Ricorso n. 1 del 2 gennaio 2014 (Provincia autonoma di Bolzano)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 gennaio 2014 (della Provincia autonoma di Bolzano).
(GU n. 5 del 29.1.2014)
Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (c.f. e p.i.
…), in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore, dott. Luis Durnwalder (c.f. …),
rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente,
in virtu' di procura speciale Rep. n. 23834 del 17 dicembre 2013,
rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Hermann
Berger, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale
di autorizzazione a stare in giudizio n. 1955 del 16 dicembre 2013 -
dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. … -
…), Stephan Beikircher (c.f. …), Cristina Bernardi
(c.f. …) e
Laura Fadanelli (c.f. …), tutti del Foro di Bolzano, con
indirizzo di posta elettronica ... ed
indirizzo di posta elettronica certificata
… e numero …, e
dall'avv. Michele Costa (c.f. …), del Foro di
Roma, con indirizzo di posta elettronica … e
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n.
24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica
certificata: … e numero fax
…);
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio in carica;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di
finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di
trattamento pensionistico», convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 73/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del
29 ottobre 2013.
Nel Supplemento Ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata la legge
22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici».
Con l'articolo 13 di tale decreto-legge e' stata anticipata, in
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione
dell'imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del
territorio nazionale.
Il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo Stato una quota
del gettito. Il comma 17 interviene sul sistema di finanziamento
della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto di
miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato «per l'anno 2012
pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di
euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17, ultimo
periodo). In particolare, e' prevista la variazione del fondo
sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come
determinati rispettivamente dagli articoli 2 e 13 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti
ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in ragione
delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17,
primo periodo). In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun
Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
(comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali
che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, la norma
prevede che «con le procedure previste dall'articolo 27 della legge
n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei
comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle
norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo»
(comma 17, terzo e quarto periodo).
In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato la questione di legittimita' costituzionale, perche' lesiva
dell'autonomia finanziaria provinciale, delle competenze provinciali
e dei principi di ragionevolezza e della leale collaborazione. Il
relativo ricorso pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 40/2012.
Nel Supplemento Ordinario n. 73/L alla Gazzetta UtTiciale della
Repubblica n. 254 del 29 ottobre 2013 e' stata poi pubblicata la
legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione, con modificazioni, del
decre-tolegge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamento pensionistico».
Con l'articolo 1 di tale decreto-legge e' stata abolita la prima
rata IMU su prima casa e relative pertinenze, fabbricati rurali e
terreni agricoli.
L'articolo 2 prevede che per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda
rata dell'IMU per determinati fabbricati e delle esenzioni.
A fronte di tali disposizioni, con l'articolo 3 dello stesso
decreto-legge si e' previsto un contributo compensativo del minor
gettito in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della Regione Sardegna (commi 1 e 2).
Per i comuni delle Province autonome di Bolzano e di Trento,
invece, il comma 2-bis prevede che la compensazione del minor gettito
avvenga attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di
compartecipazione dei tributi erariali.
Viene cosi' confermato espressamente il contestato meccanismo di
accantonamenti di cui all'articolo 13, comma 17, del sopra citato
decreto-legee n. 201 del 2011, in stridente contrasto con il Titolo
VI dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto
Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, e, in particolare, il
sistema di finanziamento delle autonomie, garantito, in particolare,
dall'articolo 75 dello Statuto e del sistema pattizio delle relazioni
finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e 107
dello stesso Statuto, con la conseguenza che anche la disposizione di
cui al qui impugnato articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n.
102/2013 introduce ulteriori modificazioni nel complesso delle
disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino Alto
Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nel 2009
al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza
pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d.
federalismo fiscale.
Pertanto, la Provincia autonoma di Bolzano, con il presente
ricorso solleva la questione di legittimita' costituzionale del sopra
citato articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, per i seeuenti motivi di
D i r i t t o
Violazione del Titolo VI dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/ Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in
particolare articoli 75, 79, 80, 81, 82 e 83; violazione degli
articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; violazione delle
norme di attuazione allo Statuto speciale di cui al d.lgs. 16 marzo
1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19;
violazione dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; violazione dei principi di ragionevolezza e di leale
collaborazione.
In forza del Titolo VI dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la
Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in
materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un
meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate
dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore
statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa
con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'articolo
104 dello stesso Statuto.
Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno
concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello
Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'articolo 104
dello Statuto medesimo.
La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'articolo 2,
commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con
lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda
espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono
approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104 dello
Statuto, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le
relative norme interposte.
Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra
l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a
disciplinare il concorso della Regione e delle Province autonome al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta',
nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite
dalla normativa statale.
E' previsto espressamente che nella provincia trovano
applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno previste
dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato,
per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli
altri enti nel restante territorio nazionale.
In particolare, l'articolo 79 dello Statuto definisce in modo
completo i termini e le modalita' del concorso delle Province
autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere
finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di
stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Fermi restando
gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce
che la Provincia concordi con il Ministero dell'economia e delle
finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno, e
attribuisce alle Province la funzione di stabilire gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri enti ed
organismi strumentali, nonche' agli altri enti ed organismi ad
ordinamento provinciale finanziati dalla Provincia in via ordinaria.
In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le
misure adottate per le regioni e per gli altri enti del restante
territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le disposizioni
statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla
Provincia e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dallo
stesso articolo.
L'articolo 75 attribuisce alle Province autonome le quote di
gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e
percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo,
tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi,
imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas
per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e
le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i nove decimi
di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette,
comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate.
Stabilisce, inoltre, l'articolo 75-bis dello Statuto che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione
ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito
regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio
della regione e delle rispettive province.
L'articolo 80, comma 1 dello Statuto speciale attribuisce alle
predette Province autonome la potesta' legislativa concorrente in
materia di finanza locale: in particolare il comma 1-ter del medesimo
articolo prevede che le compartecipazioni al gettito e le addizionali
a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti
locali spettano con riguardo agli enti locali del rispettivo
territorio, alle Province.
L'articolo 81, comma 2, dello Statuto speciale prevede inoltre
che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiugimento
delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle
leggi, le Province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei
mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della relativa
Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.
L'articolo 82 dello Statuto prevede che le attivita' di
accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte
sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso
intese tra ciascuna Provincia e il Ministro dell'economia e delle
finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.
Inoltre, l'articolo 83 dello Statuto prevede che la Regione, le
Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio
finanziario e che la Regione e le Province adeguano la propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici.
E nella normativa di attuazione statutaria (d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268, recante norme di attuazione in materia di finanza regionale e
provinciale) alle Province autonome e' attribuita la potesta' di
emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di
amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli
enti da esse dipendenti (art. 16). In particolare, le stesse
disciplinano tassativamente (Corte cost., sentenze n. 182/2010 e n.
142/2012) le ipotesi di riserva all'erario (artt. 9, 10 e 10-bis) e
contengono specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita' di
accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e
l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte
delle Province autonome (artt. 17, 18 e 19).
Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie speciali
e', quindi, dominato dal principio dell'accordo (Corte cost.,
sentenze n. 82/2007, n. 353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000). In
particolare, per questa Provincia, codesta Ecc.ma Corte, con la
sentenza n. 133/2010, ha ribadito che i rapporti finanziari tra lo
Stato e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sono regolati secondo procedure
paritetiche garantite a norma degli articoli 103, 104 e 107 dello
Statuto speciale.
Ora, come gia' esposto, con l'articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, e' stata anticipata in via sperimentale, a decorrere dal 2012,
l'istituzione dell'imposta municipale. Il comma 11 ha riservato allo
Stato una quota di tale imposta. Il comma 17, invece, prevede che con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al
bilancio statale del maggior gettito ad aliquota di base attribuito
ai comuni dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari a tale maggior gettito.
La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il predetto
articolo 13 con il ricorso n. 40/2012, tuttora pendente.
Con l'articolo 1 del decreto-legge n. 102 del 2013 di cui qui si
discute, e' stata abolita la prima rata dell'IMU 2013 per determinati
immobili, mentre con l'articolo 2 dello stesso decreto-legge e' stato
previsto che non e' dovuta la seconda rata dell'IMU per determinati
fabbricati e sono previste delle esenzioni.
Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in questione prevede
il rimborso del minor gettito IMU a favore dei comuni delle Regioni a
statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, prevedendo al
comma 2 le relative modalita', mentre del tutto irragionevolmente per
i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a cui
la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale al comma
2-bis dello stesso articolo, inserito dalla legge di conversione n.
124 del 2013, e' previsto che la compensazione del minor gettito
dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli
articoli 1 e 2 avviene attraverso un minor accantonamento a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi
dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Quindi, con tale disposizione viene espressamente confermato il
meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote
dei tributi erariali spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano di
cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2012,
gia' contestato con il ricorso sub n. 40/2012, anche se di fatto e'
prevista la compensazione del minor gettito attraverso un minor
accantonamento.
Che sia ben chiaro, quello che qui si contesta e' unicamente la
conferma di tale meccanismo, il quale comporta comunque la
sottrazione di risorse senza alcuna base statutaria.
E' evidente che il meccanismo dell'accantonamento a valere sulle
Compartecipazioni erariali devolute a questa Provincia, delineato
all'impugnato comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 102
del 2013, aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n.
124, e' in contrasto con il sopra descritto sistema statutario che
regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome (da
ultimo modificati sulla base dell'accordo richiesto dall'articolo 104
dello Statuto speciale con la legge 23 dicembre 2009, n. 191) e
l'assetto statutario delle competenze della Provincia autonoma di
Bolzano, sul presupposto dei parametri gia' indicati, oltre a quelli
di seguito specificati, anche se comporta «solamente» una riduzione
delle quote complessivamente accantonate dallo Stato a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alle
Province autonome ai sensi dello Statuto speciale.
Il comma 2-bis e' sicuramente illegittimo nella parte in cui non
prevede un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale a
favore del bilancio delle Province autonome, pari all'importo dovuto
a vantaggio dei relativi comuni a titolo di rimborso della minore
entrata derivante dalla riduzione del gettito dell'IMU, in luogo
della prevista compensazione tra quanto dovuto dallo Stato a titolo
di rimborso della minore entrata IMU dei comuni con quanto dovuto
dalle Province autonome a titolo di accantonamento a valere sulle
compartecipazioni ai tributi erariali spettanti ai sensi dello
Statuto speciale alle medesime Province autonome.
Il tutto si traduce nel transito illegittimo delle corrispondenti
risorse dal bilancio provinciale a quello statale, privando la
Provincia autonoma di Bolzano delle risorse necessarie per far fronte
alle necessita' finanziarie dei comuni, nell'ambito della sua
competenza in materia di finanza locale (art. 81, comma 2, St.),
obbligando la stessa, nel contempo, a versare allo Stato, seppur
fittiziamente, proprie risorse in misura corrispondente a quella a
priori determinata dall'impugnata disposizione, con evidente lesione
dell'autonomia finanziaria provinciale anche sotto questo aspetto.
Indubbiamente anche la norma lui impugnata, peraltro contenuta in
una legge ordinaria e, quindi, in una fonte legislativa ordinaria,
comporta la sostanziale modifica di norme dello Statuto speciale di
autonomia, di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme
autorizzate dallo Statuto in materia finanziaria, e relative norme di
attuazione, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte
dagli articoli 103, 104, e 107 dello Statuto stesso, con conseguente
violazione di detti parametri.
Proprio in quanto tali disposizioni sono fonte normativa
ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare
fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate ai sensi degli
articoli 104 e 107 dello Statuto.
L'articolo 107 dello Statuto e' violato anche perche' la norma
impugnata pretende di vincolare unilateralmente il contenuto delle
norme di attuazione.
La previsione di una disciplina statale immediatamente e
direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone in evidente
contrasto con l'articolo 107 dello Statuto speciale e altresi' con il
principio di leale collaborazione, in quanto determina una
modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento
provinciale.
Il meccanismo dell'accantonamento unilaterale contrasta
frontalmente con l'articolo 75 dello Statuto e con l'intero sistema
finanziario della Provincia da esso istituito.
Le risorse che lo Statuto prevede come entrate provinciali sono
cosi' stabilite perche' esse vengano utilizzate dalla Provincia per
lo svolgimento delle sue funzioni costituzionali, e non perche' esse
vengano «accantonate». Per tali trasferimenti al bilancio dello Stato
di entrate che spettano alla Provincia a termini di Statuto non vi e'
alcun fondamento statutario, ma vi e' invece violazione dello
Statuto: il quale assegna determinate entrate alla Provincia
affinche' essa ne disponga per l'esercizio delle proprie funzioni, e
non per versarle al bilancio dello Stato.
Per il concorso ai bisogni della finanza pubblica sono previsti
appositi meccanismi dall'articolo 79 Statuto, mentre il comma 2-bis
dell'articolo 3 stravolge ancora una volta unilateralmente l'assetto
dei rapporti tra Stato e Provincia in materia finanziaria disegnato
dallo Statuto, per cui la previsione dell'accantonamento sulle
entrate provinciali e sulle quote di compartecipazione previste
dall'articolo 75 dello Statuto, contrasta frontalmente con tale norma
costituzionale e con il sistema finanziario previsto dallo Statuto,
per le ragioni gia'.
Le disposizioni dello Statuto, a partire dal fondamentale
articolo 75, sono rivolte ad assicurare alla Provincia le finanze
necessarie all'esercizio delle funzioni: ed e' chiaro che la
devoluzione statutaria di importanti percentuali dei tributi riscossi
nella provincia non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla
legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per
di piu' con determinazione unilaterale e meramente potestativa e
l'articolo 79 disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed
esclusivo le regole secondo le quali le Province assolvono gli
«obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa
statale» (comma 1).
Le risorse spettanti alla Provincia non possono essere
semplicemente «acquisite» dallo Stato, mentre la Provincia stessa e
gli enti locali concorrono al risanamento della finanza pubblica nei
modi direttamente previsti dall'articolo 79 o comunque in quelli
regolati dall'articolo 79 (v. comma 3). Si tratta di un regime
speciale, che non puo' essere alterato unilateralmente dal
legislatore ordinario.
Inoltre, l'illegittimita' del trasferimento previsto determina
anche l'illegittimita' dell'accantonamento disposto nella prospettiva
del trasferimento.
Non puo' ingannare, in questo come negli altri casi, il rinvio
alle norme di attuazione dello Statuto per effetto dell'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, operato dall'articolo 13, comma 17,
del decreto-legge n. 201 del 2011, a stia volta richiamato
dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013, con
il previsto accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai
tributi erariali ovvero l'immediata e diretta applicazione delle
norme statali.
In primo luogo, l'accantonamento o la conferma
dell'accantonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e'
gia' autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione
dell'articolo 75 dello Statuto.
In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione,
l'articolo 79 e' modificabile solo con la procedura di cui
all'articolo 104 dello Statuto che richiede il consenso della
Provincia e non in sede di attuazione. Tale ultimo articolo impone
allo Stato da un lato di raggiungere un preventivo accordo con le
Province autonome di Trento e di Bolzano in merito alle modifiche da
attuare e dall'altro lato di procedere nella forma e con le garanzie
di una legge ordinaria dello Stato (c.d. legge rinforzata).
Sia qui permesso rammentare che nell'ordinamento statutario non
e' previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate»
che, ai sensi del gia' esaminato articolo 104 dello Statuto speciale,
sarebbero necessarie per modificare l'attuale lettera dell'articolo
79 dello stesso Statuto: la procedura paritetica presuppone una
necessaria preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere
condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito
unilateralmente in una norma ordinaria statale, di modo che
l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai
contributi erariali e' praticamente a tempo indeterminato.
In terzo luogo, viene posto un vincolo di contenuto per le norme
di attuazione, per cui il rinvio alla fonte «concertata» e' fittizio
e contrasta con l'articolo 107 dello Statuto.
La riduzione delle risorse e', comunque, operata direttamente e
unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo Statuto
e con il principio consensuale che domina i rapporti tra Stato e
Regioni speciali in materia finanziaria.
Infine, la previsione dell'accantonamento di un importo
imprecisato su tali quote autonomamente viola l'articolo 75, dato che
le somme da esso garantite alla Provincia vengono comunque
indebitamente ridotte.
Ne consegue che il richiamo all'articolo 27 della legge n. 42 del
2009 da parte dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201
del 2011, al quale a sua volta si richiama l'articolo 3, comma 2-bis,
del decreto-legge n. 102 del 2013, non rimette l'applicazione delle
norme alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione, con la conseguenza che non viene garantito che
il contributo della Provincia autonoma di Bolzano all'azione di
risanamento venga realizzato rispettando i rapporti e i vincoli che
gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e Regioni a
statuto speciale e Province autonome ed i particolari percorsi
procedurali ivi previsti per la modificazione delle norme degli
statuti medesimi e quelle di attuazione degli stessi, ma e' prevista
l'automatica efficacia del meccanismo dell'accantonamento.
L'incostituzionalita' del comma 2-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge risiede, quindi, nell'illegittima modificazione dei
rapporti finanziari Stato - Provincia autonoma di cui al Titolo VI
dello Statuto speciale di autonomia, al di fuori del percorso
consensuale tassativamente prescritto, mai inaugurato.
P. Q. M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamento pensionistico», convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Bolzano-Roma, 23 dicembre 2013
Avv. von Guggenberg - Avv. Beikircher