CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA


RELAZIONE SULLE TIPOLOGIE DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI DELLA REGIONE LIGURIA APPROVATE NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2013

 

 

 


I. Il contesto normativo
La norma di contabilità pubblica per cui “Nelle proposte di nuove e maggiori spese occorrenti dopo l'approvazione del bilancio devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse”, già enunciata nell’art. 43, comma 3, del Regio Decreto n. 2440 del 1923 (legge di contabilità generale dello Stato), è assurta al rango di principio costituzionale con la previsione di cui all’art. 81 della Costituzione che, al quarto comma, già recava l’obbligo di copertura delle leggi di spesa (“Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”) .
La legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, modificata dalla legge n. 39 del 2011 dedica l’intero titolo V (artt. 17-18-19) alla copertura finanziaria delle leggi e, in particolare, l’art. 17, riproducendo parte delle disposizioni previgenti , specifica le metodologie di copertura di spesa.
Il comma 9 del predetto articolo dispone che la Corte dei conti, ogni quattro mesi, riferisca al Parlamento sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
Il successivo art. 18 disciplina i fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, mentre l’art. 19 statuisce l’applicabilità del principio costituzionale della copertura delle leggi recanti oneri anche a quelle incidenti sui bilanci degli enti del settore pubblico (le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali).
Di particolare rilevanza è il secondo comma dell’art. 19, ai sensi del quale le regioni e le province autonome sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri, a carico del proprio o del bilancio di altre amministrazioni pubbliche (anche nel caso in cui discendano dal conferimento di nuove funzioni o dalla disciplina delle funzioni ad esse attribuite). A tal fine le Regioni devono utilizzare le metodologie di copertura previste, per le amministrazioni dello Stato, dal predetto articolo 17.
In tale contesto si inserisce l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, che ha previsto una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, redatta ogni sei mesi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e trasmessa ai Consigli regionali.
Il successivo comma 8 dispone che tale relazione venga trasmessa, altresì, “alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza”.
La disposizione riproduce, eccezion fatta per la diversa cadenza temporale, quanto già previsto per la legislazione statale di spesa dall’art. 17, comma 9, della legge n. 196/2009.
Come rimarcato nella relazione di accompagnamento alla legge di conversione n. 213/2012, con l'estensione delle relazioni alla legislazione di spesa regionale “si è voluto arricchire il patrimonio conoscitivo per le assemblee consiliari circa le questioni di copertura che, come noto, sono di elevato tasso di tecnicismo finanziario contabile e possono offrire al legislatore regionale utili elementi conoscitivi sulle possibili criticità derivanti dalla legislazione di spesa”.
Tale previsione normativa conferma il ruolo, attribuito nell’ordinamento alla Corte dei conti, di controllo sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Tali vincoli trovano presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura indipendente, garante dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse (Corte Cost., sent. n. 60/2013).

II. LE MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI DI SPESA
Dalla normativa richiamata consegue che le disposizioni recate dall’art. 17 della legge n. 196/2009 costituiscono esplicitazione del canone fondamentale della copertura finanziaria di ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche di quella regionale .
Il comma 1 dispone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, da intendersi come limite massimo di spesa, ovvero le relative  previsioni, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano tali previsioni.
Tale clausola, effettiva e automatica, deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura, e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria (comma 12). Si ricorda, in proposito, come il comma 7, in aderenza a quanto previsto per le ordinarie norme di copertura finanziaria, dispone che la relazione tecnica fornisca, altresì, i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia.
In tal caso, per le leggi dello Stato, la norma impone al Ministro dell’economia e delle finanze l’effettuazione di apposito monitoraggio, nonché l’adozione, sentito il Ministro competente, delle misure indicate nella clausola di salvaguardia. Il Ministro riferisce, altresì, alle Camere con apposita relazione, circa le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
L’articolo in argomento si premura poi di precisare come la copertura finanziaria delle leggi di spesa possa essere effettuata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti  nei  fondi speciali previsti dal successivo articolo 18 (con preclusione sia dell’utilizzo di accantonamenti in conto capitale per  iniziative di parte corrente, sia dell'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali);
b) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione, nello stato di previsione dell'entrata,  delle risorse da utilizzare come copertura);
c) modificazioni  legislative  che  comportino  nuove  o maggiori entrate (con preclusione di copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo  di  proventi derivanti da entrate in conto capitale).
La legge n. 39 del 2011 ha introdotto, nell’illustrato art. 17 della legge di contabilità, un comma 1 bis, applicabile quale principio di carattere generale anche alla legislazione regionale, prevedendo che le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese (o per riduzioni di entrate), ma sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Anche il terzo comma dell’art. 17 della legge n. 196/2009 pone alcuni precetti costituenti un potenziale riferimento per la legislazione di spesa delle Regioni. A mente di quest’ultima disposizione, infatti, (anche) i disegni di legge regionale e gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale, che comportino conseguenze finanziarie, devono essere corredati di una relazione tecnica  sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione legislativa, nonché sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo.
Tale relazione tecnica che, per le leggi dello Stato, viene predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ambito regionale potrà essere, in linea generale, redatta dalla competente Direzione e verificata dall’Assessorato al bilancio.
Alla relazione deve essere allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione sul saldo netto da finanziare del bilancio regionale (in sostanza, sul risultato d’amministrazione), sul saldo di cassa (risultato di cassa) e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede consiliare.
Ferma restando l’autonoma disciplina della materia rimessa a ciascuna Regione, può ritenersi che anche le Commissioni consiliari regionali competenti, in modo analogo alle Commissioni parlamentari, possano richiedere la relazione in discorso per tutte le proposte legislative e gli emendamenti sottoposti al loro esame, per avere piena contezza, mediante tale verifica tecnica, della quantificazione degli oneri conseguenti alla nuova normativa.
Alle leggi regionali è altresì applicabile la disposizione di cui all’art. 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, in virtù della quale le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, recano nella relazione tecnica i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili a tal fine.
Infine, in merito alle modalità di redazione della relazione tecnica, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 10/2013 (Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali), ha affermato che il richiamo alle modalità dinamiche di gestione dell’equilibrio del bilancio denota chiaramente come la funzione della relazione tecnica non sia di mera garanzia di trasparenza delle decisioni di spesa, ma strumento essenziale per il coordinamento della finanza pubblica. La relazione tecnica di accompagnamento all’iniziativa legislativa, pertanto, dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, sia l’illustrazione argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziate in bilancio.

III. LE FONTI NORMATIVE DELLA REGIONE LIGURIA IN MATERIA
Ciascuna Regione, alla luce dell’art.19 della legge n. 196/2009, deve prevedere nel proprio corpo normativo un’esplicitazione del principio generale contenuto nell’art. 81 Cost. e, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, anche tenendo conto dell’elaborazione del principio stesso operata dalla giurisprudenza costituzionale, disciplinare in via generale le modalità con cui assicurare la copertura delle diverse tipologie di spesa.
1. Lo statuto
Lo statuto della Regione Liguria, approvato con legge regionale n. 1 del 3 maggio 2005 (e successivamente aggiornato con le leggi n. 1 del 5 ottobre 2007 e n. 1 del 13 maggio 2013) contiene alcune disposizioni inerenti alla quantificazione degli oneri discendenti dalle legge regionali ed alla relativa copertura.
In particolare, l’art. 48 (“Copertura finanziaria”) dispone che “ogni progetto di legge che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte”.
Sul piano procedurale l’articolo 26 (“Commissioni consiliari”) prevede che, nell'ambito dell’Assemblea legislativa, siano istituite Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i progetti di legge e degli altri provvedimenti di competenza dell’Assemblea. Queste ultime esprimono, fra l’altro, i pareri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.
L’art 45, nel disciplinare il potere di iniziativa, dispone che quest’ultimo si esercita, da parte dei soggetti competenti, mediante presentazione al Presidente dell’Assemblea di progetti di legge, redatti in articoli e corredati di una relazione illustrativa (è riservata alla Giunta regionale l'iniziativa relativa alle leggi di approvazione del bilancio e agli atti ad esse collegati).
L’art. 46 (“Procedimento ordinario”), infine, richiede che ogni progetto di legge sia esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti secondo le norme del Regolamento interno, esame che si conclude con il voto e con relazioni all’Assemblea legislativa.

2. La legge di contabilità e finanza della Regione
La legge regionale n. 15/2002, “Ordinamento contabile della regione Liguria”, non contiene una disciplina di carattere generale inerente alle leggi comportanti maggiori spese o minori entrate, ma, in una serie di disposizioni, di seguito riportate, tratta comunque l’argomento.
In primo luogo l’art. 6, nel disciplinare la legge finanziaria regionale e le leggi collegate, dopo aver sottolineato che sono approvate immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio, precisa che da quest’ultima traggono il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte.
Il successivo art. 7 evidenzia come il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisca la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
Altre disposizioni riguardano le materie di seguito esposte:
- Le leggi regionali di spesa aventi carattere pluriennale
L’art. 9 tratta nello specifico delle leggi di spesa aventi carattere pluriennale, distinguendole, ai fini della copertura finanziaria, nei seguenti tre tipi:
a) leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ripetitivo che non richiedono la predeterminazione del finanziamento;
b) leggi che prevedono opere o interventi specifici il cui onere, per ragioni d'ordine finanziario o tecnico, viene posto a carico di più esercizi;
c) leggi che, in relazione all'interesse preminente per la continuità e la regolarità dell'erogazione della spesa nel tempo, autorizzano nell'anno iniziale l'assunzione di obbligazioni sotto forma di limiti di impegno che si ripetono automaticamente per più esercizi futuri.
Ad ognuna di tali tipologie di leggi di spesa pluriennali è dedicato un articolo della legge di contabilità e finanza regionale.
L’art. 10, “Quantificazione delle leggi di spesa per attività o interventi continuativi o ripetitivi” (art. 9, comma 1, lettera a), dispone che le predette leggi di spesa pluriennale, stabiliscono di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa.
Il comma 2 precisa che, in relazione a tali leggi, la Regione può dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo di assumere impegni di spesa, a norma del successivo articolo 67.
L’art. 11, “Quantificazione delle leggi di spesa pluriennale per opere od interventi da imputarsi a più esercizi” (art. 9, comma 1, lettera b), dispone invece che le leggi di spesa di tale tipologia possono indicare l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera o intervento, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
La norma fa salvo, in ogni caso, quanto disposto all'articolo 19, che si occupa delle modalità di quantificazione delle spese di competenza, dettando varie regole modulate in relazione alla relativa tipologia .
Al comma 2, l’art. 11 prevede poi che le leggi in argomento possano autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
Infine l’art. 12, “Quantificazione delle leggi relative a spese ad erogazione continua e regolare” (articolo 9, comma 1, lettera c), dispone che le leggi recanti oneri pluriennali di tale ultima specie stabiliscano l'ammontare massimo della somma a carico di ciascun esercizio (salvo, anche in questo caso, quanto disposto dall'esaminato articolo 19).

- I fondi speciali
La legge di contabilità e finanza regionale n. 15/2002 disciplina, altresì, i “Fondi speciali”, uno dei meccanismi ricorrendo ai quali si ottiene l’effetto di copertura di leggi in approvazione.
L’art. 27, in particolare, dispone che nel bilancio annuale siano iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi speciali indicati dall'articolo 6, comma 2, lettera c) della medesima legge regionale , destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi perfezionati nel corso dell'esercizio.
L’art. 28 precisa che i fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti (o di nuove unità) dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
Le quote dei fondi speciali che non risultano utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono economia.
Il successivo art. 29 fa eccezione al principio appena esposto, disponendo che, ai fini della copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio nel quale sono stanziati i relativi fondi speciali, può farsi riferimento alle quote non utilizzate degli stessi, purché tali provvedimenti siano stati presentati al Consiglio regionale entro la fine dell'esercizio di competenza e siano approvati prima della legge di approvazione del rendiconto.
Nei casi in cui questo accada, il comma 2 precisa che le quote dei fondi speciali utilizzate restano assegnate al bilancio di competenza nel quale i fondi furono iscritti, mentre gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese sono iscritti nel bilancio dell'esercizio successivo.
Infine il comma 3 precisa come, in riferimento a tali nuove o maggiori spese, nel bilancio deve essere effettuata un’annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso a fondi speciali del bilancio di competenza nel quale essi furono iscritti. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, le spese di cui al presente comma sono ininfluenti ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo finanziario di competenza.

- Le variazioni di bilancio e l’utilizzo di fondi di riserva quale mezzo di copertura
L’art. 36 della LR n. 15/2012 disciplina, quale ulteriore strumento di copertura di provvedimenti legislativi in corso di approvazione, le variazioni di bilancio. La norma dispone che queste ultime, compresi gli storni da un’unità previsionale di base all'altra, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che di cassa, sono disposte con legge regionale (salvo quanto previsto all'articolo 37 della medesima legge regionale, norma che legittima, in casi predeterminati, una variazione con atto amministrativo). Il comma 2 del predetto art. 36 prevede espressamente che le leggi regionali che pongono a carico del bilancio nuove o maggiori spese autorizzano la corrispondente variazione al bilancio stesso.
Infine, l’art. 39 della LR n. 15/2012, disciplina quale mezzo di copertura i fondi di riserva iscritti a bilancio. La norma prevede che nel bilancio annuale siano iscritti in apposite unità previsionali di base:
a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) il fondo di riserva per le spese impreviste;
c) il fondo di riserva di cassa.
I fondi di riserva di cui alle lettere a) e b) sono iscritti sia in termini di competenza che di cassa, mentre il fondo di cui alla lettera c) è iscritto in soli termini di cassa.
I predetti fondi non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti (o per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli) dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le spese medesime.

3. Le fonti normative regionali di secondo grado
In materia corre l’obbligo di esaminare il Regolamento interno del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria, approvato con deliberazione n. 18 del 9 giugno 2006 (e successive modifiche e integrazioni) che, all’art. 79, dopo aver individuato i soggetti cui spetta l’iniziativa legislativa, dispone che quest’ultima si eserciti con la presentazione al Presidente del Consiglio di progetti, corredati di relazione illustrativa (alla sola Giunta è invece riservata l’iniziativa legislativa relativa alle leggi di approvazione del bilancio e agli atti ad esse collegati).
L’art. 83 del predetto Regolamento interno, nel disciplinare l’esame in sede referente, dispone che la Commissione provveda ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l’efficacia delle disposizioni contenute nel testo anche sotto il profilo economico-finanziario. A tal fine può richiedere alla Giunta di fornire dati e informazioni anche con predisposizione di apposite relazioni tecniche.
Nello specifico, l’art. 85 del Regolamento interno (Parere di compatibilità) dispone che tutti i progetti di legge che prevedono entrate o spese sono trasmessi anche alla Commissione programmazione e bilancio che, dopo la conclusione dell’esame nella Commissione competente per materia, esprime un parere di compatibilità del progetto con il bilancio annuale e pluriennale della Regione.
Tale parere deve essere nuovamente richiesto dalla Commissione competente per materia qualora nel testo dei progetti di legge esaminati siano state introdotte modifiche implicanti entrate o spese.
Nel caso in cui la Commissione programmazione e bilancio ritenga di rilasciare un parere di non compatibilità, deve motivarlo e comunicarlo alla Commissione competente per materia. Quest’ultima, a sua volta, può adeguarsi oppure rimettere al Consiglio il testo legislativo adottato in difformità ai rilievi contenuti nel parere (che viene comunque allegato alla relazione della Commissione competente).
L’art. 90 del Regolamento rafforza il ruolo del parere di compatibilità finanziaria prevedendo che “di nessun progetto di legge o altro provvedimento può essere iniziata la discussione in Consiglio ove manchi la relazione della Commissione”, che, a sua volta, come esposto, deve tener conto del parere della Commissione programmazione e bilancio.
Il successivo art. 99 non prevede, invece, che la presentazione di un emendamento, comportante maggiori spese o minori entrate, sia necessariamente accompagnato da una relazione tecnica di esplicitazione della copertura (la lacuna pare in parte assorbita dal precedente art. 85 che richiede l’espressione del parere di compatibilità finanziaria anche in caso di mera modifica di un progetto di legge comportante nuove spese o minori entrate).
Anche per l’esame in sede redigente, l’art. 106 prevede che la Commissione debba redigere il testo e la relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio ai sensi dell’esaminato articolo 90. La norma dispone che, in ogni caso, devono essere allegati i pareri delle altre Commissioni, ove richiesti a norma dei citati articoli 84 e 85, e, di conseguenza, anche l’eventuale parere di compatibilità finanziaria della competente Commissione programmazione e bilancio.

4. Le modalità amministrative di attuazione dell’obbligo di copertura
Dall’interlocuzione istruttoria condotta dal magistrato della Sezione, anche a mezzo di audizioni dei dirigenti e funzionari regionali competenti, è stato possibile riassumere come segue l’iter di elaborazione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale,  prevedente alcune fasi di verifica in ordine alla copertura finanziaria.
Il settore o servizio proponente, incardinato all’interno della Direzione o Dipartimento regionale competente, è tenuto a rapportarsi con settore o servizio affari generali o legali di riferimento al fine di verificare la legittimità giuridica e la compatibilità finanziaria, con particolare riferimento alla materia trattata nel disegno di legge proposto.
Lo schema di disegno di legge deve essere poi trasmesso alla struttura regionale competente in materia di bilancio (la Direzione centrale risorse strumentali, finanziarie e controlli), che provvede a redigere la norma finanziaria. In tale fase la predetta direzione risorse finanziarie procede al controllo dell’effettiva sussistenza della copertura proposta e dell’adeguatezza della stessa all’onere da sostenere, accertando anche la natura dell’onere, se ricorrente ovvero una tantum. Analoghe verifiche vengono effettuate sulle proposte di legge di iniziativa consiliare.
Quanto esposto è disciplinato nella circolare del Segretario generale della Regione, n. 200933154 del 02/12/2009, con la quale si è provveduto, in particolare, all'aggiornamento delle procedure per la predisposizione dei disegni di legge ad iniziativa della Giunta (in precedenza stabilite con circolare del Segretario generale prot. n. 237 del 27 febbraio 1998). Alla circolare è altresì allegato il Manuale dell'Osservatorio legislativo interregionale contenente regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi.
Le regole procedurali per la predisposizione dei disegni dì legge regionale sono articolate in 5 fasi.
1) Elaborazione della bozza di disegno di legge
Per quanto riguarda l’elaborazione della bozza di un disegno di legge, la circolare precisa che la struttura competente per materia deve rapportarsi con la struttura di staff (struttura con competenza in materia normativa all'interno della Direzione o del Dipartimento, a servizio delle altre strutture della Direzione/Dipartimento) per la predisposizione dello schema del disegno di legge, ivi comprese le relative relazioni illustrative, che intende sottoporre alla Giunta regionale.
La struttura di staff, acquisiti gli elementi conoscitivi necessari, analizza il contenuto del disegno di legge e, in particolare, ne verifica la legittimità giuridica e la compatibilità finanziaria.
2) Trasmissione dello schema di disegno di legge
Lo schema è poi trasmesso alla Direzione centrale Affari legali, giuridici e legislativi ed alla Direzione centrale Risorse strumentali, finanziarie e controlli (nonché, eventualmente, ad altri settori/servizi di staff).
3) Istruttoria e verifica
La Direzione centrale Affari legali, giuridici e legislativi fornisce assistenza e supporto per gli aspetti concernenti i problemi di costituzionalità, le interrelazioni con la normativa comunitaria e statale, il coordinamento con il complesso delle disposizioni legislative regionali ed il confronto con la legislazione delle altre Regioni nella materia.
4) Pareri
Le strutture regionali sopra elencate (fra le quali la Direzione preposta al bilancio) fanno pervenire alla struttura competente per materia e, per conoscenza, alla Direzione centrale Affari legali, giuridici e legislativi, i pareri di competenza entro 20 giorni dalla ricezione della bozza del disegno di legge (o nel più breve termine richiesto in caso di urgenza). In particolare, la Direzione centrale Risorse strumentali, finanziarie e controlli provvede alla redazione per iscritto della norma finanziaria, che deve essere trasmessa formalmente alle direzioni promotrici e alla Direzione centrale Affari legali, giuridici e legislativi.
5) Fase conclusiva
La struttura di staff trasmette il testo definitivo dello schema di disegno di legge, con le eventuali modifiche formulate a seguito dei pareri pervenuti, a tutte le strutture interessate per le valutazioni di competenza, predisponendo altresì il fascicolo contenente il testo definitivo, corredato della relazione illustrativa.
Emendamenti al disegno di legge approvato dalla Giunta regionale
La formale trasmissione al Consiglio regionale da parte del Presidente della Giunta conclude la fase interna alla Giunta regionale delle iniziative legislative di sua competenza. Peraltro, l'opportunità e la necessità, non infrequenti, il disegno di legge comportano la ripetizione degli atti procedurali e delle fasi sopra descritte.
Nella fase consiliare ogni emendamento al disegno di legge che l'Assessore competente intende accettare o proporre deve essere sottoposto all'esame della Giunta (fatta eccezione per i casi in cui la Giunta non possa essere riunita in tempo utile, nonché quando si tratti di emendamenti che modifichino aspetti meramente formali).
La circolare in esame precisa che devono, in ogni caso, essere portati all'esame della Giunta gli emendamenti alle norme finanziarie nonché quelli che abbiano conseguenze finanziarie o contabili.
Progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare
I progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare, presentati ai sensi degli articoli 45 e 7 dello Statuto, sono inoltrati dalla Direzione centrale Affari legali, giuridici e legislativi alla struttura del Dipartimento competente per materia ed alle altre strutture interessate (fra cui la Direzione preposta alle risorse finanziarie e al bilancio).
La Regione ha evidenziato come il nuovo sistema di controllo delineato dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, introduce, di riflesso, nuovi elementi all’interno del descritto procedimento, rendendo indispensabile l’adozione di apposite relazioni tecniche che esplicitino la quantificazione degli oneri e le relative coperture (adempimenti che, come indicato, gli uffici regionali oggi assolvono nell’ambito della fase di redazione della norma finanziaria).
A tal fine, con dgr n. 501 del 29/04/2014, la Giunta regionale ha approvato la “Scheda degli elementi finanziari”, che dovrà accompagnare tutti i disegni di legge alla luce delle norme costituzionali e legislative ordinarie esposte nei precedenti paragrafi.
Alla luce di quanto sopra, e della precedente dgr n. 42 del 24/01/2014 (Approvazione dello schema di Analisi Tecnico Normativa), emanata in aderenza all’art. 3 della legge regionale n. 13/2011, "Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa", ha stabilito che i disegni di legge ed i regolamenti di iniziativa della Giunta regionale debbano essere corredati con la citata scheda degli elementi finanziari.
Quest’ultima si compone di due Sezioni. La prima, da compilare a cura della struttura proponente, oltre a definire gli obiettivi del disegno di legge, contiene i seguenti elementi:
- analisi degli effetti finanziari del provvedimento, sia in termini di entrata che di spesa (con indicazione analitica dell’articolo/comma interessato, della natura dell’entrata o della spesa, dell’importo in corso e a regime);
- metodi utilizzati per la quantificazione, con relative fonti e dati di riferimento;
- norme abrogate e destinazione dei fondi da queste ultime stanziati;
- proposta di reperimento dei fondi a copertura della legge di spesa.
La seconda, da redigere a cura del Settore risorse finanziarie e bilancio, contiene il “Prospetto di copertura finanziaria” che, per ogni esercizio compreso nel bilancio pluriennale, indica:
- l’importo degli oneri discendenti dalla legge (precisando se di parte corrente o in conto capitale);
- l’importo annuo a regime, l’anno di scadenza degli effetti della legge e l’importo complessivo a carico della finanza regionale;
- i mezzi di copertura (elencati in utilizzo di fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, copertura a carico del bilancio, modifiche legislative che comportino nuovi o maggiori entrate);
- rappresentazione degli effetti finanziari su saldo netto, fabbisogno di cassa e indebitamento per gli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. 
 
IV. Le tecniche di quantificazione degli oneri e le modalità di copertura nella giurisprudenza costituzionale e contabile
La Corte Costituzionale ha in più occasioni ritenuto applicabile anche alle Regioni l’obbligo “di copertura finanziaria” delle leggi di spesa, sul presupposto che tale principio costituisce una regola generale per l’equilibrio dei bilanci pubblici.
Tale indirizzo giurisprudenziale, ora recepito in legge (cfr. art. 19 legge n. 196/2009), ha preso avvio dalla sentenza n. 9/1958, in cui è messo in luce che la disposizione dell'allora vigente art. 81, comma 4, della Costituzione, secondo la quale ogni legge istitutiva di nuova spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda, oltre che lo Stato, anche le Regioni, non potendo queste sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista anche della stretta correlazione in cui l’attività e i mezzi finanziari dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi. Medesimo principio è riprodotto nella successiva evoluzione giurisprudenziale.
Di recente, la Corte costituzionale ha spesso condotto un analitico esame di conformità al dettato dell’art. 81, quarto comma, Cost. di alcune leggi regionali (si vedano, per esempio, le sentenze 241, 250, 266 e 307 del 2013).
Con particolare riferimento alla diretta applicabilità, anche alle Regioni, delle disposizioni della legge di contabilità n. 196 del 2009, volte a specificare il precetto costituzionale sulla copertura delle leggi di spesa, la Corte ha fatto chiarezza con la recente sentenza n. 26/2013, in cui ha affermato che il principio dell’equilibrio di bilancio opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte.
Gli artt. 17 e 19 della legge n. 196/2009 costituiscono, infatti, una mera specificazione del principio in questione. L’art. 17 inerisce alle modalità di copertura finanziaria delle leggi statali, l’art. 19 le estende a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In sostanza le due disposizioni non comportano un’innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (in tal senso anche Corte conti, Sez. Aut., delibera n. 10/2013/INPR).

1. L’assenza di indicazione di oneri e/o di coperture
Numerose pronunce della Corte costituzionale hanno definito puntualmente le caratteristiche che deve rivestire la “copertura” delle leggi di spesa.
Già dalla sentenza n. 30/1959 è stato chiarito che non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione di copertura, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere, che vanno desunti invece dal contenuto della legge.
Utili indicazioni si traggono anche dalla sentenza n. 181/2013, richiamata dalla recente relazione quadrimestrale delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, approvata con Deliberazione n. 12/2013. Nel caso di specie l’esame delle disposizioni impugnate evidenziava l’assenza di quantificazione della spesa in una legge della Regione Molise, e ciò in violazione dell’art. 19, comma 1, della legge n. 196/2009, il quale dispone, in relazione agli oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
La Corte ha rimarcato che tale norma, specificativa del precetto posto dall’art. 81, quarto comma, Cost., prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa o dell’onere, per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita. Di qui la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate (similari motivazioni di censura si ritrovano nella sentenza n. 212/2013 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Abruzzo; in senso analogo, la sentenza n. 214/2012).

2. La quantificazione degli oneri finanziari dei provvedimenti legislativi
L’operazione consiste nella valutazione dell’ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della nuova previsione di legge. La quantificazione è altresì finalizzata ad individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri, in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio.
La Corte costituzionale, in merito alla quantificazione degli oneri finanziari (presupposto all’individuazione di adeguate coperture), ha stabilito che essa è necessaria anche nel caso in cui il carattere generico di una disposizione normativa sia tale da rendere difficoltosa una precisa determinazione delle spese che essa comporta (sent. n. 106/2011). Simile la motivazione di altra pronuncia, nella quale si è affermato che l’obbligo di quantificazione (e relativa copertura) sussiste anche nel caso in cui la legge ritenga la nuova spesa sostenibile con le risorse già stanziate a bilancio (sent. n. 115/2012). In quest’ultima occasione la Consulta ha avuto modo di affermare come la stima degli oneri e la copertura preventiva, effettuate in modo credibile e ragionevolmente argomentato, secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile, salvaguardano la gestione finanziaria dalle inevitabili sopravvenienze passive che conseguono all’avvio di nuove attività e servizi.

3. Le clausole di neutralità o invarianza finanziaria
Indicazioni interessanti sotto tale profilo si traggono dalla Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, approvata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 1/SSRRCO/RQ/14 del 18/02/2014. Nell’occasione è stato sottolineato come, da parte del legislatore nazionale, si continui a registrare un diffuso utilizzo dell’istituto della clausola di neutralità, senza però convincenti dimostrazioni circa la sua sostenibilità (atteggiata talvolta quale mera clausola di stile piuttosto che l’esito di un’adeguata ponderazione delle variabili rilevanti). Ciò, oltre a risultare in contrasto con il dettato della legge di contabilità, rischia di porre le premesse per un’incompleta applicazione della normativa. Inoltre la mancata o inefficace valutazione realistica degli oneri effettivi può creare le premesse per rendere necessario l’appostamento di nuovi stanziamenti nei bilanci successivi oppure nella legge di assestamento del medesimo anno.
Da questo punto di vista le Sezioni Riunite ricordano come anche la giurisprudenza della Corte costituzionale ritiene, in linea generale, insufficiente la mera apposizione in una legge di una clausola di neutralità ai fini del giudizio circa il corretto assolvimento dell’obbligo di copertura, in presenza di oneri che si appalesano come ragionevolmente certi (si rinvia, per esempio, alle sentenze n. 18/2013, 115/2012, 83/1974 e 30/1959).
Un’applicazione specifica dei predetti principi, che offre elementi di valutazione anche per le leggi regionali si trae dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2013 (nonché dalle discendenti valutazioni condotte dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella deliberazione n. 12/RQ del 22/10/2013). Con tale sentenza la Corte ha dichiarato la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale concernente la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. ad opera sia di disposizioni della legge delega n. 148/2011, sia dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012 in materia di riorganizzazione degli uffici giudiziari. I remittenti evidenziavano maggiori oneri, per realizzazioni e adeguamenti edilizi, per il trasporto di beni e fascicoli e per le indennità di trasferimento dovute ex lege ai magistrati che entrano a far parte dell'organico degli uffici giudiziari accorpanti, derivanti dalle norme denunciate, dato che il generico riferimento contenuto nel d.lgs. n. 155/2012 alle “risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” non contiene alcuna indicazione per l'analisi di fattibilità finanziaria della norma, né delle spese derivanti dalla piena e completa attuazione né della copertura in senso stretto costituita dall'indicazione delle specifiche fonti da cui reperire le risorse finanziarie.
Nel merito, la Corte Costituzionale ha ricordato i principi più volte affermati in materia, e cioè che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (sentenze n. 213/2008 e n. 1/1966); che è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo (sentenza n. 54/1983); che l’obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, considerando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 384/1991).
In particolare, la Corte ha evidenziato che la legge delega aveva espressamente previsto che dall’attuazione delle relative disposizioni non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione di tale previsione, anche il decreto legislativo dispone che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Corte ha aggiunto che, nelle relazioni agli schemi dei d.lgs. n. 155/2012 e n. 156/2012 è poi “espressamente indicato che il risparmio di spesa sarà realizzato con la revisione in atto” e che “la modifica consentirà […] risparmi di spesa evidenti in relazione alla riduzione del numero degli uffici ed alla maggiore efficienza degli stessi”.
Dunque, secondo la Consulta, la presenza della clausola di invarianza e la credibilità dei prospettati risparmi di spesa, coerenti con la ratio delle delega legislativa, escludono la violazione dell’art. 81 Cost.
Al riguardo le Sezioni Riunite della Corte, nella Relazione quadrimestrale n. 8/2012 del 27 marzo 2012, con riferimento proprio alla legge delega n. 148/2011, avevano osservato che la dimostrazione nella relazione tecnica della neutralità finanziaria delle disposizioni non può definirsi esauriente se non accompagnata dall’illustrazione di elementi idonei a comprovarne l’effettiva sostenibilità. Tanto premesso lo scrutinio sviluppato dalla Consulta si limiterebbe a prendere atto che le disposizioni denunciate sono corredate da una clausola di neutralità finanziaria (o di invarianza) senza però che, al di là della formale previsione di “invarianza”, vengano esplicitate le ragioni che hanno indotto il giudice delle leggi a ritenere “credibile” e “non arbitraria” la previsione di copertura.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti evidenziano come, in casi analoghi, la Corte costituzionale non ha mancato di sviluppare argomenti tesi a dimostrare l’inadeguatezza della copertura pur a fronte di formale assicurazione da parte del legislatore (in tema, si veda per esempio la sentenza n. 131 del 2012).

4. Le clausole di salvaguardia
Come noto la necessità di apporre ai provvedimenti legislativi un’apposita clausola di salvaguardia è contenuta nell’art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, il cui comma 1 dispone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, da intendersi come limite massimo di spesa, ovvero le relative  previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano tali previsioni.
Rimandando per gli ulteriori aspetti di dettaglio al primo capitolo della presente relazione, elementi di riflessione, utili anche ai fini di valutare l’adeguata copertura delle leggi di spesa regionali, possono trarsi dalla Relazione sul quadrimestre maggio-agosto 2013, approvata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 12 del 22/10/2013.
Nell’occasione è stata sottolineata la perdurante tendenza in base alla quale la normativa in materia di agevolazioni fiscali non reca clausole di salvaguardia, considerate evidentemente doverose solo quando l’onere consista in nuove o maggiori spese. È stato invece ribadito che la legge di contabilità, nel prevedere al verificarsi di certe condizioni la clausola di salvaguardia, non reca distinzioni in base alla natura dell’onere (che, in astratto, può consistere tanto in minori entrate quanto in nuove o maggiori spese). Inoltre, in tal modo, il sistema viene privato di un utile strumento di controllo sull’andamento, nel corso del tempo, dell’allineamento tra oneri e relative compensazioni.
 
5. Il rinvio della copertura alla legge di bilancio
Una lettura congiunta dei diversi commi dell’art. 81 Cost. è offerta dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 66/1959 e n. 31/1961, in cui si collega il disposto del terzo comma, in base al quale con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese", con il quarto, in cui si dispone che ogni legge sostanziale che importi "nuove o maggiori spese" deve indicare i mezzi per farvi fronte. In sostanza non possono emanarsi disposizioni che importino per l'erario oneri di più ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non si provvede con legge sostanziale anche all’indicazione dei mezzi destinati alla copertura dei nuovi oneri.
La Corte Costituzionale ha, infatti, chiarito che l'obbligo del legislatore regionale di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a iscrizioni nel bilancio (sent. n. 16/1961), che non possono produrre alcun effetto ove non trovino corrispondenza in una legge sostanziale che preveda la spesa, nonché i mezzi per farvi fronte.
Nella sentenza n. 1/1966 è chiarito che l'obbligo della "copertura" deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione di esercizi futuri, non potendo trovare copertura mediante la mera iscrizione nei predetti stati di previsione (in termini le sentenze n. 17/1968 e n. 135/1968).
Ulteriori indicazioni, particolarmente rilevanti in tema di copertura delle leggi di spesa regionali, si traggono dalla citata relazione quadrimestrale delle Sezioni Riunite approvata con deliberazione n. 1/2014, nella quale è stata analizzata la tecnica del rinvio alla legge di bilancio degli oneri discendenti da leggi producenti spese continuative o ricorrenti.
L’esame della questione consente anche di mettere a fuoco il tema della coerenza tra il combinato disposto degli artt. 17 e 19 della legge di contabilità n. 196/2009 (sistema delle coperture finanziarie e relativa estensione alle regioni) e la norma posta dall’art. 3 del d.lgs. n. 76 del 2000. Con la legge di contabilità n. 196/2009, infatti, è statuito l’obbligo di copertura, a carico della legge, per tutta la durata dell’onere, mentre con il d.lgs. n. 76/2000 è fissato, per le spese continuative e ricorrenti, la facoltà per le regioni di individuare i relativi stanziamenti (e quindi i mezzi di copertura) ricorrendo ai bilanci degli esercizi futuri.
Il coordinamento tra le due disposizioni costituisce questione di non facile soluzione, tenuto anche conto, precisano le Sezioni Riunite, del fatto che la giurisprudenza costituzionale non offre, al momento, precisi elementi di riferimento (vengono citate le sentenze n. 9/1958, n. 141/2010 e n. 51 e 26/2013). Un approccio interpretativo ispirato a sistematicità, che consenta di poter ricondurre a coerenza la possibilità di far ricorso, per la copertura, al bilancio di esercizi futuri, con il principio generale della cd. “autosufficienza” e “contestualità” tra copertura e oneri (cfr. sentenze Corte cost. n. 331/1988, n. 26/1991, n. 446/1994 e n. 26/2013), potrebbe consistere nell’interpretare la disposizione del d.lgs. n. 76/2000 nel senso di riferirla al solo caso in cui si tratti di spese continuative e ricorrenti di carattere non obbligatorio.
Non esisterebbe in tal caso un vincolo inderogabile sul bilancio ad iscrivere un ammontare di risorse, ma si sarebbe in presenza, invece, di un’indicazione programmatica, cui dar corso nei limiti in cui si decida, discrezionalmente, esercizio per esercizio, di destinare risorse finanziarie.

6. La copertura delle spese permanenti non discrezionali
Nella relazione quadrimestrale approvata con deliberazione n. 1/2014, le Sezioni Riunite della Corte hanno avuto modo di analizzare la tecnica dell’indicazione dell’onere in termini di tetto, anche in presenza di spese inderogabili.
Il caso più evidente concerne l’assunzione di personale, per la quale l’art. 5 della legge statale n. 128 del 2013 ha qualificato la maggiore spesa non come previsione, con annessa clausola di salvaguardia, ma come tetto, tra l’altro di carattere permanente, in coerenza con la natura dell’onere medesimo. La sistemazione contabile di fattispecie di tale natura rimane un problema di non facile soluzione, anche perché si registra la sovrapposizione di norme della stessa legge di contabilità non del tutto coordinate.
Da un lato, infatti, l’art. 30, comma 6, della legge n. 196/2009 reca tre statuizioni: l’obbligo, per la legge sostanziale, di indicare l’onere a regime per le spese permanenti non discrezionali; l’indicazione di una copertura che segua il profilo temporale dell’onere (ove superiore a quello del terzo anno); l’esclusione della modulabilità di siffatti oneri, anno per anno, ad opera dell’apposita tabella della legge di stabilità, confinata correttamente alla sola modulazione degli oneri di carattere discrezionale.
Dall’altro, l’interpretazione che è stata fornita dell’art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009, in materia di copertura finanziaria, è tale per cui gli oneri non discrezionali vengono tendenzialmente definiti in termini di previsione di spesa, proprio in quanto, trattandosi di spese dal carattere rigido, la relativa quantificazione, soprattutto per l’evoluzione nel corso del tempo, non può che essere disposta in termini di mera previsione, il che giustifica il ricorso alla clausola di salvaguardia.
La discrasia tra le due norme emerge nel caso in esame in riferimento al fatto che l’onere, benché di sicuro crescente (data la sua natura), viene regolato nella legge mediante l’indicazione di un tetto di spesa permanente (a decorrere dal triennio iniziale). Tuttavia apparirebbe anche incongruo, per esempio, facendo ricorso alla clausola di salvaguardia, subordinare gli sviluppi della retribuzione all’attivazione di tale clausola, così come ipotizzare, già nella norma dispositiva, coperture che seguano un onere sicuramente crescente ma dalla difficile predeterminabilità (ovvero fissare un onere a regime al livello di quello del terzo anno pur nella certezza che esso aumenterà nel tempo).

7. Il rinvio della copertura a fonti sub primarie
Sempre nell’indicata deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2014 (nei medesimi termini la precedente deliberazione n. 12/SSRRCO/RQ/13 del 22/10/2013), il supremo consesso contabile ha avuto modo di analizzare il fenomeno del rinvio a disposizioni sub primarie della definizione degli aspetti finanziari della legislazione per quanto concerne sia l’individuazione degli oneri, sia il reperimento delle fonti di copertura. In alcuni casi la prassi ha fatto emergere, altresì, ipotesi di rinvio all’azione amministrativa.
Tutto ciò, oltre a rappresentare, di fatto, una riconfigurazione non irrilevante dell’equilibrio tra i poteri dello Stato, non pare coerente con il principio dell’autosufficienza della fonte legislativa, sulla quale insiste l’obbligo di prevedere la copertura degli oneri. Per altro verso, si finisce con l’infondere nel sistema elementi di incertezza circa l’effettiva portata finanziaria delle disposizioni, il che rileva anche dal punto di vista del rapporto che intercorre tra pubblica amministrazione e platea dei destinatari delle normative.

8. L’arco temporale di individuazione della copertura
L'obbligo va osservato con puntualità rigorosa nei confronti di spese che incidano sull’esercizio in corso, per il quale è stato consacrato, con l'approvazione del bilancio di previsione, l’equilibrio tra entrate e spese. Una puntualità altrettanto rigorosa per la natura stessa delle cose non è richiesta dalla ratio della norma per gli esercizi futuri (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 384/1991 e n. 1/1966).
Si deve pertanto ammettere la possibilità di ricorrere, nei confronti della copertura di spese emergenti in esercizi futuri, oltre che ai mezzi consueti (nuovi tributi, inasprimento di quelli esistenti, riduzione di spese già autorizzate, emissione di prestiti, etc.), anche alla previsione di maggiori entrate, tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che s'intende effettuare negli esercizi futuri, e non in contraddizione con le previsioni del medesimo Governo, quali risultano dalla relazione sulla situazione economica del Paese (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 106/2011, n. 68/2011, n. 141/2010, n. 100/2010, n. 213/2008, n. 384/1991 e n. 1/1966). Tali principi valgono anche per le spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse (sentenze n. 70 del 2012, n. 25 del 1993, n. 384 del 1991, n. 19 del 1970).
Di recente la sentenza n. 131/2012 ha confermato l’applicabilità dei ridetti principi alle leggi di spesa regionali, come già affermato dalle risalenti pronunce n. 41/1966 e n. 96/1966.

9. La copertura mediante l’avanzo d’amministrazione
Nella sentenza n. 70/2012 è stato ritenuto non conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Con la sentenza n. 250/2013 la Corte ha ribadito il predetto orientamento dichiarando l’illegittimità costituzionale di taluni articoli della legge della regione Abruzzo n. 3 del 2013 nella parte in cui prevedevano l’utilizzo di quota parte del “saldo finanziario presunto” alla chiusura dell’esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate.

10. La copertura a mezzo di indebitamento
La Corte Costituzionale ha poi censurato, sempre nella sentenza 70/2012, l’assenza di dettaglio dei capitoli e delle unità previsionali di base finanziate da operazioni di indebitamento, in relazione all’art. 81, quarto comma, ed all’art. 117, terzo comma, Cost., posto che la sinteticità di un richiamo non consente di verificare, per esempio, se la Regione abbia osservato le regole ed i limiti previsti dall’art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 350 del 2003. Non garantisce, in sostanza, che il ricorso all’indebitamento sia esente da vizi poiché non fornisce il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto programmate.
Spunti di riflessioni, in proposito, sono offerti dalla deliberazione n. 1/2014 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che, nell’analizzare il d.l. n. 102/2013, convertito con legge n. 124/2013, riprende alcune considerazioni già effettuate in occasione dell’esame del d.l. n. 35/2013 (cfr. deliberazione Sezioni Riunite n. 12/SSRRCO/RQ/13 del 22/10/2013) in riferimento alla tecnica di copertura finanziaria esplicitamente assunta mediante emissione di debito aggiuntivo.
Infatti, il d.l. n. 35/2013 ha costituito l’occasione per alcune considerazioni di sistema in riferimento alle tecniche di copertura finanziaria. Da un lato, la copertura dei preventivati 40 miliardi di euro avviene mediante emissione di debito aggiuntivo, con peggioramento dei saldi di finanza pubblica. D’altro lato, la quota di copertura dell’onere per interessi (a seguito del maggior debito) insiste sulle maggiori entrate IVA conseguenti ai pagamenti dei debiti pregressi (copertura c.d. con effetti indiretti).
Per quanto riguarda il primo punto le Sezioni Riunite ricordano che la problematica relativa alle coperture finanziarie subirà un’evoluzione con l’entrata in vigore del nuovo assetto costituzionale (legge n. 1/2012) e con le ripercussioni che ciò potrà avere sui vari istituti di contabilità pubblica, soprattutto considerando il recepimento in atto dell’ordinamento comunitario da parte del diritto interno.
La genesi del d.l. n. 35/2013 va, infatti, ricondotta al riconoscimento, a livello comunitario, della necessità di un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita nonché alla possibilità di usare, per i Paesi che si trovano nel cosiddetto braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, margini di flessibilità per azioni di sostegno allo sviluppo e alla lotta alla disoccupazione. Ciò ha permesso di utilizzare spazi di flessibilità controllata per azioni di politica economica orientate allo sviluppo, sia pur nel rispetto della necessaria stabilità finanziaria e dei vincoli in termini nominali, ossia alla condizione di un rapporto tra indebitamento netto/prodotto interno lordo non superiore al 3 per cento. Su tale base è stato possibile identificare due filoni principali nell’ambito dei quali questa flessibilità può essere resa operativa, uno dei quali riguarda la possibilità di effettuare il pagamento di quello stock di debiti commerciali della Pubblica Amministrazione accumulato nel corso degli anni.
Tale premessa ha consentito di considerare aderente al quadro normativo in vigore il decreto-legge in esame nonostante che la relativa modalità di copertura consista nel ricorso al debito. Si tratterebbe di una copertura che si colloca al di fuori dell’interpretazione che è stata fornita circa l’attuazione del quarto comma dell’art. 81 Cost., a partire dalla legge di contabilità n. 468 del 1978, una delle cui finalità consisteva appunto nel concentrare nella legge finanziaria la decisione annuale circa il nuovo debito, escludendo che ciò potesse avvenire con singole leggi ordinarie, le quali debbono essere sottoposte a forme di coperture tipiche, consistenti in riduzioni di spese o in aumenti di entrata.

11. La copertura mediante i c.d. “effetti indiretti”
Sempre il d.l. n. 35/2013 ha offerto lo spunto alle Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 12/RQ/2013) per un’articolata riflessione sulla copertura a mezzo di c.d. effetti indiretti. Infatti, l’onere relativo agli interessi sul nuovo debito è quasi integralmente coperto con gli effetti indiretti, in termini di maggiori entrate IVA. Si tratta di una problematica che investe numerosi aspetti, procedurali e sostanziali, di quantificazione e di copertura.
La legge di contabilità n. 196/2009 prevede, all’art. 17, comma 1, la copertura con nuove o maggiori entrate solo previa modifica di una norma che, a parità di condizioni, generi direttamente maggior gettito. Il principio viene ribadito nel comma 1 bis del medesimo art. 17, laddove si esclude che maggiori entrate a legislazione vigente possano svolgere la funzione di copertura. Nella fattispecie si versa in un ambito diverso, che è quello dell’utilizzo, a copertura, delle maggiori entrate IVA connesse al pagamento dei debiti pregressi, effettuato mediante accensione di nuovo debito, che genera a sua volta l’onere da coprire in termini di maggiori interessi.
Si da luogo così ad un modello di autocopertura non contemplato dall’ordinamento contabile, e che, peraltro, ripropone i tradizionali problemi metodologici di affidabilità sul piano finanziario.
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, merita di essere ricordato che il dibattito circa la piena sostenibilità degli effetti indiretti, seppur con sufficiente grado di automaticità, ha sempre riguardato anzitutto il profilo dell’allineamento sia temporale sia quantitativo con l’onere da coprire. Spesso ad essere incerto è lo stesso livello di automaticità di tali effetti e, conseguentemente, i relativi aspetti quantitativi, in quanto molto dipende dall’impatto della normativa sugli operatori interessati, tale da non essere sempre ragionevolmente quantificabile in modo affidabile.

12. L’utilizzo a copertura di economie realizzate in esercizi precedenti
La sentenza della Corte costituzionale n. 192/2012 ha affermato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni legislative regionali per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, scrutinando diverse fattispecie di copertura di nuove e maggiori spese dell’esercizio di competenza mediante economie realizzate in esercizi precedenti ed al collegamento vincolato tra partite di entrata e di spesa.
Nella pronuncia si afferma che la copertura ricavata da risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell’ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata. Ciò con riferimento al documento formale, il bilancio consuntivo, che riassume l’andamento del predetto esercizio. Solo nel caso in cui l’esito consista in un avanzo di amministrazione, è possibile introdurre le risorse liberate da detto risultato positivo, ai fini di un loro impiego nell’esercizio successivo.
L’unica eccezione a questo principio riguarda i fondi vincolati rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, quando permangano le finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento. Tuttavia, la deroga al principio generale può essere adottata soltanto in relazione alla permanenza delle finalità originarie e non con riguardo ai nuovi obiettivi enunciati in sede di reiscrizione delle somme nell’esercizio di competenza. Infatti, l’eccezione al principio di correlazione al risultato positivo di amministrazione è giustificata dalla clausola generale in materia contabile che garantisce l’esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge (come già affermato nella sentenza n. 70/2012).
Anche con la sentenza n. 241/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli di una legge finanziaria regionale, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., rilevando sia la violazione del divieto di utilizzazione di un’economia di stanziamento, proveniente da un esercizio, nel successivo, sia il divieto di ricollocazione di risorse finalizzate al settore sanitario verso scopi di tipo diverso. Inoltre, nella sentenza è messa in luce l’incompatibilità dell’utilizzazione di un’economia di stanziamento con il concetto di riprogrammazione. Oltre a quanto affermato nella sentenza n. 192/2012, la Corte ha precisato, a conforto della tesi interpretativa esposta, che se il principio di unità del bilancio risulta indefettibile nell’ambito del singolo esercizio di competenza, a maggior ragione esso preclude che economie di spesa di esercizi precedenti possano essere trasferite a quello successivo attraverso una sorta di vincolo postumo, privo di fondamento normativo.

13. L’utilizzo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e impreviste
Con la sentenza n. 266/2013 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge di bilancio della regione Molise n. 5 del 2013) la Corte costituzionale ha ribadito che l’impiego di risorse provenienti da esercizi precedenti è consentito solamente in presenza di particolari requisiti quali: a) l’effettivo accerta di una risorsa finalizzata negli esercizi anteriori; b) la sua mancata utilizzazione in detti esercizi; c) la persistenza di un vincolo legislativo per le originarie specifiche finalità (sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012).
Nell’occasione è stato pure affermato che i fondi di riserva per le spese obbligatorie e per quelle impreviste (artt. 11 e 12 della legge della regione Molise n. 5 del 2013), sono due poste di spesa di natura necessaria, così configurate dalla stessa normativa quadro di contabilità regionale (art. 13 d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76), finalizzate ad assicurare l’equilibrio del bilancio in una prospettiva dinamica. Esse, infatti, costituiscono un accantonamento di risorse destinate rispettivamente a fronteggiare, nel corso dell’esercizio di competenza, eventuali eccedenze di spese obbligatorie rispetto alla previsione annuale oppure nuove o maggiori spese necessarie, ma imprevedibili al momento dell’approvazione del bilancio.
La Corte ha concluso che l’allocazione nella parte relativa alla spesa di bilancio delle poste contestate costituisce un obbligo indefettibile per la regione.
In sostanza, secondo la Corte, è il collegamento teleologico di dette poste contabili a rendere il bilancio dell’esercizio privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determina «il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili» attraverso la loro destinazione «a spese discrezionali ancora da assumere, e comunque non pervenute alla fase del perfezionamento, anziché impiegarle in via prioritaria» per far fronte a spese obbligatorie e ad obbligazioni in scadenza o scadute (sentenza n. 250 del 2013).

14. La copertura in caso di istituzione di nuovi enti o uffici
La sentenza n. 115/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge regionale per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. in quanto il rispetto del precetto costituzionale comporta l’onere di provare la copertura delle spese conseguenti all’adozione di una legge, ogniqualvolta in essa siano previsti, ancorché sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti, nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche. In questo caso, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere all’individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. Ciò comporta una chiara quantificazione degli oneri presumibilmente ad essa conseguenti e della relativa copertura. Al contrario, non costituisce sufficiente ottemperanza al principio di copertura la formale indicazione di poste di bilancio dell’esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto i finanziamenti di precedenti leggi regionali. Inoltre, la stima e la copertura in sede preventiva, effettuate in modo credibile e ragionevolmente argomentato secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile, salvaguardano la gestione finanziaria dalle inevitabili sopravvenienze passive che conseguono all’avvio di nuove attività e servizi.
In tale direzione una mera imputazione sulle poste del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale non può comportare un’implicita ed automatica riduzione degli oneri delle leggi antecedenti ad esse correlate. La riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa.
Sempre in tema, con la sentenza n. 307/2013 la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma contenuta nella legge della regione Puglia n. 25 del 2012 che, nell’istituire un archivio delle imprese che esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili, omette di indicare i mezzi per far fronte alla spesa correlata.
La Corte, richiamando i propri precedenti in tema, ha rimarcato che, dato lo stretto collegamento tra la legge, la nuova e maggior spesa che essa comporta e la relativa copertura finanziaria, quest’ultima non può essere ricercata in altre disposizioni, ma deve essere indicata nella legge medesima, al fine di evitare che gli effetti di essa (eventualmente in deroga alle altre disposizioni) possano dar luogo a stanziamenti privi della corrispondente copertura (sentenza n. 106 del 2011).
Anche dalle Relazioni quadrimestrali sulla copertura delle leggi di spesa depositate dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti si trae il medesimo principio. Per esempio, nell’ultima deliberazione n. 1/2014, si è avuto modo di precisare come anche la più recente giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa, anche solo ipotetica, il cui esito sia di produrre nuovi oneri, occorre indicare la relativa copertura. Pertanto, per valutare la congruità sia della quantificazione dell’onere sia della relativa copertura, risulta auspicabile che la relazione tecnica fornisca delle stime, sia pur presuntive, circa gli oneri discendenti dalla disposizione legislativa di riorganizzazione.

15. La copertura degli oneri discendenti da sentenze
Circa i profili di copertura va notato che, come è noto, è possibile che “effetti finanziari” possano essere indotti nella legislazione regionale anche da sentenze della Corte costituzionale. A tale riguardo, le Sezioni Riunite, nella deliberazione n. 12/2013, hanno ritenuto estensibile anche alle Regioni la previsione di cui all’art. 17, comma 13, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009 che, nell’ipotesi di pronunce della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, esige l’adozione, ad opera dei competenti organi, di tempestive conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tale conclusione pare legittimata dalla previsione di cui all’art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo la quale ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le Regioni, ivi incluse le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenute ad adottare le metodologie di copertura previste dall'articolo 17 della medesima legge.

 V. LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA NEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2013
La Sezione regionale, con nota n. 1649 del 7 aprile 2014, ha chiesto al Presidente del Consiglio regionale di inviare la documentazione necessaria a valutare la copertura delle leggi regionali approvate nel secondo semestre 2013, e le conseguenti tecniche di quantificazione degli oneri. In particolare, di produrre:
a) relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri, nonché delle relative coperture, inerenti ai progetti di legge, verificata dall’assessorato al bilancio (cfr. art. 17, comma 3, legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009);
b) prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna legge sul risultato d’amministrazione e sul saldo di cassa del bilancio regionale, nonché sull'indebitamento netto del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (cfr. art. 17, comma 3, legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009);
c) parere di compatibilità del progetto di legge con il bilancio annuale e pluriennale della Regione, redatto dalla Commissione programmazione e bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 85 del “Regolamento interno del consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria” (approvato con deliberazione 9 giugno 2006, n. 18, e successive modifiche e integrazioni), allegando, ove opportuno, la parte economico finanziaria della relazione redatta dalla Commissione competente per materia ai sensi degli artt. 93, 90 e 106 del predetto regolamento;
d) relazione illustrativa (art. 79 regolamento e art. 45 Statuto).
Parte della documentazione richiesta (punti a e b) trae fonte dalla legge statale di contabilità e finanza pubblica, i cui principi risultano applicabili anche alle regioni in virtù del richiamo operato dall’art.19 della legge n. 196/2009. Tuttavia, la legge regionale 26/03/2002 n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria” non contiene, al momento, previsioni analoghe a quelle previste dall’art. 17 della legge n. 196/2009 in tema di relazione tecnica di copertura delle leggi di spesa e tecniche di quantificazione degli oneri. Di conseguenza, è stato chiesto di far riferimento anche agli atti, relazioni e prospetti similari previsti nel proprio ordinamento (fra i quali quelli elencati ai sopra indicati punti c e d).
All’esito degli incontri istruttori intervenuti, la Direzione centrale risorse finanziarie della Regione, con mail del 26/06/2014, ha riscontrato la richiesta istruttoria avanzata in merito alle leggi regionali di spesa approvate nel secondo semestre del 2013
Si riporta elenco dei provvedimenti legislativi approvati, con sintetica valutazione.

1 LR 2-7-2013 n. 18 - Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale), alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni). Pubblicata nel B.U. Liguria 3 luglio 2013, n. 10.
L’articolato normativo non espone norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica, le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria ed alla correlata relazione tecnica.

2 LR 8-7-2013 n. 19 Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). Pubblicata nel B.U. Liguria 10 luglio 2013, n. 11.
L’art. 1 della legge in esame sostituisce l'art. 25 della legge regionale n. 12/2012 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) prevedendo che le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) siano delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, fatta salva la competenza della Regione al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 296, comma 2, del D.P.R. 128/1959. Il testo previgente invece attribuiva alla Regione la funzione di vigilanza in materia di polizia mineraria, mentre le funzioni amministrative di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro erano delegate alle ASL competenti per territorio.
L’articolato normativo non espone norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica, le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla correlata relazione tecnica.
In relazione alla legge in discorso si sottolinea, altresì, come l’art. 19, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196/2009, disponga che le regioni e le province autonome sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri anche se a carico del bilancio di altre amministrazioni pubbliche (per esempio, nel caso in cui discendano dal conferimento di nuove funzioni o dalla diversa disciplina di quelle già attribuite).

3 LR 8-7-2013 n. 20 Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico). Pubblicata nel B.U. Liguria 10 luglio 2013, n. 11.
L’articolato normativo non espone norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica, le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria ed alla correlata relazione tecnica.

4 LR 16-7-2013 n. 21 Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2012. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 luglio 2013, n. 12.
Attraverso il rendiconto generale sono dimostrati i risultati finali della gestione del bilancio regionale, che comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio (cfr. artt. 74 e seguenti LR n. 15/2002).
Il rendiconto 2012 è stato parificato dalla scrivente Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 1/2013/PARI del 10/07/2013.

5 LR 16-7-2013 n. 22 Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 luglio 2013, n. 12.
L’art. 35 della LR n. 15/2002 dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approvi con legge, su proposta della Giunta, l'assestamento del bilancio regionale. Con tale legge, sulla base delle risultanze contabili alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, si provvede a:
a) aggiornamento dei residui attivi e passivi;
b) aggiornamento della giacenza iniziale di cassa;
c) determinazione del saldo finanziario positivo o negativo provvisorio e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo.
Con la legge di assestamento del bilancio, inoltre, si possono introdurre ulteriori variazioni al bilancio per adeguare le previsioni iniziali di competenza e di cassa alle effettive esigenze di accertamento e riscossione nonché di impegno e pagamento.
Alla legge di assestamento del bilancio è allegata la dimostrazione del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio precedente. Devono inoltre essere modificati, ove occorra, gli allegati previsti dall’art. 30 della medesima legge regionale.

L’art. 1 della legge regionale in esame, di assestamento del bilancio per l’anno 2013, dispone che allo stato di previsione dell'entrata sono apportate variazioni in aumento per € 553.948.944,12 in termini di competenza (e in diminuzione per € 206.799.540,03 in termini di cassa). In maniera simmetrica l’art. 2  prevede che allo stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2013 sono apportate variazioni in aumento per € 553.948.944,12 in termini di competenza (e in diminuzione per € 206.799.540,03 in termini di cassa).
Nella relazione della Giunta regionale, illustrativa al testo del disegno di legge, sono esplicitate le motivazioni delle variazioni apportate ai sopra indicati stati di previsione. Le cifre definitive sono poi state oggetto di emendamento in sede di esame da parte del Consiglio regionale, come appurabile dalle note informative alla legge in discorso e, in particolare, alla relazione di maggioranza.
L’art. 3 sostituisce l’art. 4 della LR 52/2012, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, individuando le spese supportate da leggi regionali che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione del finanziamento annuale. La norma, in sostanza, adegua la copertura degli stanziamenti, iscritti in termini di competenza, per le unità previsionali di base che finanziano, ai sensi degli artt. 9 e 10 della LR n. 15/2002, le spese aventi natura continuativa o ricorrente.
L’art. 4 sostituisce l'art. 6 della LR n. 52/2012, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, articolo poi nuovamente sostituito, in seguito, dall’art. 3 della LR n. 31/2013 (di approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione della regione per il 2013).
In questa sede si procede all’analisi della formulazione da ultimo vigente, evidenziando le tecniche di quantificazione degli oneri e le modalità di copertura adottate da entrambe le leggi indicate.
L’art. 6 della LR n. 52/2012, come riformulato dalle successive leggi regionali n. 22/2013 e n. 31/2013, dispone che, ai sensi dell'articolo 56 della LR 15/2002, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel 2013 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007, autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della LR n. 39/2011 (Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio) e dell'art. 2 della LR n. 51/2012 (Legge finanziaria regionale per il 2013) nell'importo di € 34.190.000, per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2007 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte III (che espone una somma complessiva di spese per investimento pari a € 36.284.224);
b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008, determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della LR 39/2011 (come precisato nella risposta istruttoria della Regione, il riferimento alla LR n. 39/2011 è errato, in quanto l’art. 6 della legge citata è stato sostituito dalla legge n. 30/2012 che, alle lettere b) e c), cita l’articolo 5, comma 1, lett. b) della LR 24/2010 e l’art. 5, comma 1, lett. c) della LR n. 24/2010) nell'importo di € 29.430.000, per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II (che espone una somma complessiva di spese per investimento pari a € 29.431.269,55);
c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009, autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della LR 39/2011 (come precisato il riferimento, frutto di un refuso, va inteso effettuato all’art. 5, comma 1, lett. c) della LR n. 24/2010) nell'importo di € 36.280.000, per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I (che espone una somma complessiva di spese per investimento pari a € 36.284.224,52).
L’art. 56 della legge regionale n. 15/2002, disciplinante l’ordinamento contabile della regione Liguria, dispone che la contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento, con oneri a carico del bilancio, è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio, o di variazione al medesimo, a copertura di:
- eventuale disavanzo finanziario esistente tra le spese di investimento di cui si autorizza l'impegno e le entrate che si prevede di accertare a fronte di tali spese nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- spese per l'assunzione di partecipazioni societarie;
- eventuale saldo finanziario negativo degli esercizi precedenti determinato dalla mancata contrazione dei mutui, o di altre forme di indebitamento, autorizzate con le leggi di bilancio dell'anno precedente.
L’attuale formulazione della norma in discorso è frutto delle modifiche apportate dapprima con l’art. 11, comma 2, LR n. 63/2009 e, dopo, dall'art. 11, comma 1, LR n. 14/2013, in virtù dei quali l’assunzione di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo determinato dalla mancata contrazione di mutui è stato genericamente esteso agli esercizi precedenti (in luogo dei 5 esercizi precedenti previsti dalla previgente formulazione).
L’art. 56, comma 2, della LR n. 15/2002 precisa poi che la contrazione di nuovi mutui e di altre forme di indebitamento può essere autorizzata nei limiti in cui l'importo delle relative annualità di ammortamento aggiunte a quelle dei mutui e delle altre forme di indebitamento già contratti e a quelle dell'indebitamento già autorizzato e ancora da contrarre, non ecceda il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'àmbito del bilancio pluriennale a legislazione vigente
Alcune disposizioni regionali hanno poi operato una deroga a quanto ora esposto (vedi, per esempio, l'art. 26 della LR n. 2/2006, l'art. 16 della LR n. 43/2008 e l'art. 10 della LR n. 62/2009). In questa sede interessa la deroga apportata dall’art. 2 della LR n. 51/2012 (legge finanziaria per il 2013), disposizione richiamata dall’art. 6, comma 1, lett. a), della LR n. 52/2012, come riformulato dalle leggi regionali n. 22/2013 e n. 31/2013, qui in esame.
L’art. 2 della LR n. 51/2012 dispone, infatti, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della LR n. 15/2002, è prorogata per l'anno 2013 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della LR n. 39/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Nella risposta istruttoria la Regione ha precisato come la deroga prevista dall’articolo di legge in esame si riferisca alla necessità di mantenere la copertura delle spese d’investimento che, negli esercizi pregressi, hanno generato disavanzo e impegnato la cassa del bilancio regionale. Si tratta, tuttavia, di esercizi che superano il quinquennio previsto dalla LR n. 15/2012 per il mantenimento dei residui per spesa d’investimento (scontando la generale lentezza dell’ordinazione della spesa per investimenti). Con la previsione sopra riportata la Regione garantisce invece la continuità della copertura finanziaria, sterilizzando l’incidenza dell’istituto della perenzione.
L’art. 58 della LR n. 15/2002 prevede inoltre che, alla contrazione dei mutui e delle altre forme di indebitamento, provveda la Giunta regionale, in relazione ad effettive esigenze di cassa. Nel deliberare le singole operazioni la Giunta determina, nei limiti fissati dalla legge di autorizzazione, il tasso effettivo, la durata, l'ammontare degli altri oneri ed ogni altra eventuale condizione accessoria dell'operazione di indebitamento.
Su tale base l’articolo di legge qui in esame (art. 4 della LR n. 22/2013, come riformulato dall’art. art. 3 della LR n. 31/2013) disciplina le condizioni di tasso e durata cui la Giunta regionale deve attenersi in caso di contrazione dei predetti mutui (tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 6,50% annuo;  durata minima del periodo di ammortamento: 15 anni).
Il comma 4 precisa, poi, che le rate di ammortamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 trovano copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2013/2015, in corrispondenza delle U.P.B. 18.106 (per le quote interessi) e 18.301 (per le quote capitale).
Il comma 5 specifica che, per gli anni successivi al 2013 (leggasi 2016, posto che le spese per gli esercizi 2014 e 2015 trovano copertura nel precedente comma 4), le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.
Le condizioni di autorizzazione prevedono il solo tasso iniziale, che può variare nel corso del tempo (come da comma 5) e la durata minima del periodo di ammortamento, non quella massima. Può ricordarsi, in proposito, come la nuova formulazione dell’art. 119, comma 6, della Costituzione, in virtù della novella apportata dalla legge costituzionale n. 1/2012, specifica che le regioni e gli enti locali possano ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. In tale direzione, l’art. 10, comma 2, della legge n. 243/2012, attuativa del nuovo art. 81, comma 6, della Costituzione n. 243/2012 (che entrerà in vigore, per le autonomie territoriali, nel 2016) ribadisce che le operazioni di indebitamento di regioni ed enti locali sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

6 LR 19-7-2013 n. 23 Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale).
L’articolato normativo non espone norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità  di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla correlata relazione tecnica.

7 LR 19-7-2013 n. 24 Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della Regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili.
L’art. 2 della LR n. 24/2013 sostituisce l’art. 12 della LR n. 12/1995 disponendo che per gli enti di gestione delle aree protette regionali (istituiti dalla medesime legge) sia previsto un revisore unico dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori legali iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del d.lgs. n. 39/2010
Il comma 9 del predetto art. 12, oggetto di modifica da parte dell’art. 2 della LR n. 24/2013, prevede che al revisore unico dei conti spetti un compenso annuo lordo, comprensivo di ogni onere e spesa (fatti salvi l'IVA ed i contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti), pari a € 5.200.
Nella precedente formulazione, il predetto art. 12 della LR n. 12/1995 prevedeva la nomina di un collegio dei revisori (composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti) e, per la determinazione dell’indennità di carica, rinviava all’art. 15 della LR 28 giugno 1994, n. 28 (rinviando alle regole della LR n. 1/1978 in merito al rimborso spese). L’art. 15 della richiamata legge n. 28/1994 articolava il compenso spettante per l'attività svolta dai revisori dei conti in relazione all'ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultanti dal bilancio di previsione dell'ente e, a tal fine, individuava tre fasce di rilevanza (oltre i 25 milioni di euro; da 10 a 25 milioni di euro; fino a 10 milioni di euro). In relazione all'appartenenza a una delle fasce indicate, attribuiva ai revisori dei conti effettivi un compenso annuo lordo rispettivamente pari a € 6.200, 5.200 e 4.200 (maggiorato di IVA e contributi integrativi per le casse previdenziali, qualora dovuti). La novella legislativa pare produrre una spesa inferiore a quella precedentemente sostenuta.

8 LR 19-7-2013 n. 25 Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).
L’articolato normativo non espone norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica, le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla correlata relazione tecnica.

9 LR 7-8-2013 n. 26 Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura. Pubblicata nel B.U. Liguria 14 agosto 2013, n. 14, parte prima.
L’art. 2 della legge, titolato “Fusione delle Fondazioni culturali della Regione e del Comune di Genova” dispone che, in attuazione dell'articolo 9, comma 8, della LR n. 48/2012 (di adeguamento dell'ordinamento regionale al d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012), la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo (istituita ai sensi dell'art. 8 della LR n. 33/2006) è autorizzata a procedere alla fusione per incorporazione con la Fondazione del Comune "Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura".
Il comma 4 precisa che, per effetto della fusione, il fondo patrimoniale costituito in favore della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, nonché ogni altro bene della fondazione stessa, fatti salvi i diritti di terzi, è acquisito dalla fondazione incorporante (la "Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura").
Il comma 5 prevede poi che la Regione conceda, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo ordinario alla Fondazione incorporante nella misura annualmente stabilita con delibera della Giunta regionale, non superiore a quello assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo (contributo, precisa il comma 6, stabilito in misura uguale o superiore all'importo necessario per sostenere gli oneri per la gestione della collezione Wolfson nei limiti della spesa storica sostenuta e, fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, per il personale già in servizio presso la fondazione regionale, trasferito per effetto della fusione alla fondazione incorporante).
L’art. 4 della legge esplicita la norma finanziaria di copertura, prevedendo che ai relativi derivanti si provveda, ai sensi della LR n. 33/2006 (testo unico in materia di cultura), con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013, stato di previsione della spesa, UPB 12.101 "Spese per la promozione della cultura". Il comma 2 precisa, inoltre, che agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
La norma trova copertura mediante rinvio alle future leggi di bilancio. Trattandosi di spesa discrezionale, rimodulabile nel corso del tempo, non si hanno osservazioni da formulare (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2014).

10 LR 9-8-2013 n. 27 Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito. Pubblicata nel B.U. Liguria 14 agosto 2013, n. 14, parte prima
L’art. 4 della legge istituisce una Rete regionale integrata diabetologica al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito. La gestione integrata del paziente diabetico è garantita secondo tre livelli, il primo dei quali fornisce l'assistenza sanitaria generale, il secondo ed il terzo l'assistenza sanitaria specialistica, così articolati:
a) il primo livello, rappresentato dai medici di medicina generale (o dai pediatri di libera scelta);
b) il secondo livello, istituito presso ogni Azienda sanitaria locale, rappresentato da unità operative semplici di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche e, per l'età evolutiva, da funzioni aggregate alle strutture complesse di pediatria;
c) il terzo livello, istituito presso l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, rappresentato da un'unità complessa di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche. Al terzo livello appartiene, altresì, la struttura denominata Centro regionale di riferimento per la diabetologia in età pediatrica (CRR).
Il successivo art. 5 disciplina l’assistenza di secondo livello, prescrivendo che presso ogni ASL sia istituita un'unità operativa semplice di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, a collocazione ospedaliera o a collocazione territoriale, dotata di personale dedicato.
L’art. 6 disciplina, invece, l’assistenza di terzo livello, prevedendo che presso l'IRCCS AOU San Martino-IST sia istituita un'unità operativa di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, con personale medico che svolge attività sanitaria, didattica e di ricerca. Tale struttura deve essere dotata di un numero appropriato di letti di degenza ordinaria e di day hospital, anche ai fini della formazione di medici specialisti, infermieri e personale sanitario.
Il comma 2 del predetto art. 6 dispone poi che, con propria deliberazione, la Giunta regionale individui presso l'Istituto Gaslini la sede del CRR, quale struttura che esercita funzioni specifiche di coordinamento in ordine all'assistenza sanitaria dei soggetti con diabete dell'età evolutiva, per l'intero territorio regionale.
L’art. 7, infine, nell'ambito dell'attività di prevenzione e diagnosi precoce del diabete, impone alle aziende sanitarie di assumere iniziative di prevenzione primaria miranti a promuovere nella popolazione sani stili di vita, attraverso l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica, oltre che altre iniziative di prevenzione e screening individuate con provvedimento della Giunta regionale.
L’articolato normativo non espone norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica, le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla correlata relazione tecnica.
In relazione alla legge in discorso si sottolinea, altresì, come l’art. 19, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 dispone che le regioni e le province autonome sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri anche se a carico del bilancio di altre amministrazioni pubbliche (per esempio, nel caso in cui discendano dal conferimento di nuove funzioni o dalla disciplina delle funzioni ad esse attribuite).

11 LR 9-8-2013 n. 28 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche). Pubblicata nel B.U. Liguria 14 agosto 2013, n. 14, parte prima.
L’art. 2 della legge in esame sostituisce l'art. 2 della precedente LR n. 26/2012, prevedendo che i medicinali e preparati galenici a base di principi attivi cannabinoidi (riportati nella Tabella II, Sezione B, dell'art 14 del DPR n. 309/1990) siano prescritti dal medico specialista o di medicina generale, con oneri a carico del SSR, sulla base di un apposito piano terapeutico.
Il successivo art. 6 inserisce nella citata LR n. 26/2012 l’art. 8 bis in base al quale il Consiglio regionale della Liguria esercita il controllo sull'attuazione e sull'applicazione delle disposizioni della presente legge. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione indicante, fra gli altri, l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa del servizio sanitario regionale.
Pur facendo esplicito riferimento alla potenziale produzione di oneri per il SSR, l’articolato legislativo in esame non espone norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla correlata relazione tecnica.
In relazione alla legge in discorso si sottolinea, altresì, come l’art. 19, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 dispone che le regioni e le province autonome sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri anche se a carico del bilancio di altre amministrazioni pubbliche (per esempio, nel caso in cui discendano dal conferimento di nuove funzioni o dalla disciplina di quelle già attribuite).

12 LR 9-8-2013 n. 29 Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). Pubblicata nel B.U. Liguria 14 agosto 2013, n. 14, parte prima.
L’art. 1 approva l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, riguardante le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (allegato alla legge).
In virtù del successivo art. 2 gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione dello stesso e, a far data dalla decorrenza degli effetti del nuovo accordo, è abrogata la precedente legge regionale n. 20/2001 (Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta).
L’accordo allegato alla legge disciplina, all’art. 1, le competenze dell’Istituto zooprofilattico sperimentale che opera come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, garantendo gratuitamente alle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle attività a tutela della sanità umana, della sanità e del benessere animale, della sicurezza alimentare e dell'igiene delle produzioni zootecniche. Secondo il successivo comma 2 l'Istituto è tenuto ad assicurare le funzioni previste dai decreti ministeriali di riferimento, in parte elencate nell’articolato contrattuale.
Per quanto riguarda il finanziamento e la gestione economica e patrimoniale, l’art. 14 dell’accordo prevede che il finanziamento dell'Istituto sia assicurato dalle entrate previste all'articolo 6 del d.lgs. n. 270/1993 (la norma in discorso risulta abrogata, il riferimento attuale per il finanziamento degli istituti zooprofilattici è costituito dal d.lgs. n. 270/2012 di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge n. 183/2010). Nella risposta istruttoria è stato precisato come la legge in esame abbia approvato un mero schema di accordo, che diventerà applicabile (con conseguente formale stipula) quando il testo di legge sarà approvato da tutti i consigli regionali di ciascuna delle tre Regioni interessate (al momento si è in attesa dell’approvazione da parte della Regione Piemonte).
L’articolato normativo non espone norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica, le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e n. 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla correlata relazione tecnica.

13 LR 24-10-2013 n. 30 Disposizioni di carattere finanziario. Pubblicata nel B.U. Liguria 30 ottobre 2013, n. 16, parte prima.
L’art 1  della legge in esame dispone che, fino alla conclusione del programma PAR-FAS 2007-2013 (Programma attuativo regionale-Fondo aree sottoutilizzate), la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare il pagamento degli interventi finanziati con i fondi di cui al citato programma a favore dei beneficiari ivi individuati, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui.
L’art. 2 modifica il comma 2 dell'art. 20 della LR n. 9/2008 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2008) sostituendo le parole “le forme di garanzia e la remunerazione relativa" con le seguenti "e le forme di garanzia relative". La norma, nella nuova formulazione, dispone, pertanto, che la Giunta regionale definisca le modalità attuative e le forme di garanzia relative al finanziamento di cui al comma 1 del medesimo articolo (in base al quale la Regione è autorizzata a concedere all'Università di Genova un finanziamento rimborsabile in quindici anni, nei limiti dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 1333, della legge n. 296/2006, per la realizzazione del progetto relativo all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca ed attività industriali degli Erzelli).
L’art. 3 istituisce, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2013 (UPB 9.208), il fondo di accantonamento delle risorse regionali (attuativo delle prescrizioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005) nell'importo di € 54.831.000.
Come precisato nella risposta istruttoria, il predetto fondo recepisce gli importi differenziali rispetto alla superiore copertura del disavanzo del SSR per l’anno 2012, emersa nel Tavolo tecnico nazionale di verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005. Dal relativo verbale 8 aprile 2013 emerge come la gestione sanitaria della regione Liguria presentasse, al 31/12/2012, un disavanzo di 57,48 mln di euro. Quest’ultimo ha trovato copertura per 14,47 milioni di euro in risorse regionali (inserite nel modello CE, voce AA0080, risorse aggiuntive da bilancio regionale a copertura dei LEA) e per ulteriori 97,836 milioni di euro in risorse derivanti dall’utilizzo della leva fiscale (contabilizzate nel bilancio di previsione 2013).
Le coperture individuate dalla Regione per ripianare il disavanzo sanitario al 31/12/2012, pertanto, ammontavano complessivamente a 112,31 milioni di euro, facendo emergere un avanzo di 54,83 milioni di euro.
In merito a tale risultato, il verbale del Tavolo tecnico ricorda come l’art. 30 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, dell’Intesa Stato–Regioni del 3 dicembre 2009, ai sensi del quale eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nelle disponibilità delle regioni stesse. Tuttavia precisa come tali risparmi debbano essere accertati dal Tavolo stesso con riferimento all’intera gestione sanitaria regionale sia da un punto di vista patrimoniale che economico e che solo a seguito di tali analisi le regioni potranno effettivamente disporre di eventuali eccedenze.
In aderenza a quest’ultima indicazione la regione, con l’art. 3 della LR n. 30/2013 in esame, ha accantonato in apposito fondo la differenza positiva discendente dall’applicazione, nell’esercizio 2013, delle misure di copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale registrato al 31/12/2012.
La legge non contiene altre norme di carattere finanziario.

14 LR 24-10-2013 n. 31 Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione Liguria (II variazione). Pubblicata nel B.U. Liguria 30 ottobre 2013, n. 16, parte prima.
L’art. 1 della legge in esame rivede lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, cui apporta variazioni in aumento per € 91.786.742,95 in termini di competenza e per € 116.950.012,54 in termini di cassa.
La Regione, nella risposta istruttoria, ha precisato che, con l’articolo di legge in discorso, si è provveduto ad iscrivere in bilancio un’ulteriore quota di anticipazione della liquidità assegnata dal MEF ai sensi del d.l. n. 35/2013, convertito con legge n. 64/2013. Le regole di contabilizzazione concordate con il Ministero (art. 6 del contratto di prestito stipulato in data 9 ottobre 2013) prevedevano che l’iscrizione a bilancio della relativa entrata, per l’importo di 25,1 milioni di euro, deve evitare di ampliare la capacità di spesa della Regione.
Pertanto, per sterilizzare l’effetto prodotto sul bilancio e non amplificare la capacità di spesa, è stata ridotta l’autorizzazione all’indebitamento (capitolo dell’entrata del bilancio 2013 derivante da mutuo autorizzato e non contratto, sia in termini di competenza che di cassa).
Parimenti è stato ridotto l’avanzo di amministrazione, nello specifico la componente negativa dell’avanzo correlata all’autorizzazione all’indebitamento. Poiché tale posta è priva, per sua natura, dello stanziamento di cassa, la variazione complessiva della cassa risulta superiore di 25,1 milioni (pari all’importo dell’anticipazione concessa) rispetto a quella della competenza. Sommando le variazioni di competenza, pari ad € 91.786.742,95, a quelle apportate in diminuzione al saldo finanziario provvisorio (€ 25.163.269,59) si ottiene la variazione di cassa autorizzata dalla legge in discorso, ovvero € 116.950.012,54.
L’art. 3  sostituisce l’art 6 della legge regionale n. 52/2012, già oggetto di esame in sede di analisi della copertura delle spese disposte dalla legge regionale n. 22/2013 (assestamento di bilancio), cui si fa rinvio.

15 LR 7-11-2013 n. 32 Modifiche di diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Pubblicata nel B.U. Liguria 8 novembre 2013, n. 17, parte prima.
L’articolato normativo non espone norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità  di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria ed alla correlata relazione tecnica.

16 LR 7-11-2013 n. 33 Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale. Pubblicata nel B.U. Liguria 8 novembre 2013, n. 17, parte prima.
La legge disciplina la riforma del sistema di trasporto pubblico, regionale e locale, e contiene varie disposizioni che possono comportare spesa a carico del bilancio della Regione o di enti locali siti sul territorio.
L’art. 4 definisce i servizi minimi e li pone a carico del bilancio della Regione.
L’art. 5 individua invece i servizi aggiuntivi, integrativi e complementari, definendo come servizi aggiuntivi i servizi di trasporto pubblico che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio degli enti locali (i servizi integrativi non comportano oneri a carico del bilancio né della Regione né degli enti locali; i servizi complementari, fra il car pooling, il car sharing e il bike sharing, non comportano oneri a carico del bilancio regionale).
L’art. 6  individua le competenze della Regione (programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale), disponendo che il programma dei servizi individui, tra l'altro, le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale.
L’art. 11  istituisce un'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale (in forma di società di capitali, anche consortile ovvero di consorzio con attività esterna), partecipata dagli enti locali (agenzia che deve avere i requisiti del soggetto c.d. in house ed essere costituita con la partecipazione, quantomeno, della Regione, delle province, dei comuni capoluogo e della città metropolitana di Genova). All'Agenzia sono assegnate predeterminate attività, fra cui la funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico locale.
L’art 20 istituisce l’Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT), prevedendo che gli oneri derivanti dal suo funzionamento siano ricompresi nelle risorse previste dall'articolo 9, comma 3, della stessa legge (che vi destina una quota pari al massimo al 2% delle risorse regionali finalizzate al trasporto pubblico locale).
L’art. 21 disciplina la concessione di contributi, prevedendo che la Regione, al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico può concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche attivando i fondi di coesione territoriale, contributi per investimenti agli enti locali, all'azienda esercente i servizi, nonché all'Agenzia.
L’art. 24 prevede, analogamente, che la Regione, al fine di potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario, posa procedere, in deroga a quanto previsto dall'art 7 della LR n. 14/2007, ad acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi, per l'espletamento delle procedure di acquisto, dei soggetti gestori del servizio.
L’art. 29  definisce i criteri di riparto delle risorse per l'anno 2014, mentre l’articolo 30  precisa che, per i contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge, portati a naturale scadenza, resta ferma la corresponsione dei contributi regionali per i servizi minimi.
L’art. 31 contiene la norma finanziaria, in base alla quale agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale, Area VI "mobilità e trasporti", alle UPB dello stato di previsione della spesa 6.101 "Spese per la gestione del trasporto pubblico locale", 6.190 "Spese connesse alla mobilità e trasporti" e 6.201 "Investimenti per il trasporto pubblico locale".
Il comma 2 precisa che agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La norma quantifica gli oneri discendenti dalla legge in esame per il solo esercizio 2013, reperendo apposita copertura, mentre, per gli esercizi futuri, rimanda alle pertinenti leggi di bilancio. Si rinvia, circa l’indicata modalità di copertura delle leggi producenti spese continuative o ricorrenti a quanto esposto nel paragrafo IV.5 della presente relazione (nonché alla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2014).

17 LR 18-11-2013 n. 34 Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione). Pubblicata nel B.U. Liguria 20 novembre 2013, n. 18, parte prima.
L’art. 1 della legge in argomento sostituisce l’art. 5 della LR n. 13/2008, in base al quale entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni presentano alla Giunta regionale le domande di ammissione ai contributi previsti da quest’ultima legge. La norma precisa che il contributo è corrisposto nei limiti dello stanziamento di bilancio.
La norma trova copertura mediante rinvio alle future leggi di bilancio. Trattandosi di spesa discrezionale, rimodulabile nel corso del tempo, non si hanno osservazioni da formulare (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2014).

18. LR 18-11-2013 n. 35 Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione). Pubblicata nel B.U. Liguria 20 novembre 2013, n. 18, parte prima.
L’art. 7 della legge sostituisce l'articolo 16 della LR n. 2/2007 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) che disciplina la costituzione e finalità del fondo regionale finalizzato a finanziarie le azioni previste dalla legge n. 2/2007.
La norma prevede che la Giunta regionale costituisce, presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FILSE spa), un fondo destinato a finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo competitivo, progetti di investimento di innovazione tecnologica, etc. I rapporti tra la Regione e la FILSE spa, inerenti la gestione del fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate dalla Giunta regionale, che definiscono, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale. Il fondo può essere implementato con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.
L’art. 11, norma transitoria, prevede che le risorse disponibili sul predetto fondo di rotazione, ai sensi del previgente articolo 16 della LR n. 2/2007, possano essere impiegate per le finalità individuate dal fondo regionale previsto dal prima descritto articolo di legge.
La Regione, nella risposta istruttoria, ha precisato che, con la legge regionale in discorso, si è ritenuto opportuno modificare la natura del fondo istituito con l’art. 16 della precedente legge n. 2/2007 (inizialmente costituito come fondo di rotazione) al fine di consentire l’erogazione di contributi a fondo perduto o di prestiti rimborsabili a tasso agevolato (rendendolo più appetibile da parte delle imprese). Il predetto fondo, già istituito presso la FILSE spa, continua ad operare con le risorse a suo tempo assegnate. I rapporti tra Regione e FILSE spa sono disciplinati da apposite convenzioni che definiscono, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione. Le agevolazioni (concesse a imprese manifatturiere e di servizi, nonché a centri di ricerca pubblici o privati che concorrono alla realizzazione dei progetti) saranno erogate fino ad esaurimento delle risorse a suo tempo destinate.

20. LR 21-11-2013 n. 36 Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Pubblicata nel B.U. Liguria 27 novembre 2013, n. 19, parte prima
L’art. 1 della legge promuove la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale, da realizzarsi sulla base della legislazione sociale vigente, e riconosce all'agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali.
L’art. 6 prevede poi che la Regione promuova  percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per lo svolgimento delle attività e dei servizi dell'agricoltura sociale, anche di tipo sperimentale.
L’art 8 dispone che le attività relative all'agricoltura sociale siano attuate mediante strumenti di programmazione agricola regionale, anche derivanti da quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo e sociale, o altri programmi regionali e nazionali e, comunque, attinenti all'agricoltura sociale. Le azioni descritte, precisa la norma, vanno realizzate nell'ambito dei programmi finanziati dai fondi europei riferiti al periodo di programmazione 2014/2020.
L’articolato normativo non contiene norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica, le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria ed alla correlata relazione tecnica.
Se, diversamente, gli oneri prodotti dalla legge sono qualificabili come continuativi e ricorrenti, e afferiscono a spese discrezionali (quali paiono quelle discendenti dalla presente legge), è possibile rinviarne la quantificazione e la copertura alla legge di bilancio (cfr. art. 10 LR n. 15/2002 e art. 3 d.lgs. n. 76/2000, come interpretati nella deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2014).

21 LR 26-11-2013 n. 37 Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale). Pubblicata nel B.U. Liguria 27 novembre 2013, n. 19, parte prima
La legge estende le agevolazioni, previste da precedenti omologhe disposizioni, agli eventi atmosferici verificatisi nel 2013 ed a quelli alluvionali verificatisi successivamente al 2011. Circa le modalità di attribuzione delle agevolazioni contenute nelle leggi indicate, e le relative modalità di copertura della spesa, si rinvia a quanto già esposto dalla scrivente Sezione nella relazione approvata con deliberazione n. 44/RQ del 27/06/2014 (paragrafo relativo all’esame della legge regionale n. 2/2013).

22 LR 29-11-2013 n. 38 Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari). Pubblicata nel B.U. Liguria 4 dicembre 2013, n. 20, parte prima.
L’articolato normativo non contiene norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica, le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla correlata relazione tecnica.

23 LR 10-12-2013 n. 39 Applicazione dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pubblicata nel B.U. Liguria 11 dicembre 2013, n. 21, parte prima.
L’articolato normativo non contiene norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica, le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla correlata relazione tecnica.

24 LR 23-12-2013 n. 40 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014. Pubblicata nel B.U. Liguria 27 dicembre 2013, n. 23, parte prima.
L’articolato normativo non contiene norme di carattere finanziario, né disposizioni esplicitanti spese a carico del bilancio regionale. La Sezione evidenzia l’opportunità di indicare, in ogni caso, nella relazione tecnica le ragioni, anche sintetiche, per cui si reputa che la legge non implichi nuova o maggiore spesa a carico del bilancio regionale. Al riguardo si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., per esempio, sentenze n. 18/2013, 115/2012 e 83/1974) in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla correlata relazione tecnica.

25 LR 23-12-2013 n. 41 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014). Pubblicata nel B.U. Liguria 27 dicembre 2013, n. 23, parte prima.
L’art. 2 proroga l'autorizzazione alla contrazione di indebitamento già prevista dall’art 6, comma 1, lettera a, della legge regionale 52/2012 (di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2013). La norma, in deroga a quanto disposto dall'articolo 56, comma 1, della LR n. 15/2002, proroga per l'anno 2014 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo (o altra forma di indebitamento) a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2007 e 2008 (già autorizzata dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della LR n. 52/2012). Si rinvia, in merito, a quanto già precisato nella presente relazione in sede di analisi e commento della legge regionale n. 22/2013 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013).
L’art. 5 della legge in esame finanzia con € 152.197.132,32 il programma di investimenti in sanità per l'anno 2014. Nella risposta istruttoria la Regione ha precisato come l’importo indicato sia di provenienza statale e discende da appositi accordi di programma. Corrisponde al 95% del finanziamento statale destinato agli investimenti in ambito sanitario (art. 20 legge n. 67/1988). La quota a carico della Regione, pari al 5%, viene iscritta a bilancio sulla base dell’effettivo utilizzo da parte delle competenti strutture.
Relativamente alla stima delle predette entrate, la Regione, in sede di interlocuzione istruttoria, ha precisato che, con deliberazione CIPE, era stata assegnata nel 2008 la somma complessiva di € 188.845.821. A seguito di ciò il Consiglio regionale ha approvato il programma di investimenti, costituito da n. 16 interventi, per un importo complessivo, a carico dello Stato, di € 188.845.821, finalizzato alla sottoscrizione del nuovo Accordo di programma con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per giungere alla previsione di entrata inserita nella legge finanziaria regionale n. 41/2013 dalla cifra originaria sono stati sottratti gli impegni già effettuati in anni precedenti (€ 35.570.968,93) e nel 2013 (€ 3.359.687,47) e aggiunte le riassegnazioni relative ad economie di appalti afferenti ai programmi di investimento in sanità (€ 2.281.667,59). Pertanto, la previsione dei finanziamenti statali per gli investimenti in sanità è stata quantificata in € 152.197.132,32, rispetto alla quale, al momento, i Ministeri competenti ne hanno formalizzato una quota parte (pari ad € 119.917.096,42) con specifico accordo di programma.
La relazione istruttoria precisa che l’inserimento nella legge finanziaria regionale per il 2014 della somma di € 152.197.132,32 è avvenuta sulla base di una stima delle entrate statali complessivamente previste dalle sopra citate deliberazioni CIPE, rispetto alle quali la Regione confida nella completa fruizione.
La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti sul punto, rinviando la verifica circa la corretta iscrizione dei conseguenti accertamenti di entrata, ed il correlativo eventuale mantenimento di residui attivi, alla pertinente sede del controllo sul rendiconto consuntivo.
L’art. 6 della legge n. 41/2013 in esame (Attivazione interventi di programmazione comunitaria 2014/2020) autorizza la Giunta regionale, nelle more della definitiva approvazione della programmazione comunitaria 2014/2020, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle azioni ivi previste, ad anticipare la quota di cofinanziamento statale e comunitario del programma, nel limite massimo di € 7.000.000 (da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento).
Il successivo art. 7 (Attivazione interventi di programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020) autorizza la Giunta regionale, nelle more della definitiva approvazione della programmazione FSC 2014/2020, e sempre al fine di consentire l'avvio tempestivo delle azioni ivi previste, ad anticipare una quota del programma nel limite massimo di € 3.000.000.
L’art. 9, nell’ambito delle azioni di implementazione delle attività di cui alla LR n. 20/2006 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure), concede ad ARPAL un contributo annuale di € 50.000 (rimettendo alla Giunta regionale le modalità di concessione ed utilizzo).
L’art. 23 modifica la legge regionale n. 43/2007 (Disposizioni in materia fiscale), sostituendo il comma 1 dell'articolo 2. La norma prevede che l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'art 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, sia aumentata di un punto percentuale per i soggetti passivi che esercitano alcune predeterminate attività economiche (secondo la classificazione denominata ATECO 2007).
L’art. 26 della legge n. 41/2013, al fine di garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica nel territorio regionale, interviene finanziariamente in favore delle farmacie a basso fatturato, prevedendo la concessione di un contributo annuale, attribuito fino a esaurimento della somma stanziata nell'annualità. Il comma 7 precisa che agli oneri derivanti si provvede con stanziamenti non a carico del fondo sanitario regionale, iscritti annualmente nello stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 9.101 "Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale".
Il comma specifica poi che agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. Trattandosi di spesa discrezionale, rimodulabile nel corso del tempo, non si hanno osservazioni da formulare (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2014).
Nella risposta istruttoria la Regione ha precisato che l’articolo di legge in esame è stato introdotto in commissione, con apposito emendamento, e che il contributo previsto non è a carico del fondo sanitario regionale. Infatti nell’UPB 9.101 sono compresi anche i capitoli relativi al “trasferimento dei fondi provenienti dalle aziende farmaceutiche derivanti dall’applicazione del pay-back”, su cu tali contributi gravano (la norma nazionale che ha introdotto tale meccanismo di rimborso è l’art. 1, comma 796, lett. g) della legge 296/2006, come modificata dall’art. 11 comma 6 del d.l. n. 78/2010, prima, e dall’art. 15, comma 2, del d.l. n. 95/2012, dopo).
L’art. 28 della LR n. 41/2013 in esame (Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno indicato all'articolo 6, comma 7, del d.lgs n. 68/2011 (allo stato attuale il 2015), l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sia incrementata per scaglioni di reddito (di 0 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000; di 0,58 punti percentuali per redditi oltre 15.000 fino a euro 28.000; di 1,08 punti percentuali per redditi oltre 28.000 fino a euro 55.000; di 1,09 punti percentuali per redditi oltre 55.000 fino a euro 75.000; di 1,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000).
Per l’anno di imposta 2013, il successivo articolo 29 disciplina le variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF), ai sensi dell’art. 50 del d.lgs n. 446/1997, escludendo, per i soggetti aventi un reddito complessivo non superiore ad € 28.000, una maggiorazione regionale. Il comma 2 prevede, invece, per i soggetti aventi un reddito complessivo superiore, che l'aliquota dell'addizionale IRPEF sia fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 446/1997 e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011, maggiorata nella misura dello 0,5% (fatto salvo quanto previsto al comma 3, in base al quale per i soggetti aventi un reddito compreso fra € 28.000,01 ed € 28.492,93, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 viene ridotta applicando un predeterminato coefficiente).
Il comma 4 dell’art. 29 precisa che il minor gettito derivante dall’applicazione della norma, stimato in €  27.500.000, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013, trova compensazione nella revoca, per pari importo, dell'autorizzazione all'impegno previsto dalla legge regionale n. 52/2012 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013) sulle somme stanziate all'U.P.B. di spesa 9.208 "Finanziamento ripiano disavanzi".
Chiesti chiarimenti in merito ai criteri di quantificazione del minor gettito derivante dall’applicazione dell’art. 29 della legge in esame, nella risposta istruttoria è stato precisato che, per l’anno d’imposta 2013, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, per i soggetti aventi un reddito complessivo non superiore ad € 28.000, è stata fissata nella misura prevista dalla legge nazionale, senza alcuna maggiorazione regionale. Invece, per i soggetti aventi un reddito complessivo superiore, l’aliquota è stata maggiorata nella misura dello 0,50 per cento.
Il minor gettito per l’esercizio 2013 derivante dalle indicate variazioni dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato in € 27.500.000, ha trovato compensazione nell’annullamento, per pari importo, dell’autorizzazione all’impegno di cui alla LR n. 52/2012 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013) sulle somme stanziate all’U.P.B. di spesa 9.208 “Finanziamento ripiano disavanzi”.
La compatibilità finanziaria delle misure previste nel presente articolo, esplicitate in termini quantitativi al comma 4, si ritrova nella procedura di analisi e verifica dei risultati del servizio sanitario regionale, effettuata dal Tavolo di monitoraggio istituito presso il MEF ai sensi dell’art. 12 dell’Intesa del 23/03/2013. Infatti, a seguito delle riunioni succedutesi nel corso del 2013, i cui esiti sono riportati in appositi verbali (uno dei quali già richiamato in sede di esame della legge regionale n. 30/2013), la verifica sul risultato del servizio sanitario regionale per l’esercizio 2012 ha rilevato un fabbisogno di coperture inferiore alla manovra fiscale complessiva attuta nel 2013 (del valore di 97 milioni di euro, oltre ai 14,11 milioni già stanziati nel 2012).
L’economia generata da tale minore fabbisogno (pari 65,79 milioni di euro), che il predetto Tavolo tecnico ha accertato nella riunione del 18/12/2013, è stata impiegata, parzialmente (per 27,5 mln di euro), per coprire la manovra fiscale di riduzione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF (adottando come stima del minor gettito sull’anno fiscale 2013 quella fornita dal Dipartimento Finanze del MEF con nota n. 4672 del 9 dicembre 2013).
La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, evidenziando come il verbale del Tavolo tecnico del 18 dicembre 2013, ribadendo quanto già rappresentato nel precedente verbale dell’8 aprile 2013, precisa che l’art. 30 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario regionale rimangano nelle disponibilità delle regioni stesse. Tuttavia, sempre il predetto verbale sottolinea che i predetti risparmi devono essere accertati, sempre dal Tavolo tecnico, con riferimento all’intera gestione sanitaria regionale, sia da un punto di vista patrimoniale che economico e, solo a seguito di tali analisi, le regioni possono effettivamente disporre di eventuali eccedenze. Pertanto subordina la rimodulazione fiscale rappresentata dalla Regione Liguria all’esito della valutazione relativa alla situazione economico patrimoniale pregressa (periodo 2001-2011) sulla quale il Tavolo si riservava di condurre apposite riunioni durante il mese di gennaio 2014.
L’art. 30 della LR n. 41/2013 in esame dispone, infine, che la copertura delle spese previste dalla medesima legge sia rinviata alla legge di bilancio, per l'anno finanziario 2014, e al bilancio pluriennale 2014-2016, per gli esercizi 2015 e 2016.
Circa il rinvio della quantificazione e copertura degli oneri qualificabili come continuativi e ricorrenti alla legge di bilancio (cfr. art. 10 LR n. 15/2002 e art. 3 d.lgs. n. 76/2000) si richiamano le precisazioni effettuate dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 1/2014) in sede di esame delle leggi statali di spesa.

26 LR 23-12-2013 n. 42 Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014. Pubblicata nel B.U. Liguria 27 dicembre 2013, n. 23, parte prima.
L’art. 5 della legge autorizza le spese di carattere continuativo o ripetitivo, supportate da leggi regionali, che rinviano al bilancio la quantificazione del finanziamento annuale. Autorizza, altresì, le spese supportate da norme comunitarie e statali.
L’art. 6 autorizza la Giunta regionale alla contrazione di mutui o di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2007, 2008 e 2009, determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo. La norma dispone che, ai sensi dell'articolo 56 della LR 15/2002, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2014 mutui a copertura:
a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della LR n. 52/2012 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013) e dell'articolo 2 della legge finanziaria regionale 2014 (n. 41/2013), nell'importo di € 34.190.000, per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2007 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte III;
b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008, determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della LR 52/2012 (come già precisato il riferimento, frutto di un refuso, va inteso effettuato all’art. 5, comma 1, lett. b) della LR n. 24/2010), nell'importo di € 29.430.000, per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II;
c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009, autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della LR 52/2012 (come già precisato il riferimento, frutto di un refuso, va inteso effettuato all’art. 5, comma 1, lett. b) della LR n. 24/2010), nell'importo di € 36.280.000, per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I.
Il comma 2 precisa le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui (tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,50% annuo; durata minima del periodo di ammortamento: 20 anni).
Il comma 4 precisa, poi, che le rate di ammortamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 trovano copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2013/2015, in corrispondenza delle U.P.B. 18.106 (per le quote interessi) e 18.301 (per le quote capitale).
Il comma 5 specifica che, per gli anni successivi al 2013 (leggasi 2016, posto che le spese per gli esercizi 2014 e 2015 trovano copertura nel precedente comma 4), le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.
Si rinvia alle valutazioni condotte, in relazione alla descritta modalità di copertura delle pregresse spese di investimento, in sede di esame della legge regionale n. 22/2013.

27 LR 24-12-2013 n. 43 Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria). Pubblicata nel B.U. Liguria 2 gennaio 2014, n. 1.
L’art. 1 della legge istituisce, a far data dal 1° aprile 2014, l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (di seguito denominata ARSEL), quale ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale.
Contestualmente sopprime i seguenti enti:
a)  Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari (di seguito ARSSU), istituita con LR n. 15/2006 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione);
b)  Agenzia Liguria Lavoro (di seguito ALL), istituita con LR n. 27/1998 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro).
L’art. 3 disciplina le funzioni attribuite ad ARSEL, l’art. 4 il trasferimento di personale da ARSSU e ALL, l’articolo 5 gli organi, etc.
L’art. 14 inserisce nella LR n. 15/2006 l'art 55 bis, ai sensi del quale, per garantire il necessario raccordo con l'Università degli studi di Genova e con gli studenti, è istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario, quale organo consultivo di ARSEL. La Consulta, in particolare, esprime parere obbligatorio, limitatamente al diritto allo studio universitario, su alcuni atti, quali il bilancio d'esercizio, la Carta dei Servizi, etc. L’organo resta in carica tre anni ed è composta da un Presidente (designato dal Rettore dell'Università, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale), due rappresentanti designati dalla Regione, un rappresentante dei professori dell'Università (designato dal Senato accademico) e un rappresentante degli studenti universitari. Il comma 7 precisa che ai componenti della Consulta si applicano i compensi di cui alla tabella A allegata alla LR n. 25/1996.
L’art. 51 della LR n. 42/2013 (norma finanziaria) dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'Area XI "Istruzione, Formazione, Lavoro" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, esercizio 2014, alle seguenti Unità Previsionali di Base: 11.101 "Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio"; 11.103 "Spese per le attività di istruzione e formazione professionale"; 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro". Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal novellato articolo 55 bis della LR 15/2006 (istituzione della Consulta regionale per il diritto allo studio) si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto in bilancio all'UPB 18.102 "Spese di funzionamento".
Si rinvia, circa la modalità di copertura delle spese continuative o ricorrenti a mezzo del rinvio alla legge di bilancio, a quanto esposto nel paragrafo IV.5 della presente relazione (nonché alla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2014).

VI. CONSIDERAZIONI FINALI
In conclusione può evidenziarsi come la Regione Liguria abbia intrapreso un percorso di adeguamento alle disposizioni, costituenti espressione dell’obbligo di copertura delle leggi di spesa imposto dall’art. 81 Costituzione, previste dagli artt. 17 e 19 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009. L’art. 19, come noto, dispone che le regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza o di quella di altre amministrazioni pubbliche, utilizzando a tal fine le metodologie di copertura previste dal precedente art. 17.
Quest’ultima norma impone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata (intesa come limite massimo di spesa) ovvero le relative previsioni, definendo una specifica clausola di salvaguardia, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.
Sotto questo profilo la Sezione ha potuto rilevare come, in alcuni casi, la legge regionale non abbia indicato in modo espresso la presenza di oneri a carico del bilancio o, al contrario, la neutralità finanziaria delle disposizioni approvate, accertata a seguito di successiva attività istruttoria.
Come già esposto nella deliberazione della Sezione n. 44/2014/RQ del 27/06/2014, la DGR n. 501 del 29/04/2014, con l’approvazione di una “Scheda degli elementi finanziari”, compilata dalla Direzione proponente il disegno di legge e completata dal Settore risorse finanziarie, ha avviato il processo di adeguamento ai precetti posti dall’art. 17, comma 3, della legge n. 196/2009. In base a questa norma i disegni di legge che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Alla relazione tecnica va altresì allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione, inoltre, devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica.
L’esame delle leggi approvate nel corso del secondo semestre 2013 ha evidenziato il ricorso alle modalità di copertura elencate nell’art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009 (utilizzo degli accantonamenti iscritti in fondi speciali; riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate). Non sono emerse tipologie di copertura atipiche.
L’art. 17, comma 5, della legge n. 196/2009 disciplina i rapporti con le Commissioni parlamentari competenti, che possono richiedere al Governo la relazione tecnico finanziaria per tutte le proposte legislative e gli emendamenti in esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. In proposito, si ribadisce l’opportunità di prevedere un aggiornamento della “scheda degli elementi finanziari”, approvata con DGR n. 501 del 29/04/2014, in caso di approvazione, in Consiglio regionale, di emendamenti che modifichino gli elementi sulla base dei quali la quantificazione degli oneri finanziari e l’impatto sul bilancio era stata effettuata.
Appare altresì opportuno che la Regione disciplini un meccanismo di monitoraggio sulle disposizioni che comportano nuove o maggiori simile a quello previsto dall’art. 17, comma 10, della legge n. 196/2009, in base al quale le spese hanno effetto entro i limiti espressamente autorizzati nei relativi provvedimenti legislativi (per le leggi statali, nel caso in cui, con decreto dirigenziale MEF-RGS, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, venga accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, le disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere dall’indicata data di pubblicazione).
Opportuna si palesa inoltre la disciplina per l’apposizione e l’utilizzo di c.d. clausole di salvaguardia, disciplinate dall’art. 17, commi 1 e 12, della legge n. 196/2009. Queste ultime devono indicare le misure di riduzione della spesa o di aumento dell’entrata nel caso si verifichino (o siano in procinto di verificarsi) scostamenti rispetto alle previsioni effettuate in sede di copertura finanziaria (nel caso dello Stato, al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuito il compito di adottare, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferire alle Camere con apposita relazione).
Infine, un intervento della legislazione regionale può essere opportuno al fine di recepire l’altra ulteriore cautela, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica, all’art. 17, comma 13. In base a tale norma, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, deve assumere tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (medesima procedura va applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri).

Menu

Contenuti