RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 gennaio 2007 , n. 1
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  2  gennaio  2007  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 2 del 10-1-2007) 
 
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

    Contro  la Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale dell'articolo unico della legge regionale n. 36 del 31
ottobre  2006  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Liguria  n. 16  del  2 novembre 2006 e recante il titolo "Attivazione
della   deroga   per   la   stagione  venatoria  2006/2007  ai  sensi
dell'art. 9,  comma  1,  lettera  a),  terzo  alinea  della direttiva
79/409/CEE   sulla   conservazione   degli  uccelli  selvatici",  con
particolare riguardo al comma 1.
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  12  dicembre 2006 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  Ministro
proponente).
    Con  la  legge in esame, composta da un solo articolo, la Regione
Liguria  dispone l'attivazione della deroga per la stagione venatoria
2006-2007,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea
della   direttiva   79/409/CEE,  sulla  conservazione  degli  uccelli
selvatici:  con  riferimento  alla  stagione  venatoria  indicata, si
autorizza,  sentito  l'Istituto  nazionale per la fauna selvatica, il
prelievo  in  deroga  di  esemplari appartenenti alla specie storno -
Sturnus  vulgaris  -  al  fine  di prevenire gravi danni alle colture
olivicole  della regione. Le modalita' previste concernono i mezzi di
prelievo   autorizzati,   le  modalita'  di  prelievo,  il  luogo  di
applicazione  e il periodo, il limite massimo di prelievo giornaliero
e  quello  stagionale per soggetto autorizzato, le giornate aperte al
prelievo,  il  controllo  attraverso  la  certificazione dei prelievi
mediante  apposita  scheda  di  rilevazione.  Il prelievo autorizzato
riguarda  i  cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale
richiesto  all'amministrazione  provinciale competente, nonche' della
scheda  di  prelievo  predisposta  dalla  regione  e rilasciata dalle
province. E' prevista la annotazione dei prelievi sulla scheda per il
prelievo  in  deroga;  alla  data  del  31  marzo  2007 e' fissata la
restituzione  delle  schede alle province competenti, le quali curano
l'invio  alla regione, entro il 30 aprile 2007, dei dati dei prelievi
effettuati.  Le  funzioni  di controllo sono demandate alla vigilanza
venatoria  come  disciplinata  dalla  normativa  statale. La legge e'
stata  dichiarata  urgente  ed  e' entrata in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
    La  disciplina  di  deroga  introdotta  dalla  Regione Liguria e'
costituzionalmente illegittima e se ne chiede l'annullamento.
    Malgrado l'apparente rispetto della normativa comunitaria e delle
leggi  statali  di  recepimento,  la  normativa  regionale si pone in
contrasto con tali fonti, disponendo in via diretta forme di prelievo
venatorio  in  deroga,  senza che siano verificati (e verificabili) i
presupposti di fatto e di diritto per dar corso a tale deroga.
    Si  rammenta  al  riguardo che la norma comunitaria (art. 9 della
direttiva  n. 79/409/CEE) testualmente dispone: "1. Sempre che non vi
siano   altre  soluzioni  soddisfacenti,  gli  Stati  membri  possono
derogare  agli  articoli  5,  6,  7  e  8 per le seguenti ragioni: a)
nell'interesse    della    salute   e   della   sicurezza   pubblica,
nell'interesse  della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle
colture,  al  bestiame,  ai  boschi,  alla pesca e alle acque, per la
protezione della flora e della fauna; ecc...
    La  legge  nazionale  a  sua  volta, con l'art. 19-bis introdotto
nella  legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, dall'art. 1 della legge
3  ottobre  2002,  n. 221,  sotto la rubrica "esercizio delle deroghe
previste   dall'art. 9   della   direttiva  79/409/CEE"  testualmente
stabilisce:
        "1.  -  Le  regioni  disciplinano  l'esercizio  delle deroghe
previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
conformandosi  alle  prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita'  degli  articoli  1  e  2  della  stessa  direttiva ed alle
disposizioni della presente legge.
        2. - Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti,
possono  essere disposte solo per le finalita' indicate dall'articolo
9,  paragrafo  1,  della  direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le
specie  che  ne  formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di
prelievo  autorizzati  le  condizioni  di  rischio, le circostanze di
tempo  e  di  luogo  del  prelievo, il numero dei capi giornalmente e
complessivamente  prelevabili  nel periodo, i controlli e le forme di
vigilanza  cui  il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della
stessa,  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I
soggetti  abilitati  al  prelievo  in  deroga  sono individuati dalle
regioni,  d'intesa  con  gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i
comprensori alpini
        3.  - Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi
determinati,  sentito  l'Istituto  nazionale  per  la fauna selvatica
(INFS),  o  gli  istituti  riconosciuti  a  livello  regionale, e non
possono  avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica
sia in grave diminuzione.
        4.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, previa delibera del
Consiglio  dei  ministri,  puo'  annullare,  dopo  aver  diffidato la
regione  interessata,  i  provvedimenti  di deroga da questa posti in
essere  in violazione delle disposizioni della presente legge e della
direttiva n. 79/409/CEE.
    5.  - Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette
al  Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli
affari  regionali  ove  nominato,  al  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  al  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,   al   Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  nonche'
all'Istituto  nazionale  per la fauna selvatica (INFS), una relazione
sull'attuazione  delle  deroghe  di  cui  al presente articolo; detta
relazione   e'   altresi'   trasmessa   alle  competenti  Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette  annualmente  alla  Commissione europea la relazione di cui
all'art. 9, paragrafo 3 della direttiva 79/409/CEE".
    La  norma  regionale  si sovrappone senza ragione alla disciplina
nazionale,  disponendo  direttamente una deroga la cui "conformita' a
legge"  sembra  derivare  esclusivamente  dal  fatto che e' la stessa
legge regionale a disporla.
    In  tal modo le disposizioni regionali risultano in contrasto con
la  normativa  comunitaria  contenuta  nella  direttiva n. 79/409/CEE
sulla  conservazione  degli  uccelli  selvatici  (cfr. al riguardo il
parere  motivato espresso dalla Commissione UE in data 28 giugno 2006
nella  procedura  di  infrazione  2006/4043  riguardante  proprio  la
Regione  Liguria),  violano  gli articoli 10 e 117, primo comma della
Costituzione e la competenza legislativa esclusiva statale in materia
di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  di  cui all'art. 117,
secondo comma, lettera s) Cost.
    In  particolare  la  norma  contenuta  nell'articolo  1, comma 1,
laddove afferma genericamente la necessita' di "prevenire gravi danni
alle  colture  olivicole"  contrasta con le disposizioni comunitarie,
che  richiedono  una  estrinsecazione dei motivi specifici per cui un
certo  provvedimento  e'  riconducibile  a  tale  esigenza, quale una
esauriente  descrizione  dei  rischi  ed  una  spiegazione  del nesso
causale  tra  l'esigenza di prevenzione e l'abbattimento di individui
di una determinata specie di uccelli. Anche riguardo alla inesistenza
di  altre soluzioni, soddisfacenti la norma regionale non e' in linea
con  le  disposizioni  comunitarie per la parte in cui non prevede la
previa  verifica di altre soluzioni soddisfacenti. A cio' si aggiunge
che  l'Istituto  nazionale  per la fauna selvatica ha espresso parere
contrario   all'effettuazione  delle  deroghe  previste  dalla  legge
regionale   in  esame,  in  quanto  non  sono  stati  preventivamente
sperimentati  metodi dissuasivi alternativi, e le norme regionali non
indicano  le  ragioni in base alle quali si ritiene di discostarsi da
tale parere.
    In  realta',  con  una  forma ambigua quale l'attivazione e l'uso
dell'indicativo  "e' autorizzato" in luogo di formule legislative che
si  limitino  ad  attribuire funzioni ad organi regionali, la Regione
Liguria  adotta  con legge un provvedimento concreto sul quale non e'
possibile  - allo stato degli atti - svolgere il normale sindacato di
legittimita',  in  tal modo violando, con le regole sul riparto delle
competenze  tra  Stato  e  regioni, anche l'articolo 113, primo comma
della Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo  unico della legge regionale della Liguria n. 36 del 31
ottobre 2006, con ogni consequenziale statuizione.
        Roma, addi' 20 dicembre 2006
               L'avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

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