Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 2 gennaio  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 7 del 13.2.2013)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona  del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale della  Legge  della  Regione  Molise  n.  22  del  19  ottobre   2012 (pubblicata nel BUR n. 25 del 26 ottobre 2012), recante «Disposizioni

urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunita' montane».

    Nella seduta dell'11 dicembre 2012 il Consiglio dei  Ministri  ha approvato  la  determinazione  di  impugnare   dinanzi   alla   Corte costituzionale la Legge della Regione Molise n.  22  del  19  ottobre 2012 (pubblicata  nel  BUR  n.  25  del  26  ottobre  2012),  recante «Disposizioni  urgenti  per  la  liquidazione  ed  estinzione   delle

Comunita' montane», secondo quanto si  argomenta  e  si  deduce  come segue.

 

                            D i r i t t o

 

    La legge regionale e' censurabile  con  riferimento  all'art.  2, comma 11; disposizione  che  prevede  che  la  Regione,  al  fine  di accelerare l'estinzione delle soppresse Comunita' montane,  favorisca la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  del  personale  in

servizio  a  tempo  indeterminato  mediante  corresponsione   di   un incentivo economico.

    La norma  si  pone  in  contrasto  con  le  vigenti  disposizioni contrattuali di comparto che, per il personale non dirigenziale,  non consentono l'elargizione del succitato incentivo. Incidendo la  norma sulla materia del trattamento economico riservata alla contrattazione collettiva, ne deriva un contrasto con le disposizioni contenute  nel Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del d.lgs. n. 165  del  2001  (Norme  generali  sull'ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che  obbliga

al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.

    Viene, quindi, violato l'art. 117, lettera  l)  Cost.,  il  quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato  regolabili  dal  codice  civile (contratti collettivi).

    Piu' precisamente, la norma, introducendo un istituto  economico, quale l'indennita' in questione e rimettendo (comma 12)  alla  Giunta Regionale la determinazione dei criteri per il suo calcolo e, quindi, la  sua  entita',  ha  una  chiara  natura  contrattuale,   incidendo direttamente sulla regolamentazione del  rapporto  di  lavoro  con  i

dipendenti delle Comunita' montane.

    Pertanto, essa, si pone in contrasto con le disposizioni  statali contenute negli artt. da 40 a 50 del d.lgs.  n.  165  del  2001,  che riservano alla  contrattazione  collettiva  la  determinazione  delle norme  regolatrici  del  rapporto  di  lavoro  privatizzato  con   le pubbliche  amministrazioni  e  invade   la   competenza   legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze n. 7 del 2011, n. 332 del 2010 e n. 189 del 2007).

    Verrebbe, inoltre, violato anche l'art. 3 della Costituzione,  in quanto viene leso il principio di eguaglianza  tra  i  cittadini.  Il personale di altre Regioni,  infatti,  pur  nella  stessa  situazione lavorativa, si troverebbe di fronte  ad  una  diversa  qualificazione

degli emolumenti.

    Risulterebbe, inoltre, violato l'art. 117,  comma  terzo,  Cost., essendo la norma stata adottata in violazione delle norme statali  di coordinamento della finanza pubblica sopra richiamate.

    Infatti,  come  ha  chiarito  codesta  Corte,  la  spesa  per  il personale, per la sua importanza strategica ai  fini  dell'attuazione del patto di stabilita' interna  (data  la  sua  rilevante  entita'), costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio, ma  un  importante aggregato della spesa di parte corrente, con la  conseguenza  che  le

disposizioni relative  al  suo  contenimento  assurgono  a  principio fondamentale della legislazione statale (sentenza n. 169 del 2007).

    Le disposizioni regionali censurate, pertanto, sono lesive  della competenza   legislativa   statale   concorrente   in   materia    di coordinamento della finanza pubblica,  di  cui  all'art.  117,  terzo comma, Cost.

 

                               P.Q.M.

 

    Voglia la Ecc.ma  Corte  costituzionale  accogliere  il  presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare  l'illegittimita'  dell'art,  2, comma 11, della Legge della Regione Molise n. 22 del 19 ottobre  2012 (pubblicata nel BUR n. 25 del 26 ottobre 2012), recante «Disposizioni

urgenti per la liquidazione ed estinzione delle  Comunita'  montane», per contrasto con gli artt. 3, 117, comma 2, lett. l), e  117,  comma 3, della Costituzione.

    Si depositeranno con il ricorso:

      legge Regione Molise n. 22 del 19 ottobre 2012;

      copia stralcio della delibera 11 dicembre  2012  del  Consiglio dei Ministri;

      relazione allegata alla delibera.

        Roma, 21 dicembre 2012

 

                 L'Avvocato dello Stato: Scaramucci

 

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