Ricorso n. 1 del 2 gennaio 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 gennaio 2007 , n. 1
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 gennaio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 2 del 10-1-2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale n. 36 del 31 ottobre 2006 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006 e recante il titolo "Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", con particolare riguardo al comma 1. La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 dicembre 2006 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro proponente). Con la legge in esame, composta da un solo articolo, la Regione Liguria dispone l'attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006-2007, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici: con riferimento alla stagione venatoria indicata, si autorizza, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno - Sturnus vulgaris - al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole della regione. Le modalita' previste concernono i mezzi di prelievo autorizzati, le modalita' di prelievo, il luogo di applicazione e il periodo, il limite massimo di prelievo giornaliero e quello stagionale per soggetto autorizzato, le giornate aperte al prelievo, il controllo attraverso la certificazione dei prelievi mediante apposita scheda di rilevazione. Il prelievo autorizzato riguarda i cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale richiesto all'amministrazione provinciale competente, nonche' della scheda di prelievo predisposta dalla regione e rilasciata dalle province. E' prevista la annotazione dei prelievi sulla scheda per il prelievo in deroga; alla data del 31 marzo 2007 e' fissata la restituzione delle schede alle province competenti, le quali curano l'invio alla regione, entro il 30 aprile 2007, dei dati dei prelievi effettuati. Le funzioni di controllo sono demandate alla vigilanza venatoria come disciplinata dalla normativa statale. La legge e' stata dichiarata urgente ed e' entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La disciplina di deroga introdotta dalla Regione Liguria e' costituzionalmente illegittima e se ne chiede l'annullamento. Malgrado l'apparente rispetto della normativa comunitaria e delle leggi statali di recepimento, la normativa regionale si pone in contrasto con tali fonti, disponendo in via diretta forme di prelievo venatorio in deroga, senza che siano verificati (e verificabili) i presupposti di fatto e di diritto per dar corso a tale deroga. Si rammenta al riguardo che la norma comunitaria (art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE) testualmente dispone: "1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; ecc... La legge nazionale a sua volta, con l'art. 19-bis introdotto nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, dall'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221, sotto la rubrica "esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE" testualmente stabilisce: "1. - Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. 2. - Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalita' indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini 3. - Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. 4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva n. 79/409/CEE. 5. - Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonche' all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 9, paragrafo 3 della direttiva 79/409/CEE". La norma regionale si sovrappone senza ragione alla disciplina nazionale, disponendo direttamente una deroga la cui "conformita' a legge" sembra derivare esclusivamente dal fatto che e' la stessa legge regionale a disporla. In tal modo le disposizioni regionali risultano in contrasto con la normativa comunitaria contenuta nella direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (cfr. al riguardo il parere motivato espresso dalla Commissione UE in data 28 giugno 2006 nella procedura di infrazione 2006/4043 riguardante proprio la Regione Liguria), violano gli articoli 10 e 117, primo comma della Costituzione e la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. In particolare la norma contenuta nell'articolo 1, comma 1, laddove afferma genericamente la necessita' di "prevenire gravi danni alle colture olivicole" contrasta con le disposizioni comunitarie, che richiedono una estrinsecazione dei motivi specifici per cui un certo provvedimento e' riconducibile a tale esigenza, quale una esauriente descrizione dei rischi ed una spiegazione del nesso causale tra l'esigenza di prevenzione e l'abbattimento di individui di una determinata specie di uccelli. Anche riguardo alla inesistenza di altre soluzioni, soddisfacenti la norma regionale non e' in linea con le disposizioni comunitarie per la parte in cui non prevede la previa verifica di altre soluzioni soddisfacenti. A cio' si aggiunge che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso parere contrario all'effettuazione delle deroghe previste dalla legge regionale in esame, in quanto non sono stati preventivamente sperimentati metodi dissuasivi alternativi, e le norme regionali non indicano le ragioni in base alle quali si ritiene di discostarsi da tale parere. In realta', con una forma ambigua quale l'attivazione e l'uso dell'indicativo "e' autorizzato" in luogo di formule legislative che si limitino ad attribuire funzioni ad organi regionali, la Regione Liguria adotta con legge un provvedimento concreto sul quale non e' possibile - allo stato degli atti - svolgere il normale sindacato di legittimita', in tal modo violando, con le regole sul riparto delle competenze tra Stato e regioni, anche l'articolo 113, primo comma della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Liguria n. 36 del 31 ottobre 2006, con ogni consequenziale statuizione. Roma, addi' 20 dicembre 2006 L'avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo