RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 gennaio 2009 , n. 1
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2 gennaio  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 8 del 25-2-2009) 
 

    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   giusta
delibera  del  Consiglio  dei  ministri   del   18   dicembre   2008,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,  presso
gli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n.  12,  domicilia
per legge; 
    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del
Presidente della Giunta regionale pro tempore, domiciliata  presso  i
propri uffici in Trieste, piazza dell'Unita' d'Italia n.  1,  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge  regionale
Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, pubblicata  nel  B.U.R.
n. 43 del 22 ottobre 2008,  recante  integrazioni  e  modifiche  alla
legge regionale n. 5 del 2007, per violazione dell'art. 117,  secondo
comma, lett. s) cost. in relazione agli articoli 4, 5, 6 della  legge
costituzionale  31  gennaio  1963,  n. 1,  all'art. 1   del   decreto
legislativo 2 marzo 2007, n. 34 e agli articoli 2,  comma  3,  146  e
159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004. 
    1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia  con  l'art.  2,  comma  13
della l.r. 21 ottobre 2008 n. 12 ha disposto: «L'art.58  della  legge
regionale 5/2007 e' sostituito dal presente "Art. 58  (Modalita'  per
il rilascio  della  autorizzazione  paesaggistica).  -  1.  I  Comuni
competenti, ai sensi l'articolo 60, al  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica provvedono con applicazione della procedura transitoria
di cui all'articolo 159 del  decreto  legislativo  n.  42/2004,  sino
all'adeguamento  dei  loro  strumenti  di  pianificazione  al   piano
paesaggistico regionale. 
    2. I  Comuni,  a  seguito  dell'adeguamento  degli  strumenti  di
pianificazione al piano  paesaggistico  regionale,  per  il  rilascio
della autorizzazione paesaggistica  applicano  la  procedura  di  cui
all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004. 
    3. L'autorizzazione paesaggistica vale per il periodo  di  cinque
anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa". 
    La novella si risolve nella proroga del termine per  la  messa  a
regime della autorizzazione paesaggistica, prevista dall'art. 159 del
decreto legislativo n. 42 del 2004, che e' espressione della potesta'
legislativa esclusiva dello Stato nella materia del  paesaggio  (art.
117, secondo comma, lett. s) cost. e art.  2,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004). 
    2. - Dispone l'art. 159 del decreto legislativo n. 42  del  2004,
che  titola  «Regime  transitorio  in   materia   di   autorizzazione
paesaggistica», «1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento  rivolto
al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo
il regime transitorio di cui  al  presente  articolo.  La  disciplina
dettata al capo IV si  applica  anche  ai  procedimenti  di  rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre  2008
non  si  siano  ancora  conclusi  con  l'emanazione  della   relativa
autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni  provvedono
a verificare la  sussistenza,  nei  soggetti  delegati  all'esercizio
della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei  requisiti
di  organizzazione  e  di  competenza  tecnico-scientifica  stabiliti
dall'articolo  146,  comma  6,  apportando  le  eventuali  necessarie
modificazioni  all'assetto  della  funzione  delegata.   Il   mancato
adempimento,  da  parte  delle  regioni,  di  quanto  prescritto   al
precedente periodo determina la decadenza  delle  deleghe  in  essere
alla data del 31 dicembre 2008. 
    2. L'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione
da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle  autorizzazioni
rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta  dall'interessato
nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente  esperiti.  La
comunicazione e' inviata  contestualmente  agli  interessati,  per  i
quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai  sensi  e  per
gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Nella  comunicazione
alla    soprintendenza    l'Autorita'    competente    al    rilascio
dell'autorizzazione attesta di avere eseguito  il  contestuale  invio
agli interessati. L'autorizzazione e' rilasciata o  negata  entro  il
termine perentorio di sessanta  giorni  dalla  relativa  richiesta  e
costituisce comunque atto autonomo e  presupposto  della  concessione
edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento  edilizio.  I
lavori non possono essere iniziati in difetto di  essa.  In  caso  di
richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e'
sospeso per  una  sola  volta  fino  alla  data  di  ricezione  della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti. 
    3. La soprintendenza, se ritiene  l'autorizzazione  non  conforme
alle prescrizioni di tutela  del  paesaggio,  dettate  ai  sensi  del
presente titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione  della  relativa,  completa
documentazione. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  6,
comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  per  i
beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495. 
    4. Decorso il termine  di  sessanta  giorni  dalla  richiesta  di
autorizzazione  e'  data  facolta'  agli  interessati  di  richiedere
l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si  pronuncia  entro
il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento.   La
richiesta, corredata dalla documentazione prescritta,  e'  presentata
alla soprintendenza e ne e' data comunicazione  alla  amministrazione
competente. In caso di richiesta di  integrazione  documentale  o  di
accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data
di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data  di
effettuazione degli accertamenti. 
    5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1,
2 e 4. 
    6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici  alle  previsioni  della   pianificazione   paesaggistica
redatta  a  termini  dell'articolo   143   o   adeguata   a   termini
dell'articolo 156, che alla data del 1°  giugno  2008  non  si  siano
ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4
e 5. 
    7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano  oggetto  di
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo   1-quinquies   del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto  1985,  n.  431,  e  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale in data anteriore al  6  settembre  1985,  l'autorizzazione
puo'  essere  concessa  solo  dopo   l'adozione   dei   provvedimenti
integrativi di cui all'articolo 141-bis. 
    8. Sono fatti salvi gli  atti,  anche  endoprocedimentali,  ed  i
provvedimenti adottati dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, in applicazione  dell'articolo  159  del
presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63. 
    9. Nei confronti  delle  autorizzazioni  paesaggistiche  adottate
dopo la data di entrata in vigore del decreto  legislativo  26  marzo
2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il
potere di annullamento, puo' esercitare detto potere,  ai  sensi  dei
precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti  dalla  data
di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione;   qualora
l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia  stata
rinviata dalla soprintendenza all'Autorita'  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo  146,  il
predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa
alla soprintendenza». 
    La disposizione contenuta nell'art.  2,  comma  13,  della  legge
regionale Friuli-Venezia Giulia estende l'efficacia  della  procedura
transitoria per il rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui
al sopra riprodotto art. 159 del decreto legislativo n. 42  del  2004
sine die. 
    Cio' comporta una ingiustificata  deroga  alla  previsione  dello
stesso art. 159 comma  1  del  d.lgs.  n.  42/2004  come  riformulato
dall'art. 4-quinquies aggiunto al decreto-legge 3 giugno 2008, n.  97
della legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129.  La  norma  statale
stabilisce, infatti, per il regime transitorio, il termine ultimo del
31 dicembre 2008, disponendo, dunque, nel senso che, dal  1°  gennaio
2009,  dovra'  trovare  applicazione  esclusiva  la  nuova  procedura
disciplinata dall'art. 146 del codice. 
    E cioe', «146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori  o
detentori a  qualsiasi  titolo  di  immobili  ed  aree  di  interesse
paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo  142,  o
in base alla legge, a termini  degli  articoli  136,  143,  comma  1,
lettera  d),  e  157,  non  possono  distruggerli,   ne'   introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto
di protezione. 
    2. I soggetti di cui al comma 1  hanno  l'obbligo  di  presentare
alle amministrazioni competenti  il  progetto  degli  interventi  che
intendano intraprendere, corredato della  prescritta  documentazione,
ed astenersi dall'avviare i lavori  fino  a  quando  non  ne  abbiano
ottenuta l'autorizzazione. 
    3. La documentazione a corredo del progetto e'  preordinata  alla
verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa  con
la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con
il medesimo procedimento. 
    4. L'autorizzazione paesaggistica  costituisce  atto  autonomo  e
presupposto rispetto al permesso di costruire  o  agli  altri  titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui
all'articolo 167, commi 4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'  essere
rilasciata in sanatoria  successivamente  alla  realizzazione,  anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo
di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei  progettati  lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 
    5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si  pronuncia  la
regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente
in relazione  agli  interventi  da  eseguirsi  su  immobili  ed  aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge,  ai  sensi  del
comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143,  commi  4  e  5.  Il
parere  del   Soprintendente,   all'esito   dell'approvazione   delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici  tutelati,  predisposte  ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
3, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte  del
Ministero  su  richiesta  della  regione  interessata   dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura  obbligatoria
non vincolante. 
    6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in  materia  di
paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate  competenze
tecnico-scientifiche e  idonee  risorse  strumentali.  Puo'  tuttavia
delegarne l'esercizio, per i  rispettivi  territori,  a  province,  a
forme associative e di cooperazione fra  enti  locali  come  definite
dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero
a comuni, purche' gli enti destinatari  della  delega  dispongano  di
strutture in grado di assicurare un adeguato  livello  di  competenze
tecnico-scientifiche nonche' di  garantire  la  differenziazione  tra
attivita'  di  tutela  paesaggistica   ed   esercizio   di   funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia. 
    7. L'amministrazione competente ai  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica,  ricevuta  1'istanza  dell'interessato,  verifica   se
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo  149,  comma
1, alla stregua dei criteri fissati  ai  sensi  degli  articoli  140,
comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c)  e  d).
Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione  verifica
se l'istanza stessa sia corredata  della  documentazione  di  cui  al
comma 3, provvedendo,  ove  necessario,  a  richiedere  le  opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.  Entro  quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione  effettua  gli
accertamenti circa la conformita'  dell'intervento  proposto  con  le
prescrizioni  contenute  nei  provvedimenti   di   dichiarazione   di
interesse  pubblico  e  nei  piani  paesaggistici  e   trasmette   al
soprintendente   la   documentazione   presentata   dall'interessato,
accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche'  dando
comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento  ai  sensi
delle vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia  di  procedimento
amministrativo. 
    8.  Il  soprintendente  rende  il  parere  di  cui  al  comma  5,
limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica   del   progettato
intervento nel suo complesso ed alla conformita'  dello  stesso  alle
disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla  specifica
disciplina di cui all'articolo 140, comma  2,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti  giorni
dalla    ricezione    del    parere,    l'amministrazione    rilascia
l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo  ai  sensi  dell'articolo  10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
    9. Decorso inutilmente il termine di cui  al  primo  periodo  del
comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto  parere,
l'amministrazione competente puo' indire una conferenza  di  servizi,
alla quale il soprintendente  partecipa  o  fa  pervenire  il  parere
scritto. La conferenza si pronuncia entro il  termine  perentorio  di
quindici  giorni.  In  ogni  caso,  decorsi  sessanta  giorni   dalla
ricezione degli atti da parte del  soprintendente,  l'amministrazione
competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con  regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008,  su  proposta  del  Ministro
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
stabilite procedure semplificate per il rilascio  dell'autorizzazione
in relazione ad interventi di lieve entita'  in  base  a  criteri  di
snellimento e concentrazione dei procedimenti,  ferme,  comunque,  le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
    10. Decorso inutilmente il termine  indicato  all'ultimo  periodo
del  comma  8  senza  che  l'amministrazione  si   sia   pronunciata,
l'interessato puo' richiedere  l'autorizzazione  in  via  sostitutiva
alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta,
entro sessanta giorni dal ricevimento  della  richiesta.  Qualora  la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6  al  rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la
richiesta  del  rilascio  in  via  sostitutiva   e'   presentata   al
soprintendente. 
    11.  L'autorizzazione  paesaggistica  diventa  efficace   decorsi
trenta giorni dal suo rilascio ed e' trasmessa, senza  indugio,  alla
soprintendenza che ha reso il  parere  nel  corso  del  procedimento,
nonche', unitamente allo stesso  parere,  alla  regione  ovvero  agli
altri  enti  pubblici  territoriali  interessati  e,  ove  esistente,
all'ente parco nel  cui  territorio  si  trova  l'immobile  o  l'area
sottoposti al vincolo. 
    12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o  con  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica,  dalle  associazioni   portatrici   di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni  di
legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e  le
ordinanze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  possono  essere
appellate dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non  abbiano  proposto
ricorso di primo grado. 
    13.  Presso   ogni   amministrazione   competente   al   rilascio
dell'autorizzazione  paesaggistica  e'  istituito  un  elenco   delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno  ogni  trenta  giorni  e
liberamente  consultabile,  anche  per  via  telematica,  in  cui  e'
indicata la data di  rilascio  di  ciascuna  autorizzazione,  con  la
annotazione sintetica del  relativo  oggetto.  Copia  dell'elenco  e'
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
    14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano  anche  alle
istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave  e  torbiere
incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando  anche  le
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge  8
luglio 1986, n. 349. 
    15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10,  11  e  13  non  si
applicano alle autorizzazioni per le attivita' minerarie  di  ricerca
ed estrazione. Per tali  attivita'  restano  ferme  le  potesta'  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ai
sensi della normativa in materia, che sono esercitate  tenendo  conto
delle  valutazioni  espresse,   per   quanto   attiene   ai   profili
paesaggistici, dal soprintendente competente.  Il  soprintendente  si
pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,
corredata della  necessaria  documentazione  tecnica,  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    E' incontrovertibile che la legge della regione,  seppure  dotata
di speciale autonomia, non puo' differire il  termine  di  entrata  a
regime della nuova procedura  autorizzatoria  stabilito  dalla  legge
dello Stato, cui  spetta  la  potesta'  legislativa  esclusiva  nella
materia della tutela dei beni culturali - nella cui  nozione  rientra
anche il paesaggio - (art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.). 
    Tanto piu' in una materia nella quale il legislatore nazionale ha
dovuto intervenire per assicurare il  contemperamento  dell'interesse
culturale rispetto a  quello  urbanistico  nella  trasformazione  del
territorio, spesso non adeguatamente osservato per  la  pressione  di
interessi locali meramente economici. 
    Il contemperamento, come realizzato nelle disposizioni del codice
dei beni culturali e del paesaggio costituisce modello che si  impone
anche alle regioni ad autonomia speciale. 
    3. - Nello  specifico,  l'autonomia  legislativa  della  regione,
infatti, nella materia dei  beni  culturali  era  circoscritta  prima
della  riforma  costituzionale  alla  disciplina  integrativa  e   di
attuazione, e non poteva porsi in contrasto con puntuali disposizioni
statali dettate a tutela del patrimonio culturale. 
    Lo  statuto  del  Friuli-Venezia  Giulia,  approvato  con   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1,  e  successive  modificazioni,
prevede, all'art. 6, che la regione «ha facolta' di adeguare alle sue
particolari esigenze le disposizioni delle  leggi  della  Repubblica,
emanando  norme  di  integrazione  e  di  attuazione  nelle  seguenti
materie: ... 3. antichita', belle arti, tutela del paesaggio...». 
    Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34, contenente  norme  di
attuazione dello statuto di autonomia,  all'art.  l  precisa  che  la
regione ha facolta' di  adottare,  nel  rispetto  delle  disposizioni
legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle  leggi
statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in
osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa  statale,
norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni  culturali  e
paesaggistici. 
    Occorre, altresi', aggiungere che la mancata  adozione  di  detto
piano entro il termine del 31 dicembre 2008, non pregiudica il  nuovo
regime  autorizzatorio,  potendo  la  regione  procedere   anche   ad
integrare il contenuto regolatorio dei vincoli esistenti, al fine  di
ovviare ad eventuali inconvenienti pratici. 
    Le norme statali del codice dei beni culturali  e  del  paesaggio
richiamate devono intendersi espressione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali di  cui
all'art. 117 comma 2, lett. s) Cost. 
    4. - La norma regionale impugnata risulta, pertanto, eccedere  la
competenza statutaria di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello statuto del
Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale  31  gennaio
1963 n. 1 e s.m.i., in quanto la materia paesaggio non e'  attribuita
alla  competenza  regionale  primaria  dallo  statuto   speciale   di
autonomia. 
    Ne consegue che la disposizione in esame, nel rinviare  l'entrata
in vigore del nuovo regime autorizzatorio  fino  a  quando  i  comuni
adegueranno gli strumenti urbanistici al nuovo  piano  paesaggistico,
opera un ulteriore differimento del termine perentorio del 1° gennaio
2009  stabilito  dalla  norma  statale,  in  tal  modo  ponendosi  in
contrasto con essa. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si chiede la dichiarazione di  incostituzionalita'  dell'art.  2,
comma 13, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 21  ottobre
2005, n. 12 per violazione degli articoli 117, secondo  comma,  lett.
s) Cost., 6, 4, 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,
art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34, in relazione agli
articoli 2, comma 3, 159 e 146 del  decreto  legislativo  n.  42  del
2004. 
    Si depositano: 
        1)  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  adottata   nella
riunione del 18 dicembre 2008 con allegata relazione del Ministro per
i rapporti con le regioni; 
        2) copia della l.r. Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n.
12 (in B.U.R. n. 43 del 22 ottobre 2008). 
          Roma, addi' 20 dicembre 2008 
              L'Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli 

        
      

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