CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA TOSCANA

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
E SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE
DALLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL SEMESTRE
GIUGNO-DICEMBRE 2013

(art. 1, comma 2, d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213)

 

 

 

 

 

Dicembre 2014

 

 

RELAZIONE SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
E SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE
DALLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL SEMESTRE
GIUGNO-DICEMBRE 2013

(art. 1, comma 2, d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. Premessa

Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, ha esteso alla legislazione di spesa delle regioni la funzione di referto della Corte prevista per la legislazione nazionale fin dalla l. 23 agosto 1988, n. 362 e, ora, dalla legge di contabilità 31 dicembre 2009, n. 196.
Tale estensione è avvenuta sia in considerazione della rilevanza qualitativa e quantitativa, sotto il profilo finanziario, della produzione normativa regionale, sia per effetto della convinzione che la Corte abbia ormai acquisito, quale soggetto istituzionale dello Stato-ordinamento, il ruolo e la responsabilità di “organo ausiliario” anche delle autonomie regionali e locali.
Successivamente, il d.l. n. 174/2012 citato è stato modificato dall’art. 33 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116), nel senso che la relazione sulle leggi regionali di spesa è divenuta un adempimento annuale, anziché semestrale, da parte delle Sezioni regionali della Corte.
Poiché la Sezione di controllo per la Toscana aveva già adottato la relazione per il primo semestre del 2013, si è ritenuto opportuno, prima di passare ad un referto annuale riguardante il 2014 e gli anni successivi, completare l'anno 2013 con la relazione sulla legislazione regionale del secondo semestre.
L’esame della legislazione regionale di spesa consente di realizzare una duplice opportunità: da un lato, quella di collocare le decisioni legislative di spesa entro il contesto della programmazione regionale, nelle sue interrelazioni con le manovre di finanza pubblica nazionale; dall’altro lato, quella di mettere a raffronto le decisioni di spesa con la loro attuazione, quale emerge dall’annuale rendiconto generale della regione e, cioè, del documento che rappresenta i risultati conseguiti dall’amministrazione con l’impiego delle risorse ad essa consegnate dal bilancio e che viene analizzato in modo approfondito in occasione della decisione di parificazione ai sensi dell’art. 1, comma 6, del citato d.l. n. 174/2012.
In tale prospettiva, l’esame della legislazione regionale di spesa costituisce un arricchimento delle analisi condotte, attraverso la relazione annuale, sulla dimensione “macro” della gestione regionale.
Come è noto, sul piano delle tecniche di copertura finanziaria, l’art. 19, comma 1, l. n. 31 dicembre 2009, n. 196, ha previsto che “le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali”; e il successivo comma 2 ha ulteriormente chiarito che il vincolo di copertura finanziaria si applica anche al legislatore regionale, in quanto “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'art. 17”.
Le modalità di copertura previste dal citato art. 17, comma 1, sono essenzialmente tre:
a) l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo ad altri fini di accantonamenti destinati a particolari finalità);
b) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata);
c) le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale).
Peraltro, il rinvio esplicito, da parte dell’art. 19 l. n. 196 cit., alle tecniche di copertura finanziaria previste dal precedente art. 17 va inteso nel senso che le regioni debbano uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall’ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato dalla pluridecennale esperienza di attuazione dell’art. 81 Cost.
Un’ampia disamina di tali principi è stata effettuata nella precedente relazione, riguardante la legislazione di spesa del primo semestre 2013 (del. n. 281/2013). Alla giurisprudenza richiamata può qui aggiungersi la sentenza n. 307 del 2013, ove si afferma lo stretto collegamento tra la legge, la nuova o maggior spesa che essa comporta e la relativa copertura finanziaria, che non può essere ricercata in altre disposizioni, ma deve essere indicata nella legge medesima, al fine di evitare che i suoi effetti (eventualmente in deroga alle altre disposizioni) possano dar luogo a stanziamenti privi della corrispondente copertura. Il principio appare di rilevante interesse per la legislazione regionale della Toscana, come si esporrà di seguito.

 

2. Osservazioni di sintesi

Nel periodo giugno-dicembre 2013, la Regione Toscana ha approvato 35 leggi, solo alcune delle quali rientrano nell’oggetto della presente relazione, avendo comportato nuove o maggiori spese o minori entrate. 
Gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura (tranne che per la legge finanziaria).
Il presente referto è stato oggetto di contraddittorio con il Presidente della giunta regionale, al quale è stato inviato un primo testo approvato dal collegio in data 11 novembre 2014. Il Presidente ha corrisposto con la nota in data 27 novembre 2014, dei cui contenuti si dà conto nelle presenti osservazioni generali e nel seguito di questa relazione.
Particolare attenzione viene dedicata alla legislazione relativa alla manovra finanziaria (legge finanziaria regionale, bilancio di previsione e bilancio pluriennale), anche utilizzando i dati della Relazione dei revisori dei conti sul bilancio preventivo 2014, pervenuta alla Sezione in data 2 ottobre 2014.
Non è, invece, oggetto di analisi nell'ambito della presente relazione la legge che approva il rendiconto 2013, poiché lo stesso è già stato analizzato in occasione della sua parificazione . Per le stesse ragioni, non sono trattate specificamente le leggi aventi ad oggetto le variazioni del bilancio preventivo 2013 (ll.rr. nn. 37, 40, 55), dal momento che esse sono state analizzate nell'ambito della relazione allegata al giudizio di parificazione, cui, pertanto, si rinvia.
Un numero significativo delle leggi di spesa pubblicate nel secondo semestre 2013 disciplina interventi di sostegno alle imprese ed alle famiglie. Vi sono, poi, anche in questo semestre, alcune leggi (cinque) che definiscono la fusione di comuni toscani, con il relativo incentivo finanziario (queste ultime vengono trattate congiuntamente dato che si tratta di disposizioni del tutto analoghe).

2.1. Funzione della relazione tecnica
Per quanto riguarda la relazione tecnica che accompagna i disegni di legge regionale, si ribadisce la centralità dello strumento.
Infatti, la relazione tecnica assume un rilievo non più meramente didascalico o illustrativo, ma dimostrativo del rispetto del parametro costituzionale relativo alla copertura finanziaria degli oneri (art. 81, comma 4, Cost.), anche per i profili concernenti gli effetti di ciascuna disposizione legislativa sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, prefigurati ex ante – insieme naturalmente al saldo di competenza finanziaria – a garanzia dei complessivi equilibri di finanza pubblica .
La stessa legge di contabilità, nell’indicare le caratteristiche della “relazione tecnica” (art. 17, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196), ne conferma le essenziali rilevanti finalità cui essa è destinata: la trasparenza dei dati e dei metodi utilizzati sia per la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, sia per la definizione delle coperture finanziarie (con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti); l’esposizione all’assemblea legislativa delle implicazioni che, sui saldi di bilancio, sono determinate dalle nuove o maggiori spese, con l’opportunità, per le commissioni consiliari, di effettuare le verifiche di loro competenza; la responsabilizzazione dell’assemblea in ordine alle conseguenze delle decisioni di entrata e di spesa sugli equilibri e sugli andamenti della finanza regionale.  
Inoltre, con riferimento al tema della quantificazione degli oneri, la relazione tecnica deve indicare, in base all’art. 17, comma 3, della l. n. 196/2009, "i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica" dell’assemblea legislativa.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione del 26 marzo 2013, n. 10, contenente le prime linee di orientamento sulle relazioni semestrali qui trattate, ha ulteriormente sottolineato il ruolo fondamentale che deve rivestire la documentazione tecnico-illustrativa, da allegare ad ogni iniziativa legislativa, strutturata secondo i dettami della relazione tecnica di cui all’art. 17 l. 196/2009 cit.
In questo senso, la Sezione delle autonomie ha sottolineato come, ai fini di una corretta copertura, non sia consentita la stima apodittica degli oneri autorizzati, specie in situazioni nelle quali la loro quantificazione non possa prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici. Anche in tali casi è necessaria, invece, “una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere gestita in ossequio al principio dell’equilibrio del bilancio”.
Tale relazione, pertanto, oltre a rappresentare garanzia di trasparenza e strumento di coordinamento della finanza pubblica, “dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziate in bilancio”.
Per quanto concerne la normativa della Regione Toscana, come già esposto nella precedente relazione (del. n. 281/2013), si ribadisce l’esigenza di una revisione dell’ordinamento regionale al fine di un aggiornamento che tenga conto delle disposizioni della legge di contabilità (n. 196/2009) in materia di relazioni tecniche ai disegni di legge, con particolare riguardo ai casi in cui la relazione deve essere obbligatoriamente presentata, e ad un maggior dettaglio in tema di tecniche di quantificazione degli oneri e modalità di copertura. Ciò in aderenza a quanto stabilito dall’art. 17 l. n. 196 cit.
In base alla l.r. n. 36/2001, invece, la relazione tecnica deve essere adottata solo nel caso di leggi di spesa della tipologia indicata dall'art. 10, lettera b) e c). In particolare, l’art. 12, comma 2, della l.r. n. 36 stabilisce che la relazione tecnica fornisce “una valutazione sulla attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie ed esplicita le metodologie a tal fine seguite e gli elementi e i criteri di calcolo impiegati, evidenziando gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi di investimento. Nel caso di leggi inerenti le entrate, la relazione tecnica quantifica in termini di competenza il gettito che, nei singoli esercizi, sarà presuntivamente prodotto dalle relative disposizioni”.
La circostanza che, come indicato dalla Regione in occasione del precedente referto di questa Sezione, la relazione tecnica venga adottata, per prassi codificata nella d.P.G.R. n. 117/2009, anche in casi diversi da quelli di cui alle citate lettere, non risolve il problema di principio. Infatti, l’art. 17, comma 3, della più volte citata legge di contabilità nazionale, prescrive che i disegni di legge […] e gli emendamenti di iniziativa governativa “che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica (…) sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture”.
Altresì, si ritiene opportuna la redazione della relazione tecnico-finanziaria per tutte le proposte di legge di iniziativa consiliare, in considerazione del fatto che queste, spesso, contengono disposizioni di spesa che necessitano di illustrazioni in ordine alla quantificazione e alla relativa copertura. Si ricorda, sul punto, che il comma 5 dell’art. 17 cit. prescrive che l’organo parlamentare possa richiedere all’organo esecutivo la relazione tecnica “per tutte le proposte legislative e gli emendamenti” al suo esame e rimette ai regolamenti parlamentari la disciplina de “gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica”.
Si rileva, poi, che, nelle relazioni tecniche allegate alle leggi, quasi mai ci si sofferma sulle modalità di quantificazione degli oneri e sull’attendibilità di questa, né vengono indicate le metodologie utilizzate per la quantificazione e i criteri di calcolo del fabbisogno di spesa. Sul punto, la circostanza, precisata dall’amministrazione regionale in sede di contraddittorio, per la quale in tutti i casi in cui la relazione non si sofferma sulle metodologie utilizzate per la quantificazione degli oneri questi vadano sempre considerati una tantum quali tetti massimi di spesa, non esime dall’incombenza di indicare nella relazione “i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione” (art. 17, comma 3, cit.) in tutti i casi in cui vi siano disposizioni che comportano conseguenze finanziarie.
Si ribadisce, quindi, la necessità che la relazione tecnica sia quanto più possibile dettagliata ed esplicativa, al fine di assolvere l'importante compito che la legislazione le assegna.

2.2. Gli oneri a carattere pluriennale
In attuazione delle previsioni costituzionali dell'art. 81, il principio generale che regola la spesa pluriennale è che ogni legge di spesa deve contenere, "per ciascun anno e per ogni intervento", la quantificazione e la relativa indicazione dei mezzi finanziari di copertura. Tale principio è puntualizzato e chiarito, da un punto di vista tecnico, dal citato art. 17 della l. n. 196/2009, il quale, oltre a stabilire che ogni legge comportante oneri finanziari deve indicare “espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa”, è anche teso a garantire che sussista “corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura”.
Come è noto, la Corte costituzionale (v., da ultimo, sent. 15 febbraio 2013, n. 26) afferma che le leggi che stabiliscono spese di carattere pluriennale debbono indicare i mezzi di copertura delle spese future e ciò anche oltre il triennio di riferimento della programmazione finanziaria. Aggiunge la Corte che ciò non costituisce un vincolo per i governi e i parlamenti futuri, ma anzi, tende ad evitare che essi si trovino a dover far fronte alle coperture finanziarie di scelte politiche effettuate in passato, senza adeguata ponderazione.
Nelle leggi oggetto di questa relazione, si riscontrano ancora rinvii di copertura ai “piani e programmi” regionali, come era accaduto nel precedente semestre. Il punto desta perplessità, a motivo del fatto che i piani e i programmi non sempre sono approvati con legge, anche se, per quanto attiene alla modulazione delle risorse, viene utilizzata la legge finanziaria. Inoltre, come si vedrà nei commenti alle singole disposizioni, non sembra che il riferimento sia solo agli “stanziamenti già previsti”; in alcuni casi, infatti, ci si riferisce a stanziamenti futuri, ad esempio da definire in sede di legge finanziaria. A tal proposito, il comma 2 dell’art. 10 della citata l.r. n. 36/2001 recita: “Nel caso delle leggi di cui al comma 1, lettera a) [che non comportano, cioè, nuove o maggiori spese], la dimensione quantitativa degli interventi regionali può essere preventivamente definita, nei limiti dei pertinenti stanziamenti dei bilanci a legislazione vigente, dai piani e programmi regionali adottati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), che possono autorizzare la stipulazione di contratti, o comunque l'assunzione di obbligazioni, ed il conseguente impegno delle relative spese sugli esercizi successivi”.
Per quanto, dunque, il rinvio possa essere considerato, nella maggior parte dei casi, neutrale per gli equilibri di bilancio, in quanto non comporta nuovi oneri, di fatto la quantificazione delle risorse, anche pluriennali, viene effettuata mediante uno strumento non legislativo e, tra l’altro, anche l’analisi dell’effettiva programmazione delle spese risulta particolarmente complessa. Il punto è stato ampiamente esaminato in sede di relazione sul rendiconto 2013 (Cap. III, parte seconda).

2.3. Il rinvio a strumenti di attuazione

Le Sezioni riunite della Corte dei conti , in riferimento al rinvio a fonti subprimarie della definizione degli aspetti finanziari di una legge (individuazione degli oneri e/o delle fonti di copertura), hanno avuto modo di precisare che tale ricorso “non pare in tutto coerente con il principio dell’autosufficienza della fonte legislativa su cui insiste l’obbligo di prevedere la copertura degli oneri. Per altro verso, si finisce in tal modo con l’infondere nel sistema elementi di incertezza circa l’effettiva portata finanziaria delle disposizioni, il che rileva anche dal punto di vista del rapporto che intercorre tra pubblica amministrazione e platea dei destinatari delle varie normative”.
Il tema è presente anche nella legislazione regionale, sia pure in termini meno significativi ed è stato, in parte, già esaminato per quanto attiene agli oneri pluriennali.
Ad esempio, la l.r. n. 34/2013, nell’individuare varie tipologie di sostegno alle imprese, rinvia in modo piuttosto ampio a strumenti non legislativi, in particolare ad atti di programmazione, anche con riguardo alle decisioni di copertura.
Si richiama perciò l’attenzione del legislatore regionale acchè il rinvio a fonti sub primarie sia limitato all’effettiva attuazione della legge e non anche ad aspetti quali le modalità di copertura della spesa prevista.   

2.4. Dati di sintesi
Tutto ciò premesso in termini generali, occorre sottolineare come le leggi comportanti spesa siano state, nel secondo semestre del 2013, in numero relativamente ridotto e abbiano avuto limitati effetti finanziari. In alcuni casi, le maggiori spese hanno inciso su fondi già esistenti e oggetto solo di incrementi, in altri hanno determinato l’introduzione di nuove poste di bilancio; il tutto per un totale di 47,2 milioni nel 2013, 212,44 milioni nel triennio 2013-2015 e 550 milioni dal 2016 in poi.
Buona parte delle maggiori spese, come quelle relative agli investimenti in viabilità e aiuti alle imprese, è stata coperta attraverso variazioni di bilancio compensative, cosicché dovrebbe trattarsi di operazioni neutrali rispetto alla tenuta degli equilibri; tuttavia, la genericità del rinvio a future leggi di bilancio o a loro variazioni e la mancanza di sufficiente dettaglio delle une e delle altre non consentono un’agevole individuazione, nelle leggi di bilancio o di variazione, delle specifiche spese, non precedentemente quantificate, oggetto del rinvio.
La tabella che segue (Tab. 1) sintetizza l’ammontare complessivo degli oneri che sono derivati dall’approvazione delle leggi promulgate dalla Regione Toscana nel secondo semestre dell’anno 2013, articolati per la durata del bilancio pluriennale.

Tab. 1 - Omessa

3. Le leggi regionali

3.1. L. R. 4 LUGLIO 2013, N. 34 - DISCIPLINA DEL SOSTEGNO REGIONALE ALLE IMPRESE DI INFORMAZIONE. MODIFICHE ALLA L.R. 35/2000, ALLA L.R. 22/2002 ED ALLA L.R. 32/2002.

La legge in esame, composta da 13 articoli, rientra tra quelle, come già ricordato, numerose nella legislazione regionale, che attribuiscono aiuti alle imprese, in questo caso nel settore dell'informazione.
Il provvedimento proposto si pone dunque come norma quadro dalla quale far scaturire, mediante strumenti di programmazione già previsti dall’ordinamento regionale, gli interventi di sostegno materiale ed immateriale alle imprese di informazione locale, di formazione degli operatori, di incentivazione all’ingresso o al rafforzamento del capitale delle imprese stesse.
La norma finanziaria (art. 13) stabilisce che le risorse destinate agli interventi sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal Piano per lo sviluppo economico e dal Piano generale integrato. Difatti la relazione tecnico-finanziaria, oltre ad attestare l’inesistenza di oneri di gestione aggiuntivi rispetto alle somme già impiegate dagli uffici per gli adempimenti connessi, precisa che la quantificazione dei costi è rimessa a tali strumenti di attuazione. Pertanto è assente la quantificazione dei costi e la relativa copertura.
La Sezione ribadisce l'opportunità che la relazione tecnica avrebbe dovuto indicare la quantificazione della spesa e la tecnica utilizzata per tale quantificazione. Infatti, il rinvio ad atti di programmazione, per quanto non incida sugli equilibri di bilancio, comporta una minore trasparenza delle risorse effettivamente destinate agli interventi stabiliti, poiché i piani e programmi vengono modificati e le risorse rimodulate anche attraverso deliberazioni di Giunta e non solo con atti normativi. Il tema è già stato ampiamente trattato nella relazione allegata alla delibera di parifica del rendiconto.
La legge in esame, a parziale soluzione anche di questo problema, prevede che la Giunta invii al Consiglio una relazione anche sulle risorse spese per questo tipo di sostegno, ma ciò non sembra una soluzione del tutto accettabile in termini di rispetto dei principi che regolano l’obbligo di copertura delle leggi di spesa.
 


3.2 LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO. MODIFICHE ALLA L.R. 66/2011 E ALLA L.R. 77/2012, NONCHÉ ALLA L.R. 60/1996, ALLA L.R. 32/2003 E ALLA L.R. 77/2004.

La legge interviene in numerosi settori con aiuti alle imprese, famiglie, e interventi in settori quali la viabilità.
In particolare:
- l’art. 8 destina risorse alle microimprese, individuando un importo massimo di 3 milioni a carico dell'UPB 518 “Fondo unico per le imprese – Spese d’investimento” del bilancio 2013, oltre a 105.000 euro per spese correnti connesse all'attività di comunicazione, gestione ed informazione (stessa UPB, spesa corrente). I prestiti in questione sono concessi fino ad un importo massimo di 15 mila euro con un piano di restituzione della durata massima di 60 mesi a tasso zero. Le spese della gestione operativa, che viene affidata alla società in house Sviluppo Toscana s.p.a., sono state stimate in 90.000 euro applicando un costo unitario di euro 450 per pratica (pari al costo medio di alcuni bandi gestiti da Sviluppo Toscana come ad esempio il bando per l’acquisizione dei servizi qualificati) al numero totale di potenziali interventi, pari a 200 (200 è il numero di prestiti pari a 15.000 euro concedibili con un totale di 3 milioni). Inoltre, è previsto uno stanziamento di 15.000 euro a beneficio delle associazioni di categoria economiche toscane impegnate a realizzare azioni di informazione e comunicazione volte a diffondere ai potenziali beneficiari la notizia della disponibilità di questi prestiti;
- gli artt. 9, 10 e 11 stabiliscono vari interventi connessi alla rete viaria per un totale di 31,8 milioni in 2 anni a valere sull’ UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015;
- gli artt. 13 e 14 dispongono aumenti di capitale per la società Interporto Amerigo Vespucci e Interporto Toscana centrale per una spesa pari a 4,3 milioni (rispettivamente 3,2 e 1,1 milioni) a carico dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
- l’art. 17 elargisce un contributo al Comune di Firenze (da restituirsi entro quattro anni e senza interessi) per i campionati mondiali di ciclismo per un importo pari a 1,3 milioni per spesa di investimento (UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013) e 400.000 euro di spesa corrente destinata al comitato organizzatore (stessa UPB, spesa corrente).
Oltre a queste spese la legge definisce, all'art. 15, il concorso della Regione alle spese per la "realizzazione di opere infrastrutturali del Porto di Piombino", destinando 7 milioni di euro in 2 anni. La norma prevede, inoltre, oneri per gli esercizi successivi, fino ad un massimo di 3,5 milioni annui fino al 2043, da quantificare e coprire con legge di bilancio a partire dal 2016. La relativa copertura viene individuata nella UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”. La disposizione prevede anche il rilascio di una garanzia fideiussoria a beneficio dell’Autorità portuale di Piombino, quantificata in 65 milioni la cui copertura finanziaria risulta garantita nell’ambito degli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2013/2015, annualità 2014.
La quantificazione dei 65 milioni di fideiussione, secondo la relazione tecnico-finanziaria, è il risultato dell’importo nominale del finanziamento dell’Autorità (50 milioni) “maggiorato di una quota di interessi pari a circa il 30 per cento degli interessi calcolati sul relativo piano di ammortamento”.
Infine, l'art. 18 definisce la restituzione dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti di debiti pregressi prevista dal d.l. n. 35/2013.
Gli oneri di ammortamento derivanti dall’accesso all’anticipazione di liquidità per i debiti non sanitari, sono determinati relativamente alla prima tranche di anticipazione, erogata nel 2013, in complessivi euro 2.226.423,96 (importo della rata annuale comprensiva di quota capitale e quota interessi) ripartiti in trenta annualità dal 2014 al 2043. Per la seconda tranche di finanziamento, erogata nel 2014, sono determinati in complessivi euro 3.283.273,39 (importo della rata annuale comprensiva di quota capitale e quota interessi)  da corrispondere dal 2015 al 2044.
Gli oneri di ammortamento derivanti dall’anticipazione di liquidità per debiti sanitari invece sono determinati in complessivi euro 13.344.468,87 (importo della rata annuale comprensiva di quota capitale e quota interessi) ripartiti in trenta anni dal 2014 al 2043.
La copertura finanziaria dei suddetti oneri è garantita dagli stanziamenti del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013/2015, annualità 2014 e 2015,  secondo la seguente articolazione per UPB:
- Anno 2014
UPB 735 “Rimborso prestiti” – Euro 4.800.796,94 (quota capitale)
UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” – Euro 10.770.095,89 (quota interessi)
- Anno 2015
UPB 735 “Rimborso prestiti” – euro 6.005.123,29 (quota capitale)
UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” – euro 12.849.042,92 (quota interessi).
Con i commi 4 e 5 di tale articolo la Regione intende infine garantire la copertura finanziaria degli oneri per tutta la durata del periodo di ammortamento previsto nei relativi piani trentennali. Fino al 2043 tali oneri sono relativi alle anticipazioni sanitarie e non, e risultano pari a complessivi euro 18.854.166,21. Per l’esercizio 2044 invece essi sono inerenti soltanto alla seconda tranche dell’anticipazione di liquidità per debiti non sanitari pari ad euro 3.283.273,39.
 In coerenza con le previsioni di legge, per il 2013 i quasi 19 milioni di risorse (precisamente 18.854.165) vengono “neutralizzati” rispetto al bilancio con la riduzione della corrispondente autorizzazione all’indebitamento, come previsto anche dal contratto standard predisposto per l'accesso alla liquidità. Per i successivi anni (dal 2014 al 2044) in ragione della necessità di restituire gli importi avuti in anticipazione, si rinvia alle leggi di bilancio definendo comunque gli importi da iscrivere anno per anno. Tale ultima previsione consente di evitare che le relative somme possano concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa, in coerenza, peraltro, con i principi espressi dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione dell'11 luglio 2014, n. 19 , resa su questione di massima inerente il d.l. n. 35/2013 citato.
 
3.3. LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 42 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ AL CARABINIERE FERITO NELL’ATTENTATO DEL 27 APRILE 2013 A ROMA.

La legge stabilisce un contributo per un carabiniere che ha subito lesioni nell’attentato del 27 aprile 2013 a Roma in piazza Colonna, di stanza in Toscana. Gli oneri ammontano a 60.000 euro suddivisi su 3 anni (2013-2014-2015).
Le risorse vengono reperite nella UPB “Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti” del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.
Non sembra che l'UPB individuata sia coerente con la tipologia di spesa, avente carattere tipicamente assistenziale.
 

3.4. LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 45 - INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ, PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE.

La legge stabilisce diverse contribuzioni per ragioni sociali (famiglie numerose, famiglie con figli disabili, lavoratori in difficoltà, contribuzione per mutui).
Il totale della spesa è pari a circa 60 milioni in 3 anni a valere sull'UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente, 15 milioni in 3 anni su UPB 612 “Lavoro – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente. Inoltre, viene costituito un fondo pari a 1,5 milioni per prestare garanzie a mutui erogati alle famiglie (UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013).
In particolare sono previsti: 11,96 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 come contributo a favore delle famiglie per figli nati, adottati e collocati in affido preadottivo; 2,44 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 come contributo a favore delle famiglie numerose; 5,6 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 come contributo a favore delle famiglie con figlio disabile; 5 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 quale microcredito a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà ed infine 1,5 milioni per la costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie. La quantificazione di ciascuno di tali oneri è il risultato di una valutazione relativa alla platea dei possibili destinatari dei diversi contributi. L’onere è configurato, pertanto, in talune circostanze (microcredito ai lavoratori e fondo sui mutui immobiliari) come un tetto massimo di spesa e in altre (sostegno alle famiglie) come diritto soggettivo.
Sebbene, in riferimento a taluni di questi contributi (famiglie con figlio disabile, famiglie numerose), la quantificazione degli oneri è avvenuta con una rigorosità (illustrata nella relazione tecnico finanziaria) tanto puntuale da far presumere la piena copertura dell’onere in relazione alla platea dei destinatari, è opportuno sottolineare (in particolare per alcune delle contribuzioni previste nella norma in esame) che la possibile configurazione di diritti nei confronti di potenziali destinatari avrebbe reso necessaria la previsione di un clausola di salvaguardia, come richiesto dall’art. 17, c. 1, della l. n. 196/2009, per fronteggiare l’eventualità che l’andamento degli oneri programmati si discosti in aumento rispetto alle previsioni iniziali.
A tal proposito il citato art. 10 della l.r. n. 36/2001, al comma 4, stabilisce che qualora le previsioni risultino in contrasto “con le compatibilità generali di bilancio”, il legislatore regionale procede “alle conseguenti modifiche legislative”, presupponendo, come chiarito dalla Regione in sede di contraddittorio, che le modalità di copertura dell’onere aggiuntivo, in queste ipotesi,  vengano individuate nell’ambito del processo decisionale di bilancio.
Tale previsione legislativa, però, non può considerarsi rispettosa dell’obbligo di introduzione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 17, comma 1, l. n. 196/2009, che ne prescrive la redazione per la compensazione degli effetti che eventualmente eccedano le previsioni. Il comma 12 del medesimo art. 17, nel prevedere altresì che la clausola di salvaguardia risponda allo scopo di realizzare la piena corrispondenza tra l’onere e la relativa copertura, dispone che la medesima clausola, per non diventare elemento puramente formale della legge, debba avere carattere “effettivo ed automatico”, nel senso che il suo contenuto deve essere idoneo a individuare – nella stessa legge - concrete misure di intervento in grado di determinare l’immediato rientro dalla scopertura senza necessità del ricorso ad un nuovo intervento legislativo.
In tutti i casi, essendo definiti i tetti di intervento e le UPB di riferimento, la legge non presenta criticità in termini di copertura.
 

3.5. LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 46 - DIBATTITO PUBBLICO REGIONALE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI.

La legge in questione consta di 32 articoli e disciplina la partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali da parte dei cittadini.
Tale partecipazione viene assicurata attraverso due modalità operative: da un lato attraverso la creazione dell’ “Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione”, concepito come organo non più monocratico ma collegiale, che svolge una serie di funzioni atte a promuovere ed attuare i processi partecipativi dei cittadini, dall’altro mediante il sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche.
L’art. 6 della legge prevede la corresponsione ai membri dell’autorità di un gettone di presenza per ciascuna seduta pari a 300 euro lordi. Tale previsione è stata oggetto di proposizione di questione di legittimità da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 6, co. 2, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, che, in qualità di norma di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, co. 3, Cost.), prescrive la gratuità della partecipazione “ad organi collegiali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” prevedendo la conservazione del gettone di presenza solo ove già stabilito e comunque per un importo “non superiore a 30 euro”. Nelle more del giudizio, l’art. 3 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 9 ha modificato la disposizione impugnata adeguando l’importo in questione; l’adattamento della disposizione regionale alla legge statale ha provocato l’estinzione del giudizio (ordinanza n. 246/2014) per rinuncia del ricorrente.
La spesa complessiva prevista per l’attuazione della norma viene prevista in 1,75 milioni nel triennio 2013-2015 con copertura a valere sulla UPB 741 “Fondi - Spese correnti”. La norma finanziaria, quindi, conferma lo stanziamento annuo di 700.000 euro a disposizione dell’autorità già esistente (di natura monocratica) e attribuisce 150.000 euro annui per le attività di formazione (art. 21) e per quelle relative alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (previste dall’art. 22).
Nel complesso, rispetto alle risorse impegnate nella prima fase di attuazione della legge, negli anni 2009 e 2010, si riduce la cifra complessiva da 1 milione a 850.000 di euro annui (per il biennio 2014-2015), ma si confermano le risorse destinate alla gestione dell’Autorità.
 
3.6. LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 54 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO. MODIFICHE ALLA L.R. 21/2010, ALLA L.R. 66/2011 E ALLA L.R. 77/2012.

La legge definisce una serie di spese per circa 47 milioni, in parte per investimenti nel territorio toscano per un totale di 18,1 milioni a valere su diverse UPB relative a spese di investimento, a cui si aggiunge una rimodulazione del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 per la quale l’onere per l’esercizio 2015, e fino al 2043, viene calcolato in circa 29 milioni. Vengono poi previsti contributi per i quali sono definiti tetti massimi di spesa (ad esempio, riqualificazione aree interessate da dismissione vecchi ospedali, contribuzioni alle famiglie per la frequenza di scuole dell'infanzia paritarie). Analogamente vengono definite con precisione le risorse da destinare agli interventi contro l'abusivismo (fondo per la demolizione delle opere abusive destinato a fornire anticipazioni ai comuni), alla demolizione di vecchi ospedali e alla delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa.
Sono previsti inoltre contributi al comune di Siena per la sua candidatura a “Capitale europea della cultura 2019” e contributi di modesta entità a beneficio di un consorzio (per sostenere iniziative finalizzate a favorire l’accesso dei professionisti, con particolare riferimento ai giovani, alle risorse regionali, nazionali e comunitarie), di vari istituti musicali toscani e della Provincia di Livorno per il convitto dell’Istituto tecnico nautico “Alfredo Cappellini”.
La relazione tecnico-finanziaria fornisce valutazioni sulla quantificazione delle spese.
In particolare: in riferimento alla riqualificazione delle aree ex ospedaliere si stima un costo pari a 43 euro/mc, valutato tenendo conto del costo di demolizione vuoto per pieno, lo smontaggio degli infissi e degli impianti, il conferimento a discarica, eventuali bonifiche e oneri e moltiplicando per i metri cubi delle aree destinatarie delle opere; in riferimento al contributo per le famiglie con figli nelle scuole paritarie si enumera la consistenza delle scuole paritarie presenti in Toscana in circa 450, frequentate da circa 26.500 bambini, mentre l’individuazione dell’importo del “buono scuola” da versare alla singola famiglia viene demandato a ciascun comune destinatario di un contributo regionale proporzionato alla consistenza numerica delle famiglie interessate, così come comunicata dai vari comuni. I comuni decidono come assegnare i buoni alle famiglie interessate e la loro entità.
La norma, inoltre, apporta modifiche al prospetto di rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi (allegato alla legge finanziaria per il 2013), con particolare riguardo al piano sanitario, per il quale viene incrementata la previsione di spesa di circa 800.000 euro.
Complessivamente, non si rilevano problemi di copertura.
 
3.7. LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 2013, N. 57 - DISPOSIZIONI PER IL GIOCO CONSAPEVOLE E PER LA PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA.

La normativa interviene sul settore dei giochi introducendo obblighi e divieti per disincentivare la diffusione delle scommesse e dei giochi d'azzardo.
La maggior parte degli articoli riguarda discipline di carattere generale, tuttavia, la previsione di contributi per i gestori che rimuovono gli apparecchi per il gioco avrebbe richiesto, ad avviso della Sezione, una definizione della spesa presumibile o, almeno, un tetto al totale delle contribuzioni. L’art. 10, difatti prevede che la Regione conceda “contributi agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito”.
Anche l'art. 9 prevede forme di incentivazione ai progetti contro la ludopatia promossi nell'ambito del terzo settore aventi l’obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione di oneri.
D'altra parte, la legge potrebbe comportare dei costi organizzativi, per quanto non facilmente quantificabili. Ad esempio, è prevista l’istituzione di un Osservatorio (art. 3) che, anche non avendo costi vivi data la gratuità della partecipazione dei membri (assessori regionali, rappresentanti di comuni, di associazioni di volontariato, delle ASL ed esperti in materia di ludopatia) potrebbe comportare una spesa di tipo logistico e di funzionamento della struttura.
La stessa legge, all'art. 15, prevede l’adozione di un regolamento per la definizione dell'organizzazione dell’Osservatorio e per la definizione delle “modalità  per la concessione dei contributi di cui agli artt. 9 e 10, ivi incluso i limiti di importo dei contributi stessi”. Tuttavia, il rinvio alla normativa secondaria, anche per quanto attiene alla possibile quantificazione della spesa, desta perplessità in quanto va ribadito che la previsione e quantificazione di nuove spese deve essere contenuta nella norma di fonte primaria che le stabilisce e non rinviata a fonti di rango secondario.
La legge stabilisce un aumento dello 0,1 per cento dell'IRAP per gli esercizi commerciali che utilizzino apparecchiature per il gioco lecito.
La norma, che potrebbe garantire una copertura alle spese previste, non sembra di facile applicazione nel concreto, stante che l'IRAP è un'imposta soggetta ad autoliquidazione.
 
3.8. LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2013, N. 63 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 2006, N. 52 - (DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE).

La legge interviene riducendo l’imposta automobilistica per gli esercenti servizi di autonoleggio.
Nella relazione tecnico-finanziaria appare esauriente la quantificazione effettuata del minor gettito (stimata utilizzando l’archivio dei veicoli gestito dalla Regione -GTART). 
La copertura della minore entrata è garantita dal maggior gettito derivato dalla stessa imposta rispetto alle previsioni; la maggiore entrata è già realizzata alla data di approvazione della norma.
La stima della copertura, secondo quanto dichiarato nella relazione tecnico-finanziaria, è basata sull’incremento della base imponibile della tassa automobilistica dovuto all’aumento nel 2013 di circa 40.000 auto immatricolate, che comporterebbe un incremento di gettito annuo strutturale di circa 3 milioni. Infatti, il numero di unità ad uso “noleggio senza conducente” censite sull’archivio regionale al 31 dicembre 2012 erano circa 106 mila (con un gettito di circa 20 milioni), mentre risultano alla data di approvazione della legge circa 146.000 (con un gettito atteso di circa 23 milioni).

 
3.9. LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2013 N. 72 - CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2013

La legge prevede 3 milioni di euro di contributi ai comuni colpiti dall’alluvione del 2013. Il contributo grava sull'UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.
L’importo stanziato viene ripartito tra i 146 comuni colpiti in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno alle abitazioni. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate, i comuni disciplinano in via autonoma i procedimenti di concessione dei contributi: questi ultimi potranno essere parametrati anche alle diverse tipologie dei danni subiti, oltre che a fasce ISEE differenziate, nel rispetto dei vincoli normativi, costituiti dall’importo massimo riconoscibile a ciascun nucleo familiare (5.000 euro) e del valore ISEE individuato quale massimo (36.000 euro).
Non si rilevano problematiche circa la copertura.

 
3.10. LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013 N. 79 - RIORDINO DEGLI SGRAVI FISCALI ALLE IMPRESE A VALERE SULL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP).

La legge interviene sulla normativa IRAP per prevedere o modificare alcune esenzioni per talune categorie di imprese. Si prevede perciò un minor gettito per 3 milioni che comporta un corrispondente ricorso a carico dell'UPB “Fondi spese correnti”, con riduzione della spesa imputabile allo stesso.
La quantificazione del minor gettito è dimostrata nella relazione tecnico-finanziaria in riferimento a tutte le variazioni di aliquote Irap prescritte dalla norma, con una schematizzazione precisa degli effetti finanziari di ciascuna variazione.
 

3.11. L. R. N. 43 DEL 30 LUGLIO 2013, ISTITUZIONE DEL COMUNE DI FABBRICHE DI  VERGEMOLI;  N. 67 DEL 22 NOVEMBRE 2013, ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO; L.R. N. 68 DEL 22 NOVEMBRE 2013, ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI; L.R. N. 69 DEL 22 NOVEMBRE 2013, ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA; L.R. N. 70 DEL 22 NOVEMBRE 2013, ISTITUZIONE DEL COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA.

Tutte le leggi indicate dispongono la fusione di comuni limitrofi a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo nei diversi articoli: la successione nella titolarità di beni e rapporti giuridici, la provvisoria organizzazione amministrativa, la vigenza degli atti, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio, nonché la disciplina dei contributi statali e regionali.
Ai costituendi comuni viene concesso un contributo nella misura di 500.000 euro all'anno per 3 anni.
Infatti, l'art. 64 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) prevede la concessione di contributi regionali in caso di fusione quantificati in euro 250.000 per ogni comune originario e per cinque anni, fino ad un massimo di 1 milione per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale, prescrivendo, al comma 2, che alla copertura finanziaria “si provvede mediante le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell'art. 90 (contributi alle unioni di comuni). Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente.”
La tipologia di copertura è, dunque, individuata in un apposito fondo del bilancio che al momento risulta capiente per coprire la misura massima prevista e che, nel caso si riducesse, comporterebbe la proporzionale riduzione dei contributi.
Tale automatismo giustificherebbe, secondo l’amministrazione regionale, la mancata elaborazione della relazione tecnica di accompagno agli originari disegni di legge. Va comunque tenuto presente che la riduzione proporzionale dei contributi, in caso di loro insufficienza a fronte del numero di unioni effettivamente realizzate, si rende possibile solo nell’ipotesi di erogazione contestuale dei medesimi contributi ai comuni risultanti dalle fusioni.
 
3.12. L. R. 24 DICEMBRE 2013, N. 77 - LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2014.

La legge finanziaria per il 2014, insieme alla legge di approvazione del bilancio preventivo, costituisce la manovra finanziaria regionale per il 2014.
Complessivamente, la manovra comporta nuove entrate per 9.250 milioni di euro, e spese equivalenti. Per la maggior parte le nuove entrate sono ricavate da entrate tributarie e destinate prevalentemente alla strategia sociale, cioè alla sanità. 
L’intervento di cui all’art. 1 è diretto a sopprimere l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, istituita, a decorrere dall'anno 2001, con la l. 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che ne devolve la relativa misura “ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili”. Il quadro normativo sopra riportato non ha mai trovato attuazione; di conseguenza l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili non ha mai prodotto gettito, non integrando di fatto una entrata per la Regione Toscana. Ne consegue che la sua abrogazione non determina una minore entrata.
La norma dell’art. 2 ha lo scopo di stabilizzare la spesa degli enti dipendenti dalla Regione nell’esercizio 2013, in particolare quella concernente il personale; viene previsto che la norma non debba comportare oneri per la Regione.
Gli articoli da 3 a 9 apportano alcune modifiche alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A) e alla l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) al fine di superare alcune criticità emerse nel corso dell'applicazione della legge. In particolare, l’intervento di modifica della prima legge incide sulle disposizioni che regolano il rapporto dell'amministratore unico con la Regione e sulla norma che limita, implicitamente, la possibilità per la società di svolgere una parte marginale della propria attività in favore di soggetti diversi dalla Regione Toscana. L’intervento di modifica della seconda legge (artt. da 6 a 9) riguarda l’organo amministrativo della AARR spa. Le norme non comportano nuove spese.
Con gli artt. da 10 a 18 la Regione sopprime le autorità di bacino regionali e rialloca presso di sè le relative competenze allo scopo di operare una significativa semplificazione organizzativa. La riallocazione delle competenze nell’ambito della struttura regionale non è, tuttavia, considerata quale possibile evento generatore di oneri.
Gli articoli da 19 a 25 modificano la l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Gli artt. 19, 20 e 23 riguardano i progetti di cooperazione in materia di finanza locale per i quali la Regione prevede anche un contributo finanziario (art. 23) quantificato nella misura massima di euro 250.000 per l’anno 2014. La spesa ha carattere ricorrente e trova copertura finanziaria anche sul bilancio pluriennale 2014/2016; la quantificazione effettiva degli importi è demandata, per gli anni successivi al 2014, alle future leggi di bilancio. Gli artt. 21 e 24, modificano la disciplina dei contributi per le fusioni e le incorporazioni di comuni, per i nuovi comuni che, istituiti con legge regionale dal 1° gennaio 2014, andranno all’elezione dei consigli comunali. Il contributo è quantificato in euro 250.000 per ciascun comune originario. L’importo finanziato per l’anno 2014 è pari a complessivi 3,5 milioni, quantificato sulla base delle fusioni determinate, con legge regionale, nel 2013. Anche in questo caso la spesa ha carattere ricorrente e la quantificazione effettiva degli importi è demandata, per gli anni successivi al 2014, alle future leggi di bilancio. L’art. 22 determina un caso di esclusione dell’attribuzione del contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano in situazione di maggiore disagio ai sensi dell’art. 82 della l.r. n. 68/2011 citata. Tale norma al secondo comma (non oggetto della modifica di cui si discute) recita: “il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento”. La norma pertanto non determina nuovi oneri per la Regione (si rinvia al paragrafo precedente per il commento sull'utilizzo effettivo della previsione).
L’art. 26 comporta modifiche alla l.r. 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) regolando la destinazione delle risorse derivanti dai canoni geotermici ad attività di controllo e protezione ambientali. Non determina oneri per la Regione.
L’art. 27 rifinanzia l’intervento, previsto dall’articolo 31 bis della l.r. n. 77/2012, inerente la concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese. Per tale scopo vengono stanziati, per l’anno 2014, 2 milioni (giungendo a 5 milioni complessivi per l’intervento), a cui si aggiungono 73.200 euro per la gestione operativa affidata a Sviluppo Toscana spa; somma, quest’ultima, calcolata in proporzione a quanto già precedentemente stanziato per le stesse finalità. L’intervento ha carattere una tantum.
Gli artt. 28 e 29 riguardano la concessione di garanzie e di contributi da parte della Regione al fine di incentivare misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili. Per tale obiettivo sono stanziati 3 milioni per il 2014, importo che la relazione tecnico finanziaria stima essere in grado di finanziare circa 500 interventi “calcolati sulla base di precedenti esperienze e che si valuta siano sufficienti per alimentare l’interesse della società toscana”, nonché in grado di fornire copertura finanziaria alle spese di gestione dovute al soggetto che sarà individuato ai sensi del comma 4 lettera f) a seguito di procedura ad evidenza pubblica e che risultano stimate, prendendo a riferimento la media dei costi per il finanziamento presunto di circa 500 pratiche totali, in circa euro 450.000.
L’art. 30 prevede finanziamenti per la redazione dei piani provinciali e comunali per la mobilità ciclistica, considerata “la terza componente essenziale della mobilità in ambito urbano”, di cui la Regione intende assicurare un rapido sviluppo infrastrutturale. Per tali piani (in termini di trasferimenti a comuni e province) è autorizzata una spesa massima di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
L’art. 31, al fine di dare attuazione all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010, riguardante l’individuazione delle opere per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, per la parte relativa al Sistema tangenziale di Lucca è stato stabilito il concorso finanziario della Regione all’attività di realizzazione dei relativi interventi. Con il presente intervento normativo si integra il concorso finanziario della Regione alla progettazione autorizzando una spesa massima di 2 milioni per l’anno 2014 e si prevede il concorso finanziario alla realizzazione degli interventi autorizzando una spesa fino all’importo massimo di 15 milioni, cui si fa fronte per 5 milioni nell’anno 2015 e per 10 milioni nell’anno 2016.
L’art. 32 intende prevedere l’intervento regionale su alcune specifiche situazioni di viabilità che risultano strategicamente connesse con aree logistiche e industriali della provincia di Arezzo. Ciò al fine di migliorare la situazione di grave carenza viaria con dette aree logistiche e industriali. Il contributo regionale comporta una spesa massima di euro 650.000,00 per il 2014, fino all’importo massimo di 2,5 milioni per il 2015 e fino al massimo di 1 milione per il 2016.
L’art. 33 prevede un contributo regionale da attuarsi tramite specifici accordi di programma da stipulare tra la Regione e gli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi per la riqualificazione della viabilità di accesso dell'area demaniale di Pratomagno. I contributi straordinari saranno erogati fino all’importo massimo di 1,35 milioni per il 2014.
L’art. 34 concede un finanziamento straordinario subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo con il Comune di Pistoia, al fine di realizzare un parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria di Pistoia, finalizzato a favorire l’adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell’area urbana di Pistoia. L’importo in questione ammonta a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Con l’art. 35 si intende promuovere il potenziamento del sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale. A tal fine vengono stanziate risorse da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento e risorse da destinare ad aiuti per l’avviamento di iniziative di sviluppo di collegamenti aerei, stabilendo anche i criteri per la loro utilizzazione. Trattasi di una spesa massima di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
L’art. 36 contiene l’interpretazione autentica di una norma di una precedente legge regionale in materia di proiezioni farmaceutiche. La norma non prevede spese.
L’art. 37 stabilisce una specifica procedura di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, senza comportare nuovi o maggiori oneri per l’ente regionale.
Con l’art. 38 si proroga al 31 dicembre 2016 (la scadenza era 31 dicembre 2013) la sospensione apportata nel 2008, dalla legge finanziaria per lo stesso anno (l.r. 67/2007, art. 19), del termine per la restituzione delle somme concesse in anticipazione all’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze. Trattasi della restituzione delle somme che le aziende ospedaliere hanno ricevuto a valere sul “Fondo per anticipazione alle Aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni” istituito con l’art. 24 della l.r. 20 dicembre 2004, n.71 (finanziaria per il 2005). La norma proroga la scadenza per la restituzione di tali somme e pertanto presenta un onere per la Regione, per mancato introito di entrate; l'onere non è stato quantificato nella legge, ma è stabilito nell’atto di concessione dell’anticipazione.
Con l’art. 39 si interviene in tema di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, incrementando di 50 milioni (da 100 a 150 milioni) lo stanziamento previsto per l’anno 2014, già previsto dall’articolo 126 della l.r. 66/2011 e, contestualmente prevedendo un contributo di 148.473.000,00 euro per il 2015 e di 1.527.000,00 per il 2016. Tali somme sono destinate prioritariamente al ripristino degli equilibri economici degli accordi di programma per la realizzazione dei nuovi ospedali di Pisa e Livorno, tenendo conto del fatto che le stime dei proventi della valorizzazione degli immobili da alienare furono effettuate nel 2005.
Con l’art. 40 viene ridotto l’importo dell’apposito “Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni”, di cui all’art. 16 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, ad euro 4.740.593,27 per l’anno 2014 (anziché come previsto originariamente in 50 milioni), allineandolo all’impegno di spesa pluriennale già assunto sull’annualità 2014 del bilancio.
L’art. 41 presenta misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
L’art. 42, sempre in tema di enti del servizio sanitario, prevede misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, autorizzando la concessione di un contributo di 150 milioni per l’anno 2015 ed euro 1,5 milioni per l’anno 2016.
L’art. 43 disciplina i budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici stabilendo che la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall’approvazione della legge, l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2014 per i farmaci e i dispositivi medici. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi.
Con l’art. 44 si prevede il sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici del servizio sanitario regionale. Il contributo è fissato nella misura massima dell’1 per cento rispetto al tasso di sconto applicato dalle società di factoring a fronte della cessione pro soluto dei crediti scaduti e debitamente certificati dall’ente debitore. Gli oneri sono pari a 2,5 milioni per l’anno 2014, con carattere una tantum per l’anno 2014. La norma prevede comunque che le domande ammesse siano finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione nei limiti delle risorse disponibili.
L’art. 45 prevede il sostegno, attraverso iniziative di microcredito a favore di famiglie e persone fisiche in condizioni di difficoltà previste in progetti presentati progetti da soggetti del terzo settore, degli interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all’articolo 60 della l.r. n. 77/2012, autorizzando per l’anno 2014 la spesa massima di 5 milioni. La quantificazione degli oneri è stata fatta anche sulla base della valutazione dell'attività già avviata nel corso del 2013.
L’art. 46 determina il sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie al fine di far fronte al differenziale negativo sempre maggiore tra l’offerta di posti in tali strutture educative e la domanda emergente delle famiglie. Il contributo ammonta ad 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Trattasi del proseguimento della misura già disposta per l’anno scolastico 2013/2014. La quantificazione tiene conto del fatto che le scuole paritarie presenti in Toscana sono circa 450, frequentate da circa 26.500 bambini e che la contribuzione verrà erogata alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad euro 30.000, sotto forma di contributo economico finalizzato alla riduzione delle rette mensili per la frequenza.
L’art. 47 stanzia 300.000 euro come previsione di spesa finalizzata agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche delle sedi di “Punti Ecco Fatto!”. Trattasi della promozione, il mantenimento e l’incremento di presidi di erogazione di servizi nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione di servizi di prossimità o da rischi di marginalità economica e sociale. I contributi sono strutturati sotto forma di sostegno ai comuni in cui sono situate tali sedi e vengono assegnati con determinati criteri di priorità. La quantificazione del contributo è stata individuata sulla base dei “Punti Ecco Fatto!” già attivati (10 nel 2012 e 35 nel 2013) e da attivare (ulteriori 14 nel 2104). Al fine di poter intervenire su un numero maggiore di territori e di Punti è stato posto un limite massimo di contribuzione per ciascun Punto pari ad euro 10.000,00, nonché il finanziamento di non più di un progetto di adeguamento per ogni Punto.
L’art. 48 disciplina l’adesione a fondi immobiliari chiusi autorizzando, per l’anno 2014, la spesa massima di 5 milioni per la sottoscrizione di quote di detti fondi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali. Vengono disciplinati i criteri per l’adesione ai fondi in questione che deve comunque avvenire con procedura ad evidenza pubblica.
L’art. 49 stabilisce la riduzione di un ulteriore 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui le indennità degli incarichi direzionali dei direttori generali, dei direttori amministrativi, dei direttori sanitari delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, già ridotti ai sensi dell’articolo 123 della l.r. n.66/2011 per un totale di riduzione del 10 per cento.
Gli artt. 50 e 51 dettano disposizioni in materia di procedure autorizzative d’impianti d’incenerimento di rifiuti con recupero energetico e di concessione di un contributo ambientale, senza determinare nuovi oneri a carico dell’ente regionale.
Gli artt. 52 e 53, nel modificare la l.r. 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), modifica la disciplina delle funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto, stabilendo, in particolare, che per i servizi ferroviari e marittimi la vigilanza venga esercitata dalla Regione avvalendosi del personale degli enti locali mediante stipula di convenzione nella quale sono individuati i relativi oneri a carico della Regione. Tali oneri sono quantificati in 170.000 euro per l’esercizio 2014, rinviando alle successive leggi di bilancio per gli oneri degli esercizi futuri. L’importo individuato quale tetto di spesa per l’anno 2014 è stato stimato sufficiente a coprire le spese previste secondo gli elementi, espressamente elencati nella relazione tecnica di accompagnamento alla proposta di legge, che di seguito si riportano:
- Enti da interessare n. 8
- Dipendenti per Ente da dedicare (part time) all’attività di vigilanza dei servizi ferroviari: n. 5
- Media mensile uscite ispettive per dipendente: n. 1,5
- Orario massimo per dipendente per singola uscita (in ore): n. 8
- Costo medio orario presunto stipendio dipendente (in euro): euro 23,67
- Stima nunero complessivo uscite anno Enti: n. 720
- Costo annuo presunto complessivo Enti per stipendio dipendenti attività di vigilanza: euro 136.339,20
- Costo massimo pasto singolo (in caso di uscita di almeno 8 ore) (in euro): 22,26
- Costo annuo massimo presunto complessivo Enti per pasti (in euro): 16.027,20
- Costo acquisto titolo singolo di viaggio andata/ritorno per effettuazione attività di vigilanza, calcolato su tratta di lunga percorrenza (in euro): 23,80
- Costo annuo massimo presunto complessivo Enti per acquisto titoli di viaggio (in euro): 17.136,00
- Costo stimabile complessivo annuo Enti (stipendi+pasti+titoli viaggio) (in euro): 169.502,40, approssimati per eccesso all’importo massimo complessivo di euro 170.000,00.
La spesa risulta avere carattere ricorrente e trova copertura finanziaria anche sul bilancio pluriennale 2014/2016; la quantificazione effettiva degli importi è demandata, per gli anni successivi al 2014, alle future leggi di bilancio.
L’art. 54 modifica la l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) al fine di assicurare che le risorse derivanti dalle eventuali alienazioni di beni afferenti il patrimonio agricolo forestale regionale siano destinate ai progetti di valorizzazione di competenza dell’ente Terre regionali toscane. La norma non determina oneri per l’ente regionale.
Gli artt. 55 e 56 modificano la l.r. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) introducendo una norma che integra le risorse per l’anno 2014 per euro 10.575.000, con oneri a carico della Regione, per la concessione di borse di studio a favore di tutti gli studenti in possesso dei necessari requisiti di merito e reddito. La determinazione delle risorse stanziate per gli anni successivi avviene con le successive leggi di bilancio. Trattasi di una spesa ricorrente.
L’art. 57 nel disciplinare le licenze di pesca nella acque interne, riconosce la validità delle licenze rilasciate dalle altre regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. La disposizione non determina nuovi oneri per la Regione.
L’art. 58 si propone di aggiungere alle modalità di notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione ed irrogazione di sanzioni afferenti i tributi regionali, previsti dalla l.r. 31/2005, l’ulteriore strumento della notificazione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ordinaria, il quale costituisce uno strumento sensibilmente meno oneroso per l’Amministrazione. La disposizione, pertanto, non contempla nuovi oneri.
L’art. 59 concede una proroga di un anno alle piscine per uso natatorio, con scadenza al 20 marzo 2015, per adeguarsi alle disposizione della l.r. 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), in ragione dell’attuale congiuntura economica e della gravosità degli oneri di adeguamento.
Gli artt. 60 e 61 comportano delle modifiche alla l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) necessarie in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni al fine di porre rimedio ai profili di non conformità della disciplina italiana sollevati dalla Commissione europea con riferimento alla violazione di alcune direttive europee.
L’art. 62 proroga di un anno l’efficacia delle misure previste nella l.r. 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) al fine di contribuire al riavvio dell’attività edilizia privata in considerazione della situazione di congiuntura economia ed in particolare la grave situazione di crisi in cui versa il settore dell’edilizia in Toscana. Trattasi della possibilità di operare interventi straordinari di ampliamento di unità abitative, interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.
L’art. 63 prevede un finanziamento straordinario al comune di Viareggio, ammontante a 3 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di completare la riqualificazione urbana e l’arredo della passeggiata a mare di Viareggio e delle relative traverse a mare, finalizzati allo sviluppo del centro commerciale naturale ivi situato.
L’art. 64 prevede contributi per la realizzazione degli interventi in materia di istruzione ed educazione previsti dal programma regionale di sviluppo concessi a istituzioni scolastiche, istituzioni universitarie, enti locali territoriali, nonché ad associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, al fine di supportare e valorizzare progetti educativi e didattici, nonché la divulgazione e la diffusione di esperienze e buone pratiche sul territorio regionale. Il contributo finanziario è pari a massimo il 60% del costo complessivo del progetto, con un massimale di contribuzione stabilito in euro 10.000,00. L’onere a carico della Regione ammonta a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Trattasi di spese avente carattere una tantum ed autorizzate fino all’importo sopra indicato.
L’art. 65 prevede un sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani. La Regione destina 700.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per un totale di 2,1 milioni.
Con l’art. 66 la Giunta regionale viene autorizzata ad erogare alla società Etruria Innovazione s.c.p.a. un contributo straordinario ai fini della conclusione della procedura di liquidazione della società stessa e destinato esclusivamente alla copertura degli ulteriori oneri derivanti alla società dalla mancata concessione del sostegno della cassa integrazione guadagni per i lavoratori ancora in carico alla società alla data del 31 dicembre 2013. Trattasi di 10.000 euro a carico del bilancio dell’esercizio 2014.
L’art. 67 prevede l’accantonamento di risorse a copertura delle eventuali spese connesse a garanzie fideiussorie in favore dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa. Gli accantonamenti sono stimati in 6,5 milioni.
L’art. 68 detta disposizioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti e di trasporto pubblico locale su gomma. L’articolo è finalizzato a garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico locale e scongiurare il rischio, concreto ed imminente, di interruzioni di servizi essenziali per la collettività. L’articolo non comporta maggiori oneri.
L’art. 69 posticipa al 2014 l’applicazione dell’art. 8, comma 2, della l.r. n. 3/1994 che sancisce l’esclusione dalla ripartizione delle risorse regionali delle province che non hanno approvato il piano faunistico venatorio a causa del sopraggiungere di eventi calamitosi nei loro territori.
L’art. 70 fornisce la dichiarazione di interesse pubblico strategico per lo sviluppo economico del territorio regionale dell’area sperimentale di Sesta, localizzata nel Comune di Radicondoli, al fine di prevedere nuovi interventi strategici per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca.
L’art. 71, al fine di garantire la continuità delle politiche di coesione, autorizza, per l’anno 2014, la spesa di 82 milioni destinata ad iscrivere a carico del bilancio di previsione 2014 le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall’Unione europea con il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
L’art. 72 approva l’allegato piano di rimodulazione dei piani e programmi, mentre l’art. 73 disciplina l’entrata in vigore della norma.
Si rileva che la relazione illustrativa della legge risulta molto scarna sia in termini di quantificazione della maggiore/minore entrata, sia in termini di quantificazione della spesa. Non vengono, infatti, sempre indicati i criteri di quantificazione delle risorse, anche se gli stessi quando sono esposti risultano plausibili. Inoltre, la  copertura viene individuata con le risorse iscrivibili nelle specifiche UPB di bilancio, si tratta, tuttavia, di una tecnica che, pur garantendo chiarezza sulle risorse disponibili, non sempre appare completamente esaustiva delle informazioni necessarie per la valutazione della copertura stessa.
Infine, come anticipato, tra gli allegati della legge finanziaria si ritrovano tutte le rimodulazioni delle risorse destinate ai  diversi programmi, ma manca un esplicito collegamento con la legislazione che nel corso dell’anno ha comportato e dato luogo a teli rimodulazioni.

4. Il bilancio preventivo 2014

Il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 è stato approvato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 78, e consta di 13 articoli. Il paragrafo che segue descrive la legge nella sua formulazione iniziale, visto che le successive variazioni sono effettuate, con legge o con delibera di giunta, nel corso del 2014.
L’iter di formazione del bilancio per l’anno 2014 si inserisce in un contesto in cui le risorse regionali risultano particolarmente influenzate dalle manovre finanziarie approvate dal Governo negli ultimi due anni.
Il taglio ai trasferimenti regionali, solo parzialmente reintegrati dal finanziamento statale del trasporto pubblico locale, aveva già reso necessario, in sede di predisposizione della finanziaria regionale per il 2013, una manovra fiscale che consentisse di riassorbire parte dei tagli ai trasferimenti erariali a favore delle regioni.

Tra gli interventi più significativi che caratterizzano la manovra di bilancio 2014 vi sono:
- la previsione di uno stanziamento di 82 milioni, alimentato con risorse regionali correnti (42 ml) e da indebitamento (40 ml), per avviare la gestione del nuovo ciclo di programmazione UE in attesa della definitiva approvazione dei POR del FESR, dell’FSE e del FEASR 2014-2020, con l’obiettivo di garantire continuità alle politiche settoriali e mantenere un elevato target di spesa in una fase di passaggio tra la fine dell’attuale ciclo di programmazione e quello successivo;
- risorse regionali di parte corrente per 32 milioni da destinare all’attivazione di tirocini e di progetti per il servizio civile al fine di rilanciare l’iniziativa Giovani Si.
- il finanziamento integrale del fabbisogno relativo al trasporto pubblico locale in modo da rendere possibile la predisposizione della gara di affidamento del servizio ad un gestore unico (relativo al trasporto su gomma) per un periodo di nove anni;
- nella spesa di investimento da finanziarsi attraverso il ricorso all’indebitamento, il cui importo complessivo è pari ad euro 776 milioni,  rientra, tra l’altro, il finanziamento di interventi relativi al dissesto idrogeologico per oltre 50 milioni.
- il rifinanziamento delle misure previste dal “pacchetto famiglia” secondo le specifiche linee di intervento previste dalla l.r. n. 45/2013, per una spesa annua pari a 25 milioni;
- il rifinanziamento delle misure relative al prestito sociale a favore delle famiglie previsto dalla l.r. n. 77/2012;
- il finanziamento di interventi di spesa corrente ed in conto capitale per il rilancio del sistema economico, al netto della quote necessarie a garantire l’avvio del nuovo ciclo di programmazione UE 2014-2020, per 50 milioni;
- il finanziamento di interventi di spesa corrente ed in conto capitale relativi alle politiche per il turismo e commercio per 5 milioni;
- il finanziamento di interventi di spesa corrente ed in conto capitale per il rilancio delle politiche agricole per 20 milioni;
- il finanziamento di interventi di spesa corrente ed in conto capitale per il rilancio delle politiche relative al sistema dell’istruzione, formazione, occupazione e lavoro, al netto della quote necessarie a garantire l’avvio del nuovo ciclo di programmazione UE 2014-2020, per 121 milioni;

La manovra di bilancio per il 2014 inoltre, prevede il finanziamento degli interventi strategici identificati dal DPEF tra cui si segnalano in particolare:
- l’erogazione di garanzie a favore dei sottoscrittori di minibond emessi da imprese toscane (3 milioni);
- la conferma delle risorse 2014 stanziate con la terza legge di variazione sul bilancio pluriennale 2014 per sostenere la candidatura di Siena a capitale europea della cultura 2019 (1,1 milioni);
- l’integrazione delle risorse da destinare al finanziamento delle iniziative culturali (25 milioni);
- un contributo in conto interessi da riconoscere ai fornitori del ssr che presentino allo sconto i loro crediti alle società di factoring (2,5 milioni);
- il finanziamento di una serie di misure a sostegno dell’occupazione e del lavoro a favore delle imprese e dei lavoratori (7 milioni)
- la previsione di uno stanziamento di 5 milioni destinato ad aderire ad un fondo di housing sociale;
- la previsione di uno stanziamento di 3 milioni da finalizzare ad interventi di eco-efficienza energetica e di messa in sicurezza sismica .

Sul versante delle entrate, il totale complessivo delle entrate tributarie (Titolo I), passa da 7.783,51 milioni del 2013 a 7.575,07 milioni del 2014, con una diminuzione netta di 208,44 milioni, dovuta principalmente allo spostamento del gettito derivante dalla compartecipazione alle accise benzina e gasolio per autotrazione (222,49 milioni) ai trasferimenti correnti del Tit. II; tali trasferimenti devono concorre al finanziamento del trasporto pubblico locale su ferro e su gomma.
Al netto della suddetta componente relativa alle accise sulla benzina e sul gasolio, la stima delle entrate tributarie 2014 registra una maggiore entrata rispetto al 2013 (iniziale) di circa 14 milioni. Tra le variazioni più significative si registrano una riduzione della tassa automobilistica (- 17,72 milioni), un incremento del gettito relativo al recupero dell’evasione fiscale (+ 18,28 milioni) ed un incremento dell’addizionale regionale Irpef (+ 20,31 milioni) la cui crescita è determinata dalla soppressione delle detrazioni per figli a carico (sostituite con contributi alle famiglie previsti dalla l.r. n. 45/2013).
Le entrate del Titolo II (Trasferimenti correnti da Stato, UE ed altri soggetti) sono pari a circa 411 milioni. L’incremento rispetto al precedente bilancio 2013 è dovuto prevalentemente alla diversa contabilizzazione.
Il volume complessivo delle entrate extratributarie del titolo III è pari a 12,20 milioni ed è sostanzialmente in linea con le previsioni 2013 (14,99 milioni), mentre le previsioni di entrata derivanti da alienazioni, da trasformazioni di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (Titolo IV) registrano una significativa diminuzione passando dai 458,91 del 2013 ai 68,80 milioni del 2014.
Tale forte contrazione è dovuta al venir meno delle previsioni che riguardano le quote di cofinanziamento relative al ciclo di programmazione nazionale FAS e comunitaria in scadenza al 31 dicembre 2013.
Per quanto concerne infine le entrate per ricorso al credito (Titolo V), relative all’autorizzazione all’indebitamento connesso al finanziamento di interventi di investimento (ai sensi della l. n. 350/2003), diminuiscono di circa 12 milioni rispetto al 2013 e si attestano ad un valore complessivo di 711 milioni.

L’avanzo di amministrazione iscritto nel bilancio preventivo 2014 ammonta a 166,29 milioni, in riduzione rispetto al bilancio preventivo del 2013, nel segno di un trend ormai pluriennale. Il dato, peraltro, riguarda il solo l’avanzo vincolato; nel bilancio assestato 2014, approvato con l.r. 24 luglio 2014, n. 41, l’avanzo di amministrazione si è invece attestato a 2.155,15 milioni (in calo rispetto al valore assestato dell’anno precedente: 4.124.18 milioni).

Dal lato della spesa, gli stanziamenti complessivi subiscono una diminuzione rispetto all’esercizio precedente (circa 306 milioni) con un andamento altalenante tra le diverse strategie.
In particolare, la strategia istituzionale vede una riduzione degli stanziamenti di circa 90 milioni dal lato della spesa di investimento in conseguenza della mancata previsione delle risorse relative al finanziamento degli interventi alluvionali del novembre 2012 e degli interventi per la diffusione della banda larga.
La diminuzione di stanziamenti più rilevante si evidenzia nella strategia sociale, che registra una riduzione complessiva di circa 190 milioni sulla spesa di investimento, attribuibile alla generale diminuzione di tale categoria di spesa e alla riduzione del fondo di anticipazione a favore della sanità.
Anche gli stanziamenti della strategia economica (per 43 milioni) e di quella culturale e formativa (per 53 milioni) diminuiscono per effetto del mancato finanziamento, rispettivamente, della programmazione europea e nazionale FAS (in scadenza al 31 dicembre 2013) e delle quote di cofinanziamento statali ed europee relative all’FSE 2007-2013.
Un incremento degli stanziamenti si rileva, invece, in relazione alla strategia territoriale, nella quale le risorse di natura corrente 2014 aumentano di 150 milioni rispetto al 2013. Tali risorse consentono il finanziamento integrale del fabbisogno relativo al trasporto pubblico locale su gomma e ferro ai fini dell’affidamento del servizio ad un gestore unico. L’incremento è parzialmente compensato (per circa 80 milioni) dalla diminuzione di stanziamenti per la spesa di investimento nella medesima strategia.
In definitiva, il quadro delle previsioni in entrata e in uscita per il 2014 si presenta nei termini risultanti dalla tabella e dalle figure che seguono.
        
Tab. 1 - Omessa 

  
La valutazione dei dati di bilancio sulla base della classificazione economica consente una migliore verifica dell’impostazione della spesa (tabella che segue).
       
Tab. 2 - OMessa.        

Nel 2014, al netto delle contabilità speciali, il decremento degli stanziamenti su base annua è del 5,38 per cento, in particolare sul versante delle spese in conto capitale, che diminuiscono del 58,92 per cento, in controtendenza con l’esercizio precedente in cui si era registrato un incremento del 22,19 per cento. Per quanto riguarda il quadro dei saldi (tabella che segue), il bilancio di previsione 2014 espone un saldo positivo del risparmio pubblico (cioè della differenza tra entrate e spese correnti, comprensive degli interessi) in crescita costante nel triennio considerato.
Il saldo netto da finanziare (ossia della differenza tra le entrate, al netto del ricorso al mercato finanziario e delle spese, al netto del rimborso prestiti) e il saldo primario (ossia della differenza tra le entrate, al netto del ricorso al mercato finanziario e delle spese, al netto del rimborso prestiti e degli interessi per operazioni pregresse) risultano negativi ma in miglioramento nell’ultimo esercizio.

Tab. 3 - Risultati differenziali in sede di previsione 2011, 2012 e 2013 (art. 17, c. 8, l.r. 6 agosto 2001, n. 36).          (in milioni)
  2012 2013 2014
Risparmio pubblico 65,66 85,68 101,44
Saldo netto da finanziare -494,08 -631,08 -606,51
Saldo primario  -427,01 -568,75 -528,28
Fonte: Corte dei conti su dati di bilancio di previsione. 

Per quanto concerne gli equilibri di bilancio, il bilancio preventivo, sia per la parte di competenza, sia per quella di cassa, rispetta il vincolo giuridico del pareggio finanziario, come dimostrato nelle successive due tabelle.
 
Tab. 4 – Equilibrio di competenza Omessa
Tab. 5 - Equilibrio di cassa. Omessa

Per ciò che attiene alla competenza, l’equilibrio tra il totale delle spese e delle entrate è garantito utilizzando, oltre alle entrate ordinarie, soprattutto quelle da indebitamento e l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.
Dal lato della cassa, il totale dei pagamenti autorizzati pareggia il totale delle entrate riscosse, sommato al fondo di cassa iniziale.
Il risultato di amministrazione, rappresentato nella tabella che segue, si attesta, come già accennato, su un valore inferiore a quello degli anni precedenti:

Tab. 6 - Risultato di amministrazione Omessa

La Regione, come noto, può ricorrere all’indebitamento solo per spese di investimento (art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003); inoltre, la somma dei relativi oneri finanziari non può superare il 25 per cento delle entrate tributarie non vincolate dell’ente. La tabella che segue espone, da parte della Regione, il rispetto del vincolo all’indebitamento, attestandosi al 15,61 per cento.

Tab. 7 - Vincolo di indebitamento. Omessa

Il vincolo relativo alla destinazione delle risorse derivanti da indebitamento appare, pertanto, rispettato.
Anche la disposizione riguardante la percentuale degli oneri finanziari rispetto alle entrate tributarie risulta rispettata. Tuttavia, anche nel 2014, come ormai dal 2007, la parte di entrate relative alla sanità, calcolate come vincolate, è solo quella derivante dalla compartecipazione all'IVA (cfr. nota 1 alla tabella che segue).
Ciò è possibile, secondo l’interpretazione regionale, in quanto il vincolo di destinazione delle altre entrate è stato abrogato dall’intervento della l. n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001, art. 83, comma 1), pur restando a carico delle Regioni l’obbligo di destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori a quelle derivanti dal riparto del Fondo sanitario .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SCHEDE DI COPERTURA

 


SCHEDA N. 1
LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 34
Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002.

Articolo 13
Oggetto della disposizione:
prevede che le risorse destinate all’attuazione degli interventi di sostegno siano definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano regionale dello sviluppo economico e dal piano di indirizzo generale integrato. La scheda tecnica non prevede oneri finanziari attestando che la spesa a regime annua è determinata dagli strumenti di attuazione. Si rinvia alla parte descrittiva del referto per il commento specifico

Modalità di copertura :
a) la legge determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità.

 
SCHEDA N. 2
LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2013, N. 37
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. Assestamento.

Articolo 4
Oggetto della disposizione:
L’autorizzazione all'indebitamento per l’anno 2013 passa da Euro 430.390.248,16 ad Euro 3.117.697.778,49. Tale differenza discende dalla copertura della componente passiva dell’avanzo di amministrazione 2012 e precedenti per Euro 2.590.842.987,69 e dalla copertura di interventi già previsti nel bilancio dell’esercizio 2012, da finanziare con indebitamento e differiti al 2013 per Euro 96.464.542,64.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.
 

SCHEDA N. 3

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2013, N. 37
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. Assestamento.

Articolo 5
Oggetto della disposizione:
Sostituisce l'art. 5 della legge di bilancio 2013, relativo all'indebitamento legato al Programma pluriennale degli investimenti, a seguito degli interventi già previsti nel bilancio dell'esercizio 2012 con autorizzazione a mutuo e differiti agli anni successivi. L'importo di tali interventi, che "slittano" dal 2012 agli esercizi successivi, ammonta euro 48.056.667,63 per cui l'importo complessivo nel triennio del ricorso all'indebitamento passa da Euro 140.277.443,14 ad euro 188.334.110,77. L'indebitamento relativo all'esercizio 2013 passa pertanto da euro 72.624.067,54 ad euro 120.680.735,17, mentre l’indebitamento relativo all’esercizio 2014 e 2015 rimane inalterato e pari rispettivamente a 40.926.687,80 e 26.726.687,80.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.

SCHEDA N. 4

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2013, N. 37
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. Assestamento.

Articolo 6
Oggetto della disposizione:
Sostituisce l'art. 6 della legge di bilancio 2013, relativo all'indebitamento legato agli interventi sul patrimonio strutturale e strumentale del settore sanitario, a seguito degli interventi già previsti nel bilancio dell'esercizio 2012 con autorizzazione a mutuo e differiti agli anni successivi. L'importo di tali interventi, che "slittano" dal 2012 agli esercizi successivi, ammonta a Euro 13.178.344,28 per cui l'importo complessivo nel triennio del ricorso all'indebitamento passa da Euro 315.669.367,91 ad Euro 328.847.712,19. L'indebitamento relativo all'esercizio 2013 passa pertanto da Euro 212.642.367,91 ad Euro 225.820.712,19, mentre l’indebitamento relativo all’esercizio 2014 e 2015 rimane inalterato e pari rispettivamente a 101.527.000,00 e 1.500.000,00.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.
 

SCHEDA N. 5
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

Articolo 8
Oggetto della disposizione:
Concessione di piccoli prestiti di emergenza alle microimprese.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 518 “Fondo unico per le imprese – Spese d’investimento” del bilancio 2013, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.000,00. Alla copertura delle spese di gestione, informazione e comunicazione di cui ai commi 4 e 7, si provvede nel limite massimo di euro 105.000,00 con le risorse allocate nella UPB 517 “Fondo unico per le imprese – Spese correnti” del bilancio 2013.

ANNO 2013  Importo  3.105.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 6
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

Articolo 9
Oggetto della disposizione:
Incremento delle risorse destinate agli interventi concernenti la rete viaria locale.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.

ANNO 2014  Importo  13.800.000,00 euro
ANNO 2015  Importo  16.000.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 7
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

Articolo 10
Oggetto della disposizione:
Concorso finanziario all’attività di realizzazione degli interventi e delle infrastrutture strategiche concernenti il sistema tangenziale di Lucca.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013..

ANNO 2013  Importo  500.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 8
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

Articolo 11
Oggetto della disposizione:
Incremento contributo straordinario per la realizzazione di interventi di miglioramento e messa in sicurezza della strada di accesso al parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento” del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014 e 2015

ANNO 2014  Importo  750.000,00 euro
ANNO 2015  Importo  750.000,00 euro.

 

SCHEDA N. 9
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

Articolo 13
Oggetto della disposizione:
Aumento di capitale della società “Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A.”

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.

ANNO 2013  Importo  3.200.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 10
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

Articolo 14
Oggetto della disposizione:
Aumento di capitale della società “Interporto della Toscana centrale S.p.A.”.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.

ANNO 2013  Importo  1.100.000,00 euro.
 


SCHEDA N. 11
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

Articolo 15
Oggetto della disposizione:
Concorso finanziario della Regione Toscana, insieme all’Autorità portuale di Piombino, alla realizzazione delle opere infrastrutturali per il rilancio dell’area industriale di Piombino.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.

ANNO 2014  Importo  3.500.000,00 euro
ANNO 2015  Importo  3.500.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 12
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

Articolo 17, comma 1
Oggetto della disposizione:
Contribuzione al Comune di Firenze, per l’anno 2013, a titolo di anticipazione da restituirsi entro quattro anni e senza interessi, per spese connesse all’organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.

ANNO 2013  Importo  1.300.000,00 euro.


 
SCHEDA N. 13
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

Articolo 17, comma 2
Oggetto della disposizione:
Contributo straordinario per l’anno 2013 al comitato organizzatore dei campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per l’organizzazione dell’evento.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.

ANNO 2013  Importo  400.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 14
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

Articolo 18
Oggetto della disposizione:
Anticipazioni di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
Per l’annualità 2014, euro 6.005.123,29 di quota capitale cui si fa fronte con l’UPB 735 “Rimborso prestiti”, 12.849.042,92 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015. Alla copertura dei predetti oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull’UPB 741 “Fondi – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità dal 2014.
A decorrere dal 2016 e fino al 2044, la puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.


ANNO 2014  Importo  15.570.892,83 euro
ANNO 2015  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2016  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2017  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2018  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2019  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2020  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2021  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2022  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2023  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2024  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2025  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2026  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2027  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2028  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2029  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2030  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2031  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2032  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2033  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2034  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2035  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2036  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2037  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2038  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2039  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2040  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2041  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2042  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2043  Importo  18.854.166,21 euro
ANNO 2044  Importo  3.283.273,39 euro.

 


 

SCHEDA N. 15
LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 40
Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015. Seconda variazione.

Articolo 5
Oggetto della disposizione:
L’autorizzazione all'indebitamento per l’anno 2013 passa da euro 3.117.697.778,49 ad euro 3.773.803.294,17 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2013 – 2015.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.
 

SCHEDA N. 16

LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 40
Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015. Seconda variazione.

Articolo 6
Oggetto della disposizione:
Sostituisce l'art. 5 della legge di bilancio 2013, relativo all'indebitamento legato al Programma pluriennale degli investimenti. L'importo complessivo nel triennio del ricorso all'indebitamento passa da euro 188.334.110,77 ad euro 194.366.321,77, di cui euro 60.337.126,10 nel 2013, euro 63.302.507,87 nel 2014 ed euro 70.726.687,80 nel 2015.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.

SCHEDA N. 17

LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2013, N. 40
Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015. Seconda variazione.

Articolo 7
Oggetto della disposizione:
Sostituisce l'art. 6 della legge di bilancio 2013, relativo all'indebitamento legato agli interventi sul patrimonio strutturale e strumentale del settore sanitario. Nel triennio 2013 - 2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 328.847.712,19 di cui euro 225.820.712,19 nel 2013, euro 101.527.000,00 nel 2014 ed euro 1.500.000,00 nell’esercizio 2015.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.

SCHEDA N. 18
LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 42
Contributo straordinario di solidarietà al carabiniere ferito nell’attentato del 27 aprile 2013 a Roma.

Articolo 9
Oggetto della disposizione:
Contributo straordinario non ripetibile, a titolo di manifestazione di solidarietà, al Brigadiere del VI Battaglione carabinieri Toscana, con sede a Firenze, che, nell’attentato del 27 aprile 2013 a Roma in piazza Colonna, ha riportato lesioni personali gravissime.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 134 “Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti” del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.

ANNO  2013  Importo  20.000,00 euro
ANNO  2014  Importo  20.000,00 euro
ANNO  2015  Importo  20.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 19
LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013 N. 43
Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli.

Art. 10
Oggetto della disposizione:
concessione al costituendo Comune di Fabbriche di Vergemoli di un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
Contributi alle unioni di comuni

ANNO  2013  Importo  500.000 euro
ANNO  2014  Importo  500.000 euro
ANNO  2015  Importo  500.000 euro

Oneri permanenti: fino a 500.000 euro per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000 come quantificati dalla legge regionale alla quale la norma rinvia.
Manca la relazione tecnico-finanziaria.
 


SCHEDA N. 20
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Articolo 2
Oggetto della disposizione:
contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente

ANNO  2013  Importo  11.960.000,00 euro
ANNO 2014  Importo  11.960.000,00 euro
ANNO 2015  Importo  11.960.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 21
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Articolo 3
Oggetto della disposizione:
contributo a favore delle famiglie numerose.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente

ANNO  2013  Importo  2.440.000,00 euro
ANNO 2014  Importo  2.440.000,00 euro
ANNO 2015  Importo  2.440.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 22
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Articolo 4
Oggetto della disposizione:
contributo a favore delle famiglie con figlio disabile.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

ANNO  2013  Importo  5.600.000,00 euro
ANNO 2014  Importo  5.600.000,00 euro
ANNO 2015  Importo  5.600.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 23
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Articolo 7
Oggetto della disposizione:
microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 612 “Lavoro – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

ANNO  2013  Importo  5.000.000,00 euro
ANNO 2014  Importo  5.000.000,00 euro
ANNO 2015  Importo  5.000.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 24
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Articolo 8
Oggetto della disposizione:
costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.

ANNO  2013  Importo  1.500.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 25
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Articolo 32
Oggetto della disposizione:
norma finanziaria di copertura degli stanziamenti occorrenti per gli adempimenti di cui al Capo IV che disciplina gli strumenti di valorizzazione e promozione della partecipazione democratica dei cittadini, nonché degli stanziamenti inerenti i restanti adempimenti ivi previsti.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” e UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti”

ANNO 2013  Importo  150.000,00 euro
ANNO 2014  Importo  850.000,00 euro
ANNO 2015  Importo  850.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 26
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012.

Articolo 4
Oggetto della disposizione:
l'intervento avviene a seguito dell’adeguamento degli oneri di ammortamento, derivanti dall’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 35/2013, in conseguenza delle disposizioni contenute nel d.l. 102/2013 che, all’art. 13 "Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali", prevede per le Regioni la possibilità di richiedere nel 2013 l’erogazione anticipata delle tranches relative all’anno 2014.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 735 “Rimborso prestiti” e UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti”. Alla
copertura degli oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull’UPB 741 “Fondi - Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2015.

ANNO  2015  Importo 29.529.741,30 di euro.
 

SCHEDA N. 27
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012.

Articolo 5
Oggetto della disposizione:
oneri per la riqualificazione delle aree interessate da dismissione di vecchi ospedali. In particolare possono essere posti a carico della Regione gli oneri di demolizione dei presidi ospedalieri dismessi.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento” del bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014 e 2015.

ANNO  2014  Importo 7.000.000,00 di euro
ANNO  2015  Importo 3.000.000,00 di euro.
 

SCHEDA N. 28
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012.

Articolo 6
Oggetto della disposizione:
istituzione di un fondo di anticipazione denominato “Fondo per le demolizioni delle opere abusive” destinato a fornire ai Comuni anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e per le spese giudiziarie, tecniche ed amministrative connesse.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
per la parte entrata UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio pluriennale 2013 - 2015, annualità 2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

ANNO  2014  Importo 1.500.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 29
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012.

Articolo 7
Oggetto della disposizione:
concorso finanziario della Regione alle future spese per la delocalizzazione delle abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.

ANNO  2013  Importo 3.000.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 30
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012.

Articolo 8
Oggetto della disposizione:
contributo straordinario al Comune di Siena che ha avanzato la propria candidatura a Capitale europea della cultura per l’anno 2019 e per il funzionamento dell’unità operativa che gestisce la candidatura stessa.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio pluriennale 2013 - 2015, annualità 2014.

ANNO  2014  Importo 1.100.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 31
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012.

Articolo 9
Oggetto della disposizione:
sostegno alle famiglie che abbiano figli frequentanti scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali per l’anno scolastico 2013/2014.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.

ANNO  2013  Importo 1.500.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 32
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012.

Articolo 10
Oggetto della disposizione:
contributo straordinario una tantum in favore del soggetto consortile di cui all’articolo 8 della l.r. n. 73/2008, finalizzato a risolvere le limitazioni della possibilità dei professionisti di accedere ai fondi europei o ad iniziative comunitarie dirette.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.

ANNO  2013  Importo 100.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 33
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012.

Articolo 11
Oggetto della disposizione:
contributi straordinari, una tantum, in favore di due Istituti Superiori di Studi Musicali toscani: il "Rinaldo Franci" di Siena ed il "Pietro Mascagni" di Livorno in ragione della loro precaria situazione economica.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.

ANNO  2013  Importo 800.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 36
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012.

Articolo 12
Oggetto della disposizione:
contributo straordinario una tantum alla Provincia di Livorno per il convitto dell’Istituto tecnico nautico “Alfredo Cappellini”.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento.

VOCE:
UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.

ANNO  2013  Importo 30.000,00 euro.
 

SCHEDA N. 37
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 55
Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015 - Terza variazione.

Articolo 5
Oggetto della disposizione:
L’autorizzazione all'indebitamento per l’anno 2013 passa da euro 3.773.803.294,17 ad euro 3.786.803.294,17 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2013 – 2015.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.

SCHEDA N. 38
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2013, N. 55
Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015 - Terza variazione.

Articolo 6
Oggetto della disposizione:
Sostituisce l'art. 5 della legge di bilancio 2013, relativo all'indebitamento legato al Programma pluriennale degli investimenti. L'importo complessivo nel triennio del ricorso all'indebitamento passa da euro 194.366.321,77 ad euro 200.599.502,77, di cui euro 60.837.126,10 nel 2013, euro 69.035.688,87 nel 2014 ed euro 70.726.687,80 nel 2015.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”
 

SCHEDA N. 39
LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 2013, N. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia.

Articolo 9
Oggetto della disposizione:
la Regione concede, secondo le modalità previste dal regolamento attuativo della legge, contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti del terzo settore aventi l’obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie.

Modalità di copertura:
a) la legge determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità.

SCHEDA N. 40
LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 2013, N. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia.

Articolo 10
Oggetto della disposizione:
la Regione concede, secondo le modalità previste dal regolamento attuativo della legge, contributi agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito.

Modalità di copertura:
a) la legge determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità.

SCHEDA N. 41
LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2013, N. 63
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 - (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).

Articolo 14
Oggetto della disposizione:
riduzione degli importi della tassa automobilistica per i veicoli ad uso privato in locazione.

Modalità di copertura:
d) varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001)

VOCE:
alla riduzione della UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”.

ANNO  2014  Importo  2.400.000,00 euro
ANNO  2015  Importo  2.800.000,00 euro
 

SCHEDA N. 42

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2013 N. 67
Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve.

Articolo 9
Oggetto della disposizione:
concessione al costituendo Comune di Scarperia e San Piero di un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 90 (contributi alle unioni di comuni). Se le risorse non sono sufficienti il contributo è ridotto proporzionalmente.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
Contributi alle unioni di comuni

ANNO  2013  Importo  500.000 euro
ANNO  2014  Importo  500.000 euro
ANNO  2015  Importo  500.000 euro

Oneri permanenti: fino a 500.000 euro per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000 come quantificati dalla legge regionale alla quale la norma rinvia.
Manca la relazione tecnico-finanziaria.
 
SCHEDA N. 43

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2013 N. 68
Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari.

Articolo 9
Oggetto della disposizione:
concessione al costituendo Comune di Casciana Terme Lari di un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 90 (contributi alle unioni di comuni). Se le risorse non sono sufficienti il contributo è ridotto proporzionalmente.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
Contributi alle unioni di comuni

ANNO  2013  Importo  500.000 euro
ANNO  2014  Importo  500.000 euro
ANNO  2015  Importo  500.000 euro

Oneri permanenti: fino a 500.000 euro per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000 come quantificati dalla legge regionale alla quale la norma rinvia.
Manca la relazione tecnico-finanziaria.
 

SCHEDA N. 44

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2013 N. 69
Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana.

Articolo 8
Oggetto della disposizione:
concessione al costituendo Comune di Crespina Lorenzana di un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 90 (contributi alle unioni di comuni). Se le risorse non sono sufficienti il contributo è ridotto proporzionalmente.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
Contributi alle unioni di comuni

ANNO  2013  Importo  500.000 euro
ANNO  2014  Importo  500.000 euro
ANNO  2015  Importo  500.000 euro

Oneri permanenti: fino a 500.000 euro per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000 come quantificati dalla legge regionale alla quale la norma rinvia.
Manca la relazione tecnico-finanziaria.
 

SCHEDA N. 44

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2013 N. 70
Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia..

Articolo 9
Oggetto della disposizione:
concessione al costituendo Comune di Pratovecchio Stia di un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 90 (contributi alle unioni di comuni). Se le risorse non sono sufficienti il contributo è ridotto proporzionalmente.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
Contributi alle unioni di comuni

ANNO  2013  Importo  500.000 euro
ANNO  2014  Importo  500.000 euro
ANNO  2015  Importo  500.000 euro

Oneri permanenti: fino a 500.000 euro per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000 come quantificati dalla legge regionale alla quale la norma rinvia.
Manca la relazione tecnico-finanziaria.
 

SCHEDA N. 45

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2013 N. 72
Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2013.

Articolo 2
Oggetto della disposizione:
stanziamento contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2013.

Modalità di copertura:
b) la legge stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare all’intervento

VOCE:
UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.

ANNO  2013  Importo  3.000.000,00 euro

SCHEDA N. 45

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013 N. 79
Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Articolo 18
Oggetto della disposizione:
riduzione delle entrate di bilancio in conseguenza della riduzione di aliquota irap, previsione di casi di esenzione ed esclusione dall’applicazione dell’imposta.

Modalità di copertura:
d) varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, l.r. 36/2001)

VOCE:
in diminuzione UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”  e contestuale diminuzione UPB di spesa 741 “Fondi - Spese correnti” di pari importo.

ANNO  2014  Importo  3.000.000,00 euro

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