Ricorso n. 1 del 18 gennaio 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 gennaio 2006.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 5 dell'1-2-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
Contro la Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo
Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale,
della legge provinciale 6 dicembre 2005, n. 17 (B.U.R. 7 dicembre
2005, n. 49), Disposizioni urgenti in materia di concessioni di
grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico,
modificative dell'articolo 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo
1998, n. 4.
L'art. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
nell'assegnare alla potesta' legislativa delle province la
«utilizzazione delle acque pubbliche», esclude «le grandi derivazioni
a scopo idroelettrico».
Disciplinando questa materia la legge provinciale ha, pertanto,
sconfinato dalla sua potesta' legislativa.
Gia' per questo la legge provinciale e' costituzionalmente
illegittima.
Resta da verificare se la sua legittimita' possa essere fondata
sull'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che estende
alle Province autonome di Trento e Bolzano le forme di autonomia,
piu' ampie rispetto alle precedenti, attribuite dalla legge stessa.
La norma impugnata e' intervenuta in materia di concessioni a
scopo idroelettrico, quindi in una materia, la produzione di energia,
che rientra nella legislazione concorrente della Provincia.
L'art. 1-bis, comma 16, secondo periodo, del d.P.R. n. 235/1977
dispone che la legge provinciale si deve attenere ai principi della
legislazione statale ed agli obblighi comunitari, in pratica agli
stessi limiti previsti nel primo e nel secondo comma dell'art. 117
Cost. per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
L'art. 117, nel suo nuovo testo, non ha, pertanto, attribuito
alle regioni a statuto ordinario un'autonomia maggiore di quella
attribuita alle province autonome dallo statuto regionale, alle cui
norme queste ultime debbono continuare ad attenersi.
I principi fondamentali in materia di concessioni idroelettriche
sono fissati nell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, emanato in
attuazione della direttiva 96/92/CE, «recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica», nell'esercizio della delega
attribuita dall'art. 36 della legge n. 128/1998.
La inderogabilita' dei principi formulati in questa norma trova
conferma da due diversi punti di vista normativi.
In primo luogo, perche' la delega e' stata disposta per la
liberalizzazione del settore energetico, in funzione della
realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica, come
previsto nella direttiva comunitaria. La materia interessata e',
pertanto, la tutela della concorrenza cosicche' la normativa statale,
emessa in materia di legislazione esclusiva (art. 117, secondo
comnia, lett e), costituisce un limite assoluto per la legislazione
regionale e provinciale.
In secondo luogo, perche' le concessioni idroelettriche, che
interessano fiumi che attraversano piu' regioni, non possono avere
che una disciplina unitaria.
Il comma 1 della norma provinciale impugnata esclude
l'applicazione dei commi da 7 a 11 ed il terzo, quarto e quinto
periodo dell'art. 1-bis, comma 12, del d.P.R. n. 235/1977.
Quest'ultimo testo normativo e' stato emanato ai sensi
dell'art. 107 del d.P.R. n. 670/1972, dopo aver sentito la
commissione paritetica, prevista al primo comma. L'art. 1-bis e' una
norma a base bilaterale che non puo' essere derogata o abrogata
unilateralmente dalla provincia.
La rgione non puo' valersi in proposito dell'art. 10 della legge
costituzionale n. 3/2001.
Come si e' visto, la sua posizione, per quanto riguarda
l'estensione della potesta' legislativa, non e' mutata a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 117 Cost.
Dal momento che la sua potesta' legislativa non si e' ampliata,
viene a mancare la base costituzionale alla sua eventuale pretesa di
modificare unilateralmente la disciplina bilaterale gia' in vigore.
Anche a voler superare questo argomento, resterebbe dal punto di
vista sostanziale la violazione dei principi fondamentali portati
dalla legge dello Stato, ai quali la provincia dovrebbe comunque
attenersi, anche se fondasse il suo interveto legislativo
sull'art. 10 gia' richiamato, con la conseguenza che non avrebbe
potuto rendere inapplicabile nessuna delle norme che tali sono state
dichiarate dalla legge provinciale impugnata.
I commi 7 e 8 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977
corrispondono sostanzialmente al comma 2 dell'art. 12 del d.lgs.
n. 79/1999; i commi 9 e 10 e 11 al comma 3 dell'art. 12; i periodi
dell'art. 12 dichiarati non applicabili prevedono una disciplina di
favore per gli enti provinciali.
Le norme del d.lgs. n. 79/1999 costituiscono, come si ripete,
principi fondamentali ai quali la provincia si sarebbe dovuta
attenere. Su di esse era, pertanto, precluso alla provincia di
intervenire anche sotto il profilo della loro applicabilita'.
L'utilizzazione di una concessione di grande derivazione comporta
impegni imprenditoriali di entita' notevole.
Per questo il quinto comma dell'art. 12 del d.lgs. ha previsto
che, esclusi i casi di decadenza, rinuncia e revoca, la gara pubblica
per l'attribuzione della concessione e' indetta non oltre cinque anni
antecedenti alla scadenza.
Per consentire il rispetto di questo termine nel comma 6 sono
state prorogate al 31 dicembre 2010 le concessioni gia' scadute o in
scadenza entro la stessa data.
La proroga, dunque, e' stata disposta perche' lo stesso spazio
temporale fosse a disposizione degli interessati nel periodo
transitorio, fine a che la nuova disciplina non fosse a regime.
Anche questa e' una norma di principio: la garanzia del principio
di uguaglianza non puo' variare in funzione della dislocazione delle
concessioni. Di conseguenza gli spazi temporali non possono essere
diversi regione per regione.
La Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia due
procedure di infrazione (lettere n. 1999/4902 e n. 2002/1982,
richiamate nella legge provinciale), per il diritto di preferenza a
favore del concessionario uscente e, nella Regione Trentino-Alto
Adige, a favore delle aziende elettriche delle province e degli enti
locali.
Per neutralizzare le contestazione nell'art. 1, commi, 483 e ss.
della legge n. 266/2005 e' stata introdotta una nuova disciplina in
materia.
La legge provinciale impugnata e' in conflitto anche con questa
nuova disciplina, la cui natura di principio non puo' essere messa in
dubbio in quanto rivolta a introdurre una normativa di applicazione
generale, che assicuri il rispetto dei limiti comunitari su tutto il
territorio nazionale.
Oltre a costituire un limite alle legislazione regionale e
provinciale, la nuova disciplina sta a confermare la natura di
principio di quella che ha sostituito, abrogandola.
La provincia si e' poi riservata la verifica di un interesse
pubblico prevalente incorrendo in questo modo in piu' di una
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
L'interesse pubblico prevalente dovrebbe essere quello ad un uso
diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a
fine idroelettrico.
Se la competenza alla valutazione e' assegnata alla provincia,
l'interesse pubblico rilevante e' quello provinciale, non tenendo
conto che l'uso a fine idroelettrico investe interessi di carattere
nazionale, come e' detto espressamente dall'art. 117, terzo comma
Cost.
L'interesse pubblico sussisterebbe anche nel caso di diretto
utilizzo della acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte
dell'ente proprietario «mediante strutture alle proprie dirette
dipendenze».
Di conseguenza un interesse di queste strutture all'utilizzo
diretto anche a scopo non idroelettrico, lo farebbe diventare solo
per questo prevalente.
L'utilizzo potrebbe intervenire a mezzo delle strutture alle
dirette dipendenze provinciali, tra le quali rientrano anche gli enti
di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 235/1977 alle cui preferenze, poco
prima, era stato disposto di prescindere.
Questo utilizzo sarebbe consentito qualora assumesse prioritaria
rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle
delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso,
popolazioni che possono essere solo quelle della provincia dal
momento che quest'ultima non puo' attribuirsi poteri che investono
territori diversi.
La riserva a queste condizioni finisce con l'integrare anche una
nuova violazione comunitaria analoga a quella gia' contestata, alla
quale si aggiunge, piuttosto che porvi rimedio.
Nel comma 2, precisamente nel comma 1-bis aggiunto al comma 1
dell'art. 1-bis della legge provinciale n. 4 del 1988, sono
richiamate «le domande previste nel comma 6 dell'articolo 1-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977», che nel
primo comma e' stato dichiarato non piu' applicabile.
La norma e' contraddittoria e gia' per questo costituzionalmente
illegittima.
Per tutte le concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010 e'
fissato al 31 dicembre 2005 il termine per la presentazione delle
domande.
La legge e' entrata in vigore l'8 dicembre 2005.
E' stato, quindi, concesso un termine di poco piu' di venti
giorni per le domande che riguardano concessione in scadenza
nell'arco di cinque anni.
L'obiettivo pratico e' evidente.
Anche a volerlo trascurare e' altrettanto evidente la violazione
sia degli artt. 43 e 49 del Trattato CE che dell'art. 12.6 del d.lgs.
n. 79/1999.
Quest'ultimo principio risulta violato anche per non essere stata
rispettata la proroga delle stesse concessioni fino al 31 dicembre
2010 per riconoscere a tutte le imprese interessate lo stesso tempo
per predisporre le proprie domande.
Nel nuovo comma 12 dell'art. 1-bis della legge provinciale n. 4
del 1998 e' previsto, in prima applicazione, il rinnovo delle
concessioni di grande derivazione in atto alla data di entrata in
vigore della legge.
Il comma 1-ter, che vi e' richiamato, fissa il termine del 31
dicembre 2005 per la presentazione delle domande «fermo restando
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 1 e dal
comma 13», vale a dire le deroghe gia' esaminate.
Non evita la illegittimita' costituzionale della norma la riserva
disposta nell'ultima sua parte perche' le disposizioni transitorie in
materia di proroga o di rinnovo delle concessioni in atto, che
fossero inserite nel decreto legislativo emanato ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 62/2006, resterebbero sostituite dalla
disciplina provinciale.
Nel comma 12 sono richiamati anche i commi 1-quinquies e
1-sexies.
Nel comma 1-quinquies sono ancora una volta richiamate le domande
presentate ai sensi del comma 6 dell'art. 1-bis, d.P.R. n. 235/1977,
in concorso con quelle presentate ai sensi dei commi 1-bis ed 1-ter.
Ma per i procedimenti corrispondenti e' disposta la sospensione in
presenza di domande di rinnovo della concessione in favore del
concessionario uscente ai sensi dei commi 1-ter e 13, procedimenti
che si estinguono nel caso di accoglimento di quelle domande.
Poiche' il comma 1-quinquies alla lett. a) prevede l'elencazione
«delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo»
senza indicare una data fissa come decorrenza del quinquennio, si
ricava che la disciplina non ha carattere transitorio, ma che e' di
applicazione generale.
La violazione dei principi fondamentali formulati nell'art. 12
del d.lgs. n. 79/1999 e nei commi 483 e ss. della legge n. 266/2005
e' palese, ma, prima ancora, sono di nuovo violati gli artt. 43 e 49
del Trattato CE.
Di conseguenza risultano costituzionalmente illegittime tutte le
altre norme, riportate nella legge impugnata, strumentali rispetto a
quelle esaminate.
Le norme impugnate si pongono in contrasto, sotto i profili
esaminati, con l'art. 117 Cost., primo comma in relazione agli
artt. 43 e 49 CE, con l'art. 117 Cost., secondo comma, lett. e). con
l'art. 117 Cost., terzo comma, e con gli artt. 9, n. 9) e 107 dello
Statuto regionale.
P. Q. M.
Si conclude perche' siano dichiarate costituzionalmente
illegittime.
Il Vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori