Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 12 gennaio 2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri) .

(GU n. 5 del 2016-02-03)

Ricorso n. 1 depositato il 12 gennaio 2016 della  Presidenza  del Consiglio dei ministri (c.f. …), in persona del  Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura  Generale dello Stato  (c.f. …;  pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax …) ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Abruzzo, in persona  del  Presidente  pro  tempore della Giunta Regionale dott. Luciano D'Alfonso, con sede in  l'Aquila (cap. 67100), Palazzo I. Silone Via Leonardo  da Vinci,  6,  per  la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38,  pubblicata nel BUR n. 121 del 6 novembre 2015, recante  "Istituzione  del  Parco Naturale  Regionale Costa dei  rabocchi e  modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro  sulle  aree  protette della  Regione Abruzzo per l'Appennino  Parco  d'Europa)",  e, conseguentemente, dei  successivi articoli  da  3  a  12,   escluso l'articolo 11, della medesima legge regionale.

La legge regionale in epigrafe concerne l'istituzione  del  Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e reca altresi' modifiche alla legge regionale 21  giugno  1996,  n.  38  (Legge-quadro  sulle  aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa).

Tale legge, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  e' censurabile, per i motivi di seguito specificati, relativamente  alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1 e 2, ed  articolo  2, ed al loro combinato disposto, che  risultano  in  contrasto  con  la legge quadro in materia di aree protette n. 394/1991 e,  quindi,  con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione,  violando  altresi'

l'articolo 118, comma 2, della Costituzione.

Ed invero, dopo aver istituito, con l'art. 1, comma 1,  il  parco naturale regionale «Costa  dei  Trabocchi»,  la  legge  regionale  in esame, con il medesimo articolo, al comma 2,  classifica  detta  area come «Parco naturale regionale», ai sensi dell'art. 2, comma 2, delle legge quadro sulle aree protette  6  dicembre  1991,  n.  394  (oltre all'art. 9, comma 1, della L.R. 38/1996).

Il  successivo  articolo  2,  comma  1,  che  individua  le  aree interessate, dispone che «il Parco e' composto  dal  tratto  di  mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca  San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei  miglia  marine  a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la  costa  secondo  le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2».

Dunque, l'area protetta di nuova istituzione interessa -  secondo le coordinate riportate all'art. 2, comma 2, della legge  in  esame - unicamente il territorio marino (per tale intendendosi appunto quello entro le sei miglia dalla costa), configurandosi a tutti gli effetti, sebbene denominata "parco naturale regionale",  come  un'area  marina protetta. Solo tale tipologia di area protetta, la cui istituzione e'  regolamentata ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n.  394/91, puo' interessare zone di mare e la fascia demaniale  della  costa  ad esse prospicienti.

L'articolo 2, comma 2, della legge  394/1991  stabilisce  infatti che i parchi naturali regionali sono costituiti  da  aree  terrestri, fluviali,  lacuali  e, solo eventualmente, da   tratti di  mare prospicienti  la  costa -  da  intendersi  come  possibili   limitate estensioni della parte terrestre,  fluviale  o  lacuale -  di  valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di  una  o

piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed  artistici  e  dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

E' dunque evidente che la norma regionale in esame  eccede  dalla competenza regionale, considerato che l'istituzione di aree  protette interessanti gli ambienti marini rientra nell'ambito delle competenze riservate allo  Stato.  Esse,  infatti,  introdotte  nella  normativa italiana dal Titolo V - (Riserve marine) - della  legge  31  dicembre 1982, n. 979 recante «Disposizioni per la difesa del mare», a seguito delle modifiche normative intervenute, (L. 394/91, L. 537/93,  d.lgs. 112/98 e L. 426/98) sono attualmente istituite,  sulla  base  di  una espressa  previsione  di  legge,  previa   istruttoria   tecnica   di valutazione concernente gli appositi studi conoscitivi  di  carattere ambientale e socio economico, con decreto del Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare,  d'intesa  con  la  Regione interessata e previo parere della Conferenza Unificata (art. 26).

L'articolo 19 della stessa  L.  394/1991  definisce  la  gestione delle aree protette marine, disponendo che  il  raggiungimento  delle finalita' istitutive di ciascuna area protetta marina  e'  assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare.

D'altra parte il gia' citato Titolo III - Aree naturali  protette regionali - della legge 394/91, delinea e definisce,  negli  articoli dal 22 ai 28 le norme istitutive delle stesse; tali disposizioni  non contemplano alcun riferimento e/o statuizione relativi al  territorio marino, riferendosi anzi piu' propriamente all'ambito terrestre.

La norma regionale, quindi, istituisce un'area protetta  con  una denominazione,  una  strumentazione  gestionale  e  di   salvaguardia relativi a un parco regionale terrestre, perimetrando, invece,  quale zona da proteggere, un'area marina, assumendo ed esercitando  in  tal modo competenze che la legge non riserva alla Regione.

Che cio' sia in contrasto con  le  vigenti  norme  costituzionali risulta chiaramente non solo dal tenore dell'art. 117, secondo comma, Cost., che affida allo  Stato  la  competenza  legislativa  esclusiva nell'ambito in questione, ma anche dal successivo art.  118,  secondo comma, Cost., in base al quale «i Comuni, le  Province  e  le  Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie  e  di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Tale  disposizione,  infatti,  anche  se  esplicitamente riferita solo alle competenze degli enti  territoriali  minori,  pone chiaramente il principio secondo il quale la  competenza  legislativa circa  l'allocazione  delle  funzioni  amministrative  dipende  dalla competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato.

Le menzionate disposizioni della  legge  della  Regione  Abruzzo, dunque, violano  i  parametri  sopra  indicati  nella  parte  in  cui pretendono  di  esercitare -  direttamente  mediante  la   normazione primaria - una funzione amministrativa: a) ricadente  in  un  settore materiale,  quale  la  tutela  dell'ambiente,  che  non  spetta  alla competenza legislativa regionale; b) assegnata in via esplicita dalla legge statale alla competenza dell'amministrazione centrale  (decreto del Ministro dell'Ambiente). In tale modo, dunque, in  un  ambito  di competenza esclusiva  statale,  la  legge  regionale  si  arroga  una competenza che la legge non assegna alla Regione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il richiamo operato  dalla norma regionale de qua all'articolo 2,  comma  2,  della  legge  394, risulta assolutamente erroneo e comunque fuorviante, in quanto  detto articolo non comprende tra le aree protette di istituzione  regionale (parchi  naturali  regionali)  le  aree  marine,  ma  solo  le   aree terrestri,  fluviali  e  lacuali,  dovendosi,  senza  dubbio  alcuno,

intendere l'espressione «ed eventualmente tratti di mare prospicienti la costa» come possibili limitate estensioni della  parte  terrestre, fluviale o lacuale.

Conseguenza della illegittimita' costituzionale degli articoli  1 e  2  della  legge  regionale,  e'  altresi'   l'illegittimita'   dei successivi articoli della legge, con esclusione dell'articolo 11, che sono volti a dettare disciplina  di  dettaglio  dell'istituito  Parco regionale. Risultano, in particolare,  contradditori,  rispetto  alla perimetrazione esclusivamente marina individuata, i riferimenti  alla tutela dell'ambiente terrestre (art. 2, comma 4 e art. 3,  comma  1), cosi' come la previsione del Piano e del Regolamento del Parco e  del Piano pluriennale economico e sociale (artt. 6 e 7) e il rimando alle norme di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 38/1996 (art. 9): contenuti e  strumenti  di  gestione  che  ineriscono  ai  parchi terrestri e che dunque non possono trovare applicazione  per  un'area protetta marina.

Per tutto quanto sopra rappresentato, le citate norme della legge regionale in esame, dettando previsioni in  pieno  contrasto  con  la normativa quadro, ed in particolare con gli articoli 18  e  19  della legge n.  394/91  che  definiscono  in  modo  chiaro  e  puntuale  il distinguo di competenze in tema di istituzione di aree  protette  tra lo  Stato  e  le  Regioni,  presentano  profili   di   illegittimita' costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma,  lett. s).

Inoltre, considerato che, come stabilito dall'art.  118,  secondo comma,  Cost.,  la  competenza  legislativa  circa  l'allocazione  di funzioni amministrative  dipende  dalla  competenza  legislativa  nel settore di volta in  volta  considerato,  le  disposizioni  in  esame violano il precetto costituzionale nella parte in cui si  riferiscono a funzioni amministrative  ricadenti  in  settori,  quale  la  tutela dell'ambiente (117, secondo comma, lett. s) Cost.), che non  spettano alla competenza legislativa regionale.

P.Q.M.

Si conclude affinche'  piaccia  all'Ecc.ma  Corte  Costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli indicati in epigrafe e nel contesto del presente atto della legge Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015, pubblicata sul BUR n. 121 del  6  novembre  2015.

Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio  dei ministri del 23 dicembre 2015.

Roma, 2 gennaio 2016

L'Avvocato dello Stato: Nunziata

 

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