LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Il Magistrato relatore  
  f.to  dott.ssa Daniela Alberghini 

Parte Prima

Considerazioni generali

Il secondo semestre 2013 ha registrato un’intensa attività legislativa della Regione Veneto.
Infatti, nel periodo luglio – dicembre  2013, sono state pubblicate ventiquattro leggi regionali.
Tra questi provvedimenti si segnalano alcuni particolarmente rilevanti come la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2012 (legge regionale 29 novembre 2013, n. 30), l’assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 (legge regionale 24 dicembre 2013, n. 33), le norme in materia di società regionali (legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2014 ed ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno (legge regionale 31 dicembre 2013, n. 40).

I riferimenti normativi, statali e regionali, nonché le caratteristiche,  le modalità ed i parametri attraverso i quali questa Sezione procede allo svolgimento dell’attività di verifica sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali sono già state oggetto di una compiuta disamina effettuata in sede di verifica sulle leggi regionali adottate nel primo semestre 2013 alla quale si rinvia (Relazione approvata con deliberazione di questa Sezione n. 48/RQ/2014 del 30 gennaio 2014).

In questa sede ci si limiterà ad un richiamo delle più significative pronunce della Corte costituzionale in tema di copertura finanziaria, adottate nel periodo di riferimento, ai fini di un aggiornamento degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia. I principi elaborati a questo riguardo dalla Consulta costituiscono, infatti, un fondamentale parametro di riferimento sia per il legislatore regionale sia per l’attività di verifica demandata alla Corte dei conti in questa sede.

Nel secondo semestre 2013, si segnalano sette sentenze di rilievo della Corte costituzionale in tema di copertura finanziaria.
Si tratta di pronunce che rilevano sotto vari profili concernenti: la quantificazione degli oneri (sentt. n. 181; 212); la clausola di “neutralità finanziaria” o di “invarianza di spesa (sentt. n. 212, 237); il finanziamento degli oneri con economie di spesa realizzate nell’esercizio precedente o con imputazione all’avanzo di amministrazione presunto (sentt. n. 241, 250, 266); la completa assenza di copertura finanziaria (sent. n. 307).
Con la sentenza n. 181/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni delle leggi della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 e 7 agosto 2012, n. 19, per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. in quanto le disposizioni impugnate non contenevano alcuna quantificazione della spesa derivante dall’applicazione delle leggi medesime.
In questa occasione, pertanto, la Corte ha rimarcato che la norma specificativa del divieto di cui all’art. 81, quanto comma, Cost. (e cioè l’art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che prevede che le leggi o i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai bilanci, annuali e pluriennali) prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell’onere, per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’identità indefinita, da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.
Con la sentenza n. 212/2013, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, nella parte in cui non sono quantificate né viene indicato ove debbano essere reperite le risorse necessarie per sostenere le spese ivi previste. In questo modo, infatti, verrebbero a mancare i requisiti essenziali, elaborati dalla stessa giurisprudenza costituzionale e che devono essere rispettati da tutte le leggi di spesa, ossia l’indicazione della misura e la copertura dell’impegno finanziario richiesto affinché le disposizioni possano trovare attuazione.
Con riferimento, invece, al profilo dell’invarianza finanziaria, va citata la sentenza n. 237/2013 dove la Corte ha, innanzitutto, ricordato i principi più volte riaffermati in materia, è cioè che la copertura finanziaria, per soddisfare i parametri costituzionali, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria e irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. Per questi motivi, la clausola di neutralità finanziaria, prevista dell’art. 17, comma 7, della legge 196/2009 per essere considerata effettivamente tale e non una mera clausola di stile, esige il corredo di dati ed elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate a bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.
La formale previsione di invarianza, infatti, non vale di per sé ad escludere l’insorgenza di oneri privi di copertura.
Da segnalare, inoltre, i principi ribaditi dalla Corte costituzione in tema di programmazione finanziaria regionale.
A questo proposito, si richiama la sentenza n. 241/2013, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, (legge finanziaria regionale 2013) che destina al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico, gli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità, finalizzata al pagamento dei debiti sanitari di cui all’art. 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, utilizzando, in questo modo, un’economia di stanziamento proveniente dall’esercizio 2012, nel successivo esercizio 2013.
In questa occasione, la Corte costituzionale ha ribadito che è precluso dall’ordinamento contabile l’utilizzo di economie di esercizi precedenti, che possano essere trasferite a quello successivo attraverso una sorta di vincolo postumo.
Secondo la Corte, infatti, l’economia di bilancio relativo ad esercizi precedenti, ed in particolare quella di stanziamento, è intrinsecamente incompatibile con il concetto di riprogrammazione.
Inoltre, nella medesima pronuncia, la Corte ha sottolineato che la disposizione censurata entrava in collisione anche con il principio dell’unità di bilancio, desumibile dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione ed esplicitato dall’art. 24, comma 1, della legge 196/2009, in base al quale il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposto dalla legge per alcune tipologie di entrate (ad es. tributi di scopo, mutui destinati all’investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.). Di conseguenza, se tale principio risulta indefettibile nell’ambito del singolo esercizio di competenza, a maggior ragione esso preclude che economie di spesa di esercizi precedenti possano essere trasferite ad un esercizio successivo.
In ordine, poi, al concetto di economia di spesa la Corte ha rimarcato, ancora una volta, come lo stesso costituisca «sopravvenienza attiva vera e propria, che deve riversarsi – quale componente positiva – nella aggregazione complessiva degli elementi che determinano il risultato di amministrazione».
Con la sentenza n. 250/2013, invece, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di taluni articoli della legge della regione Abruzzo n. 3 del 2013 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015) nella parte in cui prevedono l’utilizzo di quota parte del “saldo finanziario presunto” alla chiusura dell’esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Con riferimento a questo profilo, la Consulta ha ritenuto, da un lato, che la copertura della spesa sia viziata per effetto della non consentita imputazione all’avanzo di amministrazione presunto, entità giuridicamente ed economicamente inesistente (sentenza n. 70 del 2012), e, dall’altro, che il principio di unità, prescrivendo «che il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all’investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.)» (cfr. sentenza n. 241 del 2013, cit.), non consenta la correlazione vincolata tra la posta di entrata e la spesa, dal momento che nella fattispecie non esiste alcuna specifica disposizione legittimante tale deroga.
Analoga è la ratio decidendi della successiva sentenza n. 266/2013 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge di bilancio della regione Molise n. 5 del 2013) con la quale la Corte ha ribadito che, ai fini della previsione di un’idonea copertura finanziaria, l’impiego di risorse provenienti da esercizi precedenti è consentito solamente in presenza di particolari requisiti quali: a) l’effettiva riscossione di una risorsa finalizzata negli esercizi anteriori; b) la sua mancata utilizzazione in detti esercizi; c) la persistenza di un vincolo legislativo per le originarie specifiche finalità (sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012).
Infine, con la sentenza n. 307/2013 la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma contenuta nella legge della Regione Puglia n. 25 del 2012 che omette di indicare i mezzi per far fronte alla nuova spesa introdotta dalla disposizione in esame.
A questo proposito, la Corte costituzionale, richiamando i propri precedenti in tema di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81, Cost. si ispira (sentenze n. 131 del 2012, n. 272 e n. 106 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007) e di copertura di nuove spese (sentenze n.131 del 2012, n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008), ha rimarcato che, dato lo stretto collegamento tra la legge, la nuova e maggior spesa che essa comporta e la relativa copertura finanziaria, quest’ultima non può essere ricercata in altre disposizioni, ma deve essere indicata nella legge medesima, al fine di evitare che gli effetti di essa (eventualmente in deroga alle altre disposizioni) possano dar luogo a stanziamenti privi della corrispondente copertura.
Di particolare rilievo è anche la sentenza n 310, laddove la Corte costituzionale ha avuto occasione di fare riferimento alla portata della recente riforma degli artt. 81 e 97 , primo comma, della Costituzione, rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e del nuovo primo comma dell’art. 119 della Costituzione, disposizioni che pongono l’accento sul rispetto dell’equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
In proposito, la Corte ha osservato – citando la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri) – che «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che vi è l’esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non possano prescindere dalle politiche economiche europee.
A conclusione di questa breve rassegna della giurisprudenza costituzionale, giova evidenziare un ulteriore profilo circa i profili di copertura delle leggi di spesa regionali relativi agli interventi della Consulta.
Infatti, c’è da tener presente che “effetti finanziari” possono essere indotti nella legislazione reginale anche proprio dalle stesse sentenze della Corte costituzionale.
A questo proposito sembra estensibile anche alle Regioni, la previsione di cui all’art. 17, comma 3, della legge 196/2009 che, nell’ipotesi di pronunce della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, esige l’adozione, ad opera dei competenti organi regionali o provinciali, di tempestive conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto del citato art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Tale conclusione pare legittimata dalla previsione di cui all’art. 19, comma 2, della legge 196/2009, secondo la quale ai sensi del citato art. 81, quarto comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono tenute ad adottare le metodologie di copertura previste dall’art. 17 della medesima legge.


Parte Seconda

Leggi della Regione Veneto approvate nel secondo semestre 2013

Nel secondo semestre del 2013 sono state pubblicate 24 leggi regionali, di cui solo sei sono state considerate produttive di effetti finanziari da parte della Regione e precisamente:
- legge regionale 23 luglio 2013, n. 17- “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto”;
- legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 – “Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon”;
- legge regionale 1 agosto 2013, n. 21 – “Misure per la copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Regionale”;
- legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 – “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni”;
- Legge regionale 29 novembre 2013 n. 31 “Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009 n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” e successive modificazioni”.
- Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 40 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno”


Attività istruttoria

Ai fini dello svolgimento della verifica inerente alle tecniche di quantificazione degli oneri finanziari ed alle tipologie delle coperture finanziarie delle leggi di spesa regionali, la Sezione regionale della Corte dei conti, con nota prot. n. 1767 del 07/02/2014, ha chiesto al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto la trasmissione della documentazione prevista a corredo dei progetti di legge ed alle leggi emanate nel semestre 1 luglio – 31 dicembre 2013.
Con nota prot. n. 5581 del 20/03/2014, acquisita a protocollo Cdc n. 3063 del 24/03/2014, sono state trasmesse dal Consiglio Regionale del Veneto le schede di analisi economico finanziaria e/o le note ricognitive degli impatti finanziari, previste a corredo dei provvedimenti legislativi approvati nel secondo semestre 2013.
Con successiva nota prot. n. 3655 del 14/04/2014, questa Sezione ha chiesto al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto un’integrazione della documentazione depositata.
In risposta alla sopra richiamata nota, il Presidente del Consiglio Regionale, con nota prot. n. 8487 dell’8/05/2014, acquisita a protocollo Cdc n. 4341 del 09/05/2014, ha depositato ulteriore documentazione ed ha fornito alcune  precisazioni in ordine a quanto richiesto dalla Sezione.


Considerazioni generali

All’esito di questa seconda verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali venete, la Sezione regionale di controllo ritiene di formulare alcune osservazioni.
Innanzitutto, si fa presente che l’obbligo di prevedere la copertura finanziaria delle leggi regionali comportanti oneri finanziari, risulta formalmente rispettato dal momento che nella normativa regionale sono adottati e disciplinati gli strumenti e gli istituti previsti a tale riguardo dal legislatore statale. Tuttavia non sempre risulta che il contenuto di tali strumenti rispetti, in concreto, i requisiti richiesti dal legislatore, come esplicitati dalla giurisprudenza costituzionale richiamata nella parte precedente della presente relazione.
A questo proposito, si segnala la non conformità al principio costituzionale della necessaria copertura finanziaria delle leggi regionali istitutive di nuovi oneri, del riscorso alla tecnica della copertura di nuove spese riferite ai semplici stanziamenti di bilancio, che potrebbero determinare la scopertura di altri oneri finanziari previsti a legislazione vigente e, soprattutto, si ricorda che è comunque necessaria l’espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero della variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare la spesa (l.r. 17/2013; l.r. 20/2013; l.r. 26/2013; l.r. 31/2013).
Inoltre, viene rimarcata la mancata previsione della prescritta clausola di salvaguardia nel caso in cui l’onere venga configurato come semplice previsione, al fine di apprestare mezzi di copertura aggiuntivi, in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture in modo tale da compensare gli effetti che eccedano le previsioni di spesa.
Come verrà evidenziato in sede di analisi dei singoli provvedimenti legislativi (vedi ad es. l.r. 17/2013; l.r. 20/2013; l.r. 31/2013), si segnala anche che nella scheda di analisi economico- finanziaria di cui all’art. 6 della legge regionale 39/2001 (strumento sostanzialmente analogo alla “relazione tecnica” di cui all’art. 17 della legge 196/2009) spesso non sono illustrati i criteri e le tecniche con i quali si è proceduto alla quantificazione degli oneri finanziari.
A questo proposito, si ribadisce la necessità che la tale quantificazione sia credibile, affidabile e verificabile, nel senso di ragionevolmente argomentata, tenuto presente che le singole tecniche di copertura esigono un’analitica quantificazione a dimostrazione della loro idoneità.
Non soddisfano tale requisito, ad esempio, le schede e le note ricognitive redatte anche in anni precedenti alla data di emanazione del provvedimento, non accompagnate da una documentazione coeva o, quanto meno, recente rispetto alla data di emanazione della legge (l.r. 17/2013).
Inoltre, in un caso (l.r. 31/2013), ai fini dell’indicazione delle concrete modalità di copertura finanziaria si rinvia addirittura all’adozione di un provvedimento successivo, da adottarsi in sede di legge finanziaria regionale, che avrebbe dovuto prevedere il rifinanziamento dell’intervento (rifinanziamento che, tra l’altro, come riconosciuto dall’Amministrazione regionale in sede istruttoria non è stato previsto).
Sul punto, pertanto, si evidenzia la necessità di un maggior dettaglio informativo della quantificazione degli oneri al fine di consentire una esaustiva valutazione degli stessi e delle correlate coperture dal parte dello stesso Consiglio regionale.
Si è riscontrato, inoltre, che in alcuni provvedimenti manca del tutto sia la necessaria scheda di analisi, sia la previsione di spesa connessa all’attuazione del provvedimento o la necessaria clausola di salvaguardia (.l.r. 29/2013, l.r. 37/2013; l. r. 39/2013), nonché l’indicazione delle concrete modalità di copertura della spesa (l.r. 31/2013).
Sempre con riferimento allo strumento della scheda di analisi economica finanziaria, si segnala  ancora una volta che la classificazione della spesa (adottata nella tabella D della scheda) non sembra pienamente conforme alla classificazione delle spese di cui alla legge di contabilità sia statale che regionale. Infatti, nell’ambito della categoria delle c.d. spese pluriennali vengono comprese le spese continuative e le spese ricorrenti che, in realtà, come già illustrato in precedenza, rappresentano una categoria di spesa unica, distinta da quelle c.d. pluriennali.
Si tratta di una distinzione tenuta presente anche dal legislatore regionale che all’art. 4, comma 1, della legge regionale 39/2001 distingue nettamente tra spese a carattere continuativo o ricorrente e spese a carattere pluriennale, ma che non sembra recepita nel documento di analisi economico finanziario dove, con riferimento alla durata della spesa, il termine ”spesa ricorrente” sembra usato come sinonimo di spesa pluriennale. Questo potrebbe generare confusione, tenuto anche presente che la distinzione in questione ha notevole rilevanza in quanto per le leggi istitutive di spese pluriennali (aventi cioè una consistenza variabile e circoscritta nel tempo) è richiesta, al pari di ogni altra legge che produce nuovi o maggiori oneri, la esplicita indicazione non solo dei mezzi di copertura e della specifica clausola di salvaguardia, ma anche dell’onere per l’esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi successivi.
Inoltre, dall’esame della documentazione allegata alle singole leggi regionali, talvolta è emerso una non concordanza degli importi finanziari riportati nelle schede di analisi economica finanziaria e nelle note ricognitive degli impatti finanziari, rispetto a quelli successivamente contenuti nelle singole norme finanziarie, senza che venga data ragione di tale difformità, a volte anche rilevante (l.r. 17/2013);
Con riferimento, infine, ai provvedimenti ritenuti privi di effetti finanziari, si ribadisce la necessità che la declaratoria di assenza di oneri si desuma dal contenuto concreto della normativa cui afferisce e va, anche questa, adeguatamente argomentata e dimostrata.
Sono state infatti, individuate, alcune leggi regionali che comportano degli evidenti oneri finanziari a carico del bilancio della Regione ma che, sono stati impropriamente considerate dal legislatore regionale come di contenuto meramente normativo (.l.r. 25/2013; l.r. 28/2013).
La segnalazione di tali carenze si rende necessaria in quanto rendono dubbia la correttezza della previsione di nuovi oneri recati da leggi regionali ai fini del rispetto delle principio costituzionale della necessaria copertura finanziaria. Si ricorda, infatti, che il difetto di copertura finanziaria costituisce un vizio essenziale della legge che potrebbe portare anche alla declaratoria di incostituzionalità della stessa.


Esame delle singole leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 – “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".
Con il provvedimento in esame si istituisce il marchio di qualità “Qualità Veneto” al fine di promuovere i beni ed i servizi di eccellenza del Veneto, in modo tale da garantire il consumatore circa l’elevato livello qualitativo del prodotto oltre che dell’origine veneta degli stessi.
Il provvedimento, inoltre, si propone anche di promuovere una serie di iniziative finalizzate a sostenere il marketing commerciale e la vendita dei prodotti e dei servizi, certificati dal marchio di qualità in questione.
Per il raggiungimento di queste finalità, la Giunta regionale viene autorizzata ad individuare, anche tramite procedure di evidenza pubblica, il logo che contraddistingue il marchio di qualità in questione (art. 2), viene previsto un organismo di controllo indipendente che esegua un programma, aperto di controllo della qualità e della responsabilità sociale delle imprese (art. 5), viene prevista la nomina di un comitato per la qualità (art. 7) e la nomina di una commissione tecnica per ciascun prodotto che usufruisce del marchio in argomento (art. 8).
Viene prevista, inoltre, la possibilità di promuovere una serie di misure di sostegno alla diffusione del marchio (art. 11), per il finanziamento delle quali la Giunta regionale può anche concedere contributi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato (art. 12).
La norma finanziaria (art. 17) quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dei sopra citati artt. 2, 5, 11 e 12, in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013, ai quali si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0051 “Tutela dei marchi e delle produzioni tipiche” mediante prelevamento di pari importo dal fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, allocato nell'upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2013.
Con riferimento alla quantificazione delle spese di cui all’art. 2 (spese per la procedura di evidenza pubblica volta ad individuare il marchio e spese per la registrazione dello stesso), nella scheda di analisi economico–finanziaria, trasmessa a questa Sezione e risalente al 2010, vengono quantificate solo le spese relative alla registrazione del marchio (senza prendere in considerazione le spese per l’eventuale gara di evidenza pubblica, pure previste dalla norma), calcolate in base ai tariffari dell’Ufficio per l’armonizzazione nel marcato interno (specificando che si tratta di una spesa che va ripetuta ogni dieci anni in occasione del rinnovo della registrazione).
Con riferimento, invece, alla spesa per l’affidamento dei controlli all’organismo di controllo indipendente di cui all’art. 5 del provvedimento, questa viene quantificata in € 70.000, per ogni anno del triennio considerato, in base al costo dei servizi analoghi.
Infine, le spese necessarie per finanziarie le iniziative di sostengo alla promozione delle misure oggetto del provvedimento, previste dall’art. 11, e gli eventuali contributi che la Giunta può concedere a questo scopo ai sensi dell’art. 12, sono state quantificate, nel medesimo documento di analisi economico-finanziaria, per il primo anno in € 930.000,00 e negli anni successivi, in € 1.930.000,00, secondo le risorse disponibili nel bilancio regionale.
A questo proposito, si fa innanzitutto presente che la scheda di analisi economico finanziaria relativa al provvedimento in questione risale al 14 luglio 2010.
In sede istruttoria, questa Sezione, con la sopra indicata nota del 14 aprile 2014, ha fatto un’esplicita richiesta di integrare la documentazione, prevista a corredo della copertura finanziaria, con quella successiva, coeva alla formale adozione del provvedimento da parte della Regione e necessaria per una previsione coerente, ragionevole ed attuale degli oneri finanziari. A fronte di questa richiesta, la Regione Veneto con la sopra citata nota di risposta dell’8 maggio 2014, ha precisato che il legislatore regionale ha scelto, in fase di prima attuazione della legge, di promuovere le iniziative di cui all’art. 11, senza ricorrere alla concessioni di contributi, prospettati, tra, l’altro, come eventuali nello stesso provvedimento.
Inoltre, nella medesima nota, è stato fatto altresì presente che la Giunta regionale ha adottato, con deliberazione n. 2822 del 30 dicembre 2013, una schema di convenzione con Unioncamere del Veneto, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 11 (dove viene previsto che le attività di promozione possono essere attuate direttamente dalla Regione o, su incarico della stessa, da Unioncamere in collaborazione con istituti o enti attivi nei rispettivi settori) e che, contestualmente, è stato impegnato lo stanziamento di € 100.000,00 sul capitolo 101911 “Trasferimenti per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio “Qualità Veneto”, afferente all’upb U0051 del bilancio di previsione 2013.
La risposta fornita dalla Regione, tuttavia, non chiarisce le ragioni di questa rilevante differenza degli oneri finanziari stimati durante i lavori preparatori del 2010 (€ 1.000.000,00 per il 2010 e € 2.000.000,00 per il 2011 e 2012), rispetto a quelli quantificati nel provvedimento in esame (€ 100.000,00).
Si fa presente, inoltre, che per il finanziamento degli oneri di € 100.000,00 vengono indicate, nel provvedimento, le risorse allocate nell’upb U0051 “Tutela dei marchi e delle produzioni tipiche”, mediante prelevamento di pari importo dal fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’art. 55 l.r. 11/2011, allocato nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2013.
A questo riguardo, si evidenzia che, a fronte di una previsione originaria di € 1.000.000,00 per l’esercizio 2010 e di € 2.000.000,00, per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012, per la cui copertura si prevedeva l’utilizzo delle risorse stanziate nella sopra indicata upb U0053, la Direzione Regionale Sviluppo Economico Ricerca ed Innovazione, con nota del 9 agosto 2010, esprimeva parere negativo sull’utilizzo delle sopra richiamate risorse stanziate nell’upb U0053, in quanto “indispensabili per l’impegno di spesa sui bandi annuali previsti dall’art. 3 della l.r. 8/2003 (“Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale).
Posto che, anche a seguito di esplicita richiesta da parte di questa Sezione, non è stata trasmessa alcuna documentazione successiva al 2010, allo stato degli atti, non è dato di conoscere il permanere di queste condizioni ostative anche a seguito di una sensibile riduzione della quantificazione degli oneri finanziari, che comunque, decurtati dell’importo degli eventuali contributi, sono stati quantificati in € 100.000,00 secondo delle stime che non sono state documentate.
Inoltre, a seguito della precisazioni fornite in sede istruttoria dalla Regione, risulta che l’importo di € 100.000,00 destinato a finanziare l’applicazione degli artt. 2, 5, 11 e 12, è stato impegnato, nel suo complesso, per finanziare esclusivamente le attività di promozione e di diffusione del marchio di qualità (dettagliatamente riportate nell’art. 1 della sopra citata convenzione approvata con DGR 2822/2013) realizzate operativamente dall’Unione Regionale delle Camere di commercio del Veneto.
Ci si riferisce, pertanto, all’applicazione del solo art. 11, di conseguenza, risultano prive di coperture le spese di cui ai restanti artt. 2 e 5 (escludendo l’art. 12 relativo ai contributi regionali che la Regione ha deciso di non concedere), tra le quali sono comprese anche le indispensabili spese per la registrazione del marchio (€ 20.000,00, stimate nel 2010, da effettuarsi una volta ogni dieci anni), propedeutiche a qualsiasi attività di promozione e di informazione da svolgere ad opera dell’Unioncamere del Veneto.
Alla luce di quanto esposto, si prospetta una situazione alquanto contraddittoria in quanto emergerebbe o una non corretta quantificazione degli oneri finanziari relativi all’applicazione del provvedimento – prendendo come riferimento gli importi indicati nei documenti del 2010, (gli unici disponibili per una valutazione al riguardo, posto che non risulta un aggiornamento degli stessi né sono stati forniti ulteriori documenti che sostengano e giustifichino l’attuale operazione di quantificazione degli oneri di spesa) – oppure una incompleta copertura finanziaria per l’applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
Un’ulteriore questione deve essere prospettata, in ordine alla qualificazione delle spese in questione.
Nella scheda di analisi economico finanziaria, infatti, le suddette spese sono qualificate come spese di natura corrente e sono riferite sia alle spese relative alla registrazione del marchio sia alle spese per finanziare le misure di sostegno a favore del marchio stesso.
Tuttavia, al riguardo, occorre precisare che le spese per la registrazione di un marchio sono quantificate per tutta la durata ipotetica del marchio e sono spese che apportano al bene in questione (il marchio) un valore aggiunto, per questo motivo in quanto spese incrementative del valore di un bene, vanno considerate come spese in conto capitale, cioè di investimento.
Mentre, invece, le restanti spese - che risultano qualificate come “spese correnti” (tra l’altro, di carattere continuativo, tanto che ne viene prevista la copertura solo per l’esercizio finanziario 2013) – trovano copertura, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), della legge regionale 39/2001, mediante prelevamento da un fondo unico regionale per lo sviluppo economico, allocato nell’UPB U0053 (che ha natura di spesa di investimento - vedi nota cit. del 14 settembre 2010 dell’Ufficio problemi finanziari) – per essere allocate nell’upb U0051 “Tutela dei marchi e delle produzioni tipiche” che ha natura di spesa corrente.
Questo non è solo in contrasto con quanto stabilito dalla citata l.r. 39/2001 che, al comma 1 dell’art. 5, impone, invece, che la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese deve avvenire anche nel rispetto della natura economica delle spese, ma viola anche l’art. 17 della legge 196/2009 – disposizione che trova immediata applicazione anche in ambito regionale, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale – che al comma 1, lett. a), espressamente preclude l’utilizzo di accantonamenti iscritti in fondi speciali di conto capitale per iniziative di parte corrente.

Legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 – “Modifiche della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni, con la introduzione della figura di accompagnatore di media montagna”.
Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 29 luglio 2013, n. 19 – “Modifica della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante" e successive modificazioni”.
Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari.

Legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 – “Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon”.
Il provvedimento in esame è finalizzato alla tutela della salute pubblica dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti naturali tipiche del gas radon e prevede una serie di strumenti deputati alla prevenzione e limitazione dei rischi derivanti dalla concentrazione di gas radon nel territorio e negli edifici destinati ad abitazione, a luogo di lavoro ed, in generale, all’aggregazione sociale.
In particolare, viene prevista la predisposizione di un Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon nonché l’individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.
Viene, inoltre, prevista (art. 4) la predisposizione, da parte dei comuni, di progetti di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti, individuati come edifici a rischio.
Per la realizzazione di tali progetti la Regione concede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, contributi ai comuni interessati (art. 5).
La norma finanziaria (art. 6) dispone che agli oneri di natura corrente, derivanti dall'applicazione del provvedimento, e quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2013 e 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si provvede utilizzando per pari importo le risorse allocate nell'U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 6, del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente la dotazione dell'upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” viene incrementata di euro 50.000,00 nell'esercizio 2013 e di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.
In ordine alla quantificazione degli oneri, nella scheda di analisi economico finanziaria, trasmessa a seguito del supplemento istruttorio, si fa presente che gli oneri, qualificati come di natura corrente, per i contributi di cui all’art. 5, da erogare a favore dei comuni interessati che predispongono progetti di recupero o di risanamento, sono stati quantificati in base ad un ipotetico numero di comuni beneficiari equivalente a 100. Nel documento viene precisato che tale stima si basa sulla mappatura del territorio regionale effettuata dall’Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto), in ordine alle aree ad elevata concentrazione di radon.
Si rappresenta, pertanto, che sulla base di questa stima l’entità del singolo contributo previsto sembra ridursi ad un’entità abbastanza modesta, circostanza questa che fa dubitare sulla correttezza e sulla credibilità della previsione effettuate a questo riguardo.
In ordine, poi, alle tecniche di copertura, sempre nella scheda di analisi economico finanziaria queste non venivano indicate, contenendo un generico riferimento ad una upb di nuova istituzione, tanto che in sede di verifica della scheda in argomento, la Direzione di Bilancio della Regione Veneto riconosceva che tale documento non conteneva il “riscontro di copertura della spesa indotta dal provvedimento in oggetto”.
Anche il parere espresso dalla Prima commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 del regolamento interno del Consiglio regionale, in data 13 settembre 2012, faceva presente che, affinché gli oneri di parte corrente, pari ad euro 100.000,00, potessero ritenersi coperti “non è sufficiente dire che sono allocati nell’upb di nuova istituzione, necessita infatti individuare tra le upb appartenenti alla stessa natura economica (ovvero corrente) alla quale sottrarre le risorse in questione”, specificando altresì che, sul bilancio pluriennale, i soli capitoli (afferenti all’upb di nature corrente “Prevenzione e protezione ambientale”), finanziati con risorse autonome regionali, negli esercizi 2013 e 2014, erano il capitolo 50264 (“Spese per funzionamento Commissione V.I.A.”) ed il cap. 60033 (“Quota del Fondo sanitario destinata al finanziamento dell’ARPAV”), sui quali non c’era sufficiente copertura finanziaria.
A fronte di tali contestazioni, la norma finanziaria prevede l’utilizzo delle risorse – pari a € 50.000,00 per l’esercizio 2013 ed € 100.000,00, per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015 -  allocate nell’U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, con il contestuale incremento della dotazione dell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” di € 50.000,00 nell’esercizio 2013 e di € 100.000,00, in ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.
A parte l’indicazione poco chiara della copertura finanziaria, contenuta nella norma in esame, la Sezione ricorda che, anche quando alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli, è comunque necessaria l’espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l’onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate (da ultimo, cfr. Corte Cost. sentenza n. 272/2011, secondo un principio espresso sin dalla sent. n. 30/1959).

Legge regionale 1 agosto 2013, n. 21 – “Misure per la copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Regionale”.
Questo provvedimento rappresenta uno dei presupposti per poter accedere all’anticipazione di liquidità prevista, per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, dall’art. 3 del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, conv. dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nell’ambito delle misure previste per l’accelerazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, maturati alla data del 31 dicembre 2012.
La norma statale, infatti, prevede che le Regioni per poter accedere a questa anticipazione di liquidità debbano predisporre delle misure, anche legislative, idonee e congrue, di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione in questione, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente (art. 3, comma 5, lett. a), d.l. 35/2013). Oltre alla predisposizione delle misure di copertura, le Regioni interessate devono  presentare un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012, comprensivi anche degli interessi (art. 3, comma 5, lett. b), d.l 35/2013), e a trasmettere l’apposita istanza di accesso all’anticipazione (art. 3, comma 4, d.l. 35/2013).
Pertanto con questa legge regionale, si autorizza la Regione Veneto ad accedere all’anticipazione in questione, e a sottoscrivere il relativo contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, accedendo all’intero importo, definito con decreto dello stesso Ministero, di euro 777.231.000,00.
All’art. 2 della legge regionale in esame viene stabilito che il rimborso della sopra indicata anticipazione è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 2014, e per un periodo di trenta anni, delle somme occorrenti e che detto rimborso avviene con rate annuali, di importo previsto pari a euro 45.000.000,00, comprensive di quota capitale e quota interessi. Nella medesima disposizione viene, altresì, stabilito che il tasso di interesse a carico della Regione, come previsto dall’art. 3, comma 5, lettera c), del citato d.l. 35/2013, è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni e che le rate in questione rientrano fra le spese riclassificate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ("Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione").
Infine, la norma finanziaria (art. 3, l.r. 21/2013) prevede che le entrate di cui alla legge in esame, quantificate in euro 777.231.000,00 per l'esercizio 2013, sono introitate nell'upb di nuova istituzione E0143 "Acquisizione risorse finanziarie per anticipazioni alle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere", all'interno della categoria C0019 di nuova istituzione "Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine" del Titolo V "Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie" del bilancio di previsione 2013 e sono interamente destinate alla ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l'applicazione del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (U0251 "Spesa di investimento in ambito sanitario" del bilancio di previsione 2013).
Per quanto concerne, invece, la copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle anticipazioni, quantificati in euro 45.000.000,00, per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, viene previsto che vi si fa fronte mediante variazione agli esercizi 2014 e 2015 e riduzioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, da operare nel seguente modo:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
      Anno 2014 Anno 2015
      Stanziamento di competenza Stanziamento di competenza
U.P.B. U0156      
   Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ulss e dei comuni nell'ambito dei servizi sociali  -18.000.000,00 -18.000.000,00
capitolo 100018/U "Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno e promozione dei servizi sociali: contributi alle aziende ulss per la gestione dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. c), L.R. 13 aprile 2001, n. 11)"
-18.000.000,00 -18.000.000,00
U.P.B. U0148      
   Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia  -27.000.000,00 -27.000.000,00
capitolo 100012/U "Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i), L.R. 13 aprile 2001, n. 11 - artt. 13 e 50, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11)"
-27.000.000,00 -27.000.000,00
U.P.B. U0147  +45.000.000,00 +45.000.000,00
   Rimborso prestiti in materia di sanità      
capitolo 101889/U "Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013""
+31.360.000,00 +30.800.000,00
capitolo 101890/U "Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013""
+13.640.000,00 +14.200.000,00
   

Il comma 3 della sopra citata norma finanziaria, autorizza inoltre, la Giunta regionale ad apportare le variazioni di bilancio che si rendano necessarie per adeguare l'importo delle rate annuali di rimborso dell’anticipazione di liquidità sulla base dell'effettivo tasso di interesse posto a carico della Regione all'atto della sottoscrizione del contratto di anticipazione, rispetto a quello preventivato con la presente legge.
Con riferimento al profilo della copertura utilizzata, si deve evidenziare che il legislatore regionale ha voluto procedere alla copertura dei gravosi oneri restitutori, previsti dal provvedimento in questione, senza prevedere delle maggiori entrate, ma facendo esclusivo riferimento alle risorse già stanziate nel bilancio di previsione. In particolare, prevedendo un prelevamento dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui all’art. 13, comma 3, lett. c) ed e), i pesanti oneri restitutori di questa anticipazione di liquidità vengono a gravare sui servizi sociali.
Si fa, inoltre, presente che, nella documentazione trasmessa a corredo della legge in questione, non si fa alcun riferimento alla effettiva capienza dei capitoli sui quali si viene ad incidere in maniera così pesante ed in modo continuativo.
Ulteriori elementi di criticità relativi alla tipologia di copertura cui il legislatore regionale ha fatto ricorso, risiedono nella circostanza che le anticipazioni in questione andranno a finanziare non solo il pagamento di pregressi debiti sanitari assunti ed impegnati, ma anche i c.d. “ammortamenti non sterilizzati” che costituiscono una nuova passività pregressa, rispetto alle quali sarebbe stato opportuno individuare delle autonome fonti di finanziamento.

Legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 – “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modificazioni”.
Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari.

Legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 – “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”.
Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari.

Legge regionale 24 settembre 2013, n. 24 – “Misure di semplificazione per la realizzazione di strutture ricettive all'aperto”.
Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari.

Legge regionale 7 novembre 2013, n. 25 – “Disposizioni transitorie concernenti il fondo di garanzia e controgaranzia in materia di turismo”.
Dalla documentazione trasmessa risulta che il contenuto del presente provvedimento è stato ritenuto meramente normativo, non comportante, pertanto, oneri a carico del bilancio della Regione.
In realtà, il contenuto di questa legge non risulta di carattere esclusivamente normativo in quanto viene ripristinata, nelle more dell’attuazione degli artt. 45 e 46 della l.r. 11/2013 (“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”), comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013, la vigenza dell’art. 101 della l.r. 33/2002 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”). Con quest’ultima disposizione era stato istituito un fondo di rotazione di garanzia e controgaranzia per agevolare finanziariamente i programmi presentati da determinati soggetti privati, la suddetta norma è stata poi abrogata dall’art. 51 della l.r. 11/2013 che prevede l’istituzione di un fondo di rotazione per il turismo (art. 45) e lo sviluppo di un sistema di garanzie per favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche.
Nela scheda di analisi economico finanziaria si evidenzia che il provvedimento in esame vuole definire il periodo di operatività del fondo di garanzia di cui al sopra citato art. 101 della l.r. 33/2002, per il periodo transitorio che precede l’attuazione delle nuove misure previste dagli artt. 45 e 46 della l.r. 11/2013, posto che quest’ultima legge non prevede un fondo di garanzia che succeda a quella previsto dall’abrogato art. 101; questo per far fronte alle posizioni giuridiche pendenti.
Nel documento si prevede espressamente che la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. (che gestisce il fondo di rotazione il fondo di garanzia e controgaranzia regionale di cui all’abrogato art. 101 l.r. 33/2002) resterebbe garante solo per le garanzie e controgaranzie già concesse alla data del 3 luglio 2013 (data di entrata in vigore della l.r. 11/2013) e non potrebbe più concederne di nuove con riferimento alle istanze anteriori al 3 luglio.
Tuttavia, nel testo della l.r. 25/2013, oggetto di esame, viene previsto che la vigenza del precedente fondo di garanzia è riferita ai procedimenti concessori di garanzia e controgaranzia, non solo definiti (come sarebbe in linea con la ratio del provvedimento sopra illustrata) ma anche a quelli in corso di definizione alla data del 3 luglio 2013, “sempreché definiti entro la data del 31 dicembre 2013”, nei limiti della capienza del fondo stesso.
All’art. 2 della legge in argomento, viene inoltre previsto, che dopo la data del 31 dicembre 2013, l’operatività del fondo de quo è limitata alla gestione delle posizioni definite ai sensi del comma 1, da parte del nuovo soggetto gestore del fondo di cui all’art. 45 della l.r. 11/2013.
In ordine alla copertura finanziaria del presente provvedimento, nonostante l’attuazione dello stesso venga limitata all’effettiva capienza del fondo di garanzia di cui al citato art. 101, ed in questo senso non comporterebbe nuovi oneri a carico del bilancio regionale, si evidenzia l’incongruenza che consente, alla data del 9 novembre 2013 (data di entrata in vigore della legge in argomento), la concessione di nuovi finanziamenti rispetto a delle procedure e ad un fondo che sono stati formalmente abrogati da una legge regionale quattro mesi prima.

Legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 – “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni”.
Con il provvedimento in esame si introducono una serie di modifiche alla legge regionale 40/2003 al fine di sostenere e promuovere l’aggregazione e l’associazionismo dei produttori quale strumento per la competitività del sistema agricolo e la regolazione dei mercati agroalimentari, conformemente agli orientamenti della Politica Agricola Comune.
Per questi motivi, viene previsto che la Giunta regionale individui i parametri minimi di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP) di ciascun settore.
Con le modifiche apportate dalla legge in argomento alla sopra citata l. r. 40/2003, si intende, inoltre, sostenere le strutture che portano un valore aggiunto all’economia locale, anche mediante la concessione di contributi per la realizzazione di specifichi programmi operativi che prevedano uno o più obiettivi o azioni di cui al D. lgs. 102/2005 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e del Regolamento CEE 1234/2007 (Regolamento recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli).
La norma finanziaria quantifica gli oneri, relativi agli aiuti di avviamento e per le azioni previste dai programmi operativi delle organizzazioni di produttori, derivanti dall'applicazione della legge in questione, in euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2013, cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale", del bilancio di previsione 2013.
Nella scheda di analisi economico – finanziaria viene illustrato che il suddetto ammontare è stato calcolato in base al numero di OP che si stimano beneficiarie di detto provvedimento.
Tale numero è stato calcolato escludendo dal novero delle OP attualmente riconosciute, quelle che già beneficiano di analoghi finanziamenti nell’ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato; la contribuzione regionale, invece, è stata calcolata in base alle 0,5% del volume di produzione commercializzata dalle restanti OP. La suddetta metodologia è stata ritenuta congrua anche Prima Commissione Consiliare in sede di parere ex artt. 22 e 26 del regolamento interno del consiglio regionale.
In ordine alla copertura finanziaria, nel medesimo parere si da atto che la copertura è offerta dal capitolo 101047 “Finanziamento regionale integrativo delle iniziative previste dal PSR 2007-2013”, afferente all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” , sulla cui dotazione (che ammontava ad euro 11.150.000,00), in sede di gestione finanziaria del bilancio 2013) non risultavano ancora assunti impegni.

Legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 – “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26” (legge regionale europea 2013).
Con la legge regionale europea, la Regione Veneto, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e l'attuazione delle politiche europee.
Il provvedimento in esame ha un contenuto esclusivamente normativo e non comporta oneri finanziari a carico de bilancio regionale.

Legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 – “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "norme per il funzionamento dei gruppi consiliari".
Con questo provvedimento la Regione intende adeguare il sistema di funzionamento dei gruppi consiliari al nuovo tipo di controllo introdotto sui rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale dall’art. 1, commi 9 e ss. del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, (attualmente ridefinito a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014).
Nell’ambito di questo provvedimento, pervenuto senza scheda di analisi economico finanziaria, in quanto di contenuto a carattere essenzialmente normativo, sono presenti, tuttavia, una serie di norme interpretative alle quali, in realtà, si deve riconoscere una valenza finanziaria.
Infatti, l’art. 3 della legge in argomento fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 13  della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 – in materia di definizione del tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari -  e dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 – in materia di contributi assegnati ai gruppi consiliari.
A questo riguardo, il primo comma del sopra citato art. 3 della l.r. 28/2013, stabilisce che il limite di spesa previsto dal comma 1 dell'art. 13 della l.r. 47/2012, in materia di ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale (che non può complessivamente eccedere l'importo determinato sulla base del parametro omogeneo di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del citato d.l. 174/2012, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni), si interpreta nel senso che non sono computate in esso “le spese per il personale effettuate con l'utilizzo degli avanzi finanziari degli esercizi precedenti l'esercizio 2013”.
Invece, nel secondo comma, del medesimo art. 3, viene stabilito che il comma 7 dell'art. 3 della l.r. 56/1984 (come sostituito dall'art. 14 della l. r. 47/2012) quando prevede che i gruppi consiliari possono impiegare i contributi, loro assegnati e non utilizzati nell'anno di erogazione, anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura, si interpreta nel senso che “gli avanzi finanziari degli anni antecedenti il 2013 possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa previste dal modello di rendiconto approvato con D.P.C.M. 21 dicembre 2012, ivi comprese le spese per il personale dei gruppi consiliari”.
Sostanzialmente, in questo modo, si prevede la possibilità che i residui non vengano restituiti al termine dell’esercizio finanziario nel quale sono maturati, con una disposizione che ha un evidente contenuto di carattere contabile-finanziario.

Legge regionale 29 novembre 2013, n.29  “Soppressione delle società Ferrovie Venete s.r.l., Immobiliare Marco Polo s.r.l., Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro s.p.a. e recesso dalla partecipazione alla Società per l’Autostrada di Alemagna spa”.
Il provvedimento normativo di che trattasi prevede la soppressione (rectius liquidazione) di alcune società direttamente partecipate dalla Regione Veneto ed in particolare delle società Ferrovie Venete s.r.l., Immobiliare Marco Polo s.r.l., Società Edilizia Canalgrande s.p.a. e Terme di Recoaro s.p.a..
La legge de qua individua (art. 1, comma2) la durata massima della fase di liquidazione (non superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di insediamento dei liquidatori), il termine per la presentazione del bilancio iniziale di liquidazione (entro trenta giorni dalla data di insediamento dei liquidatori: art.1, comma 4) nonché le modalità ed i criteri di svolgimento della liquidazione.
L’art. 2 della legge, infatti, stabilisce al primo comma che la Giunta Regionale predisponga un piano di liquidazione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore che prevede, tra l’altro, “le ipotesi di alienazione o valorizzazione del patrimonio gestito dalle società” soppresse, nonché “le misure relative al personale dipendente”.
Il secondo comma dell’art. 2 indica i principi  a cui la Giunta regionale deve attenersi nella redazione del piano di liquidazione, tra cui vengono in rilievo, ai fini della presente relazione,  l’”incentivazione della mobilità verso società partecipate dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex dipendenti a tempo indeterminato della società” soppresse e la “definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di proprietà delle società” stesse.
Tra le disposizioni che regolano la fase di liquidazione si colloca anche l’art. 3 a mente del quale “i beni e i rapporti attivi e passivi facenti capo alle società poste in liquidazione, che residuano al termine della procedura di liquidazione, sono trasferiti alla Regione Veneto”.
L’art. 5 della legge, rubricato “norma finanziaria”, prevede al primo comma la destinazione, in via prioritaria, delle risorse liberate “dallo smobilizzo dell’attivo circolante” delle società per ripianare le situazioni debitorie esistenti e per ristorare i liquidatori.
Le minori spese correlate all’azzeramento dei canoni di locazione relativi ad immobili societari già utilizzati come uffici regionali (art. 5, comma2) vengono  destinate ad incrementare “per pari importo e percentualmente in ugual misura” le Funzioni Obiettivo F0020 “Interventi sociali” e F0021 2Cultura” del bilancio pluriennale 2013-2015.
Le risorse “conseguenti alle scelte di alienazione o valorizzazione economica del patrimonio gestito dalle società” vengono, invece, destinate ad incrementare per pari importo la dotazione della Funzione Obiettivo F0007 “sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese” del bilancio pluriennale 2013-2015.
Manca, invece, l’individuazione, la quantificazione e, conseguentemente, la copertura degli oneri derivanti dalla incentivazione della mobilità degli ex dipendenti a tempo indeterminato (art. 2, comma 2, lett.c), degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di proprietà delle società (art.2, comma2, lett. e) nonché rapporti passivi che, a seguito della liquidazione, verranno trasferiti in capo alla Regione.
Il provvedimento, pervenuto privo della relazione economico finanziaria, è stato oggetto di richiesta istruttoria, alla quale è stato dato riscontro nei seguenti termini “non essendo stata predisposta la scheda di analisi economico-finanziaria, il relatore, con l’ausilio degli uffici, ha provveduto, anche attraverso l’analisi dei bilanci di esercizio di ogni società partecipata, a stimare la rilevanza finanziaria, diretta ed indiretta, dell’attuazione della legge, come emerge dalla relazione accompagnatoria”, di cui peraltro non è stata fornita documentazione alcuna.
Manca in ogni caso la previsione di spesa anche solo potenziale, il limite massimo e l’inclusione di una clausola di salvaguardia, profilandosi il contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost..

Legge regionale 29 novembre 2013 n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2012”.

Legge regionale 29 novembre 2013 n. 31 “Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009 n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” e successive modificazioni”.
L’art. 24 della L.R. 1/2009 ha assegnato, autorizzandone la spesa, a favore della società Veneto Strade s.p.a. il finanziamento di € 35.000.000 per la realizzazione di opere viarie complementari al c.d. nuovo passante autostradale di Mestre rientranti nella fascia B.
Parte di detto finanziamento risulta già essere stato impegnato per € 6.700.000 (con Decreto n. 289 del 21.12.2012) per la realizzazione dell’intervento “CPASS2 –int. N. 5/bis “Collegamento via Martiri della Libertà –Via Capitanio”.
Con la modifica introdotta dall’unico articolo di cui si compone la legge in esame si prevede che il finanziamento di € 35.000.000 autorizzato dall’art. 24 della L.R. 1/2009 (e più precisamente la quota ancora disponibile di € 28.300.000) possa essere utilizzato anche per la realizzazione di opere rientranti nella fascia A.
Nella scheda di analisi economico-finanziaria di accompagnamento del disegno di legge viene chiarito che “il presente disegno di legge andrà a modificare l’ambito di intervento per la quota ancora disponibile (€ 28.300.000) che verrà di volta in volta  rifinanziata tramite tabella A della legge finanziaria regionale ai sensi del vigente regolamento di contabilità L.R. 39/2001”, che prevede il rifinanziamento di singole e  specifiche leggi di spesa.
A seguito di richiesta istruttoria, la Regione ha specificato che: “questa legge si limita  a modificare l’ambito di applicazione oggettivo di una linea di spesa di investimento autorizzata dall’art. 24 della l.r.. 1/2009, che può essere eventualmente rifinanziata –nei limiti della quota ancora disponibile- attraverso al Tabella A “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa” allegata alla legge finanziaria regionale. Ciò non è avvenuto in occasione della recente legge finanziaria 2014 (l.r. 2/4/2014 n. 11), la cui Tabella A non prevede il rifinanziamento del suddetto articolo 24”.
Nel medesimo documento, la legge viene classificata tra quelle di spesa, tuttavia non vengono individuate né la classificazione né la copertura delle spese: si legge nel parere espresso a norma dell’art.22 del Regolamento consiliare dalla competente Seconda Commissione in sede referente (seduta del giorno 8 ottobre 2013) che la modifica dell’ambito di applicazione dello stanziamento “non si ripercuote sugli stanziamenti previsti, di conseguenza la novellazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale”.
E, però, come dichiarato nella scheda di analisi economico-finanziaria, la quota disponibile dello stanziamento di cui all’art. 24 della L.R. 1/2009 “verrà di volta in volta rifinanziata tramite tabella A della legge finanziaria regionale” (tabella che contiene l’elencazione dei rifinanziamenti o delle riduzioni degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa).
La copertura della spesa, che dovrebbe rivestire i caratteri della concretezza e dell’effettività, viene invece affidata ad un altro provvedimento legislativo regionale (la legge finanziaria) i cui contenuti, in relazione alla spesa di riferimento, non sono che meramente eventuali.  
Ciò non consente, evidentemente, di superare il necessario rilievo in ordine alla mancata indicazione delle concrete modalità di copertura della spesa e il profilarsi del contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost.

Legge regionale 29 novembre 2013 n. 32  “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia”
Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari, avendo un contenuto esclusivamente normativo.

Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 33 “Disegno di legge relativo a “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013”.
La legge approva l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2013 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2012 (art. 1).
L’articolo 2 determina il saldo finanziario negativo risultante dalla chiusura dell’esercizio 2012 in euro 714.081.309,63 ed il fondo iniziale di cassa in euro 1.173,512.530,31.
La Tabella A allegata alla legge ridetermina i residui attivi e passivi.
L’art. 3 determina in via definitiva l’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione in euro 1.444.887.045,24.
Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione il disavanzo viene rideterminato in euro  2.158.968.354,87.
Per farvi fronte, viene autorizzata la Giunta Regionale a contrarre prestiti nelle forme di indebitamento previste dalla legge per ulteriori € 624.064.002,68 (l’art. 5. Della L.R. 4/2013 di approvazione del bilancio di previsione autorizzava la contrazione di finanziamenti  per € 1.534.904.352,19): l’onere annuale relativo a tale ammortamento, comprensivo degli oneri fiscali, è previsto € 38.412.000 (che va sommato a quello relativo alla prima autorizzazione, pari  a € 95.305.000).
La copertura è prevista, per gli esercizi 2014 e 2015, nella parte spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 nell’UPB U0199.
Il Collegio dei revisori dei conti ha espresso, in data 9.12.2013, parere favorevole.
L’organo di revisione ha rilevato sul fronte delle Entrate minori introiti per 55.948.000 euro e sul fronte della spesa riduzioni per 34.893.000 euro, constatando che al fine di salvaguardare l’equilibrio di bilancio si è resa necessaria la riduzione di linee di spesa per complessivi € 21.055.000 (-55.948.000+34.893.000= -21.055.000), provvedendosi nell’ambito della manovra compensativa (di importo pari ad euro 25.298.690,87) a variazioni in aumento ed in diminuzione in relazione a singoli interventi.
Per quanto rileva ai fini del presente referto la copertura del maggior disavanzo accertato è assicurata dall’autorizzazione alla contrazione di prestiti c.d. a pareggio, modalità che, pur consentita dal vigente ordinamento contabile regionale, sembra oggi porsi in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost.

Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 34 “Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno”
Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari.

Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 35 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”
Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari.

Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 36 “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane”
Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari, avendo un contenuto esclusivamente normativo.

Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”
La legge istituisce il Garante regionale dei diritti della persona, contestualmente abrogando le figure del Difensore civico e dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, rispettivamente disciplinati dalla leggi regionali 6 giungo 1988 n. 28 e 9 agosto 1988 n.42.
L’art. 6 della legge stabilisce che “Al Garante spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell’indennità di carica di cui all’art. 1, comma 1 e dell’indennità di funzione di cui all’articolo 1, comma 2 lett. B), della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni, nonché il rimborso spese di cui all’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5 e successive modificazioni e secondo le modalità di cui all’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5 e successive modificazioni”.
In materia di organizzazione e spese di funzionamento dell’ufficio l’art. 15, comma 2,  prevede che “alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per l’attuazione del programma e per il funzionamento dell’Ufficio del Garante provvede, sentito il Garante, l’Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale con propria deliberazione, tenendo conto delle distinte funzioni previste dai capi II, II e IV del Titolo II anche sotto il profilo organizzativo”.
Sotto il profilo finanziario, l’art. 16, primo comma, prevede che “gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge  non possono eccedere quelli finalizzati al funzionamento delle figure di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988 n. 28 e 9 agosto 1988 n. 42” e che “a decorrere dall’esercizio 2015 è istituita l’UPB “Garante regionale dei diritti della persona” (Funzione obiettivo  F0001 “Organi istituzionali”; Area omogenea  A0001 “Organi istituzionali”), nella quale sono riversate le risorse allocate nel bilancio pluriennale  2013-2015: a) sull’UPB U0247 “Difensore civico”; b) sull’UPB U0002 “Giunta Regionale”, relativamente alla legge regionale 9 agosto 1988 n. 42”; c) sulle pertinenti UPB della Funzione obiettivo F0005 “Risorse umane e strumentali”, necessarie per la struttura  ed il personale assegnato al Garante”.
Con propria nota di accompagnamento della documentazione richiesta in istruttoria, la Regione ha dichiarato che “la legge in questione non comporta alcuna spesa ulteriore a carico del bilancio regionale, come emerge dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell’art. 16.”
La legge in questione deriva, peraltro, dall’accorpamento di tre disegni di legge, ma  in sede istruttoria è stata fornita unicamente la scheda di analisi economico-finanziaria di uno di essi, avente ad oggetto “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”, risalente al 13 settembre 2010, che portava, invece, una previsione di spesa di € 141.300 annui la cui copertura finanziaria veniva posta a carico dell’UPB 0002 “Giunta Regionale”.

Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 38 “Modifica della legge regionale 27 aprile 2012 n. 15 “Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali”
Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari, avendo un contenuto esclusivamente normativo.

Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
Il provvedimento contiene disposizioni di carattere generale applicabili alle società controllate, anche indirettamente, dalla  Regione, prevedendo, tra le altre, norme volte a contenere e ridurre le spese di funzionamento delle medesime società, a partire dall’esercizio 2014.
L’art. 13 (“Norma finanziaria”) stabilisce unicamente che le minori spese derivanti dall’attuazione della legge incrementino per pari importo  percentualmente in egual misura la dotazione delle funzioni obiettivo F0007 “Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese”, F0008 “Lavoro” e F0020 “Interventi sociali” del bilancio pluriennale 2013-2015.
Il provvedimento, pervenuto privo di scheda e relazione di analisi economico-finanziaria, è stato oggetto di istruttoria, alla quale è stato dato riscontro nei seguenti termini: “pur in assenza della scheda di analisi economico-finanziaria, si ritiene che l’attuazione della legge possa comportare positive ricadute sul bilancio regionale (in termini di minori oneri)”.
Non ci si può esimere dal rilevare, tuttavia, che la valutazione dell’impatto finanziario, anche in termini di minori oneri, debba essere effettuata in ogni caso con l’indicazione dei metodi utilizzati per la quantificazione, nonché delle eventuali necessarie coperture.

Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 40 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno”.
La legge autorizza l’esercizio provvisorio, a norma dell’art. 56, comma 4, dello Statuto Veneto e dell’articolo 15 della L.R. 39/2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione), del bilancio di previsione 2014 fino al momento di entrata in vigore della relativa legge di approvazione, espressamente autorizzando, inoltre, le spese per il funzionamento di Enti e Società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria (art. 1, comma 3), nonché le spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la regione o un danno per la collettività (art. 1 comma 6).
La medesima legge autorizza, inoltre, la Giunta regionale ad assumere nel corso dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno effettuando anche variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo relativamente agli stanziamenti di cassa in deroga a quanto previsto dal comma 2 lett b) dell’art. 22 della L.R. 39/2001.
Nella nota 17.12.2013 prot. 552034 a firma del Dirigente Regionale della Direzione Bilancio ed indirizzata al Segretario della Giunta regionale, acquisita a seguito della prima richiesta istruttoria del 7.2.2014, si legge che la “la copertura è assicurata dalle variazioni previste nel disegno di legge del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016.”
In esito agli approfondimenti istruttori svolti, con nota del 8/5/2014 la Regione  Veneto ha fornito la seguente precisazione:
“Poiché il Consiglio non ha potuto approvare la legge regionale di bilancio 2014  entro il 31/12/2013 (il disegno di legge è stato presentato dalla Giunta solo in data 18/12/2013), ha deciso di utilizzare  -attraverso l’approvazione della legge di esercizio provvisorio 2014- l’unica modalità di gestione del bilancio consentita dallo Statuto (art. 56) e dall’ordinamento contabile (art. 15 l.r. 39/2001), limitando l’esecuzione di spese discrezionali e inibendo la gestione di reiscrizioni vincolate, di fondi finalizzati alla copertura di nuove leggi, nonché di spese per il rifinanziamento di leggi settoriali (fatte salve alcune fattispecie citate)”
L’art. 56, comma 4 dello Statuto della Regione Veneto prevede che “in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l’anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l’esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi”.
L’artt. 15 della L.R. 39 del 2001 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” stabilisce che “1. L’esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi; il disegno di legge è presentato dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio di riferisce. 2. La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e delle spese sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale e può introdurre limitazioni all’esecuzione di spese discrezionali”.
Va innanzitutto osservato che la legge di cui si tratta non prevede una specifica clausola di copertura finanziaria, essendo unicamente prevista l’autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio  di previsione 2014,”secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 25/DDL del 16 dicembre 2013 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016” così come approvato dalla Giunta regionale”, con utilizzazione, ai fini della copertura della spesa, della tecnica del rinvio eteronomo ad altro provvedimento che, nel caso specifico, non solo non riveste il valore e la forza di legge (trattandosi di mero DDL), ma che appare anche suscettibile di modificazioni in sede di discussione ed approvazione.
Secondariamente va  posto in evidenza anche il fatto che la legge di cui si tratta prevede unicamente un limite temporale all’esercizio provvisorio, ma non prevede alcuna proporzionale limitazione alla spesa, che, quindi, con riferimento a singole unità previsionali o funzioni obiettivo, potrebbe anche coprire, nell’arco temporale assentito, l’intera disponibilità.
Va inoltre rilevato che tale modalità di copertura non sembra derivare in maniera univocamente necessitata dalla previsione del comma 2 dell’art. 15 della L.R. 30/2001, che, anzi, consente alla legge di esercizio provvisorio di autorizzare la gestione delle entrate e delle spese “sulla base” del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale, circostanza che non preclude affatto, ma anzi sembra richiedere, la necessaria previsione massima di spesa, la sua copertura e la eventuale definizione di una clausola di salvaguardia.
Non si può, quindi, conclusivamente che rimarcare la sostanziale carenza di copertura della legge, elemento di immediato rilievo sotto il profilo della compatibilità con l’art. 81, quarto comma, Cost. della legge in questione in parte de qua, nonché dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 39 del 2001, interpretato nel senso che consenta l’esercizio provvisorio del bilancio con il solo riferimento al DDL di bilancio di previsione.

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