Ricorso n. 1 del 2 gennaio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 gennaio 2009 , n. 1
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 gennaio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 8 del 25-2-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge; Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, domiciliata presso i propri uffici in Trieste, piazza dell'Unita' d'Italia n. 1, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 22 ottobre 2008, recante integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5 del 2007, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) cost. in relazione agli articoli 4, 5, 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, all'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 e agli articoli 2, comma 3, 146 e 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004. 1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia con l'art. 2, comma 13 della l.r. 21 ottobre 2008 n. 12 ha disposto: «L'art.58 della legge regionale 5/2007 e' sostituito dal presente "Art. 58 (Modalita' per il rilascio della autorizzazione paesaggistica). - 1. I Comuni competenti, ai sensi l'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004, sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale. 2. I Comuni, a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio della autorizzazione paesaggistica applicano la procedura di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004. 3. L'autorizzazione paesaggistica vale per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa". La novella si risolve nella proroga del termine per la messa a regime della autorizzazione paesaggistica, prevista dall'art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che e' espressione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia del paesaggio (art. 117, secondo comma, lett. s) cost. e art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004). 2. - Dispone l'art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che titola «Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica», «1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. 2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. 3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495. 4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4. 6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5. 7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis. 8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63. 9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il potere di annullamento, puo' esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza». La disposizione contenuta nell'art. 2, comma 13, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia estende l'efficacia della procedura transitoria per il rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui al sopra riprodotto art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sine die. Cio' comporta una ingiustificata deroga alla previsione dello stesso art. 159 comma 1 del d.lgs. n. 42/2004 come riformulato dall'art. 4-quinquies aggiunto al decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 della legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129. La norma statale stabilisce, infatti, per il regime transitorio, il termine ultimo del 31 dicembre 2008, disponendo, dunque, nel senso che, dal 1° gennaio 2009, dovra' trovare applicazione esclusiva la nuova procedura disciplinata dall'art. 146 del codice. E cioe', «146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante. 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 7. L'amministrazione competente ai rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta 1'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente puo' indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente. 11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. 12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. 13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349. 15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». E' incontrovertibile che la legge della regione, seppure dotata di speciale autonomia, non puo' differire il termine di entrata a regime della nuova procedura autorizzatoria stabilito dalla legge dello Stato, cui spetta la potesta' legislativa esclusiva nella materia della tutela dei beni culturali - nella cui nozione rientra anche il paesaggio - (art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.). Tanto piu' in una materia nella quale il legislatore nazionale ha dovuto intervenire per assicurare il contemperamento dell'interesse culturale rispetto a quello urbanistico nella trasformazione del territorio, spesso non adeguatamente osservato per la pressione di interessi locali meramente economici. Il contemperamento, come realizzato nelle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio costituisce modello che si impone anche alle regioni ad autonomia speciale. 3. - Nello specifico, l'autonomia legislativa della regione, infatti, nella materia dei beni culturali era circoscritta prima della riforma costituzionale alla disciplina integrativa e di attuazione, e non poteva porsi in contrasto con puntuali disposizioni statali dettate a tutela del patrimonio culturale. Lo statuto del Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, prevede, all'art. 6, che la regione «ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie: ... 3. antichita', belle arti, tutela del paesaggio...». Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34, contenente norme di attuazione dello statuto di autonomia, all'art. l precisa che la regione ha facolta' di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Occorre, altresi', aggiungere che la mancata adozione di detto piano entro il termine del 31 dicembre 2008, non pregiudica il nuovo regime autorizzatorio, potendo la regione procedere anche ad integrare il contenuto regolatorio dei vincoli esistenti, al fine di ovviare ad eventuali inconvenienti pratici. Le norme statali del codice dei beni culturali e del paesaggio richiamate devono intendersi espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali di cui all'art. 117 comma 2, lett. s) Cost. 4. - La norma regionale impugnata risulta, pertanto, eccedere la competenza statutaria di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e s.m.i., in quanto la materia paesaggio non e' attribuita alla competenza regionale primaria dallo statuto speciale di autonomia. Ne consegue che la disposizione in esame, nel rinviare l'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio fino a quando i comuni adegueranno gli strumenti urbanistici al nuovo piano paesaggistico, opera un ulteriore differimento del termine perentorio del 1° gennaio 2009 stabilito dalla norma statale, in tal modo ponendosi in contrasto con essa.
P. Q. M. Si chiede la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 13, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2005, n. 12 per violazione degli articoli 117, secondo comma, lett. s) Cost., 6, 4, 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34, in relazione agli articoli 2, comma 3, 159 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Si depositano: 1) delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 2008 con allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni; 2) copia della l.r. Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12 (in B.U.R. n. 43 del 22 ottobre 2008). Roma, addi' 20 dicembre 2008 L'Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli