione di una scheda istruttoria, a cura degli uffici consiliari, per ogni progetto di legge calendarizzato dalle Commissioni, che comprende una verifica della copertura finanziaria: pur nei suoi evidenti limiti, lo strumento mira a sensibilizzare la Commissione su eventuali carenze del progetto di legge in termini di corretta redazione delle norme finanziare, in ordine sia alla corretta quantificazione degli oneri che all’individuazione di idonei mezzi di copertura, anche al fine dell’attivazione dei poteri istruttori previsti dalla norma regolamentare sopra richiamata. Inoltre è stato elaborato un documento di lavoro sottoposto alla Giunta per il regolamento per perfezionare il percorso avviato nel 2013, nella direzione di un ulteriore rafforzamento degli strumenti regolamentari atti a garantire la piena ed effettiva osservanza, nell’ambito del procedimento legislativo regionale, dei principi di cui all’art. 81 cost., anche alla luce di una prima valutazione della concreta efficacia delle norme da poco introdotte e sopra richiamate e delle indicazioni del magistrato contabile sulle tecniche di copertura delle leggi. Il percorso, già avviato il 2 aprile scorso, con la presentazione del documento in Giunta per il regolamento e l’avvio del dibattito, porterà all’approvazione di ulteriori modifiche regolamentari da parte del Consiglio nella sessione di fine giugno, al fine di raggiungere pienamente l’obiettivo indicato da codesta Corte. Per approdare a soluzioni normative soddisfacenti occorre però dirimere alcune questioni di merito, la cui valutazione è rimessa al decisore politico: come trattare le proposte di legge ed emendative dei consiglieri; ove si ritenga di allargare l’obbligo della relazione tecnica a queste ultime, a chi affidare il compito di elaborarle; quali conseguenze procedurali far derivare dalla mancanza della relazione tecnica. Oltre all’utilizzo della fonte della potestà di auto-organizzazione del Consiglio, appare essenziale un raccordo con la Giunta regionale, al fine di concordare modalità di redazione e contenuti specifici della relazione tecnica (o scheda di analisi), portando a compimento una collaborazione già avviata tra uffici della Giunta e del Consiglio ed in fase di perfezionamento”.
Da quanto precisato nell’ambito del contraddittorio, emerge quindi che nel recente periodo la Regione ha avviato un percorso, attualmente ancora in itinere, volto a colmare sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto il profilo organizzativo le criticità segnalate da questa Sezione già in occasione della parificazione del rendiconto 2012. La rilevanza della problematica, testimoniata dalla frequenza delle sentenze della Consulta per violazione dell’art. 81, quarto comma, esige però che il suddetto percorso venga rapidamente portato a termine.
In merito alle modalità di copertura, si osserva che, alla luce dell’articolo 17 della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità, strumenti principali di copertura delle leggi regionali dovrebbero essere i fondi globali: siffatta allocazione delle risorse costituisce infatti la modalità organizzativa connessa a una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie. Con riferimento invece al ricorso allo spostamento delle disponibilità finanziarie da un obiettivo a un altro, pur prescindendo dalla considerazione che tale strumento di copertura dovrebbe essere utilizzato soprattutto per far fronte a esigenze imprevedibili manifestatesi nel corso dell’esercizio e al di fuori dalla programmazione della spesa formulata nella sessione di bilancio, non può in particolare essere sottaciuto che una siffatta modalità di copertura esigerebbe un’esaustiva rappresentazione delle dinamiche contabili a essa sottese.
La Corte costituzionale, nell’ambito della già citata sentenza n. 115/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10, relativa a interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, ha infatti precisato che “la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa. Si tratta di un principio finanziario immanente all’ordinamento, enunciato esplicitamente all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di diretta applicazione secondo la costante interpretazione di questa Corte”.
In precedenza  lo stesso Giudice aveva sottolineato l’imprescindibile necessità che, ai fini di una copertura operata con somme già iscritte nel bilancio (o perché già ricomprese nel capitolo interessato o perché derivanti da “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli), sussista un’adeguata capienza dei capitoli interessati, di cui il legislatore ha il dovere di dichiarare e dimostrare l’esistenza.
La necessità di offrire una chiara rappresentazione delle risorse già presenti in bilancio di cui si afferma l’eccedenza e la conseguente utilizzabilità ai fini della copertura riguarda sia la nuova attività di spesa sia la pregressa, che, quanto a copertura, non può ovviamente venire pregiudicata da un affiancamento di una nuova attività a valere sullo stesso capitolo o dallo storno operato a favore di altro capitolo. L’ammonimento che la Corte ha rilasciato a questo proposito non attiene alla modalità di copertura spesa in sé, quanto al fatto che all’utilizzo di tale modalità (riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa) non si accompagni l’espressa e motivata quantificazione delle correlate spese da ridurre. Solo siffatta rappresentazione metterebbe infatti in luce i nuovi o ridefiniti interessi pubblici perseguiti dalla norma rispetto alle pregresse autorizzazioni di spesa.
La tecnica legislativa di copertura adottata nelle leggi regionali prevede di regola la relativa indicazione in uno o più articoli finali (intitolati “disposizioni finanziarie”), che permette una visione d’insieme della valenza finanziaria del provvedimento, presentando peraltro, nella sede del singolo comma, anche il vantaggio di cogliere gli effetti finanziari di ogni norma.
In termini generali e a fronte dei tre criteri legali di copertura degli oneri previsti dall’articolo 17 della legge n. 196/2009 , le modalità di copertura concretamente utilizzate dal legislatore regionale nel 2013 possono classificarsi secondo quattro tipologie:
a) utilizzo di accantonamenti iscritti nei fondi globali;
b) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c) nuove o maggiori entrate ;
d) altre forme di copertura.
Per una migliore comprensione è opportuno anticipare il significato di “altre forme di copertura” che evidenzia non solo un difetto di copertura, risolvendosi sostanzialmente in un’anomala riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa appartenente a un titolo diverso, ma anche un emblematico vulnus della programmazione, operato a mezzo di un uso improprio del fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Si tratta nello specifico di un particolare procedimento contabile di copertura disposto dalla legge regionale n. 5/2013 per le spese previste all’articolo 4, commi 18-21 e 24-29, all’articolo 5, commi 66-69, e all’articolo 12, commi 13-17: in questi casi le spese di parte corrente trovano copertura, pur non rientrando nell’elenco delle spese obbligatorie, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di parte corrente.
Per provvedere alla reintegrazione dell’accantonamento del fondo viene autorizzata la spesa a carico del fondo di parte capitale, a sua volta reintegrato mediante storno di pari importo da un capitolo operativo di parte capitale. Si può affermare che, prescindendo dalle modalità del suo reintegro, il fondo per le spese obbligatorie sia stato utilizzato come una riserva di copertura al di fuori di una logica programmatoria e comunque dei vincoli di utilizzo di tale fondo. Si tratta di un esempio di copertura con l’utilizzo di risorse destinate a finalità diverse, che genera la sensazione di un metodo di legislazione finanziaria caratterizzato dalla difficoltosa ricerca di fondi di copertura.
Nell’ambito della disamina sulla copertura delle leggi regionali di spesa nel 2013, è emerso inoltre come in alcuni sporadici casi non siano stati espressamente indicati oneri e coperture .
L’esame della produzione legislativa regionale 2013, al di là della predetta particolare e isolata modalità di copertura attraverso i fondi per le spese obbligatorie, ha invece positivamente dimostrato che, contrariamente al passato, il reperimento di una buona parte delle risorse è avvenuto attraverso l’utilizzo di accantonamenti iscritti nei fondi globali (più di 22 milioni di euro). Resta, anche se ridimensionato, il ricorso allo spostamento delle disponibilità finanziarie da un obiettivo a un altro (oltre 5 milioni di euro).
Spicca soprattutto, nell’esercizio 2013, l’importante dato relativo alla copertura attraverso nuove o maggiori entrate (previsti oltre 203 milioni di euro).
Considerando le più rilevanti, si tratta:
• con riferimento alle spese previste dalla legge regionale n. 5/2013, di copertura attraverso le maggiori entrate derivanti dalla restituzione delle giacenze dal fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006 (per euro 3.666.216,04 rispetto a una previsione iniziale pari a zero);
• con riferimento alla legge regionale n. 9/2013, di copertura attraverso le maggiori entrate derivanti dalle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (per euro 309.806.567,38 rispetto a una previsione iniziale poco superiore di 170 milioni di euro);
• con riferimento infine alla legge regionale n. 21/2013 , di copertura attraverso le maggiori entrate derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l’emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado (per euro 18.801.136,74 rispetto a una previsione iniziale pari a zero).
Di seguito si espongono in primo luogo un prospetto che riassume le modalità di copertura relative all’esercizio 2013 delle tredici leggi con espressi riflessi finanziari e in secondo luogo un quadro riassuntivo, riferito al triennio 2013-2015, di tutti i mezzi di copertura indicati nelle stesse leggi. A questi fini non vengono considerate la legge finanziaria regionale 2013 e l’assestamento del bilancio 2013.
Riassumendo, dalle tabelle che seguono si desume che, su un onere complessivo di euro 234.256.111,92 indotto a carico del bilancio 2013 dalle leggi prese in considerazione, solo euro 5.579.779,04, pari al 2,38% del totale, sono coperti a mezzo di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, mentre il 9,76% degli oneri (e cioè euro 22.860.000,00) trova copertura a mezzo dell’ordinario strumento di programmazione dato dall’utilizzo dei fondi globali. Per contro si sottolinea che ben l’86,93% degli oneri viene coperto attraverso nuove entrate.
Si rileva pertanto come l’esercizio 2013 sia stato caratterizzato da un miglior uso dei mezzi di copertura rispetto all’anno precedente, anche grazie alle eccezionali entrate, determinate però da eventi una tantum.
Se si allarga lo spettro dell’analisi al periodo 2013-2015, si ricava che la percentuale di copertura a mezzo di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa sale al 3,87%, mentre quelle derivanti dall’utilizzo dei fondi globali e da nuove o maggiori entrate rimangono pressoché invariate (rispettivamente al 9,61% e all’85,60%), rappresentando così la quasi totalità della copertura attivata nel triennio.

 

Esiti del controllo. Considerazioni sulle specifiche risultanze.
Le risultanze istruttorie del controllo sono state comunicate alla Regione (Segretariato generale del Consiglio regionale e, per conoscenza, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie) al fine di un opportuno contraddittorio, che ha consentito di chiarire e definire alcune problematiche sulle quali si era soffermata l’attenzione istruttoria.
Nell’ambito della replica regionale ai rilievi istruttori e in un contesto argomentativo in cui “il Presidente e la Segreteria generale del Consiglio regionale sono ben consapevoli dell’insufficienza della attuale disciplina e della necessità di rafforzare ancor più gli strumenti a presidio dei principi costituzionali in materia di finanza pubblica, specie in vista dell’entrata a regime nel 2016 dei nuovi vincoli di bilancio di cui alla legge 243/2012”, la Regione ha svolto alcune considerazioni su talune osservazioni di carattere generale relative all’obbligo di corredare i disegni di legge di una relazione tecnica o scheda tecnica di analisi economico-finanziaria e al metodo di copertura di nuovi o maggiori oneri attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative (cd. storni).
Pare utile riportare alcuni passi di tali deduzioni, corredati dalle ulteriori valutazioni della Sezione, con la precisazione che le problematiche di cui alla seguente lettera A) dovrebbero trovare soluzione a seguito del processo di adeguamento normativo recentemente intrapreso.

A) Obbligo di corredare i disegni di legge di una relazione tecnica o scheda tecnica di analisi economico-finanziaria.
La Regione, con riferimento alla situazione esistente nel 2013 e quindi precedente alle iniziative avviate nel 2014, afferma che “I contenuti oltremodo generici (specie se raffrontati con quelli contenuti nell’art. 17 della legge 196/2009 e con quelli richiesti nelle citate sentenze) e la mancanza di sanzioni procedurali hanno indotto il Consiglio regionale a rivedere il regolamento consiliare al fine da dare maggior effettività ai principi in esame e non certamente per una sottovalutazione del problema”.
Al riguardo la Sezione osserva che nei fatti si è sostituita una disciplina cogente ritenuta insufficiente con una disciplina, intervenuta peraltro solo il 29 ottobre 2013, la cui applicazione rimane subordinata alle iniziative di carattere discrezionale previste dal comma 3 bis dell’art. 92 del Regolamento interno del consiglio regionale. Le deduzioni della Regione non specificano se, medio tempore, detta disciplina abbia già ricevuto concreta applicazione.
La Regione sottolinea inoltre che “va evidenziata una rilevante novità introdotta dalle modifiche regolamentari dell’ottobre 2013, che ha rafforzato gli strumenti per assicurare la copertura degli emendamenti: all’art. 118 bis è stata introdotta l’inammissibilità di emendamenti ed articoli aggiuntivi “contrastanti con i criteri per l’introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate previsti dalla legislazione contabile regionale” e quindi, tra gli altri, anche con l’obbligo di non alterare l’equilibrio del bilancio, in osservanza del principio di pareggio finanziario statuito dall’art. 3, comma 1, lett. h) della legge regionale 21/2007 (che esige “la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese”) e che potrebbe essere interpretato estensivamente fino a ricomprendere anche l’adempimento degli obblighi di documentazione tecnica qui esaminati. La norma regolamentare introdotta viene applicata dalla Presidenza, anche al di fuori dei procedimenti relativi all’esame delle leggi finanziarie e di assestamento del bilancio, ritenendola espressiva di un principio generale”.
Al riguardo la Sezione osserva che l’articolo 118 bis si riferisce al “contenuto proprio degli strumenti della manovra di bilancio” e definisce inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi contrastanti con i criteri per l’introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate previsti dalla legislazione contabile regionale con riferimento al solo disegno di legge finanziaria. La Regione stessa riferisce che l’applicazione della norma regolamentare anche al di fuori dei procedimenti relativi all’esame delle leggi finanziarie è rimessa a una libera iniziativa della Presidenza, ritenendola espressiva di un principio generale. Rimane quindi confermato che il regolamento non prevede espressamente la suddetta disciplina per tutte le leggi comportanti nuove o maggiori spese. Da ciò discende l’esigenza di un’integrazione della disciplina regolamentare, di cui il contraddittorio ha peraltro segnalato il recente avvio.

B) Metodo di copertura di nuovi o maggiori oneri attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative (cd. storni).
La Regione “ritiene di poter osservare che, richiamata la sentenza 115/2012 della Corte costituzionale, le metodologie di copertura sopra richiamate quantificano puntualmente l’onere indotto dalla nuova previsione legislativa e corrispondentemente riducono una precedente autorizzazione legislativa, come richiesto dalla Corte nella citata sentenza. Solo laddove, come rileva la stessa Corte, la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, … “la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.
Con riferimento al presupposto della suddetta deduzione regionale secondo cui sussiste una puntuale quantificazione di tutti gli oneri indotti dalle nuove previsioni legislative, la Sezione rileva, al contrario, l’assenza di un’espressa quantificazione degli oneri derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni nei seguenti casi:
1. Legge regionale n. 4, articolo 39, commi 4 e 5: prevedono che gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale n. 12/2002, come modificato dal comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f) e h), continuino a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013; e che gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 facciano carico, a decorrere dall'1 gennaio 2014, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013. La legge regionale n. 12/2002, che viene modificata con le nuove disposizioni, non contemplava oneri sul capitolo 9615.
2. Legge regionale n. 5, articolo 5, comma 21: prevede che alle finalità previste dal comma 17 si provveda con le risorse a tal fine trasferite dallo Stato e iscritte sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 2747 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 e sull'unità di bilancio 5.1.1.1088 e sul capitolo 6747 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati. La quantificazione degli oneri dipende strettamente dal trasferimento con destinazione vincolata da parte dello Stato.
3. Legge regionale n. 10, articolo 16, comma 2: prevede che agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 bis della legge regionale n. 52/1980, come sostituito dal comma 1, si provveda nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), con riferimento alle risorse previste all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015. Il fatto che si provveda nell’ambito del programma triennale non significa che non si possa quantificare, nel triennio, l’onere specifico derivante dalla nuova disposizione che va a incidere sulle risorse complessive di cui dispone il programma.
La Regione inoltre riconosce che “lo storno da capitoli di bilancio promiscui, in cui sono allocati fondi derivanti da una pluralità di autorizzazioni legislative di spesa tra loro disomogenee, richiederebbe una puntuale indicazione della specifica autorizzazione legislativa ridotta o revocata. Anzi andrebbe evitato, come ammonisce la stessa Corte nella citata sentenza, il ricorso a capitoli così configurati. Tuttavia ipotesi del genere non pare si siano verificate nelle leggi regionali esaminate dalla relazione”.
Il controllo ha riscontrato lo storno da capitoli ove convivono in modo promiscuo e indistinto, sotto il profilo di una pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali, destinati a una pluralità differenziata di obiettivi, per i quali si pone la necessità di un’espressa indicazione della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa. Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Regione e del predetto principio, l’attenzione si deve soffermare sulle seguenti fattispecie:
4. Legge regionale n. 2, articolo 8, comma 2: prevede che agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si faccia fronte mediante storno di 10.000 euro dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Il capitolo 4362 riguarda “attività enti servizio sanitario regionale” e si riferisce a innumerevoli e diverse autorizzazioni legislative, tutte richiamate nella denominazione del capitolo. Lo storno generico operato con la legge n. 2 non indica puntualmente quale precedente autorizzazione legislativa venga ridotta.
5. Legge regionale n. 3, articolo 3, comma 2: prevede che agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provveda mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1185 e dal capitolo 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Il capitolo 9670 riguarda “oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione regionale, nonché conferimenti ai fondi di previdenza complementare delle quote di trattamento di fine rapporto” e si riferisce a innumerevoli e diverse autorizzazioni legislative, tutte richiamate nella denominazione del capitolo. Lo storno generico operato con la legge n. 3 non indica puntualmente quale precedente autorizzazione legislativa venga ridotta.
6. Legge regionale n. 4, articolo 43, comma 3: prevede che agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si faccia  fronte mediante storno di pari  importo dall'unità di
bilancio 1.3.1.5037 e dal capitolo 9238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Il capitolo 9238 riguarda “contributi al comitato regionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Friuli Venezia Giulia (UNPLI) per l’istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro consorzi” e si riferisce a diverse autorizzazioni legislative, tutte richiamate nella denominazione del capitolo. Nel POG, nella parte in cui si descrive la destinazione di spesa, sono indicate le diverse finalità cui è destinato il capitolo. Lo storno generico operato con la legge n. 4 non indica puntualmente quale precedente autorizzazione legislativa venga ridotta.
7. Legge regionale n. 5:
a. articolo 4, comma 33: prevede che agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si faccia fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 4148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Il capitolo 4148 riguarda “finanziamenti del fondo regionale per la protezione civile – ricorso al mercato finanziario” e si riferisce a diverse autorizzazioni legislative, tutte richiamate nella denominazione del capitolo. Lo storno generico operato con la legge n. 5 non indica puntualmente quale precedente autorizzazione legislativa venga ridotta.
b. articolo 5, comma 10: prevede che all'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si provveda mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5051 e dal capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Il capitolo 5393 riguarda “contributi per l’elaborazione e divulgazione di studi e ricerche, nonché per l’organizzazione di eventi culturali aventi a oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell’educazione e delle scienze naturali e ambientali” e si riferisce a diverse autorizzazioni legislative, tutte richiamate nella denominazione del capitolo. Lo storno generico operato con la legge n. 5 non indica puntualmente quale precedente autorizzazione legislativa venga ridotta.
c. articolo 5, comma 16: prevede che all'onere derivante dal disposto di cui al comma 15 si provveda mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Il capitolo 740 riguarda “spese per l’organizzazione di attività promozionali all’estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero” e si riferisce a diverse autorizzazioni legislative, tutte richiamate nella denominazione del capitolo. Lo storno generico operato con la legge n. 5 non indica puntualmente quale precedente autorizzazione legislativa venga ridotta.
d. articolo 6, comma 20:  prevede che agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma
19 si faccia fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.1.1140 e dal capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Il capitolo 8465 riguarda il “versamento a favore del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi per la prima infanzia” e si riferisce a varie autorizzazioni di spesa. Lo storno generico operato con la legge n. 5 non indica puntualmente quale particolare autorizzazione di spesa venga ridotta.
8. Legge regionale n. 11, articolo 17, comma 16: prevede che all'onere complessivo di 2.918.000 euro suddiviso in ragione di 146.000 euro per l'anno 2013 e di 1.386.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi da 1 a 15 si provveda, fra l’altro, mediante storno a carico del capitolo 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per l’importo di 86.000 euro. Il capitolo 5243 riguarda “spese per attività di catalogazione, inventario, restauro e organizzazione di corsi a tutela del patrimonio culturale e ambientale del Friuli Venezia Giulia” e si riferisce a diverse autorizzazioni legislative, tutte richiamate nella denominazione del capitolo. Lo storno generico operato con la legge n. 11 non indica puntualmente quale particolare autorizzazione di spesa venga ridotta.
9. Legge regionale n. 18, articolo 18, comma 8: prevede lo storno dal capitolo 740 (si veda quanto affermato al precedente punto 7.c.).

Tutto ciò precisato nelle linee generali, si riassumono schematicamente nel prospetto sinottico che segue gli esiti del controllo, quali risultano a seguito del contraddittorio intercorso con la Regione, che evidenziano l’esistenza, a carico di singole disposizioni di legge, di taluni specifici aspetti di distonia rispetto ai principi sopra evidenziati.


 
Appendice: esame delle singole disposizioni di legge regionale 2013


In allegato, si evidenziano le modalità di copertura degli oneri finanziari previsti dalle singole leggi di spesa del 2013: vengono in questa sede analizzate non solo le leggi regionali approvate nel corso del 2013, ma anche quelle leggi (in particolare legge finanziaria e di bilancio 2013) che, pur approvate nel 2012, afferiscono all’esercizio finanziario 2013. Corrispondentemente non vengono esaminate le leggi regionali n. 23 e n. 24, adottate nel 2013 ma relative al bilancio 2014 (legge finanziaria e bilancio di previsione), che saranno analizzate nella relazione sul primo semestre 2014.


Legge regionale n. 27 del 31 dicembre 2012 recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)

Un elemento di novità rilevante agli odierni fini è stato introdotto con la legge finanziaria 2013 all’articolo 1, comma 2, quale riflesso del pronunciamento della Corte costituzionale con sentenza n. 70 del marzo 2012, che ha contestato l’utilizzo del saldo finanziario presunto nella predisposizione del bilancio di previsione, in quanto siffatto avanzo è un’entità giuridicamente ed economicamente inesistente, e ha sottolineato come la disponibilità dall’avvio di esercizio di tali importi possa riguardare solamente la quota corrispondente a quella necessaria per le spese finanziate con fondi vincolati per legge. E’ stata pertanto introdotta nell’ordinamento regionale una nuova disposizione che disciplina, per l’esercizio 2013, l’utilizzo del saldo finanziario correlato a spese finanziate con fondi non vincolati per legge, prevedendo un elenco allegato al testo della legge finanziaria che sia comprensivo di tutti gli stanziamenti il cui utilizzo è cautelativamente subordinato alla formalizzazione da parte dell’esecutivo delle risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese dell’esercizio precedente. L’uniformazione ai principi costituzionali si è completata con la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge finanziaria regionale 2014 (n. 23/2013) dalla quale deriva che il saldo finanziario libero presunto dell’esercizio precedente non concorre a determinare il pareggio finanziario del bilancio di previsione.
La copertura finanziaria della legge regionale n. 27/2012 è disciplinata dall’articolo 15, in base al quale “il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 – escluse quelle recanti autonoma copertura – e alle riduzioni d’entrata previste dall’articolo 1, comma 1, tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 e dagli incrementi di entrata previsti dall’articolo 1, comma 1, tabella A”. In altri termini i maggiori oneri previsti dalla legge finanziaria derivano sia dalle nuove disposizioni autorizzatorie sia dalle variazioni in aumento delle precedenti autorizzazioni nonché da riduzioni di entrata. Tali maggiori oneri trovano copertura tanto negli incrementi di entrata quanto nella cancellazione e variazione in diminuzione di precedenti spese. Tutte le variazioni (in aumento e in diminuzione) sono rappresentate nelle tabelle allegate alla legge, a loro volta espressamente e puntualmente richiamate in calce a ogni articolo della legge.
Con tale sistema di rappresentazione contabile concorrono i casi in cui talune spese costituiscono oggetto di specifiche e autonome disposizioni della legge finanziaria che attribuiscono loro specifica e autonoma copertura.
Con riferimento a siffatte autonome coperture disposte nel testo normativo, va segnalato l’articolo 5, commi 27-29, relativo alle spese finalizzate ad assicurare la navigabilità del canale Coron, già di competenza del cessato Commissario straordinario per l'emergenza socio ambientale della laguna di Marano e Grado: la spesa (capitolo 3787) è direttamente correlata a un’equivalente entrata (capitolo 1339) relativa al rimborso da parte dello Stato delle spese per il dragaggio del canale .
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte dalla legge stessa. L’Amministrazione regionale ha peraltro segnalato, in occasione della dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2012, fra le misure consequenziali adottate in esito alle osservazioni DAS sul rendiconto 2011, di aver predisposto in via sperimentale una “scheda tecnica norme” proprio per il disegno di legge finanziaria 2013. Le risultanze della prima applicazione hanno tuttavia evidenziato la necessità di rideterminare i contenuti della scheda e di rivedere le procedure.


Legge regionale n. 28 del 31 dicembre 2012 recante il bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013

Valutazioni sugli equilibri del bilancio 2013 saranno svolte nella relazione allegata alla parificazione del rendiconto del 2013.


Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2013 recante l’istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

La legge in argomento costituisce, con riferimento ai Comuni di Rivignano e Teor, il completamento di tutti i passaggi previsti dalla normativa regionale nel procedimento di fusione, dopo lo svolgimento del referendum consultivo.
Con riferimento alle disposizioni finanziarie, all’articolo 5 è prevista una assegnazione speciale relativa agli oneri di primo impianto per assicurare funzionalità operativa e finanziaria del nuovo ente e garantire adeguata omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio di riferimento. Tali risorse sono quantificate in 2.500.000 euro da destinare all’estinzione anticipata di mutui e alla realizzazione di interventi per opere pubbliche strategiche per l’ente risultante da fusione. Sono definite le modalità di assegnazione (concessione d’ufficio; impegno disposto nel 2013 al 50% fra i due Comuni; liquidazione disposta in tre rate nel 2014). Viene all’uopo istituito un nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale. Gli oneri sono coperti mediante storno (più propriamente prelievo) dal fondo globale di parte capitale alla partita destinata al finanziamento di leggi istitutive di nuovi Comuni risultanti da fusioni. Per quanto riguarda tale modalità di copertura, si ritiene pertinente l’utilizzo di fondi preordinati alla specifica finalità.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.


Legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2013 recante modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche

La legge in esame discende dalle esigenze di pazienti e professionisti che desiderano avvalersi del progresso scientifico sui potenziali campi di utilizzo terapeutico dei cannabinoidi.
La spesa per l’acquisto dei farmaci cannabinoidi va a sostituire in misura analoga la spesa per l’acquisto dei farmaci attualmente utilizzati per le medesime finalità terapeutiche e non comporta pertanto variazioni in aumento agli stati della spesa del bilancio regionale. Gli unici oneri previsti dalla legge in esame (articolo 8) sono quindi modesti (10.000 euro per il 2013) e sono finalizzati a favorire la conoscenza tra i medici degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi attraverso periodiche iniziative di informazione (articolo 6). Viene all’uopo istituito un nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale. Tali oneri sono coperti mediante storno dal capitolo onnicomprensivo della stessa unità di bilancio destinato al finanziamento del Servizio sanitario regionale (capitolo 4362). Quale conseguenza di siffatto tipo di copertura emerge, come già rilevato negli approfondimenti svolti, in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2012, in relazione alle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa dell’anno 2012, la necessità che risulti esplicitata la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.

Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2013 recante l’istituzione nella città di Trieste dello sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia

La legge regionale in oggetto intende dare una prima risposta al problema della significativa presenza della comunità serba, che rappresenta la più numerosa realtà straniera, nel Comune di Trieste. Viene costituito uno sportello informativo dedicato agli immigrati serbi che faciliti la comunicazione tra gli stessi e le istituzioni comunali locali. Per l’istituzione dello sportello informativo per la comunità serba nonché per comunità straniere extra Unione europea, è autorizzata la spesa di 30.000 euro. Viene all’uopo istituito un nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale. La copertura avviene mediante storno da una precedente autorizzazione di spesa sul capitolo destinato agli oneri previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro (capitolo 9670). Quale conseguenza di siffatto tipo di copertura emerge, come già rilevato negli approfondimenti svolti, in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2012, in relazione alle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa dell’anno 2012, la necessità che risulti esplicitata la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.


Legge regionale n. 4 del 4 aprile 2013 recante incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo

La legge in esame interviene sul tema delle micro, piccole e medie imprese, con l’obiettivo di fornire degli incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività, e modifica anche alcune leggi regionali in tema di artigianato e di turismo.
Oltre a un articolo finale (articolo 93) espressamente dedicato alla copertura finanziaria (attraverso storno da capitoli di altre unità di bilancio), nel corso del testo normativo sono indicati altri oneri derivanti dall’applicazione della legge (il contributo di 450.000 euro alla Turismo FVG trova copertura tramite storno da un capitolo della stessa unità di bilancio). Vengono all’uopo istituiti nuovi capitoli di spesa del bilancio regionale. Si ribadisce anche nei confronti della legge in esame quanto già rilevato negli approfondimenti svolti, in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2012, in relazione alle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa dell’anno 2012: tale tipo di copertura, attraverso storno fra capitoli, fa emergere la necessità che risulti esplicitata la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità. Ciò dovrebbe essere ancor più valorizzato in caso di riduzione di spese in conto capitale, che rientrano in un programma strategico dell’Amministrazione in genere pluriennale.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.


Legge regionale n. 5 di data 8 aprile 2013 recante disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

Con la legge in esame sono adottate, attraverso la procedura d’urgenza di cui all’articolo 89, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale, alcune norme in varie materie con finalità modificative e integrative della legislazione regionale vigente.
La copertura finanziaria è disciplinata dall’articolo 13, in base al quale “alle maggiori spese per le quali non è prevista autonoma copertura pari a complessivi 3.666.216,04 euro per l'anno 2013, corrispondenti:
a) per 2.296.016,04 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 1, commi 3, 7, 8, 9 e 33;
b) per 400.000 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 3, comma 14;
c) per 146.200 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella C di cui all'articolo 3, comma 29;
d) per 637.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella E di cui all'articolo 5, comma 80;
e) per 187.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella F di cui all'articolo 5, comma 81;
si provvede con le entrate di pari importo previste all'unità di bilancio 3.2.144 e al capitolo 1189 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013”.
Con riferimento alle autonome coperture disposte nel testo normativo, si possono classificare quattro diverse modalità.

1. Nel primo caso la copertura è garantita attraverso il prelievo dal fondo globale di parte corrente alla partita destinata agli interventi futuri per crisi industriali complesse: si tratta della disposizione dell’articolo 1, commi 26-29, relativa al contributo al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC) per il perseguimento delle finalità istituzionali . Per quanto riguarda tale modalità di copertura, si ritiene pertinente l’utilizzo di fondi preordinati alla specifica finalità.
2. Nella seconda tipologia gli oneri trovano copertura tramite storno da altri capitoli. Si possono individuare due distinti gruppi:
a) il primo attiene agli storni da capitoli della stessa unità di bilancio. Si tratta in particolare delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 2, commi 9-12, relativi al finanziamento straordinario al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl a sollievo degli oneri relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario ; all’articolo 3, commi 21-23, afferenti i contributi in conto capitale ad ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a r.l. per spese di investimento dell'Agenzia medesima, commi comunque abrogati dall’articolo 12, comma 27, lett. i), della legge regionale n. 6/2013 a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES ; all’articolo 4, commi 24-27, relativi al contributo straordinario alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto; all’articolo 5, commi 4-5, che dispongono interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, e commi 7-10, riguardanti il contributo straordinario all'associazione Piccolo Teatro della Città di Udine per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima; all’articolo 6, commi 18-20, afferenti il contributo ai soggetti gestori di nidi d'infanzia);
b) il secondo concerne la stessa tipologia di copertura (storno da altro capitolo), ma con riferimento a una diversa unità di bilancio. Tale modalità caratterizza le fattispecie di cui agli articoli 3, commi 8-11 (cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone) , 4, commi 30-33 (contributo al Comune di Fontanafredda per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie del Comune), 5, commi 11-16 (contributo straordinario all'associazione Oikos onlus di Udine), 6, commi 25-28 (contributo straordinario all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia IRES FVG per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia) e 9, commi 12-14 (contributo straordinario alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive da applicare in materia di interventi edilizi).
Per entrambi i gruppi di questa seconda tipologia si sottolinea la necessità che risulti esplicitata la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità. Ciò dovrebbe essere ancor più valorizzato in caso di riduzione di spese in conto capitale, che rientrano in un programma strategico dell’Amministrazione in genere pluriennale.
3. Il terzo gruppo attiene alle norme riportate nell’articolo 4, commi 18-21, che riguardano le quote di propria spettanza al Comune di Trieste, e commi 24-29, relativi al contributo straordinario alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato; nell’articolo 5, commi 66-69, riguardanti l’attribuzione al Programma operativo del Fondo Sociale Europeo FSE 2007-2013 delle somme disponibili o prive di possibilità di impegno; e nell’articolo 12, commi 13-17, afferenti le risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa . Tutti questi oneri trovano autonoma copertura mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di parte corrente, pur non rientrando nell’elenco delle spese obbligatorie: per provvedere alla reintegrazione dell’accantonamento del fondo si autorizza la spesa a carico del fondo di parte capitale, mediante storno di pari importo da altri capitoli (si veda il sottostante diagramma). A tal proposito, e ribadendo quanto già sostenuto nella disamina, in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2012, relativa alla copertura delle leggi regionali di spesa del 2012, si può affermare che, prescindendo dalle modalità del suo reintegro, il fondo per le spese obbligatorie sia stato utilizzato come una riserva di copertura al di fuori di una logica programmatoria e comunque dei vincoli di utilizzo di tale fondo. Si tratta di un esempio di copertura con l’utilizzo di risorse destinate a finalità diverse, che genera la sensazione di un metodo di legislazione finanziaria caratterizzato a volte dalla difficoltosa ricerca di fondi di copertura senza la capacità di preordinare risorse ad hoc.

4. Nell’ultimo caso (articolo 5, commi 17-21, afferenti l’ulteriore incentivo al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attività motoria nella scuola primaria, e commi 70-73, relativi al Programma operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo) la spesa è direttamente correlata a un’equivalente entrata.

La legge provvede a istituire nuovi capitoli di spesa del bilancio regionale, qualora per gli interventi disposti non sia già prevista un’autorizzazione contabile.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.


Legge regionale n. 6 del 26 luglio 2013 recante l’assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007

La legge di assestamento del bilancio 2013, primo atto legislativo della XI legislatura, trova la propria consistenza finanziaria sulla base di quanto evidenziato dalle risultanze del rendiconto approvate dalla Giunta regionale. Con questa legge l’Amministrazione regionale provvede, all’articolo 1, ad aggiornare il saldo finanziario di esercizio applicato al 31 dicembre 2012. Risulta un maggior avanzo finanziario per euro 117.763.348,91, di cui una parte, pari a euro 57.349.158,23, consente la copertura di spese relative ad assegnazioni vincolate da normativa regionale o nazionale nonché di alcune specifiche destinazioni correlate a improrogabili necessità tecniche. La restante quota costituisce l’avanzo da destinare ed è ripartita principalmente tra interventi ritenuti prioritari e indifferibili, riportati negli articoli da 2 a 13, organizzati per finalità: si tratta in particolare del sostegno agli ammortizzatori sociali e alle politiche attive del lavoro nonché alla formazione primaria, del mantenimento degli sconti sui carburanti per i cittadini della Regione, del finanziamento dei servizi per la prima infanzia, del sostegno al sistema universitario regionale. Le disponibilità rimanenti sono ripartite fra interventi urgenti che riguardano i settori delle attività produttive, delle risorse agricole, dell’ambiente, della protezione civile, dell’istruzione e della cultura. Attraverso la manovra di assestamento si predispongono anche variazioni contabili a saldo zero e alcune modifiche di carattere legislativo nei diversi settori con riferimento a norme con impatto economico o finanziario. Importante si appalesa l’articolo 10, che contiene l’insieme delle disposizioni rivolte al sistema delle autonomie locali .
La copertura finanziaria è disciplinata dall’articolo 15, in base al quale “il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 1, comma 1, e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 2, tabella A2, e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi”. Con riferimento alle autonome coperture di spesa, si segnala innanzi tutto che le somme acquisite a titolo di liberalità da persone fisiche per il fondo per lo sviluppo sono conferite al fondo medesimo (articolo 2, commi 7-9): allo scopo sono istituiti nuovi capitoli in entrata e in spesa. Una seconda modalità di copertura è lo storno da un capitolo a un altro: a tal proposito si rileva che, per la copertura finanziaria delle spese sostenute nel 2012, nonché di quelle da sostenersi nel 2013, da parte di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa e degli istituti bancari con lo stesso convenzionati per l'espletamento degli adempimenti e delle funzioni affidate nel settore dell’edilizia agevolata e residenziale, si provvede mediante storno da un capitolo di parte capitale a favore di un capitolo di parte corrente (articolo 9, commi 14-16). Uno storno fra capitoli della stessa unità di bilancio è invece previsto dall’articolo 12, commi 30-32, per le iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, con istituzione di un nuovo capitolo di spesa. Quale conseguenza di siffatto tipo di copertura (storno fra capitoli) emerge, come già rilevato negli approfondimenti svolti, in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2012, in relazione alle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa dell’anno 2012, la necessità che risulti esplicitata la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità. Ciò dovrebbe essere ancor più valorizzato in caso di riduzione di spese in conto capitale, che rientrano in un programma strategico dell’Amministrazione in genere pluriennale.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.


Legge regionale n. 7 del 6 agosto 2013 recante modifiche alle leggi regionali n. 14/2007, n. 6/2008 e n. 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. L’intervento normativo nasce dalla necessità di modificare la normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria in considerazione delle censure proposte dal Governo avanti alla Corte costituzionale (ricorso n. 168 del 22 ottobre 2012) con riferimento a norme della legge regionale n. 15/2012 (in materia di prelievi in deroga disciplinati dalla legge regionale n. 14/2007 nonché di immissioni di selvaggina pronta caccia e di cani da traccia). Tali norme vengono o modificate o abrogate al fine di far cessare la materia del contendere di fronte alla Corte costituzionale e di evitare, in via precauzionale, l’eventuale insorgenza di questioni di incostituzionalità in via incidentale nonché una procedura di infrazione comunitaria.
La legge in esame propone altresì disposizioni volte a perseguire l’efficacia e la celerità dell’azione amministrativa laddove ripristina la competenza al rilascio dei provvedimenti di deroga in capo all’Amministrazione regionale (e non all’organo politico) e stabilisce l’abrogazione di disposizioni nel concreto inapplicabili.
La legge non contiene disposizioni di carattere finanziario né precisazioni in ordine all’effettiva assenza di oneri.


Legge regionale n. 8 del 6 agosto 2013 recante modifiche alle leggi regionali n. 7/1988, n. 18/1996 e n. 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell’Amministrazione regionale

Il provvedimento, dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno, risulta dallo stralcio di emendamenti presentati dalla Giunta regionale alla proposta di legge relativa alle disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari, che sarà approvata in seguito come legge regionale n. 10. La norma finanziaria (articolo 9) concerne il trattamento economico del direttore generale, fissato nella misura massima di 180.000 euro annui lordi.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.


Legge regionale n. 9 del 9 agosto 2013 recante interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell’occupazione. Modifiche alle leggi regionali n. 2/2012, n. 11/2009 e n. 7/2000

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. Si tratta di un intervento urgente, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale, a favore delle imprese e dei lavoratori della Regione, imposto dal perdurare della crisi economica e finanziaria e volto a sostenere e rilanciare i settori produttivi attraverso interventi di cospicuo rifinanziamento degli strumenti in materia di accesso al credito delle imprese. Con il provvedimento in esame viene innanzi tutto istituita (articoli 2-6), nell’ambito del fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, la Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica Amministrazione, la cui finalità è il supporto all’equilibrio della gestione finanziaria aziendale delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica Amministrazione locale e regionale del Friuli Venezia Giulia.
La legge fa altresì riferimento al cd. fondo anticrisi, previsto dalla legge regionale n. 11/2009: la norma di cui all’articolo 7 consiste nella rinuncia al credito restitutorio intestato al fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale e determina sul bilancio regionale nell’esercizio 2013 un minor accertamento in conto residui, per 80 milioni di euro, che riverbera i suoi effetti sul risultato di amministrazione della gestione dell’esercizio 2013 in termini di componente negativa nella formazione dell’avanzo di esercizio. Al fine di assicurare che la minore entrata in conto residui sia controbilanciata da una componente attiva della gestione 2013, è istituito con pari stanziamento un fondo destinato alla neutralizzazione degli effetti contabili della predetta rinuncia (articolo 12, commi 1 e 2). All’onere derivante dalla costituzione di tale fondo si fa fronte mediante l’aumento dello stanziamento d’entrata relativo alla compartecipazione all’IRES, dovuto a un giustificato miglioramento delle aspettative d’entrata (articolo 12, comma 3). L’articolo 9 prevede un finanziamento in favore del fondo – Sezione smobilizzo crediti PA, da rimborsarsi entro 10 anni per consentire al fondo medesimo l’immediata operatività. Le relative disposizioni finanziarie sono contenute nell’articolo 12, commi 4 e 5.
Sempre grazie all’aumento dello stanziamento relativo alla compartecipazione all’IRES, vengono altresì previsti un rimpinguamento di 5 milioni di euro per l’inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche (articolo 12, commi 6 e 7) e uno stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro per sostenere i progetti delle pubbliche Amministrazioni che prevedono prestazioni di attività socialmente utili mediante l’utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (articolo 12, commi 8 e 9). È inoltre istituita (articolo 13) una nuova partita di fondo globale (n. 54) per 75 milioni di euro a copertura dei futuri interventi legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell’occupazione e di contrasto alla disoccupazione giovanile, secondo il disegno strategico del programma di governo, che la legge in esame anticipa per le poste più urgenti. Tra le altre disposizioni finanziarie dell’articolo 13, si segnala la previsione secondo cui viene incrementato di 10 milioni di euro il fondo globale per le crisi complesse (partita n. 59), al fine di garantire il necessario supporto anche alle problematiche connesse alle situazioni di difficoltà delle grandi imprese in situazione di crisi complessa.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.

 


Legge regionale n. 10 del 9 agosto 2013 recante disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003

Con la legge in esame, dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale, si introducono gli adeguamenti necessari ad assicurare all’ordinamento regionale un allineamento ai parametri nazionali introdotti con il decreto legge n. 174/2012.
Non sono quantificati gli oneri derivanti dall’attuazione della legge, che gravano su stanziamenti già autorizzati.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.


Legge regionale n. 11 del 4 ottobre 2013 recante la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura 

Scopo della legge è intervenire, in occasione delle celebrazioni del centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale, in diversi ambiti, fra cui quello turistico e della valorizzazione dei beni, favorendone la raccolta e lo sviluppo in collezioni private. All’articolo 17 della legge sono riportate le norme finanziarie: con l’eccezione di alcune spese, che si riferiscono all’esercizio 2013, tutte le altre spese autorizzate dall’articolo incidono sugli esercizi 2014 e 2015. La copertura delle spese relative al 2013 avviene, per una quota pari a euro 86.000,00, tramite storno dal capitolo di parte corrente (capitolo 5243) relativo alle spese per attività di catalogazione, inventario, restauro e organizzazione di corsi a tutela del patrimonio culturale e ambientale della Regione, anche a favore di capitoli di parte capitale, e per la restante quota di euro 60.000,00, mediante storno (più propriamente prelievo) dalla partita n. 54 del fondo globale di parte capitale istituita, con 75 milioni di euro, dall’articolo 13 della legge regionale n. 9/2013 per futuri interventi legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione e di contrasto alla disoccupazione giovanile. Con riferimento alla modalità di copertura tramite storno fra capitoli, si sottolinea la necessità che risulti esplicitata la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità.
La legge ha subito numerose e importanti modifiche dall’articolo 18 della legge regionale n. 18/2013, e dall’articolo 6, comma 129, della legge finanziaria 2014 (n. 23/2013).

Legge regionale n. 12 di data 11 ottobre 2013 recante misure urgenti in materia di Enti locali e modifiche alla legge regionale n. 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. La legge in esame, dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale, è finalizzata a modificare e integrare la normativa regionale in materia di trasferimenti ai Comuni per l’anno 2013 inserita nelle leggi regionali n. 27/2012 e n. 6/2013, in attesa delle determinazioni statali in materia di IMU e TARES.
Le norme finanziarie necessarie all’attuazione delle disposizioni della legge sono contenute nell’articolo 4, ove si prevede, con la modalità della partita di giro, lo stanziamento di 70 milioni di euro su capitoli dell’entrata e della spesa di nuova istituzione.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.


Legge regionale n. 13 di data 11 ottobre 2013 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale n. 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa dell’Unione europea, alla legge regionale n. 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale n. 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale n. 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012)

La legge regionale n. 10/2004 è una legge di significato procedurale che disciplina lo strumento per l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari, a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della Costituzione.
La legge in esame non contiene disposizioni finanziarie, se non la previsione dei proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie attinenti il settore vitivinicolo, in attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, da accertare e riscuotere sul capitolo 841 dell’entrata. Non contiene neppure precisazioni in ordine all’effettiva assenza di oneri.


Legge regionale n. 14 di data 11 ottobre 2013 recante modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta.
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) rappresenta il quadro normativo che guida e coordina la pianificazione e lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso indirizzi di progetto a livello regionale e di singoli ambiti e prescrizioni e indirizzi attuativi. L’intervento normativo nasce dalla necessità di introdurre alcune modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, nella parte dedicata al paesaggio, al fine di disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica.
La legge in esame non contiene disposizioni di carattere finanziario né precisazioni in ordine all’effettiva assenza di oneri.


Legge regionale n. 15 di data 8 novembre 2013 recante il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2012

La legge si struttura in cinque articoli: entrate e spese di competenza dell’esercizio 2012 (articolo 1), entrate e spese residue degli esercizi 2011 e precedenti (articolo 2), residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 (articolo 3), situazione finanziaria (articolo 4) e gestione del patrimonio (articolo 5).
Il rendiconto dell’esercizio 2012 è stato esaminato in sede di parificazione.


Legge regionale n. 16 di data 8 novembre 2013 recante disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari

La legge in esame è stata dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale.
La legge in esame non contiene disposizioni di carattere finanziario né precisazioni in ordine all’effettiva assenza di oneri.


Legge regionale n. 17 di data 11 novembre 2013 recante finalità e principi per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. Con la legge in esame si determinano le finalità e i principi attuativi che devono guidare la revisione dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e quindi i presupposti dai quali non si può prescindere nel percorso di revisione, lasciando a una fase successiva l’effettiva definizione di un nuovo modello istituzionale coerente con i principi enunciati.
La legge in esame non contiene disposizioni di carattere finanziario né precisazioni in ordine all’effettiva assenza di oneri.


Legge regionale n. 18 di data 11 novembre 2013 recante disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. Nella legge in esame sono contenute norme di modifica e integrazione della legislazione vigente in materia di cultura, sport e solidarietà, relative a situazioni eterogenee, con la finalità di consentire l’attuazione di interventi contributivi già previsti nonché la ridefinizione e l’adeguamento di processi di riordino e di razionalizzazione già avviati.
Oltre a specifiche norme finanziarie collegate a singoli interventi, le disposizioni contabili di carattere generale sono contenute nell’articolo 26. La modalità di copertura adottata è per tutte le spese lo storno da altri capitoli. Con riferimento a tale modalità di copertura, si sottolinea ancora una volta la necessità che risulti esplicitata la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.


Legge regionale n. 19 del 5 dicembre 2013 recante la disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. La legge in esame si pone come obiettivi l’adozione di una disciplina organica e la semplificazione normativa delle elezioni comunali, la semplificazione e razionalizzazione del procedimento, l’uniformità dei procedimenti di competenza regionale, la riforma di alcuni istituti del procedimento elettorale (numero dei mandati consecutivi alla carica di Sindaco, pari opportunità, durata della votazione, operazioni degli uffici di sezione, uffici elettorali competenti all’attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, regime e pubblicità delle spese di propaganda elettorale).
Le disposizioni finanziarie sono contenute nell’articolo 111 e riguardano, per l’anno 2014, le spese sostenute direttamente dall’Amministrazione regionale per la stampa degli avvisi agli elettori residenti all’estero, delle schede di votazione, della modulistica e delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni, per il trasporto del materiale elettorale ai Comuni, nonché per la formazione e l’aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per un importo complessivo di 300 mila euro. Per la stampa dei manifesti in occasione del ballottaggio sono stanziati 200 mila euro. In entrambi i casi la copertura è garantita attraverso il prelievo dal fondo globale di parte corrente alla partita n. 52 destinata all’assegnazione di fondi al sistema delle autonomie locali. Per quanto riguarda tale modalità di copertura, si ritiene pertinente l’utilizzo di fondi preordinati alla specifica finalità.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.


Legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2013 recante norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative

La legge in esame nasce dalla presa d’atto del progetto di fusione presentato dalle ATER in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge finanziaria regionale 2013, che prevedeva (articolo 9, commi da 74 a 111), dal 1° gennaio 2014, la soppressione delle ATER esistenti con incorporazione in un’ATER unica per tutto il territorio regionale.
La Giunta regionale, cui spetta la valutazione del progetto di fusione ai fini della sua approvazione, ha rilevato come l’obiettivo volto a raggiungere significative economie di sistema appaia disatteso, in quanto l’unificazione realizzabile con la normativa vigente risulta meramente formale e non sostanziale, presentando altresì alcune difformità ai principi di coordinamento della finanza pubblica (in particolare, il previsto Consiglio di amministrazione viene nominato con dieci componenti). Inoltre il cronoprogramma prevede scadenze differite nel tempo fino al 31 dicembre 2016.
Per questi motivi la Giunta regionale ha presentato una nuova riforma delle ATER, abrogando la precedente, attraverso un percorso sostanziale che permetta l’unificazione progressiva dei servizi generali, incidendo sull’articolazione della struttura, e solo successivamente preveda l’unificazione delle cinque realtà attuali, incidendo sulla loro natura giuridica. Alla fine del processo di progressiva e graduale omogeneizzazione delle diverse realtà sarà possibile individuare il modello più funzionale alla gestione delle politiche della casa.
La legge in esame non contiene disposizioni di carattere finanziario né precisazioni in ordine all’effettiva assenza di oneri.

 

 

Legge regionale n. 21 del 5 dicembre 2013 recante disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. La legge contiene alcune disposizioni urgenti di modifica, integrazione o abrogazione della legislazione regionale vigente in varie materie, ed è finalizzata a eliminare l’incertezza della definizione dell’ambito di applicazione di norme connotate da formulazioni complesse, in un’ottica di semplificazione procedimentale.
Alcune disposizioni finanziarie sono contenute all’interno del testo normativo. Vengono all’uopo istituiti nuovi capitoli di spesa del bilancio regionale. L’intervento di realizzazione, sulla base di apposita convenzione, da parte della Camera di commercio di Gorizia di una infrastruttura di telecomunicazione (articolo 33), per 1 milione 800 mila euro, avviene tramite affidamento a INSIEL in delegazione amministrativa intersoggettiva ed è coperto dal trasferimento da parte della Camera di commercio alla Regione. L’entrata tuttavia non è stata accertata né riscossa e pertanto l’intervento nel 2013 non si è realizzato.
Attraverso nuove entrate (derivanti dalla chiusura della contabilità speciale) sono coperte anche le spese connesse alla soppressione della struttura commissariale della laguna di Marano e Grado, per un ammontare complessivo di euro 18.816.136,74 (articolo 92).
L’articolo 37 dispone variazioni contabili stornando dal capitolo 3750 di parte corrente (spese per la gestione e la manutenzione del porto di Monfalcone e di Porto Nogaro) 195 mila euro a favore dei seguenti interventi: gestione e manutenzione della rete di banda larga regionale (per 65 mila euro sul capitolo 3821), Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva delle espropriazioni per pubblica utilità (per 10 mila euro sul capitolo 9798), funzionamento dell’Organismo tecnico di Udine per l’attività fino al 31 dicembre 2013 (per 20 mila euro sul capitolo 9446) , manutenzione delle attrezzature informatiche installate nel porto di Trieste e di Monfalcone per il controllo degli accessi, la cui competenza è del Servizio informativo regionale (per 100 mila euro sul capitolo 180). Sempre con storno da un altro capitolo (2082), finalizzato al trasferimento di risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa per la concessione alle imprese di contributi corrispondenti agli interessi maturati su anticipazioni connesse alla cessione pro soluto di crediti certificati dagli enti territoriali debitori, si provvede a trasferire risorse alla Sezione smobilizzo crediti PA regionale e locale per 700 mila euro (articolo 52).
La modalità di copertura attraverso storno fra capitoli riguarda anche finanziamenti a favore dell'Agenzia regionale Promotur pari a 1 milione 900 mila euro per il potenziamento dei poli sciistici regionali e a 76.929,04 euro annui per vent’anni finalizzati alla copertura degli oneri di manutenzione straordinaria sugli impianti (articolo 79), nonché un finanziamento straordinario al Comune di Cimolais pari a euro 67.500 per lo sviluppo turistico del territorio montano (articolo 80).
L’articolo 85 contiene norme finanziarie: gli storni indicati consentono di assegnare ulteriori risorse per 100 mila euro al capitolo relativo alla Commissione regionale per l’artigianato e di finanziare il programma annuale di settore. Oltre a uno storno di 20 mila euro dalla competenza del capitolo finalizzato al sostegno alla costituzione e all’attività della Fondazione Montasio, si utilizzano ulteriori stanziamenti di competenza derivata 2012 (dai capitoli 2612, 2614 e 9842) che, non impegnati entro il 31 dicembre 2013, sarebbero andati in economia. Con riferimento alla modalità di copertura tramite storno fra capitoli, si sottolinea ancora una volta la necessità che risulti esplicitata la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità. Ciò dovrebbe essere ancor più valorizzato in caso di riduzione di spese in conto capitale, che rientrano in un programma strategico dell’Amministrazione in genere pluriennale.
Attraverso prelevamento dalla partita n. 54 del fondo globale di parte capitale istituita, dall’articolo 13 della legge regionale n. 9/2013, per futuri interventi legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione e di contrasto alla disoccupazione giovanile, si coprono la spesa di 3 milioni di euro per il ringiovanimento del parco auto del territorio regionale (articolo 84), nonché la spesa di 17 milioni di euro per l’aumento della partecipazione azionaria di Friulia spa (articolo 86). Per quanto riguarda tale modalità di copertura, si ritiene pertinente l’utilizzo di fondi preordinati alla specifica finalità.
Non risulta allegata al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) alcuna relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte.
La legge ha subito modifiche da parte della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2014.


Legge regionale n. 22 del 27 dicembre 2013 recante norme intersettoriali per l’accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti

La sentenza n. 222 del 16/19 luglio 2013 della Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 2, 8, comma 2, e 9 della legge regionale n. 16/2011 che modificava la precedente normativa in materia di accesso alle prestazioni sociali.
La legge in esame recepisce quanto affermato dalla Corte costituzionale ed elimina gli elementi di incostituzionalità previsti nella normativa vigente.
La legge in esame non contiene disposizioni di carattere finanziario né precisazioni in ordine all’effettiva assenza di oneri.

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